11.2005.7
Modifica di misure cautelari a protezione della personalità
19 aprile 2010Italiano18 min
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Numero d'incarto:
11.2005.7
Data decisione, Autorità:
19.04.2010, ICCA
Titolo:
Modifica di misure cautelari a protezione della personalità
PROTEZIONE DELLA PERSONALITÀ CONTRO LESIONI ILLECITE
PROVVEDIMENTO CAUTELARE
art. 28c CC
Incarto n.
11.2005.7
Lugano
19 aprile
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.137
(protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
promossa con petizione del 4 marzo 2004 da
AO 1
(patrocinato dall' PA 2)
contro
AP 1
(rappresentata dal socio e gerente PA 1),
giudicando
ora sul decreto cautelare del 30 dicembre 2004 con
cui il Pretore ha respinto un'istanza presentata dalla convenuta per ottenere che
sia modificato il divieto cautelare di vendere, distribuire e diffondere il
libro __________, di __________, deciso da questa Camera con sentenza del 26
gennaio 2004;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 12 gennaio 2005 presentato dalla AP 1 contro il decreto cautelare emesso il
30 dicembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Tra
la fine di aprile e l'inizio di maggio 2003 la società editrice AP 1 ha pubblicato un libro intitolato __________, a firma di __________, con il sottotitolo “Dal suo studio di __________
sono passati gli affari segreti di dittatori e criminali. Ma __________ è solo
la punta di un iceberg che coinvolge banchieri, politici e magistrati”. Il
volume, allegato anche al numero di maggio del periodico bimestrale __________,
consiste in un
esposto su attività e vicende che negli anni ottanta e novanta hanno
coinvolto la piazza finanziaria ticinese. A pag. __________ figura il seguente
passaggio:
E __________ sulla scena ci rimane fino ai
giorni nostri. Fino alla creazione e gestione del __________, l'oggetto
misterioso della finanza islamica che ha pagato i primi passi della carriera miliardaria
del faccendiere __________ AO 1 in Ticino. Ma questa è storia da raccontare altrove.
B. Il 5
maggio 2003 AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, che
alla AP 1 fosse ordinato in via cautelare, sotto comminatoria dell'art. 292 CP,
di sospendere la vendita, la distribuzione e la diffusione del libro, con
obbligo di ritirare l'opera da tutte le edicole e librerie presso le quali era
in vendita. Con decreto cautelare emanato il 7 maggio 2003 senza contraddittorio
il Pretore ha accolto la richiesta, salvo respingerla dopo contraddittorio con
decreto del 13 giugno 2003 (inc. DI.2003.346). In esito a un appello introdotto
il 17 giugno 2003 da AO 1, con sentenza del 26 gennaio 2004 questa Camera ha
riformato il decreto impugnato, disponendo la sospensione richiesta e assegnando
all'istante un termine di 30 giorni per promuovere l'azione di merito. La
domanda di garanzia presentata dalla AP 1 è stata invece respinta (inc.
11.2003.79; RtiD I-2005 pag. 745). Un ricorso per riforma inoltrato il 2 marzo
2004 dalla AP 1 è stato dichiarato
inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.54/2004 del 26
marzo 2004.
C. Il 4
marzo 2004 AO 1 ha convenuto la AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, perché fosse accertato che la pubblicazione del libro __________ lede
la sua personalità, in particolare nel noto passaggio a pag. __________, e perché
fosse vietata – sotto comminatoria penale – la vendita, la distribuzione e la
diffusione del volume. L'attore ha chiesto inoltre che la AP 1 fosse tenuta a ritirare
il libro da tutte le edicole e librerie presso le quali era in vendita e fosse
condannata a rifondergli fr. 8000.– con interessi al 5% dal 1° maggio 2003 in risarcimento del danno e riparazione del torto morale. Nella sua risposta del 7 aprile 2004
la convenuta ha proposto di respingere la petizione.
D.
Con istanza del 6 settembre 2004 la AP 1 ha chiesto al Pretore di modificare il divieto cautelare emanato da questa Camera il 26 gennaio 2004 e di autorizzare
la vendita, la distribuzione e la diffusione del noto libro a condizione che il
passaggio contestato di pag. __________ sia coperto da un'etichetta con la
seguente scritta:
La frase coperta dall'etichetta è oggetto di una
controversia giudiziaria. Al termine della vertenza – che potrebbe durare
diversi anni – il tribunale deciderà se la frase può essere diffusa oppure no.
All'udienza
del 23 settembre 2004, indetta per il contraddittorio cautelare, AO 1 si è
opposto alla modifica. Statuendo il 30 dicembre 2004, il Pretore ha respinto
l'istanza e ha posto la tassa di giustizia con le spese (fr. 500.– complessivi)
a carico della AP 1, con obbligo di rifondere a AO 1 fr. 600.– per ripetibili.
E. Contro
il citato decreto la AP 1 è insorta con un appello del 12 gennaio 2005, chiedendo
di essere autorizzata in riforma del giudizio impugnato a “rimettere in circolazione”
il libro __________ a condizione che:
– a pag. __________, prima
colonna, sia tolta la locuzione “l'oggetto misterioso della finanza islamica”;
– in via subordinata, a
pag. __________, prima colonna, sia tolto il passaggio “l'oggetto misterioso
della finanza islamica che ha pagato i primi passi della carriera miliardaria
del faccendiere __________ AO 1 in Ticino”, sostituendolo con “il cui vicepresidente
__________ ha fondato la __________ e il __________ assieme al faccendiere __________
AO 1, all'inizio della sua carriera miliardaria in Ticino”;
– in via ancora più
subordinata, a pag. __________, prima colonna, sia tolto il passaggio “l'oggetto
misterioso della finanza islamica che ha pagato i primi passi della carriera
miliardaria del faccendiere __________ AO 1 in Ticino”, sostituendolo con “il cui vicepresidente __________ ha fondato la __________ e il __________ assieme all'__________
AO 1, all'inizio della sua carriera miliardaria in Ticino”;
– in ulteriore
subordine, a pag. __________, prima colonna, sia tolto il passaggio “l'oggetto
misterioso della finanza islamica che ha pagato i primi passi della carriera
miliardaria del faccendiere __________ AO 1 in Ticino” con facoltà per la AP 1 di apporre sul libro la seguente dicitura: “Una frase a pag. __________ oggetto
di un divieto cautelare è stata provvisoriamente soppressa per consentire la
vendita del libro. Al termine della vertenza giudiziaria – che potrebbe durare
diversi anni – il tribunale deciderà se la frase può essere diffu-sa oppure no”;
– in estremo subordine,
a pag. __________, prima colonna, sia tolto l'intero passaggio “l'oggetto
misterioso della finanza islamica che ha pagato i primi passi della carriera
miliardaria del faccendiere __________ AO 1 in Ticino”.
Nelle
sue osservazioni del 2 febbraio 2005 AO 1 propone di respingere l'appello. Non
risulta che nel frattempo il Pretore abbia statuito sull'azione di merito.
Considerandi
in diritto: 1. La procedura per l'emanazione
di provvedimenti cautelari giusta l'art. 28c CC è, salvo quanto dispone il diritto federale (art.
28d CC, art. 12 lett. a e b, rispettivamente art. 33 LForo), quella
degli art. 376 segg. CPC (Bucher,
Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, 4ª edizione,
pag. 142 n. 633). Il termine per appellare, non interrotto dalle ferie
giudiziarie (art. 348bis CPC), è di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC).
Nella fattispecie il decreto cautelare, intimato il 30 dicembre 2004, è giunto alla
convenuta lunedì 3 gennaio 2005 (appello, pag. 3). Tempestivo, l'appello in esame
è dunque ricevibile.
2.
L'appellante
insta anzitutto perché “il ricorso sia evaso unicamente da giudici che non
hanno mai ricevuto denaro (per esempio per arbitrati, perizie, pareri o mandati
analoghi) da persone fisiche o giuridiche citate nel libro __________”. Essa
chiede inoltre che tali giudici rilascino una dichiarazione scritta in tal
senso e che le sia comunicata anticipatamente la composizione della Camera.
a) La competenza di
decidere appelli vertenti sul diritto delle persone spetta per legge alla prima
Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. a n. 1 LOG in vigore dal
14.
luglio 2006: RL 3.1.1.1; analoga disciplina figurava nell'abrogato regolamento
sulla competenza delle Camere civili del Tribunale di appello). La composizione
della Camera è notoria, essendo pubblicata nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino
(da ultimo: FU 44/2008 del 30 maggio 2008 pag. 4157). Nessuna sostituzione di
giudici intervenendo nel caso in esame, non si vede perché occorrerebbe comunicare
all'appellante una volta ancora la formazione del collegio.
b) A
ogni giudice è impedito l'esercizio delle proprie funzioni ogni qual volta si dia
un caso di esclusione o di ricusazione. Secondo l'art. 26 CPC vi è esclusione
se il giudice è il congiunto di una parte o di un patrocinatore (lett. a),
se ha un interesse nella causa (lett. b), se è intervenuto nella causa stessa
(lett. c) o se è tutore, curatore, datore di lavoro, erede presunto di una
parte o amministratore o gerente di una persona giuridica che ha interesse
nella causa (lett. d). Secondo l'art. 27 CPC inoltre una parte può chiedere la ricusazione
di un giudice ove sussista “grave inimicizia” tra lei e il giudice stesso (lett.
a), come pure – più in generale – ove si diano “gravi ragioni” (lett. b). L'appellante
non pretende che in concreto si riscontrino estremi di esclusione o ricusazione.
Nessuno dei giudici che compongono la Camera, del resto, ravvisa in sé presupposti
del genere. Quanto alla “dichiarazione scritta” pretesa dall'appellante, essa è
un atto ignoto alla procedura civile. Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello.
3.
AO
1.
afferma che le richieste formulate dall'istante in questa sede divergono da
quelle sottoposte al Pretore, onde la loro inammissibilità. L'opinione può
essere condivisa solo in parte. Certo, in appello è esclusa la facoltà di
mutare l'azione (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC), sicché non è consentito – ad
esempio – chiedere per la prima volta il versamento una somma di denaro in rifusione
del danno cagionato da una lesione illecita della personalità se davanti al Pretore
quella somma era stata postulata in riparazione del torto morale (I CCA,
sentenza inc. 11.2003.73 del 21 dicembre 2005, consid. 2), così come non è consentito
chiedere in appello la pubblicazione di una sentenza in materia di protezione
della personalità su periodici diversi da quelli indicati in prima sede (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, Lugano 2000, n. 12 ad art. 321). È consentito invece, in appello,
sollecitare una misura meno incisiva di quella postulata invano davanti al
Pretore.
Nella
fattispecie la AP 1 ha chiesto al Pretore che fosse revocato il divieto
cautelare di mettere in commercio il libro __________, offrendo di coprire il
passaggio litigioso a pag. __________ con un'etichetta indicante l'esistenza di
una contestazione giudiziaria (istanza del 6 settembre 2004). Nella misura in
cui chiede, ora, di sostituire determinati pezzi di frase con altri, essa avanza
pertanto domande nuove, diverse da quelle sottoposte al Pretore. Ne segue che la
prima e la seconda subordinata vanno dichiarate irricevibili (art. 321 cpv. 1
lett. a CPC). Le altre tre domande si limitano invece all'eliminazione del
passaggio contestato. Quella in cui la ditta offre la soppressione totale si
identifica con la richiesta di prima sede, le altre due ne configurano un
minus, per le quali la Camera potrebbe finanche optare anche d'ufficio (v. Tercier, Le nouveau droit de la personnalité,
Zurigo 1984, pag. 130 n. 950 seg. e pag. 131 n. 963). Esse sono dunque ammissibili.
4.
I
presupposti che informano l'adozione di provvedimenti cautelari a protezione
della personalità, sono già stati riassunti da questa Camera nella citata sentenza
del 26 gennaio 2004 (consid. 2). Al proposito basti ricordare
che in ossequio al precetto della proporzionalità
il giudice adotta unicamente misure funzionali alla natura e all'importanza
della lesione, alle restrizioni che si impongono e – in generale – alle
circostanze del caso (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 219 n. 647; Bugnon, Les mesures provvisionnelles et la
protection de la personnalité, in: Contributions en l'honneur de Pierre Tercier, Friburgo 1993, pag. 43 seg.). Le misure cautelari devono limitarsi, in altri
termini, allo stretto indispensabile e mantenere un ragionevole rapporto tra il
fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet,
Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83
segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche
Massnahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.). Esse possono poi essere modificate o
revocate in ogni tempo, in particolare quando le circostanze siano mutate o i
provvedimenti non appaiano più giustificati (Bucher,
op. cit., pag. 144 n. 640; Deschenaux/ Steinauer,
op. cit., pag. 222 n. 657a; Tercier,
op. cit., pag. 161 n. 1208).
5.
In concreto il
Pretore ha reputato che il passaggio in questione, correlato ad altri brani del
libro, costituisce una verosimile lesione della personalità dell'attore. Egli ha
ritenuto altresì che il divieto cautelare di diffonderlo sia il solo mezzo
appropriato per evitare provvisoriamente ulteriori lesioni, la misura
risultando per altro proporzionata all'offesa e conforme allo scopo perseguito.
Un provvedimento meno incisivo come quello proposto dalla AP 1 – ha continuato il
primo giudice – sarebbe già apparso inidoneo al momento in cui ha statuito la
Camera civile di appello. Per di più – egli ha soggiunto – “il solo fatto di
vedere ricomparire il libro in vendita al pubblico può far rinascere l'interesse
per la posizione di AO 1 e quindi perpetuare la lesione della sua personalità”.
6.
L'appellante sostiene
anzitutto che, opponendosi a rimettere in commercio il libro senza le cinque
righe contestate, AO 1 commette abuso di diritto. A suo dire il riferimento a
stretti rapporti d'affari tra lo stesso AO 1 e il vicepresidente del __________
__________ non è mai stato contestato ed è quindi un'informazione che può
essere diffusa. Che la copertura del passaggio litigioso con un'etichetta non
sia stata offerta in precedenza poco importa, la soluzione non essendo mai
stata giudicata “inidonea”. Anzi, la vendita del libro con simile accorgimento esclude
ogni possibile pregiudizio per l'interessato. L'appellante precisa infine che la
soluzione ora prospettata è un rimedio proposto al solo scopo di rimettere il
libro in circolazione e vendere le copie in giacenza – circa tremila – senza
dover attendere la sentenza di merito, in modo da contenere il danno
economico.
7.
Nella misura in cui
chiede di sostituire pezzi di frase con altri pezzi di frase (in particolare sulle
relazioni d'affari di AO 1 con __________), l'appellante formula – come si è
visto (consid. 3) – conclusioni nuove, irricevibili in appello. Quanto alle
altre conclusioni, non è determinante che nell'ambito del precedente procedimento
cautelare la AP 1 non le abbia proposte. Decisivo è sapere se esse siano atte a
impedire che la diffusione del libro leda la personalità dell'appellato. Ora, nella
sentenza del 26 gennaio 2004 questa Camera si era già domandata se la AP 1 non
potesse essere tenuta a oscurare o rettificare il passaggio contestato del libro,
ma aveva scartato l'ipotesi. Non perché il provvedimento fosse inidoneo come
tale a evitare provvisoriamente altre lesioni della personalità dell'attore, ma
perché ciò avrebbe comportato una modifica permanente del testo ed esigeva dunque
la ragionevole certezza che la misura fosse poi confermata nel merito. Simile
eventualità non poteva darsi per scontata (sentenza citata, consid. 7). La
situazione attuale è diversa, giacché l'appellante medesima offre ora la
soppressione – parziale o totale – del passaggio litigioso. Nelle circostanze
descritte le remore espresse dalla Camera risultano quindi senza oggetto.
8.
In via principale l'istante
propone di togliere unicamente la locuzione “l'oggetto misterioso
della finanza islamica”, a suo avviso la sola parte del testo litigioso
suscettiva di ledere la personalità dell'appellato, il riferimento a relazioni
finanziarie di quest'ultimo con il __________ non essendo contestate. L'offerta
è insufficiente. Nella sentenza del 26 gennaio 2004 questa Camera aveva
rilevato che, stando all'autore del libro, dopo l'11 settembre 2001 determinate
strutture e sistemi finanziari erano finiti nel mirino degli inquirenti di
tutto il mondo, essendo sorto il sospetto che (...) avessero “contribuito a finanziare progetti terroristici
approvati dalla ‘Fratellanza
Islamica’, tra cui quelli di
Osama Bin Laden (pag. 177)“ (consid. 6e). Togliere in un simile contesto la sola locuzione “l'oggetto
misterioso della finanza islamica” non basterebbe a fugare il rischio di
associare idealmente AO 1 ad ambienti economici e finanziari legati al
fondamentalismo. Non avendo modo di capire infatti che senso abbia menzionare il
__________ e AO 1, pur senza l'apposizione “l'oggetto
misterioso della finanza islamica” riferito all'istituto di credito un lettore
medio finirebbe ugualmente per correlare entrambi i soggetti al discorso sul
finanziamento del terrorismo islamico. Al riguardo l'appello manca perciò di
consistenza.
9.
In
subordine l'appellante propone di eliminare anche il resto della frase, ossia
“(...) che ha pagato i primi passi della carriera miliardaria del faccendiere __________
AO 1 in Ticino”. Di per sé, togliendo il nome dell'appellato, verrebbe meno
ogni riferimento alla persona di quest'ultimo. Il passaggio contestato del libro
risulterebbe in effetti il seguente: “E __________ sulla scena ci rimane fino
ai giorni nostri. Fino alla creazione e gestione del __________. Ma questa è
storia da raccontare altrove”. Su tal punto non si può quindi seguire il primo
giudice quando teme che “il solo fatto di vedere ricomparire il libro in
vendita al pubblico può far rinascere l'interesse per la posizione di AO 1 e
quindi perpetuare la lesione della sua personalità” (decreto impugnato, pag. 3 in alto).
In realtà, se l'appello non può essere accolto nemmeno nella conclusione
subordinata, ciò si deve a un altro fattore. Davanti al Pretore e ancora in
questa sede l'appellante propone invero di coprire la frase “che ha pagato i
primi passi della carriera miliardaria del faccendiere __________ AO 1 in Ticino” con
un'etichetta.
Già dinanzi al Pretore l'interessato aveva eccepito tuttavia che nulla garantisce
l'inamovibilità dell'etichetta da parte di chi, spinto dalla curiosità, volesse
leggere la frase occultata. La convenuta si era limitata a replicare che
sarebbe stato impossibile staccare l'etichetta senza rovinare la pagina del
libro e rendere illeggibile il testo. Ad ogni buon conto essa aveva proposto di
cancellare il nome di lui con un pennarello indelebile (verbale del 23 settembre
2004, pag. 2 e pag. 3 in alto). Il problema è che manca qualsiasi accertamento
sull'affidabilità di simili artifici e, soprattutto, sulla loro durata nel
tempo. All'istanza del 6 settembre 2004 la AP 1 aveva accluso invero un esempio
di pagina con etichetta. L'etichetta però era stata applicata su uno spazio bianco
e non dimostrava certo le sue proprietà coprenti. Peggio: osservato da tergo,
il testo stampato sull'etichetta era facilmente leggibile in trasparenza. Fare
assegnamento su espedienti del genere non sarebbe serio. E le conclusioni subordinate
dell'appellante presuppongono tutte l'uso di un'etichetta, con o senza
avvertenza dell'editore. Ne discende che, sia pure per ragioni diverse da quelle
addotte dal Pretore, nel risultato il decreto impugnato resiste alla critica.
10.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante, che
rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1
CPC), commisurata alla stringatezza delle osservazioni.
11.
Per
quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i provvedimenti cautelari configurano
decisioni incidentali e seguono la via giudiziaria dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Le azioni a protezione
della personalità non hanno carattere pecuniario (cfr. DTF 127 III 483 consid.
1a; Tercier,
op. cit., n. 775 e n. 1788; Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 387 n.
140). Poco importa dunque che la domanda accessoria di risarcimento del
torto morale litigiosa davanti al Pretore (fr. 8000.–) non raggiunga la soglia
di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF (sentenza del Tribunale federale 5A_205/2008 del 3
settembre 2008, consid. 2.3 con riferimenti). Un eventuale ricorso in materia
civile è dato senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.–
per ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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