Lexipedia

Decisione

11.2006.1

Stralcio dai ruoli per sopravvenuta carenza d'interesse giuridico.

15 settembre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Verda, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 165.1997/R.84.2005

(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione

degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone la

CO 1

a

AP 1

(patrocinata RA 1 )

riguardo

alla privazione della custodia parentale sulla figlia

M__________

__________ (1996);

premesso

che con decisione del 28 novembre 2005 la Sezione degli enti locali, autorità

di vigilanza sulle tutele, ha conferito alla dott. __________ __________ __________

di __________ l'incarico di eseguire “una valutazione sul nucleo familiare di AP 1 in considerazione della

decisione emanata [il 13 ottobre 2005] dalla CO 1 di privazione [provvisoria] della

custodia parentale sulla figlia M__________”;

accertato

che AP 1 ha presentato un appello del 27 dicembre 2005 inteso a far dichiarare

nulla tale decisione, competente per materia essendo – a suo avviso – il solo giudice

civile;

preso

atto che nel frattempo la Sezione degli enti locali ha deciso, il 13 giugno

Considerandi

2006, il collocamento della figlia in internato al­l'Istituto __________ di __________

fino al termine del ciclo scolastico ele­mentare;

constatato

che tale decisione non è stata impugnata da AP 1 ed è passata in giudicato;

ritenuto

che nelle circostanze descritte l'appello, superato dagli eventi, è divenuto

privo d'interesse pratico e attuale;

rilevato

che l'appellante è stata invitata con ordinanza presidenziale del 25 luglio

2006.

a esprimersi in proposito e a precisare se insistesse per l'attribuzione

di ripetibili, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come

adesione allo stralcio dell'appello dai ruoli senza prelievo di spese e senza

attribuzione di ripetibili;

considerato

che AP 1 è rimasta silente;

in applicazione dell'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L'appello

è dichiarato senza interesse giuridico e la causa è stralciata dai ruoli.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di

vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster