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Decisione

11.2005.87

richieste di giudizio formulate "in termini precisi e distinti"

21 settembre 2005Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

di AP 2 e AP 1

3. Gli appellanti sostengono che, non avendo l'attrice dato seguito

in modo corretto al termine impartitole il 20 settembre 2004 dal Pretore, la

causa dev'essere stralciata dai ruoli, come prevedeva la comminatoria contenuta

in quell'ordinanza. A mente loro con la replica l'attrice non poteva più

rimediare al difetto, avendo scelto essa stessa di integrare la petizione con

la sola aggiunta di un convenuto nella designazione delle parti. Anzi, nella

petizione integrativa essa rivendicava ancora un diritto di passo veicolare

acquisito per stato di fatto immemorabile – subordinatamente un accesso

veicolare necessario – anche in favore della particella n. 433, salvo annoverare

nella replica tale fondo tra quelli da gravare. Data la manifesta incompletezza

della petizione integrativa, nelle circostanze descritte la causa andava quindi

stralciata dai ruoli.

4. L'art.

165 cpv. 2 lett. g CPC prevede che nella procedura ordinaria appellabile la petizione

deve contenere – fra l'altro – “le domande formulate in termini precisi e distinti”.

Lo scopo della nor­ma è di far sì che il convenuto possa difendersi adeguatamente

dalle rivendicazioni avversarie. Poco importano le espressioni letterali o le

argomentazioni in diritto addotte dall'attore; decisivo è il senso che il convenuto

può ragionevolmente attribuire alle richieste di giudizio secondo le

allegazioni di fatto figuranti nella petizione (richiami in: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 12 e 13

ad art. 165 CPC). L'attore può ancora modificare le domande in sede di replica,

indipendentemente da quanto il convenuto oppone nella risposta; il convenuto,

da parte sua, deve potersi difendere pienamente con l'atto di duplica dalle richieste

così modificate (rinviii in: Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 1 ad art. 175 CPC).

5. Ciò

premesso, contrariamente all'opinione degli appellanti nel caso specifico l'attrice

poteva completare, precisare o rettificare le sue richieste di giudizio nel memoriale

di replica, senza riguar­do al fatto che la manchevolezza della petizione

integrativa fosse dovuta a errore o inavvertenza. Essa poteva quindi estendere

la richiesta di accesso necessario, nell'ambito del medesimo contesto, alla

particella n. 433. Che le allegazioni di fatto enunciate nella petizione

integrativa o nella replica non consentissero a AP 2 e AP 1 di capire perché

l'attrice chieda un diritto del genere gli appellanti non pretendono. Del resto

l'ipotesi appare inimmaginabile, la sentenza emessa il 20 febbraio 2004 da

questa Camera essendo stata notificata anche a loro. Un altro problema è sapere

se la richiesta dell'attrice sia fondata o no, ma tale quesito investe il

merito e trascende i limiti dell'attuale giudizio. Ne segue che, non scevro di

pretestuosità, l'appello di AP 2 e AP 1 risulta per finire destinato all'insuccesso.

Considerandi

II. Sull'appello

di AP 3

6.

L'appellante contesta che ai fini dell'art. 165 cpv. 2 lett. g

CPC sia sufficiente una domanda di cui il convenuto possa rendersi conto sulla

base dei fatti enunciati nella petizione, a maggior ragione – egli soggiunge –

ove si pensi che in appello un atto di ricorso senza domande è addirittura

nullo (art. 309 cpv. 5 in relazione con il cpv. 2 lett. e CPC). L'appellante fa

notare inoltre che, il giudice non potendo pronunciare oltre i limiti della

domanda (art. 86 CPC), la richiesta di giudizio va formulata in termini chiari

ed espliciti. Nella fattispecie la petizione integrativa non conteneva alcuna

conclusione intesa a gravare di accesso necessario la particella n. 433. Non

incombeva dunque al Pretore sostituirsi all'attrice, tanto meno dopo la

decorrenza infruttuosa del termine a lei assegnato proprio per sanare il difetto.

7.

Così

com'è motivato, l'appello potrebbe essere dichiarato già di primo acchito irricevibile

per carenza di motivazione. Nel decreto impugnato il Pretore ha accennato alla

circostanza, invero, che l'attrice aveva ovviato al vizio della petizione

integrativa estendendo la richiesta di accesso necessario alla particella n.

433.

nel memoriale di replica. Perché tale emendamento sarebbe in qual­che modo

contrario a norme della procedura cantonale o a imperativi del diritto federale

l'interessato non spiega. In realtà, alla questione egli neppure allude, né

pretende che i fatti esposti nella petizione o nella replica non gli

consentissero di capire perché l'attrice lo coinvolga nella lite, né asserisce

– per avventura – di ignorare il contenuto della sentenza emessa il 20 febbraio

2004.

da questa Camera. Egli insiste sulla necessità di richieste formulate in

termini precisi e distinti, ma non sostiene che le domande modificate dall'attrice

nella replica disattendano tale requisito. Quanto all'analogia con la procedura

di appello, è vero che l'art. 309 cpv. 5 CPC sanziona di nullità un ricorso cui

manchino le domande (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC). La giurisprudenza ha già

avuto modo di temperare però i rigori della norma, limitandone l'applicazione

alle ipotesi in cui il contenuto del memoriale non consenta di supplire alla mancanza (citazioni in: Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 18 ad art. 309 CPC). In concreto – come detto – nem­meno occorreva

far capo ai fatti esposti nella petizione integrativa, la replica contenendo una

richiesta di giudizio corretta. Anche su questo punto l'appello denota perciò

la sua inconsistenza.

III. Sulle

spese e le ripetibili

8.

La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono la

soccombenza degli appellanti, i quali corrisponderanno all'attrice un'equa

indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

di AP 2 e AP 1 è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

450.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a AO 2, sempre con

vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili.

3. L'appello

di AP 3 è respinto e il decreto impugnato è confermato.

4. Gli oneri

di tale appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

450.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 2 fr. 1000.– per ripetibili.

5. Intimazione:

– ;

– ;

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Nord.

terzi implicati

PI 1

patrocinato da: PA 3

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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