11.2005.69
misure a protezione dell'unione coniugale
1 luglio 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2005.69
Data decisione, Autorità:
01.07.2005, ICCA
Titolo:
misure a protezione dell'unione coniugale
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 172 CC
Incarto n.
11.2005.69
Lugano
1 luglio 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.115
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con istanza del 15 maggio 2004 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 maggio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'11
maggio 2005 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
AP 1 (1969) e AO 1 (1968) si sono sposati a __________ (__________) il 9 agosto
1998;
che dal
matrimonio sono nati S__________, il 22 gennaio 1999, e K__________, il 21
agosto 2001;
che il 9
maggio 2004 la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi con i
figli nell'appartamento dei genitori a __________;
che essa
ha introdotto il 15 maggio 2004 un'istanza di misure a protezione dell'unione
coniugale davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo
– previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la restituzione immediata
degli effetti personali suoi e dei figli, un contributo alimentare complessivo
di fr. 2000.– mensili e il versamento degli assegni familiari percepiti dal
marito, oltre all'attribuzione dell'alloggio coniugale e dell'automobile in uso
alla famiglia;
che con
decreto cautelare del 17 maggio 2004, emanato senza contraddittorio, il Pretore
ha ordinato al marito di consegnare alla moglie gli effetti personali di lei e
dei figli;
che il 4
giugno 2004 la causa è stata sospesa, essendo in atto un tentativo di riprendere
le comunione domestica;
che,
fallito il tentativo, i coniugi si sono separati di fatto il 2 agosto 2004, la
moglie essendosi nuovamente trasferita con i figli dai propri genitori a __________,
onde la riattivazione della causa;
che con
decreto cautelare dell'8 settembre 2004 il Pretore ha autorizzato i coniugi di
vivere separati, ha attribuito l'appartamento coniugale alla moglie dal 20
settembre 2004, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita
del padre) e ha stabilito un contributo alimentare mensile di fr. 500.–
(assegno familiare compreso) in favore di ciascun figlio per il mese di
settembre 2004, aumentato a fr. 700.– dal 1° ottobre 2004;
che il 17
novembre 2004 AO 1 ha postulato la modifica dell'assetto cautelare, rivendicando
– previa richiesta di assistenza giudiziaria – un importo indeterminato per
ciascun figlio a titolo di contributo alimentare (compreso l'assegno familiare)
dal 1° ottobre 2004, l'attribuzione dell'automobile in uso alla famiglia, come
pure il riparto a metà delle spese straordinarie sostenute per i figli;
che, statuendo
l'11 maggio 2005 sull'istanza a protezione dell'unione coniugale del 15 maggio
2004 e sulla predetta istanza di modifica, il Pretore ha dato atto ai coniugi
di vivere separati dal 2 agosto 2004, ha assegnato l'abitazione coniugale
alla moglie, ha attributo a quest'ultima i figli (riservato il diritto di
visita del padre), ha confermato i contributi alimentari stabiliti per questi
ultimi in via provvisionale e ha ordinato a AP 1 di consegnare alla moglie la
BMW __________ in uso alla famiglia entro il 31 maggio 2005, respingendo ogni
ulteriore domanda;
che
contro la citata sentenza AP 1 è insorto con un appello del 20 maggio 2005 per
ottenere la modifica del giudizio impugnato nel senso di vedersi assegnare la
vettura citata;
che
l'atto d'appello non è stato intimato a AO 1;
e considerando
in diritto: che
le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate
Considerandi
con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 LAC e
art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 5 LAC), nella quale il Pretore statuisce
con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC) impugnabile nel termine di dieci giorni
(art. 370 CPC), onde la tempestività dell'appello;
che nella
fattispecie il Pretore ha assegnato l'automobile in questione alla moglie, la
quale deve recarsi al lavoro e provvedere agli spostamenti dei figli, sicché
necessita della vettura in misura preponderante e giustificata rispetto al
marito, privo di occupazione;
che
l'appellante non contesta alla moglie la necessità del veicolo per raggiungere
il luogo di lavoro, né pretende che le trasferte dei figli possano essere
garantite in altro modo, ma si limita a sostenere come dall'introduzione
dell'istanza sia trascorso oltre un anno e come la moglie non abbia dimostrato
l'urgenza di usare una vettura, essendosi per finire organizzata altrimenti
(appello, punti n. 1 e 3);
che in
realtà la moglie aveva preteso l'assegnazione dell'auto per far fronte agli obblighi
professionali e familiari già “in via supercautelare”, con l'istanza del 15
maggio 2004 (act. I, pag. 3);
che,
allora, il marito aveva unicamente rilevato come la richiesta fosse in contraddizione
con quella di esigere l'attribuzione dell'appartamento coniugale, trovandosi
quest'ultimo sopra la carrozzeria dove egli lavorava (act. V, pag. 2 nel
mezzo);
che in
pendenza di procedura la moglie risulta invero avere fruito di veicoli ricevuti
in prestito da terzi;
che, ad
ogni modo, il fatto di ottenere automobili a prestito ancora non significa che l'interessata
ne potesse disporre liberamente;
che
nemmeno la tesi – peraltro soltanto prospettata (appello, punto n. 1) – secondo
cui la moglie avrebbe comperato all'inizio del 2005 “al prezzo di fr. 15 000.– un'autovettura
d'occasione”, con il denaro prelevato da conti bancari di famiglia prima della
separazione (fr. 44 000.–) ha miglior esito, intanto perché il preteso acquisto non
trova il minimo riscontro agli atti e inoltre perché l'istante non ha mai
negato di avere prelevato denaro da conti comuni, salvo limitarsi ad ammettere
di avere destinato quel denaro alle necessità della famiglia (verbale del 17
novembre 2004, risposte n. 14 a 16);
che,
secondo l'appellante, la vettura comperata dalla moglie risulterebbe intestata
alla madre di lei (lettera del 6 aprile 2005, primo foglio);
che i
genitori dell'istante possiedono in effetti un veicolo, il quale è usato dalla
figlia e da altri per le necessità loro e di congiunti (lettera 11 aprile 2005,
pag. 1 in basso), ma ciò non basta a rendere verosimile che tale veicolo
appartenga alla moglie, come non basta a tal fine affermare che la madre della
moglie non possieda la licenza di condurre e che gli altri membri della famiglia
non guidino (appello, n. 2);
che, in
definitiva, agli atti non figurano indizi sufficienti per concludere che la
moglie possa disporre liberamente della predetta automobile;
che
l'appellante invoca “un'assoluta necessità di poter usufruire della vettura”
per “il bisogno di spostamento per presentarsi presso la Cassa disoccupazione,
rispettivamente presso potenziali datori di lavoro”, ma non rende lontanamente
verosimile l'impossibilità di spostarsi con i mezzi pubblici;
che,
certo, l'appellante deve ritrovare un lavoro al più presto nell'interesse della
famiglia (appello, n. 3 in fondo), tuttavia nulla induce a prevedere – almeno
per ora – che la sua futura attività richieda l'uso professionale di un mezzo
privato;
che nelle
condizioni descritte la sentenza del Pretore resiste alla critica;
che,
manifestamente infondato, l'appello è destinato all'insuccesso;
che gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non
è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato
intimato e non ha cagionato spese presumibili;
in applicazione dell'art.
313bis CPC,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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