11.2006.100
Modifica sentenza di divorzio: contributo per figli minorenni
4 febbraio 2008Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2006.100
Data decisione, Autorità:
04.02.2008, ICCA
Titolo:
Modifica sentenza di divorzio: contributo per figli minorenni
MODIFICA MEDIANTE SENTENZA
art. 134 CC
art. 286 CC
Incarto n.
11.2006.100
Lugano,
4 febbraio
2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2005.978 (modifica
sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa
con petizione del 2 agosto 2005 da
AP
1, ,
per sé e in rappresentanza
di
AP
3
ed AP 2
(tutti patrocinati dall' PA 1)
contro
AO 1
(patrocinato dall' PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12 settembre
2005 presentato da AP 1, AP 3 ed AP 2 contro la
sentenza emessa il 14 settembre 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del
Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 17 maggio 2002 il Segretario assessore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha pronunciato in
luogo e vece del Pretore il divorzio tra AO 1 (1955) e RA 1 (1960), omologando
una convenzione sugli effetti del divorzio che prevedeva l'affidamento dei figli
AP 3 (nato il 24 marzo 1992) ed AP 2 (nata il 13 febbraio 1995) alla madre, con
obbligo per il padre di versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 1100.–
mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1200.– mensili fino alla maggiore età di
ogni figlio, assegni familiari non compresi. I coniugi hanno convenuto inoltre
l’assegnazione in proprietà esclusiva della particella n. 791 RFD di __________
ad AP 1, la quale si impegnava a corrispondere al marito, entro il 30 marzo
2013, la somma di fr. 130 000.–, il creditore potendo esigere a determinate condizioni il
pagamento anticipato dell'importo.
B. Il 2
agosto 2005 AP 1 ha promosso causa con i figli AP 3 ed AP 2 contro l'ex marito
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere l'aumento a
fr. 1739.– mensili del contributo alimentare per ogni figlio. A sostegno della
richiesta essa ha fatto valere di avere versato anticipatamente la cifra di fr. 130 000.– a AO 1, il
quale aveva migliorato altresì la propria situazione salariale. All'udienza del
4 ottobre 2005 AO 1 ha proposto di respingere la petizione. Esperita
l'istruttoria, alla discussione finale del 9 maggio 2006 le parti hanno ribadito
le loro domande. Statuendo il 14 settembre 2006 in luogo e vece del Pretore, il
Segretario assessore ha respinto l'azione, ponendo la tassa di giustizia di fr.
600.– e spese a carico degli istanti in solido, tenuti a rifondere al convenuto,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– per ripetibili.
C. Contro
la sentenza appena citata AP 1, AP 3 ed AP 2 sono insorti con un appello del 25
settembre 2006 nel quale chiedono che l'istanza sia interamente accolta e che
il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del
20 ottobre 2006 AO 1 propone di respingere l'appello.
in diritto: 1.
La modifica di una sentenza di divorzio in merito al contributo
per il mantenimento dei figli è retta dalle disposizioni sugli effetti della
filiazione (art. 134 cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC). Che la procedura sia disciplinata dagli art. 425 segg. o dagli art.
165 segg. CPC, l'unico rimedio esperibile contro la sentenza del Pretore è
l'appello. Introdotto nel termine di dieci giorni dall'intimazione del giudizio
impugnato, il rimedio in esame è ad ogni modo tempestivo (art. 308 cpv. 1 e 428
cpv. 2 CPC).
2. L'azione
è stata promossa in concreto da AP 1 “agente per sé e per i figli minori”. La modifica di una sentenza di divorzio sul contributo alimentare per figli minorenni può
essere chiesta in effetti, oltre che dal debitore, dal figlio stesso o dal genitore affidatario (art. 289
cpv. 1 CC; Hegnauer in:
Berner Kommentar, edizione 1997, n. 54 segg. ad art. 286 CC). Quest'ultimo,
tuttavia, agisce come sostituto processuale del minorenne (Hegnauer, op. cit., n. 56 ad art. 286
CC; analogamente: RtiD II-2004 pag. 602 consid. 2). Wullschleger
sosteneva il medesimo punto di vista (Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 14 ad art. 286), ma ha poi cambiato opinione, affermando – per altro senza
spiegarne i motivi – che parti all'azione di modifica sul solo contributo
alimentare per figli minorenni sono i genitori (FamKommentar Scheidung, Berna
2005, n. 14 ad art. 286 CC). Comunque sia, nella fattispecie l'azione è stata intentata
non solo dalla madre, ma anche dai due minorenni. Sul tema non giova pertanto
diffondersi oltre.
3. Nella sentenza impugnata il Segretario assessore ha accertato che al
momento del divorzio il convenuto guadagnava fr. 7617.– mensili, mentre al
momento in cui è stata introdotta l'azione di modifica il reddito era passato a
fr. 8699.– mensili (recte: fr. 8759.–, ovvero fr. 7993.– netti per
tredici mensilità, più fr. 366.– per assegni familiari e fr. 400.– per spese di
rappresentanza). A tali entrate il primo giudice ha aggiunto fr. 1000.– mensili
(stimati) per un cosiddetto “bonus” riscosso dal convenuto, mentre nulla egli ha
computato a quest'ultimo per il capitale di fr. 130 000.– ricevuto
dall'ex moglie, onde un introito complessivo di fr. 9699.– (recte:
9759.–) mensili. Quanto al fabbisogno minimo di lui, il Segretario assessore ha
constatato che al momento del divorzio esso ammontava a fr. 4020.– mensili, ma
che nel 2005 era diminuito a fr. 3741.85 mensili (minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1100.–, interessi ipotecari fr. 1154.–, riscaldamento fr.
177.25, premio della cassa malati fr. 352.90, assicurazione RC fr. 10.70,
assicurazione dello stabile fr. 65.60, assicurazione dell'economia domestica
fr. 12.05, protezione giuridica fr. 24.50, spese camino fr. 13.45, tassa acqua
potabile fr. 42.–, tassa uso fognatura fr. 23.80, tassa raccolta rifiuti fr.
20.60, imposte fr. 745.–). Nelle circostanze descritte egli ha ravvisato una modifica
rilevante e duratura della situazione economica dell'interessato.
Quanto ad
AP 1, il primo giudice ha accertato il reddito di lei nel 2002 in fr. 5950.–
mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 5295.– mensili. Al momento
della litispendenza tale guadagno risultava diminuito a fr. 5493.85 mensili,
così come il fabbisogno minimo a fr. 3724.10 (minimo esistenziale del diritto
esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, interessi ipotecari fr. 450.–
già dedotta la quota dei figli, riscaldamento fr. 89.60, premio della cassa
malati fr. 407.20, assicurazione RC privata fr. 10.70, assicurazione stabili fr.
69.45, assicurazione mobilia domestica fr. 25.40, assicurazione sulla vita fr.
94.40, protezione giuridica fr. 12.95, servizio tecnico del bruciatore fr.
21.25, spazzacamino fr. 17.20, tassa controllo combustione fr. 7.90, tassa
acqua potabile fr. 54.40, tassa uso fognatura fr. 31.20, tassa raccolta rifiuti
fr. 18.30, imposta di circolazione fr. 43.60, assicurazione dell'automobile fr.
10.50, abbonamento Touring Club Svizzero fr. 14.80, carburante fr. 200.–, imposte
fr. 895.25).
Il
fabbisogno medio in denaro di AP 3 ed AP 2 è stato stimato, sulla base della tabella
2005 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, in
fr. 1743.40 mensili. Sulla base delle rispettive disponibilità dei genitori, in
definitiva, il Segretario assessore ha calcolato il contributo alimentare a
carico del convenuto in fr. 1344.05 mensili per figlio, importo inferiore a quello
pattuito in origine (fr. 2728.– mensili). Ha quindi rigettato l'azione.
4. Gli
appellanti censurano la mancata audizione dei figli, lasciando decidere a
questa Camera se rimediare essa medesima alla mancanza o sanzionare il diniego
di giustizia con l'annullamento della sentenza impugnata. Il Segretario
assessore ha spiegato, in un'ordinanza del 2 marzo 2006, che nel caso in esame l'ascolto
dei ragazzi appariva superfluo perché questi erano già parte in causa e perché,
ad ogni modo, essi non sarebbero stati in grado di esprimersi sull'entità del
contributo in loro favore. Ora, che un figlio vada sentito anche nell'ambito di
un'azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio non fa dubbio (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 9 ad art. 134 CC). Che costoro siano già
parti al processo e non siano in grado di esprimersi sull'entità del
contributo in loro favore ancora non giustificava, quindi, una rinuncia
all'audizione. Resta il fatto che in appello i minorenni non pretendono di non
essersi potuti esprimere compiutamente su eventuali inclinazioni e interessi
scolastici o professionali suscettibili di influire sull'ammontare del contributo,
né di aver inteso confidare al giudice circostanze non enunciate per scritto.
Non soccorrono dunque gli estremi per rimproverare al primo giudice una violazione
del loro diritto di essere sentiti.
5. Gli
appellanti affermano che il Segretario assessore ha accertato il reddito e il
fabbisogno minimo del convenuto nel 2002 “riesaminando
e correggendo indebitamente (…) la sentenza di divorzio”, mentre avrebbe dovuto
verificare soltanto che al momento in cui è stata promossa l'azione di
modifica fossero intervenuti fatti nuovi, ossia mutamenti rilevanti e duraturi.
Gli attori rilevano inoltre che nel 2004 il “bonus” percepito dal
convenuto ammontava a fr. 3583.– mensili, attestandosi nei due anni successivi a
fr. 2000.– mensili, sicché la valutazione del primo giudice (fr. 1000.–) va almeno
raddoppiata. Al reddito mensile dell'interessato (fr. 10 759.–) andrebbero aggiunti
poi fr. 216.– quale provento del capitale ricevuto (fr. 130 000.–). A parere
degli appellanti, per converso, la situazione di AP 2 non si è modificata, dal
momento che essa, pur lavorando all'80%, deve continuare a occuparsi dei due
figli. Per finire gli appellanti ricordano che il genitore con disponibilità
finanziaria maggiore deve sovvenire interamente al fabbisogno in denaro dei
figli ove l'altro genitore assolva il proprio compito
essenzialmente in natura, motivo di più – a
loro modo di vedere – per accogliere l'azione.
6. I requisiti che giustificano una modifica del contributo alimentare
per i figli sono già stati evocati dal Segretario assessore (sentenza
impugnata, pag. 3 a metà). In proposito basti rammentare che a tal fine il
giudice esamina se la situazione economica dell'uno o dell'altro coniuge
sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il
contributo è stato fissato. Decisivo è il raffronto tra le condizioni in cui versavano
le parti al momento del divorzio e quelle in cui costoro versano al momento
dell'azione di modifica (RtiD II-2004 pag. 601 consid. 1 a 8). Incombe all'attore
comprovare il mutamento. Sapere poi in che misura si
giustifichi la soppressione o la riduzione del contributo litigioso non è solo
una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC; sentenza del Tribunale
federale 5C.197/2003 del 30 aprile 2004, consid. 2.3, in: FamPra.ch 2004 pag.
690).
Ne segue
che, contrariamente a quanto gli appellanti pretendono, a ragione il Segretario
assessore ha accertato nella fattispecie quali fossero le entrate, la sostanza
e il fabbisogno minimo del convenuto nel maggio del 2002, confrontando tali
dati con quelli più recenti che si evincono dagli atti. Ravvisando gli estremi
di una modifica e dovendo ricalcolare i contributi sulla base delle nuove
circostanze, a giusto titolo egli ha tenuto conto poi della capacità
finanziaria dell'altro genitore (art. 276 e 285 cpv. 1 CC), come auspicavano anche
gli attori medesimi (istanza, pag. 6 in fondo). Per di più, il metodo adottato
dal Segretario assessore per calcolare i contributi alimentari (riparto del
fabbisogno in denaro dei figli in proporzione al margine disponibile di ogni
genitore) è del tutto conforme alla prassi di questa Camera (I CCA, sentenza
inc. 11.2002.2 del 30 dicembre 2002 consid. 12f in: BOA n. 26, pag. 17). Al
proposito l'appello denota tutta la sua inconsistenza.
7. Per quanto attiene al reddito del convenuto, gli appellanti affermano
che esso ammonta a fr. 10 699.– mensili, poiché il “bonus” annuo da lui
percepito va stimato in fr. 2000.– mensili. Ora, un “bonus” ricevuto abitualmente rientra nel reddito del lavoratore, analogamente alla tredicesima, a una gratifica, a una provvigione,
alle partecipazioni agli utili, alle mance, alle indennità per straordinari o
per altri incarichi (Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 40 ad art. 125 CC; v. anche Schwenzer,
FamKommentar, op. cit, n. 17 ad art. 125 CC).
In
concreto risulta che, sin dalla sua promozione a responsabile della filiale di
Vezia della __________ (nel 2000), il convenuto ha sempre percepito un “bonus”, il quale ammontava nei primi tempi a fr. 3000.–/4000.– annui, è
aumentato nel 2003 a fr. 43 000.– e si è ridotto nel 2004 a fr. 24 707.– (deposizione di __________,
del 13 dicembre 2005, pag. 2). Il direttore della società ha affermato che nel 2005
il “bonus” sarebbe probabilmente rimasto invariato,
mentre si sarebbe contratto nel 2006, dovendosi costruire una nuova filiale a
Vezia, ciò che avrebbe comportato interruzioni del lavoro e la chiusura della
carrozzeria per quattro o cinque mesi. Il risultato d'esercizio sarebbe stato condizionato
altresì da una pigione più alta rispetto a quella pagata fino ad allora (loc.
cit.).
Il “bonus” in questione, riscosso regolarmente, va sicuramente computato nel
reddito del convenuto. Poco importa che esso sia di entità variabile, giacché
variabili possono essere anche la tredicesima, le gratifiche, le provvigioni,
le partecipazioni agli utili, le mance e le indennità per straordinari o per
altri incarichi (sentenza del Tribunale federale 5P.172/2002 del 6 giugno 2002,
consid. 2.2 con numerosi rimandi, pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag. 809; v. anche
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2004.125 del 2 dicembre 2005, consid. 5). Il problema è
quantificarlo. Per pronosticarne un'ulteriore riduzione sotto i fr. 2000.–
mensili (come ha fatto il primo giudice) occorrerebbe poter divedere con
qualche affidabilità una flessione del risultato d'esercizio della filiale di
Vezia. Il testimone __________ l'ha adombrato, ma senza alludere a cifre. Il
convenuto, da parte sua, non ha nemmeno accennato a un ordine di grandezza per una
prognosi a medio termine. Quanto a ragguardevoli aumenti di pigione che
toccherebbero la filiale, essi rimangono nel vago. Per stimare il “bonus” controverso in meno di fr. 2000.– mensili manca qualsiasi riferimento
concreto. Legittimamente gli attori chiedono così di accertarlo in fr. 2000.–
mensili.
8. Secondo
gli appellanti il Segretario assessore ha omesso a torto di aggiungere allo
stipendio dell'appellante il reddito di fr. 216.– mensili derivante dal
capitale di fr. 130 000.– versato anzitempo dall'ex moglie. Il primo giudice ha motivato
tale scelta con l'argomento che nella fattispecie non sono date le premesse
dell'art. 286 cpv. 2 CC, il rimborso essendo stato pattuito in esito al divorzio.
L'opinione non può tuttavia essere condivisa, già per il fatto che al momento
del divorzio i contributi di mantenimento non tenevano conto di quella sostanza,
ma solo dei redditi. Nella convenzione sugli effetti del divorzio inoltre la
moglie si era impegnata a versare i fr. 130 000.– entro il 30 marzo 2013 (subito
dopo la maggiore età della figlia cadetta), ma per finire li ha corrisposti prima,
ciò che configura un mutamento rilevante e duraturo della situazione economica
del creditore.
Quanto al
reddito da capitale, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che dopo il
1° gennaio 2004 un tasso d'interesse superiore al 2–2¼% non può più essere
presunto (I CCA, sentenza inc. 11.2002.94 dell'8 giugno 2005, consid. 12 con
riferimenti). Da allora si è registrata nondimeno una certa tendenza all'aumento,
tant'è che il Consiglio federale ha portato l'interesse minimo sugli averi di
vecchiaia dal 2¼ al 2½% dal 1°
gennaio 2005 e al 2¾% dal 1° gennaio 2008 (art. 12 lett. d OPP). Ciò posto, si può ragionevolmente supporre
che la sostanza ricevuta dall'interessato possa rendere i fr. 216.– mensili computati
dagli appellanti. Ne discende che le entrate del convenuto vanno stabilite in
fr. 10 975.–
mensili complessivi (stipendio fr. 8759, “bonus” fr. 2000.–,
reddito della sostanza fr. 216.–).
9. Per quel che riguarda il fabbisogno in denaro dei figli, gli appellanti
sostengono che la favorevole situazione economica del convenuto impone un
contributo alimentare più alto, adeguato al tenore di vita dei genitori. La
rivendicazione cade tuttavia nel vuoto. È vero che, come questa Camera ha già
avuto modo di spiegare (RtiD II-2004 pag. 567 consid. 12b), le raccomandazioni
diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del
Canton Zurigo dal 2000 in poi sono commisurate, diversamente da quelle che
figuravano ancora nell'edizione del 1996, al costo delle economie domestiche
su scala nazionale in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che
tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un
reddito familiare superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni
(Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,
Considerandi
pag. 10 in basso). Aumenti del fabbisogno in denaro, comunque sia, devono
fondarsi su circostanze concrete riferite alla situazione specifica del
minorenne (eventuali inclinazioni o interessi, come ad esempio attività artistiche
o sportive particolarmente onerose), non su considerazioni puramente generiche
(v. RtiD I-2007 pag. 742 consid. 8b). Delle prestazioni fornite in nature dalla
madre si tiene conto monetizzando la posta per cura e
educazione prevista dalle raccomandazioni secondo
il grado d'occupazione del genitore (principio ritenuto “corretto” dal Tribunale federale: sentenza
5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b). Nel caso in
esame non si intravedono quindi ragioni per scostarsi dalle cifre stimate dal
Segretario assessore, fermo restando che fino al compimento del 12° compleanno
(febbraio del 2007) il fabbisogno in denaro diAP 2 ammonta a fr. 1552.– mensili.
10.
In
ultima analisi i contributi alimentari a carico dell'appellante risultano dal
calcolo seguente:
reddito del padre (consid. 7 e 8) fr.
10975.
–
fabbisogno
minimo (non contestato) fr. 3741.–
disponibilità fr.
7234.
– mensili
reddito
della madre (non contestato) fr. 5493.–
fabbisogno
minimo (non contestato) fr. 3724.–
disponibilità
fr. 1769.– mensili
disponibilità
complessiva fr. 9003.– mensili
fabbisogno in
denaro di AP 3 fr. 1745.– mensili
fabbisogno in
denaro di AP 2 fr. 1552.– mensili
contributo del padre in favore di AP 3:
(1745
x 7234 : 9003) fr. 1400.– mensili.
contributo del padre in favore di AP 2:
(1552
x 7234 : 9003) fr. 1245.– mensili.
L'appello
andrebbe dunque accolto entro tali limiti. Se non che, contrariamente a quanto prevede
la nota convenzione sugli effetti del divorzio, gli assegni familiari sono
percepiti dal padre e da lui versati in aggiunta ai contributi (doc. 1). L'obbligo
alimentare assunto per convenzione dal convenuto ammonta dunque a complessivi fr.
2666.
– mensili (fr. 1383.– in favore di AP 3, fr. 1283.– in favore di AP 2),
indicizzati in fr. 2728.– mensili (doc. 2). Tenuto calcolo di ciò, non si
giustifica di modificare i contributi di mantenimento stipulati in
quell'accordo.
11.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148
cpv. 1 CPC), che rifonderanno alla controparte, la quale ha presentato osservazioni
per il tramite di un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili.
12.
Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la
presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), solo il
contributo alimentare per AP 2 raggiunge di per sé il valore litigioso di
fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1
lett. b LTF). Sapere se, trattandosi di una pluralità di pretese, i valori si
cumulino giusta l'art. 52 LTF, sicché impugnabili sono anche i contributi alimentari
per AP 3 è una questione che andrà giudicata se mai dal Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1450.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1500.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 2500.– complessivi per ripetibili.
3. Intimazione
a
;.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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