11.2006.112
Diritto di risposta
8 febbraio 2011Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2006.112
Data decisione, Autorità:
08.02.2011, ICCA
Ricorso:
TF,5A_192/2011, 7.2.2012
Titolo:
Diritto di risposta
DIRITTO DI RISPOSTA
art. 28g CC
Incarto n.
11.2006.112
Lugano
8 febbraio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2006.264 (protezione
della personalità: diritto di risposta) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 25 settembre 2006 da
AO 1
contro
AP 1 , );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 13 ottobre 2006 presentato AP 1 contro la sentenza emessa il 3 ottobre 2006
dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Sul periodico __________, pubblicato otto volte l'anno dall'AP 1, è
apparso, nell'edizione di settembre 2006, il seguente articolo (pag. 30):
Il Consiglio della stampa
accoglie il reclamo di Jäggli
Secondo il
Consiglio svizzero della stampa non c'è stata ricerca della verità, ma attacco
personale, frontale, sulla base di fatti manipolati in modo tale da sorreggere
la tesi di fondo che redattore e editore di __________ e __________, __________
e AO 1, volevano sostenere nelle edizioni rispettivamente di dicembre 2005 e
gennaio 2006.
La tesi era
che nel 1999 l'allora direttore del Laboratorio cantonale, __________, “oggi
presidente dell'AP 1” (così sottolineato nell'articolo), avrebbe autorizzato la
vendita in Ticino di pillole a base di pinne di squalo proibito da Berna, senza
informare l'autorità federale. Una tesi manifestamente inveritiera che
giornalista e editore della rivista hanno volutamente gonfiato per fini ben
lontani dalla ricerca della verità.
Il Consiglio
svizzero della stampa, al quale __________ ha prontamente ricorso, ha dato
pienamente ragione all'ex direttore del Laboratorio e accusato
__________
e AO 1 di aver omesso informazioni importanti alla comprensione della vicenda
da parte del lettore e di non aver informato l'interlocutore dell'uso che sia
su __________ sia su __________ (editi entrambi da AO 1) sarebbe stato fatto
delle sue affermazioni scritte e orali. Tutto questo unito a una serie di altre
scorrettezze, ha portato il Consiglio svizzero della stampa a sentenziare che
con questi articoli le due riviste hanno violato almeno cinque direttive della
Dichiarazione dei doveri e dei diritti del giornalista.
B. Il 21 settembre 2006 AO 1, firmandosi editore di __________ e dell'__________,
ha invitato AP 1 a pubblicare sul successivo numero della __________ il
testo in appresso:
Diritto
di risposta
1. In merito a due articoli di __________ e __________ sull'operato dell'ex chimico cantonale __________,
__________ di settembre 2006 ha scritto che “secondo il Consiglio svizzero
della stampa non c'è stata ricerca della verità”. Ciò è falso. Il Consiglio
della stampa non ha contestato la completezza delle ricerche di __________ e __________,
precisando che “sono stati interpellati tutti i protagonisti, si sono
consultate le autorità federali, si è consultata varia documentazione”.
2. __________
ha scritto che secondo il Consiglio della stampa c'è stato un “attacco
personale, frontale”. Ciò è falso.
3. __________
ha scritto che secondo __________ e __________, il presidente dell'AP 1 __________,
quando era direttore del Laboratorio cantonale, “avrebbe autorizzato la vendita
in Ticino di pillole a base di pinne di squalo proibite da Berna”. Ciò è falso.
Berna non ha mai proibito la vendita di tali pillole. __________ e __________
hanno scritto che __________ ha autorizzato la vendita di pillole illecite in
quanto non autorizzate da Berna.
4. __________
ha scritto che il Consiglio della stampa ha dato pienamente ragione a __________.
Ciò è falso. L'accusa di mescolare fatti e commenti è stata respinta. Mentre le
accuse di gonfiare ad arte la questione degli squali in via di sparizione e di
equivocare tra la funzione di ex chimico cantonale e quella di presidente dell'AP
1 non sono state nemmeno esaminate.
AO 1
editore
di __________ e __________
C. Con lettera del 23 settembre 2006 indirizzata a AO 1 AP 1 ha rifiutato di pubblicare la risposta, asserendo trattarsi di una mera “querelle giornalistica”. L'associazione
si era detta disposta nondimeno a far comparire, nel periodico, una propria
versione della risposta, così formulata:
L'articolo intitolato “Il Consiglio della
stampa accoglie il reclamo di __________” pubblicato sul numero di settembre
della __________ è stato criticato dall'editore di __________ AO 1. __________
mantiene la sua versione dei fatti e invita i lettori interessati a leggere la
sentenza emanata dal Consiglio svizzero
della stampa su: www.__________.
D. Due giorni più tardi AO 1 ha introdotto davanti al Pretore del Distretto
di Bellinzona un'istanza di “pubblicazione di risposta” perché AP 1 fosse
condannata a pubblicare sul successivo numero della __________ il suo
testo del 21 settembre 2006. All'udienza del 3 ottobre 2006, indetta per la
discussione, la convenuta ha postulato il rigetto dell'istanza. L'istante ha ribadito
in replica il proprio diritto, ma non si è opposto al suggerimento del Pretore
di modificare il testo, sostituendo la formulazione “Ciò è falso” con “Ciò non
è vero” e aggiungendo alla fine del punto 1 la dicitura “(vedi www.__________)”.
A tale soluzione si è opposta genericamente la convenuta in duplica. Non
dovendosi assumere prove, la discussione finale ha avuto luogo seduta stante.
E. Con sentenza del giorno stesso il Pretore ha accolto l'istanza e ha
ordinato all'AP 1 di pubblicare sul successivo numero della __________ la risposta
con le modifiche da lui prospettate all'udienza. La tassa di giustizia di fr.
250.– e le spese sono state poste a carico della convenuta, con obbligo per
quest'ultima di rifondere all'istante fr. 250.– a titolo di indennità.
F. Insorta contro la sentenza appena
citata con un appello del 13 ottobre 2006 a questa Camera, AP 1 chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso – di respingere
l'istanza e di riformare di conseguenza il giudizio impugnato. La richiesta di
effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile con decreto presidenziale
del 18 ottobre 2006. Nelle sue osservazioni del 13 novembre 2006 AO 1 ha concluso poi per la reiezione dell'appello, subordinatamente per la condanna dell'associazione a
pubblicare una risposta elaborata dal Tribunale d'appello.
in diritto: 1. La procedura volta alla pubblicazione di un diritto di risposta è
retta in concreto dagli art. 429a segg. CPC ticinese. Introdotto nel
termine di dieci giorni previsto dall'art. 429e cpv. 1 CPC ticinese, l'appello
in esame è tempestivo.
2. Secondo
gli art. 28l cpv. 4 vCC e 429e cpv. 2 CPC ticinese l'appello contro una
sentenza che ordina la pubblicazione di una risposta non ha effetto sospensivo.
L'impresa responsabile del mezzo di comunicazione è tuttavia legittimata a
ricorrere anche se la risposta ordinata dal primo giudice è stata nel frattempo
pubblicata (DTF 114 II 386 consid. 3). Dottrina unanime riconosce inoltre all'impresa
che è stata tenuta a diffondere una risposta e che esce vittoriosa da una
procedura di ricorso il diritto di informare il pubblico dell'esito del
giudizio (Tercier, Le nouveau
droit de la personnalité, Zurigo 1984, n. 1724; Hotz, Kommentar zum Recht auf Gegendarstellung, Berna/Stoccarda
1987, pag. 116; Pedrazzini/ Oberholzer,
Grundriss des Personenrechts, 4ª edizione, pag. 171 n. 6.4.4.5.7b).
3. Il Pretore ha ordinato la pubblicazione della risposta offerta da AO
1 con una modifica, prospettata già in sede di discussione, consistente nel
sostituire le affermazioni “Ciò è falso” con “Ciò non è vero”. A mente sua, rimproverare
all'editore di un periodico di non cercare la verità, ma di attaccare
personalmente e frontalmente un terzo può creare nel pubblico un'immagine sfavorevole
della persona. Ciò che – ha epilogato il Pretore – tocca la sfera intima dell'interessato.
4. L'appellante contesta anzitutto la legittimazione dell'istante, sostenendo
che questi non agisce a titolo personale, bensì come editore di due periodici
(appello, n. 2 e 3). L'appellato ribadisce di procedere in difesa della sua
personalità. Il Pretore ha semplicemente sorvolato la questione. Considerato
il presumibile esito del giudizio, il problema può per ora rimanere irrisolto.
Andrà affrontato nel caso in cui l'appello dovesse essere rigettato, a conferma
della risposta presentata da AO 1. Qualora invece il diritto di risposta
dovesse essere respinto, risulterà superfluo interrogarsi sulla legittimazione
attiva dell'istante.
5. Secondo l'appellante l'articolo che ha dato origine al diritto di risposta
litigioso verteva sull'esito di un pubblico dibattito dinanzi a un'autorità e
non lascerebbe spazio perciò a un diritto di risposta (appello, n. 4.1). AO 1
contesta simile opinione, affermando – in sintesi – che il Consiglio svizzero
della stampa non è un'autorità pubblica, bensì un'organizzazione privata. Anche
tale quesito può, per adesso, rimanere aperto. Ove l'appello dovesse essere
respinto, si tornerà sul tema.
6. L'appellante
reputa che AO 1 non possa dirsi “toccato” dall'articolo in oggetto, poiché
anche il __________ si era occupato del caso, finanche con titoli meno pacati
rispetto a quelli della __________. Inoltre, stante la maggiore tiratura di quel
giornale, l'interessato avrebbe dovuto chiedere prima un diritto di risposta al
__________. Pretendere in simili circostanze un diritto di risposta sulla __________
costituirebbe abuso di diritto (appello, n. 4.2). AO 1 obietta che per sapere
se egli sia toccato o no dalla pubblicazione della __________ bisogna
analizzare quel testo, e non altri.
a) Chi è direttamente toccato nella sua personalità dall'esposizione
di fatti ad opera di mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico,
quali la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con la
propria esposizione dei fatti (art. 28g cpv. 1 CC). Non occorre che la
personalità di chi intende rispondere sia lesa in modo illecito; basta che
siano “toccati” l'onore, la sfera privata, la vita familiare, il credo politico,
la fede religiosa, i trascorsi personali e così via. D'altro lato un'asserzione
non pertinente diffusa per opera di mezzi di comunicazione sociale a carattere
periodico non dà diritto necessariamente a una risposta; la pubblicazione deve
recare alla persona un danno d'immagine, mettendone in dubbia luce la
reputazione sociale o professionale (I CCA, sentenza inc. 11.2004.127 del 15
marzo 2005, consid. 2).
b) In concreto la questione di sapere se AO 1 agisca come editore o
come privato può – come detto – rimanere indecisa. Determinante è che, comunque
sia, nell'articolo pubblicato sulla __________ il suo nome figurava in prima persona, accanto a quello di __________, come quello di chi
sosteneva “la tesi di fondo”, secondo cui “nel 1999 l'allora direttore del Laboratorio cantonale, __________, “oggi presidente dell'__________”
(...), avrebbe autorizzato la vendita in Ticino di pillole a base di pinne di
squalo proibito da Berna, senza informare l'autorità federale”. AO 1 non era
messo in causa quindi come semplice editore di due periodici, ma come la
persona che si valeva di due periodici per offendere – contrariamente alla
verità – __________. Ciò può arrecare
un danno d'immagine anche a un privato e può giustificare un diritto di risposta.
Su questo punto l'asserto dell'appellante non può essere seguito.
7. A
parere dell'appellante il Pretore non avrebbe dovuto concedere a AO 1 alcun
diritto di risposta, poiché l'articolo apparso sulla __________ non conteneva –
contrariamente all'opinione del Pretore – un'esposizione di fatti (appello, n.
5.1 e 5.2). Ora, la questione di sapere se il principio del “fatto contro
fatto” sia stato rispettato nel caso specifico va esaminata concretamente, scorrendo
Fatti
i quattro punti della risposta.
a) Il
primo punto, modificato dal Pretore, è il seguente:
1. In merito a due articoli di __________ e __________ sull'operato
dell'ex chimico cantonale __________, __________ di settembre 2006 ha scritto che “secondo il Consiglio svizzero della stampa non c'è stata ricerca della verità”.
Ciò non è vero. Il Consiglio della stampa non ha contestato la completezza
delle ricerche di __________ e __________, precisando che “sono stati interpellati
tutti i protagonisti, si sono consultate le autorità federali, si è consultata
varia documentazione”.
L'articolo
della __________ esordiva invero con la seguente affermazione: “Secondo il
Consiglio svizzero della stampa non c'è stata ricerca della verità”. In realtà
il Consiglio svizzero della stampa non aveva accertato che non v'era stata ricerca
della verità. Aveva ravvisato la violazione della direttiva 1.1 della Dichiarazione
dei diritti e dei doveri dei giornalisti, ma non tanto perché AO 1 non avesse
indagato sui fatti (aveva anzi elogiato le ricerca giornalistica), quanto perché
egli ne aveva enfatizzato la portata (“problematico è però l'uso che è stato
fatto delle informazioni raccolte: consid. 1a). “Si deve perciò constatare, per
concludere” – aveva epilogato il Consiglio svizzero della stampa – che __________,
soprattutto dando un titolo esagerato all'articolo, ha violato la Direttiva 1.1
della Dichiarazione” (consid. 1a in fine).
L'affermazione
unilaterale della __________ giustificava dunque una risposta. Il problema è
che la risposta di AO 1 era altrettanto unilaterale e, soprattutto, incompleta.
Il Consiglio svizzero della Stampa aveva pur sempre constatato in effetti – ciò
che AO 1 sottaceva – che l'informazione su __________ non era corretta, ma
ingigantita, e dunque parzialmente “montata”. Ciò imponeva una formulazione più
equilibrata della risposta, che tuttavia non competeva al Pretore. Il giudice
può invero correggere o emendare un testo (DTF 130 III
8 consid. 3.2), ma non riscriverlo (DTF 119 II 108 consid. 3e, 117
Considerandi
II 4 consid. 2c). Al
proposito l'istanza di AO 1 non poteva quindi essere
accolta.
b) Il
secondo punto della risposta, emendato anch'esso dal Pretore, è il seguente:
2.
__________ ha scritto che secondo il
Consiglio della stampa c'è stato un “attacco personale, frontale”. Ciò non è vero.
Non
è vero in effetti che secondo il Consiglio svizzero della stampa AO 1 avrebbe
mosso “un attacco personale, frontale” a __________. L'appellante sostiene che
ogni lettore, leggendo la decisione del Consiglio svizzero della stampa, avrebbe
tratto identica conclusione. L'assunto non può essere condiviso. Il Consiglio
svizzero della stampa ha sì ritenuto che gli articoli di AO 1 denotassero “ripetute
forzature” e potessero “trarre in inganno il lettore”, ma non che AO 1 avesse
diretto “un attacco personale, frontale” a __________. D'altro lato il Consiglio
svizzero della stampa ha accertato però che “l'equivoco è (...) giocato (...)
sulla manipolazione dei fatti” (decisione citata, consid. 2). Se AO 1 non ha
quindi attaccato frontalmente né personalmente __________, egli ha nondimeno forzato
i fatti, manipolandoli fino a generare un equivoco. Di ciò non v'è traccia
nella risposta, che una volta ancora andrebbe integrata per fugarne la
perentoria unilateralità. Ma – come si è spiegato – ciò non era compito del
Pretore. Anche in proposito l'appello non può dunque trovare accoglimento.
c) Il terzo punto della risposta, corretto nello stesso modo dal
Pretore, è il seguente:
3.
__________ ha scritto che secondo __________
e __________, il presidente dell'AP 1 __________, quando era direttore del
Laboratorio cantonale, “avrebbe autorizzato la vendita in Ticino di pillole a
base di pinne di squalo proibite da Berna”. Ciò non è vero. Berna non ha mai
proibito la vendita di tali pillole. Spendere Meglio e L'Inchiesta
hanno scritto che Jäggli ha autorizzato la vendita di pillole illecite in
quanto non autorizzate da Berna.
L'appellante
assume che nel linguaggio corrente “proibito” e “non autorizzato” siano
espressioni analoghe (appello, punto 3). AO 1 reputa per contro che la differenza
terminologica sia “il punto centrale dibattuto” (osservazioni, pag. 6 in fondo). Il che è senz'altro possibile per le parti in causa. Mal si intravede per contro che
cosa avrebbe potuto desumere un comune lettore dalla risposta di AO 1 e quale
distinzione avrebbe potuto trarre dal fatto che le pillole a base di pinne di
squalo non andassero vendute non perché “proibite”, ma perché “non autorizzate”
dall'autorità federale. Per ammettere un diritto di risposta sarebbe occorso un
testo più chiaro e comprensibile di primo acchito anche a un estraneo che non
conoscesse gli antefatti. Onde, una volta di più, l'esigenza di una riformulazione che non incombeva al Pretore.
d) Il
quarto punto della risposta, su cui il Pretore è intervenuto come in
precedenza, è il seguente:
4.
__________ ha scritto che il Consiglio
della stampa ha dato pienamente ragione a __________. Ciò non è vero. L'accusa
di mescolare fatti e commenti è stata respinta. Mentre le accuse di gonfiare ad
arte la questione degli squali in via di sparizione e di equivocare tra la funzione
di ex chimico cantonale e quella di presidente dell'AP 1 non sono nemmeno state
esaminate.
L'appellante ritiene che AO 1 cavilli, mentre l'interessato
fa notare che dinanzi al Consiglio svizzero della stampa __________ ha ottenuto
ragione solo in parte. Non a torto. Il Consiglio svizzero della stampa infatti non
ha dato “pienamente ragione a __________”. Ha accolto il ricorso di __________,
ma solo in linea di principio (“in linea principale”). D'altro lato la risposta
di AO 1, così com'è redatta, fa credere che dinanzi al Consiglio svizzero della
stampa __________ sia uscito praticamente sconfitto, tanto da vedersi respingere
una doglianza e non trattare le altre. Anche su questo punto la risposta andava
pertanto riformulata con un minimo di imparzialità, compito che non spettava al
Pretore. Se ne conclude che, seppure per ragioni diverse da quelle esposte
dall'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto respingere l'istanza volta
all'ottenimento del diritto di risposta.
8.
Nelle
osservazioni all'appello AO 1 propone che, fosse da accogliere l'impugnazione della
convenuta, quest'ultima sia tenuta a pubblicare sulla __________ una risposta
elaborata dal Tribunale d'appello. La domanda cade nel vuoto già per il fatto
che – come si è ripetuto – il giudice può intervenire puntualmente sul testo di
una risposta, correggendolo o modificandolo, ma non è abilitato a riformularlo
o a riscriverlo. Non spetta dunque al Tribunale d'appello redigere un testo
nuovo.
9.
La
tassa di giustizia e le spese dell'odierno giudizio seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). In materia di ripetibili valgono i criteri che
l'appellata già conosce siccome illustrati in una sentenza che la riguardava (inc.
11.2004.127
del 15 marzo 2005, consid. 9 pubblicato in: RtiD II-2005 pag. 680).
Ciò giustifica in via equitativa un'indennità di fr. 250.–. Il dispositivo
sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado va riformato di conseguenza.
10.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici contro il presente giudizio sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una causa sul diritto di risposta è una
contestazione civile di carattere non patrimoniale (sentenza del Tribunale
federale 5C.693/2008 del 16 marzo 2009, consid. 1.1 non pubblicato in DTF 135
III 385). Ciò posto, la via giudiziaria è quella del ricorso in materia civile
(art. 72 cpv. 1 LTF), senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 50.– sono poste a carico di AO
1, che rifonderà alla controparte fr. 250.– a titolo di indennità.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr.
400.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 250.– a titolo di indennità.
III. Intimazione
a:
–
, ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30
000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster