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Decisione

11.2006.108

Provvigione ad litem: dovere coniugale di mutua assistenza o di mantenimento?

30 gennaio 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I CCA, sentenza inc. 11.2003.135 del 10 agosto 2006, consid. 7) e un

capitale al risparmio di fr. 7000.– con cui può finanziare i suoi costi legali.

L'appellante obietta che con una disponibilità tanto

modesta non le è possibile rimunerare un avvocato, dovendo essa pur accantonare

qualche economia per la vecchiaia. Quanto al capitale di fr. 7000.–, essa

reputa iniquo destinarlo alla copertura dei costi processuali, sia perché nel

frattempo AO 1 è stato liberato dall'obbligo di erogare il contributo provvisionale

di fr. 1670.– mensili alla figlia N__________ (1986), divenuta maggiorenne, sia

perché il marito ha uno stipendio “buono e regolare”,

sia perché egli abita in una villetta propria, il cui valore è stimato in fr.

750 000.–,

seppure l'immobile sia gravato di

ipoteche

per fr. 465 000.–.

3. Il

coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la

propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal

tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto

di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre

che questi sia in grado di fornirlo e che il processo non appaia manifestamente

privo sin dall'inizio di esito favorevole o che la condotta processuale non sembri

temeraria. Tale obbligo discende, per taluni autori, dal dovere coniugale di

mutua assistenza (art. 159 cpv. 3 CC) e, per altri, dal dovere coniugale di

mantenimento (art. 163 cpv. 1 CC; citazioni in: Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, edizione 1999, n.

38 e 38a ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC). Nella fattispecie l'interessata reputa

la distinzione “scarsamente

rilevante” (memoriale, nota 2 a

piè di pag. 2), ma a torto. Ove fosse dovuta in virtù dell'art. 163 cpv. 1 CC, invero,

la somma – una tantum o ripetuta – che un coniuge chiede all'altro di

corrispondergli per stare in lite andrebbe considerata parte del contributo di

mantenimento (Hausheer/Reusser/Geiser, loc.

cit.). Non essendo necessario in tal caso far capo all'art. 159

cpv. 3 CC, non occorrerebbe nemmeno ricorrere all'istituto della

provvigione ad litem. Ciò vale, ad esempio, nelle procedure a tutela

dell'unione coniugale (RtiD I-2004 pag. 592 n. 70c).

4. In

concreto l'appellante postula lei medesima una provvigione ad litem.

Ora, l'art. 159 cpv. 3 CC presuppone (tanto nella versione attuale quanto nella

versione in vigore fino al 31 dicembre 1987) che il coniuge richiedente abbia

bisogno di “assistenza”. Tale condizione è data allorché il

richiedente non disponga di mezzi propri – o non ne possa disporre in tempo

utile – per finanziare una conveniente condotta processuale senza pregiudicare

il proprio debito mantenimento (Bühler/Spühler

in: Berner Kommentar, 3ª

edizione, n. 269 ad art. 145 vCC). Se può contare su capitali propri, egli deve

Considerandi

attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa da sé, in altri

termini, egli non ha diritto di riscuotere provvigioni, nemmeno ove l'altro

coniuge sia in grado di fornirle o si trovi in condizioni economiche migliori delle

sue (Bühler/Spühler, loc. cit.). Una

provvigione può solo essere riconosciuta, per equità, laddove senza di essa il

richiedente sia ridotto a vivere con il minimo di esistenza, mentre l'altro coniuge

continui a fruire di alti redditi (Bühler/Spühler,

op. cit., Ergänzungsband 1991, n. 269 ad art. 145 vCC con rinvio a BJM 1981

pag. 33 seg.).

5.

Con l'appellante si può convenire che

un margine utile di fr. 185.– mensili (e a maggior

ragione di fr. 115.– mensili) difficilmente basta per finanziare il patrocinio di

un legale in un processo di divorzio, quand'anche sulle conseguenze accessorie i

coniugi sembrino parzialmente d'accordo. L'appellante dispone però del capitale

a risparmio di fr. 7000.– che non pretende di non poter usare. Certo, essa

invoca l'equità, sostenendo che il marito versa in condizioni economiche

migliori delle sue. Sotto il profilo dell'art. 159 cpv. 3 CC, tuttavia, ciò non

è sufficiente. Tutt'al più

l'equità

potrebbe entrare in linea di conto ove il marito beneficiasse di alti redditi,

intendendosi con ciò introiti che nel 1981 raggiungevano fr. 10 000.– mensili (BJM

1981.

pag. 33 consid. 2b). Non consta tuttavia che ciò sia il caso di AO 1,

docente di scuola media con un guadagno (parzialmente ipotetico) calcolato da questa Camera in fr. 7759.– mensili

(nella citata sentenza inc. 11.2003.135 del 10 agosto

2006, consid. 3). Il precetto di equità non giova

dunque all'interessata. Privo di fondamento, l'appello si rivela così destinato

all'insuccesso.

6.

Un'altra

questione è sapere – come si è visto (consid. 3) – se l'appellante possa ottenere

un sussidio per stare in lite alla stregua di una posta

necessaria per il “debito

mantenimento”, valendosi dell'art.

163.

cpv. 1 CC. L'interrogativo esula tuttavia dall'attuale controversia. Non

solo: l'appellante medesima fa valere che il marito si è visto liberare nel

frattempo del contributo provvisionale dovuto alla N__________ (fr. 1670.–

mensili), dive­nuta maggiorenne il 25 giugno 2004. Tale circostanza fa apparire

superato il quadro delle entrate e delle uscite coniugali riassunto nella

citata sentenza di questa Camera (inc. 11.2003.135 del

10.

agosto 2006, consid. 7), seppure AO 1 affermi di

versare tuttora a N__________ fr. 1000.– mensili (osservazioni all'appello, 2°

foglio, lett. c). E nel caso in cui ottenesse una modifica del contributo provvisionale

per sé in forza della mutata situazione, l'appellante potrebbe beneficiare già

in tal modo di un margine utile rispetto al fabbisogno minimo che le potrebbe permettere

di finanziare i costi del processo. Ciò posto, sarebbe superfluo esaminare se per

stare in lite essa abbia diritto a un sussidio come

posta necessaria per il “debito

mantenimento” giusta l'art. 163

cpv. 1 CC. Congetture del genere non possono tuttavia essere approfondite nell'ambito

della procedura in rassegna.

7.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Delle

modeste condizioni economiche in cui versa l'appellante si tiene conto,

riducendo nella misura del possibile la tassa di giustizia. Quanto alle

ripetibili, una parte vittoriosa ha diritto, seppure non patrocinata, a un'equa

indennità per l'incomodo che le è occorso (Rep. 1990 pag. 213 in alto). Nel

caso specifico tale indennizzo può equitativamente essere fissato, considerando

il memoriale di osservazioni, in fr. 150.–.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 150.– a

titolo di indennità.

3. Intimazione:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere

pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore

litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale

(art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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