11.2005.73
Assistenza giudiziaria: gratuito patrocinio.
29 giugno 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2005.73
Data decisione, Autorità:
29.06.2005, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria: gratuito patrocinio.
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRATUITO PATROCINIO
SPESE E RIPETIBILI
TASSAZIONE DELLA NOTA PROFESSIONALE
art. 35 LAG
art. 36 LAG
Incarto n.
11.2005.73
Lugano
29 giugno
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso (“appello”) del 3
giugno 2005 presentato dall'
AP 1,
contro
il decreto emesso il 24 maggio 2005 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud nella procedura che oppone la ricorrente allo
AO
1
riguardo
alla tassazione della nota professionale da lei emanata l'11 novembre 2004 per
la retribuzione del gratuito patrocinio in favore di
PI
1,
nella
causa OA.2003.5 (modifica di sentenza di divorzio) che ha opposto la cliente al
marito PI 2, ;
esaminati
gli atti,
posti
Fatti
i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto il ricorso del 3 giugno 2005 presentato dall'AP 1 contro il decreto
emesso il 24 maggio 2005 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
7 gennaio 2003 PI 2 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che fosse
modificata la sentenza di divorzio intercorsa il 3 maggio 1996 tra lui e la
moglie PI 1. Il 3 aprile 2003 la convenuta, patrocinata dall'AP 1, ha chiesto
anch'essa il beneficio dell'assistenza giudiziaria e il 16 aprile 2003 ha
postulato una trattenuta di stipendio a carico dell'attore, sollecitando una volta
ancora l'assistenza giudiziaria. Quello stesso giorno PI 1 ha invitato finanche
il Pretore a stralciare la causa, non senza richiamare la sua richiesta di
assistenza giudiziaria del 3 aprile 2003. L'indomani il Segretario assessore ha
ordinato (in luogo e vece del Pretore) la trattenuta di stipendio, ma non ha
giudicato sulla domanda di assistenza. Con decreto del 22 aprile 2003 il
Pretore ha poi respinto sia l'istanza di stralcio, sia la richiesta di assistenza
giudiziaria in relazione allo stralcio, soggiungendo – nei considerandi – che
per il resto avrebbe statuito sull'assistenza giudiziaria al momento in cui
l'interessata avesse esaurientemente documentato la propria indigenza.
B. PI 1
si è vista fissare dal Pretore il 23 aprile 2003 un ultimo termine di 10 giorni
per rispondere alla petizione del 7 gennaio 2003. Il 29 aprile 2003 essa ha
instato per la revoca o – subordinatamente – per la sospensione del termine,
reiterando la richiesta di assistenza giudiziaria. Con ordinanza del 30 aprile
2003 il Pretore ha rammentato che il termine non poteva essere sospeso, mentre
non si è espresso sulla richiesta di assistenza giudiziaria. Un appello
inoltrato il 2 maggio 2003 da PI 1 contro il predetto decreto del 22 aprile
2003 e contro l'ordinanza del 23 aprile 2003 sulla fissazione del termine di
grazia è stato respinto in quanto ricevibile da questa Camera con sentenza del
27 maggio 2003 (inc. 11.2003.58).
C. Il
28 maggio 2003 PI 1 ha adito il Pretore, postulando nuovamente l'assistenza giudiziaria,
per ottenere una rettifica della trattenuta di stipendio a carico di PI 2. Con
decreto del 3 giugno 2003 il Pretore ha accolto l'istanza, concedendo a PI 1 il
beneficio dell'assistenza giudiziaria “limitatamente alla tassa di giustizia e
spese del presente decreto”. Se non che, tale decreto è stato annullato il 6
giugno 2003 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiamato a
trattare la causa in pendenza di una domanda di ricusa introdotta dall'AP 1
contro il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud. Il 18 luglio 2003 PI 1
personalmente ha riformulato davanti a quest'ultimo Pretore la richiesta di assistenza
giudiziaria, dolendosi che tale beneficio le fosse stato negato. Il Pretore le
ha risposto il 22 luglio successivo di essersi già espresso al riguardo. Con
sentenza del 30 luglio 2003 (5C.134/2003) il Tribunale federale ha poi
dichiarato inammissibile un ricorso per riforma inoltrato da PI 1 contro il
giudizio emesso il 27 maggio 2003 da questa Camera. Con sentenza di quello
stesso giorno (5P.232/2003) esso ha dichiarato inammissibile anche un ricorso
di diritto pubblico presentato congiuntamente da PI 1 e dall'AP 1 contro il
medesimo giudizio e contro due ordinanze emanate dal presidente di questa
Camera nell'ambito del procedimento di ricusa.
D. Statuendo
il 25 agosto 2003, questa Camera ha respinto in quanto ricevibile anche la
ricusa nei confronti del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud (inc.
11.2003.59). Il 9 settembre 2003 PI 1 e l'AP 1 hanno introdotto una domanda di
revisione contro tale sentenza, postulando l'assistenza giudiziaria. Quest'ultima
richiesta è stata respinta dalla Camera con decreto dell'11 settembre 2003
(inc. 11.2003.115). Contro le due decisioni negative PI 1 e l'AP 1 sono insorte
al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico, che è stato dichiarato inammissibile
con sentenza del 15 ottobre 2003 (5P.579/2003). La domanda di revisione
pendente dinanzi a questa Camera è poi stata stralciata dai ruoli con decreto
del 5 dicembre 2003 per mancato versamento dell'anticipo. Il 3 febbraio 2004 PI
1 ha revocato all'AP 1 il mandato di patrocinio. La legale ha scritto al
Pretore il 15 marzo 2004, sollecitando una decisione circa la domanda di
assistenza giudiziaria risalente al 3 aprile 2003.
E. Il 7
maggio 2004 il Pretore ha sottoposto alla legale dell'attore e alla convenuta
personalmente un accordo, precisando che in caso di transazione entrambe le
parti sarebbero state esonerate dal pagamento degli oneri processuali e PI 2
avrebbe ottenuto il gratuito patrocinio. L'accordo è intervenuto, sicché con
decreto del 16 luglio 2004 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, ha
conferito alle parti l'assistenza giudiziaria “relativamente all'esonero dal
pagamento della tassa di giustizia e delle spese”, concedendo all'attore anche
il beneficio del gratuito patrocinio.
F. Con
lettera dell'11 novembre 2004 l'AP 1 ha chiesto al Pretore l'approvazione della
sua nota professionale. Il 15 novembre 2004 il Segretario assessore le ha
risposto che a PI 1 non era stato concesso il gratuito patrocinio. La legale ha
obiettato il 16 novembre 2004 che la richiesta di assistenza era ancora pendente.
Il Pretore ha reagito il 2 dicembre 2004, sostenendo che il 16 luglio 2004 PI 1
era stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, ma non a quello del
gratuito patrocinio. Il 7 dicembre 2004 l'AP 1 ha invitato il Pretore a
riesaminare la questione e il 10 gennaio 2005 ha sollecitato una risposta.
Infine, il 20 maggio 2005, essa ha insistito per la tassazione della sua nota
professionale. Con decreto del 24 maggio 2005 il Pretore ha respinto la
richiesta, ribadendo che PI 1 non è mai stata ammessa al beneficio del gratuito
patrocinio.
G. Contro
il decreto appena citato l'AP 1 è insorta con un ricorso (“appello”) del 3 giugno
2005 nel quale chiede che a PI 1 sia concesso il gratuito patrocinio, che la
sua nota professionale dell'11 novembre 2004 sia approvata in fr. 2774.15 con
interessi (di mora) e che le sia assegnata un'indennità di fr. 300.– per
ripetibili. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni con cui l'autorità di concessione ammette una persona al beneficio dell'assistenza
giudiziaria non sono impugnabili. Sono impugnabili unicamente le decisioni di
rifiuto o di revoca dell'assistenza giudiziaria, e solo dalla persona richiedente,
rispettivamente dalla persona beneficiaria (art. 35 cpv. 1 Lag). Anche le
decisioni “in materia di patrocinatore d'ufficio”, ovvero quelle che vertono
sulla designazione o la revoca del difensore designato dall'autorità, sono
impugnabili dalla sola persona richiedente (art. 35 cpv. 2 Lag). In tali casi
il ricorso va presentato entro 15 giorni “all'Autorità di seconda istanza”
(art. 35 cpv. 4 Lag), cioè all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio
del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in
fine). Per quanto riguarda invece le decisioni “di retribuzione”, consistenti
nei decreti mediante i quali l'autorità di concessione tassa la nota professionale
del patrocinatore d'ufficio (art. 7 cpv. 2 Lag), esse sono impugnabili non
solo dalla persona beneficiaria, ma anche dal patrocinatore d'ufficio e dallo
Stato (art. 36 cpv. 1 Lag). Il ricorso va presentato allora entro 15 giorni al
Consiglio di moderazione (art. 36 cpv. 2 Lag).
2.
Nella
fattispecie il decreto impugnato non è una decisione di rifiuto o di revoca dell'assistenza
giudiziaria, né una decisione “in materia di patrocinatore d'ufficio”, né tanto
meno una “decisione di retribuzione”. È un atto con cui l'autorità di concessione
rifiuta di entrare in materia sulla richiesta di un avvocato che intende
ottenere una “decisione di retribuzione”. Il problema è di sapere anzitutto se
una tale decisione, che non rientra fra quelle annoverate dagli art. 35 e 36
Lag, sia impugnabile e da parte di chi. Certo è che un patrocinatore d'ufficio
ha il diritto di vedersi tassare dall'autorità di concessione la sua nota
professionale per il lavoro svolto nell'interesse del cliente (art. 7 cpv. 2
Lag, già menzionato). Se l'autorità resiste, il patrocinatore d'ufficio può
lamentare un diniego di giustizia. Spetterà poi alla giurisdizione di ricorso
esaminare se l'autorità abbia rifiutato a ragione o a torto di procedere. Sta
di fatto che né l'art. 35 né l'art. 36 Lag evocano la possibilità di introdurre
eventuali ricorsi per denegata giustizia. L'art. 45 LPAmm prevede un tale
rimedio esplicitamente, ma la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza
giudiziaria non richiama la legge di procedura per le cause amministrative nemmeno
a titolo sussidiario. Che l'“appello” in rassegna possa essere trattato quindi
come un ricorso per diniego di giustizia diretto all'“Autorità di seconda istanza”
(il Consiglio di moderazione non entra in linea di conto, trattandosi di una
giurisdizione preposta unicamente alla corretta applicazione della tariffa
dell'Ordine degli avvocati) appare dubbio. Sia come sia, foss'anche il caso,
nella fattispecie il ricorso sarebbe destinato all'insuccesso per le ragioni
che seguono.
3.
Si
è appena spiegato che legittimato a dolersi per diniego di giustizia quanto
alla mancata tassazione di una sua nota professionale è il patrocinatore
d'ufficio. Ora, nel decreto impugnato il Pretore ha negato alla ricorrente la
qualità di patrocinatrice d'ufficio riferendosi a un “verbale 7 maggio 2004” e
a una “decisione 16 luglio 2004”, emessi entrambi nella causa di merito. Il
primo è il protocollo dell'udienza nel corso della quale il Pretore aveva prospettato
un'ipotesi di accordo, precisando che in caso di transazione le parti sarebbero
state esonerate dal pagamento degli oneri processuali e PI 2 avrebbe ottenuto
il gratuito patrocinio (sopra, lett. E). La seconda è il decreto con cui il Pretore
ha stralciato la causa dai ruoli in seguito all'intervenuto accordo, conferendo
alle parti l'assistenza giudiziaria “relativamente all'esonero dal pagamento
della tassa di giustizia e delle spese” e ammettendo l'attore al beneficio del
gratuito patrocinio (sopra, loc. cit.). Né il verbale né il decreto accennano
minimamente, tuttavia, al gratuito patrocinio sollecitato a più riprese in
pendenza di causa dalla ricorrente in nome di PI 1. Che il Pretore abbia
concesso il gratuito patrocinio a PI 2 ancora non significa che analogo
beneficio dovesse essere rifiutato all'ex moglie. Né il contenuto del verbale
né i considerandi del decreto, del resto, alludono agli eventuali motivi di un
simile diniego.
4.
Ciò
premesso, non bisogna perdere di vista che nella fattispecie il problema non
consiste nel sapere se il primo giudice abbia negato a PI 1 il gratuito
patrocinio, ma di sapere se l'abbia mai conferito. Solo un patrocinatore
d'ufficio, infatti, è legittimato a invocare un diniego di giustizia contro la
mancata emanazione di una “decisione di retribuzione”. Quand'anche il Pretore
avesse respinto a PI 1 il gratuito patrocinio, la ricorrente non sarebbe stata
legittimata a insorgere. Come si è ricordato, solo la persona richiedente può
impugnare il diniego dell'assistenza giudiziaria, non il legale che desidera
essere nominato difensore d'ufficio (sopra, consid. 1). Il legale che desidera
essere nominato patrocinatore d'ufficio non può dolersi nemmeno che l'autorità
di concessione ritardi a decidere, non avendo alcun interesse giuridicamente
protetto a vedersi designare in quanto tale. Ora, tutto quanto si può desumere
dal carteggio processuale è che il Pretore non ha mai chiaramente respinto il
gratuito patrocinio postulato dalla ricorrente in nome di PI 1, ma non che
l'abbia in qualche modo accordato né che abbia mai assicurato di concederlo.
5.
Basti
ripercorrere a tal fine lo svolgimento del processo. La richiesta di assistenza
giudiziaria invocata dalla ricorrente per ottenere la “decisione di
retribuzione” risale al 3 aprile 2003. Si tratta della domanda originaria,
formulata dalla legale all'inizio della causa. Per quanto riguarda il gratuito
patrocinio, tale richiesta non è mai stata decisa. Con il decreto del 22 aprile
2003.
il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria in relazione
al postulato stralcio della causa, ma per il resto si è riservato di statuire
al momento in cui l'interessata avesse esaurientemente documentato la propria
indigenza (sopra, lett. A). Dopo di allora il primo giudice non ha più statuito
in materia di assistenza giudiziaria fino al 3 giugno 2003, quando ha accordato
a PI 1 il beneficio “limitatamente alla tassa di giustizia e spese” del decreto
che rettificava la trattenuta di stipendio a carico dell'attore (sopra, lett.
C). Se non che, tale decisione è stata annullata dal Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord (sopra, loc. cit.). E quando, il 18 luglio 2003, PI 1 personalmente
ha riformulato la richiesta di assistenza giudiziaria, il Pretore le ha
risposto genericamente il 22 luglio 2003 di essersi già espresso al riguardo.
Per finire,
consapevole di non essere mai stata nominata patrocinatrice d'ufficio, il 15
marzo 2004 la ricorrente ha ancora sollecitato una decisione sulla richiesta di
assistenza giudiziaria (sopra, lett. D). L'unica decisione presa in seguito dal
Pretore è quella figurante nel decreto di stralcio del 16 luglio 2004 (dispositivo
n. 2), secondo cui PI 1 risulta ammessa al beneficio dell'assistenza
giudiziaria “relativamente all'esonero dal pagamento della tassa di giustizia e
delle spese” (sopra, lett. E). Che fine abbia fatto la richiesta di gratuito
patrocinio non è dato di capire. La sola circostanza che tale beneficio sia
stato accordato a PI 2 ancora non significa – come detto – che analoga
provvidenza dovesse essere negata alla convenuta. Men che meno ove si consideri
che invano si cercherebbe di sapere perché PI 1, pur vedendosi esentare da
tasse e spese, non dovesse beneficiare del gratuito patrocinio. Resta il fatto
che, comunque sia, la ricorrente non è mai stata nominata per nulla patrocinatrice
d'ufficio.
6.
Ne
segue che, sprovvista di legittimazione attiva, in concreto la legale non può dolersi
del fatto che il Pretore rifiuti di emettere una “decisione di retribuzione”
sulla sua nota professionale (sopra, consid. 2). Tanto meno essa può insistere
per il gratuito patrocinio in luogo e vece della cliente, sola abilitata a
postulare il beneficio (sopra, consid. 4). Il ricorso è destinato così all'insuccesso.
Quanto agli oneri del giudizio odierno, l'art. 4 cpv. 2 Lag dispone la gratuità
della procedura in materia di assistenza giudiziaria, salvo estremi di
temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). V'è da domandarsi se tale precetto valga anche
per casi come quello in esame. L'interrogativo può rimanere aperto, le
particolarità della fattispecie inducendo a non scostarsi dal principio. Non si
giustifica in ogni modo l'attribuzione di ripetibili, il ricorso non avendo
formato oggetto di intimazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
.
Comunicazione:
– Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud;
– .
terzi implicati
PI 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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