11.2005.82
Azione di mantenimento: commisurazione del contributo alimentare.
21 luglio 2006Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2005.82
Data decisione, Autorità:
21.07.2006, ICCA
Titolo:
Azione di mantenimento: commisurazione del contributo alimentare.
AZIONE DI MANTENIMENTO
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
art. 279 CC
art. 285 CC
Incarto n.
11.2005.82
Lugano
21 luglio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2002.49 (azione di
paternità e di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con petizione del 23 agosto 2002 da
AO 1
(rappresentata dal curatore __________ __________, __________,
e
patrocinata dall'. __________ __________ __________,
__________)
contro
AP 1
(ora patrocinato dall' PA 1 );
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 20 giugno 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 27 maggio
2005 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1
con le osservazioni all'appello;
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 15 marzo 2002 __________ __________ (1978) ha dato alla luce una
figlia, AO 1, cui il 30 aprile 2002 la Commissione regionale tutoria 10 ha nominato
un curatore nella persona del tutore ufficiale __________ __________, con l'incarico
– tra l'altro – di accertarne la paternità e salvaguardarne il diritto al
mantenimento. __________ ha conferito all'avv. PA 1, il 15 luglio 2002, il
mandato di promuovere in nome della minorenne
un'azione di paternità e di mantenimento.
B. Il 23 agosto 2002 AO 1 ha adito il
Pretore della giurisdizione di Locarno Città perché – conferitale l'assistenza
giudiziaria – fosse accertata la paternità di AP 1 con obbligo per quest'ultimo
di versarle un contributo alimentare indicizzato di fr. 250.– mensili dal 15
marzo 2002. Nella sua risposta del 13 novembre 2002 AP 1 ha proposto di
respingere la petizione, instando anch'egli per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria. Esperita l'istruttoria, compresa una perizia del DNA che ha
accertato la paternità di AP 1 con un tasso di probabilità pari al 99.999%, le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Nel proprio memoriale conclusivo
del 18 gennaio 2005 l'attrice ha rivendicato un contributo alimentare di fr.
700.– mensili fino al 3° compleanno, di fr. 1000.– fino al 6°, di fr. 1200.– fino al 12° e di fr. 1400.– fino alla maggiore
età o al termine della formazione professionale. AP 1 ha rinunciato anche a conclusioni scritte.
C. Statuendo
il 27 maggio 2005, il Pretore ha accertato la paternità di AP 1 e ha posto a
carico di lui un contributo indicizzato per la figlia di fr. 1255.– mensili (più
l'assegno familiare) dal
1° marzo 2004. Non
sono state prelevate tasse né spese, ma il convenuto è stato tenuto a rifondere
alla controparte fr. 2500.– per ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio
dell'assistenza giudiziaria. A AP 1 è stato concesso analogo beneficio limitatamente
al periodo dal 13 novembre al 3 dicembre 2002, con dispensa dal pagamento della
tassa di giustizia e delle spese, ma non di quelle peritali.
D. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 20 giugno 2005 nel
quale chiede che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il
contributo mantenimento a suo carico sia ridotto a fr. 375.– mensili (più l'assegno
familiare) dal 1° maggio 2004
al 28 febbraio 2005 e dal 1°
dicembre 2005 in poi. Egli chiede altresì di essere ammesso interamente al
beneficio dell'assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 31 agosto
2005 AO 1 postula il rigetto dell'appello, instando anch'essa per l'assistenza
giudiziaria.
E. Con
ordinanza del 13 marzo 2006 il giudice delegato di questa Camera ha acquisito
agli atti i documenti prodotti con l'appello, ha invitato le parti a precisare
la loro situazione economica e ha ordinato l'assunzione di prove volte ad
aggiornare i dati sui rispettivi redditi e fabbisogni. Sulla documentazione
prodotta le parti hanno avuto modo di esprimersi con memoriali del 5 e 12
giugno 2006.
in diritto: 1. Litigiosa rimane l'entità del contributo alimentare per la
figlia. A tale scopo il Pretore ha accertato un reddito del convenuto di
fr. 2100.– mensili fino al febbraio del 2004, imputandogli un reddito
ipotetico di fr. 3700.– mensili dopo di allora, a fronte di un fabbisogno
minimo di fr. 2059.65 mensili dal 15 marzo 2002 al 31 gennaio 2003, di fr.
2116.95 mensili dal 1° febbraio 2003 al 29 febbraio 2004 e in fr. 2250.–
mensili dopo di allora (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,
locazione stimata
fr. 900.–,
premio della cassa malati fr. 250.–). Quanto alla madre della bambina, egli ha
constatato che essa è a carico della pubblica assistenza. Rammentato che i fabbisogni
per un figlio vanno stabiliti sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, il Pretore
ha stabilito quello di AO 1 in fr. 1255.– mensili. Ciò posto, egli ha esonerato
il padre dal versare contributi di mantenimento dalla nascita fino al 29
febbraio 2004, la disponibilità di lui essendo appena sufficiente a coprire il relativo
fabbisogno minimo, obbligandolo a versare fr. 1255.– mensili dopo di allora.
Per quel
che riguarda AP 1 in particolare, il Pretore ha appurato che questi, ottenuta
la maturità liceale e trascorso un anno in Germania, si è iscritto nel 2001 al
Politecnico federale di Zurigo, senza tuttavia presentarsi agli esami previsti.
Dal gennaio 2003 al febbraio 2004 egli ha percepito indennità di disoccupazione
e dal 1° marzo 2004 avrebbe dovuto frequentare la scuola ufficiali. Il 1°
maggio 2004 è poi stato assunto come collaboratore tecnico e amministrativo
dalla __________ __________ __________ __________, di cui è amministratore
unico il fratello __________ __________, con uno stipendio di fr. 3500.–. Egli
ha collaborato inoltre con un'altra società amministrata dal fratello. Ciò
posto, il primo giudice ha ritenuto che da un giovane ventisettenne con una maturità
liceale e senza dichiarati impedimenti valetudinari si potesse ragionevolmente
pretendere nella fattispecie un guadagno, dal 1° marzo 2004, di fr. 3700.– netti
mensili.
2. L'appellante rimprovera al Pretore di avergli imputato un reddito virtuale
dal 1° marzo 2004 benché egli abbia cominciato a lavorare per la __________ __________
__________ __________ il 1° maggio 2004. Egli contesta anche il reddito potenziale
di fr. 3700.–, rilevando di guadagnare unicamente fr. 3193.05 netti mensili, pur
avendo fatto tutto il possibile. Sostiene inoltre che dal 14 marzo al 2 dicembre
2005 egli avrebbe frequentato la scuola ufficiali, sicché avrebbe ricevuto solo
le indennità per perdita di guadagno (fr. 2137.35 mensili), onde l'impossibilità
di versare durante tale periodo un contributo alimentare. Infine, dal dicembre
2005, egli avrebbe ripreso l'attività per il medesimo datore di lavoro, tornando
a guadagnare fr. 3193.05 mensili netti.
3. I criteri per la fissazione di contributi
alimentari per figli minorenni sono già stati evocati dal Pretore (sentenza
impugnata, consid. 5 e 6). Al riguardo basti rammentare che l'ammontare dipende
concretamente dalla capacità finanziaria dei genitori: per sostanza, reddito
del lavoro effettivo e, secondo le circostanze, per le entrate conseguibili
facendo uso di buona volontà (Hegnauer,
Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner
Kommentar, edizione 1997, nota 58 ad art. 285 CC). Al debitore del contributo
deve rimanere, in ogni modo, almeno l'equivalente del fabbisogno minimo; un
eventuale ammanco va a carico del figlio (DTF 128 III 414 a metà, 127 III 70
consid. 2c con rinvii di giurisprudenza; Wullschleger
in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea
2005, n. 40 ad art. 285 CC).
a) Per
principio il reddito di una parte con obblighi di mantenimento è quello effettivo.
Se tuttavia, dando prova di buona volontà, essa avrebbe la ragionevole possibilità
di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a
con rinvii, 65 consid. 4). Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto.
Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la
formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato
del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un
reddito virtuale non ha, per contro, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima
frase).
b) Il
Pretore reputa – come detto – che il convenuto possa ragionevolmente guadagnare
fr. 3700.– mensili netti. La questione è di sapere in che veste. Al momento del
giudizio il convenuto lavorava da un anno per la __________ __________ __________
__________ di __________, attiva nel settore della sicurezza e della
sorveglianza, con un reddito di fr. 3500.– mensili lordi. Quale altra attività
gli avrebbe permesso concretamente di guadagnare fr. 3700.– mensili lordi il
Pretore non dice, né l'attrice indica. La maturità liceale non permette sbocchi
professionali immediati. Infruttuosi semestri al Politecnico neppure. Che il convenuto
abbia una qualsivoglia formazione professionale non consta. Nelle circostanze
descritte non soccorrono dunque gli estremi per imputare all'appellante un
reddito virtuale.
c) Trattandosi
di un lavoratore dipendente, decisivo è – di regola – lo stipendio netto
percepito al momento del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c), tredicesima
compresa, cui si aggiungono le eventuali indennità supplementari se costituiscono
un'entrata regolare. Dagli atti risulta che l'appellante percepisce uno stipendio
di fr. 3500.– lordi mensili, ovvero
fr. 3060.35 netti (doc. 3 di appello). A ciò si cumula la quota di tredicesima
(contratto di lavoro nel fascicolo “richiami II”),
consistente in un dodicesimo dello stipendio di base, senza indennità e senza
deduzioni del “secondo pilastro” (fr. 265.–). Sommando il tutto, si ottiene
un complessivo di fr. 3325.– mensili.
d) Quanto
ai mesi di marzo e aprile del 2004, l'appellante si limita a pretendere di non
avere conseguito alcun reddito, non avendo potuto iscriversi “per motivi diversi”
alla scuola ufficiali. Quali siano tali “motivi diversi” non
è dato di sapere. Esaurite le indennità di disoccupazione, egli non ha reso attendibile
di avere intrapreso quanto ragionevolmente si poteva esigere da lui per trovare
un'occupazione. Gli va dunque imputato un reddito ipotetico corrispondente a
quello conseguito dal maggio 2004 in poi, ovvero fr. 3325.– netti mensili
(sopra, consid. 3c).
4. L'appellante
sosteneva che dal 14 marzo al 2 dicembre 2005
avrebbe frequentato la scuola ufficiali, ragion per cui avrebbe
ricevuto unicamente indennità per perdita di salario di fr. 2137.35 mensili. Dall'istruttoria
di appello risulta invece che durante il servizio militare egli ha percepito
fr. 27 779.15
netti (doc. 4 di appello). Nel certificato di salario del 2005 il datore di
lavoro ha indicato indennità per fr. 24 795.– (doc. 2 di appello), ma
non vi sono ragioni per scostarsi dall'attestato ufficiale rilasciato dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio rendite e indennità. Da
marzo a novembre del 2005 il reddito del convenuto può essere fissato quindi in
fr. 3270.– mensili netti (arrotondati).
5. Per
quanto riguarda il fabbisogno minimo, l'appellante contesta quello di fr.
2250.– mensili calcolato dal Pretore, affermando che in realtà esso ammonta a fr.
3082.25 mensili. Le diverse censure vanno esaminate separatamente.
a)
Relativamente ai costi dell'automobile, l'appellante sostiene che un veicolo
proprio gli occorre per recarsi al lavoro e per esercitare la sua professione, dovendo
egli curare anche i rapporti con la clientela. Il problema è che in situazioni
di ristrettezza economica (come quella in esame) spese professionali per l'uso
di automobili private si giustificano solo ove l'interessato non possa
ragionevolmente far capo ai mezzi pubblici. L'appellante, collaboratore tecnico
e amministrativo della __________ __________ __________ __________ a __________,
non pretende di avere turni di lavoro irregolari o in qualche modo incompatibili
con l'orario del bus. Tutto quanto gli si può riconoscere nella fattispecie è
dunque il costo di un abbonamento “arcobaleno” per la zona 30 (fr. 40.–
mensili), che copre la tratta __________.
b) L'appellante
chiede che nel suo fabbisogno minimo siano incluse le imposte, asserendo che la
giurisprudenza pubblicata in DTF 126 III 356 e 127 III 70 non è applicabile senza
ledere il suo fabbisogno minimo. L'argomentazione non è seria. Le imposte non
vanno considerate nel fabbisogno minimo del debitore allorché questi non è in
grado, come nella fattispecie, di far fronte interamente ai suoi obblighi di
mantenimento. Non avrebbe senso, infatti, diminuire un contributo alimentare in
favore del figlio dell'importo dovuto allo Stato per le imposte e chiamare poi
lo Stato a sovvenzionare l'ammanco del figlio.
c) Nel
fabbisogno dell'appellante non rientrano la rata mensile per il rimborso di un
prestito di studio ottenuto dal Cantone (doc. 10 di appello), né il pagamento rateale
della parcella del suo precedente avvocato, giacché il sostentamento della
famiglia è prioritario rispetto ai debiti verso terzi (DTF 127 III 292 in
alto).
d) Il
premio delle assicurazioni correnti per l'economia domestica o la responsabilità
civile vanno inseriti, di principio, nel fabbisogno minimo (DTF 114 II 395 consid.
4c). In concreto va riconosciuto dunque il premio per l'assicurazione contro la
responsabilità civile (fr. 9.– mensili: doc. 6 di appello), ma non quello della
mobilia domestica, la polizza riguardando l'abitazione della madre, presso cui il
convenuto vive. E in situazioni di ristrettezza economica come quella in esame non
può essere ammesso nemmeno il premio per l'assicurazione sulla vita di fr.
200.– mensili (doc. 13 di appello). Va infine rettificato d'ufficio in forza
del principio inquisitorio illimitato il premio della cassa malati, che ammonta
a fr. 230.90 mensili (doc. 5 di appello) e non a fr. 250.– come ha stimato il
Pretore. In situazioni di ristrettezza finanziaria e non sussistendo problemi
di salute, non si giustificano infatti coperture complementari (RDAT 1999-I
pag. 204).
e) In
definitiva, il fabbisogno minimo dell'appellante risulta di
fr. 2280.– (arrotondati), così composto: minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 900.–, premio della cassa malati fr. 230.90,
assicurazione RC privata fr. 9.–, abbonamento “arcobaleno”
fr. 40.–.
6. a) In
merito al fabbisogno in denaro della figlia l'appellante sostiene che gli
importi indicati nelle citate raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo vanno ridotti per
tenere conto del minor costo della vita e dei redditi nel Canton Ticino. A
torto. Le cifre figuranti nelle predette raccomandazioni, cui questa Camera si
attiene per prassi costante (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), sono già
commisurate dal 2000 in poi – diversamente dalle cifre che figuravano ancora
nell'edizione 1996 – al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in
base per di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti
delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare
superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso).
Fatti
I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi
appartenenti a famiglie di ceto relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto).
Diminuzioni
per rapporto al fabbisogno in denaro indicato dalle raccomandazioni sono
possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per
esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni
particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C). Il fabbisogno in
denaro del figlio non si decurta nemmeno ove i genitori non siano in grado di
assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in che misura tale
fabbisogno rimanga scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo; analogo criterio
prevede, del resto, l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al
coniuge divorziato), ogni genitore avendo il diritto di conservare almeno
l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con
richiami). I principi testé riassunti sono ormai invalsi e consolidati
(sentenze inc. 11.2000.12 del 18 dicembre 2001, consid. 10b e 10c; inc.
11.2002.60 del 9 settembre 2002, parzialmente riprodotta in: Bollettino dell'Ordine
degli avvocati n. 24, pag.
11 in alto; inc. 11.2000.5 del 23 gennaio 2003, consid.
11b pubblicato in: RtiD II-2004 pag. 567).
b) Quanto al fatto che il Pretore avrebbe dovuto fissare il contributo
in fr. 700.– mensili come richiesto dall'attrice, l'affermazione non è seria.
In materia di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato: il giudice
non è vincolato dalle domande delle parti né alle loro argomentazioni e
interviene d'ufficio a tutela degli interessi del minorenne (DTF 128 II 413 con
numerosi richiami). La questione non merita dunque ulteriore disamina.
c) Per quel che è dell'assegno familiare, il convenuto sostiene che
fissando il contributo alimentare senza tale assegno il Pretore lo obbliga, di
fatto, a versare un contributo alimentare più elevato di quello previsto della
note raccomandazioni. La tesi è infondata. È vero che i contributi alimentari
comprendono già eventuali prestazioni di terzi in favore dei minorenni (assegni
familiari, rendite complementari AVS o AI, rendite da casse pensioni, da
assicurazioni contro gli infortuni o contro la responsabilità civile: Empfehlungen
zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit.,
pag. 9 in alto e 15 in alto), tant'è che qualora il fabbisogno del figlio risulti
coperto, eventuali assegni familiari vanno posti in deduzione del contributo
(v. anche Wullschleger, op. cit.,
n. 72 ad art. 285 CC). Nella fattispecie, tuttavia, nessuno dei due genitori percepisce
assegni familiari. E siccome il fabbisogno in denaro di AO 1 (fr. 1255.–
mensili) non è garantito, eventuali assegni familiari riscossi dalla madre andranno
in aggiunta al contributo alimentare del padre (art. 285 cpv. 2 CC).
7. L'appellante lamenta il diniego dell'assistenza giudiziaria, dolendosi
che il Pretore gli ha revocato il beneficio per avere egli cambiato
Considerandi
patrocinatore. Ora, la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza
giudiziaria (Lag) si applica solo alle domande introdotte dopo la sua entrata
in vigore (art. 37 Lag), avvenuta il 30 luglio 2002 (BU 2002 pag. 213). In
concreto la richiesta di assistenza è stata introdotta il 13 novembre 2002,
sicché fa stato il nuovo diritto. Ciò premesso, contro
il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza
giudiziaria il richiedente può ricorrere “all'autorità di seconda istanza”, ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine)
nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag). Ancorché in concreto il Pretore
abbia statuito sulla richiesta di assistenza insieme con il giudizio di merito (come
avveniva prima del 30 luglio 2002, quando vigevano ancora gli art. 155 segg. vCPC),
la procedura in materia di assistenza giudiziaria non si confonde con quella
principale. La decisione che respinge il beneficio dev'essere impugnata perciò,
imperativamente, entro 15 giorni.
Nella
fattispecie la sentenza del Pretore, intimata per raccomandata il 27 maggio
2005, è stata ritirata dal destinatario il 30 maggio 2005 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito
98.00.660001.00353489
LSI/LAS). Introdotto il 20 giugno 2005, il ricorso si
rivela dunque tardivo e sfugge a qualsiasi esame. Certo, il Pretore ha omesso di
“indicare i mezzi di ricorso”, come prescrive l'art. 5 cpv. 2 Lag. Tale
circostanza non può tuttavia avere fuorviato il convenuto, patrocinato da un
avvocato iscritto nel registro cantonale dell'Ordine, che avrebbe potuto
agevolmente
verificare il termine di ricorso scorrendo il testo della legge sul patrocinio
d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (DTF 117 Ia 422 consid. 2a con richiami).
Nelle condizioni descritte il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile.
8.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione del contributo di
mantenimento, ma non nella misura richiesta. Appare quindi equo, nel complesso,
che sopporti tre quarti dei costi e che versi alla controparte un'indennità
ridotta per ripetibili. Quanto alla procedura in materia di assistenza
giudiziaria, essa è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag).
L'esito dell'attuale giudizio non influisce invece sugli oneri processuali di
prima sede, né sulle ripetibili, giacché il convenuto si era interamente
opposto alla petizione. Anche per quel che riguarda i costi della perizia non
si giustifica un diverso riparto, sull'azione di paternità (art. 261 segg. CC) il
convenuto essendo risultato integralmente soccombente.
9.
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante merita
accoglimento, data la situazione d'indigenza in cui egli versa (art. 3 Lag) e
il fatto che l'appello appariva, almeno in parte, provvisto sin dall'inizio di
esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Quanto all'assistenza
giudiziaria postulata dall'attrice, di per sé l'attribuzione di ripetibili
renderebbe la richiesta senza oggetto. La relativa indennità appare tuttavia di
difficile, se non di impossibile incasso, di modo che si giustifica di
concedere sin d'ora all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio (DTF
122.
I 322). Per quel che è dell'istante, rappresentata da un curatore, la
complessità della causa giustificava senz'altro il mandato di patrocinio a un
avvocato (RtiD 2005-I pag. 667; I CCA, sentenza inc. 11.2004.29 del 6 giugno
2005). L'indigenza di lei, il cui fabbisogno in denaro rimane scoperto, è del
resto pacifica e la sua resistenza all'appello si è rivelata parzialmente
legittima. Anche all'appellata si legittima pertanto di conferire analogo beneficio.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.2 della sentenza
impugnata è così riformato:
AP
1 è tenuto a versare a __________,
per la figlia AO 1, i seguenti contributi alimentari in via anticipata:
fr. 1045.–
mensili dal 1° marzo 2004 al 13 marzo 2005,
fr.
990.– mensili dal 14 marzo al 2 dicembre 2005 e
fr.
1045.– mensili dal 3 dicembre 2005 alla maggiore età.
Il contributo
non comprende eventuali assegni familiari di base, che __________ __________ è
autorizzata a riscuotere in aggiunta al contributo stesso.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono
posti tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico della
controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
3. AP 1 è ammesso
al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv. __________
__________.
4. AO 1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv. __________ __________ __________.
5. Intimazione
a:
– , ;
– , .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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