11.2006.105
Registro fondiario: vigilanza e ricorsi
10 marzo 2008Italiano19 min
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Numero d'incarto:
11.2006.105
Data decisione, Autorità:
10.03.2008, ICCA
Titolo:
Registro fondiario: vigilanza e ricorsi
VIGILANZA
art. 956 cpv. 1 CC
art. 956 cpv. 2 CC
art. 102 RRF
art. 103 RRF
art. 104 RRF
Incarto n.
11.2006.105
Lugano,
10 marzo 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa 06/2006 RF (registro
fondiario: ricorso contro l'operato dell'ufficiale) del Dipartimento delle
istituzioni, Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul registro
fondiario, che oppone
AP 1
alla
Divisione della giustizia
quale autorità di vigilanza sul registro fondiario
e all'
Ufficiale del registro fondiario del Distretto di Locarno;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso presentato il 28 settembre 2006 da AP 1 contro la decisione emanata il
29 agosto 2006 dalla Divisione della giustizia quale autorità di vigilanza sul
registro fondiario;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
Comune di __________ ha chiesto il 25 giugno 1997 al Consiglio di Stato l'autorizzazione
di eseguire una “permuta
generale” (art. 83a LRPT:
RL 7.3.2.1) tra 24 fondi compresi in una zona industriale di interesse
cantonale, in località “Sotto __________”, allo scopo di promuovere una migliore
edificabilità dei fondi. Nel comparto si trovava anche l'originaria particella n. 4305 RFD (terreno non edificato,
7894 m²), appartenente per un
mezzo a __________ e per il resto in proprietà comune alla stessa __________
con __________. L'istanza è stata accolta dal Consiglio di Stato il 23 giugno 1999. In esito alla “permuta generale”, il 25 aprile 2003 la Sezione delle bonifiche e
del catasto ha approvato gli atti che prevedevano – in particolare – una
traslazione della particella n. 4305 di 90° in senso antiorario, con aumento
della superficie a 9887 m² per
assicurare, nonostante un elettrodotto di 150 kV che impedisce di costruire
nelle immediate vicinanze, i 6855 m² edificabili di cui il fondo godeva in precedenza.
B. Contro il progetto di “permuta generale” è
insorto al perito distrettuale in materia di raggruppamento e permuta dei
terreni (art. 94a LRPT), relativamente alla particella n. 4305, AP
1, marito e unico erede di __________ (deceduta il 9 novembre 2002). Statuendo
con decisione del 3 novembre 2003, il perito ha respinto il ricorso. Un ricorso
presentato da AP 1 contro la decisione del perito distrettuale è stato
respinto dal Tribunale cantonale amministrativo
con sentenza dell'11 maggio 2004 (inc. 52.2003.374). Un ricorso di
diritto pubblico introdotto da AP 1 contro quest'ultima sentenza è stato
dichiarato inammissibile dal Tribunale federale il 14 luglio 2004
(sentenza 1P.343/2004).
C. Il
12 settembre 2005 il Comune di __________ ha chiesto l'iscrizione della “permuta generale” nel registro fondiario. L'ufficiale del Distretto di Locarno ha proceduto
all'operazione l'indomani, qualificandola
come “rettifica di confini
e permuta parziale” (d.g.
15 993/ 15 995). AP 1 si è rivolto il 2 marzo 2006 all'ufficiale, domandando
ragguagli sull'iscrizione. L'ufficiale gli ha spiegato, con lettera del 6 marzo
2006, che l'iscrizione era avvenuta sulla base degli atti presentati dal Comune
di __________ in seguito alla “permuta
generale” dei fondi. La lettera
così terminava:
Eventuali suoi ulteriori reclami potrà
indirizzarli, mediante una petizione specifica in applicazione dell'art. 975
CC, alla Pretura competente, o mediante un ricorso all'autorità cantonale di
vigilanza (Divisione della giustizia) a norma dell'art. 102 RRF.
D. AP 1
ha adito il 24 marzo 2006 la Divisione della
giustizia, autorità di vigilanza sul registro fondiario,
postulando l'apertura di un'inchiesta nei confronti dell'ufficiale e sollevando
dubbi sulla regolarità dell'iscrizione riguardante la particella n. 4305. Nelle sue osservazioni del 4 aprile 2006 l'ufficiale si è confermato
nel proprio operato. Statuendo il 29 agosto 2006, l'autorità di vigilanza ha trattato
il memoriale di AP 1 come ricorso, respingendolo e ponendo la tassa di
giustizia (fr. 300.–) con le spese (fr. 50.–) a carico di lui. Nel
dispositivo essa ha indicato che la decisione poteva essere impugnata con ricorso
alla Camera civile del Tribunale d'appello
entro 30 giorni dall'intimazione.
E. Contro la decisione
appena citata AP 1 è insorto il 28 settembre 2006 a
questa Camera con un ricorso nel quale chiede che si proceda alla “verifica dei documenti depositati presso l'Ufficio registri di __________
dove risulta chi ha effettivamente dato e firmato il consenso e l'autorizzazione all'iscrizione per convalidare
la permuta avvenuta circa la particella 4305”, che sia incaricata “una o più
persone per eseguire un sopralluogo sul posto della particella 4305 onde
stabilire se quanto da me dichiarato è veritiero, o alternativamente se voi mi
dite a chi mi devo rivolgere per essere valido davanti a voi incaricherò questa
persona per una perizia precisa e documentata, l'annullamento della permuta
propostami, fintanto che tutto sia verificato sia esso dalla parte legale sia
esso dal lato pratico”. La Divisione della giustizia ha
comunicato l'8 novembre 2006 di rinunciare a osservazioni, limitandosi a
postulare il rigetto del ricorso. CO 3del registro fondiario è rimasto silente.
in diritto: 1. Le decisioni emanate dalla Divisione della giustizia quale autorità
di vigilanza sul registro fondiario possono formare oggetto di ricorso alla
Camera civile di appello secondo le disposizioni della legge di procedura per
le cause amministrative (art. 6 LRF: RL 4.1.3.1). Ora, l'autorità cantonale di
vigilanza sul registro fondiario può essere chiamata a decidere:
– su “denunzia” (dénonciation,
Anzeige o Aufsichtsbeschwerde),
– su “ricorso speciale” (recours spécial, spezielle Grundbuchbeschwerde o
spezielle Rechtsbeschwerde),
– su “ricorso generale” (recours général, allgemeine Grundbuchbeschwerde o
allgemeine Aufsichtsbeschwerde).
La
prima ha carattere di reclamo all'autorità gerarchicamente superiore perché intervenga
facendo uso del suo potere generale di vigilanza. Gli altri due sono rimedi
giurisdizionali istituiti nel quadro di una procedura non contenziosa per
ottenere la modifica di una decisione presa dall'ufficiale del registro fondiario
o per far sì che sia adottato un provvedimento richiesto (Deschenaux, Le
registre foncier, in: Traité de droit privé suisse, vol. V, tomo II/2, Friburgo
1983, pag. 151 in basso; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II,
Berna 1990, pag. 21 n. 1.2.57). Non in tutti i Cantoni
l'autorità chiamata all'esame delle “denunzie” è la stessa autorità preposta anche alla trattazione
dei ricorsi.
2. La “denunzia”
all'autorità superiore è una possibilità offerta da tutte le procedure
amministrative (DTF 102 Ib 84 consid. 3; nella procedura federale: art. 71 PA).
La gestione degli ufficiali del registro fondiario soggiace in
effetti “a una regolare vigilanza” (art. 956 cpv. 1 CC) da parte dei Cantoni, intesa come sorveglianza di servizio svolta
per mezzo di ispezioni, direttive generali (ordinanze, circolari), istruzioni specifiche
e con l'esercizio del potere disciplinare. L'autorità di vigilanza interviene
d'ufficio, ma può essere chiamata ad attivarsi – appunto – su “denunzia” di privati o di enti pubblici. La “denunzia” non è un
vero rimedio giuridico, né è soggetta a termini o a requisiti di forma. Il suo
scopo essendo quello di segnalare irregolarità amministrative nel pubblico interesse,
ciò che l'autorità di vigilanza deve in ogni modo rilevare d'ufficio, il
denunciante non ha nemmeno qualità di parte (Schmid
in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 3 ad art. 956; Deschenaux,
op. cit., pag. 124 in alto con rinvio alla nota 9a; Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 129).
a) Nel
caso in cui un'autorità cantonale di vigilanza comunichi di non dar seguito a una “denunzia”, tale
comunicazione non costituisce
una decisione. È un atto puramente “interno”, non impugnabile (DTF
102 Ib 85; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berna 1979, pag. 162 in basso; Felix
Jakob Hunziker, Die Anzeige an
die Aufsichtsbehörde [Aufsichtsbeschwerde], tesi, Zurigo 1978, pag.
104 seg. con richiami di dottrina). Tutt'al più rimane aperta, in situazioni
del genere, una “denunzia” all'autorità di vigilanza superiore, ove esista (Gygi, op. cit., pag. 163; Hunziker, op. cit., pag. 113 segg.). In
materia di registro fondiario l'alta vigilanza sulla tenuta
del registro fondiario nei Cantoni è esercitata dall'Ufficio
federale per il
diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (art. 104a
cpv. 1 RRF). A parte una “denunzia” a tale autorità (art. 71 PA;
cfr. ZBGR/RNRF 60/1979 pag. 231 consid. 2 e 3), in simili evenienze la procedura per il denunciante è nondimeno
da ritenersi conclusa.
b) Nel
caso per contro in cui l'autorità cantonale di vigilanza intervenga ed emani
istruzioni particolari che regolino la controversia in maniera vincolante per
l'ufficiale del registro e per gli interessati, tali istruzioni possono configurare
una decisione (DTF 102 Ib 84 verso il basso). Ciò vale laddove le istruzioni tocchino
la costituzione, la modifica o l'annullamento di diritti o di obblighi, l'accertamento
dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione
di diritti o di obblighi, oppure il rigetto o l'inammissibilità di istanze
volte alla costituzione, alla modifica, all'annullamento o all'accertamento di
diritti o di obblighi (art. 5 cpv. 1 PA per analogia; Bovay, op. cit., pag. 253; Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, n. 4a ad art. 1 e n. 5a ad art. 55 LPAmm). Esplicando in tali ipotesi effetti analoghi alle decisioni,
le istruzioni dell'autorità di vigilanza sono per principio impugnabili con
ricorso – nel Cantone Ticino – davanti a questa Camera (sopra, consid. 1). Rimane
il fatto che il denunciante non è necessariamente legittimato a insorgere.
Abilitato a ricorrere è solo chi può vantare un interesse giuridicamente
protetto (DTF 102 Ib 85 in alto). L'intento di tutelare il pubblico interesse
non basta.
3. Oltre che come autorità
cantonale di vigilanza gerarchicamente preposta a sorvegliare la gestione degli
uffici del registro fondiario, nel Cantone Ticino la Divisione della giustizia statuisce
anche come autorità di controllo giurisdizionale sui ricorsi introdotti contro l'operato
dell'ufficiale (art. 102 cpv. 1 RRF). Tale operato deve configurarsi però in
una decisione relativa a un caso determinato o, se mai, in un ritardo
ingiustificato nel compimento di un atto ufficiale o in un diniego di giustizia.
Semplici informazioni, pareri o manifestazioni d'intenzione da parte
dell'ufficiale non costituiscono decisioni, così come non raffigura una
decisione una comunicazione diramata dall'ufficiale a una cerchia indeterminata
di persone (Deschenaux, op. cit.,
pag. 152 con riferimenti).
Si aggiunga che il ricorso
contro l'operato dell'ufficiale è ammissibile solo – e la restrizione è di rilievo
– “in quanto non sia prescritta l'azione giudiziaria” (art. 956 cpv. 2 CC). Iscrizioni indebite
nel registro fondiario possono essere emendate, per vero, in forza degli art.
975 CC (azione di rettifica) o 977 CC (rettifica amministrativa). Non possono dunque
formare oggetto di ricorso all'autorità di vigilanza (Schmid, op. cit., n. 10 e 28 ad art. 956 CC; Steinauer, Les
droits réels, vol. I, 3ª
edizione, pag. 235 n. 851). Davanti all'autorità
di vigilanza non può rimproverarsi all'ufficiale, in
altri termini, di avere proceduto a un'iscrizione o a una cancellazione in mancanza di sufficienti giustificativi
(Fasel, Grundbuchverordnung, Kommentar, Basilea 2008, n. 21 ad art. 102). Anzi, la
via del ricorso è esclusa ogni qual volta la legge preveda la competenza del giudice (art. 665,
art. 960 cpv. 1 n. 1, art. 961 cpv. 2 e 3 CC). Tale via
è data solo per risolvere conflitti sorti fra l'ufficiale e privati cittadini
(o enti pubblici) che possono essere liquidati nel quadro di una procedura di
volontaria giurisdizione (Deschenaux,
op. cit., pag. 150 a metà).
Fatti
I ricorsi
giurisdizionali dell'art. 102 cpv. 1 RRF si distinguono in “ricorsi speciali”, diretti contro rigetti di iscrizione (art. 103 RRF), e “ricorsi generali”, diretti contro decisioni dell'ufficiale che non riguardino rigetti
di iscrizione, rispettivamente diretti contro casi di ritardata o di denegata
giustizia (art. 104 RRF; esempi in:
Deschenaux, op. cit., pag. 153). Entrambi
sono proponibili entro 30 giorni (art. 103 cpv. 1 e 104 cpv. 1 RRF). Ove la
decisione dell'autorità di vigilanza sia impugnata dinanzi a questa Camera, il
ricorso va diretto contro l'autorità stessa, ma l'ufficiale del registro fondiario
che ha emanato la decisione rimane parte in causa (Deschenaux, op. cit., pag. 158 in alto). Ai fini del presente
giudizio non soccorre diffondersi oltre. Basti ricordare che mentre “ricorso speciale” e “ricorso generale” si escludono a vicenda (Schmid, op. cit., n. 29 ad art. 956 CC;
Deschenaux, op. cit., pag. 166
con rinvio alla nota 42), ricorso e “denunzia” sono indipendenti l'uno dall'altra, giacché la “denunzia” non è – come detto – un vero rimedio
giuridico e l'autorità di vigilanza non è nemmeno tenuta a trattarla (deve solo
valutare se si imponga un intervento d'ufficio o no: Gygi, op. cit., pag. 163 in alto).
4. Applicate
le nozioni che precedono al caso in rassegna, si deve scartare subito l'ipotesi
che la decisione impugnata faccia seguito a un “ricorso speciale” o
a un “ricorso generale”, nonostante l'autorità di vigilanza evochi
genericamente l'art. 102 RRF (decisione impugnata, consid. 5). Intanto perché nella
fattispecie l'ufficiale non ha preso decisione di sorta. Si è limitato a scrivere
una lettera del 6 marzo 2006 in cui ha spiegato ad AP 1 sulla base di quali
giustificativi fosse stata eseguita l'iscrizione della “permuta generale”
nel registro fondiario, respingendo ogni addebito di irregolarità. Per di più,
come si è illustrato, davanti all'autorità di vigilanza non può rimproverarsi
all'ufficiale di avere proceduto a un'iscrizione in mancanza dei debiti
giustificativi, giacché una simile censura può essere fatta valere con azione
di rettifica dinanzi al giudice (art. 975 CC). La decisione impugnata non
poggia quindi sull'art. 103 né sull'art. 104 RRF.
Ciò posto,
l'autorità di vigilanza può avere trattato il memoriale di AP 1 solo come “denunzia”. La motivazione addotta nella decisione impugnata non è del resto incompatibile
con una simile impostazione. Rievocata la procedura di “permuta generale” prevista dall'art. 83a LRPT, la Divisione della giustizia ha
rilevato anzitutto che un'iscrizione nel registro fondiario in esito a una simile
procedura costituisce un modo di acquisto extratabulare della proprietà (art.
656 cpv. 2 CC). E nella fattispecie – essa ha rammentato – AP 1 aveva ricorso
infruttuosamente contro il progetto, nella misura in cui riguardava la
particella n. 4305, prima al perito distrettuale, poi al Tribunale cantonale
amministrativo e infine al Tribunale federale. Quanto all'ufficiale del
registro fondiario, esso aveva correttamente iscritto la permuta su richiesta
del Comune di __________, esecutore autorizzato dal Consiglio di Stato, che
all'istanza del 12 settembre 2005 aveva allegato la risoluzione del 23 giugno
1999 con cui il Consiglio aveva approvato la “permuta generale”, il relativo piano di
mutazione e la sentenza 14 luglio 2004 del Tribunale
federale. Infine – ha soggiunto l'autorità di vigilanza – AP 1 non poteva dolersi
nemmeno del fatto che l'ufficiale non lo avesse avvertito dell'iscrizione (art.
969 CC), la decisione 25 aprile 2003 della Sezione bonifiche e catasto da lui
impugnata senza successo fino al Tribunale federale prevedendo esplicitamente
l'iscrizione della “permuta generale” nel registro fondiario. Onde, per finire,
il rigetto del ricorso.
Così
argomentando, di fatto l'autorità di vigilanza non ha ravvisato alcuna
irregolarità amministrativa che imponesse un intervento d'ufficio. Decidendo –
impropriamente – che “il
ricorso del signor AP 1 deve essere respinto”, essa ha comunicato in realtà di non dar seguito alla “denunzia”. Ora, come si è accennato (consid. 2a), nel
caso in cui un'autorità cantonale di vigilanza dichiari di non dar seguito a una “denunzia”, tale
comunicazione non costituisce
una decisione. Non è quindi un atto impugnabile. Senza dimenticare che un
denunciante non ha qualità di parte. Quand'anche si equiparasse in simili
ipotesi la comunicazione dell'autorità di vigilanza a una decisione
impugnabile, di conseguenza, il denunciante non sarebbe legittimato a
ricorrere.
5. Se
ne conclude che in concreto il memoriale di AP 1 non può essere trattato come ricorso contro una
decisione emessa dall'autorità di vigilanza su “ricorso speciale” o “ricorso generale”, non sussistendo alcuna decisione presa dall'ufficiale
del registro fondiario, e nemmeno può essere trattato come ricorso contro il
mancato intervento dell'autorità di vigilanza sulla “denunzia”, la
rinuncia dell'autorità di vigilanza ad attivarsi d'ufficio non potendo essere impugnata.
Deve dunque essere dichiarato irricevibile.
6. Da
ultimo il ricorrente contesta l'addebito della tassa di giustizia (fr. 300.–) e
delle spese (fr. 50.–) da parte dell'autorità di vigilanza, sostenendo di avere
esercitato “un legittimo
Considerandi
diritto” per difendersi “da speculatori e usurpatori senza scrupoli”. Su questo punto la decisione impugnata tocca
direttamente l'interessato, condannandolo a un versamento in denaro. Non è
quindi un atto meramente “interno” dell'amministrazione, come quello con cui
l'autorità comunica di non dar seguito a una “denunzia”. È un
provvedimento individuale, adottato nel singolo caso, che impone un obbligo determinato.
Si tratta perciò di una decisione (sopra, consid. 2b), che il destinatario è legittimato
a impugnare. Ora, l'autorità di vigilanza non ha minimamente motivato il fondamento
del prelievo pecuniario. Quanto all'art. 28 cpv. 1 LPAmm, esso si limita a disporre
che “l'autorità amministrativa
può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia”. Come si è ripetuto, nondimeno, l'atto con cui un'autorità di
vigilanza comunica di non dar seguito a una “denunzia” non è una decisione. All'addebito
delle spese in circostanze del genere, poi, l'art. 28 LPAmm nemmeno accenna.
La
giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di rilevare nondimeno, appoggiandosi
all'opinione della dottrina, che un denunciante può essere tenuto al pagamento
di una tassa di giustizia nella misura in cui, “con un'esposizione dei fatti
scorretta”, abbia provocato
una decisione dell'autorità di vigilanza, la quale “avrebbe potuto altrimenti essere evitata” (RDAT 1980 pag. 183 n. 20). Tale
principio dovrebbe valere, a maggior ragione, anche per le spese. Nella
fattispecie è indubbio che AP 1 abbia agito con leggerezza sporgendo “denunzia”
contro l'operato dell'ufficiale. Non si può dire tuttavia che con
un'esposizione dei fatti scorretta egli abbia fuorviato l'autorità di
vigilanza. Il suo esposto del 24 marzo 2006 era così redatto:
Di fatto, in
data 6 marzo 2006 io ho ricevuto dall'Ufficio dei registri solo una risposta
superficiale alla mia lettera del 2 marzo 2006 e non una risposta formale munita
dei necessari mezzi di prova e diritti legali, il che fa pensare che l'Ufficio
dei registri abbia di fatto commesso delle gravi irregolarità circa l'iscrizione
del fondo 4305.
Pertanto con
la presente io Vi chiedo un Vostro intervento, con l'apertura di un'inchiesta
formale nei confronti dell'Ufficio dei registri onde stabilire se la procedura
abbia seguito una legale e corretta iscrizione.
Pertanto con
la presente io riconfermo integralmente il contenuto delle mie lettere del:
14.
febbraio
2006.
all'avv. __________, qui annessa
24.
febbraio 2006 all'avv. __________, qui annessa,
2.
marzo 2006 all'Ufficio dei registri, qui annessa,
6.
marzo 2006 all'Ufficio dei registri, qui annessa.
Il tutto è
pure stato spedito alla lodevole Pretura di Locarno Città, e mi riservo una
petizione.
In attesa di
una Vostra presa di posizione in merito, distintamente saluta
AP
1.
All'autorità di vigilanza
sarebbe bastato quindi esaminare l'istanza di iscrizione del Comune di __________,
i documenti giustificativi e l'avvenuta iscrizione nel registro fondiario.
Verificatane la correttezza, essa si sarebbe potuta limitare a informare AP 1
della rinuncia a qualsiasi intervento. In che modo il denunciante potrebbe
avere indotto fallacemente l'autorità di vigilanza a condurre indagini, affrontando
spese inutili, è difficile intravedere. Mal si comprende piuttosto come abbia
potuto, l'autorità di vigilanza, trattare l'esposto di AP 1 alla stregua di un
ricorso, la natura di “denunzia” apparendo chiara già di primo acchito. Ne deriva
che in concreto non si riscontravano i presupposti per addebitare al
denunciante una tassa di giustizia o le spese. Al proposito il ricorso in
appello merita accoglimento.
7.
Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero – in gran parte – la
soccombenza del ricorrente, il cui memoriale si rivela largamente inammissibile
(art. 28 cpv. 1 lett. b LPAmm). Non si deve trascurare tuttavia che AP 1, privo di formazione giuridica, può essere stato indotto a piatire
dalla generica indicazione dei rimedi giuridici figurante nel dispositivo n. 3
della decisione impugnata, il quale non limitava la possibilità di ricorso alla
tassa di giustizia e alle spese. Tutto ponderato, appare equo dunque rinunciare
a ogni prelievo. Il grado di soccombenza non giustifica invece l'assegnazione
di ripetibili (art. 31 LPAmm) – per altro non richieste – al ricorrente. E neppure
si giustifica di assegnare ripetibili all'autorità di vigilanza, che si è
limitata a intervenire nell'ambito delle attribuzioni a essa conferite dalla
legge (art. 68 cpv. 3 LTF per analogia), o all'ufficiale del registro fondiario,
che è rimasto silente.
8.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, la
vigilanza sulla tenuta del registro fondiario è suscettibile – verosimilmente
anche in relazione a “denunzie” e non solo a ricorsi giurisdizionali – di
ricorso in materia civile
(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF). Il valore dell'iscrizione
per il ricorrente può sostanzialmente reputarsi pari almeno al valore di stima del terreno permutato (fr. 711 864.–), che supera agevolmente la soglia di fr. 30
000.
– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
9.
La comunicazione dell'odierno
giudizio avviene anche all'Ufficio federale di giustizia, come stabilisce
l'art. 102 cpv. 2 RRF (verosimilmente applicabile per
analogia anche alle “denunzie”), seppure tale prassi sia oggi desueta in
molti Cantoni (Deschenaux, op.
cit., pag. 169 in alto).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il
ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è così
riformata:
3. Non
si prelevano tasse né spese.
Per il
resto il ricorso è irricevibile.
II. Non si
riscuotono tasse o spese di appello, né si assegnano ripetibili.
III. Intimazione:
;
– Divisione della giustizia
quale autorità di vigilanza sul registro fondiario;
– Ufficio del registro fondiario
del Distretto di Locarno.
Comunicazione
all'Ufficio federale di giustizia, Ufficio federale per il diritto del registro
fondiario e del diritto fondiario.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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