11.2005.70
anticipo della remunerazione del curatore da parte della Commissione tutoria regionale: recupero presso i genitori
14 giugno 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
11.2005.70
Data decisione, Autorità:
14.06.2005, ICCA
Titolo:
anticipo della remunerazione del curatore da parte della Commissione tutoria regionale: recupero presso i genitori
ANTICIPO DELLE SPESE
CURATELA VERSO IL FIGLIO
CURATORE
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
RAPPRESENTANZA
REMUNERAZIONE DEL CURATORE
RICUPERO
art. 276 cpv. 1 CC
art. 306 cpv. 2 CC
art. 309 cpv. 1 CC
art. 309 cpv. 2 CC
art. 19 LTEC
art. 49 LTEC
Incarto n.
11.2005.70
Lugano
14 giugno
2005/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.
228.2002/R.104.2003 (rimunerazione del curatore) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
alla
alla figlia __________ (2001);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 23 maggio 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il
13 maggio 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
AP 1 (1968) e __________ (1967) si sono sposati a __________ il 29 maggio 1998;
che il 5
novembre 2001 AP 1 ha dato alla luce una figlia, __________;
che il 9
marzo 2002 __________ ha introdotto davanti al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud un'azione volta al disconoscimento della propria paternità;
che con
ordinanza del 15 marzo 2002 il Pretore ha munito la figlia di una curatela di
rappresentanza (art. 309 e 392 n. 2 CC), sicché il 28 marzo 2002 la Commissione
tutoria regionale 1 ha designato in qualità di curatore l'avv. __________,
incaricato di difendere gli interessi della minorenne e, dandosi il caso, di
farne accertare la paternità, avanzando le eventuali pretese alimentari e
facendo disciplinare il diritto di visita;
che con
sentenza del 7 giugno 2002 il Pretore ha accolto l'azione e ha pronunciato il
disconoscimento di paternità;
che il 23
settembre 2002 __________ (1973) ha riconosciuto __________ davanti
all'ufficiale dello stato civile di __________;
che la
Commissione tutoria regionale 1 ha approvato il 24 luglio 2003 una convenzione
stipulata dai genitori sui contributi di mantenimento e le relazioni personali
con la figlia;
che il 5
settembre 2003 la Commissione tutoria medesima ha revocato la curatela in
favore di __________, il curatore avendo assolto il proprio incarico;
che
l'avv. __________ ha trasmesso il 19 settembre 2003 all'autorità tutoria una nota
professionale di complessivi fr. 1515.90, precisando qualche giorno più tardi
che “il padre della piccola __________ si è reso irreperibile e la madre si
trova attualmente in uno stato di insolvenza”;
che con
risoluzione dell'8 ottobre 2003 la Commissione tutoria ha approvato la nota
professionale per un totale di fr. 1193.10 (dispositivo n. 1), importo da essa
anticipato ma “da recuperare interamente presso i genitori” della minorenne
(dispositivo n. 2);
che un
ricorso inoltrato il 13 ottobre 2003 da AP 1 contro tale decisione è stato respinto
in quanto ricevibile il 13 maggio 2005 dalla Sezione degli enti locali,
autorità di vigilanza;
che il 23
maggio 2003 AP 1 è insorta a questa Camera contro la decisione dell'autorità di
vigilanza, sostenendo di essere “nell'assoluta impossibilità di sostenere la
spesa per la remunerazione del curatore, non potendo neppure far fronte alle
quotidiane spese per il mantenimento della famiglia”, e indicando il recapito
del padre della bambina in __________;
che il
ricorso non è stato oggetto d'intimazione;
e considerando
in diritto: che l'atto in esame può essere trattato solo come appello, unico
rimedio giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di
vigilanza sulle tutele (art. 48 della legge sull' organizzazione e la procedura
Considerandi
in materia di tutele e curatele: RL 4.1.2.2), cui rinvia l'art. 39 LAC;
che un appello deve contenere le richieste di giudizio (art. 309
cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai “motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda”
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che in
materia di tutele, nondimeno, tali esigenze di forma vanno per certi versi attenuate:
trattandosi di una persona senza formazione giuridica che insorga personalmente
contro una decisione a lei sfavorevole, in particolare, è sufficiente che le richieste
di giudizio e i motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme dell'esposto
(cfr. Geiser in: Basler Kommentar,
ZGB I, 2ª edizione, n. 31 e 41 ad art. 420);
che, ciò
premesso, l'appellante può ragionevolmente intendersi postulare la riforma
della decisione impugnata nel senso di soprassedere al recupero delle spese riconosciute
all'avv. __________ e anticipate dalla Commissione tutoria regionale;
che,
conformemente all'art. 276 cpv. 1 CC, i costi causati a un figlio obbligato a
stare in lite per difendere i propri diritti rientrano nell'obbligo di
mantenimento dei genitori (DTF 119 Ia 134 consid. 4, 127 I 202 consid. 3d; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB
I, 2ª edizione, n. 22 ad art. 276; Meier/Stettler,
Les effets de la filiation [art. 270 à 327 CC], 2ª edizione, pag.
263.
nota 876);
che
inoltre, qualora in un determinato affare i genitori abbiano interessi in
collisione con quelli del figlio, si applicano le norme sulla curatela di
rappresentanza (art. 306 cpv. 2 CC con rinvio all'art. 392 n. 2 CC);
che nel
caso in cui la curatela comporti misure a protezione del figlio, come l'accertamento
della paternità, la definizione di contributi alimentari e la disciplina del
diritto di visita (art. 309 cpv. 1 e 2 combinato con il 308 cpv. 2 CC), i
relativi costi ricadono anch'essi nell'obbligo di mantenimento (Breitschmid, op. cit., n. 22 ad art.
276.
CC);
che, per
quanto riguarda il curatore, egli ha diritto a una mercede fissata dalla
Commissione tutoria regionale secondo il lavoro svolto e le condizioni
economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento (art.
417.
cpv. 2 CC e 49 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
tutele e curatele, che rinvia agli art. 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 e 18 del regolamento
d'applicazione: RL 4.1.2.2.1);
che la
Commissione tutoria regionale anticipa la mercede ove la persona interessata o
chi ne sia tenuto al sostentamento non dovesse farvi fronte, riservato il
diritto di ricuperare l'importo entro 10 anni presso il minorenne o chi lo deve
mantenere (art. 19 cpv. 2 e cpv. 3 della legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele);
che in
concreto l'appellante non contesta né l'entità della mercede riconosciuta al
curatore né il fatto che tale mercede sia anticipata alla Commissione tutoria
regionale;
che essa
censura il recupero di tale anticipo nei suoi confronti, ma ciò risponde
semplicemente a quanto dispone l'art. 19 cpv. 3 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele;
che in
ogni modo, al momento in cui la Commissione tutoria procederà al recupero
effettivo, l'interessata potrà ancora dimostrare l'“impossibilità di sostenere
la spesa per la remunerazione del curatore”, nel qual caso i costi anticipati
dall'autorità tutoria saranno posti a carico del Comune di domicilio (art. 3
cpv. 3 del regolamento menzionato);
che
pertanto, manifestamente infondato, l'appello è destinato all'insuccesso;
che nelle
condizioni descritte gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza
dell'interessata (art. 148 cpv. 1 CPC);
che
tuttavia, data la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare a ogni
prelievo, mentre non è il caso di attribuire ripetibili alla Commissione
tutoria regionale, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato spese
presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
– ;
– Commissione tutoria regionale 1, Chiasso.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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