Lexipedia

Decisione

11.2005.89

appello in materia di assistenza tra parenti

7 luglio 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Pellegrini

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.1130 (azione

di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, promossa con istanza del 10 settembre 2004 da

AO 1

(rappresentata dal curatore RA 1

contro

AP 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello (“ricorso”) del 30 giugno 2005 presentato da AP 1

contro la sentenza emessa il

7 giugno 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

con sentenza del 7 giugno 2005 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,

ha condannato AP 1 a versare per la figlia AO 1 (nata il 9 aprile 2004) un

contributo alimentare indicizzato di fr. 800.– mensili retroattivamente dal

giorno della nascita, aumentati a fr. 1000.– mensili dal 12° compleanno, più

gli eventuali assegni familiari;

che contro

tale sentenza AP 1 ha introdotto un appello (“ricorso”) del 30

giugno 2005 nel quale definisce eccessivo il contributo di mantenimento a suo

carico, chiede di nominargli un avvocato d'ufficio previo conferimento del

gratuito patrocinio e postula la sostituzione del curatore designato alla

figlia dalla Commissione tutoria regionale 4;

che il

memoriale non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che

le azioni di mantenimento sono trattate nel Cantone Ticino con la procedura

speciale dell'assistenza tra parenti retta dagli art. 425 segg. CPC;

che in

esito a tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro

Considerandi

dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC);

che il

termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo l'avvenuta notifica

della sentenza al destinatario (art. 120

cpv. 1 e

131.

cpv. 1 CPC);

che nella

fattispecie la sentenza del Pretore, intimata per raccomandata mercoledì 8

giugno 2005, è stata ritirata dal convenuto l'indomani (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito

98.00.690001.01364485

– LSI/LAS);

che di

conseguenza il termine per appellare è cominciato a decorrere venerdì 10 giugno

2005.

ed è scaduto la domenica del

19.

giugno

2005, salvo protrarsi al successivo lunedì 20 giugno in virtù dell'art. 131

cpv. 3 CPC;

che nelle

circostanze descritte il “ricorso” dell'appellante, consegnato alla posta di

Lugano 1 sabato 2 luglio 2005 (data figurante sulla busta, sotto il codice

98.00.690001.04046614

– LSI/LAS), risulta manifestamente tardivo;

che, del

resto, nel suo memoriale l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile

di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il

lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;

che l'atto

in esame va pertanto dichiarato inammissibile;

che gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),

ma il fatto che il convenuto sia sprovvisto di formazione giuridica e abbia agito

da sé solo, senza far capo a un legale, inducono a non prelevare tassa di

giustizia né spese, mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non

essendo stato intimato all'istante;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster