11.2006.113
Modifica misure a protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento
7 aprile 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
11.2006.113
Data decisione, Autorità:
07.04.2008, ICCA
Titolo:
Modifica misure a protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento
MODIFICA DELLE CIRCOSTANZE
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 179 CC
Incarto n.
11.2006.113
Lugano
7 aprile 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Ermotti e Pellegrini
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2005.182 (modifica
di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza del 27 giugno 2005 da
AP 1
(patrocinato dall' PA 1)
contro
AO 1 ,
(patrocinata dall' PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 19 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa il 6 ottobre 2006 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1968) e AO 1 (1963)
si sono sposati a __________ il 6 settembre 1996. Dal matrimonio sono nati K__________
(il 21 agosto 1997) e G__________ (il 4 dicembre 2002). Il marito, metalcostruttore,
dopo essere stato titolare di un'omonima ditta individuale, dal
1° settembre 2005 lavora alle dipendenze della ditta __________, della quale
detiene una quota di fr. 1000.–. La moglie, infermiera, lavora al 60% per l'__________
di __________.
B. In esito a un'istanza
di misure a protezione dell'unione coniugale introdotta il 6 febbraio 2004 da AO
1 con sentenza del 20 settembre 2004 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha,
tra l'altro, posto a carico di AP 1 dal febbraio 2004 un contributo alimentare
di fr. 144.– mensili per la moglie, di fr. 1530.– mensili per K__________ e di
fr. 1660.– mensili per G__________. Un appello presentato il 1° ottobre 2004 da
AP 1 è stato respinto da questa Camera con sentenza del 22 novembre 2004
(11.2004.118).
C. Il 27 giugno 2005 AP
1 si è rivolto al medesimo Pretore per ottenere la soppressione del contributo
in favore della moglie e la riduzione di quello per il figlio K__________ a fr.
625.– mensili così come per la figlia G__________ a fr. 537.– mensili. All'udienza
del 29 agosto 2005, indetta per la discussione, AO 1 ha proposto di respingere
l'istanza. L'istruttoria, iniziata il 10 gennaio 2006, è terminata il 5 aprile
2006. Le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a
memoriali conclusivi nei quali hanno riaffermato le loro posizioni, l'istante aumentando
l'offerta di contributo alimentare per K__________ a fr. 685.85 mensili e per G__________
a fr. 585.65 mensili. Statuendo il 6 ottobre 2006, il Pretore ha respinto
l'istanza ponendo le spese, con una tassa di giustizia di fr. 300.–, a carico
dell'istante tenuto a rifondere alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza
appena citata AP 1 è insorto con un appello del 19 ottobre 2006 per ottenere la
riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza. Nelle sue
osservazioni del 14 novembre 2006 AO 1 ha concluso per il rigetto dell'appello.
Con ordinanza del 26 febbraio 2008 il vicepresidente di questa
Camera ha invitato l'appellante, in virtù del principio inquisitorio che
disciplina il diritto di filiazione, a documentare i suoi redditi negli anni
2004/2006. Sugli atti prodotti le parti hanno avuto modo di esprimersi.
in diritto: 1. Le
misure protettrici dell'unione coniugale possono sempre essere modificate qualora
siano mutate in maniera rilevante e relativamente
duratura le circostanze considerate al momento della decisione, oppure se il giudice si è basato su circostanze di fatto erronee
(art. 179 cpv. 1 CC; Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, 1999, n. 10 ad art. 179 CC; Hasenböhler,
Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 4 ad art. 179 CC; Bräm/
Hasenböhler, Zürcher Kommentar, 1998, n. 7 seg. ad art. 179 CC; Vetterli
in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 2 ad art. 179 CC). La procedura cui soggiacciono le misure a protezione
dell'unione coniugale – e di riflesso la loro modifica – è, nel Cantone Ticino,
quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC). La sentenza
del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC).
Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Il Pretore dopo
avere rilevato che l'istante non spiegava perché il reddito da attività indipendente
di fr. 6357.– mensili, accertato da questa Camera nella sentenza del 22
novembre 2004, fosse erroneo, ha escluso una modifica rilevante e duratura delle
circostanze poiché fondate solamente su una situazione contabile del 2004 puramente
provvisoria. Egli ha inoltre sollevato dubbi sull'attendibilità della stessa,
l'istante insistendo nel volere avversare il contributo per la moglie e i
figli. Per di più, ha soggiunto il primo giudice, l'istante non poteva
prevalersi del cambiamento di statuto lavorativo, il reddito da lui conseguito
come dipendente corrispondendo a quello percepito in media negli anni precedenti.
Donde, in sintesi, il rigetto dell'istanza di modifica.
L'appellante contesta la
mancanza dei presupposti per ottenere la modifica delle misure protettrici
dell'unione coniugale rilevando che nel 2004 ha guadagnato solo fr. 35 358.–
annui, donde una riduzione a fr. 4350.– mensili della media dei redditi da
attività indipendente. Per di più, oltre a non percepire più il “reddito agricolo” di fr. 105.– mensili, dal 2005 egli è
dipendente della __________ con un salario di fr. 4265.– mensili lordi per
tredici mensilità.
3. Nella sentenza del
22 novembre 2004 questa Camera aveva accertato il reddito del marito,
lavoratore indipendente, in fr. 6262.– mensili, calcolato
sulla media guadagnata tra il 2001 e il 2003, ai quali si aggiungevano fr.
105.– mensili di “reddito agricolo” quale partecipazione a una comproprietà
per complessivi fr. 6367.– mensili (consid. 5).
Ora, il
reddito determinante di un lavoratore indipendente non va calcolato sempre e
solo sulla media degli ultimi tre anni ma sull'arco di più anni, di regola almeno
tre. Nulla impedisce al giudice di considerare un periodo di tempo abbastanza
lungo e sufficiente per tenere conto delle possibili fluttuazioni di reddito che
possono verificarsi nell'andamento di una ditta individuale (RtiD II-2004 617
n. 38c; Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 42 ad art. 125
CC). Per di più, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante,
dall'istruttoria effettuata in questa sede risulta che nel 2004 il suo guadagno
non è ammontato a soli fr. 35 358.–, ma a fr. 54 000.– come accertato
dall'autorità fiscale (v. decisione di tassazione 2004: doc. A di appello). Nel
2005, inoltre, il reddito aziendale è finanche aumentato a fr. 66 000.– (v.
decisione di tassazione 2005: doc. B di appello), dato dal quale non vi sono
ragioni per scostarsi, l'utile di liquidazione per lo scioglimento della ditta individuale,
adotto inammissibilmente per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC), non essendo stato reso verosimile. Ciò posto, fino al 31 agosto
2005 quando l'interessato è diventato dipendente (appello pag. 3), a un
sommario esame, la media dell'utile aziendale calcolato sull'arco degli ultimi
cinque anni di gestione si attesta in fr. 6185.– mensili. La differenza di fr.
77.– mensili rispetto al giudizio precedente non costituisce pertanto una riduzione
rilevante e duratura della situazione tale da giustificare una modifica nel
senso dell'art. 179 cpv. 1 CC.
4. Quanto al “reddito agricolo” di fr. 105.– mensili
è vero che l'interessato nulla più riceve al riguardo, nondimeno egli non
spiega perché vi ha rinunciato né perché nel 2005 egli ha venduto la sua quota
di comproprietà al fratello. Nelle condizioni in cui versa la famiglia una
rinuncia unilaterale e immotivata a un reddito non può essere tutelata. Si
aggiunga che vista la situazione economica della famiglia il carico fiscale di
fr. 150.– inserito nel fabbisogno minimo del marito andrebbe finanche tralasciato
(DTF 126 III 356 consid. 1aa, 127 III 70 in alto). Nel risultato, quindi, la situazione
dell'appellante rimane sostanzialmente invariata.
5. Per
quel che concerne il cambiamento di statuto lavorativo, l'appellante sostiene
che ciò è dovuto al fatto che la redditività dell'attività indipendente si era
costantemente erosa. Egli rileva altresì che nel 2006 ha percepito un salario
di fr. 4032.– mensili netti.
Ora, che
il reddito dell'appellante non sia più quello percepito in precedenza è vero.
Ciò non basta tuttavia per ottenere una modifica di misure a protezione dell'unione
coniugale. In materia di contributi alimentari il giudice non è tenuto a
fondarsi sul guadagno effettivamente ritratto da una parte. Se questa ha la
concreta e ragionevole possibilità di conseguire un miglior guadagno dando
prova di ragionevole impegno, fa stato il reddito ipotetico. Il computo di
entrate virtuali si giustifica, in specie, ove il debitore riduca unilateralmente
Fatti
i suoi introiti senza valida giustificazione (RtiD II-2006 pag. 690 consid.
5a).
In
concreto, la decurtazione del reddito non appare, a un sommario
esame, ricondursi a fattori oggettivi ma piuttosto a una decisione unilaterale dell'appellante
giacché la sua attività non appariva stentata o deficitaria, ma al contrario, come
si è visto, era stabile (sopra, consid. 3). Nondimeno senza
motivi seri e pertinenti egli ha chiuso la ditta
individuale e si è fatto assumere da una società a garanzia limitata, della
quale detiene una quota mentre il resto appartiene al padre, con uno salario inferiore.
Tale improvvisa e sensibile riduzione delle sue entrate rivela scarsa responsabilità
familiare e non è giustificabile sicché egli deve assumersi le sue responsabilità.
Il che giustifica il computo di un reddito potenziale (cfr. Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 47 e
48 ad art. 125 CC). Non a titolo di penalità (DTF 128 III 6 prima frase), ma
per tenere giusto calcolo della potenzialità lucrativa di lui.
E un guadagno come quello conseguito in precedenza come lavoratore indipendente,
a un sommario esame come quello che presiede
all'emanazione – e di riflesso alla modifica – di misure a tutela dell'unione
Considerandi
coniugale, appare senz'altro alla
concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale
e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130
III 542 consid. 3.2 con rinvii). Del resto, l'attività svolta come dipendente è
identica a quella precedente (interrogatorio formale del 5 aprile 2006,
risposta n. 3.1). Poco importa, al riguardo, che il contratto collettivo per i
metalcostruttori (USM) preveda un salario minimo di fr. 4265.– mensili lordi
per tredici mensilità (nel 2008 di fr. 4985.–), giacché la sua capacità di
guadagno va stabilita come quella precedente. Che ciò implichi un cambiamento
d'attività non è determinante: l'esigenza di sostentare debitamente la famiglia
(art. 163 cpv. 1 CC), in effetti, prevale sulla libera scelta della professione
(RtiD I-2005 pag. 763 consid. 3b). Se ne conclude che l'appello,
destituito di buon diritto, deve essere respinto.
6.
Gli oneri del
giudizio odierno, la cui emanazione rende senza oggetto la richiesta di effetto
sospensivo, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà
alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.
7.
Per quanto riguarda
i rimedi giuridici sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia
dei fr. 30 000.–, ove appena si capitalizzi la riduzione litigiosa dei
contributi in favore della moglie e dei figli.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per
ripetibili.
3. Intimazione
a:
.
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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