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Decisione

11.2005.72

diffida ai debitori

12 settembre 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.487 (diffida

ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza

del 14 aprile 2005 da

AO 1 (1989), AO 1 (1992) e AO 1 (1993)

(rappresentati dalla madre RA 1, ,

e patrocinati dall' PA 1 )

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello del 3 giugno 2005 presentato

da AP 1 contro la sentenza emessa il 18 maggio 2005 dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 27 settembre 2002 il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto l'8 aprile

1988 da AP 1 (1963) e RA 1 (1966). I figli AO 1 (1° ottobre 1989), AO 1 (il 9

gennaio 1992) e AO 1 (22 settembre 1993) sono stati affidati alla madre. Il

padre, che non si è visto riconoscere alcun diritto di visita, è stato

condannato a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 800.– mensili

per ogni figlio fino ai 12 anni e di fr. 900.– mensili fino alla maggiore età,

oltre agli assegni di famiglia. Un appello presentato il 21 ottobre 2002 da AP

1 contro tale sentenza è stato respinto in quanto ricevibile da questa Camera

il 4 dicembre 2002 (inc. 11.2002.123).

B. Il

14 aprile 2005 AO 1, AO 1 e AO 1 hanno adito il Pre­tore, dolendosi della circostanza

che il padre versasse contributi alimentari di soli fr. 400.– mensili complessivi,

ciò che per altro aveva cominciato a fare unicamente nel luglio del 2003.

Postulata l'assistenza giudiziaria, essi hanno chiesto pertanto che fosse ordinato

al __________ di __________ la trattenuta dallo stipendio del genitore di fr.

2659.80 mensili, da riversare direttamente a loro. Al contraddittorio del 17

maggio 2005 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Non essendovi prove da

assumere, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.

C. Statuendo

il 18 maggio 2005, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato il provvedimento

litigioso. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste

a carico del convenuto, tenuto a rifondere agli istanti fr. 400.– complessivi

per ripetibili. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria è stato respinto

poiché, secondo il Pretore, i richiedenti avrebbero potuto rivolgersi all'autorità

tutoria, la quale li avrebbe patrocinati gratuitamente.

D. Contro

la trattenuta di stipendio è insorto il 3 giugno 2005 AP 1 per ottenere che –

conferito effetto sospensivo al suo appello – l'istanza avversaria sia respinta

e il giudizio impugnato riformato di conseguenza. AO 1, AO 1 e AO 1 non hanno

formulato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il

giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in

parte nelle mani del rappresentante legale del figlio (art. 291 CC). La

procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n.

1b e art. 5 LAC), in esito alla quale il giudice statuisce con sentenza

appellabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo

profilo il rimedio in esame è pertanto ricevibile.

2.

L'appellante

sostiene che nella fattispecie la trattenuta di stipendio lede il suo fabbisogno

minimo (già quello calcolato dal Pretore al momento del divorzio, di fr. 2832.–

mensili), a maggior ragione ove si pensi che nel frattempo, il 22 giugno 2003,

egli si è risposato e che il 14 febbraio 2004 ha avuto un'altra figlia. Negli

ultimi due anni poi il suo guadagno si è ridotto per ragioni di salute dai fr.

5915.10

netti men­sili accertati nella sentenza di divorzio a fr. 4847.–, non

contestati. La trattenuta controversa privilegerebbe infine i figli del primo

matrimonio, mentre in ossequio alla giurisprudenza le sue risorse finanziarie andrebbero

distribuite in modo paritario. Don­de, a suo avviso, l'iniquità del

provvedimento in questione.

3.

Nella

fattispecie è pacifico che solo dal luglio del 2003 l'appellante versa ai figli

fr. 400.– mensili in tutto e che dal 1° marzo 2005, trascorsi “60 mesi

cumulativi”, l'Ufficio cantonale del sostegno sociale e dell'inserimento non

anticipa più ai minorenni contributo alcuno (doc. G e I). Che in simili

condizioni le spettanze dei figli siano minacciate non può seriamente revocarsi

in dubbio. Il quesito è di sapere se, davanti al giudice chiamato a statuire su

una “diffida ai debitori” giusta l'art. 291 CC (istituto essenzialmente

identico a quello degli art. 132 cpv. 1 e 177 CC: sentenza del Tribunale

federale 5P.138/2004 del 3 maggio 2004, consid. 5.3 con riferimenti), in simili

circostanze il debitore possa invocare il diritto di conservare l'equivalente

del proprio fabbisogno minimo.

4.

Sul

problema appena citato non v'è unità di dottrina (si vedano le principali

opinioni in: Hausheer/Reusser/Geiser,

Berner Kommentar, edizione 1999, n. 9d ad art. 177 CC). Secondo giurispru­den­za,

l'ammontare di una trattenuta di stipendio deve corrispon­dere in linea di principio al contributo alimentare fissato per sentenza

o per convenzione. Non incombe al giudice della “diffida ai debitori”

sostituirsi al giudice competente per statuire su un'azione di modifica (art.

129.

e 286 CC). Il giudice della “diffida ai debitori” si limita a verificare

che il contributo fissato per sentenza o per convenzione non offenda i diritti fondamentali legati alla personalità dell'obbligato. Ove nel

frattempo la situazione di quest'ultimo sia mutata al punto che la trattenuta

di stipendio risulti intaccare il fabbisogno minimo di lui, il giudice della

diffida applica i principi che disciplinano il minimo esistenziale del diritto ese­cutivo

nell'ambito di un pignoramento di salario, astenendosi nondimeno dal rivedere

questioni già decise in cause precedenti (DTF 110 II 15 consid. 4; sentenza del

Tribunale federale 5P.138/2004 del 3 maggio 2004, consid. 5.3 con riferimenti).

La procedura di trattenuta avendo indole sommaria, l'intervento di tale giudice

si limita in ogni modo ai casi in cui il minimo esistenziale del debitore

appaia leso già a un primo esame, di mera verosimiglianza (in tal senso: I CCA,

sentenza inc. 11.2005.80 del 18 luglio 2005, consid. 5).

5.

In concreto l'appellante fa valere, come detto, che dopo la sentenza

di divorzio il suo reddito è diminuito da fr. 5915.10 a

fr.

4874.

– netti mensili (fr. 3600.– percepiti dal __________ e fr. 1274.– dal __________),

mentre il suo fabbisogno è aumentato in seguito al nuovo matrimonio e,

soprattutto, alla nascita dell'ultimogenita. Ora, per tacere della circostanza

che al reddito attuale devono aggiungersi

fr.

1500.

– guadagnati dall'appellante nel 2005 tenendo lezioni a un corso per

adulti (dichiarazione di lui al contraddittorio in Pretura: verbale del 17

maggio 2005, pag. 2 in basso), il solo fatto che l'introito di fr. 4874.–

mensili non sia stato contestato ancora non significa che tale cifra vincoli le

parti o il giudice. In materia di filiazione vige il principio inquisitorio

illimitato (DTF 128 III 413 consid. 3.2.1 con richiami). Il genitore che adduce

determinati argomenti deve quindi, comunque sia, rendere verosimili le sue allegazioni.

E nel caso in esame nulla documenta l'incapacità lucrativa dell'80% per

malattia asserita dall'appellante (verbale del 17 maggio 2005, loc. cit.). Per

di più, tutto si ignora sulla presumibile durata di tale affezione. Come il

giudice della trattenuta possa convincersi già nell'ambito di un esame

sommario, in condizioni del genere, che il debitore soffra di un impedimento al

lavoro relativamente duraturo (e non puramente passeggero) non è dato a divedere.

6.

Quanto

al fabbisogno minimo del convenuto, gli atti non danno indicazione di sorta e

lo stesso convenuto si limita a evocare il suo fabbisogno minimo calcolato nel

2002.

dal giudice del divorzio (memoriale, pag. 3 in fondo). Ora, tale

fabbisogno non è più di alcuna pertinenza dopo il nuovo matrimonio. Intanto

perché, dandosi una coppia sposata, il fabbisogno minimo non è quello di un

singolo coniuge, ma quello comune, a meno che i coniugi vivano separati (da

ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.12 dell'8 settembre 2005, consid. 6b).

Inoltre perché, risposandosi il debitore, il nuovo coniuge ha l'obbligo di

assistere quest'ultimo a titolo sussidiario nell'adem­pi­mento dei suoi doveri

contributivi verso i figli del primo matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC), al punto

da poter essere tenuto – dandosene gli estremi – a estendere o a riprendere

un'attività lucrativa (DTF 127 III 72 consid. 3 con richiami). Nella

fattispecie è vero che la nuova moglie deve accudire all'ultimogenita, ma ciò

non esclude che finanziariamente possa essere in grado di aiutare il marito. Il

fascicolo processuale non consente di scartare tale eventualità, nemmeno a

livello di verosimiglianza.

7.

Il

principio inquisitorio illimitato applicabile al diritto di filiazione fa sì

che nell'interesse del minorenne il giudice indaghi d'ufficio e collabori di

propria iniziativa al chiarimento dei fatti (DTF 128 III 413 in alto). Il

precetto non solleva tuttavia i genitori dalle loro responsabilità processuali,

né li esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note,

né impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria

(DTF 128 III 413 a metà con numerosi richiami). Certo, il giudice deve vegliare

altresì a che figli di uno stesso genitore siano trattati da tale genitore allo

stesso modo, quand'anche nati da unioni diverse (DTF 127 III 70 consid. 2b;

FamPra.ch 2001 pag. 648 con rinvii). Se non che, in concreto nessun dato affidabile

conforta già a un primo esame l'ipotesi che, ove l'appellante dovesse continuare

a versare i contributi per i figli del primo matrimonio fissati dal giudice del

divorzio, l'ultimogenita si troverebbe discriminata nei suoi confronti. A dire

il vero, la lacunosità dell'incarto è tale che – sulla base di un fascicolo

come quello in rassegna – una conclusione siffatta non potrebbe ragionevolmente

essere raggiunta nemmeno dal giudice chiamato a statuire su un'azione di modifica.

8.

L'emanazione

del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo

contenuta nell'appello.

9.

La

tassa di giustizia e le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili agli

istanti, che non hanno presentato osservazioni all'appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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