11.2005.85
Nullità di donazione e annullamento di testamento per incapacità di discernimento; incompatibilità di donazione con contratto successorio
9 marzo 2009Italiano42 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2005.85
Data decisione, Autorità:
09.03.2009, ICCA
Titolo:
Nullità di donazione e annullamento di testamento per incapacità di discernimento;
incompatibilità di donazione con contratto successorio
AZIONE DI NULLITÀ
CONTRATTO SUCCESSORIO
ESERCIZIO DEI DIRITTI CIVILI
INCAPACITÀ CIVILE
art. 16 CC
art. 18 CC
art. 494 cpv. 3 CC
art. 519 cpv. 1 cf. 1 CC
Incarto n.
11.2005.85
Lugano,
9 marzo 2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1998.238
(nullità di testamenti e di donazioni) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 31 marzo
1998 da
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
AO 11
AO 13
AO 14
AO 15
AO 16
(rappresentato dal Municipio)
AO 17
AO 18 e
AO 12 ,
nel frattempo dimessa dalla lite
(tutti patrocinati dall' PA 2 )
contro
AP 1 , ed
AP 2 , con recapito a ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 24 giugno 2005 presentato da AP 1 ed AP 2 contro la sentenza
emessa il 1° giugno 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
(1905) e la moglie __________ (1915) hanno stipulato il 13 ottobre 1995 davanti
al notaio dott. AO 1 un contratto successorio nel
quale, dopo avere annullato un precedente contratto del 20 settembre 1993, si sono
istituiti a vicenda – non avendo figli – eredi universali. Il superstite
avrebbe ricevuto l'intero patrimonio coniugale, di cui avrebbe potuto disporre liberamente
per un quarto in via di successione (“a compensazione delle sue pretese per la liquidazione del regime dei
beni”), mentre avrebbe dovuto
trasmettere gli altri tre quarti, in sostituzione fedecommissaria sulla
rimanenza, a quattro nipoti: AP 1 (nipote del marito), AO 2, AO 3 e AO 4
(nipoti della moglie), chiamati a succedere in parti uguali. I disponenti hanno
destinato inoltre legati per fr. 520 000.– ai nipoti medesimi e
per altri fr. 920 000.– a AO 5, __________, AO 6, AO 7, al AO 8, AO 9, alla AO 10, AO
11, alla AO 12, AO 13, al AO 14, al AO 15 di __________, al AO 16, al AO 17, alla
AO 18 e ad altri beneficiari. Essi hanno designato infine il notaio AO 1 in
qualità di esecutore testamentario.
B. __________
è deceduta il 2 febbraio 1997 e con testamento
olografo dell'11 febbraio successivo __________ ha istituito il
nipote AP 1 “erede unico di tutta la sostanza pervenutami in esclusiva
proprietà quale liquidazione del regime matrimoniale a seguito del decesso di
mia moglie __________”. Il 14 agosto 1997 egli ha poi donato al nipote AP 1 la sua
abitazione (particella n. 739 RFD di __________), riservandosene l'usufrutto a vita,
e l'8 ottobre 1997 ha redatto un “testamento aggiuntivo” in cui ha revocato all'avvocato
AO 1 il mandato di esecutore testamentario. Infine __________ ha firmato il
10 ottobre 1997 uno scritto in cui dichiarava di donare al pronipote AP 2 averi
bancari (liquidi e titoli) per complessivi fr. 715 000.–. Fino a concorrenza di fr. 650 000.– tali averi sono stati trasferiti su un conto intestato
a AP 2; il resto (fr. 65 000.–) è stato ritirato dal
di lui padre AP 1.
C. Il
27 ottobre 1997 la Delegazione tutoria di __________ ha sospeso provvisoriamente
__________ dell'esercizio dei diritti civili, nominandogli un rappresentante
provvisorio nella persona dell'avv. __________ e formulando istanza di
inabilitazione all'Autorità di vigilanza sulle tutele. __________ è deceduto a __________
il 19 gennaio 1998. I contratti successori del 20 settembre 1993 e del 13
ottobre 1995 sono stati pubblicati il 29 gennaio 1998 dal dott. AO 1 davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, che il giorno stesso ha rilasciato
al notaio un certificato di esecutore testamentario nella successione fu __________.
D. Legittimandosi
come esecutore testamentario di __________ e __________, l'avv. AO 1 si è
rivolto il 4 febbraio 1998 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, postulando
l'emanazione di provvedimenti cautelari nei confronti di AP 1 ed AP 2. Al primo
egli ha chiesto di intestare la particella n. 739 RFD di __________ alla
comunione ereditaria fu __________ (o, in subordine, di far iscrivere una
restrizione della facoltà di disporre sulla medesima), di consegnargli le
chiavi degli immobili posti sul
citato fondo, di rimettergli contanti per fr. 80 000.–, obbligazioni per
fr. 65 000.–,
obbligazioni di cassa per fr. 400 000.–, un altro importo di fr. 25 000.– e tutti i documenti
relativi alla sostanza di __________. Da entrambi i convenuti
egli ha preteso il rimborso di ulteriori fr. 650 000.–, il tutto con la comminatoria
dell'art. 292 CP. Mediante decreto cautelare del 9 febbraio 1998, emesso senza
contraddittorio, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha
ordinato una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. 739 RFD
di __________ e ha ingiunto ad AP 1 di consegnare al notaio AO 1 contanti per fr. 80 000.–, obbligazioni
per fr. 65 000.–, obbligazioni di cassa per fr. 400 000.–, un altro
importo di fr. 25 000.– e tutti i documenti relativi alla sostanza del defunto, sotto comminatoria dell'art. 292 CP
(inc. PC.1998.79).
E. Il
13 febbraio 1998 sono stati pubblicati dal notaio __________ davanti al medesimo
Pretore il testamento olografo dell'11 febbraio 1997 lasciato da __________,
come pure il “testamento aggiuntivo” dell'8 ottobre 1997. Su istanza di AP
1, con decreto del 13 marzo 1998, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha
poi ordinato l'amministrazione della successione fu __________ e ha sospeso
l'avvocato AO 1 dalla carica di esecutore testamentario, designando l'avv. __________ in qualità di
amministratore d'ufficio (inc. PC.1998.178).
F. Contro
AP 1 ed AP 2 l'avv. AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4 hanno intentato causa il 31 marzo
1998 unitamente ai legatari AO 5, __________AO 6, AO 7, AO 8, AO 9, AO 10, AO
11, AO 12AO 13, AO 14, AO 15 di __________, AO 16, AO 17 di __________ davanti
allo stesso Pretore. Essi hanno chiesto che fosse accertata la nullità dei
testamenti olografi lasciati da __________ (quello dell'11 febbraio 1997 e
quello “aggiuntivo” dell'8 ottobre seguente), come pure delle due donazioni da
lui elargite ai convenuti (per incapacità del donatore, rispettivamente per
incompatibilità con il contratto successorio del 13 ottobre 1995), che fosse
accertata l'indegnità a succedere dei convenuti medesimi, che costoro fossero tenuti
– sotto comminatoria dell'art. 292 CP – a restituire tutti i beni appartenuti a
__________, come pure tutti gli utili conseguiti su tali beni e tutti i
documenti relativi alla sostanza del defunto, e che la particella n. 739
RFD di __________ fosse intestata alla comunione ereditaria fu __________. Nella
loro risposta dell'8 febbraio 1998 i convenuti hanno postulato il rigetto della
petizione, contestando preliminarmente la legittimazione attiva dell'esecutore
testamentario. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito le loro
posizioni. AO 12 è stata dimessa dalla lite il 18 ottobre 1999 per desistenza
(inc. OA.1998.238).
G. Statuendo il 21 luglio 2000 sui provvedimenti cautelari chiesti il
4 febbraio 1998 dall'avvocato AO 1, il Pretore ha respinto
l'istanza
per difetto di legittimazione attiva, ha revocato il decreto emesso il 9 febbraio
1998 senza contraddittorio e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario
di cancellare la restrizione della facoltà di disporre annotata sulla
particella n. 739 RFD di __________. Contestualmente egli ha confermato l'amministrazione
dell'eredità fu __________. Un appello introdotto contro tale decreto il 29
luglio 2000 dall'avv. AO 1 unitamente a AO 2, AO 3 e AO 4 (intervenute
accessoriamente a sostegno di lui come eredi di __________) è stato respinto da
questa Camera con sentenza del 7 agosto 2000 (inc. 11.2000.74/I). In esito a un appello
presentato il 31 luglio 2000 contro il medesimo decreto da AP 1 ed AP 2, con
sentenza del 1° marzo 2001 questa Camera ha poi riformato
il dispositivo del Pretore sugli oneri processuali e le ripetibili (inc.
11.2000.74/II).
H. Il 16 aprile 2002 l'avv. AO 1, AO 2, AO 3 e AO 4 hanno adito nuovamente
il Pretore, unitamente ai
legatari AO 5, __________, AO 6, AO 7, AO 8, AO 9, AO 10, AO 11, AO 13, AO 14, AO
15 di __________, AO 16 e AO 18, per ottenere in via cautelare una restrizione della facoltà di disporre sulla particella
n. 739 RFD di __________. Con decreto cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha ordinato il provvedimento richiesto. Statuendo
il 30 ottobre 2003 dopo il contraddittorio, il Segretario assessore ha poi respinto
l'istanza per difetto di legittimazione nella misura in cui emanava
dall'esecutore testamentario e dai legatari, mentre l'ha accolta nella misura
in cui era stata inoltrata da AO 2, AO 3 e AO 4, non senza sostituire la restrizione
della facoltà di disporre con un'iscrizione provvisoria delle particelle n. 1803
e 1894 (scorporate dalla particella n. 739) RFD di __________ a nome di AP 1, AO
2, AO 3 e AO 4 quali membri della comunione ereditaria fu __________ fino al passaggio
in giudicato della sentenza di merito (inc. PC.2002.209).
Fatti
I. L'istruttoria
nella causa di merito (inc. OA.1998.238) è terminata nel gennaio del 2004. Il
18 marzo 2004 gli attori hanno prodotto un memoriale conclusivo nel quale hanno
confermato le loro richieste di giudizio, chiedendo inoltre di ordinare il
trasferimento delle particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________ a AO 2, AO
3 e AO 4 in comunione ereditaria fu __________. Nel loro memoriale conclusivo
del 16 marzo 2004 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione e di
cancellare l'iscrizione provvisoria delle particelle n. 739, 1803 e 1804
RFD di __________ a nome della comunione ereditaria fu __________. In esito al
dibattimento finale del 24 marzo 2004 le parti hanno riaffermato i
rispettivi punti di vista.
L. Con
sentenza del 1° giugno 2005 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
nel senso che ha annullato i due testamenti olografi di __________, ha accertato
la nullità della donazione immobiliare da lui elargita il 14 agosto 1997 e di
quella mobiliare seguita il 10 ottobre 1997, ha ordinato ad AP 1 di consegnare
all'amministratore della successione la somma di fr. 80 000.–, più
altri fr. 25 000.– e tutti i documenti relativi alla sostanza del defunto, ha
ordinato a AP 2 di consegnare allo stesso avv. __________ fr. 650 000.– e
obbligazioni di cassa per nominali fr. 65 000.– (tutte ingiunzioni
con la comminatoria dell'art. 292 CP) e ha invitato l'ufficiale del registro
fondiario a iscrivere le particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________ a
nome di AP 1, AO 2, AO 3 e AO 4 formanti la comunione ereditaria fu __________.
La richiesta intesa a far accertare l'indegnità dei convenuti a succedere è
stata invece respinta. La tassa di giustizia di fr. 17 500.– e le spese di fr.
500.– sono state poste per un quinto a carico degli attori e per il resto a
carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere agli attori, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 40 000.– complessivi per ripetibili.
M. Contro
la sentenza appena citata AP 1 ed AP 2 sono insorti con un appello del 24 giugno
2005 nel quale chiedono che la petizione sia respinta, che l'iscrizione provvisoria
delle particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________ a nome della comunione
ereditaria fu __________ sia cancellata, subordinatamente che gli oneri processuali
siano posti per un terzo a carico degli attori e per il resto solidalmente a carico
loro, con obbligo di rifondere agli attori fr. 30 000.– per ripetibili ridotte. Mediante
osservazioni del 29 agosto 2005 gli attori propongono di respingere l'appello e
di confermare la sentenza impugnata. Il 10 ottobre 2005 AP 1 ed AP 2 hanno replicato
e in seguito hanno prodotto ulteriori documenti. Tali atti non hanno formato
oggetto d'intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Gli
appellanti indicano ancora come attrice la AO 12, che è
stata dimessa dalla lite il 18 ottobre 1999 (act. VII). Non essendo più parte
al processo, tale sodalizio non riceverà più alcuna decisione e nei suoi
confronti non può più essere avanzata alcuna richiesta di giudizio. Al
proposito l'appello risulta dunque irricevibile. Quanto alla replica che i
convenuti hanno presentato in appello sotto forma di lettera il 10 ottobre 2005,
a supporre ch'essa sia ricevibile sebbene le osservazioni degli attori risalgano
al 29 ottobre 2005 (sul principio: sentenza del Tribunale federale 2C_688/2007
dell'11 febbraio 2008, consid. 2.2 e 2.3 pubblicati in: SZZP/RSPC 4/2008
pag. 242 con richiamo a DTF 133 I 98 e 133 I 100), nello
scritto gli appellanti si limitano a ribadire la tardività delle affermazioni avversarie
(addotte solo nel memoriale conclusivo), secondo cui non sarebbero mai
intercorsi rapporti personali tra AP 2 e il defunto, mentre esisterebbe un
terzo testamento di __________ non ancora rinvenuto. Tali
contestazioni nondimeno erano già state sollevate dai convenuti al dibattimento
finale di modo che la replica non ha portata propria. Per quel che è dei
documenti inviati a questa Camera da AP 1 dopo la replica, in appello vige – salvo
casi estranei alla fattispecie – il divieto generale di recare fatti, prove ed
eccezioni nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Nella misura in cui non
figurano già agli atti, i documenti in rassegna sono dunque irricevibili.
2.
Ciò premesso, giovi riscontrare anzitutto la doglianza ripetuta
più volte da AP 1 ed AP 2, secondo cui né l'esecutore testamentario di __________
né l'amministratore della successione fu __________ hanno realmente indagato sulla
consistenza del compendio ereditario relitto dai coniugi, dal quale mancherebbero
attivi per almeno fr. 1 680 000.– (appello, pag. 12 n. 18 e pag. 21 a metà). A mente loro, la __________
non ha assolto pienamente l'obbligo di edizione che le è stato imposto dal
Pretore, mentre la testimonianza rilasciata dal responsabile dell'agenzia bancaria
di __________ appare lacunosa. Agli appellanti è appena il caso di ricordare,
tuttavia, che l'entità dell'asse ereditario lasciato da __________ e __________
non forma oggetto dell'attuale giudizio. Davanti a questa Camera è litigiosa
l'efficacia dei due testamenti olografi, la validità delle due donazioni, l'obbligo
di consegnare all'amministratore della successione fr. 80 000.–, più
altri fr. 25 000.–, e l'iscrizione delle particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________
a nome di AP 1, AO 2, AO 3 e AO 4 formanti la comunione ereditaria fu __________.
Tutto il resto trascende i limiti dell'attuale giudizio.
3.
Per
quanto riguarda la validità dei due testamenti (dell'11 febbraio e dell'8
ottobre 1997) e delle due donazioni (del 14 agosto e del 10 ottobre 1997),
controversa è la capacità di discernimento di __________. Il Pretore ha accertato
che questi, ultranovantenne, era stato ricoverato il 31 gennaio 1997 nella casa
per anziani “__________” di __________ e trasferito il 21 luglio successivo nella
casa per anziani “__________” di __________. Nell'ottobre del 1997 la
Delegazione tutoria di __________ aveva avviato nei confronti di lui una
procedura di inabilitazione, ritenendo l'anziano sottoposto a condizionamenti e
incapace di gestire autonomamente la propria sostanza. Evocate le risultanze del
rapporto peritale consegnato dalla dott. __________ all'autorità di vigilanza
sulle tutele, il primo giudice ha rilevato come l'istruttoria della causa abbia
dimostrato a sua volta la dipendenza del defunto dal convenuto AP 1 e dalla di
lui moglie. Quanto allo stato di salute di __________, il Pretore ha reputato
più attendibile il citato referto peritale rispetto ai certificati medici agli
atti e alle testimonianze dei dottori curanti, concludendo che al momento di redigere
le due disposizioni di ultima volontà e di
elargire le due donazioni __________ non era – con ogni verosimiglianza
– capace d'intendere e di volere. Né i convenuti – egli ha soggiunto – avevano
dimostrato che tali atti fossero stati compiuti in momenti di lucidità, onde
l'annullamento di tutti e quattro gli atti di disposizione.
4.
Gli
appellanti contestano che nel 1997 __________ fosse pregiudicato nelle sue facoltà
d'intendere e di volere. Ribadiscono, in estrema sintesi, che i due certificati
medici agli atti ne attestano la capacità di discernimento, che la stessa dott.
__________ aveva escluso un'infermità o una debolezza di mente, che la testimonianza
rilasciata dall'avv. __________ non è attendibile, quella dell'avv. __________
soggettiva, quella di __________ lacunosa e che il trasferimento dello zio dalla
casa per anziani di __________ a quella di __________ era stato voluto dallo
zio medesimo, essi non avendo mai ostacolato visite di terzi né esercitato
pressioni di sorta. Gli attori obiettano, per l'essenziale, che l'anziano, seppure
autosufficiente nella quotidianità, non era più in grado di capire appieno il senso,
l'opportunità e le conseguenze di atti importanti né di resistere alle sollecitazioni
degli appellanti. Affermano che AP 1 e la di lui moglie tenevano l'anziano
sotto controllo, che le due donazioni erano irragionevoli per un novantenne
bisognoso di cure, che gli appellanti medesimi avevano espresso il desiderio di
vedere annullato il contratto successorio del 1995 e di trasferire “in modo
discreto” i fondi di __________, che nel luglio del 1997 il comportamento di __________
aveva dato adito a dubbi circa la capacità d'intendere e di volere addirittura
nel suo legale, che tali sospetti hanno trovato conferma durante un incontro con
la Delegazione tutoria di __________ e che i due certificati medici prodotti
dai convenuti non sono determinanti.
5.
Una
disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata se, “al momento in cui fu fatta, il disponente non
aveva la capacità di disporre”
(art. 519 cpv. 1 n. 1 CC), era privo cioè della capacità di discernimento (art.
16.
CC). Quanto alla donazione elargita da una persona incapace di discernimento,
essa non produce alcun effetto giuridico (art. 18 CC) ed è nulla fin
dall'inizio (Bigler-Eggenberger
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 18 CC). La capacità di
discernimento è presunta, sicché spetta a chi la contesta dimostrarne la mancanza.
Trattandosi di valutare lo stato mentale di una persona ormai defunta,
nondimeno, la natura stessa delle cose rende impossibile una prova assoluta. A
tal fine la giurisprudenza più aggiornata reputa sufficiente un cosiddetto
livello di “verosimiglianza preponderante”: qualora l'esperienza generale della vita
induca a sovvertire la presunzione, in particolare nel caso di persone senili,
ovvero a supporre la mancanza di discernimento, incombe a chi sostiene la validità
del testamento dimostrare che il disponente ha agito in un intervallo di
lucidità (RtiD I-2008 pag. 1016 consid. 4a con citazioni).
a) Nel
suo referto del 13 gennaio 1998 la dott. __________, capoclinica del Servizio psicosociale
di __________ chiamata dall'autorità di vigilanza sulle tutele a esprimersi
circa lo stato di salute di __________ ai fini dell'inabilitazione proposta
dalla Delegazione tutoria di __________ (doc. I e 1), ha accertato che l'anziano
non era affetto da infermità o debolezza di mente (art. 369 CC), ma palesava
carenze intellettive e volitive. Inoltre accusava una “depressione maggiore di
media gravità”, una “grave sindrome amnestica” e uno “stato d'ansia” che gli
impedivano di amministrare autonomamente la sostanza (pag. 8 e 9, risposte n.
1, 3 e 6b). Per di più, l'uomo denotava disturbi della memoria, appariva gravemente
disorientato nel tempo, ormai incapace a far di calcolo, facilmente influenzabile
e molto dipendente dal nipote AP 1 (pag. 7 verso il basso).
b) Gli
appellanti sottolineano che la specialista ha escluso ogni
infermità o debolezza di mente. Trascurano tuttavia che la capacità di
discernimento non è una nozione assoluta, ma va apprezzata in relazione all'atto
cui essa si riferisce e al momento in cui l'atto è stato compiuto (cfr. DTF 117
II 237 consid. 3b/aa). Decisiva è la difficoltà e la portata della disposizione
concretamente presa (Steinauer,
Le droit des successions, Berna 2006, pag. 186 n. 310 con riferimenti). La capacità di discernimento si connota, in sostanza, per due elementi:
l'uno intellettuale, riconducibile alla capacità di valutare il senso,
l'opportunità e gli effetti di un determinato atto, e l'altro volitivo o
caratteriale, consistente nella facoltà di agire in funzione di tale ragionevole
comprensione secondo i propri intenti (Bigler-Eggenberger,
op. cit., n. 6 ad art. 16 CC con rimandi). Dandosi persone in età avanzata, v'è
il rischio che la forza di volontà si attenui, con il pericolo di eccessive
influenze da parte di terzi (Bigler-Eggenberger,
op. cit., n. 22 ad art. 16 CC con rimandi).
c) Un
testamento rientra fra gli atti di disposizione più impegnativi (DTF 124 III 7 consid. 1c con rinvii; Bigler-Eggenberger, op. cit.,
n. 36 ad art. 16 CC), alla stessa stregua di una donazione (ma non della sua mera
accettazione: Bucher in: Berner
Kommentar, 3ª edizione, n. 91 ad art. 16 CC). Le carenze volitive e
intellettive riscontrate dalla specialista nella persona di __________, pur non
integrando gli estremi di
un'infermità
o di una debolezza di mente a norma dell'art. 369 CC, rendevano – come si è
visto – l'anziano incapace di amministrare i propri beni. Con seri disturbi
della memoria, questi appariva gravemente disorientato nel tempo, ormai incapace
a far di calcolo e facilmente influenzabile dal nipote AP 1. Nelle condizioni
descritte l'esperienza generale della vita induce a sovvertire la presunzione
legata alla capacità di discernimento per quanto riguarda importanti atti di disposizione,
come redigere un testamento, donare un terreno edificato di oltre 2000 m² nel borgo di __________ (il cui valore
ammontava a fr. 463 820.– solo
di stima ufficiale: I CCA, sentenza inc. 11.2000.74/II del 1° marzo 2001,
consid. 3b) o elargire una donazione da fr. 715 000.–. Tanto più nel
caso di atti a beneficio di una persona (o di un familiare della persona) dalla
quale l'anziano dipenda psicologicamente.
d) I
convenuti obiettano che la valutazione della dott. __________, eseguita sulla
base di osservazioni e colloqui intercorsi il 29 dicembre 1997 e l'8 gennaio
1998, è successiva di mesi agli atti di disposizione contestati e si riferisce
a un periodo in cui l'anziano era ormai debilitato da una malattia virale acuta
che il 19 gennaio 2008 lo ha portato alla morte. Non può riferirsi, di conseguenza,
al momento in cui gli atti sono stati compiuti. Ora, il testamento olografo di __________
è dell'11 febbraio 1997 (doc. 1 nell'inc. PC.1998.79), la donazione
immobiliare ad AP 1 del 14 agosto 1997 (doc.
5.
nell'inc. PC.1998.79), il “testamento aggiuntivo” dell'8 ottobre 1997 (doc.
1.
nell'inc. PC.1998.79) e la donazione mobiliare a AP 2 del 10 ottobre 1997
(doc. 7 nell'inc. PC.1998.79). Nel suo referto la dott. __________ ha precisato
che il grave stato depressivo di __________ è “iniziato nel febbraio 1997, dopo il decesso della moglie” (avvenuto il
2.
febbraio 1997), mentre “il peggioramento cognitivo si
è reso evidente successivamente, ed in particolare nel corso del mese di
dicembre” (doc. I e 1, pag. 8, risposta n. 5). Tra il 29 dicembre 1997 e
l'8 gennaio 1998 la specialista ha constatato poi una manifesta “deflessione delle prestazioni cognitive” dovuta a una grave sindrome influenzale
contratta dall'anziano nel mese di dicembre (pag. 8, risposta n. 4). I due
testamenti e le due donazioni si pongono tra il momento in cui __________ ha
cominciato a cadere in depressione (febbraio del 1997) e tre mesi prima della
morte (ottobre del 1997). Ciò impone di vagliare le sue condizioni psichiche in
quel lasso di tempo.
e) Dagli
atti risulta che __________, novantunenne, è stato ospitato in una casa per
anziani ad __________ il 31 gennaio 1997 in seguito al ricovero in ospedale
della moglie __________ (cartella clinica nel fascicolo “edizioni dalla casa per anziani __________”), la quale è deceduta il 2 febbraio 1997
(doc. E nell'inc. PC.1998.79). In due certificati del 14 luglio 1997 e del 27
ottobre 1997 il dott. __________, medico curante di __________ per quasi quarant'anni,
e il dott. __________, medico della casa per anziani “__________” di __________, confermano che l'uomo era in grado di intendere e di
volere (doc. 2 e 3 nell'inc. PC.1998.79). Entrambi hanno ribadito tali attestazioni
nelle loro testimonianze, confermando di avere rilasciato i certificati solo dopo
avere visitato il paziente (verbali del 19 maggio e del 6 ottobre 1999,
nell'inc. PC.1998.79). Non risulta ch'essi fossero a conoscenza dello scopo per
cui era chiesto loro il documento (verbale del 19 maggio 1999, cit., pag.
1.
verso il basso; verbale del 6 ottobre 1999 cit., pag. 2 verso l'alto). Il dott.
__________ ha precisato che al momento della prima visita, il 24 luglio 1997,
il paziente “era lucido” e “non aveva disturbi di memoria”, mentre un degrado
fisico, accompagnato da un peggioramento a livello cognitivo, si è manifestato dopo
il 31 ottobre 2007 (verbale del 6 ottobre 1999 cit., pag. 1 in basso e pag.
2.
a metà).
f) L'avv.
__________, patrocinatore di __________ tra il maggio e il luglio del 1997, ha
testimoniato nondimeno di avere avuto la netta impressione che, per quanto
lucido potesse apparire, già in quel periodo l'anziano fosse sottoposto a
pressioni psicologiche atte a influenzarne la volontà, tant'è che il 21 luglio
1997.
egli aveva confidato simili timori alla Delegazione tutoria di __________ (doc.
L nell'inc. PC.1998.79). Il legale ha evocato altresì il proprio disappunto quando,
nel corso di un colloquio avuto con il cliente, costui aveva stracciato un
testamento da lui stesso redatto tre o quattro settimane prima, asserendo di
non avere mai scritto nulla del genere (verbale del 24 febbraio 1999, nell'inc.
PC.1998.79, pag. 2 in basso). Il dott. __________ ha confermato di avere
assistito a un episodio analogo in presenza dell'avvocato __________, pur non potendo
specificare quale documento fosse stato lacerato in quel frangente (verbale del
19.
maggio 1999 nell'inc. PC.1998.79, pag. 2 a metà).
Gli
appellanti rimproverano all'avvocato __________ di essersi posto domande sulle
capacità intellettive dello zio solo dopo che questi gli ha revocato il mandato.
Anzi, stracciando il testamento – essi sottolineano – __________ ha dato prova
di determinazione. La prima critica non può essere condivisa. L'avv. __________
ha patrocinato __________ sull'arco di un paio di mesi, introducendo
opposizione al rilascio del certificato ereditario fu __________ (il che non
poteva essere procrastinato: v. l'art. 559 cpv. 1 CC) e assistendo il cliente
nella stesura di un testamento olografo (verbale del 24 febbraio 1999
nell'inc. PC.1998.79, pag. 1 in basso, pag. 2 a metà e pag. 3 verso il basso). Perché
egli avrebbe dovuto nutrire dubbi immediati sulla lucidità del mandante non è dato
a capire. Il secondo rilievo degli appellanti non è destinato a miglior sorte.
Stracciando il testamento __________ avrà anche dato prova di determinazione.
Sta di fatto ch'egli ha lacerato il documento pretendendo di non averlo mai
scritto (verbale del 24 febbraio 1999 nell'inc. PC.1998.79, pag. 2 a metà),
mentre in realtà l'aveva redatto appena tre o quattro settimane prima. Tale
gesto dimostra un'inquietante amnesia del passato prossimo.
g) I
membri della Delegazione tutoria di __________ hanno poi riferito all'unisono
che __________, sentito il 15 ottobre 1997 nella casa per anziani di __________,
non ricordava di avere donato due mesi prima la sua proprietà immobiliare (la particella
n. 739 RFD di __________) al nipote AP 1, né pareva essere più al corrente
della propria situazione finanziaria, tant'è che ignorava a quanto ammontasse
la retta dell'istituto in cui soggiornava (deposizione dell'avv. __________,
verbale del 24 febbraio 1999, nell'inc. PC.1998.79, pag. 4 da metà; deposizioni
di __________ e __________, verbale del 31 marzo 1999, nell'inc. PC.1998.79,
pag. 2 a metà e pag. 3 da metà). Tale circostanza è stata confermata anche
dall'avv. __________, presente all'incontro in qualità di possibile curatore
(verbale del 12 dicembre 2001, pag. 2 a metà).
Gli
appellanti eccepiscono che lo zio ha negato di avere donato l'immobile perché
ne aveva conservato l'usufrutto. Se non che, la risposta dell'interdicendo è
stata interpretata in modo unanime da quattro persone e il suo tenore,
registrato anche nel protocollo steso in quell'occasione, non lascia spazio a malintesi
(“No, assolutamente non l'ho regalata. Pago io tutte le spese”: verbale nell'inc.
456.1997
richiamato dall'autorità di vigilanza sulle tutele). Quanto
all'opinione dell'avvocato __________, secondo cui l'anziano “non era perfettamente
lucido” (verbale del 24 febbraio 1999 nell'inc. PC.1998.79, pag. 4 in basso), essa
trova conforto nelle risposte a tratti incoerenti dell'anziano. Anche
l'avvocato __________, del resto, ha constatato come l'uomo non fosse in grado
di “assumere un comportamento critico nei confronti delle comunicazioni che gli
venivano date” (verbale del 12 dicembre 2001, pag. 2 a metà).
h) Dal
fascicolo richiamato dall'Autorità di vigilanza sulle tutele risulta dipoi che il
27.
ottobre 1997, subito dopo l'incontro testé accennato nella casa per anziani
di __________, la Delegazione tutoria di __________ ha sospeso provvisoriamente
__________ dall'esercizio dei diritti civili, nominandogli l'avv. __________ quale rappresentante provvisorio e formulando
istanza di inabilitazione all'autorità di vigilanza
sulle tutele. Tanto __________ quanto AP 1 avevano impugnato la decisione. In
pendenza di ricorso il rappresentante provvisorio aveva appurato che nel corso
del 1997 la sostanza del pupillo si era notevolmente ridotta. L'autorità di
vigilanza ha ascoltato l'interdicendo il 9 dicembre 1997, constatando ch'egli non
era in grado di riferire circa la propria situazione finanziaria né di
rispondere coerentemente alle domande che gli venivano poste su tale argomento
(decisione, ricorso e verbale citati nell'inc. 456.1997 richiamato).
i) Le
testimonianze raccolte attestano, per altro verso, il forte coinvolgimento dei
convenuti negli interessi patrimoniali di __________. Basti pensare che AP 1
presenziava agli incontri dello zio con terzi, mentre l'avv. __________ ha
dichiarato di essere stato interpellato più volte da lui e dal figlio AP 2 “con
l'intento di convincermi o perlomeno di farmi capire che quel patto successorio
redatto presso l'avv. AO 1 era stato in qualche modo estorto al professore, chiedendo
pure consigli su come e dove trasferire i fondi del professore in modo discreto
dalla __________” (verbale del 24 febbraio 1999 nell'inc. PC.1998.79, pag. 2 in
alto). __________, referente di __________ alla __________, ha precisato che
dopo il ricovero del cliente nella casa per anziani, egli non ha più avuto modo
di incontrare l'uomo se non in compagnia di AP 1 (verbale del 24 novembre 1999,
pag. 2 verso l'alto).
La
presenza di AP 1 e della moglie è stata finanche descritta come insistente e
deliberata. L'avvocato __________ ha riferito delle difficoltà incontrate nel colloquiare
in privato con l'assistito (“Pretendevano di parlare per conto del professore e
io ricordo che li invitai più volte a lasciarmi conferire direttamente con il
professor __________, tant'è che dovetti pure insistere affinché AP 1 e la
moglie uscissero dalla stanza. I AP 1 tentarono più volte di rientrare nel
locale.” […] “Sistematicamente, pur recandomi senza appuntamento da lui, un
momento o l'altro compariva qualcuno dei AP 1” (verbale del 24 febbraio 1999
nell'inc. PC.1998.79, pag. 1 in basso e pag. 2). AP 1 ha imposto la sua
presenza anche durante l'incontro dell'interdicendo con la Delegazione tutoria
di __________, rifiutando di allontanarsi (deposizioni dell'avv. __________
del 24 febbraio 1999 nell'inc. PC.1998.79, pag. 4 a metà; di __________ e di __________,
verbali del 31 marzo 1999 nell'inc. PC.1998.79, pag. 2 verso l'alto e pag. 3 a metà; dell'avv.
__________, verbale del 12 dicembre 2001, pag. 2 verso l'alto; verbale
nell'inc. 456.1997, richiamato). Certo, __________ ha testimoniato di avere sempre
potuto visitare __________ senza impedimenti (verbale del 14 luglio 1999,
nell'inc. PC.1998.79, pag. 2 in fondo). Egli si limitava tuttavia a recarsi in
posta per ritirare la pensione dell'amico e non risultava interessarsi di
questioni patrimoniali (loc. cit.).
l) Si
aggiunga che __________ appariva particolarmente legato ad AP 1 sin dall'aprile-maggio
del 1997, tant'è che il 21 luglio successivo si è trasferito nella casa per
anziani “__________” di __________
proprio perché desiderava le frequenti visite di lui (deposizione del dott. __________,
verbale del 19 maggio 1999 nell'inc. PC.1998.79, pag. 1 verso il basso). Alla Delegazione
tutoria di __________ il medesimo __________ ha riferito che dei suoi pagamenti
si occupava il nipote, cui aveva affidato “i
compiti di scritturazione” (verbale dell'incontro 15 ottobre 1997 con la
Delegazione tutoria, nell'inc. 456.1997, richiamato). Anche la dott. __________
ha constatato una “dipendenza elevata” dello zio dal nipote, rilevando che “lo
stato di ansietà, il suo bisogno di dipendenza alla ricerca
di rassicurazioni, fanno sì che questi possa essere facilmente influenzabile,
proprio perché la necessità di avere qualcuno che lo rassicuri in continuazione
colmando il suo bisogno di dipendenza può esporlo al pericolo di ‘dipendere
totalmente dal giudizio dell'altro’”. Essa ha soggiunto che “in una persona depressa,
psichicamente labile, emotivamente instabile, ansiosa, i legami di riconoscenza
con altre persone rassicuranti possono rendere la persona stessa particolarmente
influenzabile dal loro giudizio” (doc. I e 1, pag. 7). Il dott. __________ ha
confermato che già quando soggiornava nella casa per anziani di __________ il
paziente era stato curato per depressione (verbale del 19 maggio 1999 nell'inc.
PC.1998.79, pag. 2 verso il basso).
m) In
sintesi, e in definitiva, dall'istruttoria emerge che dopo la morte della
moglie (il 2 febbraio 1997) __________, vicino ai 92 anni, non è più tornato a
casa. Ospite dal 31 gennaio 1997 nella casa per anziani “__________” di __________ durante la
degenza della moglie in ospedale (dove questa è deceduta in seguito a una frattura),
egli è caduto progressivamente in uno stato depressivo, legandosi viepiù al
nipote AP 1. Al punto che nell'aprile-maggio del 1997 si è risolto a lasciare
l'istituto (pur eretto di fronte a casa sua, su un terreno da lui venduto al
Comune) per trasferirsi il 21 luglio 1997 a __________, in una casa per anziani
vicina al nipote. E il suo stato di salute è andato rapidamente peggiorando, se
è vero che già in quel luglio del 1997 egli accusava – come si è visto – gravi turbe
della memoria recente. Inoltre il declino dev'essere stato sensibile, ove si
consideri che a metà ottobre del 1997 egli non ricordava nemmeno di avere
donato due mesi prima la sua casa di __________ al nipote e non risultava più
al corrente della propria situazione finanziaria.
n) Non
si disconosce che nei noti certificati medici del 14 luglio e del 27 ottobre
1997.
il dott. __________ e il dott. __________ hanno definito __________ capace
di intendere e di volere, ma ciò non significa che l'anziano fosse anche in grado
di gestire la propria sostanza. La stessa dott. __________ ha concluso, nel
gennaio del 1998, che __________ non era affetto da infermità o debolezza di mente
(art. 369 CC). Tradiva però carenze intellettive e volitive. Non sorprende
dunque che in linea generale l'uomo apparisse lucido, nel luglio del 1997, tanto
al dott. __________ quanto al dott. __________, medici generalisti. Come dimostra
l'episodio narrato dall'avv. __________i (e confermato indirettamente dallo
stesso dott. __________), in sé __________ non denotava disturbi nel
comportamento quotidiano. Soffriva però di depressione e di gravi problemi amnestici.
Se a ciò si aggiunge la sua influenzabilità e vulnerabilità alle persone che
gli erano prossime, dal luglio del 1997 l'esperienza generale della vita induce
a sovvertire con “verosimiglianza
preponderante” la presunzione
dell'art. 16 CC per atti di disposizione impegnativi come redigere un testamento,
regalare un fondo edificato di oltre 2000 m² nel borgo di __________ o elargire una donazione da fr. 715 000.–. A maggior
ragione considerando il peso e il controllo esercitati da AP 1 (insieme con la
moglie), il quale sorvegliava lo zio di presso anche nei colloqui con terzi, che
si trattasse dell'avvocato
__________ o della Delegazione tutoria di __________.
o) Gli
appellanti adducono che qualora lo zio non fosse stato in grado di capire la
portata della donazione immobiliare elargita il 14 agosto 1997, il notaio non
avrebbe prestato concorso alla rogazione dell'istromento (doc. 5 nell'inc.
PC.1998.79, foglio 2 in alto). A parte il fatto però che le constatazioni di un
pubblico ufficiale sulla capacità di discernimento dei comparenti non vincolano
il giudice (DTF 124 III 9 consid. 1c), nella fattispecie il notaio ha ritenuto __________
capace di firmare l'atto di disposizione sulla base del certificato medico rilasciato
il 14 luglio 1997 dal dott. __________ (sopra, consid. e). E in quel
certificato il medico si limitava a un accertamento d'ordine generale, non essendogli
stato precisato – per altro – a quale uso l'attestazione sarebbe servita. Che
in quel periodo __________ avesse già un tale deficit di memoria da non
ricordare nemmeno un testamento da lui scritto qualche settimana prima non
consta essere stato a conoscenza del medico e nemmeno del notaio. Ne segue che
per quanto riguarda la donazione immobiliare del 14 agosto 1997, e a maggior
ragione il testamento aggiuntivo dell'8 ottobre 1997 e la donazione mobiliare
del 10 ottobre 1997, il comune andamento delle cose induce a sovvertire con “verosimiglianza preponderante” la presunzione dell'art. 16 CC. In proposito
l'appello è destinato all'insuccesso.
p) Prima
del luglio 1997 non si ravvisano indizi sufficienti, per converso, che inducano
a disconoscere con “verosimiglianza
preponderante” la capacità cognitiva del disponente. È vero che sin dal febbraio del
1997.
__________ soffriva di depressione, ma è anche vero che nel febbraio del
1997.
la
debolezza
era appena agli inizi e che nella casa per anziani di __________ il dott. __________
contrastava i cali d'umore con le cure necessarie (sopra, consid. l in fine). Né,
del resto, i convenuti erano così vicini allo zio. Per di più, il testamento
dell'11 febbraio 1997 non manca di coerenza intrinseca per rapporto al contratto
successorio del 13 ottobre 1995 (“tutta la sostanza pervenutami in esclusiva proprietà quale liquidazione
del regime matrimoniale a seguito del decesso di mia moglie __________”) né di speculare simmetria
con il testamento olografo del 15 gennaio 1996 lasciato dalla moglie, la quale
istituiva suoi eredi – nel caso in cui fosse sopravvissuta al marito – i
discendenti dei propri fratelli premorti, __________ e __________ (doc. D
nell'inc. PC.1998.79). Entro tali limiti la sentenza del Pretore non resiste dunque
alla critica e l'appello merita accoglimento.
6.
Gli
appellanti si dolgono altresì che il Pretore abbia giudicato le due note donazioni
incompatibili con il contratto successorio del 13 ottobre 1995 (art. 494 cpv. 3
CC). Sottolineano che l'erede gravato di sostituzione fedecommissaria sulla
rimanenza può disporre liberamente dei beni pervenutigli. Gli è solo vietato
dilapidarli, sperperarli o distruggerli. __________ non può avere
agito con
malanimo, il Pretore medesimo avendolo riconosciuto incapace di intendere e di
volere. Inoltre egli era libero di disporre a piacimento del quarto ricevuto in
liquidazione del regime dei beni, tanto più dopo avere scoperto che con
testamento olografo del 15 gennaio 1996 la moglie intendeva fare altrettanto (ove
gli fosse sopravvissuta) in favore di propri consanguinei. Gli attori ribadiscono
nelle osservazioni all'appello che, dopo la morte della moglie, __________ (volendolo
supporre capace di discernimento) e i convenuti hanno espresso il chiaro
proposito di annullare il contratto successorio (act. IX nell'inc.
PC.1998.79, pag. 2 verso l'alto), segno evidente che le donazioni
avrebbero leso quell'impegno.
Come si è
visto, in concreto le due donazioni risultano essere state elargite da una
persona incapace di valutare la portata delle disposizioni. Nulle, esse non
esplicano dunque alcun effetto giuridico (sopra, consid. 5 in principio). Sapere
se in caso di validità sarebbero state o non sarebbero state – come reputa abbondanzialmente
il Pretore (sentenza impugnata, consid. 9b) – compatibili con il contratto
successorio del 13 ottobre 1995 poco importa. E del resto sarebbe impossibile giudicare
sulla sola base degli atti. Dandosi donazioni contestate a norma
dell'art. 494 cpv. 3 CC, in effetti, si applicano per analogia le norme
sull'azione di riduzione (Grundmann
in: Praxiskommentar Erbrecht, Basilea 2007, n. 26 ad art. 494 CC; Breitschmid, op. cit., n. 9 ad art. 494
CC; Steinauer, op. cit., pag. 384
n. 795a). Per sapere se in concreto le due donazioni sarebbero risultate conciliabili
con il contratto successorio (e in che misura) occorrerebbe accertare dunque l'entità
del patrimonio ricevuto da __________ alla morte della moglie. In seguito si
dovrebbe calcolare il quarto di cui egli poteva disporre liberamente e definire
in che misura egli poteva consumare legittimamente i tre quarti gravati di
sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza (DTF 100 II 95
consid. a e b). Il fascicolo processuale è lungi dal consentire accertamenti
del genere, tutto ignorandosi già sul valore venale dell'originaria particella
n. 739 RFD di __________ (di cui si conosce il solo valore di stima fiscale). Per
di più, AO 2, AO 3 e AO 4 non hanno mai indicato
nemmeno davanti al Pretore di quanto si sarebbero dovute ridurre le due
donazioni litigiose. In circostanze del genere non incombeva a questa Camera
istruire la causa
d'ufficio né sindacare una richiesta di giudizio totalmente indeterminata.
7.
I
convenuti lamentano poi di essere stati obbligati a consegnare
all'amministratore della successione le somme di fr. 80 000.– e di fr. 25 000.–, facendo
valere che il primo importo è stato restituito il 10 marzo 2007 da AP 1 a __________,
mentre il secondo è stato usato per sostentare l'anziano e pagare le spese
funerarie. Gli attori oppongono che la somma di fr. 80 000.– è “sparita dalla circolazione”, sicché AP 1 dev'essersene in qualche
modo riappropriato dopo il rimborso, __________ non avendo sicuramente
conservato il denaro nella camera della casa per anziani. Quanto all'altro
importo, essi rimangono silenti.
a) Agli
atti figura una ricevuta del 10 marzo 1997 in cui __________ attesta che AP 1
gli ha consegnato l'importo di fr. 80 000.– (doc. 4 nell'inc.
PC.1998.79), rimesso al nipote quello stesso giorno dietro sue istruzioni dall'avv.
AO 1 (doc. G e H nell'inc. PC.1998.79). Come detto, non sussistono indizi
sufficienti per arguire che prima del luglio del 1997 __________ fosse incapace
di discernimento (consid. 5p). Non si può supporre dunque ch'egli non fosse in
grado di capire il senso legato alla firma della ricevuta. Che dopo la morte
dell'anziano non si sia rinvenuta traccia del denaro ancora non basta per concludere
che AP 1 se ne sia riappropriato. Gli attori asseverano che “l'unico ad avere avuto libero accesso alla
camera del professore era AP 1”,
ma la tesi non è verosimile, la camera di una casa per anziani non potendo seriamente
equipararsi a una cassetta di sicurezza. Nessun elemento oggettivo conforta
l'ipotesi, in realtà, che lo zio abbia lasciato la somma al nipote. Mancando
qualsiasi prova al riguardo, su questo punto l'appello dev'essere accolto e la
sentenza del Pretore riformata.
b) Relativamente
all'importo di fr. 25 000.–, AP 1 non nega di avere prelevato la somma dal conto corrente
postale dello zio. Asserisce di averla usata in parte per il sostentamento di
lui, ma nulla suffraga l'assunto. Agli atti figura invece una distinta di spese
per un totale di fr. 12 543.75 che AP 1 sostiene di avere affrontato dopo la morte di __________
(doc. 8 nell'inc. PC.1998.79). Che i debiti del defunto e le spese funerarie costituiscano
passivi dell'eredità non fa dubbio (art. 474 cpv. 2 CC). Nella misura in cui AP
1.
ha documentato di avere eseguito egli medesimo simili pagamenti (ricevute nel
raccoglitore doc. 9 dell'inc. PC.1998.79), non v'è ragione dunque di negare il
diritto al compenso, tanto meno ove si consideri che gli attori non contestano
né i versamenti né il loro ammontare (di complessivi fr. 10 993.75). Anche al
proposito l'appello si rivela dunque, parzialmente, provvisto di buon diritto.
8.
Gli appellanti censurano infine il riparto degli oneri processuali e
delle ripetibili stabilito dal Pretore, adducendo che il loro grado di
soccombenza non supera i due terzi complessivi, senza dimenticare che l'esecutore
testamentario si è visto disconoscere la legittimazione attiva. Gli attori
osservano che l'annullamento del “testamento aggiuntivo” comporta la reintegrazione in carica dell'esecutore testamentario
designato nel contratto successorio del 13 ottobre 1995, onde il ripristino
della relativa legittimazione a procedere. Per quel che è del Pretore, nella
sentenza impugnata egli ha reputato i convenuti soccombenti per quattro quinti
e gli attori per il resto (sulla legittimazione attiva dell'esecutore testamentario,
sull'indegnità a succedere dei convenuti e sulle pretese restituzioni di beni,
eccetto la somma di fr. 80 000.–, quella di fr. 25 000.– e i documenti
correlati alla sostanza del defunto).
a) Davanti
al primo giudice gli attori avevano postulato (memoriale conclusivo del 18
marzo 2004, pag. 37):
– l'annullamento delle due donazioni ad AP 1 ed AP 2, subordinatamente
la riduzione di tali liberalità fino a concorrenza dei loro diritti,
– l'annullamento
dei due testamenti lasciati da __________,
– l'accertamento dell'indegnità a succedere dei convenuti,
– la consegna di tutti i beni elencati nel decreto cautelare del 9 febbraio
1998.
emesso dal Pretore senza contraddittorio,
– l'intestazione delle particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________
a AO 2, AO 3 e AO 4,
– la condanna di AP 1 a restituire tutti gli utili realizzati con i
beni elencati nel decreto cautelare del 9 febbraio 1998.
In
esito all'attuale giudizio essi ottengono, per finire:
– l'annullamento delle due donazioni ad AP 1 ed AP 2,
– l'annullamento del “testamento aggiuntivo” lasciato da __________,
– la consegna di fr. 14 006.25 e dei documenti correlati alla
sostanza di __________,
– l'intestazione delle particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________
ad AP 1, AO 2, AO 3 e AO 4,
mentre
soccombono:
– sull'annullamento del testamento principale lasciato da __________,
– sull'indegnità a succedere dei convenuti,
– sulla consegna dei beni elencati nel decreto cautelare del
9.
febbraio 1998, compresi gli importi di fr. 80 000.– e di fr. 10 993.75,
– sull'intestazione delle particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________
alle sole AO 2, AO 3 e AO 4, senza AP 1,
– sulla condanna di AP 1 a restituire tutti gli utili realizzati con i beni elencati nel
decreto cautelare del 9 febbraio 1998 (revocato dal
Pretore il 21 luglio 2000: sopra, lett. G).
b) Tenuto
conto di tutto ciò, equitativamente e nel complesso i convenuti non possono reputarsi
sconfitti in proporzione maggiore di un terzo. Men che meno ove si pensi che,
come rileva il Pretore (e contrariamente a quanto reputano gli attori), l'esecutore
testamentario non ha qualità di parte in azioni successorie che oppongono gli
eredi, né in azioni di nullità o di riduzione (Steinauer, op. cit., pag. 553 n. 1184a e pag. 554 n. 1184f).
Poco giova pertanto che con l'annullamento del “testamento aggiuntivo” l'avv. AO 1 si veda reintegrare nella funzione di esecutore
testamentario fu __________. La sentenza impugnata va quindi modificata in tal
senso, fermo restando che l'ammontare degli oneri processuali e delle ripetibili
in sé non è controverso.
9.
Gli
oneri e le ripetibili di appello seguono la reciproca soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC). Davanti a questa Camera gli appellanti chiedevano che l'azione
avversaria fosse rigettata interamente, anche per quanto riguardava:
– l'annullamento dei due
testamenti olografi lasciati da __________,
– la nullità delle due
donazioni in favore di AP 1 ed AP 2,
– l'ingiunzione ad AP 1 di
consegnare all'amministratore della successione fr. 80 000.–, più altri
fr. 25 000.– e tutti i documenti relativi alla sostanza del defunto,
– l'iscrizione delle
particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________ a nome di AP 1, AO 2, AO 3 e AO
4.
formanti la comunione ereditaria fu __________.
Essi
vedono accogliere l'appello per quanto attiene:
– all'annullamento del “testamento aggiuntivo” dell'8 ottobre 1997 e
– all'obbligo di restituire
fr. 80 000.–, più la nota differenza di fr. 10 993.75.
A un
giudizio d'insieme essi non possono dirsi vittoriosi, in definitiva, per più di
un decimo. Dovranno quindi sopportare la tassa di giustizia, le spese e le
ripetibili in tale proporzione.
10.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il
valore litigioso della controversia pendente in appello supera ampiamente
ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la
sentenza impugnata è così riformata:
1.1 Il “testamento
aggiuntivo” dell'8 ottobre 1997 lasciato da __________
è annullato.
2. È ordinato ad AP 1 di consegnare
all'avv. __________, amministratore della successione:
a) l'importo di fr. 14 006.25;
b) tutti i documenti relativi alla sostanza di __________,
in particolare tutti i documenti che costituiscono la di lui contabilità.
6. La
tassa di giustizia di fr. 17 500.– e le spese di fr. 500.–, da
anticipare dagli attori, sono poste per un terzo a carico di questi ultimi in
solido e per il resto a carico dei convenuti in solido, i quali rifonderanno
agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 32 000.–
complessivi per ripetibili ridotte.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri di
appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 8750.–
b) spese fr.
50.–
fr.
8800.–
da
anticipare dagli appellanti, sono posti per nove decimi a carico loro e per il resto
a carico degli attori in solido. Gli appellanti rifonderanno agli attori inoltre, sempre a titolo
solidale, fr. 12 000.– complessivi per ripetibili ridotte.
3. Intimazione:
–
AP 1, ;
–
AP 2, ;
–
.
Comunicazione:
– avv. ,
;
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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