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Decisione

11.2006.115

Protezione dell'unione coniugale: contributi per moglie e figlia

21 settembre 2011Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Celio

segretaria:

Rossi Tonelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2004.1557 (protezione

dell'unione coniugale) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 20 dicembre 2004 da

AO 1 ora in Olten

contro

AP 1 ora in Sonvico

(patrocinata da PA 2)

e nella

causa DI.2005.823 (protezione dell'unione coniugale) della medesima Pretura promossa

con istanza del 30 giugno 2005 dalla convenuta nei confronti dell'istante;

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 23 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 12 ottobre

2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO

1 (1968) e AP 1 (1968) si sono sposati a __________ il 18 ottobre 2001. A quel momento il marito era già padre di D__________, nata il 13 novembre 1997 da un primo

matrimonio. Dalla nuova unione è nata M__________, il 10 gennaio 2002. I

coniugi vivono separati dall'11 maggio 2004. Giurista di formazione, AO 1 è

rimasto per un certo periodo disoccupato, finché il 27 giugno 2005 è stato

assunto quale compliance officer dalla __________

a __________. Dal marzo del 2005 la moglie lavora al 50% come

segretaria amministrativa per la __________, __________.

B. Il 20

dicembre 2004 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con

un'istanza a protezione dell'unione coniugale chiedendo di essere autorizzato a

vivere separato, di attribuire l'alloggio coniugale alla moglie e di affidare M__________

a quest'ultima (riservato il suo diritto di visita), offrendo un contributo

alimentare di fr. 1230.– mensili per la figlia (assegno familiare compreso) dal

1° settembre 2004. All'udienza del 13 gennaio 2005, indetta per la discussione,

le parti hanno raggiunto un accordo sulla vita separata, sull'attribuzione dell'abitazione

coniugale alla moglie, sull'affidamento di M__________ alla medesima e sul

diritto di visita. Litigiosi sono rimasti i contributi di mantenimento, la

convenuta postulando un contributo per sé di fr. 1771.85 mensili retroattivamente

dal 1° settembre 2004 al 28 febbraio 2005 e uno di fr. 1490.65 mensili in

seguito, così come un contributo per la figlia di fr. 1565.– mensili (assegno

familiare non compreso) dal 1° settembre 2004. Con decreto cautelare di quello

stesso giorno il Pretore ha condannato l'istante a versare dal gennaio del 2005

un contributo alimentare di fr. 1275.– mensili alla moglie e uno di fr.

1230.– mensili (assegno familiare compreso) per M__________.

C. Su

richiesta di AO 1, il 24 maggio 2005 il Pretore ha sentito in udienza le parti e

__________, prima moglie del­l'istante, nei confronti della quale AO 1 aveva promosso

un'azione di modifica della sentenza di divorzio davanti alla medesima Pretura.

In quell'occasione AP 1, considerata la richiesta di prestazioni assistenziali

inoltrata dal marito, preso atto degli sforzi da lui intrapresi per cercare un'attività

lavorativa e ritenuto il persistere degli obblighi di quest'ultimo nei

confronti della sua prima famiglia, ha rinunciato “momentaneamente al

contributo alimentare per sé, riservandosi di chiederne uno in futuro qualora

la situazione finanziaria del marito dovesse modificarsi e permettergli di

contribuire al sostentamento della moglie AP 1”. Con decreto a verbale il Pretore ha soppresso così il contributo per AP 1 stabilito il 13 gennaio 2005 e ha

pronunciato la separazione dei beni tra i coniugi postulata all'udienza

medesima dalla moglie.

D. Dal

27 giugno 2005 il marito è stato assunto dalla __________ di __________ con uno

stipendio di fr. 9316.65 lordi mensili (oltre agli assegni familiari). AP 1 ha chiesto quindi al Pretore, il 30 giugno 2005, di fissare un contributo alimentare per sé di fr.

1490.65 mensili e uno per M__________ di fr. 1565.– mensili (assegno familiare

compreso) dal 1° luglio 2005. Statuendo il giorno stesso senza contraddittorio,

il Segretario assessore ha fissato un contributo alimentare di fr. 1200.–

mensili per la moglie e uno di fr. 1300.– mensili (più l'assegno familiare) per

la figlia dal 1° luglio 2005. All'udienza del 1° settembre 2005, indetta per il contraddittorio, il

marito ha offerto un contributo alimentare per M__________ di fr. 1565.–

mensili, (assegno familiare compreso), opponendosi a qualsiasi contributo per la

moglie. Il 28 ottobre 2005 il Pretore ha sospeso con effetto immediato il contributo

alimentare a favore della moglie. Al dibattimento finale del 17 gennaio 2006,

indetto per tutte le procedure, AO 1 ha ribadito il proprio punto di vista. AP 1 ha chiesto da parte sua un contributo alimentare per sé di fr. 1771.85 mensili indicizzati dal 1°

settembre 2004 al 28 febbraio 2005 e di fr. 1640.65 mensili in seguito, “oltre

alla metà di ogni eccedenza attiva, attualmente fr. 85.50/mese” dal 1° marzo

2005. Per M__________ essa ha postulato un contributo alimentare di fr. 1230.– mensili

dal 1° settembre 2004 al 30 giugno 2005 e di fr. 1565.– mensili (assegno familiare

compreso) dal 1° luglio 2005 in poi. In chiusura di udienza le parti si sono

date atto che litigioso rimaneva solo il contributo alimentare per la moglie.

E. Statuendo con “sentenza e

decreto provvisionale” del 12 ottobre 2006, il Pretore ha obbligato AO 1 a versare “pendente causa” un contributo alimentare di fr. 1275.– mensili per la moglie dal 1° settembre 2004 al 30 maggio 2005 e uno

di fr. 1230.– mensili per M__________ (assegno familiare compreso), aumentato

dal 1° giugno 2005 a fr. 1565.– mensili (assegno famigliare compreso). Nel

merito egli ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione

coniugale alla moglie, ha affidato M__________ alla madre, ha regolato il

diritto di visita del padre, ha confermato il regime della separazione dei beni

dal 24 maggio 2005, ha obbligato AO 1 a versare in favore di M__________ un

contributo ali­mentare di fr. 1565.– mensili (assegno familiare compreso),

esonerandolo dal 1° giugno 2005 da ogni contributo per la moglie. La tassa di

giustizia di fr. 700.– e le spese sono state poste a carico delle parti in

ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con

un appello del 23 ottobre 2006 per ottenere che – previa concessione

dell'assistenza giudiziaria – il giudizio del Pretore sia riformato nel senso

di riconoscerle un contributo alimentare di

fr. 1771.85 mensili dal 1° settembre 2004 al 28 febbraio 2005, uno

di fr. 1640.65 mensili indicizzati dal 1° marzo 2005 in poi e uno di fr. 1726.15 mensili in esito alla sentenza. AO 1 non ha presentato osservazioni

all'appello.

G. Pendente

appello, con sentenza del 31 maggio 2007 il Kreisgericht __________ ha

pronunciato il divorzio delle parti, senza riconoscere contributi alimentari a AP

1. Tale sentenza è stata parzialmente riformata dalla seconda Camera del

Tribunale cantonale di San Gallo, che ha omologato una convenzione stipulata dai

coniugi in base alla quale AO 1 si impegnava a versare a AP 1 un contributo

alimentare di fr. 200.– mensili dal 1° gennaio al 30 no­vembre 2008, aumentato

a fr. 700.– mensili dal 1° dicembre 2008 al 31 gennaio 2014. Tale sentenza

è passata in giudicato.

Considerandi

in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)

erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura

sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5

e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese). L'esame dei

fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e

la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370

cpv. 2 CPC ticinese). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata

notificata all'istante il 12 ottobre 2006. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello

in esame è pertanto ricevibile.

2.

In

concreto il Pretore ha emesso un giudizio unico (“sentenza e decreto provvisionale”)

in quattro procedure: inc. DI.2004.1557, DI.2004.1558, DI.2005.823 e

DI.2005.1132. Quest'ultima in realtà concerneva una trattenuta di stipendio già

decisa il 12 settembre 2005, onde la sua estraneità al contenzioso. Quanto all'inc.

DI.2004.1558, esso riguardava l'assetto provvisionale durante la procedura a

tutela dell'unione coniugale. L'emanazione della sentenza finale tuttavia ha

fatto decadere eo ipso ogni regolamentazione cautelare. I contributi

alimentari fissati dal Pretore pendente causa, in effetti, sono stati

sostituiti da quelli fissati nel giudizio finale, e ciò sin dall'inizio della

procedura. Il “decreto provvisionale” emanato dal Pretore non ha quindi alcun

senso, tanto meno ove si consideri che la decisione del 12 ottobre 2006 era

immediatamente esecutiva (l'art. 370 cpv. 3 CPC ticinese prevedeva che un

appello non avesse effetto sospensivo, tranne ove questo fosse conferito dal presidente

della Camera adita). Ne segue che il Pretore avrebbe dovuto stralciare dai

ruoli l'inc. DI.2004.1558 siccome divenuto privo d'oggetto.

3.

Litigioso

rimane nel caso specifico, come detto, il contributo di mantenimento in favore

della moglie. Ora, per quel che è del perio­do compreso tra il settembre del 2004

e il maggio del 2005 il Pretore ha accertato il reddito

del marito in fr. 6870.– mensili (compreso l'assegno familiare per le due

figlie) e il di lui fabbisogno minimo in fr. 2883.–. Accertata una disponibilità di fr. 3987.– mensili, egli ha tolto da

tale cifra il contributo alimentare versato alla figlia D__________, nata dal

primo matrimonio (fr. 1483.– mensili, assegno familiare compreso), constatando

una rimanenza di fr. 2504.– mensili, che ha suddiviso sulla base di

criteri non meglio precisati nella misura di fr. 1275.– in favore della moglie

e di fr. 1230.– in favore di M__________ (sentenza impugnata, pag. 4 a metà con rinvio a un verbale del 13 gennaio 2005, pag. 8 in fondo). Dal giugno del 2005 in poi il Pretore ha ritenuto invece che non rimanesse spazio per contributi di mantenimento

in favore della moglie, il reddito del marito (fr. 7678.85 mensili più gli

assegni familiari) bastando solo per coprire il fabbisogno minimo di lui (fr. 3642.–

mensili), il contributo di mantenimento per la prima moglie (fr. 1530.–

mensili, sospeso nel periodo precedente),

quello per D__________ (fr. 1321.– mensili più l'assegno familiare di

fr. 250.–) e quello per M__________ (fr. 1315.– mensili più l'assegno familiare

di fr. 250.–). A AP 1 egli ha riconosciuto così un contributo alimentare di

fr. 1275.– mensili unicamente dal 1° settembre 2004 al 31 maggio 2005.

4.

L'appellante

censura anzitutto l'accertamento del Pretore sul reddito del marito (fr. 6870.–

mensili compresi gli assegni familiari fino al maggio del 2005, fr. 7678.85 più

gli assegni familiari dal giugno del 2005 in poi), che sostiene essere di almeno fr. 8838.70 (fr. 7678.85 di stipendio mensile, fr.

520.

– di assegni familiari e fr. 639.85 di tredicesima). Ora, nel caso di

lavoratori dipendenti il reddito determinante è quello netto conseguito al

momento della decisione (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c). Ciò vale anche per i

contributi alimentari dovuti nel lasso di tempo anteriore all'emanazione del

giudizio, sempre che la situazione dei coniugi non si sia modificata nel corso

della causa in maniera importante. Se sono intervenuti mutamenti di rilievo

occorre fissare il contributo in modo differenziato, sulla base della

situazione effettiva dei vari periodi (RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c con richiami).

Nel caso

specifico il Pretore ha calcolato il reddito di AO 1 senza la tredicesima, rilevando

che questa era stata ceduta all'Ufficio comunale di __________ competente per

l'anticipo dei contributi alimentari, verso il quale l'interessato aveva cumulato

debiti per fr. 28 526.– (valore il 1° ago­sto 2005: sentenza impugnata, pag. 4

verso il basso). Tale ragionamento non può essere condiviso. Il reddito di un

coniu­ge si accerta senza deduzioni per debiti. Se mai il debito va

riconosciuto nel fabbisogno minimo, ma non influisce sul calcolo delle entrate.

Ciò premesso, la quota di tredicesima consiste – di

regola – nello stipendio di base senza le eventuali indennità (nella

fattispecie: il contributo per la cassa malati di fr. 120.– mensili), ma anche

senza la deduzione per il “secondo

pilastro”

(I CCA, sentenza inc. 11.2009.185 del 29 marzo

2010, consid. 5 con richiami). Visto il conteggio salariale del­l'agosto 2005 (doc. U), essa può ritenersi

così di fr. 676.20 (stipendio

mensile di fr. 8600.– senza il contributo di fr. 102.– per la cassa malati,

dedotti gli oneri sociali, ma non quello del "secondo pilastro” di fr.

510.05

né il costo del posteggio di fr. 30.–, diviso 12). Al marito va

computato di conseguenza un reddito netto di fr. 8875.05 mensili (fr. 7678.85

di stipendio mensile, fr. 520.– di assegni familiari, fr. 676.20 di

tredicesima). Fino al giugno del 2005 l'appellante non contesta invece il

reddito di fr. 6870.– mensili (assegni familiari compresi) accertato dal

Pretore, di cui andrà tenuto conto siccome notevolmente inferiore.

5.

Relativamente al fabbisogno minimo del marito, il Pretore l'ha calcolato in fr. 3642.– mensili così composti

(verbale del 28 ottobre 2005 nell'inc. DI.2005.823): minimo esistenziale del

diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie

fr. 1305.–, premio della cassa malati fr. 219.30, assicurazione della

mobilia domestica fr. 25.–, assicurazione dell'automobile fr. 135.10, imposta

di circolazione fr. 57.40, spese di trasferta (comprese quelle per l'esercizio

del diritto di visita) fr. 200.–, debito verso il Comune di __________ per l'anticipo

di contributi alimentari fr. 500.–, imposte fr. 100.–. L'appellante fa valere

che in realtà il fabbisogno minimo non eccede fr.

2449.

– mensili. Le censure vanno esa­minate singolarmente.

a) A parere dell'appellante il costo

dell'alloggio riconosciuto dal Pretore (fr. 1305.– mensili, spese accessorie

comprese) è eccessivo per una persona sola, cui basterebbero fr. 700.– mensili

per un appartamento di due locali. La pigione riconosciuta dal Pretore si

riferisce a un appartamento di tre vani e mezzo con garage locato da AO 1 a __________ (doc. AA). Che in quella regione si trovino appartamenti da due locali per fr. 700.–

mensili (spese accessorie comprese) è una mera affermazione dell'appellante. Agli

atti essa non trova alcuna verosimiglianza. Per di più, la moglie spendeva per

l'alloggio a __________ non meno di fr. 1520.– mensili (doc. 3). Certo, essa ha

l'affidamento della figlia, ma ciò non giustificherebbe la palese disparità di

trattamento logistico che essa auspica. Si conviene che la locazione inserita

dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito è al limite superiore di quanto si

sarebbe potuto ammettere, tuttavia a un giudizio di apparenza come quello che

governa le misure a protezione dell'unione coniugale esso resiste ancora alla

critica. Su questo punto l'appello non può dunque trovare accoglimento.

b) Sostiene

l'appellante che i costi di trasferta inclusi nel fabbisogno minimo del marito

andrebbero ridotti da fr. 200.– a fr. 120.– mensili, sufficienti per

finanziare quattro spostamenti mensili da __________ a __________, per un

totale di 748 km percorsi in automobile con un prezzo del carburante di fr.

1.57

al litro. Se non che, così argomentando, l'interessata dimentica che il

marito non ha spese di trasferta solo per l'esercizio del diritto di visita, ma

anche per raggiungere giornalmente il posto di lavoro. E il tragitto da __________

a __________ e ritorno è di circa 40 km. Già a un sommario esame l'indennità

riconosciuta dal Pretore merita dunque conferma.

c) Diversa è la situazione per quanto riguarda il rimborso del

debito accumulato da AO 1 nei confronti del Comune di __________ per l'anticipo

dei contributi alimentari in favore della prima moglie e della prima figlia (fr. 500.–

mensili), che l'appellante chiede di espungere dal fabbisogno minimo del marito.

Non tanto perché l'importo non sia stato assodato (doc. Z e BB), come reputa

l'appellante, ma perché il mantenimento della famiglia

è prioritario rispetto al rimborso di debiti verso terzi, quand'anche tali

debiti siano stati accesi per l'economia domestica (DTF 127 III 292 in alto). E nel caso specifico AO 1 non ha mezzi sufficienti per far fronte a tutti i suoi

obblighi alimentari, come si vedrà più

avanti. La voce di spesa non può dunque trovare posto nel fabbisogno

minimo dell'interessato.

d) Quanto

all'onere fiscale stimato dal Pretore in fr. 100.– mensili, la situazione di

ammanco impone di non tenerne conto, come prevede la giurisprudenza (DTF 126

III 356 consid. aa, confermato in DTF 127 III 292 consid. 2a/bb). Nelle

condizioni descritte il fabbisogno minimo del marito risulta, in definitiva, di

fr. 3042.– mensili.

6.

L'appellante

indica il proprio reddito in fr. 1944.65 mensili, guadagno conseguito dal marzo del 2005 in poi, quando ha ripreso un'attività lucrativa al

50% come segretaria amministrativa. Tale dato emerge dagli atti (doc. 1 e 2). Quanto

al fabbisogno minimo

(ignorato

dal Pretore), l'appellante lo calcola in fr. 3585.30 mensili: minimo esistenziale

del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio

fr. 1520.–, premio della cassa malati fr. 519.70, premio dell'assicurazione

sulla vita fr. 147.–, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 52.20,

assicurazione dell'automobile fr. 71.80,

imposta di circolazione fr. 24.60 (verbale del 13 gennaio 2005,

pag. 5). Le singole poste appaiono

adeguatamente documentate. Dal costo dell'alloggio va dedotta nondimeno la

quota già compresa nel fabbisogno in denaro della figlia (un terzo:

Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,

pag. 13 in alto), ovvero fr. 506.70. Il fabbisogno minimo può essere

accertato così in fr. 3078.60 mensili.

7.

Da quanto precede emergerebbe, in sintesi, il seguente quadro delle

entrate e delle uscite familiari:

reddito del marito (consid. 4) senza

l'assegno

familiare

di fr. 260.– per la prima figlia fr. 8 615.05 mensili

reddito della moglie (consid. 6) fr. 1 944.65

fr.

10.

559.70 mensili

fabbisogno

minimo del marito (consid. 5) fr. 3 042.—

fabbisogno

minimo della moglie (consid. 6) fr. 3 078.60

fabbisogno

in denaro di M__________ fr. 1 565.—

fr.

7.

685.60 mensili

eccedenza fr.

2.

874.10 mensili

metà

eccedenza fr. 1 437.05

mensili

Il marito potrebbe

conservare per sé:

fr.

3042.

– + fr. 1437.05 = fr. 4

479.05

mensili,

dovrebbe versare

alla moglie:

fr.

3078.60

+ fr. 1437.05 ./. fr. 1944.65 = fr. 2 571.—

mensili

e alla figlia

M__________ fr. 1 565.— mensili.

Con la sua mezza eccedenza e l'assegno familiare per la prima figlia

(fr. 1699.55 mensili complessivi ) AO 1 dovrebbe onorare poi il contributo di

mantenimento per __________ (fr. 1530.– mensili) e quello per D__________

(fr. 1581.–, assegno familiare compreso: doc. Z). La disponibilità risultando

insufficiente, entrambe le beneficiarie si ritroverebbero con una quota scoperta

del contributo alimentare. Ciò offenderebbe tuttavia il diritto federale,

intanto perché comporterebbe una disparità di trattamento fra le due figlie, M__________

vedendosi garantito l'intero contributo alimentare e D__________ no, ma anche

perché comporterebbe un' identica disparità di trattamento fra la prima e la seconda

moglie allorché l'una non ha diritti prioritari sull'altra (RtiD II-2010 pag. 626 in alto). Nelle circostanze illustrate occorre adattare il metodo di calcolo, suddividendo

simmetricamente i sacrifici e facendo sopportare quote scoperte

proporzionalmente identiche a tutte le beneficiarie (si veda un caso analogo

in: RtiD II-2010 pag. 625 consid. 10). Con gli effetti in appresso:

contributo alimentare per AP 1 fr.

2571.

contributo

alimentare per M__________ fr. 1565.—

contributo

alimentare per A__________ fr. 1530.—

contributo

alimentare per D__________ fr. 1581.—

fr.

7247.

— mensili

somma a disposizione (eccedenza, più il

fabbisogno

in denaro di M__________ e l'assegno

familiare

per D__________ di fr. 260.– mensili) fr. 4699.10 mensili

AO 1 può

versare a AP 1 fr. 1665.— arrotondati

a

M__________ fr. 1015.—

arrotondati

ad

A__________ fr. 990.—

arrotondati

e

a D__________ fr. 1025.—

arrotondati.

8.

La

situazione che precede vale sostanzialmente dal 1° luglio 2005, quando il

marito ha trovato lavoro presso la __________. Prima di

allora (dal 1° settembre 2004 al 30 giugno 2005) il reddito di lui non eccedeva fr. 6870.–

mensili (assegni familiari compresi), che l'appellante non contesta. Inoltre

l'appellante ha ripreso a lavorare al 50% il 1° marzo 2005, mentre in precedenza

non conseguiva reddito. Il marito poi non aveva spese di alloggio, poiché a

quel tempo abitava dai genitori. Il contributo alimentare per M__________, per

di più, era di fr. 1230.– mensili (compreso l'assegno familiare di fr. 250.–

mensili) e solo il 1° giugno 2005 è passato a fr. 1565.– (assegno familiare

compreso).

Ora, come

si è accennato, quando un contributo alimentare a tutela dell'unione coniugale

riguarda anche periodi anteriori all'emanazione del giudizio, ciò che è praticamente

la regola (solendo far stato per la decorrenza dell'obbligo la presentazione

del­l'istanza), occorre verificare che la situazione dei coniugi non si sia modificata

in maniera importante nel corso della causa, come pure nell'eventuale periodo

toccato dalla retroattività, dovendosi altrimenti differenziare il contributo in

base alla situazione effettiva dei vari periodi (sopra, consid. 4). In concreto

dal 1° settembre 2004 al 30 giugno 2005 (10 mesi) si imporrebbero – come

si è appena visto – reiterate ripetizioni di calcolo. In frangenti del genere conviene

fissare uno scaglione unico che tenga conto dei cambiamenti importanti verificatisi

in quel lasso di tempo. Con il risultato seguente:

reddito del marito senza l'assegno

familiare

di

fr. 250.– per la prima figlia fr. 6600.—

mensili

reddito

della moglie (4 mesi) fr. 777.90

fr.

7377.90

mensili

fabbisogno

minimo del marito (senza locazione) fr. 1737.—

fabbisogno

minimo della moglie fr. 3078.60

fabbisogno

in denaro di M__________ fr. 1230.—

fr.

6045.60

mensili

eccedenza fr.

1332.30

mensili

metà

eccedenza fr. 666.15 mensili

Il marito potrebbe

conservare per sé:

fr.

1737.

– + fr. 666.15 = fr. 2403.15

mensili,

dovrebbe versare

alla moglie:

fr.

3078.60

+ fr. 666.15 ./. fr. 777.90 = fr. 2966.85

mensili

e alla figlia

M__________ fr. 1230.— mensili.

Tenendo

calcolo dei correttivi enunciati dianzi, la situazione si presenta come segue:

contributo

alimentare per AP 1 fr. 2403.15

contributo

alimentare per M__________ fr. 1230.—

contributo

alimentare per A__________ fr. 1530.—

contributo

alimentare per D__________ fr. 1581.—

fr.

6744.15

mensili

somma a disposizione (eccedenza, più il

fabbisogno

in denaro di M__________ e l'assegno

familiare

per D__________ di fr. 250.– mensili) fr. 2812.30 mensili

AO 1 può

versare a AP 1 fr. 1000.— arrotondati

a

M__________ fr. 515.—

arrotondati

ad

A__________ fr. 640.—

arrotondati

e

a D__________ fr. 660.—

arrotondati.

Il Pretore avendo fissato

un contributo alimentare per AP 1 di fr. 1275.– mensili fino al 31 maggio 2005,

per il lasso di tempo compreso fra il 1° settembre 2004 e il 31 maggio 2005 l'appello va respinto. Va accolto entro i citati limiti, di contro, per il mese di giugno del

2005.

(dal 1° giugno 2005 il Pretore ha soppresso il contributo alimentare per

la seconda moglie).

9.

L'appellante propone che i contributi alimentari siano adeguati al

rincaro. La richiesta manca tuttavia della benché minima motivazione. I

contributi di mantenimento fondati sull'art. 163 CC non sogliono essere

adeguati al rincaro (Bräm in:

Zürcher Kommentar, 3ª edizione,

n. 100 ad art. 163 CC). Perché nella fattispecie si dovrebbe procedere

diversamente non è dato di sapere. Privo di motivazione, al riguardo l'appello

si rivela già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese

combinato con il cpv. 5).

10.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza

(art. 148 cpv. 2 CPC ticinese).

Con l'appello l'interessata chiedeva un contributo alimentare di fr. 1771.85 mensili dal 1°

settembre 2004 al 28 febbraio 2005, uno di fr. 1640.65

mensili indicizzati dal 1° marzo 2005 in poi e uno di fr. 1726.15 mensili in esito alla sentenza. Vede respingere l'appello per il lasso di tempo compreso

fra il settembre del 2004 e il maggio del 2005, mentre lo vede accogliere in

certa misura per il seguito, a parziale scapito tuttavia del contributo

alimentare per M__________. D'altro lato AO 1 non ha formulato osservazioni

all'appello e non può considerarsi soccombente (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Non

può essere tenuto così a versare oneri processuali né a rifondere ripetibili. Alla

luce di ciò, appare giustificato rinunciare equitativamente al prelievo di tasse

e spese in appello.

Quanto

agli oneri processuali di primo grado (che il Pretore ha posto a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno) e alle ripetibili (compensate), il giudizio

odierno non ne impone la modifica. A parte il fatto che i contributi alimentari

erano solo una delle questioni su cui il Pretore è stato chiamato a giudicare, dandosi

sconfitta reciproca delle parti in controversie legate al diritto di famiglia il

giudice può sempre prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica

delle spese e delle ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel senso

dell'art. 148 cpv. 2 CPC ticinese) ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 34 ad

art. 148 CPC). Il criterio si attaglia senz'altro al caso in esame.

11.

La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante in

questa sede va accolta, AP 1 ottenendo causa parzialmente

vinta. La sua indigenza è del resto verosimile (art. 3

Lag), così come il fatto che essa non fosse in grado di procedere in lite con

atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta

nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato

a ricorrere solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett.

b Lag). Per quel che è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, su

cui il giudice deve statuire nella decisione finale dacché il Consiglio di moderazione

è stato abrogato il 31 dicembre 2010 (art. 104 cpv. 1 CPC), la nota

professionale introdotta dall'avv. Andrea Pozzi appare sostanzialmente legittima

anche sotto il profilo della vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), tuttora applicabile

al caso in rassegna (art. 16 cpv. 2 del regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1). L'onorario di fr. 1485.–

(8.25 ore a fr. 180.– l'una) e le spese di complessivi fr. 198.50 (più l'IVA al

7.

% di fr. 127.90) risultano infatti adeguate all'impegno che un avvocato

diligente avrebbe profuso nell'adempimento del mandato e al grado di complessità

della pratica.

12.

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un

ricorso in materia civile, ove appena si consideri l'entità dei contributi

litigiosi in appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il

dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

AO 1 è condannato a versare i seguenti

contributi alimentari:

a) in

favore di AP 1:

fr. 1000.– per il giugno del 2005 e

fr. 1665.– mensili dal 1° luglio 2005 in poi;

b) in

favore della figlia M__________:

fr. 515.– per il giugno del 2055

fr. 1015.– dal 1° luglio 2005 in poi, assegni familiari compresi.

Per quanto

riguarda i contributi alimentari dovuti dal 1° settembre 2004 al 31 maggio 2005 l'appello è respinto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è confermato.

2. Non si riscuotono tasse o spese di

appello né si assegnano ripetibili.

3. L'appellante

è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito

patrocinio dell'__________. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per

l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1811.40.

4. Intimazione:

–;

–Olten;

Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell’incasso e delle pene alternative,

Torricella-Taverne (in estratto, dispositivo n. 3).

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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