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Decisione

11.2005.69

misure a protezione dell'unione coniugale

1 luglio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.115

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno

Campagna promossa con istanza del 15 maggio 2004 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 2 )

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 20 maggio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'11

maggio 2005 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

AP 1 (1969) e AO 1 (1968) si sono sposati a __________ (__________) il 9 agosto

1998;

che dal

matrimonio sono nati S__________, il 22 gennaio 1999, e K__________, il 21

agosto 2001;

che il 9

maggio 2004 la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi con i

figli nell'appartamento dei genitori a __________;

che essa

ha introdotto il 15 maggio 2004 un'istanza di misure a protezione dell'unione

coniugale davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo

– previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la restituzione immediata

degli effetti personali suoi e dei figli, un contributo alimentare complessivo

di fr. 2000.– mensili e il versamento degli assegni familiari percepiti dal

marito, oltre all'attribuzione dell'alloggio coniugale e dell'automobile in uso

alla famiglia;

che con

decreto cautelare del 17 maggio 2004, emanato senza contraddittorio, il Pretore

ha ordinato al marito di consegnare alla moglie gli effetti personali di lei e

dei figli;

che il 4

giugno 2004 la causa è stata sospesa, essendo in atto un tentativo di riprendere

le comunione domestica;

che,

fallito il tentativo, i coniugi si sono separati di fatto il 2 agosto 2004, la

moglie essendosi nuovamente trasferita con i figli dai propri genitori a __________,

onde la riattivazione della causa;

che con

decreto cautelare dell'8 settembre 2004 il Pretore ha autorizzato i coniugi di

vivere separati, ha attribuito l'appartamento coniugale alla moglie dal 20

settembre 2004, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita

del padre) e ha stabilito un contributo alimentare mensile di fr. 500.–

(assegno familiare compreso) in favore di ciascun figlio per il mese di

settembre 2004, aumentato a fr. 700.– dal 1° ottobre 2004;

che il 17

novembre 2004 AO 1 ha postulato la modifica dell'assetto cautelare, rivendicando

– previa richiesta di assistenza giudiziaria – un importo indeterminato per

ciascun figlio a titolo di contributo alimentare (compreso l'assegno familiare)

dal 1° ottobre 2004, l'attribuzione dell'automobile in uso alla famiglia, come

pure il riparto a metà delle spese straordinarie sostenute per i figli;

che, statuendo

l'11 maggio 2005 sull'istanza a protezione dell'unione coniugale del 15 maggio

2004 e sulla predetta istanza di modifica, il Pretore ha dato atto ai coniugi

di vivere separati dal 2 agosto 2004, ha assegnato l'abitazione coniugale

alla moglie, ha attributo a quest'ultima i figli (riservato il diritto di

visita del padre), ha confermato i contributi alimentari stabiliti per questi

ultimi in via provvisionale e ha ordinato a AP 1 di consegnare alla moglie la

BMW __________ in uso alla famiglia entro il 31 maggio 2005, respingendo ogni

ulteriore domanda;

che

contro la citata sentenza AP 1 è insorto con un appello del 20 maggio 2005 per

ottenere la modifica del giudizio impugnato nel senso di vedersi assegnare la

vettura citata;

che

l'atto d'appello non è stato intimato a AO 1;

e considerando

in diritto: che

le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate

Considerandi

con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 5 LAC e

art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 5 LAC), nella quale il Pretore statuisce

con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC) impugnabile nel termine di dieci giorni

(art. 370 CPC), onde la tempestività dell'appello;

che nella

fattispecie il Pretore ha assegnato l'automobile in questione alla moglie, la

quale deve recarsi al lavoro e provvedere agli spostamenti dei figli, sicché

necessita della vettura in misura preponderante e giustificata rispetto al

marito, privo di occupazione;

che

l'appellante non contesta alla moglie la necessità del veicolo per raggiungere

il luogo di lavoro, né pretende che le trasferte dei figli possano essere

garantite in altro modo, ma si limita a sostenere come dall'introduzione

dell'istanza sia trascorso oltre un anno e come la moglie non abbia dimostrato

l'urgenza di usare una vettura, essendosi per finire organizzata altrimenti

(appello, punti n. 1 e 3);

che in

realtà la moglie aveva preteso l'assegnazione dell'auto per far fronte agli obblighi

professionali e familiari già “in via supercautelare”, con l'istanza del 15

maggio 2004 (act. I, pag. 3);

che,

allora, il marito aveva unicamente rilevato come la richiesta fosse in contraddizione

con quella di esigere l'attribuzione dell'appartamento coniugale, trovandosi

quest'ultimo sopra la carrozzeria dove egli lavorava (act. V, pag. 2 nel

mezzo);

che in

pendenza di procedura la moglie risulta invero avere fruito di veicoli ricevuti

in prestito da terzi;

che, ad

ogni modo, il fatto di ottenere automobili a prestito ancora non significa che l'interessata

ne potesse disporre liberamente;

che

nemmeno la tesi – peraltro soltanto prospettata (appello, punto n. 1) – secondo

cui la moglie avrebbe comperato all'inizio del 2005 “al prezzo di fr. 15 000.– un'autovettura

d'occasione”, con il denaro prelevato da conti bancari di famiglia prima della

separazione (fr. 44 000.–) ha miglior esito, intanto perché il preteso acquisto non

trova il minimo riscontro agli atti e inoltre perché l'istante non ha mai

negato di avere prelevato denaro da conti comuni, salvo limitarsi ad ammettere

di avere destinato quel denaro alle necessità della famiglia (verbale del 17

novembre 2004, risposte n. 14 a 16);

che,

secondo l'appellante, la vettura comperata dalla moglie risulterebbe intestata

alla madre di lei (lettera del 6 aprile 2005, primo foglio);

che i

genitori dell'istante possiedono in effetti un veicolo, il quale è usato dalla

figlia e da altri per le necessità loro e di congiunti (lettera 11 aprile 2005,

pag. 1 in basso), ma ciò non basta a rendere verosimile che tale veicolo

appartenga alla moglie, come non basta a tal fine affermare che la madre della

moglie non possieda la licenza di condurre e che gli altri membri della famiglia

non guidino (appello, n. 2);

che, in

definitiva, agli atti non figurano indizi sufficienti per concludere che la

moglie possa disporre liberamente della predetta automobile;

che

l'appellante invoca “un'assoluta necessità di poter usufruire della vettura”

per “il bisogno di spostamento per presentarsi presso la Cassa disoccupazione,

rispettivamente presso potenziali datori di lavoro”, ma non rende lontanamente

verosimile l'impossibilità di spostarsi con i mezzi pubblici;

che,

certo, l'appellante deve ritrovare un lavoro al più presto nell'interesse della

famiglia (appello, n. 3 in fondo), tuttavia nulla induce a prevedere – almeno

per ora – che la sua futura attività richieda l'uso professionale di un mezzo

privato;

che nelle

condizioni descritte la sentenza del Pretore resiste alla critica;

che,

manifestamente infondato, l'appello è destinato all'insuccesso;

che gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non

è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato

intimato e non ha cagionato spese presumibili;

in applicazione dell'art.

313bis CPC,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr. 300.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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