11.2005.92
Modifica di sentenza di divorzio: contributi alimentari per i figli minorenni.
7 luglio 2006Italiano15 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2005.92
Data decisione, Autorità:
07.07.2006, ICCA
Titolo:
Modifica di sentenza di divorzio: contributi alimentari per i figli minorenni.
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTO
MINORENNE
MODIFICA DELLA SENTENZA DI DIVORZIO
MODIFICA DELLE CIRCOSTANZE
art. 134 CC
art. 286 CC
Incarto n.
11.2005.92
Lugano
7 luglio 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2003.95 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con istanza del 5 febbraio 2003 da
AO 1
(patrocinata dall' RA 2)
in sostituzione processuale delle figlie
V__________ (1987) e C__________ __________ (1988)
contro
AP 1
(patrocinato dall' RA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 5 luglio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza
emessa il 23 giugno 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 22 gennaio 1993, emanata in luogo e vece del
Pretore, il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1959) e AO 1 (1957), omologando una
convenzione che prevedeva l'affidamento delle figlie V__________ (nata il 27
aprile 1987) e C__________ (nata il 6 giugno 1988) alla madre, con obbligo per
il padre di versare un contributo di mantenimento indicizzato di fr. 600.–
mensili per ciascuna di loro (compresi gli assegni familiari) “fino al
raggiungimento della maggiore età, rispettivamente fino a indipendenza economica”.
B. AO 1
è madre anche di T__________, avuta nel 1981 da una sua precedente relazione.
Il 23 luglio 1993 essa si è risposata con __________ __________ e dal 1997
lavora a tempo parziale (25%) per la __________ di __________, attiva nel
settore della vendita e manutenzione di impianti di riscaldamento, ditta della
quale presiede il consiglio di amministrazione. AP 1 si è risposato il 12
ottobre 2002 con __________ __________ (1969), dalla quale ha avuto un figlio
(F__________, nato il 4 maggio 1996), e dal 2003 è ispettore sinistri alle
dipendenze della __________.
C. Il 5
febbraio 2003 AO 1 ha promosso causa contro AP 1 davanti al Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 6, per ottenere l'aumento a fr. 1200.– mensili del contributo
alimentare per ogni figlia (compresi agli assegni familiari), la partecipazione
del convenuto nella misura di tre quarti alle spese straordinarie per le figlie
e una provvigione ad litem di fr. 2500.–. Identica richiesta essa ha
formulato in via provvisionale, chiedendo inoltre che il convenuto fosse tenuto
a versare fr. 820.– come partecipazione alle spese straordinarie per l'anno
2002. All'udienza del 17 marzo 2003, indetta per la discussione cautelare e di merito, AP 1 ha proposto di respingere
l'istanza in ordine, subordinatamente nel merito. Esperita
l'istruttoria, al dibattimento finale del 7 dicembre 2004 l'istante ha ribadito
le sue richieste, salvo ridurre la richiesta di contributo a fr. 1000.– mensili
per ciascuna figlia. Il convenuto si è confermato nelle sue posizioni.
D. Statuendo
il 23 giugno 2005, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che
ha fissato il contributo di mantenimento per ciascuna figlia a fr. 800.–
mensili indicizzati (oltre agli assegni familiari, percepiti direttamente dalla
madre) dal febbraio del 2003 “fino al raggiungimento della loro maggiore età,
rispettivamente fino a indipendenza economica”. Le altre domande sono state
respinte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste
per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 1200.–
per ripetibili ridotte.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 5 luglio 2005 per
ottenere che l'istanza sia interamente respinta e il giudizio del Pretore
riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 17 agosto 2005 AO 1
conclude per il rigetto dell'appello.
in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla vecchia legge,
fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a
cpv. 3 tit. fin. in fine CC). Come ha rilevato il Pretore, trattandosi di
modificare una tale sentenza in materia di contributi alimentari per figli
minorenni, si applicano le disposizioni sugli effetti della filiazione (l'art.
134 cpv. 2 CC rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC). La procedura è
quella degli art. 425 segg. CPC, governata dal principio inquisitorio
illimitato (Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 18 e 20 alle osservazioni
generali agli art. 276–293 CC), nella quale il giudice non è vincolato alle
allegazioni delle parti, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e
chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 128 III 413 in alto). La
sentenza del Pretore è appellabile entro dieci giorni a norma dell'art. 428
CPC.
2. La modifica di una sentenza di divorzio sul
contributo alimentare per figli minorenni può essere chiesta, oltre che
dal debitore, dal figlio o anche dal
genitore detentore della custodia (art. 289 cpv. 1 CC; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione
1997, n. 60 ad art. 286 CC). Quest'ultimo, tuttavia, agisce come sostituto processuale
del figlio minorenne (Hegnauer,
op. cit., n. 56 ad art. 286 CC). Wullschleger
sosteneva il medesimo punto di vista (Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 14 ad art. 286), ma ha poi cambiato idea, affermando che parti
all'azione di modifica sul solo contributo alimentare per figli minorenni sono
Fatti
i genitori (FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 14 ad art. 286 CC). Tale inversione
di tendenza non appare confortata da alcuna motivazione. Non è il caso dunque
che questa Camera torni sulla propria
giurisprudenza (RtiD II-2004 pag. 602 consid. 2). Ciò posto, con le precisazioni anzidette la legittimazione attiva
di AO 1 può reputarsi data.
3. Premesso
che il contributo di mantenimento per un figlio minorenne può essere modificato
se fatti nuovi e rilevanti impongono una regolamentazione durevolmente diversa,
in concreto il Pretore ha accertato che al momento in cui era stata
sottoscritta la convenzione di divorzio (ottobre del 1992) il convenuto guadagnava
fr. 5800.– lordi mensili, più fr. 470.– per indennità di trasferta,
fr. 100.– per spese e fr. 380.– mensili per assegni familiari, mentre il
suo fabbisogno minimo ammontava a fr. 4400.– mensili. Al momento del divorzio
(gennaio del 1993) egli percepiva fr. 6300.– lordi tredici volte l'anno, oltre
alle indennità testé citate, agli assegni familiari, a una gratifica annua di
fr. 1560.– e a un premio fedeltà di fr. 690.– annui. Quanto alla situazione del
convenuto alla litispendenza dell'azione di modifica (febbraio del 2003), il
primo giudice ha appurato entrate per fr. 8503.– lordi mensili, senza gli assegni
familiari riscossi direttamente dalla madre, a fronte di un fabbisogno minimo
di 4530.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–,
interessi ipotecari fr. 1200.–, spese accessorie fr. 328.90, premio della cassa
malati fr. 229.–, imposte fr. 505.50, assicurazione RC dell'automobile fr.
105.30, imposta di circolazione fr. 50.75, leasing dell'autovettura fr. 450.–,
assicurazione dello stabile fr. 49.20, assicurazione dell'economia domestica
fr. 20.10, assicurazione RC fr. 9.10, assicurazione sulla vita fr. 482.–).
Constatato poi che nel 2002 il convenuto aveva guadagnato fr. 9100.– lordi
mensili e nel 2001 fr. 8812.– lordi mensili, il Pretore ha escluso che l'aumento
di stipendio fosse dovuto solo all'adeguamento al carovita. In tali circostanze
egli ha ritenuto che, pur tenendo conto degli obblighi finanziari nei confronti
del figlio nato dal nuovo matrimonio, il convenuto sia in grado di contribuire
al sostentamento delle figlie versando fr. 800.– mensili per ognuna di esse
(assegni familiari a parte).
4. I
requisiti che giustificano una modifica del contributo per figli minorenni
sono già stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 3 in alto). Al
riguardo basti rammentare che la modifica è giustificata indipendentemente
dalla prevedibilità del cambiamento (DTF 128 III 310 consid. 5b, 120 II 292 consid. 4b, 178 consid. 3a; Hegnauer, op. cit., n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger, op. cit., n. 5 ad art. 286
CC). Nella sua entità il contributo va poi commisurato
ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori,
come pure alla sostanza e ai redditi del minorenne, senza trascurare le
eventuali prestazioni fornite in natura dal genitore non affidatario (art. 285
cpv. 1 CC). Esso non può eccedere in ogni modo la disponibilità del debitore,
il quale non può essere ridotto a vivere con una somma inferiore al proprio
fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii).
5. L'appellante
contesta che dalla pronuncia del divorzio fatti imprevedibili abbiano provocato
un aumento del fabbisogno in denaro delle figlie, le quali a suo avviso hanno
condotto una vita normale e non hanno scelto un percorso scolastico fuori
norma, mentre le condizioni di salute della figlia minore erano già note alle
parti. Così argomentando, tuttavia, l'appellante disconosce che le circostanze
suscettibili di giustificare una modifica del contributo di mantenimento non si
riconducono solo alle condizioni del figlio, ma anche a quelle del genitore (Hegnauer, op. cit., n. 75 ad art. 286
CC). In concreto poco importa quindi che la situazione delle
figlie non sia mutata apprezzabilmente. Importa che, rispetto al momento del
divorzio, si sia modificata in modo rilevante e duraturo la situazione
economica del convenuto. Quanto al fatto poi che egli abbia condotto una
vita normale e che la sua situazione finanziaria non sia cambiata in maniera
imprevedibile, tale criterio non è – come detto (sopra, consid. 3) – pertinente
sotto il profilo dell'art. 286 cpv. 2.
6. L'appellante non
contesta il suo reddito accertato dal Pretore in fr. 7340.40 mensili netti, ma
rimprovera al primo giudice di non avere vagliato l'intera sua situazione finanziaria,
né quella della controparte. Giova esaminare quindi i maggiori oneri da lui
fatti valere.
a) Il convenuto afferma di dover
sopportare, a causa della sua professione, costi per vestiti e pranzi fuori
casa. Ci si potrebbe domandare anzitutto se tali pretese, avanzate per la prima
volta in appello, siano ricevibili. Comunque sia, in caso di contestazioni
pecuniarie un appellante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve
cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; recentemente: I CCA,
sentenza 11.2005.136 del 21 dicembre 2005, consid. 7). In concreto l'appellante
non indica neppure per ordine di grandezza a quanto ammonterebbero tali spese.
In proposito l'appello si rivela dunque, già di primo acchito, irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. e CPC combinato con il cpv. 5). Quanto al principio inquisitorio
illimitato che governa il diritto di filiazione (sopra, consid. 1), esso non esonera
il genitore dal rispettare le norme di procedura. L'appellante non può pertanto
valersene.
b) L'appellante
si duole che il Pretore non abbia incluso nel suo fabbisogno minimo
l'ammortamento ipotecario di fr. 166.– mensili relativo all'abitazione da lui
Considerandi
acquistata dopo il divorzio. L'ammortamento ipotecario non è tuttavia un
costo dell'alloggio, come sembra credere l'appellante, bensì un ordinario
rimborso di mutuo. Alla stregua di ogni estinzione di debito, esso va onorato
nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano sufficienti (DTF
127.
III 292 in alto; da ultimo: I CCA sentenza 11.2003.156 del 5 maggio
2006, consid. 5c). E siccome il fabbisogno in denaro delle figlie risulta
parzialmente scoperto, a ragione il Pretore ha espunto tale
posta dal fabbisogno minimo del debitore.
c) L'appellante
sostiene che il primo giudice ha trascurato il suo maggior onere fiscale
“causato dalle aliquote progressive”. L'argomentazione cade nel vuoto già per
il fatto che il Pretore ha riconosciuto l'importo esposto dal convenuto medesimo
(fr. 505.50 mensili: doc. 1). Per di più, l'appellante non indica a quanto ascenderebbe
il preteso aggravio fiscale, ciò che renderebbe una volta ancora
l'argomentazione inammissibile (sopra, consid. a).
d) Quanto
al leasing dell'autovettura contratto in pendenza di causa, ammesso dal primo
giudice fino a concorrenza di fr. 450.– mensili, l'appellante rivendica
l'intero onere di fr. 742.15 mensili, che definisce non è eccessivo e
necessario per l'esercizio della sua professione. Ora, questa Camera ha già
avuto modo di rilevare che la quota mensile di un leasing va riconosciuta fino
al termine del contratto, sempre che il coniuge (o l'ex coniuge) non abbia modo
di procurarsi il veicolo attingendo a risparmi e il mezzo non risulti
inutilmente dispendioso (I CCA, sentenza 11.2004.100 del 29 giugno 2005,
consid. 7c con riferimenti). In concreto si evince che
l'interessato ha firmato, un mese dopo essere stato convenuto in giudizio, un
contratto di leasing per una Lancia __________, che gli costa fr. 742.10
mensili (doc. 1, foglio 10). Tale canone appare eccessivo, le figlie ritrovandosi
con il fabbisogno in denaro parzialmente scoperto. E la circostanza non poteva
sfuggire al convenuto, contro cui già pendeva l'azione di modifica. Egli
avrebbe dovuto quindi accomodarsi di un'automobile più economica o di un buon
veicolo d'occasione. Nelle contingenze del caso, non gli si può riconoscere più
di quanto ha stabilito il primo giudice.
e) Il
convenuto lamenta altresì che nella fattispecie sia stato ignorato il figlio F__________,
nato dal suo secondo matrimonio. La censura è infondata. Il Pretore ha limitato
l'aumento del contributo in favore di V__________ e C__________ tenendo conto
anche degli obblighi finanziari nei confronti del terzo figlio (sentenza
impugnata, pag. 5 in alto). Si ricordi poi che verso un padre comune tutti i
figli hanno diritto a un identico livello di vita e a contributi alimentari
proporzionalmente uguali per rapporto ai loro bisogni oggettivi (DTF 120 II 291
consid. 3b/bb, 116 II 114 consid. 4a). Con un reddito netto di fr. 7340.40
mensili (doc. 2.1 e 2.2) e un fabbisogno minimo di fr. 4530.–, l'interessato
conserva, una volta dedotto il contributo alimentare di fr. 800.– mensili per
ogni figlia, una disponibilità di circa fr. 1200.– mensili con cui può
sussidiare il mantenimento di F__________. Non si ravvisa quindi alcuna
disparità di trattamento tra i figli minorenni.
f) Quanto
al fatto che l'appellante sia in procinto di divorziare dalla seconda moglie,
allo stato attuale delle cose l'asserzione rimane tale. Del resto, nella misura
in cui dovrà far fronte a un aumento dei costi per crearsi un'economia
domestica propria, il convenuto potrà sempre instare – a sua volta – per una
modifica del contributo in favore delle figlie.
7.
Per quel che attiene
alla situazione delle figlie, l'appellante assevera che il Pretore ha
disconosciuto il guadagno conseguito da C__________
(fr. 400.– mensili fino al 31 agosto 2005 e fr. 500.– in seguito) e da V__________
(fr. 680.– mensili dal 1° settembre 2005). Le argomentazioni sono ricevibili,
ancorché nuove (FamPra.ch 2003 pag. 435 consid. 2), ma sono contestate e non trovano
riscontro agli atti. Sia come sia, per giurisprudenza costante
l'eventuale provento che il figlio minorenne ritrae dal proprio lavoro non è integralmente posto in deduzione dal contributo alimentare. Salvo casi di
particolare ristrettezza familiare, l'equo contributo per il proprio
mantenimento ammonta al massimo a un terzo del guadagno (RtiD II-2004 pag. 604
consid. 6). Visto in che misura il fabbisogno in denaro delle figlie (fr.
1790.
– mensili, come tale indiscusso) rimane scoperto nel caso in esame,
anche imputando alle figlie un terzo del reddito proprio l'appellante non trarrebbe
dunque alcun beneficio.
8.
Al Pretore
l'appellante fa carico inoltre di non avere considerato che AO 1 lavora solo al
25%, guadagnando solo fr. 1200.– netti mensili, mentre potrebbe aumentare il
suo grado d'occupazione almeno al 50%. In realtà l'appellante dimentica che,
seppure raddoppiasse la sua capacità lucrativa, con un reddito di fr. 2400.–
netti mensili l'interessata sarebbe in grado tutt'al più di sopperire a sé
medesima. Per di più, già nella situazione attuale essa deve sovvenire a circa
la metà del fabbisogno in denaro delle figlie, non coperto dai contributi
alimentari. E quand'anche l'istante lavorasse a tempo pieno, il miglioramento
della sua situazione andrebbe anzitutto in favore dei figli il cui fabbisogno
non risulta interamente coperto dai contributi (sentenza del Tribunale federale
5C.27/2004 del 30 aprile 2004, consid. 4.2 con rimando a DTF 108 II 83; I CCA,
sentenza inc. 11.2005.12 dell'8 settembre 2005, consid. 9). L'asserto
dell'appellante manca perciò di qualsiasi consistenza.
9.
L'appellante chiede
infine di togliere dal dispositivo della sentenza la locuzione “rispettivamente
fino all'indipendenza economica [delle figlie]”, sia
perché l'obbligo contributivo nei loro confronti decade con la maggiore età,
sia perché tale espressione è troppo vaga e può essere fonte di litigio. Sta di
fatto però che già la convenzione di divorzio prevedeva l'obbligo di
mantenimento anche dopo la maggiore età delle figlie (doc. C,
clausola n. 3). E davanti al Pretore il convenuto non ha sollecitato
modifica di sorta. La domanda volta alla soppressione del contributo alimentare
dopo la maggiore età delle figlie è dunque nuova. Non essendo fondata su fatti
o mezzi nuovi (art. 138 cpv. 1 seconda frase CC), essa riesce di conseguenza
irricevibile.
10.
Se ne
conclude che, in quanto proponibile, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli
oneri del giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà
inoltre alla controparte, che ha formulato osservazioni tramite un legale, un'adeguata
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1300.– per
ripetibili.
3. Intimazione
a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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