11.2005.66
Stralcio di un appello per aquiescenza, rispettivamente per desistenza: oneri processuali e ripetibili
24 settembre 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2005.66
Data decisione, Autorità:
24.09.2007, ICCA
Titolo:
Stralcio di un appello per aquiescenza, rispettivamente per desistenza: oneri processuali e ripetibili
ACQUIESCENZA
DESISTENZA
STRALCIO PER ACQUIESCENZA
TASSA DI GIUSTIZIA
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2005.66
Lugano,
24 settembre
2007lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.160 (provvedimenti
cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza
del 3 novembre 2004 dal
AP 1
(patrocinato dall' PA
1 )
contro
AO 1
(patrocinata dall' PA
2 ),
esaminati gli atti;
Ritenuto
in fatto: A. Il
3 novembre 2004 AP 1, allora proprietario di tutte le unità per piani formanti
la particella n. 1206 RFD di __________, si è rivolto al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord perché ordinasse in via cautelare alla ditta AO 1,
proprietaria della contigua particella n. 1205, di rimuovere una barriera, una
pianta e ogni altro ostacolo che impedisse o limitasse l'esercizio di una servitù di passo veicolare iscritta in favore della sua particella sul fondo
della convenuta. Egli ha chiesto inoltre che quest'ultima fosse diffidata a rendere
percorribile la strada gravata del passo entro 10 giorni. Alla discussione
del 15 novembre 2004 la AO 1 ha proposto di
respingere la richiesta. L'udienza è continuata il 14 gennaio 2005 e in
tale occasione AP 1 ha replicato, confermando l'istanza, mentre la convenuta
ha duplicato, mantenendo la propria posizione.
B. Esperita
l'istruttoria cautelare, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale,
limitandosi a produrre conclusioni scritte. Nel proprio allegato del 18 marzo
2005 l'istante ha ribadito le domande iniziali, chiedendo che fosse ordinato
alla convenuta di rimuovere anche una lampada posta sul ciglio della strada.
Nel suo memoriale di quello stesso giorno la convenuta ha proposto una volta
ancora di respingere ogni pretesa. Statuendo con decreto cautelare del 19
aprile 2005 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha obbligato
la ditta AO 1 a consegnare a AP 1 le chiavi della barriera. Per il resto ha respinto
le domande, assegnando all'istante un termine di 60 giorni entro cui promuovere
l'azione di merito. Le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste per tre quarti a carico
dell'istante e per il rimanente
a carico della convenuta, con obbligo per il primo di rifondere alla seconda un'indennità
di fr. 400.– a titolo di ripetibili ridotte.
C. Contro
il decreto predetto AP 1 è insorto con un appello del 6 maggio 2005 volto a
ottenere l'accoglimento integrale dell'istanza e la conseguente riforma del
giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 3 giugno 2005 la AO 1 ha
proposto di respingere l'appello.
La causa di merito è stata poi intentata davanti al medesimo Pretore il 20
giugno 2005 ed è stata sospesa su richiesta delle parti in concomitanza con l'udienza preliminare del 6 febbraio 2006
(inc. OA.2005.82). Non consta che da allora essa sia più stata riattivata.
D. Il
13 luglio 2006 AP 1 ha comunicato alla Camera che nel frattempo la convenuta
aveva rimosso la barriera e la lampada. Egli così concludeva: “Avendo controparte aderito alle richieste
dell'appellante, si chiede di
voler stralciare l'appello, con
l'attribuzione di tasse, spese
e ripetibili a carico della AO 1”. Invitata con ordinanza del 14 luglio 2006 a esprimersi dal
presidente della Camera, la convenuta ha ammesso il 26 luglio 2006 di avere tolto
nel frattempo la barriera e la lampada, ma non la pianta, e si è opposta al
pagamento di oneri processuali, sostenendo che la dichiarazione dell'appellante costituisce un atto di desistenza
e va trattata come tale.
in diritto: 1. Che la barriera e la lampada siano state allontanate in pendenza
di causa è, dopo quanto si è visto, indiscusso. Né risulta che la convenuta
abbia – per avventura – proceduto con riserva, sotto condizione o sia stata
indotta ad attivarsi per circostanze estranee alla sua volontà. Nel citato
scritto del 26 luglio 2006 a questa Camera essa argomenta di essersi risolta a
procedere in tal modo perché intendeva vendere il fondo e agevolare l'ottenimento
di una licenza edilizia sul medesimo, ma a prescindere dalla circostanza che
l'assunto si esaurisce in semplici affermazioni, il fatto ch'essa abbia aderito
a due richieste avversarie per scelta propria nulla muta alla parziale
acquiescenza. Certo, l'istante
aveva preteso l'eliminazione della lampada solo nelle conclusioni
scritte del 18 marzo 2005, ma ciò non toglie che, levando
la lampada, la convenuta abbia ottemperato alla richiesta. Ne segue che quanto
alla barriera e alla lampada l'appello va stralciato dai ruoli per acquiescenza
(art. 352 cpv. 1 CPC).
2. Rimarrebbe
da statuire, nella situazione descritta, sul postulato allontanamento dell'albero.
Se non che, nella dichiarazione del 13 luglio 2006 l'istante medesimo chiede di
stralciare l'appello senza più alludere minimamente alla questione. È possibile
che, accertata la rimozione della barriera e della lampada, egli abbia ritenuto
per finire di non più insistere. Comunque sia, egli stesso ha lasciato cadere
la contestazione senza porre riserve o condizioni e senza invocare circostanze
estranee alla sua volontà. Sull'eliminazione dell'albero l'appello va dunque
stralciato dai ruoli per desistenza (in applicazione, una volta ancora,
dell'art. 352 cpv. 1 CPC).
3. Tanto
l'acquiescenza quanto la desistenza vanno equiparate in linea di principio, ai
fini del giudizio sulle spese e le ripetibili, a soccombenza (acquiescenza v.
RtiD I-2004 pag. 487 consid. 5; desistenza v. Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag.
375). E siccome in caso di stralcio dai ruoli la procedura termina senza
sentenza, la tassa di giustizia va equitativamente ridotta (cfr. art. 21 LTG),
così come può essere moderata equitativamente l'indennità per ripetibili che
spetta alla parte vittoriosa (art. 77 cpv. 3 CPC). Inoltre “il giudice, se vi è soccombenza reciproca o
concorrono altri giusti motivi, può ripartire parzialmente o per intero fra le
parti, le tasse e le spese giudiziarie e le ripetibili” (art. 148 cpv. 2 CPC).
4. Nella
fattispecie l'istante soccombe – come detto – per quel che riguarda l'allontanamento
della pianta, mentre la convenuta soccombe sulla rimozione della barriera e
della lampada. Ora, non fa dubbio che il maggiore ostacolo all'esercizio della
servitù fosse costituito proprio dalla barriera, tant'è che nel decreto impugnato
il Pretore ha ordinato cautelarmente alla convenuta di consegnare un esemplare
delle chiavi all'istante. La pianta e la lampada recavano disturbo, ma apparentemente
non impedivano il passaggio. Ciò posto, si può ragionevolmente desumere che, togliendo
la barriera e la lampada, la convenuta abbia accondisceso all'istanza
avversaria almeno nella proporzione di tre quarti e che, rinunciando a chiedere
l'allontanamento dell'albero, l'istante abbia desistito per il rimanente
quarto. In definitiva l'intera procedura di appello va stralciata dai ruoli, ma
l'istante va tenuto ad assumere un quarto degli oneri processuali, mentre la
convenuta deve farsi carico del resto e rifondere all'appellante un'indennità
per ripetibili ridotta.
5. Circa
Fatti
i rimedi giuridici esperibili contro l'odierno decreto sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nessun elemento agli atti
consente di arguire che il
valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF raggiunga la soglia dei fr. 30 000.– necessaria per
un ricorso in materia civile. Dovendosi stralciare la causa dai ruoli, non è il
caso nemmeno, in concreto, di rinviare la causa al Pretore perché definisca il
Considerandi
valore litigioso mediante ordinanza (art. 13 CPC). Ad ogni buon conto, dovesse l'una
o l'altra parte adire il Tribunale federale, nulla impedirà all'insorgente di
documentare l'esistenza di un valore litigioso di almeno fr. 30 000.–, dimostrando
che il maggior valore derivante al fondo dominante dall'eliminazione della
barriera, della pianta e della lampada, rispettivamente il deprezzamento che
deriva al fondo serviente dai relativi obblighi di rimozione raggiunge tale somma
(art. 9 cpv. 3 CPC; a livello federale: Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 9.5 ad
art. 36, pag. 284).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Nella
misura in cui concerne la postulata rimozione della barriera e della lampada,
l'appello è stralciato dai ruoli per acquiescenza.
2. Nella
misura in cui concerne la postulata rimozione della pianta e di ogni altro ostacolo
suscettibile di impedire o di limitare l'esercizio del passo, l'appello è
stralciato dai ruoli per desistenza.
3. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.– fr.
200.–
sono
posti per un quarto a carico dell'appellante e per il resto a carico della
controparte, che rifonderà all'appellante un'indennità di fr. 1000.– per
ripetibili ridotte.
4. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio Nord.
terzi
implicati
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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