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Decisione

11.2005.98

art. 123 CC: riparto della prestazione di libero passaggio: iniquità manifesta in caso di concubinato? art. 137 cpv. 2 CC: soppressione del contributo alimentare provvisionale in caso di concubinato?

3 ottobre 2006Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I

CCA, sentenza inc. 11.2005.3 del 28 febbraio 2006, consid. 5). Nella sentenza

del 2 agosto 2000 questa Ca­mera ha già avuto modo di spiegare che in sede

provvisionale il concubinato di un coniuge giustifica la soppressione del

contributo alimentare solo ove il beneficiario rifiuti informazioni sulle sue

proprie condizioni finanziarie, oppure postuli un contributo alimentare pur essendo

in grado di provvedere alle proprie necessità da sé solo, o perché mantenuto

dal convivente o perché fruisca di redditi conseguiti in altro modo (consid. 5; v. anche Sutter/Freiburghaus,

op. cit., n. 34 ad art. 137 CC; Bräm/Hasenböhler

in: Zürcher Kommentar, 3ª edi­zione, n. 13 segg. ad art. 163 CC).

dd) Che un concubinato pendente causa di divorzio possa comportare la

soppressione parziale o totale di un contributo di mantenimento è dunque vero

(DTF 118 II 226 consid. 2c/aa; v. anche DTF 124 III 54 consid. 2a/aa). Il nuovo

diritto non ha mutato tale orientamento (sentenze del Tribunale federale 5P

409/2001 del 4 marzo 2002, consid. 2; per le misure protettrici: sentenze

5P.35/2002 del 6 giugno 2002, consid. 3.3.2 e 5P 135/2005 del 22 luglio 2005,

consid. 2.1; Leuenberger

in: Praxiskom­mentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 40 ad art. 137 CC; Gloor, op. cit., n. 10 ad art. 137 CC). La pretesa di mantenimento però cessa solo al momento in cui il coniuge

richiedente tragga dalla relazione con un terzo vantaggi economici analoghi a

quelli conseguibili da un matrimonio. Un abuso di diritto si riscontra solo

allorché il coniuge formi con il nuovo compagno una comunione di vita tanto

stretta da far apparire il terzo come disposto ad assicurare fedeltà e

assistenza, alla stessa stregua di quel che l'art. 159 cpv. 3 CC prescrive ai

coniugi (DTF 124 III 45 consid. 2a/aa).

ee) La nozione di concubinato “qualificato” è gia stata riassunta dal

primo giudice (consid. 6). L'interrogativo è di sapere nel caso precipuo se

dalla relazione con __________ la convenuta tragga vantaggi economici analoghi

a quelli di un matrimonio. Sulla stabilità del legame non giova attardarsi. Secondo

il Segretario assessore “le risultanze dell'istruttoria manifestano con

sufficiente evidenza che il rapporto, seppur aperto e libertino, tra la convenuta

e il signor __________ è duraturo: essi si frequentano da circa dieci anni”

(consid. 10). Tale accerta­mento non è in discussione. Quanto alla mutua

fedeltà, i due interessati hanno affermato di non avere mai voluto un vincolo

simile e di avere intrattenuto anche altre relazioni, pur senza dire con chi,

mentre __________ (socio d'affari del marito e vicino di casa della moglie) ha

dichiarato di non avere mai visto altri uomini a casa del­la convenuta

(deposizione del 9 agosto 2004). Ora, su questo punto l'interrogatorio formale

della convenuta e la testimonianza di __________ vanno apprezzati con cautela

(art. 90 CPC), ma nemmeno l'appellante pretende che le affermazioni rilasciate

siano false. Intanto __________ ha dichiarato di avere sentito voci su altre

relazioni della convenuta. Inoltre __________ ha detto di avere visto negli

ultimi anni __________ con altre donne in 5 o 10 occasioni (deposizione del 19

luglio 2004). Non si può quindi ritenere, tanto meno a un sommario esame come

quello che presiede all'emanazione di misure provvisionali, che la relazione

tra la convenuta e __________ sia esclusiva.

ff)

Per quel che riguarda l'alloggio, i due

risultano avere

abitazioni

distinte, lei a __________ e lui a __________. La convenuta ha dichiarato che a

casa sua __________ mangia e pernotta raramente (3 o 4 volte al mese), salvo

durante i mesi invernali (2 o 3 volte la settimana), che ha solo un ricambio di

indumenti, che lei non gli ha mai consegnato le chiavi di casa, salvo quando

lui esce per primo il mattino, e che non è mai stata a casa di lui (interroga­torio

formale del 19 luglio 2004, risposte n. 7, 9, 14, 25b e 26f). __________ ha

confermato di recarsi dalla convenuta a mangiare una o due volte al mese, di

pernottare da lei un paio di sere la settimana, ma solo d'inverno, e di

conservare gli effetti personali a casa sua (deposizione del 19 luglio 2004).

Secondo

L__________ (figlio delle parti), invece, tra il 1993 e il 1997 __________

viveva con in permanenza con sua madre, la quale gli stirava i vestiti, e a

Considerandi

volte trascorrevano le vacanze tutti insieme (deposizione del 19 ago­sto 1998,

nell'inc. OA.1998.4). __________ nel 1988 vedeva regolarmente __________

recarsi della con­venuta, tanto da ritenere che “abiti lì” (deposizione del 16

luglio 1998 nell'inc. OA.1998.4) e in seguito ha ribadito di avere visto __________

tutti i giorni fino al luglio del 2004, soprattutto il mattino “quando porta

fuori il cane, o perché noto la sua autovettura davanti la casa” (deposizione

del 9 agosto 2004). Anche __________, vicino di casa della convenuta, ha confermato

che da 11 anni, da settembre a giugno, vede __________ a casa di lei,

essenzialmente il mattino quando porta il cane a passeggio, soggiungendo di

avere cenato un paio di volte con i due e di avere visto __________ tagliar legna

per la convenuta (deposizione del 9 agosto 2004). Infine, dal rapporto

dell'agenzia investigativa __________ di __________ risulta che dal 12 al 18

gennaio 2004 __________ ha sempre pernottato dalla convenuta, ha portato tutte

le mattine il cane a passeggio e in un'occasione ha svolto faccende domestiche

(doc. B).

Che

__________ non riceva la posta a __________ (deposizioni di __________ e di __________

del 9 agosto 2004) è senz'altro possibile, com'è verosimile che non sempre egli

pernotti dalla convenuta (deposizioni di __________ e __________, del 19 luglio

2004, come pure di __________ e __________, del 21 febbraio 2005). Sta di fatto

però che, valutando le testimonianze nel loro complesso, tutto induce a

propendere per una coabitazione vera e propria. Tanto più che un alloggio

comune non è indispensabile se i concubini vivono insieme, alternativamente, in

abitazioni diverse, oppure se nei giorni feriali essi risiedono in un luogo e

durante il fine settimana in un altro.

gg) Quanto alla comunione di mezzi

e risorse, durante l'interrogatorio formale del 19 agosto 1998 (inc.

OA.1998.4) la convenuta ha affermato di avere trascorso quell'anno le vacenze a

__________ insieme con l'amico, ognuno pagandosi la propria parte (risposte n.

20.

e 21), di essere invitata qualche volta a cena da lui (risposte n. 18 e 19),

di lavare e stirare i vestiti all'amico solo quando pernotta da lei e di nulla

ricevere in compenso, salvo veder tagliare l'er­ba, la legna o seminare

l'insalata (risposte n. 14 e 15). Il 19 luglio 2004 essa ha dichiarato di

essere stata in vacanza solo nel 2000 a __________, insieme con altri amici

(risposta 22), di uscire a cena con l'amico una volta ogni 2 o 3 settimane

dividendo le spese a metà (risposte n. 19 e 20), di lavare e stirare per lui

solo raramente, senza controprestazioni (risposte n. 13 a 15). __________ ha

sostanzialmente confermato ciò (deposizione del 19 luglio 2004).

Ora,

un convivente non può dirsi ricavare dalla relazione con un terzo vantaggi

simili a quelli derivanti da un matri­mo­nio per il solo fatto di accettare vacanze

a titolo di liberalità o come corrispettivo per i pasti offerti (I CCA,

sentenza inc. 11.2001.131 del 28 giugno 2002). A maggior ragione ciò vale nel

caso in cui un coniuge paghi le proprie vacanze. D'altro lato non consta

nemmeno che __________ sussidi le spese di vitto e alloggio. Certo, egli sbriga

faccende di casa (taglia la legna, cura il giardino), ma ciò non basta per

rendere verosimile un dovere di mutua assistenza. Da una situazione del genere,

in effetti, la convenuta non risulta trarre apprezzabile profitto economico, né

consta condurre un tenore di vita incompatibile con il solo provento del

contributo alimentare.

hh) Tutto ponderato, in definitiva, a un sommario esame co­me quello

che governa le misure provvisionali non può dirsi che tra la convenuta e __________

sussista un concubinato analogo al matrimonio. Si tratta di una convivenza

stabile e durevole, ma ciò non basta per rendere verosimile che la convenuta

ricavi da tale coabitazione vantaggi analoghi a quelli derivanti da un matrimonio,

il convivente non risultando partecipare al fabbisogno dell'econo­mia domestica

né al mantenimento di lei. Un concubinato nel senso della giurisprudenza

presuppone un riparto di compiti e spese; non è sufficiente che ogni convivente

sovvenga a sé stesso. Nella fattispecie inoltre i due non passano le festività

insieme, trascorrono solo saltuariamente le vacanze insieme, non sono mai stati

visti insieme (né a __________ né in __________ né altrove), non constano avere

vita sociale comune e nemmeno una partecipazione alla vita delle rispettive

famiglie, tant'è che lei non conosce i parenti di lui. Una simile relazione non

giustificava, in ultima analisi, la soppressione del contributo provvisionale.

5.

Gli

oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità del contenzioso e

all'impegno richiesto alla Camera, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC). L'appellante non ottiene alcun ridimensionamento del contributo

provvisionale ed esce sconfitto anche sul riparto della prestazione d'uscita

inerente al “secondo pilastro”. Quanto al contributo alimentare dopo il

divorzio, l'appello è – come detto – divenuto senza oggetto (consid. 4a). Non

fosse diventato tale, esso non avrebbe avuto verosimilmente alcuna possibilità

di successo, l'esistenza di un concubinato “qualificato” non risultando dimostrata. La tassa di giustizia e le spese di appello vanno dunque addebitati

all'attore, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello è respinto

e il giudizio impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1500.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

1550.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per

ripetibili.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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