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Decisione

11.2006.100

Modifica sentenza di divorzio: contributo per figli minorenni

4 febbraio 2008Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2004.125 del 2 dicembre 2005, consid. 5). Il problema è

quantificarlo. Per pronosticarne un'ulteriore riduzione sotto i fr. 2000.–

mensili (come ha fatto il primo giudice) occorrerebbe poter divedere con

qualche affidabilità una flessione del risultato d'esercizio della filiale di

Vezia. Il testimone __________ l'ha adombrato, ma senza alludere a cifre. Il

convenuto, da parte sua, non ha nemmeno accennato a un ordine di grandezza per una

prognosi a medio termine. Quanto a ragguardevoli aumenti di pigione che

toccherebbero la filiale, essi rimangono nel vago. Per stimare il “bonus” controverso in meno di fr. 2000.– mensili manca qualsiasi riferimento

concreto. Legittimamente gli attori chiedono così di accertarlo in fr. 2000.–

mensili.

8. Secondo

gli appellanti il Segretario assessore ha omesso a torto di aggiungere allo

stipendio dell'appellante il reddito di fr. 216.– mensili derivante dal

capitale di fr. 130 000.– versato anzitempo dall'ex moglie. Il primo giudice ha motivato

tale scelta con l'argo­mento che nella fattispecie non sono date le premesse

dell'art. 286 cpv. 2 CC, il rimborso essendo stato pattuito in esito al divorzio.

L'opinione non può tuttavia essere condivisa, già per il fatto che al momento

del divorzio i contributi di mantenimento non tenevano conto di quella sostanza,

ma solo dei redditi. Nella convenzione sugli effetti del divorzio inoltre la

moglie si era impegnata a versare i fr. 130 000.– entro il 30 marzo 2013 (subito

dopo la maggiore età della figlia cadetta), ma per finire li ha corrisposti prima,

ciò che configura un mutamento rilevante e duraturo della situazione economica

del creditore.

Quanto al

reddito da capitale, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che dopo il

1° gennaio 2004 un tasso d'interesse superiore al 2–2¼% non può più essere

presunto (I CCA, sentenza inc. 11.2002.94 dell'8 giugno 2005, consid. 12 con

riferimenti). Da allora si è registrata nondimeno una certa tendenza all'aumento,

tant'è che il Consiglio federale ha portato l'interesse minimo sugli averi di

vecchiaia dal 2¼ al 2½% dal 1°

gennaio 2005 e al 2¾% dal 1° gennaio 2008 (art. 12 lett. d OPP). Ciò posto, si può ragionevolmente supporre

che la sostanza ricevuta dall'interessato possa rendere i fr. 216.– mensili computati

dagli appellanti. Ne discende che le entrate del convenuto vanno stabilite in

fr. 10 975.–

mensili complessivi (stipendio fr. 8759, “bonus” fr. 2000.–,

reddito della sostanza fr. 216.–).

9. Per quel che riguarda il fabbisogno in denaro dei figli, gli appellanti

sostengono che la favorevole situazione economica del convenuto impone un

contributo alimentare più alto, adeguato al tenore di vita dei genitori. La

rivendicazione cade tuttavia nel vuoto. È vero che, come questa Camera ha già

avuto modo di spiegare (RtiD II-2004 pag. 567 consid. 12b), le raccomandazioni

diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del

Canton Zurigo dal 2000 in poi sono com­misurate, diversamente da quelle che

figuravano ancora nell'edi­zione del 1996, al costo delle econo­mie domestiche

su scala naziona­le in base a valori statistica­mente medio-bassi, nel senso che

tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un

reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni

(Empfehlungen zur Bemessung von Unterhalts­beiträgen für Kinder, Zurigo 2000,

Considerandi

pag. 10 in basso). Aumenti del fabbisogno in denaro, comunque sia, devono

fondarsi su circostanze concrete riferite alla situazione specifica del

minorenne (eventuali inclinazioni o interessi, come ad esempio attività artistiche

o sportive particolarmente onerose), non su considerazioni puramente generiche

(v. RtiD I-2007 pag. 742 consid. 8b). Delle prestazioni fornite in nature dalla

madre si tiene conto monetizzando la posta per cura e

educazione prevista dalle raccomandazioni secondo

il grado d'occupazione del genitore (principio ritenuto “corretto” dal Tribunale federale: sentenza

5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). Nel caso in

esame non si intravedono quindi ragioni per scostarsi dalle cifre stimate dal

Segretario assessore, fermo restando che fino al compimento del 12° compleanno

(febbraio del 2007) il fabbisogno in denaro diAP 2 ammonta a fr. 1552.– mensili.

10.

In

ultima analisi i contributi alimentari a carico dell'appellante risultano dal

calcolo seguente:

reddito del padre (consid. 7 e 8) fr.

10975.

fabbisogno

minimo (non contestato) fr. 3741.–

disponibilità fr.

7234.

– mensili

reddito

della madre (non contestato) fr. 5493.–

fabbisogno

minimo (non contestato) fr. 3724.–

disponibilità

fr. 1769.– mensili

disponibilità

complessiva fr. 9003.– mensili

fabbisogno in

denaro di AP 3 fr. 1745.– mensili

fabbisogno in

denaro di AP 2 fr. 1552.– mensili

contributo del padre in favore di AP 3:

(1745

x 7234 : 9003) fr. 1400.– mensili.

contributo del padre in favore di AP 2:

(1552

x 7234 : 9003) fr. 1245.– mensili.

L'appello

andrebbe dunque accolto entro tali limiti. Se non che, contrariamente a quanto prevede

la nota convenzione sugli effetti del divorzio, gli assegni familiari sono

percepiti dal padre e da lui versati in aggiunta ai contributi (doc. 1). L'obbligo

alimentare assunto per convenzione dal convenuto ammonta dunque a complessivi fr.

2666.

– mensili (fr. 1383.– in favore di AP 3, fr. 1283.– in favore di AP 2),

indicizzati in fr. 2728.– mensili (doc. 2). Tenuto calcolo di ciò, non si

giustifica di modificare i contributi di mantenimento stipulati in

quell'accordo.

11.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148

cpv. 1 CPC), che rifonderanno alla controparte, la quale ha presentato osservazioni

per il tramite di un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili.

12.

Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la

presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), solo il

contributo alimentare per AP 2 raggiunge di per sé il valore litigioso di

fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1

lett. b LTF). Sapere se, trattandosi di una pluralità di pretese, i valori si

cumulino giusta l'art. 52 LTF, sicché impugnabili sono anche i contributi alimentari

per AP 3 è una questione che andrà giudicata se mai dal Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1450.–

b) spese fr.

50.–

fr.

1500.–

sono

posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre

con vincolo di solidarietà, fr. 2500.– complessivi per ripetibili.

3. Intimazione

a

;.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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