11.2005.77
stralcio della causa per desistenza
31 agosto 2005Italiano3 min
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Numero d'incarto:
11.2005.77
Data decisione, Autorità:
31.08.2005, ICCA
Titolo:
stralcio della causa per desistenza
DESISTENZA
STRALCIO PER RITIRO DEL RICORSO
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2005.77
Lugano
31 agosto
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa 366.2004/R.10.2005
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1,
(patrocinati dall' PA 1 )
alla
Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona
riguardo alla
figlia F__________ (1997)
premesso
che 1° febbraio 2005 la Commissione tutoria regionale 14 ha incaricato il
Servizio medico-psicologico di __________ di prestare sostegno psicologico a F__________
(1997) e di analizzarne i tratti comportamentali, indagando su eventuali problematiche
familiari;
ricordato
che un ricorso di AP 2 e AP 1 contro tale incarico è stato respinto il 17
maggio 2005 dalla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle
tutele, senza prelievo di tasse o spese;
accertato
che contro quest'ultima decisione AP 2 e AP 1 sono insorti con un appello del 7
giugno 2005 per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di far
valutare la situazione della figlia da uno specialista di loro fiducia;
rilevato
che con risoluzione del 9 agosto 2005 la Commissione tutoria ha revocato il
mandato conferito al Servizio medico-psicologico di __________;
Considerandi
osservato
che, preso atto di ciò, gli appellanti hanno comunicato
a questa Camera di ritirare l'appello;
rammentato
che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso
da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate
(Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
considerato
nondimeno che nella fattispecie il motivo del ritiro giustifica
di soprassedere al prelievo di tasse o spese;
ritenuto
che non si pone problema di ripetibili, gli appellanti
più non chiedendone, mentre la Commissione tutoria regionale ha agito nel
quadro delle sue attribuzioni ufficiali (cfr. per analogia, sul piano federale,
art. 159 cpv. 2 in fine OG);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
2.
Non
si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;
– Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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