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Decisione

11.2005.8

correzione di una sentenza

22 febbraio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1 un termine di 15 giorni per presentare una traduzione dell'atto;

che il 21

gennaio 2005 AP 1 ha presentato quanto richiesto;

che l'istanza

Considerandi

non è stata oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che a parere dell'istante nei considerandi della sentenza del 22 dicembre

2004.

questa Camera ha erroneamente indicato alcune circostanze di fatto;

che a

norma dell'art. 339 cpv. 1 CPC la correzione di una sentenza, se si tratta di

errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei

Dispositivo

dispositivi, va chiesta in via di interpretazione;

che, in

realtà, quanto chiede l'interessato è la completazione dei fatti;

che la mancata

menzione del rappresentante degli attori, la mancanza di precisione nella

designazione della parte convenuta, le divergenze in merito alle modalità di intimazione

e di ricezione del precetto esecutivo civile, le data delle traduzioni o la

questione di sapere se il patrocinatore del convenuto ha rinunciato al mandato o

questi è stato revocato hanno irrilevanza pratica e giuridica poiché

ininfluenti sulle conclusioni cui questa Camera è pervenuta;

che,

infatti, questa Camera non si è fondata su tali circostanze per determinare se

l'operato del Pretore adombrerebbe prevenzione nei confronti del convenuto;

che,

pertanto, quand'anche alcune circostanze di fatto siano state omesse per inavvertenza,

una loro completazione non sarebbe idonea a sovvertire l'esito del giudizio

sulla ricusazione a favore dell'istante;

che, del

resto, l'interessato stesso non ritiene le circostanze su cui poggia la sua

domanda idonee a modificare il giudizio a suo favore;

che in

siffatte circostanze l'istanza va disattesa;

che le

spese del giudizio odierno andrebbero a carico dell'istante (art. 148 cpv. 1

CPC);

che,

tuttavia, data la particolarità del caso, si giustifica di rinunciare

eccezionalmente a ogni prelievo, mentre non si assegnano ripetibili alla controparte,

cui l'istanza non è stata intimata e non ha causato costi presumibili;

per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'istanza

è respinta.

2. Non

si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

– , ;

– , .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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