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Decisione

11.2005.7

Modifica di misure cautelari a protezione della personalità

19 aprile 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.137

(protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,

promossa con petizione del 4 marzo 2004 da

AO 1

(patrocinato dall' PA 2)

contro

AP 1

(rappresentata dal socio e gerente PA 1),

giudicando

ora sul decreto cautelare del 30 dicembre 2004 con

cui il Pretore ha respinto un'istanza presentata dalla convenuta per ottenere che

sia modificato il divieto cautelare di vendere, distribuire e diffondere il

libro __________, di __________, deciso da questa Camera con sentenza del 26

gennaio 2004;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 12 gennaio 2005 presentato dalla AP 1 contro il decreto cautelare emesso il

30 dicembre 2004 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Tra

la fine di aprile e l'inizio di maggio 2003 la società editrice AP 1 ha pubblicato un libro intitolato __________, a firma di __________, con il sottotitolo “Dal suo studio di __________

sono passati gli affari segreti di dittatori e criminali. Ma __________ è solo

la punta di un iceberg che coinvolge banchieri, politici e magistrati”. Il

volume, allegato anche al numero di maggio del periodico bimestrale __________,

consiste in un

esposto su attività e vicende che negli anni ottanta e novanta hanno

coinvolto la piazza finanziaria ticinese. A pag. __________ figura il seguen­te

passaggio:

E __________ sulla scena ci rimane fino ai

giorni nostri. Fino alla creazione e gestione del __________, l'oggetto

misterioso della finanza islamica che ha pagato i primi passi della carriera miliardaria

del faccendiere __________ AO 1 in Ticino. Ma questa è storia da raccontare altrove.

B. Il 5

maggio 2003 AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, che

alla AP 1 fosse ordinato in via cautelare, sotto comminatoria dell'art. 292 CP,

di sospendere la vendita, la distribuzione e la diffusione del libro, con

obbligo di ritirare l'opera da tutte le edicole e librerie presso le quali era

in vendita. Con decreto cautelare emanato il 7 maggio 2003 senza contraddittorio

il Pretore ha accolto la richiesta, salvo respingerla dopo contraddittorio con

decreto del 13 giugno 2003 (inc. DI.2003.346). In esito a un appello introdotto

il 17 giugno 2003 da AO 1, con sentenza del 26 gennaio 2004 questa Camera ha

riformato il decreto impugnato, disponendo la sospensione richiesta e assegnando

all'istante un termine di 30 giorni per promuovere l'azione di merito. La

domanda di garanzia presentata dalla AP 1 è stata invece respinta (inc.

11.2003.79; RtiD I-2005 pag. 745). Un ricorso per riforma inoltrato il 2 marzo

2004 dalla AP 1 è stato dichiarato

inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 5C.54/2004 del 26

marzo 2004.

C. Il 4

marzo 2004 AO 1 ha convenuto la AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 2, perché fosse accertato che la pubblicazione del libro __________ lede

la sua personalità, in particolare nel noto passaggio a pag. __________, e perché

fosse vietata – sotto comminatoria penale – la vendita, la distribuzione e la

diffusione del volume. L'attore ha chiesto inoltre che la AP 1 fosse tenuta a ritirare

il libro da tutte le edicole e librerie presso le quali era in vendita e fosse

condannata a rifondergli fr. 8000.– con interessi al 5% dal 1° maggio 2003 in risarcimento del danno e riparazione del torto morale. Nella sua risposta del 7 aprile 2004

la convenuta ha pro­posto di respingere la petizione.

D.

Con istanza del 6 settembre 2004 la AP 1 ha chiesto al Pretore di modificare il divieto cautelare emanato da questa Camera il 26 gennaio 2004 e di autorizzare

la vendita, la distribuzione e la diffusione del noto libro a condizione che il

passaggio contestato di pag. __________ sia coperto da un'etichetta con la

seguente scritta:

La frase coperta dall'etichetta è oggetto di una

controversia giudiziaria. Al termine della vertenza – che potrebbe durare

diversi anni – il tribunale deciderà se la frase può essere diffusa oppure no.

All'udienza

del 23 settembre 2004, indetta per il contraddittorio cautelare, AO 1 si è

opposto alla modifica. Statuendo il 30 dicembre 2004, il Pre­tore ha respinto

l'istanza e ha posto la tassa di giustizia con le spese (fr. 500.– complessivi)

a carico della AP 1, con obbligo di rifondere a AO 1 fr. 600.– per ripetibili.

E. Contro

il citato decreto la AP 1 è insorta con un appello del 12 gennaio 2005, chiedendo

di essere autorizzata in riforma del giudizio impugnato a “rimettere in circolazione”

il libro __________ a condizione che:

– a pag. __________, prima

colonna, sia tolta la locuzione “l'oggetto misterioso della finanza islamica”;

– in via subordinata, a

pag. __________, prima colonna, sia tolto il passaggio “l'oggetto misterioso

della finanza islamica che ha pagato i primi passi della carriera miliardaria

del faccendiere __________ AO 1 in Ticino”, sostituendolo con “il cui vicepresidente

__________ ha fondato la __________ e il __________ assieme al faccendiere __________

AO 1, all'inizio della sua carriera miliardaria in Ticino”;

– in via ancora più

subordinata, a pag. __________, prima colonna, sia tolto il passaggio “l'oggetto

misterioso della finanza islamica che ha pagato i primi passi della carriera

miliardaria del faccendiere __________ AO 1 in Ticino”, sostituendolo con “il cui vicepresidente __________ ha fondato la __________ e il __________ assieme all'__________

AO 1, all'inizio della sua carriera miliardaria in Ticino”;

– in ulteriore

subordine, a pag. __________, prima colonna, sia tolto il passaggio “l'oggetto

misterioso della finanza islamica che ha pagato i primi passi della carriera

miliardaria del faccendiere __________ AO 1 in Ticino” con facoltà per la AP 1 di apporre sul libro la seguente dicitura: “Una frase a pag. __________ oggetto

di un divieto cautelare è stata provvisoriamente soppressa per consentire la

vendita del libro. Al termine della vertenza giudiziaria – che potrebbe durare

diversi anni – il tribunale deciderà se la frase può essere diffu-sa oppure no”;

– in estremo subordine,

a pag. __________, prima colonna, sia tolto l'intero passaggio “l'oggetto

misterioso della finanza islamica che ha pagato i primi passi della carriera

miliardaria del faccendiere __________ AO 1 in Ticino”.

Nelle

sue osservazioni del 2 febbraio 2005 AO 1 propone di respingere l'ap­pello. Non

risulta che nel frattempo il Pretore abbia statuito sull'azione di merito.

Considerandi

in diritto: 1. La procedura per l'emanazione

di provvedimenti cautelari giusta l'art. 28c CC è, salvo quanto dispone il diritto federale (art.

28d CC, art. 12 lett. a e b, rispettivamente art. 33 LForo), quella

degli art. 376 segg. CPC (Bucher,

Natürliche Personen und Persönlich­keitsschutz, 4ª edizio­ne,

pag. 142 n. 633). Il termine per appellare, non interrotto dalle ferie

giudiziarie (art. 348bis CPC), è di dieci giorni (art. 308 cpv. 1 CPC).

Nella fattispecie il decreto cautelare, intimato il 30 dicembre 2004, è giunto alla

convenuta lunedì 3 gennaio 2005 (appello, pag. 3). Tempestivo, l'appello in esame

è dunque ricevibile.

2.

L'appellante

insta anzitutto perché “il ricorso sia evaso unicamente da giudici che non

hanno mai ricevuto denaro (per esempio per arbitrati, perizie, pareri o mandati

analoghi) da persone fisiche o giuridiche citate nel libro __________”. Essa

chiede inoltre che tali giudici rilascino una dichiarazione scritta in tal

senso e che le sia comunicata anticipatamente la composizione della Camera.

a) La competenza di

decidere appelli vertenti sul diritto delle persone spetta per legge alla prima

Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. a n. 1 LOG in vigore dal

14.

luglio 2006: RL 3.1.1.1; analoga disciplina figurava nell'abrogato regolamento

sulla competenza delle Camere civili del Tribunale di appello). La composizione

della Camera è notoria, essendo pubblicata nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino

(da ultimo: FU 44/2008 del 30 maggio 2008 pag. 4157). Nessuna sostituzione di

giudici intervenendo nel caso in esame, non si vede perché occorrerebbe comunicare

all'appellante una volta ancora la formazione del collegio.

b) A

ogni giudice è impedito l'esercizio delle proprie funzioni ogni qual volta si dia

un caso di esclusione o di ricusazione. Secondo l'art. 26 CPC vi è esclusione

se il giudice è il congiunto di una parte o di un patrocinatore (lett. a),

se ha un interesse nella causa (lett. b), se è intervenuto nella causa stessa

(lett. c) o se è tutore, curatore, datore di lavoro, erede presunto di una

parte o amministratore o gerente di una persona giuridica che ha interesse

nella causa (lett. d). Secondo l'art. 27 CPC inoltre una parte può chiedere la ricusazione

di un giudice ove sussista “grave inimicizia” tra lei e il giudice stesso (lett.

a), come pure – più in generale – ove si diano “gravi ragioni” (lett. b). L'appellante

non pretende che in concreto si riscontrino estremi di esclusione o ricusazione.

Nessuno dei giudici che compongono la Camera, del resto, ravvisa in sé presupposti

del genere. Quanto alla “dichiarazione scritta” pretesa dall'appellante, essa è

un atto ignoto alla procedura civile. Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello.

3.

AO

1.

afferma che le richieste formulate dall'istante in questa sede divergono da

quelle sottoposte al Pretore, onde la loro inammissibilità. L'opinione può

essere condivisa solo in parte. Certo, in appello è esclusa la facoltà di

mutare l'azione (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC), sicché non è consentito – ad

esempio – chiedere per la prima volta il versamento una somma di denaro in rifusione

del danno cagionato da una lesione illecita della personalità se davanti al Pretore

quella somma era stata postulata in riparazione del torto morale (I CCA,

sentenza inc. 11.2003.73 del 21 dicembre 2005, consid. 2), così come non è consentito

chiedere in appello la pubblicazione di una sentenza in materia di protezione

della personalità su periodici diversi da quelli indicati in prima sede (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato

e commentato, Lugano 2000, n. 12 ad art. 321). È consentito invece, in appello,

sollecitare una misura meno incisiva di quella postulata invano davanti al

Pretore.

Nella

fattispecie la AP 1 ha chiesto al Pretore che fosse revocato il divieto

cautelare di mettere in commercio il libro __________, offrendo di coprire il

passaggio litigioso a pag. __________ con un'etichetta indicante l'esistenza di

una contestazione giudiziaria (istanza del 6 settembre 2004). Nella misura in

cui chiede, ora, di sostituire determinati pezzi di frase con altri, essa avanza

pertanto domande nuove, diverse da quelle sottoposte al Pretore. Ne segue che la

prima e la seconda subordinata vanno dichiarate irricevibili (art. 321 cpv. 1

lett. a CPC). Le altre tre domande si limitano invece all'eliminazione del

passaggio contestato. Quella in cui la ditta offre la soppressione totale si

identifica con la richiesta di prima sede, le altre due ne configurano un

minus, per le quali la Camera potrebbe finanche optare anche d'ufficio (v. Tercier, Le nouveau droit de la personnalité,

Zurigo 1984, pag. 130 n. 950 seg. e pag. 131 n. 963). Esse sono dunque ammissibili.

4.

I

presupposti che informano l'adozione di provvedimenti cautelari a protezione

della personalità, sono già stati riassunti da questa Camera nella citata sentenza

del 26 gennaio 2004 (consid. 2). Al proposito basti ricordare

che in ossequio al precetto della propor­zionalità

il giudice adotta unicamente misure funzionali alla natura e all'importanza

della lesione, alle restrizioni che si impongono e – in generale – alle

circostanze del caso (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 219 n. 647; Bugnon, Les mesures provvisionnelles et la

protection de la personnalité, in: Contributions en l'honneur de Pierre Tercier, Friburgo 1993, pag. 43 seg.). Le misure cautelari devono limitarsi, in altri

termini, allo stretto indispensabile e mantenere un ragionevole rapporto tra il

fine perseguito e la restrizione decretata (Pelet,

Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 83

segg. con rinvii; Gloor, Vorsorgliche

Mass­nahmen im Spannungsfeld von Bundesrecht und kantonalem Zivilprozessrecht, Zurigo 1982, pag. 112 segg.). Esse possono poi essere modificate o

revocate in ogni tempo, in particolare quando le circostanze siano mutate o i

provvedimenti non appaiano più giustificati (Bucher,

op. cit., pag. 144 n. 640; Deschenaux/ Steinauer,

op. cit., pag. 222 n. 657a; Tercier,

op. cit., pag. 161 n. 1208).

5.

In concreto il

Pretore ha reputato che il passaggio in questione, correlato ad altri brani del

libro, costituisce una verosimile lesione della personalità dell'attore. Egli ha

ritenuto altresì che il divieto cautelare di diffonderlo sia il solo mezzo

appropriato per evitare provvisoriamente ulteriori lesioni, la misura

risultando per altro proporzionata all'offesa e conforme allo scopo perseguito.

Un provvedimento meno incisivo come quello proposto dalla AP 1 – ha continuato il

primo giudice – sarebbe già apparso inidoneo al momento in cui ha statuito la

Camera civile di appello. Per di più – egli ha soggiunto – “il solo fatto di

vedere ricomparire il libro in vendita al pubblico può far rinascere l'interesse

per la posizione di AO 1 e quindi perpetuare la lesione della sua personalità”.

6.

L'appellante sostiene

anzitutto che, opponendosi a rimettere in commercio il libro senza le cinque

righe contestate, AO 1 commette abuso di diritto. A suo dire il riferimento a

stretti rapporti d'affari tra lo stesso AO 1 e il vicepresidente del __________

__________ non è mai stato contestato ed è quindi un'informazione che può

essere diffusa. Che la copertura del passaggio litigioso con un'etichetta non

sia stata offerta in precedenza poco importa, la soluzione non essendo mai

stata giudicata “inidonea”. Anzi, la vendita del libro con simile accorgimento esclude

ogni possibile pregiudizio per l'interessato. L'appellante precisa infine che la

soluzione ora prospettata è un rimedio proposto al solo scopo di rimettere il

libro in circolazione e vendere le copie in giacenza – circa tremila – senza

dover attendere la sentenza di merito, in modo da contenere il danno

economico.

7.

Nella misura in cui

chiede di sostituire pezzi di frase con altri pezzi di frase (in particolare sulle

relazioni d'affari di AO 1 con __________), l'appellante formula – come si è

visto (consid. 3) – conclusioni nuove, irricevibili in appello. Quanto alle

altre conclusioni, non è determinante che nell'ambito del precedente procedimento

cautelare la AP 1 non le abbia proposte. Decisivo è sapere se esse siano atte a

impedire che la diffusione del libro leda la personalità dell'appellato. Ora, nella

sentenza del 26 gennaio 2004 questa Camera si era già domandata se la AP 1 non

potesse essere tenuta a oscurare o rettificare il passaggio contestato del libro,

ma aveva scartato l'ipotesi. Non perché il provvedimento fosse inidoneo come

tale a evitare provvisoriamente altre lesioni della personalità dell'attore, ma

perché ciò avrebbe comportato una modifica permanente del testo ed esigeva dunque

la ragionevole certezza che la misura fosse poi confermata nel merito. Simile

eventualità non poteva darsi per scontata (sentenza citata, consid. 7). La

situazione attuale è diversa, giacché l'appellante medesima offre ora la

soppressione – parziale o totale – del passaggio litigioso. Nelle circostanze

descritte le remore espresse dalla Camera risultano quindi senza oggetto.

8.

In via principale l'istante

propone di togliere unicamente la locuzione “l'oggetto misterioso

della finanza islamica”, a suo avviso la sola parte del testo litigioso

suscettiva di ledere la personalità dell'appellato, il riferimento a relazioni

finanziarie di quest'ultimo con il __________ non essendo contestate. L'offerta

è insufficiente. Nella sentenza del 26 gennaio 2004 questa Camera aveva

rilevato che, stando all'autore del libro, dopo l'11 settembre 2001 determinate

strutture e sistemi finanziari erano finiti nel mirino degli inquirenti di

tutto il mondo, essendo sorto il sospetto che (...) avessero “contribuito a finanziare progetti terroristici

approvati dalla ‘Fratellanza

Islamica’, tra cui quelli di

Osama Bin Laden (pag. 177)“ (consid. 6e). Togliere in un simile contesto la sola locuzione “l'oggetto

misterioso della finanza islamica” non basterebbe a fugare il rischio di

associare idealmente AO 1 ad ambienti economici e finanziari legati al

fondamentalismo. Non avendo modo di capire infatti che senso abbia menzionare il

__________ e AO 1, pur senza l'apposizione “l'oggetto

misterioso della finanza islamica” riferito all'istituto di credito un lettore

medio finirebbe ugualmente per correlare entrambi i soggetti al discorso sul

finanziamento del terrorismo islamico. Al riguardo l'appello manca perciò di

consistenza.

9.

In

subordine l'appellante propone di eliminare anche il resto della frase, ossia

“(...) che ha pagato i primi passi della carriera miliardaria del faccendiere __________

AO 1 in Ticino”. Di per sé, togliendo il nome dell'appellato, verrebbe meno

ogni riferimento alla persona di quest'ultimo. Il passaggio contestato del libro

risulterebbe in effetti il seguente: “E __________ sulla scena ci rimane fino

ai giorni nostri. Fino alla creazione e gestione del __________. Ma questa è

storia da raccontare altrove”. Su tal punto non si può quindi seguire il primo

giudice quando teme che “il solo fatto di vedere ricomparire il libro in

vendita al pubblico può far rinascere l'interesse per la posizione di AO 1 e

quindi perpetuare la lesione della sua personalità” (decreto impugnato, pag. 3 in alto).

In realtà, se l'appello non può essere accolto nemmeno nella conclusione

subordinata, ciò si deve a un altro fattore. Davanti al Pretore e ancora in

questa sede l'appellante propone invero di coprire la frase “che ha pagato i

primi passi della carriera miliardaria del faccendiere __________ AO 1 in Ticino” con

un'etichetta.

Già dinanzi al Pretore l'interessato aveva eccepito tuttavia che nulla garantisce

l'inamovibilità dell'etichetta da parte di chi, spinto dalla curiosità, volesse

leggere la frase occultata. La convenuta si era limitata a replicare che

sarebbe stato impossibile staccare l'etichetta senza rovinare la pagina del

libro e rendere illeggibile il testo. Ad ogni buon conto essa aveva proposto di

cancellare il nome di lui con un pennarello indelebile (verbale del 23 settembre

2004, pag. 2 e pag. 3 in alto). Il problema è che manca qualsiasi accertamento

sull'affidabilità di simili artifici e, soprattutto, sulla loro durata nel

tempo. Al­l'istanza del 6 settembre 2004 la AP 1 aveva accluso invero un esem­pio

di pagina con etichetta. L'etichetta però era stata applicata su uno spazio bianco

e non dimostrava certo le sue proprietà coprenti. Peggio: osservato da tergo,

il testo stampato sul­l'etichetta era facilmente leggibile in trasparenza. Fare

assegnamento su espedienti del genere non sarebbe serio. E le conclusioni subordinate

dell'appellante presuppongono tutte l'uso di un'etichetta, con o senza

avvertenza dell'editore. Ne discende che, sia pure per ragioni diverse da quelle

addotte dal Pretore, nel risultato il decreto impugnato resiste alla critica.

10.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante, che

rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1

CPC), commisurata alla stringatezza delle osservazioni.

11.

Per

quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i provve­dimenti cautelari configurano

decisioni incidentali e seguono la via giudiziaria dell'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Le azioni a protezione

della personalità non hanno carattere pecu­niario (cfr. DTF 127 III 483 consid.

1a; Tercier,

op. cit., n. 775 e n. 1788; Vogel/Spühler,

Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 387 n.

140). Poco importa dunque che la domanda accessoria di risarcimento del

torto morale litigiosa davanti al Pretore (fr. 8000.–) non raggiunga la soglia

di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF (sentenza del Tribunale federale 5A_205/2008 del 3

settembre 2008, consid. 2.3 con riferimenti). Un eventuale ricorso in materia

civile è dato senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.–

per ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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