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Decisione

11.2005.97

Protezione della personalità: misure provvisionali nei confronti di mezzi di comunicazione sociale a carattere periodico.

12 marzo 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Pellegrini

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.1295

(protezione della personalità: misure provvisionali) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 29 ottobre 2004 da

AP 1

(patrocinata dall' RA

1 )

contro

AO 1 ,

AO 2 , e

AO 3

(rappresentata dal socio e gerente AO 2, );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere

accolto l'appello del 15 luglio 2005 presentato

da AP 1 contro il decreto cautelare emesso

il 4 luglio 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Nell'ottobre del 2004 è apparso sul periodico bimestrale __________,

pubblicato dalla AO 3 e di cui AO 2 è redattore, un articolo sotto lo

pseudonimo __________ intitolato “__________”. In esso si affermava che la AP 1 di __________ offriva in omaggio buoni

viaggio dietro ai quali, in realtà, si celava una vendita di apparta­menti in multiproprietà.

L'articolo descriveva quanto era accaduto durante una serata, organizzata dall'azienda,

alla quale aveva partecipato in incognito una giornalista del periodico, e raccontava

delle tecniche usate dai collaboratori della società per ottenere la firma dei

contratti.

B. Il

29 ottobre 2004 la AP 1 ha convenuto la AO 3, AO 2 ed AO 1, presunta autrice dell'articolo,

davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo in via cautelare

il “sequestro” dell'__________ presso l'editore e le edicole del Cantone Ticino, il

divieto di divulgare l'articolo

e l'oscuramento di quest'ultimo

sul sito Internet della rivista. Con decreto cautelare emanato senza

contraddittorio quello stesso giorno il Pretore ha respinto la richiesta

cautelare.

C. All'udienza del 9 novembre 2004, indetta per il

contraddittorio,

l'istante ha

confermato la propria domanda. La AO 3, AO 2 ed AO 1 hanno proposto

di

respingerla. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del

15 aprile

2005 le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista. Statuendo il 4 luglio

2005, il Pretore ha respinto l'istanza

e ha posto le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, a carico dell'istante, tenuta a rifondere ai convenuti

fr. 800.– complessivi per ripetibili.

D. Contro

il decreto cautelare appena citato la AP 1 è insorta con un appello del 15 luglio

2005 nel quale chiede che la sua istanza sia accolta e che il giudizio

impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 19 agosto

2005 la AO 3, AO 2 ed AO 1 concludono per il rigetto dell'appello.

Considerandi

in diritto: 1. La

procedura per l'emanazione di

provvedimenti cautelari giusta l'art. 28c CC è, salvo quanto dispone il diritto federale (art.

28d CC e art. 12 LForo), quella degli art. 376 segg. CPC (Bucher, Personnes

physiques et protection de la personnalité, 3ª edizione, pag. 172 n. 652). Il termine per appellare, non

interrotto dalle ferie giudiziarie (art. 348bis CPC), è di dieci giorni

(art. 308 cpv. 1 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque

ricevibile.

2.

Quando la lesione illecita della personalità è causata da un mezzo

di comunicazione sociale di carattere periodico, il giudice può proibirla o

farla cessare a titolo cautelare soltanto se essa è tale da provocare un pregiudizio

particolarmente grave e non è manifestamente giustificata e se il provvedimento

non sembra sproporzionato (art. 28c cpv. 3 CC). Tale norma ha lo scopo

di evitare che misure cautelari, come il divieto di pubblicare un articolo che contenga

– o che si supponga contenere – affermazioni lesive, si traduca in una sorta di

censura preventiva, incompatibile con la libertà di stampa (FF 1982 II 658; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 235 n. 677). In simile contesto si inseriscono anche

le disposizioni relative al diritto di risposta (art. 28g segg. CC), le

quali tutelano tanto la libertà d'espressione quanto la personalità (I CCA,

sentenza inc. 11.1995.284 del 29 novembre 1996, consid. 8a con riferimenti,

pubblicato in: Medialex 1997 pag. 164).

3.

L'emanazione

di provvedimenti cautelari nei confronti di un mezzo di comunicazione a

carattere periodico presuppone, dunque, tre requisiti: il giudice può proibire

o far cessare una pubblicazione lesiva della personalità solo se essa è suscettibile

di cagionare un pregiudizio particolarmente grave, se essa non è manifestamente

giustificata e se il provvedimento richiesto non sembra sproporzionato. Le tre

condizioni sono cumulative (Deschenaux/ Steinauer,

op. cit., pag. 235 n. 679). Il “pregiudizio” cui si

riferisce l'art. 28c cpv. 3 CC va inteso in senso lato e può essere di

natura economica, ideale o morale (Tercier,

Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, pag. 151 n. 1122; Bugnon, Les misures provvisionnelles et

protection de la personnalité, in: Contributions en l'honneur de P. Tercier, Friburgo 1993, pag. 39). Inoltre deve essere “difficilmente riparabile” (Tercier, Les mesures provisionnelles en

droit des médias, in: Medialex 1995, pag. 30; RtiD I-2004, pag. 588 n. 61c). I

provvedimenti cautelari sono adottati nel quadro di una procedura rapida,

sommaria e provvisoria che non precorre il sindacato di merito (Tercier, Le nouveau droit de la

personnalité, op. cit., pag. 148 n. 1103 e pag. 149 n. 1107; Bugnon, op. cit., pag. 36 segg.).

4.

Nella

fattispecie il Pretore ha respinto l'istanza cautelare per non avere, la AP 1, reso

verosimile un grave pregiudizio difficilmente riparabile, essendosi la società limitata

ad affermazioni apodittiche senza alcun riscontro oggettivo. Inoltre – egli ha rilevato

– i testimoni citati dall'istante non sono stati in grado di riferire su quanto

fosse accaduto alla serata cui aveva partecipato la giornalista in incognito, poiché

essi non vi avevano preso parte.

5.

L'appellante

rimprovera al Pretore di avere trascurato le pre­mes­se dell'art. 28c

cpv. 3 CC. Afferma che per ottenere un provvedimento cautelare la violazione

della personalità deve semplicemente essere suscettibile di causare un

pregiudizio gra­ve e difficilmente riparabile. Tale requisito sarebbe adempiuto

nella fattispecie, poiché il periodico ha numerosissimi abbonati e lettori, dispone

di un sito Internet ed è il giornale a tutela dei consumatori per eccellenza. Essa

sottolinea di avere subìto non solo un danno d'immagine, ma anche un torto morale,

essendo stata accusata di imbrogliare i clienti, e di avere patito altresì uno

scapito economico, giacché la sua attività sta segnando il passo a causa della

diffidenza indotta nei suoi confronti dall'agire dei convenuti.

a) Così

argomentando, l'appellante dimentica che il pregiudizio qualificato evocato

dall'art. 28c cpv. 3 CC deve apparire “particolarmente grave”. A tal fine la sola diffusione del periodico

non è sufficiente (Deschenaux/Steinauer,

op. cit., pag. 235 n. 679b; Werro,

Les atteintes à la personnalité par les médias, in: Media­lex 1998, pag. 176; Barrelet, Droit de la communication,

Berna 1998, pag. 411 n. 1426; Mesures provvisionnelles et présomption d'innocence,

in: Plä­doyer 1994, pag. 54; Tercier

in Medialex 1995, pag. 32). Chi postula l'emanazione di

provvedimenti cautelari deve rendere concretamente verosimile

sia il pregiudizio qualificato sia il nesso causale adeguato tra il presunto

danno e gli articoli pubblicati (RtiD I-2004, pag. 588 n. 61c). Non occorre la

prova piena del fatto. Basta la semplice verosimiglianza. Non basta invece la

semplice affermazione di parte (Meili

in:

Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 3 ad art. 28c CC).

b) Ciò

posto, in concreto l'appellante avrebbe dovuto rendere verosimile non solo la

divulgazione della notizia, ma anche le conseguenze che questa ha avuto sulla

sua immagine, sulla sua situazione economica e sui suoi rapporti commerciali. A

prescindere dal fatto che nell'istanza essa nemmeno definiva il pregiudizio “particolarmente grave”, invano si cercherebbe nel fascicolo

processuale un concreto elemento relativo al grave danno subìto. Per rendere verosimile il torto morale e

la circostanza che l'attività nel Cantone Ticino stesse “segnando il passo proprio a causa del clima

di diffidenza indotto dall'agire dei convenuti” essa avrebbe potuto offrire –

ad esempio – l'audizione di partner commerciali che potessero descrivere gli

effetti destati dalla pubblicazione dell'articolo nella cerchia in cui essa

opera, così come avrebbe potuto comunicare informazioni ed esibire dati

sull'andamento degli affari prima e dopo la pubblicazione (I CCA, sentenze inc.

11.2002.7

e 11.2002.8 del 24 ottobre 2002, consid. 8). Nulla del genere si

evince dagli atti. Come rileva il Pretore, l'istante si è limitata ad affermare

il danno d'immagine, il torto morale, e il pregiudizio economico, affermazioni

che però non trovano riscontro oggettivo e che sono rimaste allo stadio di allegazioni

di parte.

c) L'appellante

reputa, con riferimento a Meili (op.

cit., n. 6 ad art. 28c CC), che il danno non debba essere reso

verosimile, ma solo indicato o illustrato (appello, pag. 4). Ora, l'autore in

questione spiega bensì che il danno dev'essere descritto, ma non che l'istante

sia esonerato dal renderlo verosimile. Certo, il giudice non

deve porre esigenze troppo severe al riguardo (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, op. cit., pag.

151.

n. 1123). A parte il fatto però che non ha reso verosimile alcunché, in

concreto l'istante nemmeno ha sostanziato nulla di preciso, limitandosi a

lamentare generici pregiudizi e a invocare l'andamento naturale delle cose. Ciò

non basta ai fini dell'art. 28c cpv. 3 CC. Chi postula misure d'urgenza

deve esporre concretamente in che consista il danno particolarmente grave e difficilmente

riparabile, tanto più che per volontà del legislatore simile requisito va ravvisato

con cautela (I CCA, sentenza inc. 11.2002.7 del 24 ottobre 2002, consid. 9; Riklin,

Schweizerisches Presserecht, Berna 1996, pag. 220 nota 79; Geiser, Persönlich­keitsschutz:

Pressezensur oder Schutz vor Medienmacht, in: SJZ 92/1996 pag. 81 seg.). In

definitiva, data nella fattispecie la mancanza di un requisito

cumulativo prescritto dall'art. 28c cpv. 3 CC, risulta superfluo

esaminare le altre argomentazioni addotte dall'appellante circa la manifesta illegittimità

della pubblicazione e la proporzionalità della misura richiesta.

6.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alla controparte

inoltre

un'equa indennità per l'incomodo cagionato (RtiD II-2005 pag. 680

consid. 9).

7.

Quanto ai

rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è regolato nel caso

specifico dall'art. 98 LTF (Seiler in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgesetz über das

Bundes­gericht, Kurz­kommentar, Berna 2007, n. 9 ad art. 98).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa

giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.–

b) spese fr. 50.–

fr.

450.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà ai convenuti un'equa indennità

di complessivi fr. 400.–.

3. Intimazione

a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione per i motivi

enunciati dall'art. 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76

LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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