11.2005.9
Perdita d'interesse parziale di una servitù di passo con carro
28 maggio 2010Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2005.9
Data decisione, Autorità:
28.05.2010, ICCA
Titolo:
Perdita d'interesse parziale di una servitù di passo con carro
CANCELLAZIONE DELLA SERVITÙ
art. 736 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2005.9
Lugano
28 maggio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2003.55 (cancellazione
di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione
del 28 agosto 2003 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 2)
contro
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
(patrocinati dallo stesso PA 1);
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 gennaio
2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 16
dicembre 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. L'11 dicembre 1989 AO 1, AO 2, __________ e __________, comproprietari in
ragione di un quarto ciascuno della particella n. 601 RFD di __________, hanno
scorporato dalla medesima una porzione di
terreno che è andata a formare la nuova particella n. 5550 RFD (364 m²), sulla
quale si trovano i resti di
un rivellino (monumento nazionale), avamposto del Castello visconteo. Sulla residua particella n. 601 sorge una casa di abitazione (248 m²)
con corte (63 m²). Un diritto di passo con carro gravante le particelle n. 598,
600 e 604 RFD, di cui l'originario fondo n. 601 beneficiava, è stato
riportato anche in favore della nuova particella n. 5550. L'iscrizione del
frazionamento e della servitù nel registro fondiario, correlata alla planimetria
sopra illustrata, è avvenuta il 22 dicembre 1989.
B. L'11
gennaio 1990 la particella n. 601 è stata acquistata dalla “__________d'Assicurazioni sulla vita”. In una convenzione stipulata il 15
gennaio 1991 con AP 1, proprietario della particella n. 600, e __________, proprietaria
della particella n. 598, la compagnia assicuratrice ha accettato che la servitù
di passo con carro in favore della sua particella fosse cancellata dai due
fondi servienti. La radiazione è avvenuta il 15 settembre 1992 (d.g. 14 905/07), ma non solo dal fondo dominante n. 601, bensì anche dal
fondo dominante n. 5550, sebbene mancasse il consenso dei proprietari. Un'istanza
del 3 marzo 2000 con cui AO 1, AO 2,
__________ e __________ (cui sono subentrati in qualità di eredi i genitori AO
3 ed AO 4) chiedevano di reinscrivere la servitù in favore della particella n.
5550 è stata respinta dall'Ufficio dei registri con decisione del 23 agosto
2000. Mentre __________ consentiva infatti alla reinscrizione del passo
carrabile, AP 1 vi si opponeva.
C. Il
13 maggio 2002 AO 1, AO 2, AO 5, AO 3 ed AO 4 hanno convenuto AP 1 e i membri
della Comunione ereditaria fu __________ (__________, __________, __________ ed
__________) davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per
ottenere – già in via cautelare – che in virtù dell'art. 975 CC fosse ripristinato
in favore della loro particella n. 5550 il diritto di passo con carro gravante
le particelle n. 598 e 600. AP 1 ha proposto di respingere la petizione. Gli eredi
fu __________ hanno confermato invece il loro accordo alla reinscrizione della
servitù. Con decreto cautelare del 10 marzo 2003 il Pretore ha abilitato gli istanti
a chiedere un'iscrizione provvisoria del diritto (art. 75 a 77 RRF), valida fino a 30 giorni dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito. Statuendo
poi con sentenza del 7 ottobre 2003, egli ha accolto l'azione e ha ordinato il
ripristino della servitù “con effetto
retroattivo alla data dell'originaria iscrizione” (inc. OA.2002.36).
D. Nel
frattempo, il 28 agosto 2003, AP 1 ha convenuto AO 1, AO 2, AO 5, AO 3 ed AO 4
davanti al medesimo Pretore per ottenere che la servitù di passo gravante la
sua particella n. 600, provvisoriamente reinscritta in virtù del citato
decreto cautelare nella causa parallela, fosse cancellata. A sostegno dell'azione
egli ha fatto valere che dopo la cancellazione della servitù dal fondo n. 601, la
particella n. 5550 non può più accedere al suo fondo n. 600, sicché la reinscrizione
dell'onere sulla sua particella risulta priva d'interesse. Nella loro risposta
del 17 ottobre 2003 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione.
L'udienza preliminare ha avuto luogo il 13 gennaio 2004. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a
presentare conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito i loro punti di
vista. Il 27 febbraio 2004 AP 1 ha donato la particella n. 600 al figlio __________.
Statuendo con sentenza del 16 dicembre 2004, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 196.– sono state
poste a carico dell'attore, con obbligo di rifondere ai convenuti
fr. 2700.– complessivi per ripetibili.
E. Contro
la sentenza predetta AP 1 è insorto con un appello del 20 gennaio 2005 nel
quale ha chiesto di accogliere la petizione e di riformare in tal senso il
giudizio impugnato. Con osservazioni del 16 marzo 2005 AO 1, AO 2, AO 5, AO 3 ed
AO 4 hanno proposto di respingere l'appello. Dalla sentenza impugnata la Camera ha preso conoscenza, nondimeno, che nel novembre del 2003 i proprietari della particella
n. 5550 avevano adito il Pretore per ottenere un accesso pedonale necessario a
carico della particella n. 601 proprio per raggiungere, dal loro fondo, il
tracciato del passo sulla particella n. 600 (inc. IU.2003.45). Quella causa era
tuttora pendente.
F. Accertato
che la questione appena citata poteva rivelarsi determinante ai fini del
giudizio, la Camera ha sospeso il 25 aprile 2008 la trattazione dell'appello
finché il Pretore non avesse statuito. Il Pretore ha giudicato il 3 dicembre
2008, nel senso che ha accolto
l'azione e ha riconosciuto in favore della particella n. 5550 un diritto di passo pedonale largo 1.8 m sulla particella n. 601 dietro
versamento di fr. 100.– a titolo di indennità. Passata in giudicato, tale
sentenza è stata trasmessa al Tribunale d'appello il 14 gennaio 2009. Invitate
le parti il 26 marzo 2010 ad esprimersi circa la possibile incidenza di tale
giudizio sul pronunciato odierno, con osservazioni dell'8 aprile 2010 i convenuti
hanno proposto una volta ancora di respingere l'appello. L'attore è rimasto silente.
Considerandi
in diritto: 1. Nelle cause relative a servitù il valore litigioso è quello che i
diritti contesi hanno per il fondo dominante o quello corrispondente alla
svalutazione che subirebbe il fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9
cpv. 3 CPC; v. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I,
Berna 1990, pag. 284 in basso con rinvii di giurisprudenza). Nella
fattispecie il Pretore ha determinato un valore litigioso di fr. 30 000.– (sentenza, pag. 4), riferendosi alle
allegazioni dei convenuti nella parallela causa inc. OA.2002.36. Le parti non
hanno mosso contestazioni al riguardo, sicché nulla osta sotto questo profilo
alla ricevibilità dell'appello. Tempestivo, il rimedio può
dunque essere vagliato nel merito.
2.
In pendenza di appello, il 15 marzo 2007, AO 2 ha venduto a AO 5 la sua quota di comproprietà sulla particella n. 5550. Ora, nel caso in cui l'oggetto
di un litigio sia alienato, il processo continua per legge fra le parti
originarie (art. 110 cpv. 1 prima frase CPC). Tutt'al
più l'acquirente può, “con il consenso
delle parti”, subentrare in causa all'alienante (art. 110 cpv. 2 CPC). Ove ciò non avvenga, l'alienante continua a essere parte al
processo, fermo restando che la sentenza definitiva passerà in giudicato
“anche nei confronti dell'acquirente, riservate le disposizioni del diritto
civile sull'acquisto dei terzi in buona fede” (art. 110 cpv. 1 seconda frase CPC).
Identico principio vale per quanto riguarda la donazione della particella n.
600.
da AP 1 al figlio __________.
3.
Nella
fattispecie il Pretore ha accertato anzitutto che la servitù in questione era
stata costituita per assicurare alla particella n. 601 lo sbocco verso sud (via
__________) attraverso le particelle n. 600 e 598, l'accesso a nord essendo garantito direttamente dalla via __________. Di conseguenza – egli ha proseguito
– anche la particella n. 5550, scaturita dal frazionamento dell'originaria particella
n. 601, conserva interesse all'unico sbocco di cui dispone sulla pubblica via. È
vero che a ovest essa confina con via __________, ma ciò permette di accedere
solo all'area incolta che copre la parte superiore del rivellino, o meglio di
quanto resta dell'opera. L'interno della fortificazione si raggiunge dalla
“cannoniera”, ora trasformata in portale, situata lungo il lato nord, a confine
con la particella n. 601, senza comunicazione con la parte superiore del fondo.
La conformazione del manufatto fa sì che il dislivello fra tale entrata e il
campo stradale di via __________ sia di circa 6 m. Non è quindi pensabile – ha soggiunto il Pretore – negare alla particella n. 5550 un interesse attuale
al diritto di passo, a prescindere dalla destinazione che i proprietari vorranno
dare alla stessa. Siccome lo scopo della servitù rimane quello di raggiungere
la via __________, poco importa che costruzioni nel frattempo sorte sulla
particella n. 601 precludano alla particella n. 5550 lo sbocco sulla via __________.
Quanto
all'impossibilità di esercitare il passo, non beneficiando la particella n. 5550
di alcun diritto di passo attraverso le particelle n. 601 e 4947, secondo
il Pretore tale impedimento è solo temporaneo e non toglie interesse alla
servitù. A suo modo di vedere, in effetti, per il transito sulla particella n.
4947.
la valenza culturale e storica che il rivellino del castello riserva per
la comunità permette di contare sulla disponibilità del Comune di __________,
che ne è il proprietario. Per quanto riguarda invece il breve passaggio lungo la
particella n. 601, il Pretore ha ricordato che davanti a lui pende una causa (inc.
IU.2003.45) – sospesa per propiziare una composizione amichevole – volta a
ottenere l'iscrizione della relativa servitù. Tutto considerato, in definitiva il
primo giudice non ha ravvisato i presupposti per ordinare la cancellazione del
diritto.
4.
L'appellante
ribadisce che la mancanza di un diritto di passo sulla particella n. 601 rende ormai
impossibile raggiungere dal fondo dominante la sua particella n. 600 e toglie
ogni interesse alla servitù. Egli rileva che i convenuti erano a conoscenza
della convenzione stipulata il 15 gennaio 1991 (doc. D) e sapevano quindi che
il diritto di passo sulla particella n. 601, di cui beneficiava altresì la loro
particella n. 5550, sarebbe stato soppresso. Non opponendosi alla
cancellazione, rispettivamente non facendo nulla per assicurare alla loro
particella il transito su quel fondo, essi hanno implicitamente rinunciato anche
al passo sulla particella n. 600.
5.
Secondo
l'art. 736 cpv. 1 CC il proprietario del fondo serviente può chiedere la cancellazione
di servitù che abbiano perduto ogni interesse per il proprietario del fondo
dominante. Accertare se ciò sia il caso dipende dal contenuto e dall'estensione
del diritto nel caso specifico. Decisivo è il principio dell'identità, che
impedisce di mantenere servitù per scopi diversi da quelli per cui sono state
costituite (DTF 121 III 54 consid. 2a con richiami di giurisprudenza; Liver in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 63 ad art. 736 CC). In ogni fattispecie
occorre quindi esaminare, anzitutto, se per il proprietario del fondo dominante
sussista ancora un interesse all'esercizio della servitù e se tale interesse
corrisponda allo scopo originario per cui l'aggravio è stato costituito (DTF
114.
II 428 consid. 2a). L'interesse si apprezza sulla base di criteri oggettivi
(DTF 130 III 556 consid. 2 con richiami di giurisprudenza; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 384 n.
2267; Rodondi, L'extinction des
servitudes de par la loi, Losanna 1990, pag. 103 segg.). La
cancellazione va ordinata solo nella misura in cui il proprietario non abbia più
alcun interesse ragionevole al mantenimento del diritto reale limitato (Steinauer, loc. cit.; DTF 100 II 105).
6.
In concreto l'appellante
non contesta che lo scopo del diritto di passo con carro reinscritto con
sentenza del 7 ottobre 2003 in favore della particella n. 5550 sulle particelle
n. 598 e 600 RFD fosse quello di garantire al fondo dominante uno sbocco verso
sud, sulla via __________, come ha accertato il Pretore (sentenza impugnata,
consid. 5). Nemmeno pretende, l'appellante, che il passo abbia oggi un fine
diverso rispetto a quello per cui esso era stato costituito sull'originaria
particella n. 601 (ed è stato riportato sulla particella n. 5550 al momento del
frazionamento). Del resto egli non ha mai chiesto la radiazione della servitù
perché straniata dal suo scopo originario. Ne chiede la cancellazione perché essa
non può più essere esercitata e non ha più alcun interesse per il fondo
dominante. Ora, per quanto riguarda l'esercizio della servitù tale
affermazione è superata dalla sentenza (passata in giudicato) con cui il
Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha riconosciuto in favore della particella
n. 5550, il 3 dicembre 2008, un accesso pedonale necessario da esercitare
sulla particella n. 601 “per una lunghezza di 5 rispettivamente 7 m e per una larghezza di 1.8 m” conformemente al tracciato indicato su una planimetria annessa al
giudizio (inc. IU.2003.45). Grazie a tale accesso rimane possibile raggiungere
dalla particella n. 5550 il percorso lungo la particella n. 600 (e viceversa).
Non si può dire dunque che l'esercizio del passo sia divenuto impossibile.
7.
Diversa è la
questione per quanto riguarda l'estensione e i limiti della servitù. L'onere
reinscritto dal Pretore sulle particelle n. 598 e n. 600 in favore della
particella n. 5550 con la sentenza del 7 ottobre 2003 è infatti un “passo con
carro” (a due o più bestie, corrispondente oggi a un passo veicolare: I CCA,
sentenza inc. 11.2000.150 del 5 ottobre 2001, consid. 5a menzionato in: RtiD
I-2004 pag. 611 n. 120c), mentre quello iscritto con la sentenza del 3 dicembre
2008.
sulla particella n. 601 è un mero passo pedonale, ovvero un diritto di
transito a piedi, a cavallo o in bicicletta, tutt'al più con carichi sulla
persona (I CCA, sentenza inc. 11.2003.4 del 18 marzo 2005 consid. 8 con
richiamo), ma senza alcun carro, nemmeno trascinato a mano (Jacomella/Lucchini, I rapporti di
vicinato nel Cantone Ticino, 6ª edizione, pag. 144). Non si vede pertanto che
utilità potrebbe avere per la particella n. 5550 un passo con carro sulla
particella n. 600 se poi il diritto di transito con carro si estingue sulla
particella n. 601. Nemmeno i proprietari del fondo dominante, che sulla nuova
sentenza del Pretore hanno avuto modo di esprimersi, hanno speso una parola di
giustificazione al proposito. Né essi hanno impugnato la sentenza del Pretore, dolendosi
che sulla particella n. 601 sia stato accordato un passo pedonale invece del passo
carrabile richiesto.
Ciò posto, da un lato non
si può negare alla particella n. 5550 l'interesse a uno sbocco pedonale
verso sud, l'unico del resto che la colleghi alla pubblica via, ma dall'altro
non è dato a divedere quale interesse abbia ancora tale particella a un diritto
di transito “con carro” sulla particella n. 600 quando un diritto del genere non
è consentito sulla particella n. 601, passaggio obbligato per arrivare dal
fondo dominante alle particelle n. 4947 e 598. La reinscrizione disposta dal
Pretore con la sentenza del 7 ottobre 2003 non è quindi del tutto caduca,
come asserisce l'appellante, ma nemmeno conserva appieno la finalità per cui la
servitù era stata costituita, il passaggio “con carro” essendo ormai divenuto
senza interesse. Ora, l'art. 736 cpv. 1 CC, che abilita il
proprietario del fondo serviente a chiedere la cancellazione di servitù
divenute senza interesse per il proprietario del fondo dominante, non esclude
che la perdita d'interesse – e quindi la cancellazione della servitù – possa
essere anche soltanto parziale (DTF 91 II 196 consid. 5;
Liver, op. cit., n. 130 ad art.
736.
CC; Steinauer, op. cit., pag.
386.
n. 2271a). È l'ipotesi
che si riscontra nel caso in esame.
8.
Per quanto riguarda
il passaggio sulla particella n. 4947, proprietà del Comune di Locarno (anch'esso
indispensabile per raggiungere dalla particella n. 5550 la pubblica via senza
soluzione di continuità), nella sentenza citata il Pretore ha fatto riferimento
a notizie apparse su quotidiani locali secondo cui appariva “molto verosimile
un prossimo acquisto del mappale n. 5550 (“__________”) da parte dello stesso
Comune di __________”. Ne ha desunto, il primo giudice, che “non vi [poteva]
essere dubbio sulla definitiva possibilità di transito sul mappale n. 4947 RFD,
già di proprietà del Comune”. Tale volontà sussiste intatta, come dimostra la
recente decisione con cui il Consiglio comunale di __________ ha approvato un
credito di fr. 1 300 000.– per “l'acquisizione del rivellino e delle
aree adiacenti e segnatamente della particella n. 5550 RFD e di parte
delle particelle n. 598, 604 sub. b, 601 sub. b, 600 sub. b, 1561 sub. b,
605.
e 606 sub. c RFD __________ e per i relativi ripristini” (www.__________.ch/doc/leg_mess_rap.aspx).
È vero che lo stanziamento del credito sarà oggetto di votazione popolare, essendo
state raccolte firme sufficienti per indire un referendum, ma ciò non significa
che – uscisse anche un verdetto negativo dalle urne – il Municipio intenda
chiudere al pubblico la particella n. 4947. Del resto, nemmeno se ne
comprenderebbe il motivo.
9.
L'appellante
ravvisa la caducità della nota servitù (e quindi la necessità della sua radiazione)
anche nel fatto che i convenuti hanno aderito alla convenzione del 15 gennaio
1991.
(doc. D) per la cancellazione del diritto di passo con carro gravante le
particelle n. 598 e 600 in favore della particella n. 601, di cui beneficiava
anche la loro particella n. 5550. Per lo meno – egli soggiunge – costoro non si
sono opposti alla cancellazione e nulla hanno intrapreso per salvaguardare l'accesso
al loro fondo, rinunciando implicitamente a transitare sulla particella n. 601
e, quindi, anche sulla particella n. 600. Se non che, nella menzionata sentenza
del 7 ottobre 2003 con cui ha ordinato la reinscrizione della servitù in favore
della particella n. 5550 il Pretore ha accertato che i convenuti non hanno per
nulla sottoscritto l'accordo del 15 gennaio 1991, né hanno controfirmato la
relativa istanza di cancellazione a registro fondiario. Anzi, egli ha rilevato
che “voler desumere il loro consenso all'operazione per il fatto di aver
comunicato l'11 marzo 1991 all'Ufficio tecnico comunale di __________ di essere
al corrente della convenzione sottoscritta non è pertinente, tanto più se si
considera che in quella missiva gli attori – fra tutte le particelle coinvolte
– non facevano esplicito accenno al mappale che qui ci interessa, vale a dire
al fondo n. 5550, all'epoca già regolarmente iscritto a registro fondiario”
(sentenza, pag. 7 a metà). Pretendere in simili condizioni che i convenuti
abbiano deliberatamente rinunciato a ogni collegamento della loro particella n.
5550.
con la pubblica via non è serio.
10.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). L'appellante ottiene causa vinta nella misura in cui la perdita d'interesse
si riferisce alla servitù di passo “con carro” sulla sua particella n. 600, ma non
nella misura in cui la servitù consente il passo pedonale. Equitativamente si
giustifica pertanto di suddividere la tassa di giustizia e le spese a metà,
compensando le ripetibili. Ciò impone di riformare altresì il dispositivo sugli
oneri e le ripetibili di primo grado, che seguono identica sorte.
11.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso fissato dal Pretore in fr.
30.
000.– (sopra, consid. 1), non contestato
dalle parti e rimasto immutato in appello, consente un
eventuale
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Per
questi motivi,
vista sulle
spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1.
La petizione è parzialmente accolta,
nel senso che la servitù prediale gravante la particella n. 600 in favore della particella n. 5550 RFD di __________ è dichiarata senza interesse nella misura in
cui riguarda il diritto di passo con carro. Essa sussiste in quanto servitù di
passo pedonale.
2.
Una volta passata in giudicato, la presente sentenza costituirà titolo esecutivo
per ottenere la modifica dell'iscrizione nel registro fondiario.
3.
La tassa
di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 196.– sono poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Gli
oneri di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
550.
–
sono posti a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100.
pv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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