11.2005.95
Modifica sentenza di divorzio: il principio inquisitorio non esonera il richiedente dall'onere di allegare e dimostrare il cambiamento delle circostanze
7 novembre 2005Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2005.95
Data decisione, Autorità:
07.11.2005, ICCA
Titolo:
Modifica sentenza di divorzio: il principio inquisitorio non esonera il richiedente dall'onere di allegare e dimostrare il cambiamento delle circostanze
COMMISURAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL MANTENIMENTO
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
MODIFICA DELLE CIRCOSTANZE
ONERE DELLA PROVA
ONERE DI ALLEGAZIONE
PRINCIPIO INQUISITORIO
art. 134 cpv. 2 CC
art. 285 CC
art. 286 cpv. 2 CC
Incarto n.
11.2005.95
Lugano
7 novembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.273 (modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con istanza del 14 aprile 2005 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 1
contro
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
in sostituzione processuale della figlia E__________
(1998);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 15 luglio 2005 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 30
giugno 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 9 settembre 2001 il Segretario assessore del
Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato in luogo e vece del Pretore il
divorzio tra AP 1 (1966) e AO 1 (1974), cittadini italiani. La convenzione
sulle conseguenze del divorzio omologata dal giudice prevedeva, tra l'altro,
l'affidamento della figlia E__________ (nata il 22 settembre 1998) alla madre, sola
detentrice dell'autorità parentale, un ampio diritto di visita per il padre, un
contributo alimentare indicizzato per la figlia di
fr. 700.– mensili (compreso l'assegno familiare) fino al 30 settembre
2001, di fr. 1000.– fino al 6° compleanno, di fr. 1100.– fino al 12° compleanno
e di fr. 1300.– dal 17° al 18° anno (o al termine della formazione). Il 1°
giugno 2002 AO 1 si è definitivamente trasferita con la figlia a __________ e nell'estate
del 2002 si è sposata con __________. Il 1° gennaio 2005 AP 1, fisioterapista
indipendente a __________, ha aperto un secondo studio a __________. AO 1 non svolge
attività lucrativa.
B. Il
14 aprile 2005 AP 1 ha promosso davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
1, un'azione di modifica della sentenza di divorzio, postulando – previa concessione
dell'assistenza giudiziaria – l'adeguamento del diritto di visita, come pure la
riduzione a fr. 500.– mensili del contributo alimentare per la figlia fino al
12° compleanno e a fr. 700.– fino alla maggiore età. Con ordinanza del 15
aprile 2005 il Pretore si è dichiarato incompetente per territorio
relativamente alla modifica del diritto di visita, limitando l'ambito del
giudizio alla riduzione del contributo
alimentare. Alla discussione del 20 maggio 2005 l'istante ha poi
ulteriormente ridotto a fr. 400.– mensili il contributo alimentare offerto per
la figlia fino al 12° anno di età e a fr. 600.– dopo di allora. AO 1 ha
proposto di respingere la domanda in ordine e nel merito. Non essendovi altre prove
da assumere, le parti hanno proceduto seduta stante alla discussione finale, nel
corso della quale hanno ribadito le rispettive posizioni. Statuendo il 30 giugno
2005, il Pretore ha respinto l'azione, senza riscuotere tasse né spese, e ha
posto AP 1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria, con l'obbligo di rifondere
a AO 1 un'indennità di fr. 700.– per ripetibili.
C. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 15 luglio 2005 nel
quale chiede – oltre al beneficio dell'assistenza giudiziaria – di accogliere
la sua istanza, riformando il giudizio impugnato nel senso di ridurre il
contributo alimentare per E__________ a fr. 400.– fino al 12° compleanno e a
fr. 600.– fino alla maggiore età. L'appello non è stato oggetto di intimazione.
Il 28 ottobre 2005 l'appellante ha instato altresì perché siano versati agli
atti un verbale di pignoramento a suo carico, del 15
ottobre 2005, e un verbale “di consegna delle chiavi” del 22 settembre 2005.
Nemmeno tale istanza è stata notificata alla controparte.
in diritto: 1. Il Pretore ha
espresso perplessità sulla propria competenza per territorio, E__________ avendo
la sua residenza abituale a __________. Ha rinunciato tuttavia ad approfondire il
problema, giudicando l'istanza – comunque fosse – infondata nel merito. L'appellante
rimprovera al primo giudice di non avere risolto la questione d'ordine e si
dilunga sul tema della competenza, ma la sua argomentazione è spuria. Come si è
accennato, nel dubbio il Pretore è entrato nel merito della lite e ha giudicato.
L'appellante non ha quindi alcun interesse concreto e attuale a rimettere in discussione
il foro da lui stesso adito. Al proposito l'appello non merita altra disamina.
2. La modifica di una
sentenza di divorzio, trattandosi di un contributo di mantenimento per il
figlio, è retta dalle disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 134
cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC). La procedura è quella
degli art. 425 segg. CPC, nella quale il Pretore statuisce con sentenza
appellabile entro dieci giorni (art. 428 CPC). Quanto ai requisiti che giustificano
una modifica del contributo, l'art. 286 cpv. 2 CC richiede che le circostanze
considerate al momento della decisione siano mutate in maniera rilevante e
duratura, senza riguardo alla prevedibilità del cambiamento (I CCA, sentenza
inc. 11.2005.51 del 28 aprile 2005, consid. 1 con rinvii in DTF 128 III 310
consid. 5b e 120 II 292 consid. 4b; DTF 120 II 178 consid. 3a;
Hegnauer in: Berner Kommentar,
edizione 1997, n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger
in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 5 ad art. 286 CC). La
procedura è retta dal principio inquisitorio illimitato (Wullschleger, op. cit., n. 18 e 20
delle osservazioni generali agli art. 276-293 CC), di modo che il giudice di
ogni grado non è vincolato né alle allegazioni, né alle prove offerte, né alle
richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 128
III 413 in alto; 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag.
146).
3. L'appellante produce
in questa sede un estratto giornaliero del-l'8 luglio 2005 relativo a un conto
corrente ordinario n. __________ aperto presso la Banca Raiffeisen __________ (doc.
2 di appello, 1° foglio) e un contratto di credito datato 19 ottobre 1999 concesso
per fr. 30 000.– dallo stesso
istituto in favore di quel medesimo conto (doc. 2 in appello, 2° e 3° foglio).
A sua detta tali atti dimostrano un “costante indebitamento”, rendendo
verosimile il suo “prossimo fallimento” (appello pag. 4 in alto). Ora, come si
vedrà in seguito (consid. 7), tali documenti non appaiono di rilievo per il
giudizio. Non giova attardarsi pertanto sulla loro proponibilità. Quanto ai documenti
che l'appellante ha prodotto il 28 ottobre 2005, essi risultano manifestamente
irricevibili già per la circostanza che nuovi mezzi di prova “sono ammessi,
alle condizioni previste dall'art. 138 CC, al più tardi con la presentazione
dell'appello” (art. 423b cpv. 2 CPC), non sei mesi dopo. Né sussidia al
riguardo il principio inquisitorio illimitato, i documenti in questione non
essendo suscettibili di giovare al contributo di mantenimento per la figlia.
Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello.
4. Nella fattispecie il
Pretore ha accertato anzitutto che al momento del divorzio l'istante aveva un reddito
di fr. 5500.– lordi mensili (fr. 5057.80 netti) e “spese correnti”, compresi i
contributi alimentari per l'ex moglie e la figlia, di fr. 5206.– mensili, ma
che egli riusciva nondimeno “ad andare avanti con la linea di credito della Banca
Raiffeisen”. E siccome nel 2004 lo stesso istante ammetteva di avere guadagnato
fr. 68 785.–, pari a fr. 5732.–
mensili lordi, il primo giudice ha ravvisato non un peggioramento, bensì un
miglioramento delle entrate rispetto al momento del divorzio. Quanto al calo di
introiti registrato dall'istante nei primi tre mesi del 2005, il Pretore non
l'ha ritenuto sufficientemente duraturo e – comunque fosse – rilevante. Circa il
fabbisogno minimo dell'istante, il Pretore non ha riscontrato variazioni
rispetto al momento del divorzio, salvo la locazione di fr. 600.– dovuta per il
secondo studio di fisioterapia a __________, spesa che però non ha riconosciuto.
Riguardo all'ex moglie, il primo giudice ha rilevato che già al momento del
divorzio essa non era attiva professionalmente e che il suo secondo marito non
ha obblighi di mantenimento verso E__________. Inoltre il costo della vita a __________
è notoriamente paragonabile a quello di __________, mentre il contributo per la
figlia è inferiore rispetto alle cifre stimate dalle raccomandazioni dell'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento del Canton Zurigo. Onde, in definitiva, il
rigetto dell'azione.
5. L'appellante ribadisce
che la sua situazione economica è peggiorata rispetto al momento del divorzio e
rimprovera al Pretore di avere omesso una valutazione complessiva delle entrate
da lui conseguite fra il 2001 e i primi tre mesi del 2005. A suo dire, quando
nel 2001 ha omologato la convenzione sulle conseguenze del divorzio, il giudice
di allora non aveva esaminato l'entità del contributo alimentare per E__________,
trascurando che già a quel momento egli faceva capo a una linea di credito per
assicurarne il mantenimento. Contrariamente alle sue aspettative, poi, la sua
situazione professionale non era migliorata e le premesse che lo avevano indotto
a firmare la convenzione erano venute meno. In condizioni del genere il Pretore
avrebbe dovuto pertanto ravvisare un “mutamento rilevante delle circostanze” e
ridurre il contributo alimentare per E__________.
6. Decisivo per quanto
riguarda la modifica di un contributo alimentare è il raffronto tra la
situazione in cui è venuto a trovarsi il debitore e quella in cui questi si
trovava al momento del divorzio (RtiD II-2004 pag. 601 consid. 1 a 8). Incombe
all'attore addurre e comprovare il mutamento di situazione. Il principio
inquisitorio non esonera una parte, tanto meno se patrocinata da un legale, dal
sostanziare per quanto possibile le proprie allegazioni, dall'informare il
giudice dei fatti a sua conoscenza e dall'indicare i mezzi di prova
disponibili (RtiD I-2004 pag. 591 n. 68c). Del resto, non spetta al giudice
rimediare alla più totale insufficienza istruttoria (Rep. 1994 pag. 311).
a) In
concreto risulta che l'istante ha cominciato a lavorare quale indipendente il
1° ottobre 2001 (doc. F, 1° foglio), allorché la __________ – di cui egli era
socio gerente – ha cessato l'attività (doc. F, 2° foglio e doc. Q, pag. 2). A
quel momento egli lavorava unicamente a __________ e così ha continuato fino al
31 dicembre 2004 (doc. I, pag. 1 e 5). Il 1° ottobre 2004 egli ha stipulato un
accordo di collaborazione con il __________ di __________ (doc. O, pag. 11),
aprendo
un secondo studio a __________ nel gennaio del 2005 (doc. U e appello, pag. 4
in mezzo). Ora, trattandosi di un lavoratore indipendente, il reddito di
riferimento non è – diversamente da quanto sembra credere il Pretore – quello
conseguito al momento del giudizio, ma quello medio, calcolato sull'arco di più
anni (almeno tre: Rep. 1995 pag. 141; Wullschleger,
op. cit., n. 34 ad art. 285 CC). Solo nel caso in cui la flessione delle
entrate appaia subito durevole ci si può fondare sul risultato dell'ultimo anno
(sentenza del Tribunale federale 5P.342/2001 del 20 dicembre 2001, consid. 3a
con rinvii). Il calcolo deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e
profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano
dalle dichiarazioni fiscali (Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 42 ad art. 125 CC).
b) Nella
sua dichiarazione d'imposta transitoria 2003A l'attore ha indicato un reddito
lordo da attività lucrativa dipendente di fr. 29 548.– nell'anno 2001 e di
fr. 21 840.– nel 2002 (doc. G, pag. 2). Agli atti figura anche una
decisione su reclamo in cui l'autorità tributaria ha accertato per il 2003 un
reddito imponibile di fr. 54 920.–, di cui fr. 10 920.– da attività dipendente e fr. 44 000.– da attività indipendente
(doc. H). Manca per contro una tassazione relativa al 2004, l'istante essendosi
limitato a produrre copia della sua dichiarazione d'imposta (doc. I) nella
quale ha esposto una cifra d'affari di fr. 68 785.– annui da attività
indipendente (doc. I, 5° foglio, “modulo 10”).
c) Sta
di fatto che nella dichiarazione d'imposta 2003A, transitoria e basata ancora
sul metodo di tassazione praenumerando biennale, sarebbero dovuti figurare tutti
Fatti
i redditi lordi ordinari e straordinari conseguiti nel 2001 e 2002 (Allidi/Bernardoni/Bortolotto, Dalla
tassazione biennale praenumerando alla tassazione annuale postnumerando, edizione
speciale della RDAT, 2003, pag. 7 e 13 verso il basso). Il reddito lordo
accertato al momento in cui è stata omologata la convenzione di divorzio, il 9
settembre del 2001, era invece di ben fr. 5500.– mensili (sopra, consid. 4),
più del doppio rispetto a quello dichiarato. Relativamente al 2002, poi, l'interessato
non risulta avere documentato né il reddito da attività indipendente (iniziata il
1° ottobre 2001) né le spese a essa correlate. Anche la cifra d'affari esposta
per il 2004 rimane una semplice allegazione, senza riscontro in alcun documento.
L'istante avrebbe potuto produrre almeno, come ha fatto per i primi mesi del
2005 (doc. U), gli estratti conto della __________ di __________ o la
documentazione del conto corrente ordinario “__________” n. __________ presso
la Banca Raiffeisen __________ (doc. I, 4° foglio), su cui confluiscono tali
entrate (doc. R). A maggior ragione ove si pensi che l'attestato 31 dicembre
2004 di questo medesimo conto presentava un saldo di fr. 20 238.72 (doc.
I, 4° foglio).
d) In
definitiva, gli unici elementi che possono ritenersi affidabili sono quelli della tassazione 2003, riferita appunto – dopo l'introduzione
della tassazione annuale postnumerando – ai redditi e alla sostanza di quell'anno
(Allidi/Bernardoni/Bortolotto, op. cit., pag. 7 e 11 a metà). I dati del 2001, 2002 e 2004 si
riducono alle affermazioni dell'istante medesimo, per altro non esaurienti. In condizioni
del genere non è possibile valutare l'effettivo reddito netto medio calcolato
sull'arco di almeno tre anni. Il che impedisce di confrontare l'attuale situazione
dell'istante con quella al momento del divorzio. Seppure per motivi diversi
Considerandi
rispetto a quelli enunciati dal Pretore, il giudizio impugnato resiste dunque alla
critica. Certo, dall'inizio del 2005 le entrate dell'istante parrebbero diminuite,
giacché egli dichiara un reddito medio (calcolato sui primi tre mesi del 2005)
di fr. 5014.40 mensili (doc. U), compresi gli introiti conseguiti nello studio
di __________. Ed è senz'altro possibile che l'interessato abbia aperto il secondo
studio nell'intento di migliorare a medio termine la sua situazione (appello,
pag. 4 verso il basso). Per tacere del fatto però che quella scelta unilaterale
costa fr. 600.– mensili di locazione supplementari (i quali non possono essere
fatti semplicemente sopportare alla figlia), un periodo di tre mesi non basta
per dimostrare una durevole diminuzione di reddito ai fini dell'art. 286 cpv.
2.
CC. Sotto questo profilo l'azione di modifica si rivela a dir poco prematura.
7.
Ciò posto, mancando
prove sicure sul reddito dell'appellante (che come detto risulta addirittura
aumentato, tranne per quanto attiene ai primi mesi del 2005), non giova addentrarsi
sulla situazione di indebitamento che egli prospetta (anche con nuovi documenti
in appello). Né soccorre vagliare la situazione finanziaria dell'ex moglie o del
costo della vita a __________ (appello, pag. 5 in alto), prescindendo dal fatto
che al proposito il ricorrente si limita a criticare l'opinione del Pretore,
senza spiegare perché essa sarebbe errata. Il semplice richiamo al principio
inquisitorio, come si è spiegato, non esonerava l'appellante dall'onere di allegazione
né dall'onere della prova (sopra, consid. 6 in principio).
8.
Dato l'esito del
giudizio, gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello
non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili. La richiesta di assistenza
giudiziaria, essa non può essere accolta. Si trovasse anche l'appellante in ristrettezze
economiche, il memoriale appariva sin dall'inizio destinato all'insuccesso
(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non è stato intimato alla controparte.
La tassa di giustizia, ad ogni buon conto, è contenuta nella misura di
possibile.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
–
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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