Lexipedia

Decisione

11.2006.105

Registro fondiario: vigilanza e ricorsi

10 marzo 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorsi

giurisdizionali dell'art. 102 cpv. 1 RRF si distinguono in “ricorsi speciali”, diretti contro rigetti di iscrizione (art. 103 RRF), e “ricorsi generali”, diretti contro decisioni dell'ufficiale che non riguardino rigetti

di iscrizione, rispettivamente diretti contro casi di ritardata o di denegata

giu­stizia (art. 104 RRF; esempi in:

Deschenaux, op. cit., pag. 153). Entrambi

sono proponibili entro 30 giorni (art. 103 cpv. 1 e 104 cpv. 1 RRF). Ove la

decisione dell'autorità di vigilanza sia impugnata dinanzi a questa Camera, il

ricorso va diretto con­tro l'autorità stessa, ma l'ufficiale del registro fondiario

che ha emanato la decisione rimane parte in causa (Deschenaux, op. cit., pag. 158 in alto). Ai fini del presente

giudizio non soccorre diffondersi oltre. Basti ricordare che mentre “ricorso speciale” e “ricorso generale” si escludono a vicenda (Schmid, op. cit., n. 29 ad art. 956 CC;

Deschenaux, op. cit., pag. 166

con rinvio alla nota 42), ricorso e “denunzia” sono indipendenti l'uno dall'altra, giacché la “denunzia” non è – come detto – un vero rimedio

giuridico e l'autorità di vigilanza non è nemmeno tenuta a trattarla (deve solo

valutare se si imponga un intervento d'ufficio o no: Gygi, op. cit., pag. 163 in alto).

4. Applicate

le nozioni che precedono al caso in rassegna, si deve scartare subito l'ipotesi

che la decisione impugnata faccia seguito a un “ricorso speciale” o

a un “ricorso generale”, nonostante l'autorità di vigilanza evochi

genericamente l'art. 102 RRF (decisione impugnata, consid. 5). Intanto perché nella

fattispecie l'ufficiale non ha preso decisione di sorta. Si è limitato a scrivere

una lettera del 6 marzo 2006 in cui ha spiegato ad AP 1 sulla base di quali

giustificativi fosse stata eseguita l'iscrizione della “permuta generale”

nel registro fondiario, respingendo ogni addebito di irregolarità. Per di più,

come si è illustrato, davanti all'autorità di vigilanza non può rimproverarsi

all'ufficiale di avere proceduto a un'iscrizione in mancanza dei debiti

giustificativi, giacché una simile censura può essere fatta valere con azione

di rettifica dinanzi al giudice (art. 975 CC). La decisione impugnata non

poggia quindi sull'art. 103 né sull'art. 104 RRF.

Ciò posto,

l'autorità di vigilanza può avere trattato il memoriale di AP 1 solo come “denunzia”. La motivazione addotta nella decisione impugnata non è del resto incompatibile

con una si­mile impostazione. Rievocata la procedura di “permuta generale” prevista dall'art. 83a LRPT, la Divisione della giustizia ha

rilevato anzitutto che un'iscrizione nel registro fondiario in esito a una simile

procedura costituisce un modo di acquisto extratabulare della proprietà (art.

656 cpv. 2 CC). E nella fattispecie – essa ha rammentato – AP 1 aveva ricorso

infruttuosamente contro il progetto, nella misura in cui riguardava la

particella n. 4305, prima al perito distrettuale, poi al Tribunale cantonale

amministrativo e infine al Tribunale federale. Quanto all'ufficiale del

registro fondiario, esso aveva correttamente iscritto la permuta su richiesta

del Comune di __________, esecutore autorizzato dal Consiglio di Stato, che

all'istanza del 12 settembre 2005 aveva allegato la risoluzione del 23 giugno

1999 con cui il Consiglio aveva approvato la “permuta generale”, il relativo piano di

mutazione e la sentenza 14 luglio 2004 del Tribunale

federale. Infine – ha soggiunto l'autorità di vigilanza – AP 1 non poteva dolersi

nemmeno del fatto che l'ufficiale non lo avesse avvertito dell'iscrizione (art.

969 CC), la decisione 25 aprile 2003 della Sezione bonifiche e catasto da lui

impugnata senza successo fino al Tribunale federale prevedendo esplicitamente

l'iscrizione della “permuta generale” nel registro fondiario. Onde, per finire,

il rigetto del ricorso.

Così

argomentando, di fatto l'autorità di vigilanza non ha ravvisato alcuna

irregolarità amministrativa che imponesse un intervento d'ufficio. Decidendo –

impropriamente – che “il

ricorso del signor AP 1 deve essere respinto”, essa ha comu­nicato in realtà di non dar seguito alla “denunzia”. Ora, come si è accennato (consid. 2a), nel

caso in cui un'autorità cantonale di vigilanza dichiari di non dar seguito a una “denunzia”, tale

comunicazione non costituisce

una decisione. Non è quindi un atto impugnabile. Senza dimenticare che un

denunciante non ha qualità di parte. Quand'anche si equiparasse in simili

ipotesi la comunicazione dell'autorità di vigilanza a una decisione

impugnabile, di conseguenza, il denunciante non sarebbe legittimato a

ricorrere.

5. Se

ne conclude che in concreto il memoriale di AP 1 non può essere trattato come ricorso contro una

decisione emessa dall'autorità di vigilanza su “ricorso speciale” o “ricorso generale”, non sussistendo alcuna decisione presa dall'ufficiale

del registro fondiario, e nemmeno può essere trattato come ricorso contro il

mancato intervento dell'autorità di vigilanza sulla “denunzia”, la

rinuncia dell'autorità di vigilanza ad attivarsi d'ufficio non potendo essere impugnata.

Deve dunque essere dichiarato irricevibile.

6. Da

ultimo il ricorrente contesta l'addebito della tassa di giustizia (fr. 300.–) e

delle spese (fr. 50.–) da parte dell'autorità di vigilanza, sostenendo di avere

esercitato “un legittimo

Considerandi

diritto” per difendersi “da speculatori e usurpatori senza scrupoli”. Su questo punto la decisione impugnata tocca

direttamente l'interessato, condannandolo a un versamento in denaro. Non è

quindi un atto meramente “interno” dell'amministrazione, come quello con cui

l'autorità comunica di non dar seguito a una “denunzia”. È un

provvedimento individuale, adottato nel singolo caso, che impone un obbligo determinato.

Si tratta perciò di una decisione (sopra, consid. 2b), che il destinatario è legittimato

a impugnare. Ora, l'autorità di vigilanza non ha minimamente motivato il fondamento

del prelievo pecuniario. Quanto all'art. 28 cpv. 1 LPAmm, esso si limita a disporre

che “l'autorità amministrativa

può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia”. Come si è ripetuto, nondimeno, l'atto con cui un'autorità di

vigilanza co­munica di non dar seguito a una “denunzia” non è una decisione. All'addebito

delle spese in circostanze del genere, poi, l'art. 28 LPAmm nemmeno accenna.

La

giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di rilevare nondimeno, appoggiandosi

all'opinione della dottrina, che un denunciante può essere tenuto al pagamento

di una tassa di giustizia nella misura in cui, “con un'esposizione dei fatti

scorretta”, abbia provocato

una decisione dell'autorità di vigilanza, la quale “avrebbe potuto altrimenti essere evitata” (RDAT 1980 pag. 183 n. 20). Tale

principio dovrebbe valere, a maggior ragione, anche per le spese. Nella

fattispecie è indubbio che AP 1 abbia agito con leggerezza sporgendo “denunzia”

contro l'operato dell'ufficiale. Non si può dire tuttavia che con

un'esposizione dei fatti scorretta egli abbia fuorviato l'autorità di

vigilanza. Il suo esposto del 24 marzo 2006 era così redatto:

Di fatto, in

data 6 marzo 2006 io ho ricevuto dall'Ufficio dei registri solo una risposta

superficiale alla mia lettera del 2 marzo 2006 e non una risposta formale munita

dei necessari mezzi di prova e diritti legali, il che fa pensare che l'Ufficio

dei registri abbia di fatto commesso delle gravi irregolarità circa l'iscrizione

del fondo 4305.

Pertanto con

la presente io Vi chiedo un Vostro intervento, con l'apertura di un'inchiesta

formale nei confronti dell'Ufficio dei registri onde stabilire se la procedura

abbia seguito una legale e corretta iscrizione.

Pertanto con

la presente io riconfermo integralmente il contenuto delle mie lettere del:

14.

febbraio

2006.

all'avv. __________, qui annessa

24.

febbraio 2006 all'avv. __________, qui annessa,

2.

marzo 2006 all'Ufficio dei registri, qui annessa,

6.

marzo 2006 all'Ufficio dei registri, qui annessa.

Il tutto è

pure stato spedito alla lodevole Pretura di Locarno Città, e mi riservo una

petizione.

In attesa di

una Vostra presa di posizione in merito, distintamente saluta

AP

1.

All'autorità di vigilanza

sarebbe bastato quindi esaminare l'istanza di iscrizione del Comune di __________,

i documenti giustificativi e l'avvenuta iscrizione nel registro fondiario.

Verificatane la correttezza, essa si sarebbe potuta limitare a informare AP 1

della rinuncia a qualsiasi intervento. In che modo il denunciante potrebbe

avere indotto fallacemente l'autorità di vigilanza a con­durre indagini, affrontando

spese inutili, è difficile intravedere. Mal si comprende piuttosto come abbia

potuto, l'autorità di vigilanza, trattare l'esposto di AP 1 alla stregua di un

ricorso, la natura di “denunzia” apparendo chiara già di primo acchito. Ne deriva

che in concreto non si riscontravano i presupposti per addebitare al

denunciante una tassa di giustizia o le spese. Al proposito il ricorso in

appello merita accoglimento.

7.

Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero – in gran parte – la

soccombenza del ricorrente, il cui memoriale si rivela largamente inammissibile

(art. 28 cpv. 1 lett. b LPAmm). Non si deve trascurare tuttavia che AP 1, privo di formazione giuridica, può essere stato indotto a piatire

dalla generica indicazione dei rimedi giuridici figurante nel dispositivo n. 3

della decisione impugnata, il quale non limitava la possibilità di ricorso alla

tassa di giustizia e alle spese. Tutto ponderato, appare equo dunque rinunciare

a ogni prelievo. Il grado di soccombenza non giustifica invece l'assegnazione

di ripetibili (art. 31 LPAmm) – per altro non richieste – al ricorrente. E neppure

si giustifica di assegnare ripetibili all'autorità di vigilanza, che si è

limitata a intervenire nell'ambito delle attribuzioni a essa conferite dalla

legge (art. 68 cpv. 3 LTF per analogia), o all'ufficiale del registro fondiario,

che è rimasto silente.

8.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, la

vigilanza sulla tenuta del registro fondiario è suscettibile – verosimilmente

anche in relazione a “denunzie” e non solo a ricorsi giurisdizionali – di

ricorso in materia civile

(art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF). Il valore dell'iscrizione

per il ricorrente può sostanzialmente reputarsi pari almeno al valore di stima del terreno permutato (fr. 711 864.–), che supera agevolmente la soglia di fr. 30

000.

– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

9.

La comunicazione dell'odierno

giudizio avviene anche all'Ufficio federale di giustizia, come stabilisce

l'art. 102 cpv. 2 RRF (verosimilmente applicabile per

analogia anche alle “denunzie”), seppure tale prassi sia oggi desueta in

molti Cantoni (Deschenaux, op.

cit., pag. 169 in alto).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il

ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è così

riformata:

3. Non

si prelevano tasse né spese.

Per il

resto il ricorso è irricevibile.

II. Non si

riscuotono tasse o spese di appello, né si assegnano ripetibili.

III. Intimazione:

;

– Divisione della giustizia

quale autorità di vigilanza sul registro fondiario;

– Ufficio del registro fondiario

del Distretto di Locarno.

Comunicazione

all'Ufficio federale di giustizia, Ufficio federale per il diritto del registro

fondiario e del diritto fondiario.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster