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Decisione

11.2005.95

Modifica sentenza di divorzio: il principio inquisitorio non esonera il richiedente dall'onere di allegare e dimostrare il cambiamento delle circostanze

7 novembre 2005Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i redditi lordi ordinari e straordinari conseguiti nel 2001 e 2002 (Allidi/Ber­nardo­ni/Bortolotto, Dalla

tassazione biennale praenumerando alla tassazione annuale postnumerando, edizione

spe­ciale della RDAT, 2003, pag. 7 e 13 verso il basso). Il reddito lordo

accertato al momento in cui è stata omologata la convenzione di divorzio, il 9

settembre del 2001, era invece di ben fr. 5500.– mensili (sopra, consid. 4),

più del doppio rispetto a quello dichiarato. Relativamente al 2002, poi, l'interessato

non risulta avere documentato né il reddito da attività indipendente (iniziata il

1° ottobre 2001) né le spese a essa correlate. Anche la cifra d'affari esposta

per il 2004 rimane una semplice allegazione, senza riscontro in alcun documento.

L'istante avrebbe potuto produrre almeno, come ha fatto per i primi mesi del

2005 (doc. U), gli estratti conto della __________ di __________ o la

documentazione del conto corrente ordinario “__________” n. __________ presso

la Banca Raiffeisen __________ (doc. I, 4° foglio), su cui confluiscono tali

entrate (doc. R). A maggior ragione ove si pensi che l'attestato 31 dicembre

2004 di questo medesimo conto presentava un saldo di fr. 20 238.72 (doc.

I, 4° foglio).

d) In

definitiva, gli unici elementi che possono ritenersi affidabili sono quelli della tassazione 2003, riferita appunto – dopo l'introduzione

della tassazione annuale postnumerando – ai red­diti e alla sostanza di quell'anno

(Allidi/Bernardoni/Borto­lotto, op. cit., pag. 7 e 11 a metà). I dati del 2001, 2002 e 2004 si

riducono alle affermazioni dell'istante medesimo, per altro non esaurienti. In condizioni

del genere non è possibile valutare l'effettivo reddito netto medio calcolato

sull'arco di almeno tre anni. Il che impedisce di confrontare l'attuale situazione

dell'istante con quella al momento del divorzio. Sep­pure per motivi diversi

Considerandi

rispetto a quelli enunciati dal Pretore, il giudizio impugnato resiste dunque alla

critica. Certo, dal­l'inizio del 2005 le entrate del­l'istante parrebbero diminuite,

giacché egli dichiara un reddito medio (calcolato sui primi tre mesi del 2005)

di fr. 5014.40 mensili (doc. U), compresi gli introiti conseguiti nello studio

di __________. Ed è senz'altro possibile che l'interessato abbia aperto il secondo

studio nell'intento di migliorare a medio termine la sua situazione (appello,

pag. 4 verso il basso). Per tacere del fatto però che quella scelta unilaterale

costa fr. 600.– mensili di locazione supplementari (i quali non possono essere

fatti semplicemente sop­portare alla figlia), un periodo di tre mesi non basta

per dimo­strare una durevole diminuzione di reddito ai fini dell'art. 286 cpv.

2.

CC. Sotto questo profilo l'azione di modifica si rivela a dir poco prematura.

7.

Ciò posto, mancando

prove sicure sul reddito dell'appellante (che come detto risulta addirittura

aumentato, tranne per quanto attiene ai primi mesi del 2005), non giova addentrarsi

sulla situazione di indebitamento che egli prospetta (anche con nuovi documenti

in appello). Né soccorre vagliare la situazione finanziaria dell'ex moglie o del

costo della vita a __________ (appello, pag. 5 in alto), prescindendo dal fatto

che al proposito il ricorrente si limita a criticare l'opinione del Pretore,

senza spiegare perché essa sarebbe errata. Il semplice richiamo al principio

inquisitorio, come si è spiegato, non esonerava l'appellante dall'onere di allegazione

né dall'onere della prova (sopra, consid. 6 in principio).

8.

Dato l'esito del

giudizio, gli oneri processuali seguono la soccom­benza (art. 148 cpv. 1 CPC),

mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello

non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili. La richiesta di assistenza

giudiziaria, essa non può essere accolta. Si trovasse anche l'appellante in ristrettezze

eco­nomiche, il memoriale appariva sin dall'inizio destinato all'insuccesso

(art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tant'è che non è stato intimato alla controparte.

La tassa di giustizia, ad ogni buon conto, è contenuta nella misura di

possibile.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr. 50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione:

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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