11.2005.97
Protezione della personalità: misure provvisionali nei confronti di mezzi di comunicazione sociale a carattere periodico.
12 marzo 2007Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2005.97
Data decisione, Autorità:
12.03.2007, ICCA
Titolo:
Protezione della personalità: misure provvisionali nei confronti di mezzi di comunicazione sociale a carattere periodico.
DANNO
MISURE PROVVISIONALI
PERSONALITÀ
PROTEZIONE DELLA PERSONALITÀ CONTRO LESIONI ILLECITE
28c cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2005.97
Lugano
12 marzo 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Pellegrini
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.1295
(protezione della personalità: misure provvisionali) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 29 ottobre 2004 da
AP 1
(patrocinata dall' RA
1 )
contro
AO 1 ,
AO 2 , e
AO 3
(rappresentata dal socio e gerente AO 2, );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 15 luglio 2005 presentato
da AP 1 contro il decreto cautelare emesso
il 4 luglio 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ottobre del 2004 è apparso sul periodico bimestrale __________,
pubblicato dalla AO 3 e di cui AO 2 è redattore, un articolo sotto lo
pseudonimo __________ intitolato “__________”. In esso si affermava che la AP 1 di __________ offriva in omaggio buoni
viaggio dietro ai quali, in realtà, si celava una vendita di appartamenti in multiproprietà.
L'articolo descriveva quanto era accaduto durante una serata, organizzata dall'azienda,
alla quale aveva partecipato in incognito una giornalista del periodico, e raccontava
delle tecniche usate dai collaboratori della società per ottenere la firma dei
contratti.
B. Il
29 ottobre 2004 la AP 1 ha convenuto la AO 3, AO 2 ed AO 1, presunta autrice dell'articolo,
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo in via cautelare
il “sequestro” dell'__________ presso l'editore e le edicole del Cantone Ticino, il
divieto di divulgare l'articolo
e l'oscuramento di quest'ultimo
sul sito Internet della rivista. Con decreto cautelare emanato senza
contraddittorio quello stesso giorno il Pretore ha respinto la richiesta
cautelare.
C. All'udienza del 9 novembre 2004, indetta per il
contraddittorio,
l'istante ha
confermato la propria domanda. La AO 3, AO 2 ed AO 1 hanno proposto
di
respingerla. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del
15 aprile
2005 le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista. Statuendo il 4 luglio
2005, il Pretore ha respinto l'istanza
e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, a carico dell'istante, tenuta a rifondere ai convenuti
fr. 800.– complessivi per ripetibili.
D. Contro
il decreto cautelare appena citato la AP 1 è insorta con un appello del 15 luglio
2005 nel quale chiede che la sua istanza sia accolta e che il giudizio
impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 19 agosto
2005 la AO 3, AO 2 ed AO 1 concludono per il rigetto dell'appello.
Considerandi
in diritto: 1. La
procedura per l'emanazione di
provvedimenti cautelari giusta l'art. 28c CC è, salvo quanto dispone il diritto federale (art.
28d CC e art. 12 LForo), quella degli art. 376 segg. CPC (Bucher, Personnes
physiques et protection de la personnalité, 3ª edizione, pag. 172 n. 652). Il termine per appellare, non
interrotto dalle ferie giudiziarie (art. 348bis CPC), è di dieci giorni
(art. 308 cpv. 1 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque
ricevibile.
2.
Quando la lesione illecita della personalità è causata da un mezzo
di comunicazione sociale di carattere periodico, il giudice può proibirla o
farla cessare a titolo cautelare soltanto se essa è tale da provocare un pregiudizio
particolarmente grave e non è manifestamente giustificata e se il provvedimento
non sembra sproporzionato (art. 28c cpv. 3 CC). Tale norma ha lo scopo
di evitare che misure cautelari, come il divieto di pubblicare un articolo che contenga
– o che si supponga contenere – affermazioni lesive, si traduca in una sorta di
censura preventiva, incompatibile con la libertà di stampa (FF 1982 II 658; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 235 n. 677). In simile contesto si inseriscono anche
le disposizioni relative al diritto di risposta (art. 28g segg. CC), le
quali tutelano tanto la libertà d'espressione quanto la personalità (I CCA,
sentenza inc. 11.1995.284 del 29 novembre 1996, consid. 8a con riferimenti,
pubblicato in: Medialex 1997 pag. 164).
3.
L'emanazione
di provvedimenti cautelari nei confronti di un mezzo di comunicazione a
carattere periodico presuppone, dunque, tre requisiti: il giudice può proibire
o far cessare una pubblicazione lesiva della personalità solo se essa è suscettibile
di cagionare un pregiudizio particolarmente grave, se essa non è manifestamente
giustificata e se il provvedimento richiesto non sembra sproporzionato. Le tre
condizioni sono cumulative (Deschenaux/ Steinauer,
op. cit., pag. 235 n. 679). Il “pregiudizio” cui si
riferisce l'art. 28c cpv. 3 CC va inteso in senso lato e può essere di
natura economica, ideale o morale (Tercier,
Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, pag. 151 n. 1122; Bugnon, Les misures provvisionnelles et
protection de la personnalité, in: Contributions en l'honneur de P. Tercier, Friburgo 1993, pag. 39). Inoltre deve essere “difficilmente riparabile” (Tercier, Les mesures provisionnelles en
droit des médias, in: Medialex 1995, pag. 30; RtiD I-2004, pag. 588 n. 61c). I
provvedimenti cautelari sono adottati nel quadro di una procedura rapida,
sommaria e provvisoria che non precorre il sindacato di merito (Tercier, Le nouveau droit de la
personnalité, op. cit., pag. 148 n. 1103 e pag. 149 n. 1107; Bugnon, op. cit., pag. 36 segg.).
4.
Nella
fattispecie il Pretore ha respinto l'istanza cautelare per non avere, la AP 1, reso
verosimile un grave pregiudizio difficilmente riparabile, essendosi la società limitata
ad affermazioni apodittiche senza alcun riscontro oggettivo. Inoltre – egli ha rilevato
– i testimoni citati dall'istante non sono stati in grado di riferire su quanto
fosse accaduto alla serata cui aveva partecipato la giornalista in incognito, poiché
essi non vi avevano preso parte.
5.
L'appellante
rimprovera al Pretore di avere trascurato le premesse dell'art. 28c
cpv. 3 CC. Afferma che per ottenere un provvedimento cautelare la violazione
della personalità deve semplicemente essere suscettibile di causare un
pregiudizio grave e difficilmente riparabile. Tale requisito sarebbe adempiuto
nella fattispecie, poiché il periodico ha numerosissimi abbonati e lettori, dispone
di un sito Internet ed è il giornale a tutela dei consumatori per eccellenza. Essa
sottolinea di avere subìto non solo un danno d'immagine, ma anche un torto morale,
essendo stata accusata di imbrogliare i clienti, e di avere patito altresì uno
scapito economico, giacché la sua attività sta segnando il passo a causa della
diffidenza indotta nei suoi confronti dall'agire dei convenuti.
a) Così
argomentando, l'appellante dimentica che il pregiudizio qualificato evocato
dall'art. 28c cpv. 3 CC deve apparire “particolarmente grave”. A tal fine la sola diffusione del periodico
non è sufficiente (Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 235 n. 679b; Werro,
Les atteintes à la personnalité par les médias, in: Medialex 1998, pag. 176; Barrelet, Droit de la communication,
Berna 1998, pag. 411 n. 1426; Mesures provvisionnelles et présomption d'innocence,
in: Plädoyer 1994, pag. 54; Tercier
in Medialex 1995, pag. 32). Chi postula l'emanazione di
provvedimenti cautelari deve rendere concretamente verosimile
sia il pregiudizio qualificato sia il nesso causale adeguato tra il presunto
danno e gli articoli pubblicati (RtiD I-2004, pag. 588 n. 61c). Non occorre la
prova piena del fatto. Basta la semplice verosimiglianza. Non basta invece la
semplice affermazione di parte (Meili
in:
Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 28c CC).
b) Ciò
posto, in concreto l'appellante avrebbe dovuto rendere verosimile non solo la
divulgazione della notizia, ma anche le conseguenze che questa ha avuto sulla
sua immagine, sulla sua situazione economica e sui suoi rapporti commerciali. A
prescindere dal fatto che nell'istanza essa nemmeno definiva il pregiudizio “particolarmente grave”, invano si cercherebbe nel fascicolo
processuale un concreto elemento relativo al grave danno subìto. Per rendere verosimile il torto morale e
la circostanza che l'attività nel Cantone Ticino stesse “segnando il passo proprio a causa del clima
di diffidenza indotto dall'agire dei convenuti” essa avrebbe potuto offrire –
ad esempio – l'audizione di partner commerciali che potessero descrivere gli
effetti destati dalla pubblicazione dell'articolo nella cerchia in cui essa
opera, così come avrebbe potuto comunicare informazioni ed esibire dati
sull'andamento degli affari prima e dopo la pubblicazione (I CCA, sentenze inc.
11.2002.7
e 11.2002.8 del 24 ottobre 2002, consid. 8). Nulla del genere si
evince dagli atti. Come rileva il Pretore, l'istante si è limitata ad affermare
il danno d'immagine, il torto morale, e il pregiudizio economico, affermazioni
che però non trovano riscontro oggettivo e che sono rimaste allo stadio di allegazioni
di parte.
c) L'appellante
reputa, con riferimento a Meili (op.
cit., n. 6 ad art. 28c CC), che il danno non debba essere reso
verosimile, ma solo indicato o illustrato (appello, pag. 4). Ora, l'autore in
questione spiega bensì che il danno dev'essere descritto, ma non che l'istante
sia esonerato dal renderlo verosimile. Certo, il giudice non
deve porre esigenze troppo severe al riguardo (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, op. cit., pag.
151.
n. 1123). A parte il fatto però che non ha reso verosimile alcunché, in
concreto l'istante nemmeno ha sostanziato nulla di preciso, limitandosi a
lamentare generici pregiudizi e a invocare l'andamento naturale delle cose. Ciò
non basta ai fini dell'art. 28c cpv. 3 CC. Chi postula misure d'urgenza
deve esporre concretamente in che consista il danno particolarmente grave e difficilmente
riparabile, tanto più che per volontà del legislatore simile requisito va ravvisato
con cautela (I CCA, sentenza inc. 11.2002.7 del 24 ottobre 2002, consid. 9; Riklin,
Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, pag. 220 nota 79; Geiser, Persönlichkeitsschutz:
Pressezensur oder Schutz vor Medienmacht, in: SJZ 92/1996 pag. 81 seg.). In
definitiva, data nella fattispecie la mancanza di un requisito
cumulativo prescritto dall'art. 28c cpv. 3 CC, risulta superfluo
esaminare le altre argomentazioni addotte dall'appellante circa la manifesta illegittimità
della pubblicazione e la proporzionalità della misura richiesta.
6.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte
inoltre
un'equa indennità per l'incomodo cagionato (RtiD II-2005 pag. 680
consid. 9).
7.
Quanto ai
rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è regolato nel caso
specifico dall'art. 98 LTF (Seiler in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgesetz über das
Bundesgericht, Kurzkommentar, Berna 2007, n. 9 ad art. 98).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà ai convenuti un'equa indennità
di complessivi fr. 400.–.
3. Intimazione
a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione per i motivi
enunciati dall'art. 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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