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Decisione

11.2005.73

Assistenza giudiziaria: gratuito patrocinio.

29 giugno 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere

accolto il ricorso del 3 giugno 2005 presentato dall'AP 1 contro il decreto

emesso il 24 maggio 2005 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il

7 gennaio 2003 PI 2 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio

Sud per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che fosse

modificata la sentenza di divorzio intercorsa il 3 maggio 1996 tra lui e la

moglie PI 1. Il 3 aprile 2003 la convenuta, patrocinata dall'AP 1, ha chiesto

anch'essa il beneficio dell'assistenza giudiziaria e il 16 aprile 2003 ha

postulato una trattenuta di stipendio a carico dell'attore, sollecitando una volta

ancora l'assistenza giudiziaria. Quello stesso giorno PI 1 ha invitato finanche

il Pretore a stralciare la causa, non senza richiamare la sua richiesta di

assistenza giudiziaria del 3 aprile 2003. L'indomani il Segretario assessore ha

ordinato (in luogo e vece del Pretore) la trattenuta di stipendio, ma non ha

giudicato sulla domanda di assistenza. Con decreto del 22 aprile 2003 il

Pretore ha poi respinto sia l'istanza di stralcio, sia la richiesta di assistenza

giudiziaria in relazione allo stralcio, soggiungendo – nei considerandi – che

per il resto avrebbe statuito sull'assistenza giudiziaria al momento in cui

l'interessata avesse esaurientemente documentato la propria indigenza.

B. PI 1

si è vista fissare dal Pretore il 23 aprile 2003 un ultimo termine di 10 giorni

per rispondere alla petizione del 7 gennaio 2003. Il 29 aprile 2003 essa ha

instato per la revoca o – subordinatamente – per la sospensione del termine,

reiterando la richiesta di assistenza giudiziaria. Con ordinanza del 30 aprile

2003 il Pretore ha rammentato che il termine non poteva essere sospeso, mentre

non si è espresso sulla richiesta di assistenza giudiziaria. Un appello

inoltrato il 2 maggio 2003 da PI 1 contro il predetto decreto del 22 aprile

2003 e contro l'ordinanza del 23 aprile 2003 sulla fissazione del termine di

grazia è stato respinto in quanto ricevibile da questa Camera con sentenza del

27 maggio 2003 (inc. 11.2003.58).

C. Il

28 maggio 2003 PI 1 ha adito il Pretore, postulando nuovamente l'assistenza giudiziaria,

per ottenere una rettifica della trattenuta di stipendio a carico di PI 2. Con

decreto del 3 giugno 2003 il Pretore ha accolto l'istanza, concedendo a PI 1 il

beneficio dell'assistenza giudiziaria “limitatamente alla tassa di giustizia e

spese del presente decreto”. Se non che, tale decreto è stato annullato il 6

giugno 2003 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiamato a

trattare la causa in pendenza di una domanda di ricusa introdotta dall'AP 1

contro il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud. Il 18 luglio 2003 PI 1

personalmente ha riformulato davanti a quest'ultimo Pretore la richiesta di assistenza

giudiziaria, dolendosi che tale beneficio le fosse stato negato. Il Pretore le

ha risposto il 22 luglio successivo di essersi già espresso al riguardo. Con

sentenza del 30 luglio 2003 (5C.134/2003) il Tribunale federale ha poi

dichiarato inammissibile un ricorso per riforma inoltrato da PI 1 contro il

giudizio emesso il 27 maggio 2003 da questa Camera. Con sentenza di quello

stesso giorno (5P.232/2003) esso ha dichiarato inammissibile anche un ricorso

di diritto pubblico presentato congiuntamente da PI 1 e dall'AP 1 contro il

medesimo giudizio e contro due ordinanze emanate dal presidente di questa

Camera nell'ambito del procedimento di ricusa.

D. Statuendo

il 25 agosto 2003, questa Camera ha respinto in quanto ricevibile anche la

ricusa nei confronti del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud (inc.

11.2003.59). Il 9 settembre 2003 PI 1 e l'AP 1 hanno introdotto una domanda di

revisione contro tale sentenza, postulando l'assistenza giudiziaria. Quest'ultima

richiesta è stata respinta dalla Camera con decreto dell'11 settembre 2003

(inc. 11.2003.115). Contro le due decisioni negative PI 1 e l'AP 1 sono insorte

al Tribunale federale con ricorso di diritto pubblico, che è stato dichiarato inammissibile

con sentenza del 15 ottobre 2003 (5P.579/2003). La domanda di revisione

pendente dinanzi a questa Camera è poi stata stralciata dai ruoli con decreto

del 5 dicembre 2003 per mancato versamento dell'anticipo. Il 3 febbraio 2004 PI

1 ha revocato all'AP 1 il mandato di patrocinio. La legale ha scritto al

Pretore il 15 marzo 2004, sollecitando una decisione circa la domanda di

assistenza giudiziaria risalente al 3 aprile 2003.

E. Il 7

maggio 2004 il Pretore ha sottoposto alla legale dell'attore e alla convenuta

personalmente un accordo, precisando che in caso di transazione entrambe le

parti sarebbero state esonerate dal pagamento degli oneri processuali e PI 2

avrebbe ottenuto il gratuito patrocinio. L'accordo è intervenuto, sicché con

decreto del 16 luglio 2004 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli, ha

conferito alle parti l'assistenza giudiziaria “relativamente all'esonero dal

pagamento della tassa di giustizia e delle spese”, concedendo all'attore anche

il beneficio del gratuito patrocinio.

F. Con

lettera dell'11 novembre 2004 l'AP 1 ha chiesto al Pretore l'approvazione della

sua nota professionale. Il 15 novembre 2004 il Segretario assessore le ha

risposto che a PI 1 non era stato concesso il gratuito patrocinio. La legale ha

obiettato il 16 novembre 2004 che la richiesta di assistenza era ancora pendente.

Il Pretore ha reagito il 2 dicembre 2004, sostenendo che il 16 luglio 2004 PI 1

era stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, ma non a quello del

gratuito patrocinio. Il 7 dicembre 2004 l'AP 1 ha invitato il Pretore a

riesaminare la questione e il 10 gennaio 2005 ha sollecitato una risposta.

Infine, il 20 maggio 2005, essa ha insistito per la tassazione della sua nota

professionale. Con decreto del 24 maggio 2005 il Pretore ha respinto la

richiesta, ribadendo che PI 1 non è mai stata ammessa al beneficio del gratuito

patrocinio.

G. Contro

il decreto appena citato l'AP 1 è insorta con un ricorso (“appello”) del 3 giugno

2005 nel quale chiede che a PI 1 sia concesso il gratuito patrocinio, che la

sua nota professionale dell'11 novembre 2004 sia approvata in fr. 2774.15 con

interessi (di mora) e che le sia assegnata un'indennità di fr. 300.– per

ripetibili. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le

decisioni con cui l'autorità di concessione ammette una persona al beneficio dell'assistenza

giudiziaria non sono impugnabili. Sono impugnabili unicamente le decisioni di

rifiuto o di revoca dell'assistenza giudiziaria, e solo dalla persona richiedente,

rispettivamente dalla persona beneficiaria (art. 35 cpv. 1 Lag). Anche le

decisioni “in materia di patrocinatore d'ufficio”, ovvero quelle che vertono

sulla designazione o la revoca del difensore designato dall'autorità, sono

impugnabili dalla sola persona richiedente (art. 35 cpv. 2 Lag). In tali casi

il ricorso va presentato entro 15 giorni “all'Autorità di seconda istanza”

(art. 35 cpv. 4 Lag), cioè all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio

del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in

fine). Per quanto riguarda invece le decisioni “di retribuzione”, consistenti

nei decreti mediante i quali l'autorità di concessione tassa la nota professionale

del patrocinatore d'ufficio (art. 7 cpv. 2 Lag), esse sono impugna­bili non

solo dalla persona beneficiaria, ma anche dal patrocinatore d'ufficio e dallo

Stato (art. 36 cpv. 1 Lag). Il ricorso va presentato allora entro 15 giorni al

Consiglio di moderazione (art. 36 cpv. 2 Lag).

2.

Nella

fattispecie il decreto impugnato non è una decisione di rifiuto o di revoca dell'assistenza

giudiziaria, né una decisione “in materia di patrocinatore d'ufficio”, né tanto

meno una “decisione di retribuzione”. È un atto con cui l'autorità di concessione

rifiuta di entrare in materia sulla richiesta di un avvocato che intende

ottenere una “decisione di retribuzione”. Il problema è di sapere anzitutto se

una tale decisione, che non rientra fra quelle annoverate dagli art. 35 e 36

Lag, sia impugnabile e da parte di chi. Certo è che un patrocinatore d'ufficio

ha il diritto di vedersi tassare dall'autorità di concessione la sua nota

professionale per il lavoro svolto nell'interesse del cliente (art. 7 cpv. 2

Lag, già menzionato). Se l'autorità resiste, il patrocinatore d'ufficio può

lamentare un diniego di giustizia. Spetterà poi alla giurisdizione di ricorso

esaminare se l'autorità abbia rifiutato a ragione o a torto di procedere. Sta

di fatto che né l'art. 35 né l'art. 36 Lag evocano la possibilità di introdurre

eventuali ricorsi per denegata giustizia. L'art. 45 LPAmm prevede un tale

rimedio esplicitamente, ma la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza

giudiziaria non richiama la legge di procedura per le cause amministrative nemmeno

a titolo sussidiario. Che l'“appello” in rassegna possa essere trattato quindi

come un ricorso per diniego di giustizia diretto all'“Autorità di seconda istanza”

(il Consiglio di moderazione non entra in linea di conto, trattandosi di una

giurisdizione prepo­sta unicamente alla corretta applicazione della tariffa

dell'Ordine degli avvocati) appare dubbio. Sia come sia, foss'anche il caso,

nella fattispecie il ricorso sarebbe destinato all'insuccesso per le ragioni

che seguono.

3.

Si

è appena spiegato che legittimato a dolersi per diniego di giustizia quanto

alla mancata tassazione di una sua nota professionale è il patrocinatore

d'ufficio. Ora, nel decreto impugnato il Pretore ha negato alla ricorrente la

qualità di patrocinatrice d'ufficio riferendosi a un “verbale 7 maggio 2004” e

a una “decisione 16 luglio 2004”, emessi entrambi nella causa di merito. Il

primo è il protocollo dell'udienza nel corso della quale il Pretore aveva prospettato

un'ipotesi di accordo, precisando che in caso di transazione le parti sarebbero

state esonerate dal pagamento degli oneri processuali e PI 2 avrebbe ottenuto

il gratuito patrocinio (sopra, lett. E). La seconda è il decreto con cui il Pretore

ha stralciato la causa dai ruoli in seguito all'intervenuto accordo, conferendo

alle parti l'assistenza giudiziaria “relativamente all'esonero dal pagamento

della tassa di giustizia e delle spese” e ammettendo l'attore al beneficio del

gratuito patrocinio (sopra, loc. cit.). Né il verbale né il decreto accennano

minimamente, tuttavia, al gratuito patrocinio sollecitato a più riprese in

pendenza di causa dalla ricorrente in nome di PI 1. Che il Pretore abbia

concesso il gratuito patrocinio a PI 2 ancora non significa che analogo

beneficio dovesse essere rifiutato all'ex moglie. Né il contenuto del verbale

né i considerandi del decreto, del resto, alludono agli eventuali motivi di un

simile diniego.

4.

Ciò

premesso, non bisogna perdere di vista che nella fattispecie il problema non

consiste nel sapere se il primo giudice abbia negato a PI 1 il gratuito

patrocinio, ma di sapere se l'abbia mai conferito. Solo un patrocinatore

d'ufficio, infatti, è legittimato a invocare un diniego di giustizia contro la

mancata emanazione di una “decisione di retribuzione”. Quand'anche il Pretore

avesse respinto a PI 1 il gratuito patrocinio, la ricorrente non sarebbe stata

legittimata a insorgere. Come si è ricordato, solo la persona richiedente può

impugnare il diniego dell'assistenza giudiziaria, non il legale che desidera

essere nominato difensore d'ufficio (sopra, consid. 1). Il legale che desidera

essere nominato patrocinatore d'ufficio non può dolersi nemmeno che l'autorità

di concessione ritardi a decidere, non avendo alcun interesse giuridicamente

protetto a vedersi designare in quanto tale. Ora, tutto quanto si può desumere

dal carteggio processuale è che il Pretore non ha mai chiaramente respinto il

gratuito patrocinio postulato dalla ricorrente in nome di PI 1, ma non che

l'abbia in qualche modo accordato né che abbia mai assicurato di concederlo.

5.

Basti

ripercorrere a tal fine lo svolgimento del processo. La richiesta di assistenza

giudiziaria invocata dalla ricorrente per ottenere la “decisione di

retribuzione” risale al 3 aprile 2003. Si tratta della domanda originaria,

formulata dalla legale all'inizio della causa. Per quanto riguarda il gratuito

patrocinio, tale richiesta non è mai stata decisa. Con il decreto del 22 aprile

2003.

il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria in relazione

al postulato stralcio della causa, ma per il resto si è riservato di statuire

al momento in cui l'interessata avesse esaurientemente documentato la propria

indigenza (sopra, lett. A). Dopo di allora il primo giudice non ha più statuito

in materia di assistenza giudiziaria fino al 3 giugno 2003, quando ha accordato

a PI 1 il beneficio “limitatamente alla tassa di giustizia e spese” del decreto

che rettificava la trattenuta di stipendio a carico dell'attore (sopra, lett.

C). Se non che, tale decisione è stata annullata dal Pretore della giurisdizione

di Mendrisio Nord (sopra, loc. cit.). E quando, il 18 luglio 2003, PI 1 personalmente

ha riformulato la richiesta di assistenza giudiziaria, il Pretore le ha

risposto genericamente il 22 luglio 2003 di essersi già espresso al riguardo.

Per finire,

consapevole di non essere mai stata nominata patrocinatrice d'ufficio, il 15

marzo 2004 la ricorrente ha ancora sollecitato una decisione sulla richiesta di

assistenza giudiziaria (sopra, lett. D). L'unica decisione presa in seguito dal

Pretore è quella figurante nel decreto di stralcio del 16 luglio 2004 (dispositivo

n. 2), secondo cui PI 1 risulta ammessa al beneficio dell'assistenza

giudiziaria “relativamente all'esonero dal pagamento della tassa di giustizia e

delle spese” (sopra, lett. E). Che fine abbia fatto la richiesta di gratuito

patrocinio non è dato di capire. La sola circostanza che tale beneficio sia

stato accordato a PI 2 ancora non significa – come detto – che analoga

provvidenza dovesse essere negata alla convenuta. Men che meno ove si consideri

che invano si cercherebbe di sapere perché PI 1, pur vedendosi esentare da

tasse e spese, non dovesse beneficiare del gratuito patrocinio. Resta il fatto

che, comunque sia, la ricorrente non è mai stata nominata per nulla patrocinatrice

d'ufficio.

6.

Ne

segue che, sprovvista di legittimazione attiva, in concreto la legale non può dolersi

del fatto che il Pretore rifiuti di emettere una “decisione di retribuzione”

sulla sua nota professionale (sopra, consid. 2). Tanto meno essa può insistere

per il gratuito patrocinio in luogo e vece della cliente, sola abilitata a

postulare il beneficio (sopra, consid. 4). Il ricorso è destinato così all'insuccesso.

Quanto agli oneri del giudizio odierno, l'art. 4 cpv. 2 Lag dispone la gratuità

della procedura in materia di assistenza giudiziaria, salvo estremi di

temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). V'è da domandarsi se tale precetto valga anche

per casi come quello in esame. L'interrogativo può rimanere aperto, le

particolarità della fattispecie inducendo a non scostarsi dal principio. Non si

giustifica in ogni modo l'attribuzione di ripetibili, il ricorso non avendo

formato oggetto di intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

.

Comunicazione:

– Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud;

– .

terzi implicati

PI 1

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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