11.2005.80
trattenuta di stipendio: garanzia del minimo esistenziale
18 luglio 2005Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2005.80
Data decisione, Autorità:
18.07.2005, ICCA
Titolo:
trattenuta di stipendio: garanzia del minimo esistenziale
DIFFIDA AI DEBITORI
art. 291 CC
Incarto n.
11.2005.80
Lugano
15 luglio
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.40 (diffida
ai debitori) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza
del 13 maggio 2005 da
AO 4,
per sé e in rappresentanza delle figlie
A (1995), N (1997) e A (2000)
(tutte patrocinate dall')
contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 2 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 20 giugno 2005 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa il 7 giugno 2005, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario
assessore del Distretto di Vallemaggia;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 20 aprile 2004 il Segretario assessore del Distretto
di Vallemaggia ha sciolto in luogo e vece del Pretore il matrimonio contratto
il 28 aprile 1995 da AP 1 (1965) e AO 4 (1969), dalla cui unione erano nate A__________
(il 24 settembre 1995), N__________ (il 19 marzo 1997) e A__________ (il 9
febbraio 2000). La convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio
stipulata dalle parti prevedeva, tra l'altro, l'affidamento delle figlie alla
madre, con obbligo per il padre di versare un contributo alimentare di fr.
820.– mensili per ognuna di loro fino al 13° anno di età e di fr. 920.– mensili
fino al 18° anno, oltre agli eventuali assegni familiari (clausola n. 3.2.3).
B. Constatato
che dal luglio del 2004 AP 1 non versava più i contributi alimentari, il 13
maggio 2005 AO 4 con le figlie A__________, N__________ e A__________ si è
rivolta al Pretore del Distretto di Vallemaggia, chiedendo che – previa concessione
dell'assistenza giudiziaria – fosse ordinato alla __________, per cui l'ex
marito lavora, di trattenere dallo stipendio di quest'ultimo fr. 2460.– mensili
e di riversarli a lei sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Al contraddittorio
del 2 giugno 2005, indetto per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere il
provvedimento, instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Non
essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante alla
discussione finale, ribadendo il loro punto di vista.
C. Statuendo
il 7 giugno 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
accolto l'istanza e ha ordinato alla __________ di trattenere fr. 2460.–
mensili dallo stipendio di AP 1 e di riversarli all'interessata. Le spese, con
una tassa di giustizia di fr. 150.–, sono state poste a carico del convenuto,
tenuto a rifondere all'istante fr. 200.– per ripetibili. AO 4 è stata ammessa
al beneficio dell'assistenza giudiziaria, mentre analogo beneficio è stato
negato a AP 1.
D. Contro
la trattenuta di stipendio è insorto AP 1 con un appello del 20 giugno 2005 nel
quale chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo e accordatagli l'assistenza
giudiziaria, la sentenza impugnata sia annullata. Con decreto del 24 giugno
2005 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto
sospensivo. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. L'art. 291 CC stabilisce che se i genitori trascurano i propri
doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i
pagamenti – del tutto o in parte – nelle mani del rappresentante legale del
figlio. La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4.
cpv. 1 n. 1b e art. 5 LAC), in esito alla quale il giudice statuisce con
sentenza impugnabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie
il convenuto ha ritirato la sentenza del Segretario assessore l'8 giugno 2005.
Il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato
18.
giugno
2005, ma si è protratto a lunedì 20 giugno 2005 giusta l'art. 131 cpv. 3 CPC.
Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2.
Nella
fattispecie l'istanza di trattenuta è stata introdotta da AO 4 insieme con le
figlie minorenni A__________, N__________ e A__________. Se non che, in discussione
essendo solo contributi alimentari per le figlie, istanti potevano essere solo
le figlie (Hegnauer in: Berner
Kommentar, edizione 1997, n. 10 ad art. 291 CC). Tutt'al più la madre poteva
agire, come titolare dell'autorità parentale, in veste di sostituta processuale
delle minorenni (Hegnauer, op.
cit., n. 21 ad art. 279/280 CC). Comunque sia, l'imprecisione non ha recato
pregiudizio al convenuto, che ha potuto difendersi con piena cognizione di
causa. Al proposito non giova quindi soffermarsi oltre.
3.
L'appellante
si duole anzitutto che il Segretario assessore abbia rifiutato le prove da lui
offerte e chiede che in appello l'ex moglie sia tenuta a produrre tutta una
serie di documenti comprovanti la sua situazione finanziaria. La richiesta è di
per sé ammissibile (art. 322 lett. b CPC). Occorre valutare tuttavia se i mezzi
istruttori proposti appaiano di rilievo, ovvero se la loro assunzione sia
verosimilmente suscettibile di recare elementi decisivi per la sentenza (“apprezzamento
anticipato delle prove”: DTF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 211 consid.
4a, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b). In
concreto il primo giudice ha ritenuto superfluo esperire le prove in rassegna
poiché accertare la situazione finanziaria di AO 4 esulava manifestamente
dall'oggetto del litigio. A ragione. Nell'ambito di una trattenuta di stipendio
poco importano i fabbisogni e le disponibilità dei beneficiari dei contributi o
del detentore dell'autorità parentale, come poco interessa l'ipotesi che il
beneficiario non necessiti del contributo alimentare (tanto meno ove si pensi
che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'integrazione ha sospeso l'anticipo
degli alimenti: doc. A). Decisivo è unicamente sapere se siano dati i
presupposti dell'art. 291 CC.
4.
Il
primo giudice, appurato che l'ente pubblico aveva interrotto l'erogazione
anticipata dei contributi alimentari, ha accertato che – salvo per quanto
riguarda gli assegni di famiglia – il convenuto non aveva più versato
contributi alle figlie dall'estate del 2004. Egli non ha trascurato il
peggioramento della situazione finanziaria invocato dal debitore, ma ha
ritenuto che l'esame della questione andasse sottoposto al giudice di merito
competente per modificare la sentenza di divorzio. Ora, che l'appellante non
versi più contributi alle figlie dall'estate del 2004 – tranne gli assegni
familiari – è fuori discorso. E che in simili condizioni le spettanze delle
figlie siano minacciate non può seriamente revocarsi in dubbio. Il convenuto
ribadisce in appello che la trattenuta di stipendio lede l'intangibilità del
suo fabbisogno minimo. Il problema è chiarire se un argomento del genere
rientri nel potere cognitivo del giudice chiamato a emanare la trattenuta.
5.
Sul
quesito di sapere se davanti al giudice chiamato a statuire su una “diffida ai
debitori” giusta l'art. 291 CC (istituto essenzialmente identico a quello degli
art. 132 cpv. 1 e 177 CC) il debitore possa invocare il diritto di conservare
il proprio fabbisogno minimo la dottrina è divisa (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999,
n. 9d ad art. 177 CC). In linea di principio l'ammontare di una
trattenuta di stipendio deve corrispondere al contributo alimentare fissato dal
giudice di merito o da quello delle misure provvisionali. La
misura non deve offendere però i diritti fondamentali legati alla personalità
dell'obbligato. Ove nel frattempo la situazione di lui sia mutata al punto che
la “diffida ai debitori” risulti intaccare il suo fabbisogno minimo, il
giudice della trattenuta applicherà i principi che disciplinano il minimo
esistenziale del diritto esecutivo nell'ambito di un pignoramento di salario,
astenendosi nondimeno dal risolvere questioni già decise in cause precedenti
(DTF 110 II 15 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5P.138/2004 del 3 maggio
2004, consid. 5.3 con riferimenti). La procedura di trattenuta avendo indole
sommaria, l'intervento del giudice si legittima solo, ad ogni modo, in casi
manifesti, il giudice della “diffida ai debitori” non dovendo sostituirsi al
giudice di merito preposto alla modifica dei contributi alimentari.
6.
In
concreto si evince dagli atti che il convenuto, ispettore della __________,
percepisce uno stipendio base di fr. 1000.– mensili, un'indennità fissa di fr.
1300.
– mensili, assegni familiari per fr. 549.– e provvigioni di importo
variabile. Nella convenzione sugli effetti del divorzio i coniugi si erano
dipartiti, ai fini dei contributi alimentari, da un reddito del marito di fr.
5900.
– netti mensili (comprese le commissioni e gli assegni familiari, ma non
le spese di rappresentanza), corrispondente alla media degli stipendi netti
ricevuti negli anni 2001, 2002 e 2003 (clausola n. 3.4.1), mentre per quanto
riguarda il fabbisogno avevano rinviato al questionario sulle spese mensili
(verbale del 18 febbraio 2004, pag. 3), nel quale l'interessato esponeva costi
per oltre fr. 9000.– (doc. H nell'inc. DI.2003.99, richiamato). Per quel che è
della situazione attuale, nel 2004 il convenuto ha guadagnato fr. 6670.–
mensili netti (doc. 1, 2° foglio) e nei primi cinque mesi del 2005, tra salario
base, commissioni e assegni familiari, fr. 33 763.85, pari a circa fr.
6750.
– mensili (doc. 1, 3° foglio). Considerate le spese di rappresentanza di
fr. 1300.– mensili, il reddito attuale di lui risulta quindi, in media, di fr.
5450.
– mensili.
In questa
sede l'appellante non allega l'ammontare del proprio fabbisogno minimo. Nella
risposta del 2 giugno 2005 egli ne indicava il totale, senza documentare alcunché,
in fr. 4403.80 mensili (minimo esistenziale
del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione e spese accessorie fr. 1350.–,
premio della cassa malati fr. 240.–, assicurazione mobilia domestica fr. 25.–,
assicurazione sulla vita fr. 211.–, assicurazione protezione giuridica fr.
17.
, spese necessarie per l'esercizio della professione fr. 1300.–, tassa
militare fr. 58.30, imposte fr. 102.20). Le sole poste che, stando all'incarto,
risultavano verosimili si riassumono però nel minimo esistenziale del diritto
esecutivo (fr. 1100.–), nei costi dell'alloggio (fr. 1350.–), nel premio della cassa malati (fr. 240.–) e delle
varie assicurazioni (fr. 253.30). Per quel che attiene alle imposte, in caso di
ristrettezze economiche – come in concreto – esse vanno tralasciate (DTF 126
III 356 consid. aa, confermato in DTF 127 III 70 in alto), mentre le spese di
rappresentanza sono già state dedotte dal reddito. In definitiva, con un
reddito effettivo di fr. 2970.– (fr. 5430.– meno fr. 2460.– oggetto della
trattenuta) e un fabbisogno minimo di fr. 2943.30 mensili, l'interessato non
può dirsi ridotto a vivere con un importo inferiore al suo fabbisogno minimo.
Anche sotto questo profilo l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
7.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv, 1 CPC), mentre non è il
caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato
intimato e non ha cagionato spese presumibili. Quanto alla richiesta di
assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, essa non può essere accolta,
il ricorso apparendo privo di buon diritto sin dall'inizio, tant'è che non è
stato intimato alla controparte. Delle difficili condizioni in cui versa l'appellante
si tiene conto, ad ogni modo, contenendo per quanto possibile la tassa di
giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster