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Decisione

11.2005.70

anticipo della remunerazione del curatore da parte della Commissione tutoria regionale: recupero presso i genitori

14 giugno 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n.

228.2002/R.104.2003 (rimunerazione del curatore) della Divisione degli interni,

Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1

alla

alla figlia __________ (2001);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 23 maggio 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il

13 maggio 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza

sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

AP 1 (1968) e __________ (1967) si sono sposati a __________ il 29 maggio 1998;

che il 5

novembre 2001 AP 1 ha dato alla luce una figlia, __________;

che il 9

marzo 2002 __________ ha introdotto davanti al Pre­tore della giurisdizione di

Mendrisio Sud un'azione volta al disconoscimento della propria paternità;

che con

ordinanza del 15 marzo 2002 il Pretore ha munito la figlia di una curatela di

rappresentanza (art. 309 e 392 n. 2 CC), sicché il 28 marzo 2002 la Commissione

tutoria regionale 1 ha designato in qualità di curatore l'avv. __________,

incaricato di difendere gli interessi della minorenne e, dandosi il caso, di

farne accertare la paternità, avanzando le eventuali pretese alimentari e

facendo disciplinare il diritto di visita;

che con

sentenza del 7 giugno 2002 il Pretore ha accolto l'azione e ha pronunciato il

disconoscimento di paternità;

che il 23

settembre 2002 __________ (1973) ha riconosciuto __________ davanti

all'ufficiale dello stato civile di __________;

che la

Commissione tutoria regionale 1 ha approvato il 24 luglio 2003 una convenzione

stipulata dai genitori sui contributi di man­tenimento e le relazioni personali

con la figlia;

che il 5

settembre 2003 la Commissione tutoria medesima ha revocato la curatela in

favore di __________, il curatore avendo assolto il proprio incarico;

che

l'avv. __________ ha trasmesso il 19 settembre 2003 all'autorità tutoria una nota

professionale di complessivi fr. 1515.90, precisando qualche giorno più tardi

che “il padre della piccola __________ si è reso irreperibile e la madre si

trova attualmente in uno stato di insolvenza”;

che con

risoluzione dell'8 ottobre 2003 la Commissione tutoria ha approvato la nota

professionale per un totale di fr. 1193.10 (dispositivo n. 1), importo da essa

anticipato ma “da recuperare interamente presso i genitori” della minorenne

(dispositivo n. 2);

che un

ricorso inoltrato il 13 ottobre 2003 da AP 1 contro tale decisione è stato respinto

in quanto rice­vibile il 13 maggio 2005 dalla Sezione degli enti locali,

autorità di vigilanza;

che il 23

maggio 2003 AP 1 è insorta a questa Camera contro la decisione dell'autorità di

vigilanza, sostenendo di essere “nell'assoluta impossibilità di sostenere la

spesa per la remunerazione del curatore, non potendo neppure far fronte alle

quotidiane spese per il mantenimento della famiglia”, e indicando il recapito

del padre della bambina in __________;

che il

ricorso non è stato oggetto d'intimazione;

e considerando

in diritto: che l'atto in esame può essere trattato solo come appello, unico

rimedio giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di

vigilanza sulle tutele (art. 48 della legge sull' organizzazione e la procedura

Considerandi

in materia di tutele e curatele: RL 4.1.2.2), cui rinvia l'art. 39 LAC;

che un appello deve contenere le richieste di giudizio (art. 309

cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai “motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda”

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);

che in

materia di tutele, nondimeno, tali esigenze di forma vanno per certi versi attenuate:

trattandosi di una persona senza formazione giuridica che insorga personalmente

contro una decisione a lei sfavorevo­le, in particolare, è sufficiente che le richieste

di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme dell'esposto

(cfr. Geiser in: Basler Kommentar,

ZGB I, 2ª edizione, n. 31 e 41 ad art. 420);

che, ciò

premesso, l'appellante può ragionevolmente intendersi postulare la riforma

della decisione impugnata nel senso di soprassedere al recupero delle spese riconosciute

all'avv. __________ e anticipate dalla Commissione tutoria regionale;

che,

conformemente all'art. 276 cpv. 1 CC, i costi causati a un figlio obbligato a

stare in lite per difendere i propri diritti rientrano nell'obbligo di

mantenimento dei genitori (DTF 119 Ia 134 consid. 4, 127 I 202 consid. 3d; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB

I, 2ª edizione, n. 22 ad art. 276; Meier/Stettler,

Les effets de la filiation [art. 270 à 327 CC], 2ª edizione, pag.

263.

nota 876);

che

inoltre, qualora in un determinato affare i genitori abbiano interessi in

collisione con quelli del figlio, si applicano le norme sulla curatela di

rappresentanza (art. 306 cpv. 2 CC con rinvio all'art. 392 n. 2 CC);

che nel

caso in cui la curatela comporti misure a protezione del figlio, come l'accertamento

della paternità, la definizione di contributi alimentari e la disciplina del

diritto di visita (art. 309 cpv. 1 e 2 combinato con il 308 cpv. 2 CC), i

relativi costi ricadono anch'essi nell'obbligo di mantenimento (Breitschmid, op. cit., n. 22 ad art.

276.

CC);

che, per

quanto riguarda il curatore, egli ha diritto a una mercede fissata dalla

Commissione tutoria regionale secondo il lavoro svolto e le condizioni

economiche del pupillo o di chi è legalmen­te tenuto al suo sostentamento (art.

417.

cpv. 2 CC e 49 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

tutele e curatele, che rinvia agli art. 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 e 18 del regolamento

d'applicazione: RL 4.1.2.2.1);

che la

Commissione tutoria regionale anticipa la mercede ove la persona interessata o

chi ne sia tenuto al sostentamento non dovesse farvi fronte, riservato il

diritto di ricuperare l'importo entro 10 anni presso il minorenne o chi lo deve

mantenere (art. 19 cpv. 2 e cpv. 3 della legge sull'organizzazione e la

procedura in materia di tutele e curatele);

che in

concreto l'appellante non contesta né l'entità della mercede riconosciuta al

curatore né il fatto che tale mercede sia anticipata alla Commissione tutoria

regionale;

che essa

censura il recupero di tale anticipo nei suoi con­fronti, ma ciò risponde

semplicemente a quanto dispone l'art. 19 cpv. 3 della legge sull'organizzazione

e la procedura in materia di tutele e curatele;

che in

ogni modo, al momento in cui la Commissione tutoria procederà al recupero

effettivo, l'interessata potrà ancora dimostrare l'“impossibilità di sostenere

la spesa per la remunerazione del curatore”, nel qual caso i costi anticipati

dall'autorità tutoria saranno posti a carico del Comune di domicilio (art. 3

cpv. 3 del regolamento menzionato);

che

pertanto, manifestamente infondato, l'appello è destinato all'insuccesso;

che nelle

condizioni descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza

dell'interessata (art. 148 cpv. 1 CPC);

che

tuttavia, data la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare a ogni

prelievo, mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla Commissione

tutoria regionale, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato spese

presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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