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Decisione

11.2006.113

Modifica misure a protezione dell'unione coniugale: contributi di mantenimento

7 aprile 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi introiti senza valida giustificazione (RtiD II-2006 pag. 690 consid.

5a).

In

concreto, la decurtazione del reddito non appare, a un sommario

esame, ricondursi a fattori oggettivi ma piuttosto a una decisione unilaterale dell'appellante

giacché la sua attività non appariva stentata o deficitaria, ma al contrario, come

si è visto, era stabile (sopra, consid. 3). Nondimeno senza

motivi seri e pertinenti egli ha chiuso la ditta

individuale e si è fatto assumere da una società a garanzia limitata, della

quale detiene una quota mentre il resto appartiene al padre, con uno salario inferiore.

Tale improvvisa e sensibile riduzione delle sue entrate rivela scarsa responsabilità

familiare e non è giustificabile sicché egli deve assumersi le sue responsabilità.

Il che giustifica il computo di un reddito potenziale (cfr. Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 47 e

48 ad art. 125 CC). Non a titolo di penalità (DTF 128 III 6 prima frase), ma

per tenere giusto calcolo della potenzialità lucrativa di lui.

E un guadagno come quello conseguito in precedenza come lavoratore indipendente,

a un sommario esame come quello che presiede

all'emanazione – e di riflesso alla modifica – di misure a tutela dell'unione

Considerandi

coniugale, appare senz'altro alla

concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale

e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130

III 542 consid. 3.2 con rinvii). Del resto, l'attività svolta come dipendente è

identica a quella precedente (interrogatorio formale del 5 aprile 2006,

risposta n. 3.1). Poco importa, al riguardo, che il contratto collettivo per i

metalcostruttori (USM) preveda un salario minimo di fr. 4265.– mensili lordi

per tredici mensilità (nel 2008 di fr. 4985.–), giacché la sua capacità di

guadagno va stabilita come quella precedente. Che ciò implichi un cambiamento

d'attività non è determinante: l'esigenza di sostentare debitamente la famiglia

(art. 163 cpv. 1 CC), in effetti, preva­le sulla libera scel­ta della professione

(RtiD I-2005 pag. 763 consid. 3b). Se ne conclude che l'appello,

destituito di buon diritto, deve essere respinto.

6.

Gli oneri del

giudizio odierno, la cui emanazione rende senza oggetto la richiesta di effetto

sospensivo, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà

alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili.

7.

Per quanto riguarda

i rimedi giuridici sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia

dei fr. 30 000.–, ove appena si capitalizzi la riduzione litigiosa dei

contributi in favore della moglie e dei figli.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche

la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per

ripetibili.

3. Intimazione

a:

.

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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