11.2005.94
stralcio della causa per desistenza
7 settembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2005.94
Data decisione, Autorità:
07.09.2005, ICCA
Titolo:
stralcio della causa per desistenza
DESISTENZA
PROTEZIONE DELLA PERSONALITÀ
SPESE E RIPETIBILI
STRALCIO
art. 352 cpv. 1 CPC-TI
art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2005.94
Lugano
7 settembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.222
(protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione del 13 aprile 2004 da
AP 5
AP 1
AP 4
AP 2 ,
e
AP 3
(patrocinati dallRA 1 )
contro
AO 1
AO 2 ,
e
AO 3
(patrocinati
dall' RA 2 );
premesso che il 13 aprile 2004 AP 5, AP 1, AP 4, AP 2 e AP 3 hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, di accertare l'avvenuta lesione della
loro personalità in seguito ad alcuni articoli apparsi sul __________ il 14
febbraio 2004, di condannare la AO 1, AO 2 e AO 3 al versamento in beneficenza di
fr. 10 000.– come indennità per torto morale e di ordinare la rimozione di ogni
scritto dal sito Internet del giornale che rievocasse l'articolo del 14
febbraio 2004;
ricordato
che con sentenza del 20 giugno 2005, emanata in luogo e vece del Pretore, il
Segretario assessore ha parzialmente accolto la petizione nella misura in cui
era introdotta da AP 5, AP 1, AP 4 e AP 2, ha accertato l'avvenuta lesione
della loro personalità e ha ordinato alla AO 1 di togliere un articolo dal sito
Internet del quotidiano, mentre ha respinto la petizione nella misura in cui
era introdotta dall' AP 3;
preso
atto che contro tale sentenza AP 5, AP 1, AP 4, AP 2 e
AP 3 hanno presentato un appello dell'11 luglio 2005 tendente
a ottenere l'accertamento relativo alla violazione della personalità anche per
quanto riguarda lo stesso AP 3;
stabilito
che il 5 agosto 2005 AP 5, AP 1, AP 4 e AP 2 hanno comunicato di ritirare il
loro appello, mentre l' AP 3 ha dichiarato di mantenere il proprio;
Considerandi
rilevato
che in simili circostanze il memoriale comune di ricorso è stato intimato ai
convenuti per eventuali osservazioni;
considerato
che il 30 agosto 2005 l' AP 3 ha comunicato a sua volta di ritirare l'appello
“a seguito di un accordo intervenuto con la controparte, nei termini che
risultano dalla lettera odierna dell' RA 2 che si allega in copia";
ritenuto
che in tale lettera i convenuti dichiarano di “rinunciare ad ogni indennità a
loro favore e a carico dell' AP 3 stabilita dalla sentenza del Pretore” e a
“ogni reciproca pretesa per spese e/o indennità legali (ripetibili) d'appello”;
rammentato
che il ritiro di un appello equivale a desistenza e pone fine alla lite, sicché
il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
precisato
che, di regola, il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli
oneri cagionati (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.), ma che la tassa di
giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 24
lett. b LTG);
osservato
che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, i litisconsorti
essendo per altro solidalmente responsabili dei costi provocati (art. 10 cpv. 1
LTG);
posto che,
per quanto attiene alle ripetibili, non è il caso di assegnarne in esito all'appello
AP 5, AP 1, AP 4 e AP 2 (ritirato prima dell'intimazione), ma nemmeno in esito
all'appello dell' AP 3, i convenuti medesimi avendo dichiarato di rinunciare a
indennità;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2.
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia ridotta fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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