11.2005.68
Rivendicazione in proprietà di titoli al portatore
12 dicembre 2007Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2005.68
Data decisione, Autorità:
12.12.2007, ICCA
Titolo:
Rivendicazione in proprietà di titoli al portatore
RIVENDICAZIONE
art. 641 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2005.68
Lugano,
12 dicembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Pellegrini
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2001.726
(rivendicazione di proprietà) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, promossa con petizione del 6 novembre 2001 da
AP 1 ()
(patrocinata dall' PA 2)
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 1,);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 10 maggio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 15
aprile 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Sul finire del 2000 AO 2, cittadina italiana, ha acquistato l'intero
pacchetto azionario della __________, con sede a __________ (100 azioni al portatore
di nominali fr. 1000.– ciascuna) e il 29 dicembre 2000 ha firmato insieme con la sua unica figlia AP 1, cittadina italiana, un “contratto di mandato” mediante il quale AO 1 si vedeva designare amministratore unico della
società a titolo fiduciario. Quello stesso giorno AO 2 e la figlia hanno
sottoscritto con AO 1 anche tre “convenzioni fiduciarie” in virtù delle quali la __________ avrebbe acquistato – o si
sarebbe fatta intestare – “a
nome proprio ma per esclusivo conto ed a esclusivo rischio e pericolo del fiduciante” vari immobili di AO 2: un appartamento a __________, tre appartamenti con
un negozio a __________ (__________) e quattro
appartamenti a __________ (__________). Sempre il 29 dicembre 2000 AO 2 ha
venduto i beni in questione a__________ davanti al notaio dott. __________ di __________
per Lit. 810 000 000, corrisposte dalla società mediante costituzione in favore della
venditrice di una rendita vitalizia di Lit. 33 000 000 annue.
B. L'8 gennaio 2001 AO 2 si è incontrata con AO 1 e alla firma della
figlia sul “contratto di
mandato” ha fatto aggiungere, sul documento, la
menzione “(procuratrice)”. In calce al documento medesimo, come pure alle tre “convenzioni fiduciarie” essa ha poi dichiarato
con scritto autografo di revocare con effetto immediato “la procura rilasciata
in data 29 dicembre 2000 alla signora AP 1”. Per di più, essa ha firmato da sé
sola tre “convenzioni fiduciarie” identiche alle precedenti, destinate a
sostituire quelle del 29 dicembre 2000 escludendo in pratica la posizione della
figlia. In seguito, temendo di ritrovarsi spogliata dei
propri beni, il 20 aprile 2001 AO
2 ha revocato con effetto immediato a AO 1 il mandato di amministratore unico
della società, esigendo che le fosse consegnato il pacchetto azionario dell'__________
e tutta la documentazione a esso relativa, compreso il “contratto di mandato” e le “convenzioni
fiduciarie”. AO 1 ha rifiutato, non essendogli chiaro chi
fosse l'effettivo proprietario delle
azioni.
C. In
conseguenza di ciò, il 3 maggio 2001 AO 2 ha convenuto AO
1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per vedersi dichiarare
proprietaria delle azioni e ottenerne la consegna, insieme con la documentazione
predetta (inc. OA.2001.290). AO 1 ha denunciato la lite il 14 maggio 2001 a AP
1 e con risposta del 12 luglio 2001 si è sostanzialmente rimesso al giudizio
del Pretore, postulando in via riconvenzionale il versamento di fr. 18 758.20 con
interessi al 5% dal 1° agosto 2001 per l'opera da lui svolta. L'attrice ha
proposto di respingere la riconvenzione, salvo riconoscere all'attore “un massimo di fr. 3250.– a dipendenza delle
risultanze di causa”. Le
posizioni delle parti sono rimaste invariate anche dopo un secondo scambio di
atti scritti. L'udienza preliminare ha avuto luogo l'8 novembre 2001.
D. AP
1 è intervenuta nella lite in via principale il 6 novembre
2001, promuovendo causa contro la madre AO 2 e AO 1 per vedere accertata –
previa congiunzione della procedura con quella appena citata – la sua proprietà
sulle azioni della __________ e per ottenere che AO 1 fosse tenuto a
consegnarle i titoli e tutta la documentazione a esso relativa, compreso il “contratto di mandato” e le “convenzioni
fiduciarie”. Essa ha chiesto inoltre che fosse accertata la nullità delle modifiche apportate dalla madre l'8 gennaio
2001 al “contratto di mandato” originario e alle tre “convenzioni fiduciarie”, come pure che fossero dichiarate
inefficaci le tre successive “convenzioni
fiduciarie” firmate dalla sola AO 2 (inc. OA.2001.726).
Con ordinanza dell'8 novembre 2001 il Pretore ha sospeso la prima causa, decidendo di giudicare prioritariamente la seconda, ciò che ha
confermato ancora con ordinanza del 15 febbraio 2002.
E. Con
decreto cautelare del 15 febbraio 2002 il Pretore ha incaricato AO 1, su richiesta
di AP 1, di assicurare pendente causa “l'amministrazione corrente e straordinaria
degli immobili di proprietà [della __________] a __________, __________ e __________,
occupandosi, in particolare, direttamente o tramite terzi sotto sua responsabilità,
dell'incasso degli affitti e dell'erogazione a favore di AO 2 della rendita
vitalizia”. Il primo giudice ha invitato altresì l'amministratore a presentare
un rendiconto semestrale della sua gestione. Le spese, con una tassa di giustizia
di fr. 300.–, sono state poste a carico di AO 2, tenuta a rifondere all'istante
e a AO 1 fr. 200.– ciascuno per ripetibili. Un appello presentato da AO 2
contro tale decreto è stato respinto da questa Camera nella misura in cui era
ricevibile con sentenza del 30 ottobre 2002 (inc. 11.2002.22).
F. Il
corso della seconda causa è ripreso dopo la sentenza di questa Camera con una
lettera scritta al Pretore dalla legale dell'attrice, la quale ha comunicato il
20 gennaio 2003 di deporre il mandato, non riuscendo più a mettersi in
relazione con la cliente. Con decreto del 23 gennaio 2003 il Pretore ha
diffidato così AO 2 a munirsi di un patrocinatore entro venti giorni, tanto
nella causa in esame quanto nella causa sospesa. La notifica del decreto è
risultata infruttuosa, AO 2 non avendo lasciato alcun recapito. Da allora essa
non si è più manifestata in giudizio. Il 13 giugno 2003 AO 1 ha presentato la
sua risposta di merito, nella quale si è rimesso sostanzialmente alla sentenza
del Pretore, chiedendo in via riconvenzionale che AP 1 gli versasse fr. 25 298.20 con interessi
al 5% dal 1° luglio 2003 per l'opera da lui svolta. L'attrice ha dichiarato il
12 settembre 2003 di non opporsi alla riconvenzione qualora le fosse
stata riconosciuta la proprietà del noto pacchetto azionario. L'udienza
preliminare si è tenuta il 16 febbraio 2004.
G. Iniziata
nel marzo successivo, l'istruttoria della causa è terminata il 24 novembre
2004. Nel suo memoriale conclusivo del 18 gennaio 2005 AP 1 ha ribadito le
richieste di petizione e la
risposta riconvenzionale. Nel proprio, del 17 gennaio 2005, AO 1 ha confermato la risposta di merito e la domanda riconvenzionale.
Il dibattimento finale del 19 gennaio 2005 è andato deserto. Statuendo con sentenza
del 15 aprile 2005, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha dichiarato nulle le modifiche
apportate l'8 gennaio 2001 da AO 2 al “contratto di mandato” e alle “convenzioni fiduciarie” del 29 dicembre
2000. Per il resto egli ha respinto l'azione, così come ha respinto la riconvenzione.
La tassa di giustizia dell'azione principale (fr. 2500.–) e le spese sono state
poste per due terzi a carico dell'attrice e per un terzo a carico di AO 2,
senza assegnazione di ripetibili. La tassa di giustizia della riconvenzione (fr. 800.–)
e le spese sono state poste a carico di AO 1, senza assegnazione di ripetibili.
La sentenza è stata notificata a AO 2 nelle vie edittali.
H. Il
10 maggio 2005 AP 1 è insorta contro la sentenza appena citata con un appello
volto a ottenere l'accoglimento della petizione e la conseguente riforma del
giudizio impugnato. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Nella sentenza impugnata il Pretore non ha accertato il valore
litigioso. Di per sé la causa gli andrebbe quindi ritornata perché rimedi alla
mancanza giusta l'art. 13 CPC. Se appena si pensa tuttavia che nella fattispecie la causa verte
sulla proprietà di azioni relative a una società
immobiliare cui sono intestati un appartamento a __________, tre appartamenti con un negozio a __________ (__________) e quattro appartamenti a __________ (__________) per un
valore complessivo di Lit. 810 000 000, si può ragionevolmente presumere che il valore litigioso ecceda
di gran lunga fr. 8000.– (art. 36 LOG, art. 13 vLOG), quantunque l'intestazione
dei beni comporti per la società l'erogazione di una rendita vitalizia pari a Lit.
33 000 000 annue in favore di AO 2. Tempestivo, sotto questo profilo
l'appello è dunque ricevibile.
2. Dalla
sentenza appellata risulta che l'intenzione originaria di AO 2 era di lasciare all'unica
figlia avuta dal primo matrimonio, quale anticipo ereditario, la proprietà di
tutti gli immobili ricevuti dall'ex marito in seguito al divorzio. A tal fine
essa aveva ceduto i beni in questione all'__________, nell'intento di donare poi
le azioni della società alla figlia. Se non che – ha continuato il Pretore – nulla
dimostra che la donazione sia davvero intervenuta. Lo stesso AO 1, che ha redatto
il “contratto di mandato” e le “convenzioni fiduciarie”, è sempre rimasto in dubbio sull'effettiva proprietà dei titoli. AO
2, da parte sua, desiderava in un primo tempo trapassare tutto alla figlia, ma
in seguito ha deciso di coinvolgere quest'ultima solo in ragione di un mezzo e per
finire ha litigato con lei già una settimana dopo la firma degli atti. Quanto alle
tre convenzioni sottoscritte dalla sola AO 2, il
Pretore le ha ritenute res inter alios acta (onde l'impossibilità per
l'attrice di farne accertare l'inefficacia), mentre ha dichiarato nulle le modifiche
apportate unilateralmente l'8 gennaio 2001 da AO 2 agli atti firmati insieme
con la figlia il 29 dicembre 2000. Circa la riconvenzione di AO 1, il Pretore l'ha
respinta con l'argomento che, non risultando proprietaria delle azioni
litigiose, l'attrice non poteva equitativamente essere chiamata a sopportare spese
correlate alla proprietà dei titoli.
3. L'appellante
sottolinea che l'intenzione della madre era pacificamente quella di trasferirle
in vita la proprietà di tutti gli immobili ricevuti dall'ex marito in esito al
divorzio, donandole il pacchetto azionario dell'__________. E tale donazione – essa
prosegue – è avvenuta ancor prima che fossero firmati il “contratto di mandato” e le “convenzioni fiduciarie” del 29 dicembre 2000, giacché decisiva era la volontà dell'alienante
(art. 239 CO). Fosse vero il contrario – soggiunge – mal
si comprenderebbe in quale veste essa avrebbe sottoscritto quei documenti
insieme con la madre. A parere dell'appellante le “convenzioni
fiduciarie” non erano semplici premesse della donazione, come reputa il
Pretore, bensì atti susseguenti, intesi a perfezionare il trasferimento dei
beni. Il fatto poi che i titoli siano sempre rimasti in
possesso di AO 1 si riconduce alla concludente volontà delle parti (art. 924
cpv. 1 CC). La madre, firmando le “convenzioni fiduciarie”, si era semplicemente riservata un diritto di riversione (art. 247
cpv. 1 CO). La donazione, di per sé, era già avvenuta.
4. Come
questa Camera ha già avuto modo di rilevare nella sentenza del 30 ottobre 2002
(consid. 4), il caso in esame denota risvolti di carattere internazionale che
rendono applicabile la Convenzione di Lugano, la quale fa stato “in materia civile e commerciale”, compresi i diritti reali mobiliari (Fisch in: Basler Kommentar, IPR, 2ª edizione, n. 8 ad art. 98 LDIP con
rinvio). La Convenzione non prevede tuttavia fori “esclusivi” (nel
senso dell'art. 16) in simili ipotesi, di modo che per cause riguardanti diritti
reali su beni mobili continua a valere il foro generale dell'art. 2 cpv. 1 al
domicilio del convenuto (Fisch,
loc. cit.; Siehr, Das IPR der Schweiz,
Zurigo 2002, pag. 191). Nella fattispecie l'attrice ha effettivamente promosso
causa al domicilio di AO 1. Per quanto attiene alla legge applicabile, “l'acquisto e la perdita di diritti reali su
cose mobili sono regolati dal diritto dello Stato di situazione al momento
dell'antefatto da cui derivano”
(art. 100 cpv. 1 LDIP). Contenuto e esercizio dei diritti reali su cose mobili
sono regolati inoltre dal diritto del luogo di situazione (art. 100 cpv. 2
LDIP). Nel caso specifico il pacchetto azionario dell'__________ è sempre rimasto
in possesso di AO 1, dal momento in cui AO 2 l'ha acquistato fino a oggi. Nulla
induce a credere – né alcuno pretende – che il luogo di situazione dei titoli
non sia in Svizzera. La lite è retta pertanto dalla legge svizzera.
5. Sul
fatto che AO 2 intendesse, quando ha comperato le azioni della __________ sul
finire del 2000, donare in seguito i titoli alla figlia perché questa
acquisisse – conservando l'anonimato – la proprietà degli immobili a lei lasciati
dall'ex marito in esito al divorzio (sentenza impugnata, consid. 5) non v'è controversia.
Litigiosa è la questione di sapere se – e in tal caso quando – ciò sia avvenuto.
L'appellante sostiene che la donazione “si è perfezionata sotto ogni profilo prima della sottoscrizione
degli atti fiduciari e del mandato di data 29 dicembre 2000” (memoriale, pag. 4 verso l'alto). Non
indica però alcun momento o frangente preciso. Fonda la sua affermazione sulla
dichiarata volontà iniziale della madre, sull'accertamento che le azioni sono
sempre rimaste in possesso di AO 1 e sulla circostanza di avere firmato insieme
con la madre il “contratto di mandato” e le “convenzioni fiduciarie” del 29 dicembre
2000.
In realtà
gli elementi che precedono sono tutt'altro che univoci. Intanto la volontà iniziale
della madre era lungi dal risultare indefessa, ove appena si consideri che tosto
costei “decise di coinvolgere la figlia in ragione della metà” soltanto (sentenza
impugnata, consid. 6) – fatto che l'attrice non contesta – e che l'8 gennaio
2001 era già sfumata anche tale intenzione (sopra, lett. B). Certo, le azioni
dell'__________ sono sempre rimaste in possesso di AO 1, ma ciò depone se mai a
sfavore dell'attrice, la quale pretende sì di avere inteso lasciare i titoli per
atti concludenti nelle mani dell'amministratore, salvo omettere di spiegare tuttavia
in che consistano tali atti. Quanto alla firma del “contratto di mandato” e delle tre “convenzioni fiduciarie” il 29 dicembre 2000 unitamente alla madre, l'attrice stessa riproduce
le dichiarazioni rilasciate da AO 1 al suo interrogatorio formale (appello,
pag. 4 a metà). Questi ha precisato di avere inserito il nome di madre “e/o”
figlia nei quattro atti non perché l'attrice fosse proprietaria delle note azioni
né, tanto meno, perché AO 2 intendesse riservarsi un diritto di riversione, ma perché
lo preoccupava “cosa sarebbe successo in caso di premorienza della figlia”. In
che modo il maldestro accorgimento potesse rimediare all'inquietudine non è
dato di capire. Sta di fatto ch'esso non suffraga le tesi dell'attrice.
Del
resto, si fosse la donazione perfezionata “prima della sottoscrizione degli atti
fiduciari e del mandato” (come l'appellante asserisce),
il 29 dicembre 2000 l'attrice sarebbe già stata unica proprietaria delle
azioni. Perché mai allora AO 2 avrebbe firmato a sua volta il “contratto di mandato” che designava AO 1 in qualità di amministratore unico a titolo fiduciario
dell'__________ non è dato di arguire. Neppure l'attrice, del resto, tenta una
spiegazione. Tutto ciò dimostra, se ancora fosse necessario, che quel 29
dicembre 2000 la situazione era a dir poco ambigua. Chiamato a “definire contrattualmente il rapporto
sottostante all'__________ e la signora AO 2, rispettivamente la di lei figlia AP
1” (interrogatorio formale del
9 novembre 2004 nella rubrica “act.
XVI/XVII”, risposta n. 3), AO 1
ha redatto un “contratto di mandato” e tre “convenzioni fiduciarie” senza essere per nulla in chiaro su quale fosse il vero ruolo
della madre e quello della figlia, al punto da non
essere in grado di capire nemmeno a chi appartenesse in quel momento il pacchetto
azionario della società. Con il risultato di rifiutarne in seguito la consegna
e di rimettersi in entrambe le azioni promosse contro di lui al giudizio del
Pretore, lasciando che madre e figlia si contendessero la proprietà dei titoli
in tribunale.
6. Ne
segue che, in definitiva, l'attrice non è riuscita a comprovare la proprietà
dei titoli rivendicati. L'appello è destinato così all'insuccesso e gli oneri
processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non è
il caso invece di attribuire ripetibili ai convenuti, cui l'appello non è stato
intimato e non ha causato quindi spese presumibili.
7. Circa
Fatti
i rimedi giuridici proponibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett.
Considerandi
d LTF), il valore litigioso eccede abbondantemente,
dopo quanto si è spiegato (consid. 1), anche la soglia di fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–;
–(nelle vie edittali).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv.
1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso
in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno
30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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