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Decisione

11.2005.77

stralcio della causa per desistenza

31 agosto 2005Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa 366.2004/R.10.2005

(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti

locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1,

(patrocinati dall' PA 1 )

alla

Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona

riguardo alla

figlia F__________ (1997)

premesso

che 1° febbraio 2005 la Commissione tutoria regionale 14 ha incaricato il

Servizio medico-psicologico di __________ di prestare sostegno psicologico a F__________

(1997) e di analizzarne i tratti comportamentali, indagando su eventuali problematiche

familiari;

ricordato

che un ricorso di AP 2 e AP 1 contro tale incarico è stato respinto il 17

maggio 2005 dalla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle

tutele, senza prelievo di tasse o spese;

accertato

che contro quest'ultima decisione AP 2 e AP 1 sono insorti con un appello del 7

giugno 2005 per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di far

valutare la situazione della figlia da uno specialista di loro fiducia;

rilevato

che con risoluzione del 9 agosto 2005 la Commissione tutoria ha revocato il

mandato conferito al Servizio medico-psico­logico di __________;

Considerandi

osservato

che, preso atto di ciò, gli appellanti hanno comunicato

a questa Camera di ritirare l'appello;

rammentato

che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso

da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese cagionate

(Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

considerato

nondimeno che nella fattispecie il motivo del ritiro giustifica

di soprassedere al prelievo di tasse o spese;

ritenuto

che non si pone problema di ripetibili, gli appellanti

più non chiedendone, mentre la Commissione tutoria regionale ha agito nel

quadro delle sue attribuzioni ufficiali (cfr. per analogia, sul piano federale,

art. 159 cpv. 2 in fine OG);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per

desistenza.

2.

Non

si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

– Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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