11.2006.102
esecuzione effettiva
4 ottobre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2006.102
Data decisione, Autorità:
04.10.2006, ICCA
Titolo:
esecuzione effettiva
DECRETO ESECUTIVO
ESECUZIONE EFFETTIVA
IRRICEVIBILITÀ
art. 497 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2006.102
Lugano
4 ottobre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.1019
(esecuzione civile: decreto esecutivo) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, promossa con istanza del 16 agosto 2006 da
AO 1
contro
AP 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello (“opposizione”) del 28 settembre 2006 presentato
da AP 1contro il decreto esecutivo emesso il 20 settembre 2006 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3;
2. Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: che AP 1 è proprietaria della particella n. 659 RFD di __________
(ora: __________), su cui sorge una casa d'abitazione;
che tale
particella confina a levante con la particella n. 399, anch'essa edificata, appartenente
a AO 3;
che la
particella n. 399 è gravata di una servitù prediale, la quale conferisce al proprietario
della particella n. 659 il diritto di “utilizzare a giardino” e di “piantare
siepi” su una striscia di terreno (23 m²) lungo il confine tra i due fondi;
che in
esito a un'azione possessoria promossa il 7 dicembre 2001 da AO 3, con sentenza
del 17 marzo 2003 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato ad
AP 1 – sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva – “di togliere ogni e qualsiasi
manufatto edificato in violazione dell'esistente servitù di giardino e siepi”,
come pure di astenersi “da ogni e qualsiasi ulteriore turbativa in violazione
della predetta servitù”;
che un
appello presentato il 31 marzo 2003 da AP 1 è stato parzialmente accolto il 30
novembre 2004 da questa Camera, la quale ha ordinato ad AP 1 – sotto la
comminatoria dell'art. 292 CP – di togliere non “ogni e qualsiasi manufatto”,
bensì “la parte di porticato invadente la particella n. 399 con il relativo
muro di sostegno”, astenendosi da ogni altra turbativa in violazione della
servitù iscritta a favore della particella n. 659 (inc. 11.2003.41);
che il 3
luglio 2006 AO 3 ha intimato ad AP 1 un precetto esecutivo civile, ingiungendole
di eliminare la parte di porticato invadente la particella n. 399 con il
relativo muro di sostegno, entro dieci giorni, sotto comminatoria
dell'esecuzione effettiva;
che AP 1 ha
presentato opposizione al precetto il 6 luglio 2006 davanti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3;
che con
decreto del 25 luglio 2006 il Pretore, preso atto del ritiro dell'opposizione,
ha stralciato la causa dai ruoli per desistenza;
che il 16
agosto 2006 la precettante ha instato davanti al Pretore per l'emanazione del
decreto esecutivo;
che
all'udienza del 30 agosto 2006, indetta per il contraddittorio, la convenuta si
è opposta alla richiesta, facendo valere di avere eseguito tutto quanto in suo
potere, la parte di muro restante dovendo “restare lì a mo' di parapetto, anche
Considerandi
per una questione di sicurezza”, come richiedeva il Dicastero del territorio
della Città di __________;
che,
statuendo il 20 settembre 2006, il Pretore ha accolto l'istanza e ha emesso il
decreto esecutivo, ponendo la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese a
carico dell'escussa, tenuta a rifondere all'istante fr. 100.– per ripetibili;
che
contro tale decisione AP 1 è insorta con un appello (“opposizione”) del 28 settembre
2006.
volto, in sintesi, a ottenere l'annullamento del decreto esecutivo;
che
l'appello non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
giusta l'art. 497 cpv. 1 CPC, trascorso il termine indicato dalla sentenza o
dal precetto esecutivo senza che sia stata fatta opposizione, la parte che vuol
proseguire nell'esecuzione ha diritto di ottenere dal Pretore il decreto
esecutivo;
che
contro il decreto esecutivo, immediatamente eseguibile, non è dato alcun rimedio
di diritto (art. 497 cpv. 2 CPC; v.
anche Cocchi/Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 497);
che,
chiamato a statuire sul rilascio del decreto esecutivo, il Pretore non può più
esaminare la validità né il contenuto del titolo, potendo rifiutare il rilascio
del decreto esecutivo solo ove facciano difetto i presupposti dell'art. 497
cpv. 1 CPC, o perché sussista una valida opposizione al precetto o perché il
precetto sia nullo, ad esempio per non essere stato validamente notificato
(RtiD II-2005 pag. 691 consid. 5);
che nella
fattispecie non si ravvisa nulla di tutto ciò;
che, di
conseguenza, l'appello in rassegna va dichiarato inammissibile;
che la
comunicazione 28 giugno 2006 del Dicastero del territorio della Città di __________
indirizzata all'appellante (doc. 1: “il muro
esistente
verso l'entrata dello stabile dovrà essere mantenuto ad un'altezza minima di 1
m, in modo da formare un parapetto, come previsto dalla norma SIA 358”) nulla
muta, l'autorità amministrativa non potendo sindacare “diritti dei terzi”
intesi al rispetto di una servitù (si veda anche la sentenza 30 novembre 2004
di questa Camera, consid. 7), tanto meno ove tali diritti formino oggetto di
una sentenza civile passata in giudicato;
che nelle
circostanze descritte incombe se mai alla convenuta di ottemperare alla norma
SIA 358 in altro modo, formando un parapetto senza invadere la superficie del
fondo gravata di servitù;
che, ciò
posto, gli oneri dell'appello seguirebbero la soccombenza della convenuta (art.
148.
cpv. 1 CPC);
che,
nondimeno, quest'ultima ha appellato senza alcuna nozione giuridica, sicché si
giustifica di rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di tasse o spese;
che non
si assegnano ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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