11.2005.89
appello in materia di assistenza tra parenti
7 luglio 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2005.89
Data decisione, Autorità:
07.07.2005, ICCA
Titolo:
appello in materia di assistenza tra parenti
APPELLO
ASSISTENZA FRA PARENTI
PROCEDURA PER L'ASSISTENZA TRA PARENTI
art. 428 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2005.89
Lugano,
7 luglio 2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Pellegrini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.1130 (azione
di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, promossa con istanza del 10 settembre 2004 da
AO 1
(rappresentata dal curatore RA 1
contro
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“ricorso”) del 30 giugno 2005 presentato da AP 1
contro la sentenza emessa il
7 giugno 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 7 giugno 2005 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1,
ha condannato AP 1 a versare per la figlia AO 1 (nata il 9 aprile 2004) un
contributo alimentare indicizzato di fr. 800.– mensili retroattivamente dal
giorno della nascita, aumentati a fr. 1000.– mensili dal 12° compleanno, più
gli eventuali assegni familiari;
che contro
tale sentenza AP 1 ha introdotto un appello (“ricorso”) del 30
giugno 2005 nel quale definisce eccessivo il contributo di mantenimento a suo
carico, chiede di nominargli un avvocato d'ufficio previo conferimento del
gratuito patrocinio e postula la sostituzione del curatore designato alla
figlia dalla Commissione tutoria regionale 4;
che il
memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
le azioni di mantenimento sono trattate nel Cantone Ticino con la procedura
speciale dell'assistenza tra parenti retta dagli art. 425 segg. CPC;
che in
esito a tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro
Considerandi
dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC);
che il
termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo l'avvenuta notifica
della sentenza al destinatario (art. 120
cpv. 1 e
131.
cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie la sentenza del Pretore, intimata per raccomandata mercoledì 8
giugno 2005, è stata ritirata dal convenuto l'indomani (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito
98.00.690001.01364485
– LSI/LAS);
che di
conseguenza il termine per appellare è cominciato a decorrere venerdì 10 giugno
2005.
ed è scaduto la domenica del
19.
giugno
2005, salvo protrarsi al successivo lunedì 20 giugno in virtù dell'art. 131
cpv. 3 CPC;
che nelle
circostanze descritte il “ricorso” dell'appellante, consegnato alla posta di
Lugano 1 sabato 2 luglio 2005 (data figurante sulla busta, sotto il codice
98.00.690001.04046614
– LSI/LAS), risulta manifestamente tardivo;
che, del
resto, nel suo memoriale l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile
di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il
lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;
che l'atto
in esame va pertanto dichiarato inammissibile;
che gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
ma il fatto che il convenuto sia sprovvisto di formazione giuridica e abbia agito
da sé solo, senza far capo a un legale, inducono a non prelevare tassa di
giustizia né spese, mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non
essendo stato intimato all'istante;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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