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Decisione

11.2005.9

Perdita d'interesse parziale di una servitù di passo con carro

28 maggio 2010Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2003.55 (cancellazione

di servitù) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione

del 28 agosto 2003 da

AP 1

(patrocinato dall' PA 2)

contro

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

(patrocinati dallo stesso PA 1);

esaminati

gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 gennaio

2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 16

dicembre 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. L'11 dicembre 1989 AO 1, AO 2, __________ e __________, comproprietari in

ragione di un quarto ciascuno della particella n. 601 RFD di __________, hanno

scorporato dalla medesima una porzione di

terreno che è andata a formare la nuova particella n. 5550 RFD (364 m²), sulla

quale si trovano i resti di

un rivellino (monumento nazionale), avamposto del Castello visconteo. Sulla residua particella n. 601 sorge una casa di abitazione (248 m²)

con corte (63 m²). Un diritto di passo con carro gravante le particelle n. 598,

600 e 604 RFD, di cui l'originario fondo n. 601 beneficiava, è stato

riportato anche in favore della nuova particella n. 5550. L'iscrizione del

frazionamento e della servitù nel registro fondiario, correlata alla planimetria

sopra illustrata, è avvenuta il 22 dicembre 1989.

B. L'11

gennaio 1990 la particella n. 601 è stata acquistata dalla “__________d'Assicurazioni sulla vita”. In una convenzione stipulata il 15

gennaio 1991 con AP 1, proprietario della particella n. 600, e __________, proprietaria

della particella n. 598, la compagnia assicuratrice ha accettato che la servitù

di passo con carro in favore della sua particella fosse cancellata dai due

fondi servienti. La radiazione è avvenuta il 15 settembre 1992 (d.g. 14 905/07), ma non solo dal fondo dominante n. 601, bensì anche dal

fondo dominante n. 5550, sebbene mancasse il consenso dei proprietari. Un'istanza

del 3 mar­zo 2000 con cui AO 1, AO 2,

__________ e __________ (cui sono subentrati in qualità di eredi i genitori AO

3 ed AO 4) chiedevano di reinscrivere la servitù in favore della particella n.

5550 è stata respinta dall'Ufficio dei registri con decisione del 23 agosto

2000. Mentre __________ consentiva infatti alla reinscrizione del passo

carrabile, AP 1 vi si opponeva.

C. Il

13 maggio 2002 AO 1, AO 2, AO 5, AO 3 ed AO 4 hanno convenuto AP 1 e i membri

della Comunione ereditaria fu __________ (__________, __________, __________ ed

__________) davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per

ottenere – già in via cautelare – che in virtù dell'art. 975 CC fosse ripristinato

in favore della loro particella n. 5550 il diritto di passo con carro gravante

le particelle n. 598 e 600. AP 1 ha proposto di respingere la petizione. Gli eredi

fu __________ hanno confermato invece il loro accordo alla reinscrizione della

servitù. Con decreto cautelare del 10 marzo 2003 il Pretore ha abilitato gli istanti

a chiedere un'iscrizione provvisoria del diritto (art. 75 a 77 RRF), valida fino a 30 giorni dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito. Statuendo

poi con sentenza del 7 ottobre 2003, egli ha accolto l'azione e ha ordinato il

ripristino della servitù “con effetto

retroattivo alla data del­l'originaria iscrizione” (inc. OA.2002.36).

D. Nel

frattempo, il 28 agosto 2003, AP 1 ha convenuto AO 1, AO 2, AO 5, AO 3 ed AO 4

davanti al medesimo Pretore per ottenere che la servitù di passo gravante la

sua particella n. 600, provvisoriamente reinscritta in virtù del citato

decreto cautelare nella causa parallela, fosse cancellata. A sostegno dell'azione

egli ha fatto valere che dopo la cancellazione della servitù dal fondo n. 601, la

particella n. 5550 non può più accedere al suo fondo n. 600, sicché la reinscrizione

dell'onere sulla sua particella risulta priva d'interesse. Nella loro risposta

del 17 ottobre 2003 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione.

L'udienza preliminare ha avuto luogo il 13 gennaio 2004. Esperita

l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a

presentare conclusioni scritte nelle quali hanno ribadito i loro punti di

vista. Il 27 febbraio 2004 AP 1 ha donato la particella n. 600 al figlio __________.

Statuendo con sentenza del 16 dicembre 2004, il Pretore ha respinto la petizione. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 196.– sono state

poste a carico dell'attore, con obbligo di rifondere ai convenuti

fr. 2700.– complessivi per ripetibili.

E. Contro

la sentenza predetta AP 1 è insorto con un appello del 20 gennaio 2005 nel

quale ha chiesto di acco­gliere la petizione e di riformare in tal senso il

giudizio impugnato. Con osservazioni del 16 marzo 2005 AO 1, AO 2, AO 5, AO 3 ed

AO 4 hanno proposto di respingere l'appello. Dalla sentenza impugnata la Camera ha preso conoscenza, nondimeno, che nel novembre del 2003 i proprietari della particella

n. 5550 avevano adito il Pretore per ottenere un accesso pedonale necessario a

carico della particella n. 601 proprio per raggiungere, dal loro fondo, il

tracciato del passo sulla particella n. 600 (inc. IU.2003.45). Quella causa era

tuttora pendente.

F. Accertato

che la questione appena citata poteva rivelarsi determinante ai fini del

giudizio, la Camera ha sospeso il 25 aprile 2008 la trattazione dell'appello

finché il Pretore non avesse statuito. Il Pretore ha giudicato il 3 dicembre

2008, nel senso che ha accolto

l'azione e ha riconosciuto in favore della particella n. 5550 un diritto di passo pedonale largo 1.8 m sulla particella n. 601 dietro

versamento di fr. 100.– a titolo di indennità. Passata in giudicato, tale

sentenza è stata trasmessa al Tribunale d'appello il 14 gennaio 2009. Invitate

le parti il 26 marzo 2010 ad esprimersi circa la possibile incidenza di tale

giudizio sul pronunciato odierno, con osservazioni dell'8 aprile 2010 i convenuti

hanno proposto una volta ancora di respingere l'appello. L'attore è rimasto silente.

Considerandi

in diritto: 1. Nelle cause relative a servitù il valore litigioso è quello che i

diritti contesi hanno per il fondo dominante o quello corrispondente alla

svalutazione che subirebbe il fondo serviente, se essa è maggiore (art. 9

cpv. 3 CPC; v. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I,

Berna 1990, pag. 284 in basso con rinvii di giurisprudenza). Nella

fattispecie il Pretore ha determinato un valore litigioso di fr. 30 000.– (sentenza, pag. 4), riferendosi alle

allegazioni dei convenuti nella parallela causa inc. OA.2002.36. Le parti non

hanno mosso contestazioni al riguardo, sicché nulla osta sotto questo profilo

alla ricevibilità dell'appello. Tempestivo, il rimedio può

dunque essere vagliato nel merito.

2.

In pendenza di appello, il 15 marzo 2007, AO 2 ha venduto a AO 5 la sua quota di comproprietà sulla particella n. 5550. Ora, nel caso in cui l'oggetto

di un litigio sia alienato, il processo continua per legge fra le parti

originarie (art. 110 cpv. 1 prima frase CPC). Tutt'al

più l'acquirente può, “con il consenso

delle parti”, subentrare in causa all'alienante (art. 110 cpv. 2 CPC). Ove ciò non avvenga, l'alienante continua a essere parte al

processo, fermo restando che la sentenza definitiva pas­serà in giudicato

“anche nei confronti dell'acquirente, riservate le disposizioni del diritto

civile sull'acquisto dei terzi in buona fede” (art. 110 cpv. 1 seconda frase CPC).

Identico principio vale per quanto riguarda la donazione della particella n.

600.

da AP 1 al figlio __________.

3.

Nella

fattispecie il Pretore ha accertato anzitutto che la servitù in questione era

stata costituita per assicurare alla particella n. 601 lo sbocco verso sud (via

__________) attraverso le particelle n. 600 e 598, l'accesso a nord essendo garantito direttamente dalla via __________. Di conseguenza – egli ha proseguito

– anche la particella n. 5550, scaturita dal frazionamento dell'originaria particella

n. 601, conserva interesse all'unico sbocco di cui dispone sulla pubblica via. È

vero che a ovest essa confina con via __________, ma ciò permette di accedere

solo all'area incolta che copre la parte superiore del rivellino, o meglio di

quanto resta dell'opera. L'interno della fortificazione si raggiunge dalla

“cannoniera”, ora trasformata in portale, situata lungo il lato nord, a confine

con la particella n. 601, senza comunicazione con la parte superiore del fondo.

La conformazione del manufatto fa sì che il dislivello fra tale entrata e il

campo stradale di via __________ sia di circa 6 m. Non è quindi pensabile – ha soggiunto il Pretore – negare alla particella n. 5550 un interesse attuale

al diritto di passo, a prescindere dalla destinazione che i proprietari vorranno

dare alla stessa. Siccome lo scopo della servitù rimane quello di raggiungere

la via __________, poco importa che costruzioni nel frattempo sorte sulla

particella n. 601 precludano alla particella n. 5550 lo sbocco sulla via __________.

Quanto

all'impossibilità di esercitare il passo, non beneficiando la particella n. 5550

di alcun diritto di passo attraverso le particelle n. 601 e 4947, secondo

il Pretore tale impedimento è solo temporaneo e non toglie interesse alla

servitù. A suo modo di vedere, in effetti, per il transito sulla particella n.

4947.

la valenza culturale e storica che il rivellino del castello riserva per

la comunità permette di contare sulla disponibilità del Comune di __________,

che ne è il proprietario. Per quanto riguarda invece il breve passaggio lungo la

particella n. 601, il Pretore ha ricordato che davanti a lui pende una causa (inc.

IU.2003.45) – sospesa per propiziare una composizione amichevole – volta a

ottenere l'iscrizione della relativa servitù. Tutto considerato, in definitiva il

primo giudice non ha ravvisato i presupposti per ordinare la cancellazione del

diritto.

4.

L'appellante

ribadisce che la mancanza di un diritto di passo sulla particella n. 601 rende ormai

impossibile raggiungere dal fondo dominante la sua particella n. 600 e toglie

ogni interesse alla servitù. Egli rileva che i convenuti erano a conoscenza

della convenzione stipulata il 15 gennaio 1991 (doc. D) e sapevano quindi che

il diritto di passo sulla particella n. 601, di cui beneficiava altresì la loro

particella n. 5550, sarebbe stato soppresso. Non opponendosi alla

cancellazione, rispettivamente non facendo nulla per assicurare alla loro

particella il transito su quel fondo, essi hanno implicitamente rinunciato anche

al passo sulla particella n. 600.

5.

Secondo

l'art. 736 cpv. 1 CC il proprietario del fondo serviente può chiedere la cancellazione

di servitù che abbiano perduto ogni interesse per il proprietario del fondo

dominante. Accertare se ciò sia il caso dipende dal contenuto e dall'estensione

del diritto nel caso specifico. Decisivo è il principio dell'identità, che

impedisce di mantenere servitù per scopi diversi da quelli per cui sono state

costituite (DTF 121 III 54 consid. 2a con richiami di giurisprudenza; Liver in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 63 ad art. 736 CC). In ogni fattispecie

occorre quindi esaminare, anzitutto, se per il proprietario del fondo dominante

sussista ancora un interesse all'esercizio della servitù e se tale interesse

corrisponda allo scopo originario per cui l'aggravio è stato costituito (DTF

114.

II 428 consid. 2a). L'interesse si apprezza sulla base di criteri oggettivi

(DTF 130 III 556 consid. 2 con richiami di giurisprudenza; Steinauer, Les droits réels, vol. II, 3ª edizione, pag. 384 n.

2267; Rodondi, L'extinction des

servitudes de par la loi, Losanna 1990, pag. 103 segg.). La

cancellazione va ordinata solo nella misura in cui il proprietario non abbia più

alcun interesse ragionevole al mantenimento del diritto reale limitato (Steinauer, loc. cit.; DTF 100 II 105).

6.

In concreto l'appellante

non contesta che lo scopo del diritto di passo con carro reinscritto con

sentenza del 7 ottobre 2003 in favore della particella n. 5550 sulle particelle

n. 598 e 600 RFD fosse quello di garantire al fondo dominante uno sbocco verso

sud, sulla via __________, come ha accertato il Pretore (sentenza impugnata,

consid. 5). Nemmeno pretende, l'appellante, che il passo abbia oggi un fine

diverso rispetto a quello per cui esso era stato costituito sull'originaria

particella n. 601 (ed è stato riportato sulla particella n. 5550 al momento del

frazionamento). Del resto egli non ha mai chiesto la radiazione della servitù

perché straniata dal suo scopo originario. Ne chiede la cancellazione perché essa

non può più essere esercitata e non ha più alcun interesse per il fondo

dominante. Ora, per quanto riguarda l'esercizio della servitù tale

affermazione è superata dalla sentenza (passata in giudicato) con cui il

Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha riconosciuto in favore della particella

n. 5550, il 3 dicembre 2008, un accesso pedonale necessario da esercitare

sulla particella n. 601 “per una lunghezza di 5 rispettivamente 7 m e per una larghezza di 1.8 m” conformemente al tracciato indicato su una planimetria annessa al

giudizio (inc. IU.2003.45). Grazie a tale accesso rimane possibile raggiungere

dalla particella n. 5550 il percorso lungo la particella n. 600 (e viceversa).

Non si può dire dunque che l'esercizio del passo sia divenuto impossibile.

7.

Diversa è la

questione per quanto riguarda l'estensione e i limiti della servitù. L'onere

reinscritto dal Pretore sulle particelle n. 598 e n. 600 in favore della

particella n. 5550 con la sentenza del 7 ottobre 2003 è infatti un “passo con

carro” (a due o più bestie, corrispondente oggi a un passo veicolare: I CCA,

sentenza inc. 11.2000.150 del 5 ottobre 2001, consid. 5a menzionato in: RtiD

I-2004 pag. 611 n. 120c), mentre quello iscritto con la sentenza del 3 dicembre

2008.

sulla particella n. 601 è un mero passo pedonale, ovvero un diritto di

transito a piedi, a cavallo o in bicicletta, tutt'al più con carichi sulla

persona (I CCA, sentenza inc. 11.2003.4 del 18 marzo 2005 consid. 8 con

richiamo), ma senza alcun carro, nemmeno trascinato a mano (Jacomella/Lucchini, I rapporti di

vicinato nel Cantone Ticino, 6ª edizione, pag. 144). Non si vede pertanto che

utilità potrebbe avere per la particella n. 5550 un passo con carro sulla

particella n. 600 se poi il diritto di transito con carro si estingue sulla

particella n. 601. Nemmeno i proprietari del fondo dominante, che sulla nuova

sentenza del Pretore hanno avuto modo di esprimersi, hanno speso una parola di

giustificazione al proposito. Né essi hanno impugnato la sentenza del Pretore, dolendosi

che sulla particella n. 601 sia stato accordato un passo pedonale invece del passo

carrabile richiesto.

Ciò posto, da un lato non

si può negare alla particella n. 5550 l'interesse a uno sbocco pedonale

verso sud, l'unico del resto che la colleghi alla pubblica via, ma dall'altro

non è dato a divedere quale interesse abbia ancora tale particella a un diritto

di transito “con carro” sulla particella n. 600 quando un diritto del genere non

è consentito sulla particella n. 601, passaggio obbligato per arrivare dal

fondo dominante alle particelle n. 4947 e 598. La reinscrizione disposta dal

Pretore con la sentenza del 7 ottobre 2003 non è quindi del tutto caduca,

come asserisce l'appellante, ma nemmeno conserva appieno la finalità per cui la

servitù era stata costituita, il passaggio “con carro” essendo ormai divenuto

senza interesse. Ora, l'art. 736 cpv. 1 CC, che abilita il

proprietario del fondo serviente a chiedere la cancellazione di servitù

divenute senza interesse per il proprietario del fondo dominante, non esclude

che la perdita d'interesse – e quindi la cancellazione della servitù – possa

essere anche soltanto parziale (DTF 91 II 196 consid. 5;

Liver, op. cit., n. 130 ad art.

736.

CC; Steinauer, op. cit., pag.

386.

n. 2271a). È l'ipotesi

che si riscontra nel caso in esame.

8.

Per quanto riguarda

il passaggio sulla particella n. 4947, proprietà del Comune di Locarno (anch'esso

indispensabile per raggiungere dalla particella n. 5550 la pubblica via senza

soluzione di continuità), nella sentenza citata il Pretore ha fatto riferimento

a notizie apparse su quotidiani locali secondo cui appariva “molto verosimile

un prossimo acquisto del mappale n. 5550 (“__________”) da parte dello stesso

Comune di __________”. Ne ha desunto, il primo giudice, che “non vi [poteva]

essere dubbio sulla definitiva possibilità di transito sul mappale n. 4947 RFD,

già di proprietà del Comune”. Tale volontà sussiste intatta, come dimostra la

recente decisione con cui il Consiglio comunale di __________ ha approvato un

credito di fr. 1 300 000.– per “l'acquisizione del rivellino e delle

aree adiacenti e segnatamente della particella n. 5550 RFD e di parte

delle particelle n. 598, 604 sub. b, 601 sub. b, 600 sub. b, 1561 sub. b,

605.

e 606 sub. c RFD __________ e per i relativi ripristini” (www.__________.ch/doc/leg_mess_rap.aspx).

È vero che lo stanziamento del credito sarà oggetto di votazione popolare, essendo

state raccolte firme sufficienti per indire un referendum, ma ciò non significa

che – uscisse anche un verdetto negativo dalle urne – il Municipio intenda

chiudere al pubblico la particella n. 4947. Del resto, nemmeno se ne

comprenderebbe il motivo.

9.

L'appellante

ravvisa la caducità della nota servitù (e quindi la necessità della sua radiazione)

anche nel fatto che i convenuti hanno aderito alla convenzione del 15 gennaio

1991.

(doc. D) per la cancellazione del diritto di passo con carro gravante le

particelle n. 598 e 600 in favore della particella n. 601, di cui beneficiava

anche la loro particella n. 5550. Per lo meno – egli soggiunge – costoro non si

sono opposti alla cancellazione e nulla hanno intrapreso per salvaguardare l'accesso

al loro fondo, rinunciando implicitamente a transitare sulla particella n. 601

e, quindi, anche sulla particella n. 600. Se non che, nella menzionata sentenza

del 7 ottobre 2003 con cui ha ordinato la reinscrizione della servitù in favore

della particella n. 5550 il Pretore ha accertato che i convenuti non hanno per

nulla sottoscritto l'accordo del 15 gennaio 1991, né hanno controfirmato la

relativa istanza di cancellazione a registro fondiario. Anzi, egli ha rilevato

che “voler desumere il loro consenso all'operazione per il fatto di aver

comunicato l'11 marzo 1991 all'Ufficio tecnico comunale di __________ di essere

al corrente della convenzione sottoscritta non è pertinente, tanto più se si

considera che in quella missiva gli attori – fra tutte le particelle coinvolte

– non facevano esplicito accenno al mappale che qui ci interessa, vale a dire

al fondo n. 5550, all'epoca già regolarmente iscritto a registro fondiario”

(sentenza, pag. 7 a metà). Pretendere in simili condizioni che i convenuti

abbiano deliberatamente rinunciato a ogni collegamento della loro particella n.

5550.

con la pubblica via non è serio.

10.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC). L'appellante ottiene causa vinta nella misura in cui la perdita d'interesse

si riferisce alla servitù di passo “con carro” sulla sua particella n. 600, ma non

nella misura in cui la servitù consente il passo pedonale. Equitativamente si

giustifica pertanto di suddividere la tassa di giustizia e le spese a metà,

compensando le ripetibili. Ciò impone di riformare altresì il dispositivo sugli

oneri e le ripetibili di primo grado, che seguono identica sorte.

11.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso fissato dal Pretore in fr.

30.

000.– (sopra, consid. 1), non contestato

dalle parti e rimasto immutato in appello, consente un

eventuale

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Per

questi motivi,

vista sulle

spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1.

La petizione è parzialmente accolta,

nel senso che la servitù prediale gravante la particella n. 600 in favore della particella n. 5550 RFD di __________ è dichiarata senza interesse nella misura in

cui riguarda il diritto di passo con carro. Essa sussiste in quanto servitù di

passo pedonale.

2.

Una volta passata in giudicato, la presente sentenza costituirà titolo esecutivo

per ottenere la modifica dell'iscrizione nel registro fondiario.

3.

La tassa

di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 196.– sono poste a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

II. Gli

oneri di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 500.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

550.

sono posti a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

III. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100.

pv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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