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Decisione

11.2005.74

Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza

22 gennaio 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i fabbisogni correnti e non va presa in considerazione per valutare lo stato di

indigenza. Adduce inoltre che, comunque sia, i titoli sono stati ven­duti il 7

novembre 2003 per colmare l'ammanco di un conto corrente (relazione poi estinta

alla fine di dicembre 2003) e procurarsi liquidità, il contributo provvisionale

di fr. 2750.– mensili bastandole appena per le spese correnti, ma non per

affrontare gli ingenti costi – non coperti dall'assicurazione malattia – dovuti

al suo precario stato di salute. Al Pretore l'interessata rimprovera altresì di

avere statuito sulla richiesta di assistenza giudiziaria tenendo conto solo

della sua situazione al momento del­l'inoltro dell'istanza, ma non di quella al

momento della decisione.

Quanto

all'immobile in comproprietà con il marito, essa fa valere che il debito ipotecario

eccede verosimilmente il valore venale del fondo, ciò che osta a ulteriori aggravi.

Per tacere del fatto che, trattandosi dell'abitazione primaria del marito, non le

sarebbe possibile ottenere l'accordo di vendere né di accendere altri mutui. Infine

l'interessata rileva che le sue condizioni di salute sono destinate a

peggiorare e, potendo contare solo sul contributo alimen­tare di fr. 2750.–

mensili, essa non può essere tenuta a intaccare più di quanto non abbia già

fatto l'esigua sostanza residua.

4. I presupposti per conseguire il beneficio

dell'assistenza giudiziaria si valutano sulla base della situazione esistente

all'inizio della procedura (circa la probabilità di esito favorevole: DTF 128 I

236 consid. 2.5.3 con richiami), anche se la relativa decisione interviene più

tardi. La situazione al momento del giudizio è di rilievo solo per apprezzare

il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire

de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in

fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in particolare per revocare il

beneficio qualora la grave ristrettezza del richiedente sia venuta meno nel

frattempo (DTF 122 I 5), rispettivamente nel caso in cui le condizioni

economiche di lui risultino essere mutate in pendenza di causa. Ciò premesso,

controversa è appunto – nel caso specifico – l'indigenza della richiedente,

requisito primo dal quale dipende il conferimento all'assistenza giudiziaria

(art. 3 cpv. 1 Lag).

Ora, l'in­digenza

è data allorché il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri

(reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il

fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1

con rinvii; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Il che non si apprezza solo con

riferimento al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto

anche di tutte le circostanze concrete, come la complessità della causa, l'eventuale

urgenza con cui è chiamato a intervenire il patrocinatore, l'ammontare degli

anticipi chiesti dal tribunale e gli impegni finanziari cui deve far fronte il

richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). L'onere di rendere verosimile l'indigenza

incombe anzitutto al richiedente (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c).

5. Per

Considerandi

quanto riguarda in concreto la situazione economica del­l'istante, è vero che

dalla decisione impugnata nulla risulta circa il suo reddito e il suo

fabbisogno. Alla discussione del 5 dicembre 2003 il marito ha dichiarato

tuttavia di non contestare il fabbisogno quantificato dalla moglie in fr.

2750.15

mensili (inc. DI.2003.821: verbale del 5 dicembre 2003, pag. 8 in

basso). D'altro canto il Pretore ha rifiutato l'assistenza giudiziaria non

perché l'interessata avesse entrate sufficienti per finanziare le spese del

processo, ma perché essa possedeva sostanza mobiliare e immobiliare. Sui

redditi di lei non giova dunque attardarsi.

a) La

ricorrente non contesta che al momento di presentare la richiesta di assistenza

giudiziaria essa disponesse “di

titoli __________ per un valore di almeno fr. 48 653.46” (recte:

US$). Obietta nondimeno che i titoli sono stati venduti subito dopo per “compensare

il saldo negativo di fr. 44 169.21” (recte: US$) registrato dal suo conto corrente

bancario (doc. S). Se non che, tale passivo era dovuto a quattro prelevamenti da

lei eseguiti in meno di due mesi per US$ 44 794.09 complessivi. Quale

sia stata la destinazione e l'uso di tali fondi essa non dice. Né il formale

ordine rivoltole dal Pretore il 19 maggio 2005, quando ha accolto la domanda di

informazioni posta dal marito, ha avuto migliore effetto (inc. DI.2004.205). Certo,

l'istante evoca “ingenti spese mensili” occasionate dal suo “gravissimo nonché irreversibile

stato di salute”, ma ciò non

basta per rendere verosimile uno stato di indigenza. A tal fine occorre indicare

almeno l'ammontare dei debiti, oltre al loro effettivo e regolare pagamento,

ciò che in concreto fa difetto. Nelle circostanze descritte l'indigenza pretesa

dalla richiedente non risulta per nulla sostanziata.

b) Si aggiunga che – come ha rilevato il Pretore – nella fattispecie i coniugi erano intestatari, metà ciascuno, della particella n. 635

RFD di __________. La ricorrente esclude che tale immobile potesse essere

ulteriormente gravato, ma a ben vedere di tale fondo tutto si ignora, se non

che il valore venale stimato dalle parti in vista di un'eventuale vendita era

di almeno fr. 800 000.– (doc. 17, pag. 3 in fondo). Ciò non basta per rendere

verosimile l'impossibilità di un ricarico ipotecario. Non si disconosce che il

marito avrebbe potuto opporre resistenza, ma non si deve trascurare nemmeno che,

stando alle risultanze del registro fondiario, il fondo è poi stato venduto, e

ciò già nell'aprile del 2006. Per quanto riguarda infine “l'intangibilità della

cosiddetta riserva di soccorso” cui la ricorrente allude, si è appena visto che

l'interessata nulla ha reso verosimile circa la sua effettiva capacità

finanziaria e il suo fabbisogno. Definire una “riserva di soccorso”

in situazioni del genere non è ragionevolmente possibile. Se ne conclude che, destituito

di consistenza, il ricorso è destinato all'insuccesso.

7.

La

procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita

e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso in rassegna (art. 4

cpv. 2 Lag), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo

formato oggetto di intimazione. Circa la richiesta di assistenza giudiziaria in

appello, essa non può trovare accoglimento, giacché al ricorso mancava sin dall'inizio

ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

8.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale

come quella in tema di assistenza giudiziaria segue la via dell'azione

principale. E il valore litigioso dell'azione principale superava ampiamente la

soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1

lett. b LTF), ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare per la

moglie, che il marito contestava.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

4. Intimazione

, .

Comunicazione:

– , ;

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1

e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30

000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso

in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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