11.2006.108
Provvigione ad litem: dovere coniugale di mutua assistenza o di mantenimento?
30 gennaio 2007Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2006.108
Data decisione, Autorità:
30.01.2007, ICCA
Titolo:
Provvigione ad litem: dovere coniugale di mutua assistenza o di mantenimento?
PROCEDIMENTO CAUTELARE
art. 137 cpv. 2 CC
art. 159 cpv. 3 CC
art. 163 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2006.108
Lugano,
30 gennaio
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2005.1528 (misure
provvisionali in pendenza di divorzio: provvigione ad litem) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 18 novembre 2005 da
contro
AO 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 4 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 25
settembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
petizione del 19 agosto 2005 AO 1 (1953) ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere il
divorzio dalla moglie AP 1 (1953). Nella sua risposta del 18 novembre 2005 quest'ultima ha aderito al
principio del divorzio, postulando
in via cautelare una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, subordinatamente,
il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il Pretore ha tramutato così l'azione
di divorzio unilaterale, il 21 novembre
2006, in istanza di divorzio comune con accordo parziale.
B. All'udienza
del 10 febbraio 2006, indetta per discutere la provvigione ad litem, AO
1 si è opposto al versamento. AP 1 ha replicato, confermandosi nella richiesta.
AO 1 ha duplicato, ribadendo la propria posizione. Il Pretore ha statuito con decreto
cautelare del 25 settembre 2006, respingendo la domanda.
La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese sono state poste a carico dell'istante,
con obbligo di rifondere a AO 1 fr. 100.– a titolo di indennità.
C. Contro
il decreto appena citato AP 1 ha introdotto un appello del 4 ottobre 2006 nel
quale chiede di condannare il marito a erogargli la provvigione ad litem,
riformando in tal senso il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 20 ottobre
2006 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare il decreto del
Pretore.
in diritto: 1. Pendente causa di divorzio o di
separazione, il giudice decreta le necessarie misure provvisionali (art. 137 cpv.
2 CC). L'obbligo impartito a un coniuge di corrispondere una provvigione
di causa all'altro coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese del processo
è, appunto, una misura provvisionale (Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 40
ad art. 137 CC con numerosi richiami; Gloor
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª
edizione, n. 13 ad art. 137). La procedura è pertanto quella sommaria dell'art.
376 cpv. 2 lett. d CPC (art. 419c cpv. 1 CPC), nella quale il
Pretore statuisce con decreto impugnabile entro dieci giorni (art. 419c cpv.
3 CPC; RtiD I-2004 pag. 592 n. 71c). Tempestivo,
l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Il
Pretore ha respinto la richiesta di provvigione ad litem, in concreto,
perché rispetto al proprio fabbisogno minimo AP 1 ha un margine utile di fr.
185.– mensili (recte fr. 115.–:
Fatti
I CCA, sentenza inc. 11.2003.135 del 10 agosto 2006, consid. 7) e un
capitale al risparmio di fr. 7000.– con cui può finanziare i suoi costi legali.
L'appellante obietta che con una disponibilità tanto
modesta non le è possibile rimunerare un avvocato, dovendo essa pur accantonare
qualche economia per la vecchiaia. Quanto al capitale di fr. 7000.–, essa
reputa iniquo destinarlo alla copertura dei costi processuali, sia perché nel
frattempo AO 1 è stato liberato dall'obbligo di erogare il contributo provvisionale
di fr. 1670.– mensili alla figlia N__________ (1986), divenuta maggiorenne, sia
perché il marito ha uno stipendio “buono e regolare”,
sia perché egli abita in una villetta propria, il cui valore è stimato in fr.
750 000.–,
seppure l'immobile sia gravato di
ipoteche
per fr. 465 000.–.
3. Il
coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la
propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal
tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto
di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre
che questi sia in grado di fornirlo e che il processo non appaia manifestamente
privo sin dall'inizio di esito favorevole o che la condotta processuale non sembri
temeraria. Tale obbligo discende, per taluni autori, dal dovere coniugale di
mutua assistenza (art. 159 cpv. 3 CC) e, per altri, dal dovere coniugale di
mantenimento (art. 163 cpv. 1 CC; citazioni in: Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, edizione 1999, n.
38 e 38a ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC). Nella fattispecie l'interessata reputa
la distinzione “scarsamente
rilevante” (memoriale, nota 2 a
piè di pag. 2), ma a torto. Ove fosse dovuta in virtù dell'art. 163 cpv. 1 CC, invero,
la somma – una tantum o ripetuta – che un coniuge chiede all'altro di
corrispondergli per stare in lite andrebbe considerata parte del contributo di
mantenimento (Hausheer/Reusser/Geiser, loc.
cit.). Non essendo necessario in tal caso far capo all'art. 159
cpv. 3 CC, non occorrerebbe nemmeno ricorrere all'istituto della
provvigione ad litem. Ciò vale, ad esempio, nelle procedure a tutela
dell'unione coniugale (RtiD I-2004 pag. 592 n. 70c).
4. In
concreto l'appellante postula lei medesima una provvigione ad litem.
Ora, l'art. 159 cpv. 3 CC presuppone (tanto nella versione attuale quanto nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 1987) che il coniuge richiedente abbia
bisogno di “assistenza”. Tale condizione è data allorché il
richiedente non disponga di mezzi propri – o non ne possa disporre in tempo
utile – per finanziare una conveniente condotta processuale senza pregiudicare
il proprio debito mantenimento (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª
edizione, n. 269 ad art. 145 vCC). Se può contare su capitali propri, egli deve
Considerandi
attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa da sé, in altri
termini, egli non ha diritto di riscuotere provvigioni, nemmeno ove l'altro
coniuge sia in grado di fornirle o si trovi in condizioni economiche migliori delle
sue (Bühler/Spühler, loc. cit.). Una
provvigione può solo essere riconosciuta, per equità, laddove senza di essa il
richiedente sia ridotto a vivere con il minimo di esistenza, mentre l'altro coniuge
continui a fruire di alti redditi (Bühler/Spühler,
op. cit., Ergänzungsband 1991, n. 269 ad art. 145 vCC con rinvio a BJM 1981
pag. 33 seg.).
5.
Con l'appellante si può convenire che
un margine utile di fr. 185.– mensili (e a maggior
ragione di fr. 115.– mensili) difficilmente basta per finanziare il patrocinio di
un legale in un processo di divorzio, quand'anche sulle conseguenze accessorie i
coniugi sembrino parzialmente d'accordo. L'appellante dispone però del capitale
a risparmio di fr. 7000.– che non pretende di non poter usare. Certo, essa
invoca l'equità, sostenendo che il marito versa in condizioni economiche
migliori delle sue. Sotto il profilo dell'art. 159 cpv. 3 CC, tuttavia, ciò non
è sufficiente. Tutt'al più
l'equità
potrebbe entrare in linea di conto ove il marito beneficiasse di alti redditi,
intendendosi con ciò introiti che nel 1981 raggiungevano fr. 10 000.– mensili (BJM
1981.
pag. 33 consid. 2b). Non consta tuttavia che ciò sia il caso di AO 1,
docente di scuola media con un guadagno (parzialmente ipotetico) calcolato da questa Camera in fr. 7759.– mensili
(nella citata sentenza inc. 11.2003.135 del 10 agosto
2006, consid. 3). Il precetto di equità non giova
dunque all'interessata. Privo di fondamento, l'appello si rivela così destinato
all'insuccesso.
6.
Un'altra
questione è sapere – come si è visto (consid. 3) – se l'appellante possa ottenere
un sussidio per stare in lite alla stregua di una posta
necessaria per il “debito
mantenimento”, valendosi dell'art.
163.
cpv. 1 CC. L'interrogativo esula tuttavia dall'attuale controversia. Non
solo: l'appellante medesima fa valere che il marito si è visto liberare nel
frattempo del contributo provvisionale dovuto alla N__________ (fr. 1670.–
mensili), divenuta maggiorenne il 25 giugno 2004. Tale circostanza fa apparire
superato il quadro delle entrate e delle uscite coniugali riassunto nella
citata sentenza di questa Camera (inc. 11.2003.135 del
10.
agosto 2006, consid. 7), seppure AO 1 affermi di
versare tuttora a N__________ fr. 1000.– mensili (osservazioni all'appello, 2°
foglio, lett. c). E nel caso in cui ottenesse una modifica del contributo provvisionale
per sé in forza della mutata situazione, l'appellante potrebbe beneficiare già
in tal modo di un margine utile rispetto al fabbisogno minimo che le potrebbe permettere
di finanziare i costi del processo. Ciò posto, sarebbe superfluo esaminare se per
stare in lite essa abbia diritto a un sussidio come
posta necessaria per il “debito
mantenimento” giusta l'art. 163
cpv. 1 CC. Congetture del genere non possono tuttavia essere approfondite nell'ambito
della procedura in rassegna.
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Delle
modeste condizioni economiche in cui versa l'appellante si tiene conto,
riducendo nella misura del possibile la tassa di giustizia. Quanto alle
ripetibili, una parte vittoriosa ha diritto, seppure non patrocinata, a un'equa
indennità per l'incomodo che le è occorso (Rep. 1990 pag. 213 in alto). Nel
caso specifico tale indennizzo può equitativamente essere fissato, considerando
il memoriale di osservazioni, in fr. 150.–.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 150.– a
titolo di indennità.
3. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster