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Decisione

11.2005.80

trattenuta di stipendio: garanzia del minimo esistenziale

18 luglio 2005Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Epiney-Colombo

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2005.40 (diffida

ai debitori) della Pretura del Distret­to di Vallemaggia promossa con istanza

del 13 maggio 2005 da

AO 4,

per sé e in rappresentanza delle figlie

A (1995), N (1997) e A (2000)

(tutte patrocinate dall')

contro

AP 1

(patrocinato dall' PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se

dev'essere accolto l'appello del 20 giugno 2005 presentato da AP 1 contro la

sentenza emessa il 7 giugno 2005, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario

assessore del Distretto di Vallemaggia;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 20 aprile 2004 il Segretario assessore del Distretto

di Vallemaggia ha sciolto in luogo e vece del Pretore il matrimonio contratto

il 28 aprile 1995 da AP 1 (1965) e AO 4 (1969), dalla cui unione erano nate A__________

(il 24 settembre 1995), N__________ (il 19 marzo 1997) e A__________ (il 9

febbraio 2000). La convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio

stipulata dalle parti prevedeva, tra l'altro, l'affidamento delle figlie alla

madre, con obbligo per il padre di versare un contributo alimentare di fr.

820.– mensili per ognuna di loro fino al 13° anno di età e di fr. 920.– mensili

fino al 18° anno, oltre agli eventuali assegni familiari (clausola n. 3.2.3).

B. Constatato

che dal luglio del 2004 AP 1 non versava più i contributi alimentari, il 13

maggio 2005 AO 4 con le figlie A__________, N__________ e A__________ si è

rivolta al Pretore del Distretto di Vallemaggia, chiedendo che – previa concessione

dell'assistenza giudiziaria – fosse ordinato alla __________, per cui l'ex

marito lavora, di trattenere dallo stipendio di quest'ultimo fr. 2460.– mensili

e di riversarli a lei sotto comminatoria dell'art. 292 CP. Al contraddittorio

del 2 giugno 2005, indetto per la discussione, AP 1 ha proposto di respingere il

provvedimento, instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Non

essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante alla

discussione finale, ribadendo il loro punto di vista.

C. Statuendo

il 7 giugno 2005 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha

accolto l'istanza e ha ordinato alla __________ di trattenere fr. 2460.–

mensili dallo stipendio di AP 1 e di riversarli all'interessata. Le spese, con

una tassa di giustizia di fr. 150.–, sono state poste a carico del convenuto,

tenuto a rifondere all'istante fr. 200.– per ripetibili. AO 4 è stata ammessa

al beneficio dell'assistenza giudiziaria, mentre analogo beneficio è stato

negato a AP 1.

D. Contro

la trattenuta di stipendio è insorto AP 1 con un appello del 20 giugno 2005 nel

quale chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo e accordatagli l'assistenza

giudiziaria, la sentenza impugnata sia annullata. Con decreto del 24 giugno

2005 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda di effetto

sospensivo. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. L'art. 291 CC stabilisce che se i genitori trascurano i propri

doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i

pagamenti – del tutto o in parte – nelle mani del rappresentante legale del

figlio. La procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.

4.

cpv. 1 n. 1b e art. 5 LAC), in esito alla quale il giudice statuisce con

sentenza impugnabile entro 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie

il convenuto ha ritirato la sentenza del Segretario assessore l'8 giugno 2005.

Il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così sabato

18.

giugno

2005, ma si è protratto a lunedì 20 giugno 2005 giusta l'art. 131 cpv. 3 CPC.

Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

2.

Nella

fattispecie l'istanza di trattenuta è stata introdotta da AO 4 insieme con le

figlie minorenni A__________, N__________ e A__________. Se non che, in discussione

essendo solo contributi alimentari per le figlie, istanti potevano essere solo

le figlie (Hegnauer in: Berner

Kommentar, edizione 1997, n. 10 ad art. 291 CC). Tutt'al più la madre poteva

agire, come titolare dell'autorità parentale, in veste di sostituta processuale

delle minorenni (Hegnauer, op.

cit., n. 21 ad art. 279/280 CC). Comunque sia, l'imprecisione non ha recato

pregiudizio al convenuto, che ha potuto difendersi con piena cognizione di

causa. Al proposito non giova quindi soffermarsi oltre.

3.

L'appellante

si duole anzitutto che il Segretario assessore abbia rifiutato le prove da lui

offerte e chiede che in appello l'ex moglie sia tenuta a produrre tutta una

serie di documenti comprovanti la sua situazione finanziaria. La richiesta è di

per sé ammissibile (art. 322 lett. b CPC). Occorre valutare tuttavia se i mezzi

istruttori proposti appaiano di rilievo, ovvero se la loro assunzione sia

verosimilmente suscettibile di recare elemen­ti decisivi per la sentenza (“ap­prez­za­mento

anticipato delle prove”: DTF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 124 I 211 consid.

4a, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b). In

concreto il primo giudice ha ritenuto superfluo esperire le prove in rassegna

poiché accertare la situazione finanziaria di AO 4 esulava manifestamente

dall'oggetto del litigio. A ragione. Nell'ambito di una trattenuta di stipendio

poco importano i fabbisogni e le disponibilità dei beneficiari dei contributi o

del detentore dell'autorità parentale, come poco interessa l'ipotesi che il

beneficiario non necessiti del contributo alimentare (tanto meno ove si pensi

che l'Ufficio del sostegno sociale e dell'integrazione ha sospeso l'anticipo

degli alimenti: doc. A). Decisivo è unicamente sapere se siano dati i

presupposti dell'art. 291 CC.

4.

Il

primo giudice, appurato che l'ente pubblico aveva interrotto l'erogazione

anticipata dei contributi alimentari, ha accertato che – salvo per quanto

riguarda gli assegni di famiglia – il convenuto non aveva più versato

contributi alle figlie dall'estate del 2004. Egli non ha trascurato il

peggioramento della situazione finanziaria invocato dal debitore, ma ha

ritenuto che l'esame della questione andasse sottoposto al giudice di merito

competente per modificare la sentenza di divorzio. Ora, che l'appellante non

versi più contributi alle figlie dall'estate del 2004 – tranne gli assegni

familiari – è fuori discorso. E che in simili condizioni le spettanze delle

figlie siano minacciate non può seriamente revocarsi in dubbio. Il convenuto

ribadisce in appello che la trattenuta di stipendio lede l'intangibilità del

suo fabbisogno minimo. Il problema è chiarire se un argomento del genere

rientri nel potere cognitivo del giudice chiamato a emanare la trattenuta.

5.

Sul

quesito di sapere se davanti al giudice chiamato a statuire su una “diffida ai

debitori” giusta l'art. 291 CC (istituto essenzialmente identico a quello degli

art. 132 cpv. 1 e 177 CC) il debitore possa invocare il diritto di conservare

il proprio fabbisogno minimo la dottrina è divisa (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999,

n. 9d ad art. 177 CC). In linea di principio l'ammontare di una

trattenuta di stipendio deve corrispondere al contributo alimentare fissato dal

giudice di merito o da quello delle misure provvisionali. La

misura non deve offendere però i diritti fondamentali legati alla personalità

dell'obbligato. Ove nel frattempo la situazione di lui sia mutata al punto che

la “dif­fida ai debitori” risulti intaccare il suo fabbisogno minimo, il

giudice della trattenuta applicherà i principi che disciplinano il minimo

esistenziale del diritto esecutivo nell'ambito di un pignoramento di salario,

astenendosi nondimeno dal risolvere questioni già decise in cause precedenti

(DTF 110 II 15 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5P.138/2004 del 3 maggio

2004, consid. 5.3 con riferimenti). La procedura di trattenuta avendo indole

sommaria, l'intervento del giudice si legittima solo, ad ogni modo, in casi

manifesti, il giudice della “diffida ai debitori” non dovendo sostituirsi al

giudice di merito preposto alla modifica dei contributi alimentari.

6.

In

concreto si evince dagli atti che il convenuto, ispettore della __________,

percepisce uno stipendio base di fr. 1000.– mensili, un'indennità fissa di fr.

1300.

– mensili, assegni familiari per fr. 549.– e provvigioni di importo

variabile. Nella convenzione sugli effetti del divorzio i coniugi si erano

dipartiti, ai fini dei contributi alimentari, da un reddito del marito di fr.

5900.

– netti mensili (comprese le commissioni e gli assegni familiari, ma non

le spese di rappresentanza), corrispondente alla media degli stipendi netti

ricevuti negli anni 2001, 2002 e 2003 (clausola n. 3.4.1), mentre per quanto

riguarda il fabbisogno avevano rinviato al questionario sulle spese mensili

(verbale del 18 febbraio 2004, pag. 3), nel quale l'interessato esponeva costi

per oltre fr. 9000.– (doc. H nell'inc. DI.2003.99, richiamato). Per quel che è

della situazione attuale, nel 2004 il convenuto ha guadagnato fr. 6670.–

mensili netti (doc. 1, 2° foglio) e nei primi cinque mesi del 2005, tra salario

base, commissioni e assegni familiari, fr. 33 763.85, pari a circa fr.

6750.

– mensili (doc. 1, 3° foglio). Considerate le spese di rappresentanza di

fr. 1300.– mensili, il reddito attuale di lui risulta quindi, in media, di fr.

5450.

– mensili.

In questa

sede l'appellante non allega l'ammontare del proprio fabbisogno minimo. Nella

risposta del 2 giugno 2005 egli ne indicava il totale, senza documentare alcunché,

in fr. 4403.80 mensili (minimo esistenziale

del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione e spese accessorie fr. 1350.–,

premio della cassa malati fr. 240.–, assicurazione mobilia domestica fr. 25.–,

assicurazione sulla vita fr. 211.–, assicurazione protezione giuridica fr.

17.

, spese necessarie per l'esercizio della professione fr. 1300.–, tassa

militare fr. 58.30, imposte fr. 102.20). Le sole poste che, stando all'incarto,

risultavano verosimili si riassumono però nel minimo esistenziale del diritto

esecutivo (fr. 1100.–), nei costi dell'alloggio (fr. 1350.–), nel premio della cassa malati (fr. 240.–) e delle

varie assicurazioni (fr. 253.30). Per quel che attiene alle imposte, in caso di

ristrettezze economiche – come in concreto – esse vanno tralasciate (DTF 126

III 356 consid. aa, confermato in DTF 127 III 70 in alto), mentre le spese di

rappresentanza sono già state dedotte dal reddito. In definitiva, con un

reddito effettivo di fr. 2970.– (fr. 5430.– meno fr. 2460.– oggetto della

trattenuta) e un fabbisogno minimo di fr. 2943.30 mensili, l'interessato non

può dirsi ridotto a vivere con un importo inferiore al suo fabbisogno minimo.

Anche sotto questo profilo l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

7.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv, 1 CPC), mentre non è il

caso di assegnare ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato

intimato e non ha cagionato spese presumibili. Quanto alla richiesta di

assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, essa non può essere accolta,

il ricorso apparendo privo di buon diritto sin dall'inizio, tant'è che non è

stato intimato alla controparte. Delle difficili condizioni in cui versa l'appellante

si tiene conto, ad ogni modo, contenendo per quanto possibile la tassa di

giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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