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Decisione

11.2006.112

Diritto di risposta

8 febbraio 2011Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i quattro punti della risposta.

a) Il

primo punto, modificato dal Pretore, è il seguente:

1. In merito a due articoli di __________ e __________ sull'operato

dell'ex chimico cantonale __________, __________ di settembre 2006 ha scritto che “secondo il Consiglio svizzero della stampa non c'è stata ricerca della verità”.

Ciò non è vero. Il Consiglio della stampa non ha contestato la completezza

delle ricerche di __________ e __________, precisando che “sono stati interpellati

tutti i protagonisti, si sono consultate le autorità federali, si è consultata

varia documentazione”.

L'articolo

della __________ esordiva invero con la seguente affermazione: “Secondo il

Consiglio svizzero della stampa non c'è stata ricerca della verità”. In realtà

il Consiglio svizzero della stampa non aveva accertato che non v'era stata ricerca

della verità. Aveva ravvisato la violazione della direttiva 1.1 della Dichiarazione

dei diritti e dei doveri dei giornalisti, ma non tanto perché AO 1 non avesse

indagato sui fatti (aveva anzi elogiato le ricerca giornalistica), quanto perché

egli ne aveva enfatizzato la portata (“problematico è però l'uso che è stato

fatto delle informazioni raccolte: consid. 1a). “Si deve perciò constatare, per

concludere” – aveva epilogato il Consiglio svizzero della stampa – che __________,

soprattutto dando un titolo esagerato all'articolo, ha violato la Direttiva 1.1

della Dichiarazione” (consid. 1a in fine).

L'affermazione

unilaterale della __________ giustificava dunque una risposta. Il problema è

che la risposta di AO 1 era altrettanto unilaterale e, soprattutto, incompleta.

Il Consiglio svizzero della Stampa aveva pur sempre constatato in effetti – ciò

che AO 1 sottaceva – che l'informazione su __________ non era corretta, ma

ingigantita, e dunque parzialmente “montata”. Ciò imponeva una formulazione più

equilibrata della risposta, che tuttavia non competeva al Pretore. Il giudice

può invero correggere o emendare un testo (DTF 130 III

8 consid. 3.2), ma non riscriverlo (DTF 119 II 108 consid. 3e, 117

Considerandi

II 4 consid. 2c). Al

proposito l'istanza di AO 1 non poteva quindi essere

accolta.

b) Il

secondo punto della risposta, emendato anch'esso dal Pretore, è il seguente:

2.

__________ ha scritto che secondo il

Consiglio della stampa c'è stato un “attacco personale, frontale”. Ciò non è vero.

Non

è vero in effetti che secondo il Consiglio svizzero della stampa AO 1 avrebbe

mosso “un attacco personale, frontale” a __________. L'appellante sostiene che

ogni lettore, leggendo la decisione del Consiglio svizzero della stampa, avrebbe

tratto identica conclusione. L'assunto non può essere condiviso. Il Consiglio

svizzero della stampa ha sì ritenuto che gli articoli di AO 1 denotassero “ripetute

forzature” e potessero “trarre in inganno il lettore”, ma non che AO 1 avesse

diretto “un attacco personale, frontale” a __________. D'altro lato il Consiglio

svizzero della stampa ha accertato però che “l'equivoco è (...) giocato (...)

sulla manipolazione dei fatti” (decisione citata, consid. 2). Se AO 1 non ha

quindi attaccato frontalmente né personalmente __________, egli ha nondimeno forzato

i fatti, manipolandoli fino a generare un equivoco. Di ciò non v'è traccia

nella risposta, che una volta ancora andrebbe integrata per fugarne la

perentoria unilateralità. Ma – come si è spiegato – ciò non era compito del

Pretore. Anche in proposito l'appello non può dunque trovare accoglimento.

c) Il terzo punto della risposta, corretto nello stesso modo dal

Pretore, è il seguente:

3.

__________ ha scritto che secondo __________

e __________, il presidente dell'AP 1 __________, quando era direttore del

Laboratorio cantonale, “avrebbe autorizzato la vendita in Ticino di pillole a

base di pinne di squalo proibite da Berna”. Ciò non è vero. Berna non ha mai

proibito la vendita di tali pillole. Spendere Meglio e L'Inchiesta

hanno scritto che Jäggli ha autorizzato la vendita di pillole illecite in

quanto non autorizzate da Berna.

L'appellante

assume che nel linguaggio corrente “proibito” e “non autorizzato” siano

espressioni analoghe (appello, punto 3). AO 1 reputa per contro che la differenza

terminologica sia “il punto centrale dibattuto” (osservazioni, pag. 6 in fondo). Il che è senz'altro possibile per le parti in causa. Mal si intravede per contro che

cosa avrebbe potuto desumere un comune lettore dalla risposta di AO 1 e quale

distinzione avrebbe potuto trarre dal fatto che le pillole a base di pinne di

squalo non andassero vendute non perché “proibite”, ma perché “non autorizzate”

dall'autorità federale. Per ammettere un diritto di risposta sarebbe occorso un

testo più chiaro e comprensibile di primo acchito anche a un estra­neo che non

conoscesse gli antefatti. Onde, una volta di più, l'esigenza di una riformulazione che non incombeva al Pretore.

d) Il

quarto punto della risposta, su cui il Pretore è intervenuto come in

precedenza, è il seguente:

4.

__________ ha scritto che il Consiglio

della stampa ha dato pienamente ragione a __________. Ciò non è vero. L'accusa

di mescolare fatti e commenti è stata respinta. Mentre le accuse di gonfiare ad

arte la questione degli squali in via di sparizione e di equivocare tra la funzione

di ex chimico cantonale e quella di presidente dell'AP 1 non sono nemmeno state

esaminate.

L'appellante ritiene che AO 1 cavilli, mentre l'interessato

fa notare che dinanzi al Consiglio svizzero della stampa __________ ha ottenuto

ragione solo in parte. Non a torto. Il Consiglio svizzero della stampa infatti non

ha dato “pienamente ragione a __________”. Ha accolto il ricorso di __________,

ma solo in linea di principio (“in linea principale”). D'altro lato la risposta

di AO 1, così com'è redatta, fa credere che dinanzi al Consiglio svizzero della

stampa __________ sia uscito praticamente sconfitto, tanto da vedersi respingere

una doglianza e non trattare le altre. Anche su questo punto la risposta andava

pertanto riformulata con un minimo di imparzialità, compito che non spettava al

Pretore. Se ne conclude che, seppure per ragioni diverse da quelle espo­ste

dall'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto respingere l'istanza volta

all'ottenimento del diritto di risposta.

8.

Nelle

osservazioni all'appello AO 1 propone che, fosse da accogliere l'impugnazione della

convenuta, quest'ultima sia tenuta a pubblicare sulla __________ una risposta

elaborata dal Tribunale d'appello. La domanda cade nel vuoto già per il fatto

che – come si è ripetuto – il giudice può intervenire puntualmente sul testo di

una risposta, correggendolo o modificandolo, ma non è abilitato a riformularlo

o a riscriverlo. Non spetta dunque al Tribunale d'appello redigere un testo

nuovo.

9.

La

tassa di giustizia e le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza

(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). In materia di ripetibili valgono i criteri che

l'appellata già conosce siccome illustrati in una sentenza che la riguardava (inc.

11.2004.127

del 15 marzo 2005, consid. 9 pubblicato in: RtiD II-2005 pag. 680).

Ciò giustifica in via equitativa un'indennità di fr. 250.–. Il dispositivo

sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado va riformato di conseguenza.

10.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici contro il presente giudizio sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una causa sul diritto di risposta è una

contestazione civile di carattere non patrimoniale (sentenza del Tribunale

federale 5C.693/2008 del 16 marzo 2009, consid. 1.1 non pubblicato in DTF 135

III 385). Ciò posto, la via giudiziaria è quella del ricorso in materia civile

(art. 72 cpv. 1 LTF), senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

1. L'istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 50.– sono poste a carico di AO

1, che rifonderà alla controparte fr. 250.– a titolo di indennità.

II. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr. 50.–

fr.

400.–

da

anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 250.– a titolo di indennità.

III. Intimazione

a:

, ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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