Lexipedia

Decisione

11.2005.94

stralcio della causa per desistenza

7 settembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.222

(protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,

promossa con petizione del 13 aprile 2004 da

AP 5

AP 1

AP 4

AP 2 ,

e

AP 3

(patrocinati dallRA 1 )

contro

AO 1

AO 2 ,

e

AO 3

(patrocinati

dall' RA 2 );

premesso che il 13 aprile 2004 AP 5, AP 1, AP 4, AP 2 e AP 3 hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 1, di accertare l'avvenuta lesione della

loro personalità in seguito ad alcuni articoli apparsi sul __________ il 14

febbraio 2004, di condannare la AO 1, AO 2 e AO 3 al versamento in beneficenza di

fr. 10 000.– come indennità per torto morale e di ordinare la rimozione di ogni

scritto dal sito Internet del giornale che rievocasse l'articolo del 14

febbraio 2004;

ricordato

che con sentenza del 20 giugno 2005, emanata in luogo e vece del Pretore, il

Segretario assessore ha parzialmente accolto la petizione nella misura in cui

era introdotta da AP 5, AP 1, AP 4 e AP 2, ha accertato l'avvenuta lesione

della loro personalità e ha ordinato alla AO 1 di togliere un articolo dal sito

Internet del quotidiano, mentre ha respinto la petizione nella misura in cui

era introdotta dall' AP 3;

preso

atto che contro tale sentenza AP 5, AP 1, AP 4, AP 2 e

AP 3 hanno presentato un appello dell'11 luglio 2005 tendente

a ottenere l'accertamento relativo alla violazione della personalità anche per

quanto riguarda lo stesso AP 3;

stabilito

che il 5 agosto 2005 AP 5, AP 1, AP 4 e AP 2 hanno comunicato di ritirare il

loro appello, mentre l' AP 3 ha dichiarato di mantenere il proprio;

Considerandi

rilevato

che in simili circostanze il memoriale comune di ricorso è stato intimato ai

convenuti per eventuali osservazioni;

considerato

che il 30 agosto 2005 l' AP 3 ha comunicato a sua volta di ritirare l'appello

“a seguito di un accordo intervenuto con la controparte, nei termini che

risultano dalla lettera odierna dell' RA 2 che si allega in copia";

ritenuto

che in tale lettera i convenuti dichiarano di “rinunciare ad ogni indennità a

loro favore e a carico dell' AP 3 stabilita dalla sentenza del Pretore” e a

“ogni reciproca pretesa per spese e/o indennità legali (ripetibili) d'appello”;

rammentato

che il ritiro di un appello equivale a desistenza e pone fine alla lite, sicché

il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

precisato

che, di regola, il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli

oneri cagionati (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.), ma che la tassa di

giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 24

lett. b LTG);

osservato

che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, i litisconsorti

essendo per altro solidalmente responsabili dei costi provocati (art. 10 cpv. 1

LTG);

posto che,

per quanto attiene alle ripetibili, non è il caso di assegnarne in esito all'appello

AP 5, AP 1, AP 4 e AP 2 (ritirato prima dell'intimazione), ma nemmeno in esito

all'appello dell' AP 3, i convenuti medesimi avendo dichiarato di rinunciare a

indennità;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si

prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia ridotta fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster