11.2006.106
Contributo di mantenimento per il figlio minorenne
7 giugno 2010Italiano12 min
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Numero d'incarto:
11.2006.106
Data decisione, Autorità:
07.06.2010, ICCA
Titolo:
Contributo di mantenimento per il figlio minorenne
MANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
art. 285 CC
Incarto n.
11.2006.106
Lugano
7 giugno 2010/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2004.564 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 24 agosto 2004 da
AP 1
(già patrocinata da PA 2)
e
AO 1
(patrocinato da PA 1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 ottobre 2006 presentato da AP
1 contro la sentenza emessa l'11
settembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all'appello;
3.
Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1
il 15 marzo 2009 (recte: 2010);
4. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1955) e AP 1 (1967), cittadini italiani, si sono sposati a Lugano
il 30 luglio 1997. Dal matrimonio è nata V__________, il 23 maggio 1998. Il
marito è calzolaio in proprio a __________. La moglie non esercita un'attività
lucrativa regolare, salvo qualche ora come corriere. I coniugi vivono separati
dalla fine del 2000. V__________ è affidata alla madre.
B. Il 24
agosto 2004 AO 1 e AP 1 hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 1, una richiesta comune di divorzio con accordo parziale. All'udienza dell'8 marzo 2005 il Pretore li ha sentiti separatamente e
poi insieme. Accertata l'omologabilità dell'accordo, al termine dell'udienza
egli ha assegnato loro il termine bimestrale di riflessione. AO 1 ha confermato
per scritto il 10 maggio 2005 la sua volontà di divorziare e il contenuto dell'accordo.
Altrettanto ha fatto la moglie il 15 settembre 2005.
C. Nel
frattempo, con ordinanza dell'8 marzo 2005 il Pretore ha fissato alle parti un
termine di dieci giorni per formulare conclusioni sulle conseguenze del
divorzio rimaste litigiose. Nel suo allegato del 17 marzo 2005 AO 1 ha offerto per
la figlia un contributo alimentare di fr. 250.– mensili. Il 21 marzo 2005 AP 1
ha inoltrato al Pretore un memoriale, chiedendo un contributo per V__________
di almeno fr. 1000.– mensili. Alla discussione del 15 dicembre 2005 i coniugi
si sono sostanzialmente confermati nelle rispettive posizioni, riconoscendo
difficoltà nell'esercizio del diritto di visita. La psicoterapeuta
M__________ così incaricata dal Pretore, ha presentato il 26 aprile
2006 un rapporto di ascolto dei genitori e della figlia. L'istruttoria si è
conclusa il 31 maggio 2006 e al dibattimento finale del 26 giugno seguente AP 1
ha chiesto un contributo alimentare per la figlia “adeguato alle capacità
potenziali di reddito” del padre, mentre quest'ultimo ha ribadito l'offerta di fr.
250.– mensili.
D. Statuendo
con sentenza dell'11 settembre
2006, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha omologato la convenzione
(parziale) stipulata dalle parti, così come la rinuncia reciproca di costoro a
pretese sugli averi di previdenza accumulati dall'altro durante il matrimonio, e ha obbligato AO 1 a versare per la
figlia un contributo alimentare di fr. 250.– mensili indicizzati. Non sono
state riscosse tasse o spese né sono state assegnate ripetibili. Entrambe le
parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 2 ottobre 2006 per
ottenere che – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il giudizio del Pretore sia riformato nel
senso di aumentare il contributo alimentare per la figlia a fr. 500.– mensili.
Nelle sue osservazioni del 15 marzo 2010 AO 1 propone di respingere l'appel- lo,
postulando anch'egli il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
in diritto: 1. Litigioso rimane, in appello, il contributo alimentare per la figlia
(da fr. 250.– a fr. 500.– mensili). Tutto il resto è passato in giudicato e ha
assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid.
1).
2. Il
Pretore ha accertato il reddito di AO 1 in fr. 2445.– mensili e il relativo
fabbisogno minimo in fr. 2557.– mensili
(minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1024.–,
premio della cassa malati fr. 433.–), concludendo che in simili
circostanze il contributo alimentare di fr. 250.– mensili da lui offerto per la
figlia, se ancorato al rincaro, era corretto. Tenuto conto dell'età e della
formazione professionale dell'interessato, come pure della situazione sul
mercato del lavoro in generale, il primo giudice ha rinunciato a computare ad AO
1 un reddito ipotetico.
3. Sulla
situazione di AP 1 il Pretore ha omesso ogni accertamento, quantunque l'art.
143 n. 1 CC disponga che una sentenza di divorzio deve menzionare gli elementi
del reddito e della sostanza di ciascun coniuge presi in considerazione nel
calcolo dei contributi alimentari. Ora, il guadagno medio dell'interessata risulta
di circa fr. 1165.– netti mensili (doc. I), le prestazioni della pubblica
assistenza destinate a lei e alla figlia non potendo equipararsi a reddito (sentenza del Tribunale federale 5C.38/2000 del 4 maggio 2000, consid. 2b con rimando a DTF 119 Ia 135 consid.
4 e 108 Ia 10 consid. 3). Quanto
al fabbisogno minimo di lei, esso ammonta a fr. 2425.– mensili arrotondati (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–,
locazione con spese accessorie fr. 908.35 [già dedotta la quota che
rientra nel fabbisogno in denaro della figlia], premio della cassa malati fr.
74.30, assicurazione dell'economia domestica fr. 10.70, assicurazione RC
privata fr. 17.75, imposta di circolazione fr. 37.90, assicurazione dell'automobile
fr. 125.20), mentre il contratto di leasing per l'automobile è nel frattempo
giunto a termine (doc. L). Ne segue che AP 1 non è in
grado di contribuire al fabbisogno in denaro della figlia.
4. L'ammontare
del contributo alimentare per un figlio minorenne dipende concretamente dalla
capacità finanziaria dei genitori: per sostanza, reddito del lavoro e, secondo
le circostanze, per le entrate conseguibili facendo uso di buona volontà (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
4ª edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner Kommentar, edizione 1997, nota 58 ad
art. 285 CC). Al debitore del contributo deve rimanere, in ogni modo, l'equivalente
del fabbisogno minimo; un eventuale ammanco va a carico del figlio (DTF 128 III
414 a metà, 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza; Wullschleger in: Schwenzer,
FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 40 ad art. 285 CC).
a) L'appellante
sostiene che al marito il Pretore avrebbe dovuto computare un reddito ipotetico
di almeno fr. 3500.– netti mensili, equivalente a quello che AO 1 potrebbe conseguire
come calzolaio dipendente o esercitando qualsiasi altro lavoro consono alle sue
capacità, come quello di magazziniere o di operaio specializzato. In tal caso,
secondo l'appellante, pur con un fabbisogno minimo di fr. 2557.– mensili costui
disporrebbe di un margine sufficiente per erogare alla figlia un contributo
alimentare di almeno fr. 500.– mensili. A parere dell'appellante, in ogni modo,
il costo dell'alloggio (fr. 1024.– mensili) e il premio della cassa malati
(fr. 433.– mensili) inclusi dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito appaiono
esagerati.
b) Relativamente al fabbisogno minimo, va subito sgombrato il campo
dall'affermazione secondo cui il Pretore avrebbe dovuto ridurre il costo dell'alloggio.
Una spesa di fr. 1024.– mensili (comprensiva delle spese accessorie: allegato
al doc. G) non può reputarsi esagerata, a Lugano, nemmeno per le esigenze di
una persona sola. Quanto al premio della cassa malati, accertato dal Pretore in
fr. 443.– mensili, risulta invece che il
costo effettivo a carico di AO 1 è di fr. 225.– mensili (doc. G), la
differenza essendo coperta da sussidi (doc. P). Ciò riduce il fabbisogno minimo
di lui da fr. 2557.– a fr. 2349.– mensili.
c) Quanto
al reddito, per principio le entrate di un coniuge con obblighi di mantenimento
sono quelle effettive. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, il coniuge
avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito
ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Un guadagno
potenziale non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta
portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale
e lo stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III
542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, in
effetti, carattere punitivo (DTF 128 III 6 prima frase).
Nel
caso specifico il Pretore ha rinunciato a imputare ad AO 1 un reddito ipotetico,
vista l'età di lui e la difficile situazione sul mercato del lavoro, affollato
di giovani disponibili e di “maestranze provenienti dall'UE accontentabili (...)
con stipendi assai contenuti”. L'appellante si limita a reiterare il proprio
convincimento, ma con la motivazione del Pretore non si confronta. Del resto essa
non pretende che durante il matrimonio il marito guadagnasse di più, che nel
periodo della separazione abbia rinunciato a conseguire guadagni alla sua
portata o abbia – per avventura – elevato il suo tenore di vita. Per di più, AO
1 non risulta avere maturato
esperienze
professionali fuori del suo campo d'attività, né consta avere ottenuto un diploma
qualsiasi o avere acquisito esperienze lavorative in ambiti che potrebbero
favorire un suo inserimento in altri settori. Se si considera poi che egli ha
55 anni, particolare cautela si impone nel pronosticare una possibile integrazione
quale dipendente non solo in altri comparti professionali, ma anche nel suo (Hausheer/Spycher, Handbuch des
Unterhaltsrechts, Berna 1997, n. 01.58). A maggior ragione ove si pensi
che il mercato dell'occupazione non consta offrire grandi opportunità d'impiego
a calzolai o ciabattini, nemmeno nel Luganese.
d) Ciò
posto, per accertare il guadagno effettivo di AO 1 il Pretore si è fondato sulla
dichiarazione d'imposta 2003, in cui il contribuente aveva indicato un reddito
annuo da attività lucrativa di fr. 29 348.– (doc. H). Ora, trattandosi di un lavoratore
indipendente, il reddito determinante è – per giurisprudenza – quello medio,
calcolato sull'arco di più anni, di regola almeno tre (RtiD II-2004, pag. 617
n. 38c). Nella fattispecie il Pretore avrebbe dovuto far capo, quindi, anche
alla dichiarazione d'imposta 2004, nella quale AO 1 ha indicato un reddito annuo
di fr. 35 884.– (doc. Q). Inoltre egli avrebbe dovuto esigere che AO 1
producesse la dichiarazione d'imposta 2005. In realtà, se da tali accertamenti
si può prescindere, ciò è dovuto al fatto che appaiono ormai superati. Instando
il 15 marzo 2010 davanti a questa Camera per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria, invero, AO 1 ha prodotto la tassazione del 2008, dalla quale si
evince che l'autorità fiscale ha rivalutato il suo reddito da attività indipendente
in fr. 48 000.– annui.
Applicandosi
in materia di filiazione il principio inquisitorio (DTF 128 III 414 verso
l'alto), come del resto in materia di assistenza giudiziaria (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato
e commentato, appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 9 ad art. 4 Lag), questa
Camera ha acquisito agli atti le tassazioni di AO 1 relative al 2006 e al 2007.
Dalla prima si desume che l'autorità tributaria ha stabilito il reddito del contribuente
in fr. 52 000.–, dalla seconda in fr. 38 436.–. Mediando in definitiva
Fatti
i dati fiscali del 2006, 2007 e 2008 (che non constano essere stati impugnati e
che nemmeno l'interessato revoca in dubbio) AO 1 risulta avere un reddito imponibile
medio di fr. 3845.–. Dato un fabbisogno mimino di fr. 2349.– mensili, egli
fruisce pertanto di un margine disponibile che gli consente di stanziare alla
figlia il contributo alimentare di fr. 500.– mensili chiesto con l'appello.
Provvista di buon diritto, l'impugnazione merita così accoglimento.
5. Gli
oneri del giudizio odierno seguono la regola della soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). AO 1 rifonderà inoltre alla controparte un'indennità per ripetibili (commisurata
Considerandi
alla stringatezza dell'appello), che rende senza oggetto la richiesta di
assistenza giudiziaria presentata da AP 1. Quanto all'analoga richiesta formulata
dall'appellato, essa è destinata all'insuccesso, ove appena si consideri il
margine disponibile che il richiedente conserva anche dopo avere stanziato il
contributo alimentare di fr. 500.– mensili alla figlia. Egli non può quindi
reputarsi indigente (art. 3 cpv. 1 Lag).
6.
Circa
i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia
civile (fr. 250.– mensili dal 1° gennaio 2007 al 23 maggio 2016).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
7. AO 1 è tenuto
a versare nelle mani di AP 1 un contributo alimentare di fr. 500.–
mensili in favore della figlia V__________, ancorato all'indice nazionale dei
prezzi al consumo la prima volta il 1° gennaio 2007 (indice base del giugno
2006), riservato l'art. 277 cpv. 2 CC.
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono
posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili.
III. La
richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 è dichiarata senza
oggetto.
IV. La
richiesta di assistenza giudiziaria di AO 1 è respinta.
V. Intimazione:
..
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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