11.2005.74
Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza
22 gennaio 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2005.74
Data decisione, Autorità:
22.01.2010, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 3 LAG
Incarto n.
11.2005.74
Lugano
22 gennaio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa DI.2003.821 (protezione dell'unione coniugale) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 5 novembre
2003 da
AP 1
(patrocinata dall', )
contro
AO 1
(patrocinato dall' ),
giudicando
ora sulla decisione (“decreto”) del 19 maggio 2005 con cui il Pretore ha respinto
l'assistenza giudiziaria chiesta da AP 1 con l'atto
introduttivo della lite;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 6 giugno 2005 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 19
maggio 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al
ricorso;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1934) e AP 1 (1948), cittadina italiana, si sono sposati a
__________ il 6 dicembre 1979. A quel momento entrambi avevano già un figlio,
nato da una precedente relazione. __________, figlio della moglie, è deceduto
il 29 ottobre 1983 in un incidente della circolazione. Dal nuovo matrimonio è
nato __________, il 4 aprile 1984. Il marito lavorava per la __________, __________,
di cui è stato presidente e poi segretario. La moglie non ha esercitato
attività lucrativa durante la vita in comune. I coniugi si sono separati nel
dicembre del 2002, quando la moglie ha lasciato l'abitazione familiare di
Savosa (particella n. 635, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno).
B. Il 5
novembre 2003 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già in via
cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione di determinati
mobili e suppellettili e un contributo alimentare per sé di almeno
fr. 2750.– mensili, oltre a una provvigione ad litem di fr. 5000.–
o, in subordine, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto
cautelare di quel medesimo giorno, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha
autorizzato i coniugi a vivere separati, obbligando il marito a versare un
contributo di mantenimento alla moglie di fr. 2750.– mensili (inc.
DI.2003.822). All'udienza del 5 dicembre 2003, indetta per la discussione
cautelare e delle misure protettrici, il convenuto si è opposto a tutte le
richieste dell'istante. Con decreto cautelare del 17 marzo 2004, emesso “nelle
more istruttorie”, il Pretore ha confermato l'assetto cautelare del 5 novembre
2003 (inc. DI.2003.822).
C. Il
1° gennaio 2004 AO 1 è passato al beneficio della pensione. Una sua domanda di
informazioni presentata il 19 febbraio 2004 a norma dell'art. 170 CC nei confronti della moglie è stata accolta dal Pretore il 19 maggio 2005 (inc. DI.2004.205). Con decreto cautelare del 3 giugno 2005, emesso senza contraddittorio,
il Pretore ha respinto invece un'istanza di AP 1 volta a ottenere una
restrizione della facoltà di disporre su determinati beni del marito, la confezione
di un inventario dei beni da lui posseduti e il versamento di una provvigione ad
litem di fr. 5000.–. All'udienza del 9 giugno 2005, indetta per la discussione,
le parti hanno ottenuto una sospensione della causa (inc. DI.2005.641). Nel
frattempo, con decisione del 19 maggio 2005, il Pretore ha respinto la
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 con l'atto introduttivo
della lite.
D. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera l'8 giugno 2005,
postulando il beneficio negatole dal primo giudice e sollecitando identico
beneficio in appello. Data la sua natura, il ricorso non ha formato oggetto di
intimazione. Con lettera del 25 gennaio 2008 il Pretore ha comunicato alla
Camera che AO 1 era deceduto il 26 dicembre 2007.
in diritto: 1. Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria
il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda
istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio
di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo,
sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2. Il Pretore ha rifiutato a AP 1 l'assistenza giudiziaria, rilevando
che al momento dell'introduzione dell'istanza essa possedeva “titoli __________
per un valore di almeno fr. 48 653.46” (recte: US$), venduti due
giorni dopo. Inoltre essa risultava comproprietaria di un immobile, sicché la sua
indigenza non appariva verosimile.
3. La
ricorrente fa valere che i titoli in questione sono stati acquistati con parte
della somma da lei ricevuta come “indennità assicurativa” per la morte del
figlio __________. Sostiene che simile riparazione del torto morale non può
essere considerata alla stregua di un qualsiasi altro attivo cui far capo per finanziare
Fatti
i fabbisogni correnti e non va presa in considerazione per valutare lo stato di
indigenza. Adduce inoltre che, comunque sia, i titoli sono stati venduti il 7
novembre 2003 per colmare l'ammanco di un conto corrente (relazione poi estinta
alla fine di dicembre 2003) e procurarsi liquidità, il contributo provvisionale
di fr. 2750.– mensili bastandole appena per le spese correnti, ma non per
affrontare gli ingenti costi – non coperti dall'assicurazione malattia – dovuti
al suo precario stato di salute. Al Pretore l'interessata rimprovera altresì di
avere statuito sulla richiesta di assistenza giudiziaria tenendo conto solo
della sua situazione al momento dell'inoltro dell'istanza, ma non di quella al
momento della decisione.
Quanto
all'immobile in comproprietà con il marito, essa fa valere che il debito ipotecario
eccede verosimilmente il valore venale del fondo, ciò che osta a ulteriori aggravi.
Per tacere del fatto che, trattandosi dell'abitazione primaria del marito, non le
sarebbe possibile ottenere l'accordo di vendere né di accendere altri mutui. Infine
l'interessata rileva che le sue condizioni di salute sono destinate a
peggiorare e, potendo contare solo sul contributo alimentare di fr. 2750.–
mensili, essa non può essere tenuta a intaccare più di quanto non abbia già
fatto l'esigua sostanza residua.
4. I presupposti per conseguire il beneficio
dell'assistenza giudiziaria si valutano sulla base della situazione esistente
all'inizio della procedura (circa la probabilità di esito favorevole: DTF 128 I
236 consid. 2.5.3 con richiami), anche se la relativa decisione interviene più
tardi. La situazione al momento del giudizio è di rilievo solo per apprezzare
il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in
fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in particolare per revocare il
beneficio qualora la grave ristrettezza del richiedente sia venuta meno nel
frattempo (DTF 122 I 5), rispettivamente nel caso in cui le condizioni
economiche di lui risultino essere mutate in pendenza di causa. Ciò premesso,
controversa è appunto – nel caso specifico – l'indigenza della richiedente,
requisito primo dal quale dipende il conferimento all'assistenza giudiziaria
(art. 3 cpv. 1 Lag).
Ora, l'indigenza
è data allorché il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri
(reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il
fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1
con rinvii; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Il che non si apprezza solo con
riferimento al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto
anche di tutte le circostanze concrete, come la complessità della causa, l'eventuale
urgenza con cui è chiamato a intervenire il patrocinatore, l'ammontare degli
anticipi chiesti dal tribunale e gli impegni finanziari cui deve far fronte il
richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). L'onere di rendere verosimile l'indigenza
incombe anzitutto al richiedente (RtiD I-2007 pag. 709 n. 1c).
5. Per
Considerandi
quanto riguarda in concreto la situazione economica dell'istante, è vero che
dalla decisione impugnata nulla risulta circa il suo reddito e il suo
fabbisogno. Alla discussione del 5 dicembre 2003 il marito ha dichiarato
tuttavia di non contestare il fabbisogno quantificato dalla moglie in fr.
2750.15
mensili (inc. DI.2003.821: verbale del 5 dicembre 2003, pag. 8 in
basso). D'altro canto il Pretore ha rifiutato l'assistenza giudiziaria non
perché l'interessata avesse entrate sufficienti per finanziare le spese del
processo, ma perché essa possedeva sostanza mobiliare e immobiliare. Sui
redditi di lei non giova dunque attardarsi.
a) La
ricorrente non contesta che al momento di presentare la richiesta di assistenza
giudiziaria essa disponesse “di
titoli __________ per un valore di almeno fr. 48 653.46” (recte:
US$). Obietta nondimeno che i titoli sono stati venduti subito dopo per “compensare
il saldo negativo di fr. 44 169.21” (recte: US$) registrato dal suo conto corrente
bancario (doc. S). Se non che, tale passivo era dovuto a quattro prelevamenti da
lei eseguiti in meno di due mesi per US$ 44 794.09 complessivi. Quale
sia stata la destinazione e l'uso di tali fondi essa non dice. Né il formale
ordine rivoltole dal Pretore il 19 maggio 2005, quando ha accolto la domanda di
informazioni posta dal marito, ha avuto migliore effetto (inc. DI.2004.205). Certo,
l'istante evoca “ingenti spese mensili” occasionate dal suo “gravissimo nonché irreversibile
stato di salute”, ma ciò non
basta per rendere verosimile uno stato di indigenza. A tal fine occorre indicare
almeno l'ammontare dei debiti, oltre al loro effettivo e regolare pagamento,
ciò che in concreto fa difetto. Nelle circostanze descritte l'indigenza pretesa
dalla richiedente non risulta per nulla sostanziata.
b) Si aggiunga che – come ha rilevato il Pretore – nella fattispecie i coniugi erano intestatari, metà ciascuno, della particella n. 635
RFD di __________. La ricorrente esclude che tale immobile potesse essere
ulteriormente gravato, ma a ben vedere di tale fondo tutto si ignora, se non
che il valore venale stimato dalle parti in vista di un'eventuale vendita era
di almeno fr. 800 000.– (doc. 17, pag. 3 in fondo). Ciò non basta per rendere
verosimile l'impossibilità di un ricarico ipotecario. Non si disconosce che il
marito avrebbe potuto opporre resistenza, ma non si deve trascurare nemmeno che,
stando alle risultanze del registro fondiario, il fondo è poi stato venduto, e
ciò già nell'aprile del 2006. Per quanto riguarda infine “l'intangibilità della
cosiddetta riserva di soccorso” cui la ricorrente allude, si è appena visto che
l'interessata nulla ha reso verosimile circa la sua effettiva capacità
finanziaria e il suo fabbisogno. Definire una “riserva di soccorso”
in situazioni del genere non è ragionevolmente possibile. Se ne conclude che, destituito
di consistenza, il ricorso è destinato all'insuccesso.
7.
La
procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita
e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso in rassegna (art. 4
cpv. 2 Lag), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo
formato oggetto di intimazione. Circa la richiesta di assistenza giudiziaria in
appello, essa non può trovare accoglimento, giacché al ricorso mancava sin dall'inizio
ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
8.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale
come quella in tema di assistenza giudiziaria segue la via dell'azione
principale. E il valore litigioso dell'azione principale superava ampiamente la
soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF), ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare per la
moglie, che il marito contestava.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. Intimazione
, .
Comunicazione:
– , ;
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1
e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30
000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso
in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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