11.2005.8
correzione di una sentenza
22 febbraio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2005.8
Data decisione, Autorità:
22.02.2005, ICCA
Titolo:
correzione di una sentenza
CORREZIONE DELLA SENTENZA
INTERPRETAZIONE
art. 339 CPC-TI
Incarto n.
11.2005.8
Lugano
22 febbraio 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.386 (esecuzione
effettiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza
del 21 aprile 2004 da
AO 1
AO 3
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8 e
AO 10
(rappresentati dall'arch. e patrocinati
dall' RA 1 )
contro
AP 1 ;
e nella
causa OA.2004.251 (accertamento della proprietà e azione negatoria) promossa
con petizione del 23 aprile 2004 dagli stessi attori contro il convenuto e
__________,
__________
giudicando
ora sull’istanza di “rettifica in fatto e in diritto” presentata il 10 gennaio 2005 da AP 1 riguardante la sentenza emessa
da questa Camera il 22 dicembre 2004 (inc. n. 11.2004.164 e 11.2004.165);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolta l'istanza di rettifica;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che tra AO 2 e AO 3, AO 4, AO 5, AO 6, AO 7 e AO 8, AO 9 e AO 1,
titolari di proprietà per piani della particella n. 296 RFD di __________, sono
pendenti davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, due cause da
loro promosse contro AP 1 e una promossa contro __________, titolari di
proprietà per piani della particella n. 1519, concernenti in particolare
l'estensione di servitù iscritte a favore della particella n. 1519 e a carico
della n. 296;
che nel
corso delle procedure, con istanza del 29 ottobre 2004 AP 1 ha chiesto la ricusa
del Pretore;
che con
sentenza del 22 dicembre 2004 questa Camera ha respinto l'istanza (inc. n.
11.2004.164 e 11.2004.165);
che il 10
gennaio 2005 AP 1 ha presentato un'istanza, in tedesco, di “rettifica in fatto
e in diritto” in cui chiede la correzione di alcuni passi nell'esposizione dei
fatti alla base della sentenza 22 dicembre 2004;
che con
ordinanza del 14 gennaio 2005 il vicepresidente di questa Camera ha fissato a AP
Fatti
1 un termine di 15 giorni per presentare una traduzione dell'atto;
che il 21
gennaio 2005 AP 1 ha presentato quanto richiesto;
che l'istanza
Considerandi
non è stata oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che a parere dell'istante nei considerandi della sentenza del 22 dicembre
2004.
questa Camera ha erroneamente indicato alcune circostanze di fatto;
che a
norma dell'art. 339 cpv. 1 CPC la correzione di una sentenza, se si tratta di
errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei
Dispositivo
dispositivi, va chiesta in via di interpretazione;
che, in
realtà, quanto chiede l'interessato è la completazione dei fatti;
che la mancata
menzione del rappresentante degli attori, la mancanza di precisione nella
designazione della parte convenuta, le divergenze in merito alle modalità di intimazione
e di ricezione del precetto esecutivo civile, le data delle traduzioni o la
questione di sapere se il patrocinatore del convenuto ha rinunciato al mandato o
questi è stato revocato hanno irrilevanza pratica e giuridica poiché
ininfluenti sulle conclusioni cui questa Camera è pervenuta;
che,
infatti, questa Camera non si è fondata su tali circostanze per determinare se
l'operato del Pretore adombrerebbe prevenzione nei confronti del convenuto;
che,
pertanto, quand'anche alcune circostanze di fatto siano state omesse per inavvertenza,
una loro completazione non sarebbe idonea a sovvertire l'esito del giudizio
sulla ricusazione a favore dell'istante;
che, del
resto, l'interessato stesso non ritiene le circostanze su cui poggia la sua
domanda idonee a modificare il giudizio a suo favore;
che in
siffatte circostanze l'istanza va disattesa;
che le
spese del giudizio odierno andrebbero a carico dell'istante (art. 148 cpv. 1
CPC);
che,
tuttavia, data la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare
eccezionalmente a ogni prelievo, mentre non si assegnano ripetibili alla controparte,
cui l'istanza non è stata intimata e non ha causato costi presumibili;
per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'istanza
è respinta.
2. Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– , ;
– , .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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