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Decisione

11.2005.92

Modifica di sentenza di divorzio: contributi alimentari per i figli minorenni.

7 luglio 2006Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori (FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 14 ad art. 286 CC). Tale inversione

di tendenza non appare confortata da alcuna motivazione. Non è il caso dunque

che questa Camera torni sulla propria

giurisprudenza (RtiD II-2004 pag. 602 consid. 2). Ciò posto, con le precisazioni anzidette la legittimazione attiva

di AO 1 può reputarsi data.

3. Premesso

che il contributo di mantenimento per un figlio minorenne può essere modificato

se fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione durevolmente diversa,

in concreto il Pretore ha accertato che al momento in cui era stata

sottoscritta la convenzione di divorzio (ottobre del 1992) il convenuto guadagnava

fr. 5800.– lordi mensili, più fr. 470.– per indennità di trasferta,

fr. 100.– per spese e fr. 380.– mensili per assegni familiari, mentre il

suo fabbisogno minimo ammontava a fr. 4400.– mensili. Al momento del divorzio

(gennaio del 1993) egli percepiva fr. 6300.– lordi tredici volte l'anno, oltre

alle indennità testé citate, agli assegni familiari, a una gratifica annua di

fr. 1560.– e a un premio fedeltà di fr. 690.– annui. Quanto alla situazione del

convenuto alla litispendenza dell'azione di modifica (febbraio del 2003), il

primo giudice ha appurato entrate per fr. 8503.– lordi mensili, senza gli assegni

familiari riscossi direttamente dalla madre, a fronte di un fabbisogno minimo

di 4530.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,

interessi ipotecari fr. 1200.–, spese accessorie fr. 328.90, premio della cassa

malati fr. 229.–, imposte fr. 505.50, assicurazione RC dell'automobile fr.

105.30, imposta di circolazione fr. 50.75, leasing dell'autovettura fr. 450.–,

assicurazione dello stabile fr. 49.20, assicurazione dell'economia domestica

fr. 20.10, assicurazione RC fr. 9.10, assicurazione sulla vita fr. 482.–).

Constatato poi che nel 2002 il convenuto aveva guadagnato fr. 9100.– lordi

mensili e nel 2001 fr. 8812.– lordi mensili, il Pretore ha escluso che l'aumento

di stipendio fosse dovuto solo all'adeguamento al carovita. In tali circostanze

egli ha ritenuto che, pur tenendo conto degli obblighi finanziari nei confronti

del figlio nato dal nuovo matrimonio, il convenuto sia in grado di contribuire

al sostentamento delle figlie versando fr. 800.– mensili per ognuna di esse

(assegni familiari a parte).

4. I

requisiti che giustificano una modifica del contributo per figli minorenni

sono già stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 3 in alto). Al

riguardo basti rammentare che la modifica è giustificata indipendentemente

dalla prevedibilità del cambiamento (DTF 128 III 310 consid. 5b, 120 II 292 consid. 4b, 178 consid. 3a; Hegnauer, op. cit., n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger, op. cit., n. 5 ad art. 286

CC). Nella sua entità il contributo va poi commisurato

ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori,

come pure alla sostanza e ai redditi del minorenne, senza trascurare le

eventuali prestazioni fornite in natura dal genitore non affidatario (art. 285

cpv. 1 CC). Esso non può eccedere in ogni modo la disponibilità del debitore,

il quale non può essere ridotto a vivere con una somma inferiore al proprio

fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii).

5. L'appellante

contesta che dalla pronuncia del divorzio fatti imprevedibili abbiano provocato

un aumento del fabbisogno in denaro delle figlie, le quali a suo avviso hanno

condotto una vita normale e non hanno scelto un percorso scolastico fuori

norma, mentre le condizioni di salute della figlia minore erano già note alle

parti. Così argomentando, tuttavia, l'appellante disconosce che le circostanze

suscettibili di giustificare una modifica del contributo di mantenimento non si

riconducono solo alle condizioni del figlio, ma anche a quelle del genitore (Hegnauer, op. cit., n. 75 ad art. 286

CC). In concreto poco importa quindi che la situazione delle

figlie non sia mutata apprezzabilmente. Importa che, rispetto al momento del

divorzio, si sia modificata in modo rilevante e duraturo la situazione

economica del convenuto. Quanto al fatto poi che egli abbia condotto una

vita normale e che la sua situazione finanziaria non sia cambiata in maniera

imprevedibile, tale criterio non è – come detto (sopra, consid. 3) – pertinente

sotto il profilo dell'art. 286 cpv. 2.

6. L'appellante non

contesta il suo reddito accertato dal Pretore in fr. 7340.40 mensili netti, ma

rimprovera al primo giudice di non avere vagliato l'intera sua situazione finanziaria,

né quella della controparte. Giova esaminare quindi i maggiori oneri da lui

fatti valere.

a) Il convenuto afferma di dover

sopportare, a causa della sua professione, costi per vestiti e pranzi fuori

casa. Ci si potrebbe domandare anzitutto se tali pretese, avanzate per la prima

volta in appello, siano ricevibili. Comunque sia, in caso di contestazioni

pecuniarie un appellante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve

cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; recentemente: I CCA,

sentenza 11.2005.136 del 21 dicembre 2005, consid. 7). In concreto l'appellante

non indica neppure per ordine di grandezza a quanto ammonterebbero tali spese.

In proposito l'appello si rivela dunque, già di primo acchito, irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5). Quanto al principio inquisitorio

illimitato che governa il diritto di filiazione (sopra, consid. 1), esso non esonera

il genitore dal rispettare le norme di procedura. L'appellante non può pertanto

valersene.

b) L'appellante

si duole che il Pretore non abbia incluso nel suo fabbisogno minimo

l'ammortamento ipotecario di fr. 166.– mensili relativo all'abitazione da lui

Considerandi

acquistata dopo il divorzio. L'ammortamento ipotecario non è tuttavia un

costo dell'alloggio, come sembra credere l'appellante, bensì un ordinario

rimborso di mutuo. Alla stregua di ogni estinzione di debito, esso va onorato

nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano sufficienti (DTF

127.

III 292 in alto; da ultimo: I CCA sentenza 11.2003.156 del 5 maggio

2006, consid. 5c). E siccome il fabbisogno in denaro delle figlie risulta

parzialmente scoperto, a ragione il Pretore ha espunto tale

posta dal fabbisogno minimo del debitore.

c) L'appellante

sostiene che il primo giudice ha trascurato il suo maggior onere fiscale

“causato dalle aliquote progressive”. L'argomentazione cade nel vuoto già per

il fatto che il Pretore ha riconosciuto l'importo esposto dal convenuto medesimo

(fr. 505.50 mensili: doc. 1). Per di più, l'appellante non indica a quanto ascenderebbe

il preteso aggravio fiscale, ciò che renderebbe una volta ancora

l'argomentazione inammissibile (sopra, consid. a).

d) Quanto

al leasing dell'autovettura contratto in pendenza di causa, ammesso dal primo

giudice fino a concorrenza di fr. 450.– mensili, l'appellante rivendica

l'intero onere di fr. 742.15 mensili, che definisce non è eccessivo e

necessario per l'esercizio della sua professione. Ora, questa Camera ha già

avuto modo di rilevare che la quota mensile di un leasing va riconosciuta fino

al termine del contratto, sempre che il coniuge (o l'ex coniuge) non abbia modo

di procurarsi il veicolo attingendo a risparmi e il mezzo non risulti

inutilmente dispendioso (I CCA, sentenza 11.2004.100 del 29 giugno 2005,

consid. 7c con riferimenti). In concreto si evince che

l'interessato ha firmato, un mese dopo essere stato convenuto in giudizio, un

contratto di leasing per una Lancia __________, che gli costa fr. 742.10

mensili (doc. 1, foglio 10). Tale canone appare eccessivo, le figlie ritrovandosi

con il fabbisogno in denaro parzialmente scoperto. E la circostanza non poteva

sfuggire al convenuto, contro cui già pendeva l'azione di modifica. Egli

avrebbe dovuto quindi accomodarsi di un'automobile più economica o di un buon

veicolo d'occasione. Nelle contingenze del caso, non gli si può riconoscere più

di quanto ha stabilito il primo giudice.

e) Il

convenuto lamenta altresì che nella fattispecie sia stato ignorato il figlio F__________,

nato dal suo secondo matrimonio. La censura è infondata. Il Pretore ha limitato

l'aumento del contributo in favore di V__________ e C__________ tenendo conto

anche degli obblighi finanziari nei confronti del terzo figlio (sentenza

impugnata, pag. 5 in alto). Si ricordi poi che verso un padre comune tutti i

figli hanno diritto a un identico livello di vita e a contributi alimentari

proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni oggettivi (DTF 120 II 291

consid. 3b/bb, 116 II 114 consid. 4a). Con un reddito netto di fr. 7340.40

mensili (doc. 2.1 e 2.2) e un fabbisogno minimo di fr. 4530.–, l'interessato

conserva, una volta dedotto il contributo alimentare di fr. 800.– mensili per

ogni figlia, una disponibilità di circa fr. 1200.– mensili con cui può

sussidiare il mantenimento di F__________. Non si ravvisa quindi alcuna

disparità di trattamento tra i figli minorenni.

f) Quanto

al fatto che l'appellante sia in procinto di divorziare dalla seconda moglie,

allo stato attuale delle cose l'asserzione rimane tale. Del resto, nella misura

in cui dovrà far fronte a un aumento dei costi per crearsi un'economia

domestica propria, il convenuto potrà sempre instare – a sua volta – per una

modifica del contributo in favore delle figlie.

7.

Per quel che attiene

alla situazione delle figlie, l'appellante assevera che il Pretore ha

disconosciuto il guadagno conseguito da C__________

(fr. 400.– mensili fino al 31 agosto 2005 e fr. 500.– in seguito) e da V__________

(fr. 680.– mensili dal 1° settembre 2005). Le argomentazioni sono ricevibili,

ancorché nuove (FamPra.ch 2003 pag. 435 consid. 2), ma sono contestate e non trovano

riscontro agli atti. Sia come sia, per giurisprudenza costante

l'eventuale provento che il figlio minorenne ritrae dal proprio lavoro non è integralmente posto in deduzione dal contributo alimentare. Salvo casi di

particolare ristrettezza familiare, l'equo contributo per il proprio

mantenimento ammonta al massimo a un terzo del guadagno (RtiD II-2004 pag. 604

consid. 6). Visto in che misura il fabbisogno in denaro delle figlie (fr.

1790.

– mensili, come tale indiscusso) rimane scoperto nel caso in esame,

anche imputando alle figlie un terzo del reddito proprio l'appellante non trarrebbe

dunque alcun beneficio.

8.

Al Pretore

l'appellante fa carico inoltre di non avere considerato che AO 1 lavora solo al

25%, guadagnando solo fr. 1200.– netti mensili, mentre potrebbe aumentare il

suo grado d'occupazione almeno al 50%. In realtà l'appellante dimentica che,

seppure raddoppiasse la sua capacità lucrativa, con un reddito di fr. 2400.–

netti mensili l'interessata sarebbe in grado tutt'al più di sopperire a sé

medesima. Per di più, già nella situazione attuale essa deve sovvenire a circa

la metà del fabbisogno in denaro delle figlie, non coperto dai contributi

alimentari. E quand'anche l'istante lavorasse a tempo pieno, il miglioramento

della sua situazione andrebbe anzitutto in favore dei figli il cui fabbisogno

non risulta interamente coperto dai contributi (sentenza del Tribunale federale

5C.27/2004 del 30 aprile 2004, consid. 4.2 con rimando a DTF 108 II 83; I CCA,

sentenza inc. 11.2005.12 dell'8 settembre 2005, consid. 9). L'asserto

dell'appellante manca perciò di qualsiasi consistenza.

9.

L'appellante chiede

infine di togliere dal dispositivo della sentenza la locuzione “rispettivamente

fino all'indipendenza economica [delle figlie]”, sia

perché l'obbligo contributivo nei loro confronti decade con la maggiore età,

sia perché tale espressione è troppo vaga e può essere fonte di litigio. Sta di

fatto però che già la convenzione di divorzio prevedeva l'obbligo di

mantenimento anche dopo la maggiore età delle figlie (doc. C,

clausola n. 3). E davanti al Pretore il convenuto non ha sollecitato

modifica di sorta. La domanda volta alla soppressione del contributo alimen­tare

dopo la maggiore età delle figlie è dunque nuova. Non essendo fondata su fatti

o mezzi nuovi (art. 138 cpv. 1 seconda frase CC), essa riesce di conseguenza

irricevibile.

10.

Se ne

conclude che, in quanto proponibile, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli

oneri del giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà

inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni tramite un legale, un'adeguata

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1300.– per

ripetibili.

3. Intimazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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