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Decisione

11.2005.85

Nullità di donazione e annullamento di testamento per incapacità di discernimento; incompatibilità di donazione con contratto successorio

9 marzo 2009Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I. L'istruttoria

nella causa di merito (inc. OA.1998.238) è terminata nel gennaio del 2004. Il

18 marzo 2004 gli attori hanno prodotto un memoriale conclusivo nel quale hanno

confermato le loro richieste di giudizio, chiedendo inoltre di ordinare il

trasferimento delle particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________ a AO 2, AO

3 e AO 4 in comunione ereditaria fu __________. Nel loro memoriale conclusivo

del 16 marzo 2004 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione e di

cancellare l'iscrizione provvisoria delle particelle n. 739, 1803 e 1804

RFD di __________ a nome della comunione ereditaria fu __________. In esito al

dibattimento finale del 24 marzo 2004 le parti hanno riaffermato i

rispettivi punti di vista.

L. Con

sentenza del 1° giugno 2005 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,

nel senso che ha annullato i due testamenti olografi di __________, ha accertato

la nullità della donazione immobiliare da lui elargita il 14 agosto 1997 e di

quella mobiliare seguita il 10 ottobre 1997, ha ordinato ad AP 1 di consegnare

all'amministratore della successione la somma di fr. 80 000.–, più

altri fr. 25 000.– e tutti i documenti relativi alla sostanza del defunto, ha

ordinato a AP 2 di consegnare allo stesso avv. __________ fr. 650 000.– e

obbligazioni di cassa per nominali fr. 65 000.– (tutte ingiunzioni

con la comminatoria dell'art. 292 CP) e ha invitato l'ufficiale del registro

fondiario a iscrivere le particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________ a

nome di AP 1, AO 2, AO 3 e AO 4 formanti la comunione ereditaria fu __________.

La richiesta intesa a far accertare l'indegnità dei convenuti a succedere è

stata invece respinta. La tassa di giustizia di fr. 17 500.– e le spese di fr.

500.– sono state poste per un quinto a carico degli attori e per il resto a

carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere agli attori, sempre con

vincolo di solidarietà, fr. 40 000.– complessivi per ripetibili.

M. Contro

la sentenza appena citata AP 1 ed AP 2 sono insorti con un appello del 24 giugno

2005 nel quale chiedono che la petizione sia respinta, che l'iscrizione provvisoria

delle particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________ a nome della comunione

ereditaria fu __________ sia cancellata, subordinatamente che gli oneri processuali

siano posti per un terzo a carico degli attori e per il resto solidalmente a carico

loro, con obbligo di rifondere agli attori fr. 30 000.– per ripetibili ridotte. Mediante

osservazioni del 29 agosto 2005 gli attori propongono di respingere l'appello e

di confermare la sentenza impugnata. Il 10 ottobre 2005 AP 1 ed AP 2 hanno replicato

e in seguito hanno prodotto ulteriori documenti. Tali atti non hanno formato

oggetto d'intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Gli

appellanti indicano ancora come attrice la AO 12, che è

stata dimessa dalla lite il 18 ottobre 1999 (act. VII). Non essendo più parte

al processo, tale sodalizio non riceverà più alcuna decisione e nei suoi

confronti non può più essere avanzata alcuna richiesta di giudizio. Al

proposito l'appello risulta dunque irricevibile. Quanto alla replica che i

convenuti hanno presentato in appello sotto forma di lettera il 10 ottobre 2005,

a supporre ch'essa sia ricevibile sebbene le osservazioni degli attori risalgano

al 29 ottobre 2005 (sul principio: sentenza del Tribunale federale 2C_688/2007

dell'11 febbraio 2008, consid. 2.2 e 2.3 pubblicati in: SZZP/RSPC 4/2008

pag. 242 con richiamo a DTF 133 I 98 e 133 I 100), nello

scritto gli appellanti si limitano a ribadire la tardività delle affermazioni avversarie

(addotte solo nel memoriale conclusivo), secondo cui non sarebbero mai

intercorsi rapporti personali tra AP 2 e il defunto, mentre esisterebbe un

terzo testamento di __________ non ancora rinvenuto. Tali

contestazioni nondimeno erano già state sollevate dai convenuti al dibattimento

finale di modo che la replica non ha portata propria. Per quel che è dei

documenti inviati a questa Camera da AP 1 dopo la replica, in appello vige – salvo

casi estranei alla fattispe­cie – il divieto generale di recare fatti, prove ed

eccezioni nuove (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Nella misura in cui non

figurano già agli atti, i docu­menti in rassegna sono dunque irrice­vibili.

2.

Ciò premesso, giovi riscontrare anzitutto la doglianza ripetuta

più volte da AP 1 ed AP 2, secondo cui né l'esecutore testamentario di __________

né l'amministratore della successione fu __________ hanno realmente indagato sulla

consistenza del compendio ereditario relitto dai coniugi, dal quale mancherebbero

attivi per almeno fr. 1 680 000.– (appello, pag. 12 n. 18 e pag. 21 a metà). A mente loro, la __________

non ha assolto pienamente l'obbligo di edizione che le è stato imposto dal

Pretore, mentre la testimonianza rilasciata dal responsabile dell'agenzia bancaria

di __________ appare lacunosa. Agli appellanti è appena il caso di ricordare,

tuttavia, che l'entità dell'asse ereditario lasciato da __________ e __________

non forma oggetto dell'attuale giudizio. Davanti a questa Camera è litigiosa

l'efficacia dei due testamenti olografi, la validità delle due donazioni, l'obbligo

di consegnare all'amministratore della successione fr. 80 000.–, più

altri fr. 25 000.–, e l'iscrizione delle particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________

a nome di AP 1, AO 2, AO 3 e AO 4 formanti la comunione ereditaria fu __________.

Tutto il resto trascende i limiti dell'attuale giudizio.

3.

Per

quanto riguarda la validità dei due testamenti (dell'11 febbraio e dell'8

ottobre 1997) e delle due donazioni (del 14 agosto e del 10 ottobre 1997),

controversa è la capacità di discernimento di __________. Il Pretore ha accertato

che questi, ultranovantenne, era stato ricoverato il 31 gennaio 1997 nella casa

per anziani “__________” di __________ e trasferito il 21 luglio successivo nella

casa per anziani “__________” di __________. Nell'ottobre del 1997 la

Delegazione tutoria di __________ aveva avviato nei confronti di lui una

procedura di inabilitazione, ritenendo l'anziano sottoposto a condizionamenti e

incapace di gestire autonomamente la propria sostanza. Evocate le risultanze del

rapporto peritale consegnato dalla dott. __________ all'autorità di vigilanza

sulle tutele, il primo giudice ha rilevato come l'istruttoria della causa abbia

dimostrato a sua volta la dipendenza del defunto dal convenuto AP 1 e dalla di

lui moglie. Quanto allo stato di salute di __________, il Pretore ha reputato

più attendibile il citato referto peritale rispetto ai certificati medici agli

atti e alle testimonianze dei dottori curanti, concludendo che al momento di redigere

le due disposizioni di ultima volontà e di

elargire le due donazioni __________ non era – con ogni verosimiglianza

– capace d'intendere e di volere. Né i convenuti – egli ha soggiunto – avevano

dimostrato che tali atti fossero stati compiuti in momenti di lucidità, onde

l'annullamento di tutti e quattro gli atti di disposizione.

4.

Gli

appellanti contestano che nel 1997 __________ fosse pregiudicato nelle sue facoltà

d'intendere e di volere. Ribadiscono, in estrema sintesi, che i due certificati

medici agli atti ne attestano la capacità di discernimento, che la stessa dott.

__________ aveva escluso un'infermità o una debolezza di mente, che la testimonianza

rilasciata dall'avv. __________ non è attendibile, quella dell'avv. __________

soggettiva, quella di __________ lacunosa e che il trasferimento dello zio dalla

casa per anziani di __________ a quella di __________ era stato voluto dallo

zio medesimo, essi non avendo mai ostacolato visite di terzi né esercitato

pressioni di sorta. Gli attori obiettano, per l'essenziale, che l'anziano, seppure

autosufficiente nella quotidianità, non era più in grado di capire appieno il senso,

l'opportunità e le conseguenze di atti importanti né di resistere alle sollecitazioni

degli appellanti. Affermano che AP 1 e la di lui moglie tenevano l'anziano

sotto controllo, che le due donazioni erano irragionevoli per un novantenne

bisognoso di cure, che gli appellanti medesimi avevano espresso il desiderio di

vedere annullato il contratto successorio del 1995 e di trasferire “in modo

discreto” i fondi di __________, che nel luglio del 1997 il comportamento di __________

aveva dato adito a dubbi circa la capacità d'intendere e di volere addirittura

nel suo legale, che tali sospetti hanno trovato conferma durante un incontro con

la Delegazione tutoria di __________ e che i due certificati medici prodotti

dai convenuti non sono determinanti.

5.

Una

disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata se, “al momento in cui fu fatta, il disponente non

aveva la capacità di disporre”

(art. 519 cpv. 1 n. 1 CC), era privo cioè della capacità di discernimento (art.

16.

CC). Quanto alla donazione elargita da una persona incapace di discernimento,

essa non produce alcun effetto giuridico (art. 18 CC) ed è nulla fin

dall'inizio (Bigler-Eggenberger

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 18 CC). La capacità di

discernimento è presunta, sicché spetta a chi la contesta dimostrarne la mancanza.

Trattandosi di valutare lo stato mentale di una persona ormai defunta,

nondimeno, la natura stessa delle cose rende impossibile una prova assoluta. A

tal fine la giurisprudenza più aggiornata reputa sufficiente un cosiddetto

livello di “verosimiglianza preponderante”: qualora l'esperienza generale della vita

induca a sovvertire la presunzione, in particolare nel caso di persone senili,

ovvero a supporre la mancanza di discernimento, incombe a chi sostiene la validità

del testamento dimostrare che il disponente ha agito in un intervallo di

lucidità (RtiD I-2008 pag. 1016 consid. 4a con citazioni).

a) Nel

suo referto del 13 gennaio 1998 la dott. __________, capoclinica del Servizio psicosociale

di __________ chiamata dall'autorità di vigilanza sulle tutele a esprimersi

circa lo stato di salute di __________ ai fini dell'inabilitazione proposta

dalla Delegazione tutoria di __________ (doc. I e 1), ha accertato che l'anziano

non era affetto da infermità o debolezza di mente (art. 369 CC), ma palesava

carenze intellettive e volitive. Inoltre accusava una “depressione maggiore di

media gravità”, una “grave sindrome amnestica” e uno “stato d'ansia” che gli

impedivano di amministrare autonomamente la sostanza (pag. 8 e 9, risposte n.

1, 3 e 6b). Per di più, l'uomo denotava disturbi della memoria, appariva gravemente

disorientato nel tempo, ormai incapace a far di calcolo, facilmente influenzabile

e molto dipendente dal nipote AP 1 (pag. 7 verso il basso).

b) Gli

appellanti sottolineano che la specialista ha escluso ogni

infermità o debolezza di mente. Trascurano tuttavia che la capacità di

discernimento non è una nozione assoluta, ma va apprezzata in relazione all'atto

cui essa si riferisce e al momento in cui l'atto è stato compiuto (cfr. DTF 117

II 237 consid. 3b/aa). Decisiva è la difficoltà e la portata della disposizione

concretamente presa (Steinauer,

Le droit des successions, Berna 2006, pag. 186 n. 310 con riferimenti). La capacità di discernimento si connota, in sostanza, per due elementi:

l'uno intellettuale, riconducibile alla capacità di valutare il senso,

l'opportunità e gli effetti di un determinato atto, e l'altro volitivo o

caratteriale, consistente nella facoltà di agire in funzione di tale ragionevole

comprensione secondo i propri intenti (Bigler-Eggenberger,

op. cit., n. 6 ad art. 16 CC con rimandi). Dandosi persone in età avanzata, v'è

il rischio che la forza di volontà si attenui, con il pericolo di eccessive

influenze da parte di terzi (Bigler-Eggen­berger,

op. cit., n. 22 ad art. 16 CC con rimandi).

c) Un

testamento rientra fra gli atti di disposizione più impegnativi (DTF 124 III 7 consid. 1c con rinvii; Bigler-Eggen­ber­ger, op. cit.,

n. 36 ad art. 16 CC), alla stessa stregua di una dona­zione (ma non della sua mera

accettazione: Bucher in: Berner

Kommentar, 3ª edizione, n. 91 ad art. 16 CC). Le carenze volitive e

intellettive riscontrate dalla specialista nella persona di __________, pur non

integrando gli estremi di

un'infermità

o di una debolezza di mente a nor­ma dell'art. 369 CC, rendevano – come si è

visto – l'anziano incapace di amministrare i propri beni. Con seri disturbi

della memoria, questi appariva grave­mente disorientato nel tempo, ormai incapace

a far di calcolo e facilmente influenzabile dal nipote AP 1. Nelle condizioni

descritte l'esperienza generale della vita induce a sovvertire la presunzione

legata alla capacità di discerni­mento per quanto riguarda importanti atti di disposizione,

come redigere un testamento, donare un terreno edificato di oltre 2000 m² nel borgo di __________ (il cui valore

ammontava a fr. 463 820.– solo

di stima ufficiale: I CCA, sentenza inc. 11.2000.74/II del 1° marzo 2001,

consid. 3b) o elar­gire una donazione da fr. 715 000.–. Tanto più nel

caso di atti a beneficio di una persona (o di un familiare della persona) dalla

quale l'anziano dipenda psicologicamente.

d) I

convenuti obiettano che la valutazione della dott. __________, eseguita sulla

base di osservazioni e colloqui intercorsi il 29 dicembre 1997 e l'8 gennaio

1998, è successiva di mesi agli atti di disposizione contestati e si riferisce

a un periodo in cui l'anziano era ormai debilitato da una malattia virale acuta

che il 19 gennaio 2008 lo ha portato alla morte. Non può riferirsi, di conse­guenza,

al momento in cui gli atti sono stati compiuti. Ora, il testamento olografo di __________

è dell'11 febbraio 1997 (doc. 1 nell'inc. PC.1998.79), la dona­zione

immobiliare ad AP 1 del 14 agosto 1997 (doc.

5.

nell'inc. PC.1998.79), il “testamento aggiuntivo” del­­­l'8 ottobre 1997 (doc.

1.

nell'inc. PC.1998.79) e la donazione mobiliare a AP 2 del 10 ottobre 1997

(doc. 7 nell'inc. PC.1998.79). Nel suo referto la dott. __________ ha precisato

che il grave stato depressivo di __________ è “iniziato nel febbraio 1997, dopo il decesso della moglie” (avvenuto il

2.

febbraio 1997), mentre “il peggioramento cognitivo si

è reso evidente successivamente, ed in particolare nel corso del mese di

dicembre” (doc. I e 1, pag. 8, risposta n. 5). Tra il 29 dicembre 1997 e

l'8 gennaio 1998 la specialista ha constatato poi una manifesta “deflessione delle prestazioni cognitive” dovuta a una grave sindrome influenzale

contratta dall'anziano nel mese di dicembre (pag. 8, risposta n. 4). I due

testamenti e le due donazioni si pongono tra il momento in cui __________ ha

cominciato a cadere in depressione (febbraio del 1997) e tre mesi prima della

morte (ottobre del 1997). Ciò impone di vagliare le sue condizioni psichiche in

quel lasso di tempo.

e) Dagli

atti risulta che __________, novantunenne, è stato ospitato in una casa per

anziani ad __________ il 31 gennaio 1997 in seguito al ricovero in ospedale

della moglie __________ (cartella clinica nel fascicolo “edizioni dalla casa per anziani __________”), la quale è deceduta il 2 febbraio 1997

(doc. E nell'inc. PC.1998.79). In due certificati del 14 luglio 1997 e del 27

ottobre 1997 il dott. __________, medico curante di __________ per quasi quarant'anni,

e il dott. __________, medico della casa per anziani “__________” di __________, confermano che l'uomo era in grado di intendere e di

volere (doc. 2 e 3 nell'inc. PC.1998.79). Entrambi hanno riba­dito tali attestazioni

nelle loro testimonianze, confermando di avere rilasciato i certificati solo dopo

avere visitato il paziente (verbali del 19 maggio e del 6 ottobre 1999,

nell'inc. PC.1998.79). Non risulta ch'essi fossero a conoscen­za dello scopo per

cui era chiesto loro il documento (verbale del 19 maggio 1999, cit., pag.

1.

verso il basso; verbale del 6 ottobre 1999 cit., pag. 2 verso l'alto). Il dott.

__________ ha precisato che al momento della prima visita, il 24 luglio 1997,

il paziente “era lucido” e “non aveva disturbi di memoria”, mentre un degrado

fisico, accompagnato da un peggioramento a livello cognitivo, si è manifestato dopo

il 31 ottobre 2007 (verbale del 6 ottobre 1999 cit., pag. 1 in basso e pag.

2.

a metà).

f) L'avv.

__________, patrocinatore di __________ tra il maggio e il luglio del 1997, ha

testimoniato nondimeno di avere avuto la netta impressione che, per quanto

lucido potesse apparire, già in quel periodo l'anziano fosse sottoposto a

pressioni psicologiche atte a influenzarne la volontà, tant'è che il 21 luglio

1997.

egli aveva confidato simili timori alla Delegazione tutoria di __________ (doc.

L nell'inc. PC.1998.79). Il legale ha evocato altresì il proprio disappunto quando,

nel corso di un colloquio avuto con il cliente, costui aveva stracciato un

testamento da lui stesso redatto tre o quattro settimane prima, asserendo di

non avere mai scritto nulla del genere (verbale del 24 febbraio 1999, nell'inc.

PC.1998.79, pag. 2 in basso). Il dott. __________ ha confermato di avere

assistito a un episodio analogo in presenza dell'avvocato __________, pur non potendo

specificare quale documento fosse stato lacerato in quel frangente (verbale del

19.

maggio 1999 nell'inc. PC.1998.79, pag. 2 a metà).

Gli

appellanti rimproverano all'avvocato __________ di essersi posto domande sulle

capacità intellettive dello zio solo dopo che questi gli ha revocato il mandato.

Anzi, stracciando il testamento – essi sottolineano – __________ ha dato prova

di determinazione. La prima critica non può essere condivisa. L'avv. __________

ha patrocinato __________ sull'arco di un paio di mesi, introducendo

opposizione al rilascio del certificato ereditario fu __________ (il che non

poteva essere procrastinato: v. l'art. 559 cpv. 1 CC) e assistendo il cliente

nella stesura di un testamento olo­grafo (verbale del 24 febbraio 1999

nell'inc. PC.1998.79, pag. 1 in basso, pag. 2 a metà e pag. 3 verso il basso). Perché

egli avrebbe dovuto nutrire dubbi immediati sulla lucidità del mandante non è dato

a capire. Il secondo rilievo degli appellanti non è destinato a miglior sorte.

Stracciando il testamento __________ avrà anche dato prova di determinazione.

Sta di fatto ch'egli ha lacerato il documento pretendendo di non averlo mai

scritto (verbale del 24 febbraio 1999 nell'inc. PC.1998.79, pag. 2 a metà),

mentre in realtà l'aveva redatto appena tre o quattro settimane prima. Tale

gesto dimostra un'inquietante amnesia del passato prossimo.

g) I

membri della Delegazione tutoria di __________ hanno poi riferito all'unisono

che __________, sentito il 15 ottobre 1997 nella casa per anziani di __________,

non ricordava di avere donato due mesi prima la sua proprietà immobiliare (la particella

n. 739 RFD di __________) al nipote AP 1, né pareva essere più al corrente

della propria situazione finanziaria, tant'è che ignorava a quanto ammontasse

la retta dell'istituto in cui soggiornava (deposizione dell'avv. __________,

verbale del 24 febbraio 1999, nell'inc. PC.1998.79, pag. 4 da metà; deposizioni

di __________ e __________, verbale del 31 marzo 1999, nell'inc. PC.1998.79,

pag. 2 a metà e pag. 3 da metà). Tale circostanza è stata confermata anche

dall'avv. __________, presente all'incontro in qualità di possibile curatore

(verbale del 12 dicembre 2001, pag. 2 a metà).

Gli

appellanti eccepiscono che lo zio ha negato di avere donato l'immobile perché

ne aveva conservato l'usufrutto. Se non che, la risposta dell'interdicendo è

stata interpretata in modo unanime da quattro persone e il suo tenore,

registrato anche nel protocollo steso in quell'occasione, non lascia spazio a malintesi

(“No, assolutamente non l'ho regalata. Pago io tutte le spese”: verbale nell'inc.

456.1997

richiamato dall'autorità di vigilanza sulle tutele). Quanto

all'opinione dell'avvocato __________, secondo cui l'anziano “non era perfettamente

lucido” (verbale del 24 febbraio 1999 nell'inc. PC.1998.79, pag. 4 in basso), essa

trova conforto nelle risposte a tratti incoerenti dell'anziano. Anche

l'avvocato __________, del resto, ha constatato come l'uomo non fosse in grado

di “assumere un comportamento critico nei confronti delle comunicazioni che gli

venivano date” (verbale del 12 dicembre 2001, pag. 2 a metà).

h) Dal

fascicolo richiamato dall'Autorità di vigilanza sulle tutele risulta dipoi che il

27.

ottobre 1997, subito dopo l'incontro testé accennato nella casa per anziani

di __________, la Delegazione tutoria di __________ ha sospeso provvisoriamente

__________ dal­l'esercizio dei diritti civili, nominandogli l'avv. __________ quale rappresentante provvisorio e formulando

istanza di inabilitazione all'autorità di vigilanza

sulle tutele. Tanto __________ quanto AP 1 avevano impugnato la decisione. In

pendenza di ricorso il rappresentante provvisorio aveva appurato che nel corso

del 1997 la sostanza del pupillo si era notevolmente ridotta. L'autorità di

vigilanza ha ascoltato l'interdicendo il 9 dicembre 1997, constatando ch'egli non

era in grado di riferire circa la propria situazione finanziaria né di

rispondere coerentemente alle domande che gli venivano poste su tale argomento

(decisione, ricorso e verbale citati nell'inc. 456.1997 richiamato).

i) Le

testimonianze raccolte attestano, per altro verso, il forte coinvolgimento dei

convenuti negli interessi patrimoniali di __________. Basti pensare che AP 1

presenziava agli incontri dello zio con terzi, mentre l'avv. __________ ha

dichiarato di essere stato interpellato più volte da lui e dal figlio AP 2 “con

l'intento di convincermi o perlomeno di farmi capire che quel patto successorio

redatto presso l'avv. AO 1 era stato in qualche modo estorto al professore, chiedendo

pure consigli su come e dove trasferire i fondi del professore in modo discreto

dalla __________” (verbale del 24 febbraio 1999 nell'inc. PC.1998.79, pag. 2 in

alto). __________, referente di __________ alla __________, ha precisato che

dopo il ricovero del cliente nella casa per anziani, egli non ha più avuto modo

di incontrare l'uomo se non in compagnia di AP 1 (verbale del 24 novembre 1999,

pag. 2 verso l'alto).

La

presenza di AP 1 e della moglie è stata finanche descritta come insistente e

deliberata. L'avvocato __________ ha riferito delle difficoltà incontrate nel colloquiare

in privato con l'assistito (“Pretendevano di parlare per conto del professore e

io ricordo che li invitai più volte a lasciarmi conferire direttamente con il

professor __________, tant'è che dovetti pure insistere affinché AP 1 e la

moglie uscissero dalla stanza. I AP 1 tentarono più volte di rientrare nel

locale.” […] “Siste­maticamente, pur recandomi senza appuntamento da lui, un

momento o l'altro compariva qualcuno dei AP 1” (verbale del 24 febbraio 1999

nell'inc. PC.1998.79, pag. 1 in basso e pag. 2). AP 1 ha imposto la sua

presenza anche durante l'incontro dell'interdicendo con la Delegazio­ne tutoria

di __________, rifiutando di allontanar­si (deposizioni dell'avv. __________

del 24 febbraio 1999 nell'inc. PC.1998.79, pag. 4 a metà; di __________ e di __________,

verbali del 31 marzo 1999 nell'inc. PC.1998.79, pag. 2 verso l'alto e pag. 3 a metà; dell'avv.

__________, verbale del 12 dicembre 2001, pag. 2 verso l'alto; verbale

nell'inc. 456.1997, richiamato). Certo, __________ ha testimoniato di avere sempre

potuto visitare __________ senza impedimenti (verbale del 14 luglio 1999,

nell'inc. PC.1998.79, pag. 2 in fondo). Egli si limitava tuttavia a recarsi in

posta per ritirare la pensione dell'amico e non risultava interessarsi di

questioni patrimoniali (loc. cit.).

l) Si

aggiunga che __________ appariva particolarmente legato ad AP 1 sin dall'aprile-maggio

del 1997, tant'è che il 21 luglio successivo si è trasferito nella casa per

anziani “__________” di __________

proprio perché desiderava le frequenti visite di lui (deposizione del dott. __________,

verbale del 19 maggio 1999 nell'inc. PC.1998.79, pag. 1 verso il basso). Alla Delegazione

tutoria di __________ il medesimo __________ ha riferito che dei suoi pagamenti

si occupava il nipote, cui aveva affidato “i

compiti di scritturazione” (verbale dell'incontro 15 ottobre 1997 con la

Delegazione tutoria, nell'inc. 456.1997, richiamato). Anche la dott. __________

ha constatato una “dipendenza elevata” dello zio dal nipote, rilevando che “lo

stato di ansietà, il suo bisogno di dipendenza alla ricerca

di rassicurazioni, fanno sì che questi possa essere facilmente influenzabile,

proprio perché la necessità di avere qualcuno che lo rassicuri in continuazione

colmando il suo bisogno di dipendenza può esporlo al pericolo di ‘dipendere

totalmente dal giudizio dell'altro’”. Essa ha soggiunto che “in una persona depressa,

psichicamente labile, emotivamente instabile, ansiosa, i legami di riconoscenza

con altre persone rassicuranti possono rendere la persona stessa particolarmente

influenzabile dal loro giudizio” (doc. I e 1, pag. 7). Il dott. __________ ha

confermato che già quando soggiornava nella casa per anziani di __________ il

paziente era stato curato per depressione (verbale del 19 maggio 1999 nell'inc.

PC.1998.79, pag. 2 verso il basso).

m) In

sintesi, e in definitiva, dall'istruttoria emerge che dopo la morte della

moglie (il 2 febbraio 1997) __________, vicino ai 92 anni, non è più tornato a

casa. Ospite dal 31 gennaio 1997 nella casa per anziani “__________” di __________ durante la

degenza della moglie in ospedale (dove questa è deceduta in seguito a una frattura),

egli è caduto progressivamente in uno stato depressivo, legandosi viepiù al

nipote AP 1. Al punto che nell'aprile-maggio del 1997 si è risolto a lasciare

l'istituto (pur eretto di fronte a casa sua, su un terreno da lui venduto al

Comune) per trasferirsi il 21 luglio 1997 a __________, in una casa per anziani

vicina al nipote. E il suo stato di salute è andato rapidamente peggiorando, se

è vero che già in quel luglio del 1997 egli accusava – come si è visto – gravi turbe

della memoria recente. Inoltre il declino dev'essere stato sensibile, ove si

consideri che a metà ottobre del 1997 egli non ricordava nemmeno di avere

donato due mesi prima la sua casa di __________ al nipote e non risultava più

al corrente della propria situazione finanziaria.

n) Non

si disconosce che nei noti certificati medici del 14 luglio e del 27 ottobre

1997.

il dott. __________ e il dott. __________ hanno definito __________ capace

di intendere e di volere, ma ciò non significa che l'anziano fosse anche in grado

di gestire la propria sostanza. La stessa dott. __________ ha concluso, nel

gennaio del 1998, che __________ non era affetto da infermità o debolezza di mente

(art. 369 CC). Tradiva però carenze intellettive e volitive. Non sorpren­de

dunque che in linea generale l'uomo apparisse lucido, nel luglio del 1997, tanto

al dott. __________ quanto al dott. __________, medici generalisti. Come dimostra

l'episodio narrato dall'avv. __________i (e confermato indirettamente dallo

stesso dott. __________), in sé __________ non denotava disturbi nel

comportamento quotidiano. Soffriva però di depres­sione e di gravi problemi amnestici.

Se a ciò si aggiunge la sua influenzabilità e vulnerabilità alle persone che

gli erano prossime, dal luglio del 1997 l'esperienza generale della vita induce

a sovvertire con “verosimiglianza

preponderante” la presunzione

dell'art. 16 CC per atti di disposizione impegnativi come redigere un testamento,

regalare un fondo edificato di oltre 2000 m² nel borgo di __________ o elar­gire una donazione da fr. 715 000.–. A maggior

ragione considerando il peso e il controllo esercitati da AP 1 (insieme con la

moglie), il quale sorvegliava lo zio di presso anche nei colloqui con terzi, che

si trattasse dell'avvocato

__________ o della Delegazione tutoria di __________.

o) Gli

appellanti adducono che qualora lo zio non fosse stato in grado di capire la

portata della donazione immobiliare elar­gi­ta il 14 agosto 1997, il notaio non

avrebbe prestato concorso alla rogazione dell'istromento (doc. 5 nell'inc.

PC.1998.79, foglio 2 in alto). A parte il fatto però che le constatazioni di un

pubblico ufficiale sulla capacità di discernimento dei comparenti non vincolano

il giudice (DTF 124 III 9 consid. 1c), nella fattispecie il notaio ha ritenuto __________

capace di firmare l'atto di disposizione sulla base del certificato medico rilasciato

il 14 luglio 1997 dal dott. __________ (sopra, consid. e). E in quel

certificato il medico si limitava a un accerta­mento d'ordine generale, non essendogli

stato precisato – per altro – a quale uso l'attestazione sarebbe servita. Che

in quel periodo __________ avesse già un tale deficit di me­moria da non

ricordare nemmeno un testamento da lui scritto qualche settimana prima non

consta essere stato a conoscenza del medico e nemmeno del notaio. Ne segue che

per quanto riguar­da la donazione immobiliare del 14 agosto 1997, e a maggior

ragione il testamento aggiuntivo dell'8 ottobre 1997 e la donazione mobiliare

del 10 ottobre 1997, il comune andamento delle cose induce a sovvertire con “verosimiglianza preponderante” la presunzione dell'art. 16 CC. In proposito

l'appello è destinato all'insuccesso.

p) Prima

del luglio 1997 non si ravvisano indizi sufficienti, per converso, che inducano

a disconoscere con “verosimiglianza

preponderante” la capacità cognitiva del disponente. È vero che sin dal febbraio del

1997.

__________ soffriva di depressione, ma è anche vero che nel febbraio del

1997.

la

debolezza

era appena agli inizi e che nella casa per anziani di __________ il dott. __________

contrastava i cali d'umore con le cure necessarie (sopra, consid. l in fine). Né,

del resto, i convenuti erano così vicini allo zio. Per di più, il testamento

dell'11 febbraio 1997 non manca di coerenza intrinseca per rapporto al contratto

successorio del 13 ottobre 1995 (“tutta la sostanza pervenutami in esclusiva proprietà quale liquidazione

del regime matrimoniale a seguito del decesso di mia moglie __________”) né di speculare simmetria

con il testamento olografo del 15 gennaio 1996 lasciato dalla moglie, la quale

istituiva suoi eredi – nel caso in cui fosse sopravvissuta al marito – i

discendenti dei propri fratelli premorti, __________ e __________ (doc. D

nell'inc. PC.1998.79). Entro tali limiti la sentenza del Pretore non resiste dunque

alla critica e l'appello merita accoglimento.

6.

Gli

appellanti si dolgono altresì che il Pretore abbia giudicato le due note donazioni

incompatibili con il contratto successorio del 13 ottobre 1995 (art. 494 cpv. 3

CC). Sottolineano che l'erede gravato di sostituzione fedecommissaria sulla

rimanenza può disporre liberamente dei beni pervenutigli. Gli è solo vietato

dilapidarli, sperperarli o distruggerli. __________ non può avere

agito con

malanimo, il Pretore medesimo avendolo riconosciuto incapace di intendere e di

volere. Inoltre egli era libero di disporre a piacimento del quarto ricevuto in

liquidazione del regime dei beni, tanto più dopo avere scoperto che con

testamento olografo del 15 gennaio 1996 la moglie intendeva fare altrettanto (ove

gli fosse sopravvissuta) in favore di propri consanguinei. Gli attori ribadiscono

nelle osservazioni all'appello che, dopo la morte della moglie, __________ (volendolo

supporre capace di discernimento) e i convenuti hanno espresso il chiaro

proposito di annullare il contratto successorio (act. IX nell'inc.

PC.1998.79, pag. 2 verso l'alto), segno evidente che le donazioni

avrebbero leso quell'impegno.

Come si è

visto, in concreto le due donazioni risultano essere state elargite da una

persona incapace di valutare la portata delle disposizioni. Nulle, esse non

esplicano dunque alcun effetto giuridico (sopra, consid. 5 in principio). Sapere

se in caso di validità sarebbero state o non sarebbero state – come reputa abbondanzialmente

il Pretore (sentenza impugnata, consid. 9b) – compatibili con il contratto

successorio del 13 ottobre 1995 poco importa. E del resto sarebbe impossibile giudicare

sulla sola base degli atti. Dandosi donazioni contestate a norma

dell'art. 494 cpv. 3 CC, in effetti, si applicano per analogia le norme

sull'azione di riduzione (Grundmann

in: Praxiskom­mentar Erb­recht, Basilea 2007, n. 26 ad art. 494 CC; Breitschmid, op. cit., n. 9 ad art. 494

CC; Steinauer, op. cit., pag. 384

n. 795a). Per sapere se in concreto le due donazioni sarebbero risultate conciliabili

con il contratto successorio (e in che misura) occorrerebbe accertare dunque l'entità

del patrimonio ricevuto da __________ alla morte della moglie. In seguito si

dovrebbe calcolare il quarto di cui egli poteva disporre liberamente e definire

in che misura egli poteva consumare legittimamente i tre quarti gravati di

sostituzione fedecommissaria sulla rimanenza (DTF 100 II 95

consid. a e b). Il fascicolo processuale è lungi dal consentire accertamenti

del genere, tutto ignorandosi già sul valore venale dell'originaria particella

n. 739 RFD di __________ (di cui si conosce il solo valore di stima fiscale). Per

di più, AO 2, AO 3 e AO 4 non hanno mai indicato

nemmeno davanti al Pretore di quanto si sarebbero dovute ridurre le due

donazioni litigiose. In circostanze del genere non incombeva a questa Camera

istruire la causa

d'ufficio né sindacare una richiesta di giudizio totalmente indeterminata.

7.

I

convenuti lamentano poi di essere stati obbligati a consegnare

all'amministratore della successione le somme di fr. 80 000.– e di fr. 25 000.–, facendo

valere che il primo importo è stato restituito il 10 marzo 2007 da AP 1 a __________,

mentre il secondo è stato usato per sostentare l'anziano e pagare le spese

funerarie. Gli attori oppongono che la somma di fr. 80 000.– è “sparita dalla circolazione”, sicché AP 1 dev'esserse­ne in qualche

modo riappropriato dopo il rimborso, __________ non avendo sicuramente

conservato il denaro nella camera della casa per anziani. Quanto all'altro

importo, essi rimangono silenti.

a) Agli

atti figura una ricevuta del 10 marzo 1997 in cui __________ attesta che AP 1

gli ha consegnato l'importo di fr. 80 000.– (doc. 4 nell'inc.

PC.1998.79), rimesso al nipote quello stesso giorno dietro sue istruzioni dall'avv.

AO 1 (doc. G e H nell'inc. PC.1998.79). Come detto, non sussistono indizi

sufficienti per arguire che prima del luglio del 1997 __________ fosse incapace

di discernimento (consid. 5p). Non si può supporre dunque ch'egli non fosse in

grado di capire il senso legato alla firma della ricevuta. Che dopo la morte

dell'anziano non si sia rinvenuta traccia del denaro ancora non basta per concludere

che AP 1 se ne sia riappropriato. Gli attori asseverano che “l'unico ad avere avuto libero accesso alla

camera del professore era AP 1”,

ma la tesi non è verosimile, la camera di una casa per anziani non potendo seriamente

equipararsi a una cassetta di sicurezza. Nessun elemento oggettivo conforta

l'ipotesi, in realtà, che lo zio abbia lasciato la somma al nipote. Mancando

qualsiasi prova al riguardo, su questo punto l'appello dev'essere accolto e la

sentenza del Pretore riformata.

b) Relativamente

all'importo di fr. 25 000.–, AP 1 non nega di avere prelevato la somma dal conto corrente

postale dello zio. Asserisce di averla usata in parte per il sostentamento di

lui, ma nulla suffraga l'assunto. Agli atti figura invece una distinta di spese

per un totale di fr. 12 543.75 che AP 1 sostiene di avere affrontato dopo la morte di __________

(doc. 8 nell'inc. PC.1998.79). Che i debiti del defunto e le spese funerarie costituiscano

passivi del­l'eredità non fa dubbio (art. 474 cpv. 2 CC). Nella misura in cui AP

1.

ha documentato di avere eseguito egli medesimo simili pagamenti (ricevute nel

raccoglitore doc. 9 dell'inc. PC.1998.79), non v'è ragione dunque di negare il

diritto al compenso, tanto meno ove si consideri che gli attori non contestano

né i versa­menti né il loro ammontare (di complessivi fr. 10 993.75). Anche al

proposito l'appello si rivela dunque, parzialmente, provvisto di buon diritto.

8.

Gli appellanti censurano infine il riparto degli oneri processuali e

delle ripetibili stabilito dal Pretore, adducendo che il loro grado di

soccombenza non supera i due terzi complessivi, senza dimenticare che l'esecutore

testamentario si è visto disconoscere la legittimazione attiva. Gli attori

osservano che l'annullamento del “testa­mento aggiuntivo” comporta la reintegrazione in carica dell'ese­cutore testamentario

designato nel contratto successorio del 13 ottobre 1995, onde il ripristino

della relativa legittimazione a procedere. Per quel che è del Pretore, nella

sentenza impugnata egli ha reputato i convenuti soccombenti per quattro quinti

e gli attori per il resto (sulla legittimazione attiva del­l'esecutore testamentario,

sull'indegnità a succedere dei convenuti e sulle pretese restituzioni di beni,

eccetto la somma di fr. 80 000.–, quella di fr. 25 000.– e i documenti

correlati alla sostanza del defunto).

a) Davanti

al primo giudice gli attori avevano postulato (memoriale conclusivo del 18

marzo 2004, pag. 37):

– l'annullamento delle due donazioni ad AP 1 ed AP 2, subordinatamente

la riduzione di tali liberalità fino a concorrenza dei loro diritti,

– l'annullamento

dei due testamenti lasciati da __________,

– l'accertamento dell'indegnità a succedere dei convenuti,

– la consegna di tutti i beni elencati nel decreto cautelare del 9 febbraio

1998.

emesso dal Pretore senza contraddittorio,

– l'intestazione delle particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________

a AO 2, AO 3 e AO 4,

– la condanna di AP 1 a restituire tutti gli utili realizzati con i

beni elencati nel decreto cautelare del 9 febbraio 1998.

In

esito all'attuale giudizio essi ottengono, per finire:

– l'annullamento delle due donazioni ad AP 1 ed AP 2,

– l'annullamento del “testamento aggiuntivo” lasciato da __________,

– la consegna di fr. 14 006.25 e dei documenti correlati alla

sostanza di __________,

– l'intestazione delle particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________

ad AP 1, AO 2, AO 3 e AO 4,

mentre

soccombono:

– sull'annullamento del testamento principale lasciato da __________,

– sull'indegnità a succedere dei convenuti,

– sulla consegna dei beni elencati nel decreto cautelare del

9.

febbraio 1998, compresi gli importi di fr. 80 000.– e di fr. 10 993.75,

– sull'intestazione delle particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________

alle sole AO 2, AO 3 e AO 4, senza AP 1,

– sulla condanna di AP 1 a restituire tutti gli utili realizzati con i beni elencati nel

decreto cautelare del 9 febbraio 1998 (revocato dal

Pretore il 21 luglio 2000: sopra, lett. G).

b) Tenuto

conto di tutto ciò, equitativamente e nel complesso i convenuti non possono reputarsi

sconfitti in proporzione maggiore di un terzo. Men che meno ove si pensi che,

come rileva il Pretore (e contrariamente a quanto reputano gli attori), l'esecutore

testamentario non ha qualità di parte in azio­ni successorie che oppongono gli

eredi, né in azioni di nullità o di riduzione (Steinauer, op. cit., pag. 553 n. 1184a e pag. 554 n. 1184f).

Poco giova pertanto che con l'annullamento del “testamento aggiuntivo” l'avv. AO 1 si veda reintegrare nella funzione di esecutore

testamentario fu __________. La sentenza impugnata va quindi modificata in tal

senso, fermo restando che l'ammontare degli oneri processuali e delle ripetibili

in sé non è controverso.

9.

Gli

oneri e le ripetibili di appello seguono la reciproca soccombenza (art. 148

cpv. 2 CPC). Davanti a questa Camera gli appellanti chiedevano che l'azione

avversaria fosse rigettata interamente, anche per quanto riguardava:

– l'annullamento dei due

testamenti olografi lasciati da __________,

– la nullità delle due

donazioni in favore di AP 1 ed AP 2,

– l'ingiunzione ad AP 1 di

consegnare all'amministratore della successione fr. 80 000.–, più altri

fr. 25 000.– e tutti i documenti relativi alla sostanza del defunto,

– l'iscrizione delle

particelle n. 739, 1803 e 1804 RFD di __________ a nome di AP 1, AO 2, AO 3 e AO

4.

formanti la comunione ereditaria fu __________.

Essi

vedono accogliere l'appello per quanto attiene:

– all'annullamento del “testamento aggiuntivo” dell'8 ottobre 1997 e

– all'obbligo di restituire

fr. 80 000.–, più la nota differenza di fr. 10 993.75.

A un

giudizio d'insieme essi non possono dirsi vittoriosi, in definitiva, per più di

un decimo. Dovranno quindi sopportare la tassa di giustizia, le spese e le

ripetibili in tale proporzione.

10.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il

valore litigioso della controversia pendente in appello supera ampiamente

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la

sentenza impugnata è così riformata:

1.1 Il “testamento

aggiuntivo” dell'8 ottobre 1997 lasciato da __________

è annullato.

2. È ordinato ad AP 1 di consegnare

all'avv. __________, amministratore della successione:

a) l'importo di fr. 14 006.25;

b) tutti i documenti relativi alla sostanza di __________,

in particolare tutti i documenti che costituiscono la di lui contabilità.

6. La

tassa di giustizia di fr. 17 500.– e le spese di fr. 500.–, da

anticipare dagli attori, sono poste per un terzo a carico di questi ultimi in

solido e per il resto a carico dei convenuti in solido, i quali rifonderanno

agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 32 000.–

complessivi per ripetibili ridotte.

Per il

resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri di

appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 8750.–

b) spese fr.

50.–

fr.

8800.–

da

anticipare dagli appellanti, sono posti per nove decimi a carico loro e per il resto

a carico degli attori in solido. Gli appellanti rifonderanno agli attori inoltre, sempre a titolo

solidale, fr. 12 000.– complessivi per ripetibili ridotte.

3. Intimazione:

AP 1, ;

AP 2, ;

.

Comunicazione:

– avv. ,

;

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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