11.2006.114
Perenzione processuale: interruzione del termine
3 settembre 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2006.114
Data decisione, Autorità:
03.09.2008, ICCA
Titolo:
Perenzione processuale: interruzione del termine
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
art. 351 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2006.114
Lugano,
3 settembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause DI.2004.130
(protezione dell'unione coniugale) e DI.2004.131 (misure provvisionali in
protezione dell'unione coniugale) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
istanza del 17 febbraio 2004 da
AP 1
(patrocinata RA 1)
contro
AO 1 (D)
(patrocinato
RA 2),
giudicando
ora sul decreto del 17 ottobre 2006 con cui il
Pretore ha stralciato le cause dai ruoli in seguito a perenzione processuale;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 19 ottobre 2006
presentato da AP 1 contro
il decreto di stralcio emesso il 17 ottobre 2006 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1949), cittadino tedesco, e AP 1 (1962), cittadina
italiana, entrambi divorziati, hanno contratto matrimonio a __________ il 25
marzo 1994. La sposa era già madre di V__________ (nata il 24 febbraio 1987) e
di G__________ (nato il 24 novembre 1989), avuti dal primo marito. Dalle seconde
nozze non sono nati figli. AO 1 era azionista di maggioranza della __________
di __________, allora attiva nella fornitura di servizi e consulenze,
nell'amministrazione e nella pianificazione per case di cura, di riabilitazione
e istituti analoghi. La moglie non ha svolto attività lucrativa durante la vita
in comune. I coniugi si sono separati nel luglio del 2003, quando il marito ha
lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi a __________.
B. Il
17 febbraio 2004 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, chiedendo di essere autorizzata – previo conferimento dell'assistenza
giudiziaria – a vivere separata, di condannare il marito a versarle un
contributo alimentare di fr. 9345.25 mensili retroattivamente dal 1° novembre
2003, obbligandolo a rilasciare informazioni sui suoi redditi e la sua sostanza,
di ordinare alla __________ e alla __________ di __________ (D)
di versare a lei lo stipendio del convenuto fino a concorrenza di
fr. 9345.25 mensili e di non dare seguito ad alcuna disposizione del marito
intesa a sminuire o compromettere il valore della sua partecipazione
societaria. All'udienza del 16 marzo 2004, indetta per la discussione dell'istanza,
il convenuto ha aderito solo alla richiesta di vita separata e alla domanda
d'informazioni, opponendosi a tutto il resto.
C. Il
Pretore ha emesso l'ordinanza sulle prove il 23 marzo 2004 e l'istruttoria è
cominciata il giorno stesso. Mediante ordinanza del 14 ottobre 2004 egli ha
ammesso AP 1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio del suo legale. Nell'ambito di una commissione rogatoria intesa
all'audizione di un testimone (__________, domiciliato a __________), il Tribunale
distrettuale di Hinwil ha poi avvertito il Pretore, il 1° novembre 2004, che l'escussione
dell'interessato sarebbe avvenuta il 6 dicembre successivo. Il Pretore ha
intimato l'avviso del Tribunale distrettuale ai coniugi il 3 novembre 2004.
Giunto al Pretore in una data imprecisata, il verbale d'interrogatorio è stato
intimato alle parti dal Pretore il 17 dicembre 2004. Dopo di allora non è più
intervenuto alcun atto processuale.
D. Accertata
“l'assenza di un atto
processuale, inteso come manifestazione di volontà di una parte al
proseguimento della causa, da oltre due anni e meglio dall'ordinanza 14 ottobre
2004 di ammissione dell'istante al beneficio dell'assistenza giudiziaria”, con decreto del 17 ottobre 2006 il
Pretore ha stralciato dai ruoli per perenzione processuale tanto la procedura a
tutela dell'unione coniugale quanto il procedimento cautelare a essa correlato.
La tassa di giustizia (fr. 300.–) e le spese sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro
lo stralcio delle procedure dai ruoli AP 1 ha presentato un appello del 19 ottobre
2006 in cui chiede l'annullamento del decreto predetto. Con osservazioni del 26
ottobre 2006 AO 1 propone di respingere l'appello. Il 15 gennaio 2007 AP 1 ha
postulato una sospensione della causa in vista di favorire le trattative per il
divorzio. Il presidente della Camera ha sospeso così la procedura di appello
fino al
15 agosto 2007 con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine,
la causa si sarebbe riattivata d'ufficio. Nessuna comunicazione è più giunta
alla Camera da allora. Interpellata dal presidente, l'appellante ha precisato
il 28 agosto 2008 che le trattative ai fini del divorzio non hanno avuto alcun
seguito per inazione del marito. Nelle circostanze descritte, nulla osta
all'emanazione del giudizio.
in diritto: 1. Un decreto di stralcio per sopravvenuta
carenza d'oggetto, mancanza di interesse giuridico o perenzione processuale
(art. 351 CPC) ha portata meramente dichiarativa, nel senso che il giudice si
limita a constatare la fine del processo. Ciò vale anche, nel Cantone Ticino,
per i decreti di stralcio dovuti a transazione, ritiro dell'azione o
acquiescenza (art. 352 CPC). Un decreto di stralcio può quindi essere impugnato
alla Camera civile di appello solo in materia di spese e ripetibili – la prassi
meno recente si limitava invero a questo unico punto – oppure per quanto
riguarda l'esistenza del motivo che ha posto termine alla lite.
L'appellante può contestare, in altri termini, il sussistere di una
transazione, di una dichiarazione di ritiro o di un'acquiescenza, la
sopravvenuta carenza d'oggetto o di interesse giuridico, come pure il
compimento della perenzione processuale. Non può ridiscutere invece i motivi
che lo hanno indotto a desistere, ad acquiescere, a transigere o a rimanere
inattivo per due anni (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1 con richiami).
2. Nella
fattispecie l'appellante contesta – appunto – l'oggettivo compimento della perenzione
processuale, ricordando che dopo il 17 ottobre 2004 la procedura non è rimasta
ferma: il 1° novembre 2004 il Tribunale distrettuale di Hinwil ha comunicato al
Pretore la data dell'audizione testimoniale, il 3 novembre 2004 il Pretore ha
intimato tale comunicazione alle parti, il 6 dicembre 2004 si è tenuto
l'interrogatorio davanti al giudice confederato, che ha poi trasmesso il
verbale al Pretore, e il 17 dicembre 2004 il Pretore ha intimato il verbale
alle parti. Il 17 ottobre 2006 non era intervenuta dunque – egli sottolinea –
perenzione di sorta.
Nelle
osservazioni all'appello il convenuto obietta che gli atti processuali evocati
dalla moglie non sono stati compiuti dalle parti, bensì motu proprio dal
Tribunale distrettuale di Hinwil, rispettivamente dal Pretore. Non avendo
implicato “la partecipazione
attiva delle parti”, le quali
non hanno mai sollecitato il giudice né hanno presenziato all'escussione
testimoniale fuori Cantone, tali atti sarebbero “inefficaci ai fini della confutazione della presunzione di perdita
d'interesse processuale delle parti”.
3. Il
giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o
priva di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC). La mancanza di interesse è
presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto
un atto processuale; in tal caso il giudice, d'ufficio, stralcia la causa dal
ruolo (art. 351 cpv. 2 CPC). I termini di cui al cpv. 2 non decorrono quando il
processo rimane sospeso giusta l'art. 107 e quando le parti sono in attesa
dell'emanazione della sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC). In tutti gli altri casi
la presunzione del cpv. 2 si opera di diritto e ha carattere assoluto, nel
senso che alla parte contro la quale è diretta l'istanza di perenzione non è
concessa la prova del contrario (Rep. 1982 pag. 132).
4. Il
termine biennale di perenzione ricomincia a decorrere per legge, come si è appena
visto, dopo ogni atto processuale compiuto dalle parti. Contrariamente
all'opinione dell'appellato, inoltre, esso riprende ex novo non solo
dopo atti processuali rivolti dalle parti al tribunale, ma anche dopo atti
processuali rivolti dal tribunale alle parti. Tale è il caso, ad esempio, di
una richiesta che il giudice intima all'una o all'altra parte perché fornisca
un anticipo in garanzia delle spese giudiziarie presunte (regesto in: Rep. 1995
pag. 237 n. 64). Valesse il contrario, del resto, le parti sarebbero costrette
a sollecitare il tribunale entro due anni dall'ultimo atto processuale compiuto
dall'una o dall'altra seppure il processo segua regolarmente il suo corso per
impulso del giudice. Ciò sarebbe a dir poco irragionevole.
5. In
concreto il Pretore ha intimato alle parti, il 3 novembre 2004, l'avviso con
cui il Tribunale distrettuale di Hinwil comunicava la data e l'ora in cui
sarebbe stato sentito come testimone __________. Il 17 dicembre 2004 egli ha
poi notificato alle parti il verbale dell'audizione, pervenutogli dal giudice
confederato. A ragione l'appellante fa valere perciò che il 17 ottobre 2006,
quando il Pretore ha stralciato dai ruoli la procedura a tutela dell'unione
coniugale (e il procedimento cautelare a essa correlato), il termine biennale
di perenzione non si era compiuto. D'altro lato non consta nemmeno – contrariamente
a quanto sembra accennare il Pretore – che l'escussione del testimone avvenisse
nel quadro del procedimento cautelare, sicché l'interruzione della perenzione
non riguardava il procedimento a tutela dell'unione coniugale in sé (RtiD
I-2005 pag. 736 n. 19c). L'ordinanza sulle prove del 23 marzo 2004 dimostra se
mai il contrario. Ne segue che, provvisto di buon diritto, l'appello merita di
essere accolto, con annullamento del decreto di stralcio impugnato.
6. La
tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che la riscossione di oneri processuali
da un obbligato residente all'estero rischierebbe di risolversi in costi
supplementari per l'ente pubblico, tanto vale soprassedere. Ciò non esonera, comunque
sia, dall'attribuire all'appellante vittoriosa un'indennità per ripetibili,
commisurata alla stringatezza del memoriale. Quanto alla tassa di giustizia e
alle spese di primo grado, non è il caso di prelevarne già per la circostanza
che il Pretore ha agito di propria iniziativa, senza interpellare né l'una né
l'altra parte. E per la stessa ragione non si giustifica di assegnare
ripetibili di prima sede all'istante, alla quale il decreto di stralcio è
stato intimato senza che la controparte ne avesse in qualche modo postulato
l'emissione.
7. Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera di gran lunga la soglia
di fr. 30 000.– per un eventuale
Considerandi
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ove
appena si consideri l'entità del contributo alimentare chiesto dall'istante e
respinto dal marito (fr. 9345.25 mensili retroattivamente dal
1° novembre 2003, senza limiti di tempo).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è accolto e il
decreto di stralcio è annullato.
2. Non si riscuotono tasse né
spese. AO 1 rifonderà all'istante un'indennità di fr. 500.– per ripetibili di
appello.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF
(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.
115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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