11.2005.72
diffida ai debitori
12 settembre 2005Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2005.72
Data decisione, Autorità:
12.09.2005, ICCA
Titolo:
diffida ai debitori
DIFFIDA AI DEBITORI
art. 291 CC
Incarto n.
11.2005.72
Lugano,
12 settembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.487 (diffida
ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza
del 14 aprile 2005 da
AO 1 (1989), AO 1 (1992) e AO 1 (1993)
(rappresentati dalla madre RA 1, ,
e patrocinati dall' PA 1 )
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 3 giugno 2005 presentato
da AP 1 contro la sentenza emessa il 18 maggio 2005 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 27 settembre 2002 il Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto l'8 aprile
1988 da AP 1 (1963) e RA 1 (1966). I figli AO 1 (1° ottobre 1989), AO 1 (il 9
gennaio 1992) e AO 1 (22 settembre 1993) sono stati affidati alla madre. Il
padre, che non si è visto riconoscere alcun diritto di visita, è stato
condannato a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 800.– mensili
per ogni figlio fino ai 12 anni e di fr. 900.– mensili fino alla maggiore età,
oltre agli assegni di famiglia. Un appello presentato il 21 ottobre 2002 da AP
1 contro tale sentenza è stato respinto in quanto ricevibile da questa Camera
il 4 dicembre 2002 (inc. 11.2002.123).
B. Il
14 aprile 2005 AO 1, AO 1 e AO 1 hanno adito il Pretore, dolendosi della circostanza
che il padre versasse contributi alimentari di soli fr. 400.– mensili complessivi,
ciò che per altro aveva cominciato a fare unicamente nel luglio del 2003.
Postulata l'assistenza giudiziaria, essi hanno chiesto pertanto che fosse ordinato
al __________ di __________ la trattenuta dallo stipendio del genitore di fr.
2659.80 mensili, da riversare direttamente a loro. Al contraddittorio del 17
maggio 2005 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Non essendovi prove da
assumere, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
C. Statuendo
il 18 maggio 2005, il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato il provvedimento
litigioso. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste
a carico del convenuto, tenuto a rifondere agli istanti fr. 400.– complessivi
per ripetibili. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria è stato respinto
poiché, secondo il Pretore, i richiedenti avrebbero potuto rivolgersi all'autorità
tutoria, la quale li avrebbe patrocinati gratuitamente.
D. Contro
la trattenuta di stipendio è insorto il 3 giugno 2005 AP 1 per ottenere che –
conferito effetto sospensivo al suo appello – l'istanza avversaria sia respinta
e il giudizio impugnato riformato di conseguenza. AO 1, AO 1 e AO 1 non hanno
formulato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il
giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in
parte nelle mani del rappresentante legale del figlio (art. 291 CC). La
procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n.
1b e art. 5 LAC), in esito alla quale il giudice statuisce con sentenza
appellabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo
profilo il rimedio in esame è pertanto ricevibile.
2.
L'appellante
sostiene che nella fattispecie la trattenuta di stipendio lede il suo fabbisogno
minimo (già quello calcolato dal Pretore al momento del divorzio, di fr. 2832.–
mensili), a maggior ragione ove si pensi che nel frattempo, il 22 giugno 2003,
egli si è risposato e che il 14 febbraio 2004 ha avuto un'altra figlia. Negli
ultimi due anni poi il suo guadagno si è ridotto per ragioni di salute dai fr.
5915.10
netti mensili accertati nella sentenza di divorzio a fr. 4847.–, non
contestati. La trattenuta controversa privilegerebbe infine i figli del primo
matrimonio, mentre in ossequio alla giurisprudenza le sue risorse finanziarie andrebbero
distribuite in modo paritario. Donde, a suo avviso, l'iniquità del
provvedimento in questione.
3.
Nella
fattispecie è pacifico che solo dal luglio del 2003 l'appellante versa ai figli
fr. 400.– mensili in tutto e che dal 1° marzo 2005, trascorsi “60 mesi
cumulativi”, l'Ufficio cantonale del sostegno sociale e dell'inserimento non
anticipa più ai minorenni contributo alcuno (doc. G e I). Che in simili
condizioni le spettanze dei figli siano minacciate non può seriamente revocarsi
in dubbio. Il quesito è di sapere se, davanti al giudice chiamato a statuire su
una “diffida ai debitori” giusta l'art. 291 CC (istituto essenzialmente
identico a quello degli art. 132 cpv. 1 e 177 CC: sentenza del Tribunale
federale 5P.138/2004 del 3 maggio 2004, consid. 5.3 con riferimenti), in simili
circostanze il debitore possa invocare il diritto di conservare l'equivalente
del proprio fabbisogno minimo.
4.
Sul
problema appena citato non v'è unità di dottrina (si vedano le principali
opinioni in: Hausheer/Reusser/Geiser,
Berner Kommentar, edizione 1999, n. 9d ad art. 177 CC). Secondo giurisprudenza,
l'ammontare di una trattenuta di stipendio deve corrispondere in linea di principio al contributo alimentare fissato per sentenza
o per convenzione. Non incombe al giudice della “diffida ai debitori”
sostituirsi al giudice competente per statuire su un'azione di modifica (art.
129.
e 286 CC). Il giudice della “diffida ai debitori” si limita a verificare
che il contributo fissato per sentenza o per convenzione non offenda i diritti fondamentali legati alla personalità dell'obbligato. Ove nel
frattempo la situazione di quest'ultimo sia mutata al punto che la trattenuta
di stipendio risulti intaccare il fabbisogno minimo di lui, il giudice della
diffida applica i principi che disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo
nell'ambito di un pignoramento di salario, astenendosi nondimeno dal rivedere
questioni già decise in cause precedenti (DTF 110 II 15 consid. 4; sentenza del
Tribunale federale 5P.138/2004 del 3 maggio 2004, consid. 5.3 con riferimenti).
La procedura di trattenuta avendo indole sommaria, l'intervento di tale giudice
si limita in ogni modo ai casi in cui il minimo esistenziale del debitore
appaia leso già a un primo esame, di mera verosimiglianza (in tal senso: I CCA,
sentenza inc. 11.2005.80 del 18 luglio 2005, consid. 5).
5.
In concreto l'appellante fa valere, come detto, che dopo la sentenza
di divorzio il suo reddito è diminuito da fr. 5915.10 a
fr.
4874.
– netti mensili (fr. 3600.– percepiti dal __________ e fr. 1274.– dal __________),
mentre il suo fabbisogno è aumentato in seguito al nuovo matrimonio e,
soprattutto, alla nascita dell'ultimogenita. Ora, per tacere della circostanza
che al reddito attuale devono aggiungersi
fr.
1500.
– guadagnati dall'appellante nel 2005 tenendo lezioni a un corso per
adulti (dichiarazione di lui al contraddittorio in Pretura: verbale del 17
maggio 2005, pag. 2 in basso), il solo fatto che l'introito di fr. 4874.–
mensili non sia stato contestato ancora non significa che tale cifra vincoli le
parti o il giudice. In materia di filiazione vige il principio inquisitorio
illimitato (DTF 128 III 413 consid. 3.2.1 con richiami). Il genitore che adduce
determinati argomenti deve quindi, comunque sia, rendere verosimili le sue allegazioni.
E nel caso in esame nulla documenta l'incapacità lucrativa dell'80% per
malattia asserita dall'appellante (verbale del 17 maggio 2005, loc. cit.). Per
di più, tutto si ignora sulla presumibile durata di tale affezione. Come il
giudice della trattenuta possa convincersi già nell'ambito di un esame
sommario, in condizioni del genere, che il debitore soffra di un impedimento al
lavoro relativamente duraturo (e non puramente passeggero) non è dato a divedere.
6.
Quanto
al fabbisogno minimo del convenuto, gli atti non danno indicazione di sorta e
lo stesso convenuto si limita a evocare il suo fabbisogno minimo calcolato nel
2002.
dal giudice del divorzio (memoriale, pag. 3 in fondo). Ora, tale
fabbisogno non è più di alcuna pertinenza dopo il nuovo matrimonio. Intanto
perché, dandosi una coppia sposata, il fabbisogno minimo non è quello di un
singolo coniuge, ma quello comune, a meno che i coniugi vivano separati (da
ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.12 dell'8 settembre 2005, consid. 6b).
Inoltre perché, risposandosi il debitore, il nuovo coniuge ha l'obbligo di
assistere quest'ultimo a titolo sussidiario nell'adempimento dei suoi doveri
contributivi verso i figli del primo matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC), al punto
da poter essere tenuto – dandosene gli estremi – a estendere o a riprendere
un'attività lucrativa (DTF 127 III 72 consid. 3 con richiami). Nella
fattispecie è vero che la nuova moglie deve accudire all'ultimogenita, ma ciò
non esclude che finanziariamente possa essere in grado di aiutare il marito. Il
fascicolo processuale non consente di scartare tale eventualità, nemmeno a
livello di verosimiglianza.
7.
Il
principio inquisitorio illimitato applicabile al diritto di filiazione fa sì
che nell'interesse del minorenne il giudice indaghi d'ufficio e collabori di
propria iniziativa al chiarimento dei fatti (DTF 128 III 413 in alto). Il
precetto non solleva tuttavia i genitori dalle loro responsabilità processuali,
né li esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note,
né impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza istruttoria
(DTF 128 III 413 a metà con numerosi richiami). Certo, il giudice deve vegliare
altresì a che figli di uno stesso genitore siano trattati da tale genitore allo
stesso modo, quand'anche nati da unioni diverse (DTF 127 III 70 consid. 2b;
FamPra.ch 2001 pag. 648 con rinvii). Se non che, in concreto nessun dato affidabile
conforta già a un primo esame l'ipotesi che, ove l'appellante dovesse continuare
a versare i contributi per i figli del primo matrimonio fissati dal giudice del
divorzio, l'ultimogenita si troverebbe discriminata nei suoi confronti. A dire
il vero, la lacunosità dell'incarto è tale che – sulla base di un fascicolo
come quello in rassegna – una conclusione siffatta non potrebbe ragionevolmente
essere raggiunta nemmeno dal giudice chiamato a statuire su un'azione di modifica.
8.
L'emanazione
del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contenuta nell'appello.
9.
La
tassa di giustizia e le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili agli
istanti, che non hanno presentato osservazioni all'appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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