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Decisione

11.2005.82

Azione di mantenimento: commisurazione del contributo alimentare.

21 luglio 2006Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi

appartenenti a famiglie di ceto relativamen­te mo­desto (op. cit., pag. 11 in alto).

Diminuzioni

per rap­porto al fabbisogno in denaro indica­to dalle raccomandazioni sono

possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per

esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o allog­gio a condizio­ni

particolar­mente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C). Il fabbisogno in

denaro del figlio non si decurta nemmeno ove i genitori non siano in grado di

assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in che misura tale

fabbisogno rimanga scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo; analogo criterio

prevede, del resto, l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al

coniuge divorziato), ogni genitore avendo il diritto di conservare alme­no

l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con

richia­mi). I principi testé riassunti sono ormai invalsi e consolidati

(sentenze inc. 11.2000.12 del 18 dicembre 2001, consid. 10b e 10c; inc.

11.2002.60 del 9 settembre 2002, parzialmente riprodotta in: Bollettino dell'Ordine

degli avvocati n. 24, pag.

11 in alto; inc. 11.2000.5 del 23 gen­naio 2003, con­sid.

11b pubblicato in: RtiD II-2004 pag. 567).

b) Quanto al fatto che il Pretore avrebbe dovuto fissare il contributo

in fr. 700.– mensili come richiesto dall'attrice, l'affermazione non è seria.

In materia di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato: il giudice

non è vincolato dalle domande delle parti né alle loro argomentazioni e

interviene d'ufficio a tutela degli interessi del minorenne (DTF 128 II 413 con

numerosi richiami). La questione non merita dunque ulteriore disamina.

c) Per quel che è dell'assegno familiare, il convenuto sostiene che

fissando il contributo alimentare senza tale assegno il Pretore lo obbliga, di

fatto, a versare un contributo alimentare più elevato di quello previsto della

note raccomandazioni. La tesi è infondata. È vero che i contributi alimentari

comprendono già eventuali prestazioni di terzi in favore dei minorenni (assegni

familiari, rendite complementari AVS o AI, rendite da casse pensioni, da

assicurazioni contro gli infortuni o contro la responsabilità civile: Empfehlungen

zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit.,

pag. 9 in alto e 15 in alto), tant'è che qualora il fabbisogno del figlio risulti

coperto, eventuali assegni familiari vanno posti in deduzione del contributo

(v. anche Wullschleger, op. cit.,

n. 72 ad art. 285 CC). Nella fattispecie, tuttavia, nessuno dei due genitori percepisce

assegni familiari. E siccome il fabbisogno in denaro di AO 1 (fr. 1255.–

mensili) non è garantito, eventuali assegni familiari riscossi dalla madre andranno

in aggiunta al contributo alimentare del padre (art. 285 cpv. 2 CC).

7. L'appellante lamenta il diniego dell'assistenza giudiziaria, dolendosi

che il Pretore gli ha revocato il beneficio per avere egli cam­biato

Considerandi

patrocinatore. Ora, la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza

giudiziaria (Lag) si applica solo alle domande introdotte dopo la sua entrata

in vigore (art. 37 Lag), avvenuta il 30 luglio 2002 (BU 2002 pag. 213). In

concreto la richiesta di assistenza è stata introdotta il 13 novembre 2002,

sicché fa stato il nuovo diritto. Ciò premesso, contro

il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza

giudiziaria il richiedente può ricorrere “all'autorità di secon­da istanza”, ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del

Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine)

nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag). Ancorché in concreto il Pretore

abbia statuito sulla richiesta di assistenza insieme con il giudizio di merito (come

avveniva prima del 30 luglio 2002, quando vigevano ancora gli art. 155 segg. vCPC),

la procedura in materia di assistenza giudiziaria non si confonde con quella

principale. La decisione che respinge il beneficio dev'essere impugnata perciò,

imperativamente, entro 15 giorni.

Nella

fattispecie la sentenza del Pretore, intimata per raccomandata il 27 maggio

2005, è stata ritirata dal destinatario il 30 maggio 2005 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito

98.00.660001.00353489

LSI/LAS). Introdotto il 20 giugno 2005, il ricorso si

rivela dunque tardivo e sfugge a qualsiasi esame. Certo, il Pretore ha omesso di

“indicare i mezzi di ricorso”, come prescrive l'art. 5 cpv. 2 Lag. Tale

circostanza non può tuttavia avere fuorviato il convenuto, patrocinato da un

avvocato iscritto nel registro cantonale dell'Ordine, che avrebbe potuto

agevolmente

verificare il termine di ricorso scorrendo il testo della legge sul patrocinio

d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (DTF 117 Ia 422 consid. 2a con richiami).

Nelle condizioni descritte il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile.

8.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione del contributo di

mantenimento, ma non nella misura richiesta. Appare quindi equo, nel complesso,

che sopporti tre quarti dei costi e che versi alla controparte un'indennità

ridotta per ripetibili. Quanto alla procedura in materia di assistenza

giudiziaria, essa è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag).

L'esito dell'attuale giudizio non influisce invece sugli oneri processuali di

prima sede, né sulle ripetibili, giacché il convenuto si era interamente

opposto alla petizione. Anche per quel che riguarda i costi della perizia non

si giustifica un diverso riparto, sull'azione di paternità (art. 261 segg. CC) il

convenuto essendo risultato integralmente soccombente.

9.

La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante merita

accoglimento, data la situazione d'indigenza in cui egli versa (art. 3 Lag) e

il fatto che l'appello appariva, almeno in parte, provvisto sin dal­l'inizio di

esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Quanto all'assistenza

giudiziaria postulata dall'attrice, di per sé l'attribuzione di ripetibili

renderebbe la richiesta senza oggetto. La relativa indennità appare tuttavia di

difficile, se non di impossibile incasso, di modo che si giustifica di

concedere sin d'ora all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio (DTF

122.

I 322). Per quel che è dell'istante, rappresentata da un curatore, la

complessità della causa giustificava senz'altro il mandato di patrocinio a un

avvocato (RtiD 2005-I pag. 667; I CCA, sentenza inc. 11.2004.29 del 6 giugno

2005). L'indigenza di lei, il cui fabbisogno in denaro rimane scoperto, è del

resto pacifica e la sua resistenza all'appello si è rivelata parzialmente

legittima. Anche all'appellata si legittima pertanto di conferire analogo beneficio.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.2 della sentenza

impugnata è così riformato:

AP

1 è tenuto a versare a __________,

per la figlia AO 1, i seguenti contributi alimentari in via anticipata:

fr. 1045.–

mensili dal 1° marzo 2004 al 13 marzo 2005,

fr.

990.– mensili dal 14 marzo al 2 dicembre 2005 e

fr.

1045.– mensili dal 3 dicembre 2005 alla maggiore età.

Il contributo

non comprende eventuali assegni familiari di base, che __________ __________ è

autorizzata a riscuotere in aggiunta al contributo stesso.

Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 550.–

sono

posti tre quarti a carico dell'appellante e per il resto a carico della

controparte, cui l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

3. AP 1 è ammesso

al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv. __________

__________.

4. AO 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell'avv. __________ __________ __________.

5. Intimazione

a:

– , ;

– , .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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