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Decisione

11.2006.106

Contributo di mantenimento per il figlio minorenne

7 giugno 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i dati fiscali del 2006, 2007 e 2008 (che non constano essere stati impugnati e

che nemmeno l'interessato revoca in dubbio) AO 1 risulta avere un reddito imponibile

medio di fr. 3845.–. Dato un fabbisogno mimino di fr. 2349.– mensili, egli

fruisce pertanto di un margine disponibile che gli consente di stanziare alla

figlia il contributo alimentare di fr. 500.– mensili chiesto con l'appello.

Provvista di buon diritto, l'impugnazione merita così accoglimento.

5. Gli

oneri del giudizio odierno seguono la regola della soccombenza (art. 148 cpv. 1

CPC). AO 1 rifonderà inoltre alla controparte un'indennità per ripetibili (commisurata

Considerandi

alla stringatezza dell'appello), che rende senza oggetto la richiesta di

assistenza giudiziaria presentata da AP 1. Quanto all'analo­ga richiesta formulata

dall'appellato, essa è destinata all'insuccesso, ove appena si consideri il

margine disponibile che il richiedente conserva anche dopo avere stanziato il

contributo alimentare di fr. 500.– mensili alla figlia. Egli non può quindi

reputarsi indigente (art. 3 cpv. 1 Lag).

6.

Circa

i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia

civile (fr. 250.– mensili dal 1° gennaio 2007 al 23 maggio 2016).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

7. AO 1 è tenuto

a versare nelle mani di AP 1 un contributo alimentare di fr. 500.–

mensili in favore della figlia V__________, ancorato all'indice nazionale dei

prezzi al consumo la prima volta il 1° gennaio 2007 (indice base del giugno

2006), riservato l'art. 277 cpv. 2 CC.

II. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 500.–

b) spese fr. 50.–

fr. 550.–

sono

posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili.

III. La

richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 è dichiarata senza

oggetto.

IV. La

richiesta di assistenza giudiziaria di AO 1 è respinta.

V. Intimazione:

..

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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