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Decisione

11.2005.83

diritto di visita più esteso dell'usuale: riduzione del contributo alimentare per il figlio?

3 ottobre 2005Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

3. L'appellante rimprovera al Pretore di avergli imputato un reddito di

fr. 3500.– con l'argomento che dal salone di cui è contitolare ha sempre

ricavato almeno fr. 3000.– mensili. In effetti, nella sentenza del 13 giugno

2005 questa Camera ha accertato che esercitando l'attività di parrucchiera la

moglie aveva sempre gua­dagnato fr. 3000.– mensili netti (consid. 5e).

Quell'accertamento si fondava tuttavia sui dati allora disponibili. In seguito

è emerso che l'interessata prelevava bensì fr. 3000.– mensili dalla cassa del

salone, ma che al conto aziendale essa attingeva anche per pagamenti privati,

come ad esempio per le imposte (deposizione __________, del 3 febbraio 2005:

verbali, pag. 6). Il fiduciario che cura la contabilità del salone ha dichiarato

inoltre che nel 2004 la società in nome collettivo ha conseguito un utile netto

di fr. 100 000.–/105 000.– e che la quota spettante a AP 1 è del 40-42% (loc. cit). Ciò

posto, e senza dimenticare che l'interessata

ammette di incassare mance per fr. 50.–/100.– mensili (interrogatorio

formale del 9 marzo 2005, risposta n. 1), a un sommario esame come quello che

presiede all'emanazione di misure provvisionali la valutazione del Pretore,

secondo cui il reddito dell'interessata può stimarsi in fr. 3500.– mensili,

resiste alla critica.

4. Per

quanto riguarda il fabbisogno in denaro del figlio, l'appellante fa valere che

esso ammonta a fr. 1672.– mensili fino al 6° anno di età e a fr. 1674.– mensili

dopo di allora. Nella precedente sen­tenza del 13 giugno 2005 questa Camera

aveva avuto modo di rilevare che, lavorando al 60%, l'interessata non poteva

prestare più del 40% della cura e educazione in natura (consid. 10). Non

essendo intervenute modifiche da allora, non vi sono ragioni per scostarsi da

tale apprezzamento, sicché la relativa posta prevista dalle raccomandazioni

pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo – cui questa Camera si ispira notoriamente da un ventennio – va ridotta

di due quinti (fr. 278.–, pari al 40% di fr. 695.–). Inoltre il costo dell'alloggio

(fr. 355.– mensili stimato dalle raccomandazioni) va commisurato a un terzo di

quanto paga effettivamente la madre (Empfehlungen zur Bemessung von

Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto),

cioè fr. 1000.– mensili (doc. 1 e 4; verbali, pag. 7 in alto). Nelle

circostanze descritte il fabbisogno in denaro di N__________ risulta di fr.

1652.– mensili fino al 6° anno di età (aprile del 2005) e di fr. 1654.– in

seguito. Ciò comporta, come si vedrà oltre, il parziale accoglimento dell'appello.

Considerandi

II. Sull'appello

adesivo

5.

Al Pretore l'appellante rimprovera di non avere computato alla

moglie un reddito potenziale di almeno fr. 4000.– mensili netti, guadagno che

l'interessata potrebbe a suo avviso conseguire dando prova di buona volontà. A

suo parere poi, dovendosi escludere una ripresa della comunione domestica (la

moglie stessa ha aderito al divorzio), vanno applicati anticipatamente i parametri

dell'art. 125 CC, sicché la moglie va tenuta ad aumen­tare la sua attività

lucrativa, ciò che rientra nelle sue possibilità.

a) Per

quanto riguarda le misure provvisionali durante una causa di divorzio, l'art.

137.

cpv. 2 seconda frase CC richiama esplicitamente le disposizioni a tutela

dell'unione coniugale. In materia di contributi alimentari torna dunque

applicabile, analogicamente, l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC. Ora, per prassi invalsa

questa Camera calcola l'entità di tali contributi, in casi del genere, dividendo

l'eccedenza mensile tra i coniugi – di regola a metà – una volta dedotto dal

reddito familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (v. DTF 121

III 302 consid. 5b, 123 III 1; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª edi­zio­ne,

n. 4 ad art. 176; Hausheer/Reusser/Geiser

in: Berner Kom­mentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176 CC). Tale metodo di calcolo è pacificamen­te conforme al diritto federale

(DTF 126 III 9 consid. 3c, 119 II 314, 114 II 26).

b) Il

problema di sapere se e in che misura il coniuge liberato da

compiti legati alla cura dell'economia domestica in seguito alla separazione di

fatto sia tenuto a usare altrimenti la sua capacità lavorativa, esercitando o

estendendo un'attività rimunerata, è stato trattato ancora recentemente dal

Tribunale federale. Esso ha ribadito che nell'ambito di misure provvisionali

in pendenza di divorzio valgono, per principio, i principi applicabili nel

quadro di misure a protezione del­l'unione coniugale. Si può pretendere dunque

che una moglie riprenda o estenda un'attività lucrativa a tre condizioni

cumulative: quando non sia possibile attingere all'eccedenza o – almeno

provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i

mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare

due economie domestiche separate nonostante le restrizioni imposte dalle circostanze

e quando la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del

coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età,

stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la

situazione del mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii).

c) Un

solo criterio distingue le misure provvisionali in pendenza di divorzio

dalle misure a protezione del­l'unione coniugale: quello secondo cui,

nell'ambito delle prime, occorre por men­te al fatto che durante una causa di

stato il ritorno dei coniugi al riparto dei compiti consensualmente stabilito

ai fini della vita in comune non è più né auspicato né verosimile. Nel quadro

di siffatte misure occorre annettere dunque particolare importanza, più che nel

caso di provvedimenti a tutela dell'unione coniugale, all'autonomia economica

che il coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – è

chiamato ad acquisire o a riacquisire (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii).

Ma perché sotto questo profilo il giudice si dimostri più esigente devono

sussistere anche gli altri due presupposti cumulativi citati dianzi. Non è il

caso perciò di imporre a una moglie la ripresa o l'estensione di un'attività

lucrativa qualora l'eccedenza mensile o la sostanza accumu­lata dai coniugi

basti – almeno provvisoriamente – a finanziare le due economie domestiche

separate e nemme­no quando i coniugi possano essere chiamati, per finanziare le

due economie domestiche, a ragionevoli misure di risparmio. Nella misura in cui

crede di poter applicare pedisse­qua­mente i criteri dell'art. 125 nel quadro

dell'art. 137 cpv. 2 CC, l'appellante adombra quindi speculazioni che cadono

nel vuoto.

d) In concreto, come si vedrà in appresso, attingendo all'eccedenza

mensile i mezzi a disposizione della famiglia bastano per sovvenire alle due

economie domestiche, di modo che non soccorrono gli estremi per imputare alla

moglie – già attiva al 60% – un reddito superiore a quello conseguito. Tanto

meno ove si ricordi che di regola una madre non può essere tenuta a cominciare

– o a ricuperare – un'attività a tempo parziale se non al momento in cui il

figlio cadetto a lei affida­to avrà raggiunto i 10 anni, mentre un'attività a

tempo pieno può esserle imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i

16.

anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/ 1994 pag. 91). Tale

orientamento è rimasto immutato anche nel nuovo diritto del divorzio (sentenza

del Tribunale federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001; Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 59 ad art.

125.

CC con riferimenti). Si aggiunga che, contrariamente a quan­to pretende

l'interessato, l'importo di fr. 500.– corrisposto mensilmente dalla

moglie alla AHV-Kasse __________ è, con tutta evidenza, destinato al pagamento

del contributo della previdenza professionale e non va aggiunto al reddito

netto. Al riguardo l'appello adesivo è destinato quindi all'insuccesso.

6.

Per

quel che attiene al proprio fabbisogno minimo, l'appellante fa valere che il

Pretore ha erroneamente computato il premio della cassa malati in fr. 182.20

mensili (in luogo di almeno fr. 253.–) e l'onere fiscale in soli fr. 300.–

(invece di fr. 400.–). Al primo giudice egli rimprovera altresì di avere trascurato

il costo di un'assicurazione sulla vita (fr. 180.–) e quello dell'assicurazione

domestica. Le diverse voci litigiose vanno esaminate singolarmente.

a) Circa

il premio della cassa malati, agli atti figurano due cedole di versamento,

l'una di fr. 182.20 (doc. D, 5° foglio) e l'altra di fr. 164.60 (doc. D, 6°

foglio). Mal si comprende perciò in quale errore sia incorso il Pretore

inserendo nel fabbisogno minimo dell'interessato l'importo più alto.

L'appellante obietta che tale pagamento corrisponde solo a una sola parte del

premio, ma non ha reso verosimile l'assunto. Che nella precedente procedura gli

sia stato riconosciuta una spesa più elevata poco giova. A lui incombeva di

documentare il premio attuale.

b) In

merito all'onere fiscale è possibile che durante il periodo considerato dal Pretore

l'appellante fosse parzialmente disoccupato, ma ciò soltanto non giustifica un

aumento del carico tributario da fr. 300.– a fr. 400.– mensili. A tal fine sarebbe

occorso un minimo di calcolo sui valori imponibili e le deduzioni applicabili,

motivazione che all'appello adesivo fa totale difetto. Tutto ciò senza

considerare che l'ultima tassazione agli atti (doc. E) è fondata su un

contributo alimentare per il figlio di fr. 770.– mensili, mentre in esito

all'attuale giudizio il contributo che l'appellante adesivo potrà dedurre dal

suo reddito imponibile è di gran lunga più elevato. Al proposito l'appello

adesivo dimostra tutta la sua inconsistenza.

c) Gli

asseriti costi per l'arredamento della nuova abitazione non sono

quantificati, di modo che su questo punto la Camera non può entrare in

argomento. Vanno inseriti invece nel fabbisogno minimo dell'interessato, come

questa Camera aveva già avuto modo di fare nella precedente sentenza, il premio

per l'assicurazione sulla vita (fr. 175.– mensili) e l'indennità per pasti

fuori casa (fr. 100.– mensili: sentenza del 13 giugno 2005, consid. 6b e 6c).

Non essendo mutate le circostanze, non vi sono ragioni del resto per

disconoscere tali oneri, né la convenuta pretende il

contrario. Tutto ciò posto, il fabbisogno minimo dell'appellante ascende a

complessivi fr. 2980.– mensili (arrotondati).

7.

Per

quel che è del figlio N__________, l'appellante sostiene che applicando al caso

concreto le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo occorre tenere

conto anche del sostentamento da lui stesso prestato al ragazzo. Egli chiede

pertanto di ridurre il fabbisogno in denaro di

quest'ultimo a fr. 1463.50 mensili fino al 6° anno di età e a fr. 1542.–

mensili dopo di allora, dovendosi dedurre dall'importo indicato dalla tabella

la parte dei costi per cura e educazione da lui medesimo

assunta in natura. L'appellante fa valere inoltre che, essendo il suo diritto

di visita più esteso di quello usualmente riconosciuto, anche i costi di vitto,

vestiario e alloggio, come pure quelli vari vanno moderati. A suo parere, infine,

il contributo alimentare va commisurato alla sua disponibilità effettiva.

Dall'ultima

argomentazione va subito sgombrato il campo. Il fabbisogno in denaro di un

figlio minorenne va definito in base alle citate raccomandazioni (consid. 4),

non secondo le disponibilità del genitore. Cer­to, ogni genitore deve

partecipare al mantenimento del figlio secondo le sue possibilità (art. 276 e

285.

cpv. 1 CC). Nell'ambito di misure provvisionali in una causa di divorzio la

rispettiva partecipazione si calcola però secondo il riparto dell'eccedenza

comune (sopra, consid. 5), non secondo la disponibilità singola, che è un

criterio non pertinente (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8) e contrario alla prassi

invalsa di questa Camera (Rep. 1992 pag. 237; v. anche Rep. 1994 pag. 139 con

rimandi e pag. 297). Il precedente menzionato dall'appellante adesivo

(pubblicato nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati del 23 dicembre 2003,

pag. 17) si riferiva alla modifica di una sentenza di divorzio nel merito, che

è disciplinata da principi completamente diversi. Su questo punto l'appello

adesivo non merita altra disamina.

Tornando

al fabbisogno in denaro del figlio, diminuzioni per rapporto alle cifre indicate

dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo sono possibili, ma devono

giustificarsi alla luce delle circostanze concrete, per esempio nel caso in cui

il ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli

(Empfehlungen von Unterhaltsbeiträgen für Kinder,

Zurigo 2000, pag. 12 lett. C). Nulla di tutto ciò si ravvisa nella fattispecie.

Cer­to, l'appellante adesivo invoca un diritto di visita più ampio dell'usua­le.

Perché ciò incida sul contributo alimentare è necessario tuttavia che il

genitore affidatario consegua risparmi sensibili (Wull­schleger in: Schwenzer, op. cit., 46 ad art. 285 CC).

Non bisogna trascurare che in condizioni del genere l'onere di mantenimento in

denaro si trasferisce solo limitatamente da un genitore all'altro. Dandosi un

ampio diritto di visita diminuiscono infatti le spese correnti del genitore

affidatario, come ad esempio il vitto, ma non le spese fisse come quel­le per

l'alloggio, l'abbigliamento, le assicurazioni e i costi accessori (Wullschleger, op. cit., n. 47 ad art.

285.

CC). In concreto il diritto di visita a N__________ risulta un po' più esteso

(sostanzialmente un giorno settimanale) di quello solito (nel Ticino: RtiD

I-2005 pag. 778, n. 58c). A parte il fatto però che le spese inerenti a un

diritto di visita abituale, come i costi di una bibita o il biglietto di un

cinema, sono di principio a carico del genitore non affidatario (Breitschmid, Kind und Schei­dung

der Elternehe in: Das neue Scheidungsrecht, Zurigo 1999, pag.

102.

con rimandi), in concreto l'appellante non quantifica neppure per ordine di

grandezza le maggiori spese da lui sostenute. Non incombe dunque a questa

Camera rimediare alla mancanza.

8.

Visto

l'esito dell'appello principale e dell'appello adesivo, il quadro delle entrate

e delle uscite coniugali si presenta per finire come segue:

reddito del marito fr.

4900.

reddito

della moglie fr. 3500.–

fr.

8400.

– mensili

fabbisogno

minimo del marito (arrotondato) fr. 2980.–

fabbisogno

minimo della moglie (arrotondato) fr. 2490.–

fabbisogno

in denaro di N__________ fr. 1652.–

fr.

7122.

– mensili

eccedenza fr.

1278.

– mensili

metà

eccedenza fr. 639.–

mensili

Il marito può

conservare per sé:

fr.

2980.

– + fr. 639.– = fr. 3619.–

mensili

e deve

destinare al figlio: fr. 1281.–

mensili

arrotondati a fr.

1280.

– mensili.

Dopo i 6

anni del figlio dovrebbe applicarsi una modifica di fr. 2.– mensili, che non

giustifica una modifica del contributo. Entrambi gli appelli vanno dunque

accolti, per contrapposte ragioni, entro tali limiti.

III. Sulle

spese e le ripetibili

9.

Gli oneri processuali dell'appello principale seguirebbero la vicendevole

soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante principale ottiene un aumento

del contributo litigioso, ma solo di fr. 60.– mensili dal 1° novembre 1994 al

30.

aprile 2005. Deve pertanto sopportare la quasi totalità dei costi e versare

alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte, mentre si rinuncia a riscuotere

la quota di oneri – trascurabile – che andrebbe a debito del marito. Per quanto

attiene all'appello adesivo, vige il medesimo principio. Il contributo

litigioso risultando ridotto di soli fr. 18.– mensili dal 1° maggio 2005, va

posta a carico dell'appellante adesivo la quasi totalità dei costi (rinunciandosi

a incassare la differenza), mentre non si giustifica l'addebito di ripetibili,

la controparte non avendo introdotto osservazioni. L'esito dell'attuale

giudizio non influisce apprezzabilmente, invece, sugli oneri processuali e le

ripetibili di prima sede, che possono rimanere invariati.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

principale e l'appello adesivo sono parzialmente accolti, nel senso che

il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato:

AA 1 è tenuto a versare dal 1° novembre 2004 a AP 1, anticipatamen­te entro il 5° giorno di ogni mese, un contributo

alimentare per il figlio N__________ di fr. 1280.– mensili, assegni familiari

compresi.

2. Gli oneri

dell'appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte fr. 1400.– per

ripetibili ridotte.

3. Gli oneri

dell'appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 250.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico di AA 1. Non si assegnano ripetibili.

4. Intimazione

a:

– , ;

– , .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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