11.2006.115
Protezione dell'unione coniugale: contributi per moglie e figlia
21 settembre 2011Italiano24 min
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Numero d'incarto:
11.2006.115
Data decisione, Autorità:
21.09.2011, ICCA
Titolo:
Protezione dell'unione coniugale: contributi per moglie e figlia
MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE
art. 176 cpv. 1 cf. 1 CC
art. 176 cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2006.115
Lugano
21 settembre
2011/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Celio
segretaria:
Rossi Tonelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.1557 (protezione
dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 20 dicembre 2004 da
AO 1 ora in Olten
contro
AP 1 ora in Sonvico
(patrocinata da PA 2)
e nella
causa DI.2005.823 (protezione dell'unione coniugale) della medesima Pretura promossa
con istanza del 30 giugno 2005 dalla convenuta nei confronti dell'istante;
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 23 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 12 ottobre
2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO
1 (1968) e AP 1 (1968) si sono sposati a __________ il 18 ottobre 2001. A quel momento il marito era già padre di D__________, nata il 13 novembre 1997 da un primo
matrimonio. Dalla nuova unione è nata M__________, il 10 gennaio 2002. I
coniugi vivono separati dall'11 maggio 2004. Giurista di formazione, AO 1 è
rimasto per un certo periodo disoccupato, finché il 27 giugno 2005 è stato
assunto quale compliance officer dalla __________
a __________. Dal marzo del 2005 la moglie lavora al 50% come
segretaria amministrativa per la __________, __________.
B. Il 20
dicembre 2004 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con
un'istanza a protezione dell'unione coniugale chiedendo di essere autorizzato a
vivere separato, di attribuire l'alloggio coniugale alla moglie e di affidare M__________
a quest'ultima (riservato il suo diritto di visita), offrendo un contributo
alimentare di fr. 1230.– mensili per la figlia (assegno familiare compreso) dal
1° settembre 2004. All'udienza del 13 gennaio 2005, indetta per la discussione,
le parti hanno raggiunto un accordo sulla vita separata, sull'attribuzione dell'abitazione
coniugale alla moglie, sull'affidamento di M__________ alla medesima e sul
diritto di visita. Litigiosi sono rimasti i contributi di mantenimento, la
convenuta postulando un contributo per sé di fr. 1771.85 mensili retroattivamente
dal 1° settembre 2004 al 28 febbraio 2005 e uno di fr. 1490.65 mensili in
seguito, così come un contributo per la figlia di fr. 1565.– mensili (assegno
familiare non compreso) dal 1° settembre 2004. Con decreto cautelare di quello
stesso giorno il Pretore ha condannato l'istante a versare dal gennaio del 2005
un contributo alimentare di fr. 1275.– mensili alla moglie e uno di fr.
1230.– mensili (assegno familiare compreso) per M__________.
C. Su
richiesta di AO 1, il 24 maggio 2005 il Pretore ha sentito in udienza le parti e
__________, prima moglie dell'istante, nei confronti della quale AO 1 aveva promosso
un'azione di modifica della sentenza di divorzio davanti alla medesima Pretura.
In quell'occasione AP 1, considerata la richiesta di prestazioni assistenziali
inoltrata dal marito, preso atto degli sforzi da lui intrapresi per cercare un'attività
lavorativa e ritenuto il persistere degli obblighi di quest'ultimo nei
confronti della sua prima famiglia, ha rinunciato “momentaneamente al
contributo alimentare per sé, riservandosi di chiederne uno in futuro qualora
la situazione finanziaria del marito dovesse modificarsi e permettergli di
contribuire al sostentamento della moglie AP 1”. Con decreto a verbale il Pretore ha soppresso così il contributo per AP 1 stabilito il 13 gennaio 2005 e ha
pronunciato la separazione dei beni tra i coniugi postulata all'udienza
medesima dalla moglie.
D. Dal
27 giugno 2005 il marito è stato assunto dalla __________ di __________ con uno
stipendio di fr. 9316.65 lordi mensili (oltre agli assegni familiari). AP 1 ha chiesto quindi al Pretore, il 30 giugno 2005, di fissare un contributo alimentare per sé di fr.
1490.65 mensili e uno per M__________ di fr. 1565.– mensili (assegno familiare
compreso) dal 1° luglio 2005. Statuendo il giorno stesso senza contraddittorio,
il Segretario assessore ha fissato un contributo alimentare di fr. 1200.–
mensili per la moglie e uno di fr. 1300.– mensili (più l'assegno familiare) per
la figlia dal 1° luglio 2005. All'udienza del 1° settembre 2005, indetta per il contraddittorio, il
marito ha offerto un contributo alimentare per M__________ di fr. 1565.–
mensili, (assegno familiare compreso), opponendosi a qualsiasi contributo per la
moglie. Il 28 ottobre 2005 il Pretore ha sospeso con effetto immediato il contributo
alimentare a favore della moglie. Al dibattimento finale del 17 gennaio 2006,
indetto per tutte le procedure, AO 1 ha ribadito il proprio punto di vista. AP 1 ha chiesto da parte sua un contributo alimentare per sé di fr. 1771.85 mensili indicizzati dal 1°
settembre 2004 al 28 febbraio 2005 e di fr. 1640.65 mensili in seguito, “oltre
alla metà di ogni eccedenza attiva, attualmente fr. 85.50/mese” dal 1° marzo
2005. Per M__________ essa ha postulato un contributo alimentare di fr. 1230.– mensili
dal 1° settembre 2004 al 30 giugno 2005 e di fr. 1565.– mensili (assegno familiare
compreso) dal 1° luglio 2005 in poi. In chiusura di udienza le parti si sono
date atto che litigioso rimaneva solo il contributo alimentare per la moglie.
E. Statuendo con “sentenza e
decreto provvisionale” del 12 ottobre 2006, il Pretore ha obbligato AO 1 a versare “pendente causa” un contributo alimentare di fr. 1275.– mensili per la moglie dal 1° settembre 2004 al 30 maggio 2005 e uno
di fr. 1230.– mensili per M__________ (assegno familiare compreso), aumentato
dal 1° giugno 2005 a fr. 1565.– mensili (assegno famigliare compreso). Nel
merito egli ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione
coniugale alla moglie, ha affidato M__________ alla madre, ha regolato il
diritto di visita del padre, ha confermato il regime della separazione dei beni
dal 24 maggio 2005, ha obbligato AO 1 a versare in favore di M__________ un
contributo alimentare di fr. 1565.– mensili (assegno familiare compreso),
esonerandolo dal 1° giugno 2005 da ogni contributo per la moglie. La tassa di
giustizia di fr. 700.– e le spese sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con
un appello del 23 ottobre 2006 per ottenere che – previa concessione
dell'assistenza giudiziaria – il giudizio del Pretore sia riformato nel senso
di riconoscerle un contributo alimentare di
fr. 1771.85 mensili dal 1° settembre 2004 al 28 febbraio 2005, uno
di fr. 1640.65 mensili indicizzati dal 1° marzo 2005 in poi e uno di fr. 1726.15 mensili in esito alla sentenza. AO 1 non ha presentato osservazioni
all'appello.
G. Pendente
appello, con sentenza del 31 maggio 2007 il Kreisgericht __________ ha
pronunciato il divorzio delle parti, senza riconoscere contributi alimentari a AP
1. Tale sentenza è stata parzialmente riformata dalla seconda Camera del
Tribunale cantonale di San Gallo, che ha omologato una convenzione stipulata dai
coniugi in base alla quale AO 1 si impegnava a versare a AP 1 un contributo
alimentare di fr. 200.– mensili dal 1° gennaio al 30 novembre 2008, aumentato
a fr. 700.– mensili dal 1° dicembre 2008 al 31 gennaio 2014. Tale sentenza
è passata in giudicato.
Considerandi
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
erano emanate fino al 31 dicembre 2010 con la procedura
sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5
e art. 5 vLAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC ticinese). L'esame dei
fatti era limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a) e
la sentenza del Pretore era impugnabile entro dieci giorni (art. 370
cpv. 2 CPC ticinese). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata
notificata all'istante il 12 ottobre 2006. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello
in esame è pertanto ricevibile.
2.
In
concreto il Pretore ha emesso un giudizio unico (“sentenza e decreto provvisionale”)
in quattro procedure: inc. DI.2004.1557, DI.2004.1558, DI.2005.823 e
DI.2005.1132. Quest'ultima in realtà concerneva una trattenuta di stipendio già
decisa il 12 settembre 2005, onde la sua estraneità al contenzioso. Quanto all'inc.
DI.2004.1558, esso riguardava l'assetto provvisionale durante la procedura a
tutela dell'unione coniugale. L'emanazione della sentenza finale tuttavia ha
fatto decadere eo ipso ogni regolamentazione cautelare. I contributi
alimentari fissati dal Pretore pendente causa, in effetti, sono stati
sostituiti da quelli fissati nel giudizio finale, e ciò sin dall'inizio della
procedura. Il “decreto provvisionale” emanato dal Pretore non ha quindi alcun
senso, tanto meno ove si consideri che la decisione del 12 ottobre 2006 era
immediatamente esecutiva (l'art. 370 cpv. 3 CPC ticinese prevedeva che un
appello non avesse effetto sospensivo, tranne ove questo fosse conferito dal presidente
della Camera adita). Ne segue che il Pretore avrebbe dovuto stralciare dai
ruoli l'inc. DI.2004.1558 siccome divenuto privo d'oggetto.
3.
Litigioso
rimane nel caso specifico, come detto, il contributo di mantenimento in favore
della moglie. Ora, per quel che è del periodo compreso tra il settembre del 2004
e il maggio del 2005 il Pretore ha accertato il reddito
del marito in fr. 6870.– mensili (compreso l'assegno familiare per le due
figlie) e il di lui fabbisogno minimo in fr. 2883.–. Accertata una disponibilità di fr. 3987.– mensili, egli ha tolto da
tale cifra il contributo alimentare versato alla figlia D__________, nata dal
primo matrimonio (fr. 1483.– mensili, assegno familiare compreso), constatando
una rimanenza di fr. 2504.– mensili, che ha suddiviso sulla base di
criteri non meglio precisati nella misura di fr. 1275.– in favore della moglie
e di fr. 1230.– in favore di M__________ (sentenza impugnata, pag. 4 a metà con rinvio a un verbale del 13 gennaio 2005, pag. 8 in fondo). Dal giugno del 2005 in poi il Pretore ha ritenuto invece che non rimanesse spazio per contributi di mantenimento
in favore della moglie, il reddito del marito (fr. 7678.85 mensili più gli
assegni familiari) bastando solo per coprire il fabbisogno minimo di lui (fr. 3642.–
mensili), il contributo di mantenimento per la prima moglie (fr. 1530.–
mensili, sospeso nel periodo precedente),
quello per D__________ (fr. 1321.– mensili più l'assegno familiare di
fr. 250.–) e quello per M__________ (fr. 1315.– mensili più l'assegno familiare
di fr. 250.–). A AP 1 egli ha riconosciuto così un contributo alimentare di
fr. 1275.– mensili unicamente dal 1° settembre 2004 al 31 maggio 2005.
4.
L'appellante
censura anzitutto l'accertamento del Pretore sul reddito del marito (fr. 6870.–
mensili compresi gli assegni familiari fino al maggio del 2005, fr. 7678.85 più
gli assegni familiari dal giugno del 2005 in poi), che sostiene essere di almeno fr. 8838.70 (fr. 7678.85 di stipendio mensile, fr.
520.
– di assegni familiari e fr. 639.85 di tredicesima). Ora, nel caso di
lavoratori dipendenti il reddito determinante è quello netto conseguito al
momento della decisione (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c). Ciò vale anche per i
contributi alimentari dovuti nel lasso di tempo anteriore all'emanazione del
giudizio, sempre che la situazione dei coniugi non si sia modificata nel corso
della causa in maniera importante. Se sono intervenuti mutamenti di rilievo
occorre fissare il contributo in modo differenziato, sulla base della
situazione effettiva dei vari periodi (RtiD I-2008 pag. 1026 n. 25c con richiami).
Nel caso
specifico il Pretore ha calcolato il reddito di AO 1 senza la tredicesima, rilevando
che questa era stata ceduta all'Ufficio comunale di __________ competente per
l'anticipo dei contributi alimentari, verso il quale l'interessato aveva cumulato
debiti per fr. 28 526.– (valore il 1° agosto 2005: sentenza impugnata, pag. 4
verso il basso). Tale ragionamento non può essere condiviso. Il reddito di un
coniuge si accerta senza deduzioni per debiti. Se mai il debito va
riconosciuto nel fabbisogno minimo, ma non influisce sul calcolo delle entrate.
Ciò premesso, la quota di tredicesima consiste – di
regola – nello stipendio di base senza le eventuali indennità (nella
fattispecie: il contributo per la cassa malati di fr. 120.– mensili), ma anche
senza la deduzione per il “secondo
pilastro”
(I CCA, sentenza inc. 11.2009.185 del 29 marzo
2010, consid. 5 con richiami). Visto il conteggio salariale dell'agosto 2005 (doc. U), essa può ritenersi
così di fr. 676.20 (stipendio
mensile di fr. 8600.– senza il contributo di fr. 102.– per la cassa malati,
dedotti gli oneri sociali, ma non quello del "secondo pilastro” di fr.
510.05
né il costo del posteggio di fr. 30.–, diviso 12). Al marito va
computato di conseguenza un reddito netto di fr. 8875.05 mensili (fr. 7678.85
di stipendio mensile, fr. 520.– di assegni familiari, fr. 676.20 di
tredicesima). Fino al giugno del 2005 l'appellante non contesta invece il
reddito di fr. 6870.– mensili (assegni familiari compresi) accertato dal
Pretore, di cui andrà tenuto conto siccome notevolmente inferiore.
5.
Relativamente al fabbisogno minimo del marito, il Pretore l'ha calcolato in fr. 3642.– mensili così composti
(verbale del 28 ottobre 2005 nell'inc. DI.2005.823): minimo esistenziale del
diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie
fr. 1305.–, premio della cassa malati fr. 219.30, assicurazione della
mobilia domestica fr. 25.–, assicurazione dell'automobile fr. 135.10, imposta
di circolazione fr. 57.40, spese di trasferta (comprese quelle per l'esercizio
del diritto di visita) fr. 200.–, debito verso il Comune di __________ per l'anticipo
di contributi alimentari fr. 500.–, imposte fr. 100.–. L'appellante fa valere
che in realtà il fabbisogno minimo non eccede fr.
2449.
– mensili. Le censure vanno esaminate singolarmente.
a) A parere dell'appellante il costo
dell'alloggio riconosciuto dal Pretore (fr. 1305.– mensili, spese accessorie
comprese) è eccessivo per una persona sola, cui basterebbero fr. 700.– mensili
per un appartamento di due locali. La pigione riconosciuta dal Pretore si
riferisce a un appartamento di tre vani e mezzo con garage locato da AO 1 a __________ (doc. AA). Che in quella regione si trovino appartamenti da due locali per fr. 700.–
mensili (spese accessorie comprese) è una mera affermazione dell'appellante. Agli
atti essa non trova alcuna verosimiglianza. Per di più, la moglie spendeva per
l'alloggio a __________ non meno di fr. 1520.– mensili (doc. 3). Certo, essa ha
l'affidamento della figlia, ma ciò non giustificherebbe la palese disparità di
trattamento logistico che essa auspica. Si conviene che la locazione inserita
dal Pretore nel fabbisogno minimo del marito è al limite superiore di quanto si
sarebbe potuto ammettere, tuttavia a un giudizio di apparenza come quello che
governa le misure a protezione dell'unione coniugale esso resiste ancora alla
critica. Su questo punto l'appello non può dunque trovare accoglimento.
b) Sostiene
l'appellante che i costi di trasferta inclusi nel fabbisogno minimo del marito
andrebbero ridotti da fr. 200.– a fr. 120.– mensili, sufficienti per
finanziare quattro spostamenti mensili da __________ a __________, per un
totale di 748 km percorsi in automobile con un prezzo del carburante di fr.
1.57
al litro. Se non che, così argomentando, l'interessata dimentica che il
marito non ha spese di trasferta solo per l'esercizio del diritto di visita, ma
anche per raggiungere giornalmente il posto di lavoro. E il tragitto da __________
a __________ e ritorno è di circa 40 km. Già a un sommario esame l'indennità
riconosciuta dal Pretore merita dunque conferma.
c) Diversa è la situazione per quanto riguarda il rimborso del
debito accumulato da AO 1 nei confronti del Comune di __________ per l'anticipo
dei contributi alimentari in favore della prima moglie e della prima figlia (fr. 500.–
mensili), che l'appellante chiede di espungere dal fabbisogno minimo del marito.
Non tanto perché l'importo non sia stato assodato (doc. Z e BB), come reputa
l'appellante, ma perché il mantenimento della famiglia
è prioritario rispetto al rimborso di debiti verso terzi, quand'anche tali
debiti siano stati accesi per l'economia domestica (DTF 127 III 292 in alto). E nel caso specifico AO 1 non ha mezzi sufficienti per far fronte a tutti i suoi
obblighi alimentari, come si vedrà più
avanti. La voce di spesa non può dunque trovare posto nel fabbisogno
minimo dell'interessato.
d) Quanto
all'onere fiscale stimato dal Pretore in fr. 100.– mensili, la situazione di
ammanco impone di non tenerne conto, come prevede la giurisprudenza (DTF 126
III 356 consid. aa, confermato in DTF 127 III 292 consid. 2a/bb). Nelle
condizioni descritte il fabbisogno minimo del marito risulta, in definitiva, di
fr. 3042.– mensili.
6.
L'appellante
indica il proprio reddito in fr. 1944.65 mensili, guadagno conseguito dal marzo del 2005 in poi, quando ha ripreso un'attività lucrativa al
50% come segretaria amministrativa. Tale dato emerge dagli atti (doc. 1 e 2). Quanto
al fabbisogno minimo
(ignorato
dal Pretore), l'appellante lo calcola in fr. 3585.30 mensili: minimo esistenziale
del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio
fr. 1520.–, premio della cassa malati fr. 519.70, premio dell'assicurazione
sulla vita fr. 147.–, premio dell'assicurazione economia domestica fr. 52.20,
assicurazione dell'automobile fr. 71.80,
imposta di circolazione fr. 24.60 (verbale del 13 gennaio 2005,
pag. 5). Le singole poste appaiono
adeguatamente documentate. Dal costo dell'alloggio va dedotta nondimeno la
quota già compresa nel fabbisogno in denaro della figlia (un terzo:
Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000,
pag. 13 in alto), ovvero fr. 506.70. Il fabbisogno minimo può essere
accertato così in fr. 3078.60 mensili.
7.
Da quanto precede emergerebbe, in sintesi, il seguente quadro delle
entrate e delle uscite familiari:
reddito del marito (consid. 4) senza
l'assegno
familiare
di fr. 260.– per la prima figlia fr. 8 615.05 mensili
reddito della moglie (consid. 6) fr. 1 944.65
fr.
10.
559.70 mensili
fabbisogno
minimo del marito (consid. 5) fr. 3 042.—
fabbisogno
minimo della moglie (consid. 6) fr. 3 078.60
fabbisogno
in denaro di M__________ fr. 1 565.—
fr.
7.
685.60 mensili
eccedenza fr.
2.
874.10 mensili
metà
eccedenza fr. 1 437.05
mensili
Il marito potrebbe
conservare per sé:
fr.
3042.
– + fr. 1437.05 = fr. 4
479.05
mensili,
dovrebbe versare
alla moglie:
fr.
3078.60
+ fr. 1437.05 ./. fr. 1944.65 = fr. 2 571.—
mensili
e alla figlia
M__________ fr. 1 565.— mensili.
Con la sua mezza eccedenza e l'assegno familiare per la prima figlia
(fr. 1699.55 mensili complessivi ) AO 1 dovrebbe onorare poi il contributo di
mantenimento per __________ (fr. 1530.– mensili) e quello per D__________
(fr. 1581.–, assegno familiare compreso: doc. Z). La disponibilità risultando
insufficiente, entrambe le beneficiarie si ritroverebbero con una quota scoperta
del contributo alimentare. Ciò offenderebbe tuttavia il diritto federale,
intanto perché comporterebbe una disparità di trattamento fra le due figlie, M__________
vedendosi garantito l'intero contributo alimentare e D__________ no, ma anche
perché comporterebbe un' identica disparità di trattamento fra la prima e la seconda
moglie allorché l'una non ha diritti prioritari sull'altra (RtiD II-2010 pag. 626 in alto). Nelle circostanze illustrate occorre adattare il metodo di calcolo, suddividendo
simmetricamente i sacrifici e facendo sopportare quote scoperte
proporzionalmente identiche a tutte le beneficiarie (si veda un caso analogo
in: RtiD II-2010 pag. 625 consid. 10). Con gli effetti in appresso:
contributo alimentare per AP 1 fr.
2571.
—
contributo
alimentare per M__________ fr. 1565.—
contributo
alimentare per A__________ fr. 1530.—
contributo
alimentare per D__________ fr. 1581.—
fr.
7247.
— mensili
somma a disposizione (eccedenza, più il
fabbisogno
in denaro di M__________ e l'assegno
familiare
per D__________ di fr. 260.– mensili) fr. 4699.10 mensili
AO 1 può
versare a AP 1 fr. 1665.— arrotondati
a
M__________ fr. 1015.—
arrotondati
ad
A__________ fr. 990.—
arrotondati
e
a D__________ fr. 1025.—
arrotondati.
8.
La
situazione che precede vale sostanzialmente dal 1° luglio 2005, quando il
marito ha trovato lavoro presso la __________. Prima di
allora (dal 1° settembre 2004 al 30 giugno 2005) il reddito di lui non eccedeva fr. 6870.–
mensili (assegni familiari compresi), che l'appellante non contesta. Inoltre
l'appellante ha ripreso a lavorare al 50% il 1° marzo 2005, mentre in precedenza
non conseguiva reddito. Il marito poi non aveva spese di alloggio, poiché a
quel tempo abitava dai genitori. Il contributo alimentare per M__________, per
di più, era di fr. 1230.– mensili (compreso l'assegno familiare di fr. 250.–
mensili) e solo il 1° giugno 2005 è passato a fr. 1565.– (assegno familiare
compreso).
Ora, come
si è accennato, quando un contributo alimentare a tutela dell'unione coniugale
riguarda anche periodi anteriori all'emanazione del giudizio, ciò che è praticamente
la regola (solendo far stato per la decorrenza dell'obbligo la presentazione
dell'istanza), occorre verificare che la situazione dei coniugi non si sia modificata
in maniera importante nel corso della causa, come pure nell'eventuale periodo
toccato dalla retroattività, dovendosi altrimenti differenziare il contributo in
base alla situazione effettiva dei vari periodi (sopra, consid. 4). In concreto
dal 1° settembre 2004 al 30 giugno 2005 (10 mesi) si imporrebbero – come
si è appena visto – reiterate ripetizioni di calcolo. In frangenti del genere conviene
fissare uno scaglione unico che tenga conto dei cambiamenti importanti verificatisi
in quel lasso di tempo. Con il risultato seguente:
reddito del marito senza l'assegno
familiare
di
fr. 250.– per la prima figlia fr. 6600.—
mensili
reddito
della moglie (4 mesi) fr. 777.90
fr.
7377.90
mensili
fabbisogno
minimo del marito (senza locazione) fr. 1737.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 3078.60
fabbisogno
in denaro di M__________ fr. 1230.—
fr.
6045.60
mensili
eccedenza fr.
1332.30
mensili
metà
eccedenza fr. 666.15 mensili
Il marito potrebbe
conservare per sé:
fr.
1737.
– + fr. 666.15 = fr. 2403.15
mensili,
dovrebbe versare
alla moglie:
fr.
3078.60
+ fr. 666.15 ./. fr. 777.90 = fr. 2966.85
mensili
e alla figlia
M__________ fr. 1230.— mensili.
Tenendo
calcolo dei correttivi enunciati dianzi, la situazione si presenta come segue:
contributo
alimentare per AP 1 fr. 2403.15
contributo
alimentare per M__________ fr. 1230.—
contributo
alimentare per A__________ fr. 1530.—
contributo
alimentare per D__________ fr. 1581.—
fr.
6744.15
mensili
somma a disposizione (eccedenza, più il
fabbisogno
in denaro di M__________ e l'assegno
familiare
per D__________ di fr. 250.– mensili) fr. 2812.30 mensili
AO 1 può
versare a AP 1 fr. 1000.— arrotondati
a
M__________ fr. 515.—
arrotondati
ad
A__________ fr. 640.—
arrotondati
e
a D__________ fr. 660.—
arrotondati.
Il Pretore avendo fissato
un contributo alimentare per AP 1 di fr. 1275.– mensili fino al 31 maggio 2005,
per il lasso di tempo compreso fra il 1° settembre 2004 e il 31 maggio 2005 l'appello va respinto. Va accolto entro i citati limiti, di contro, per il mese di giugno del
2005.
(dal 1° giugno 2005 il Pretore ha soppresso il contributo alimentare per
la seconda moglie).
9.
L'appellante propone che i contributi alimentari siano adeguati al
rincaro. La richiesta manca tuttavia della benché minima motivazione. I
contributi di mantenimento fondati sull'art. 163 CC non sogliono essere
adeguati al rincaro (Bräm in:
Zürcher Kommentar, 3ª edizione,
n. 100 ad art. 163 CC). Perché nella fattispecie si dovrebbe procedere
diversamente non è dato di sapere. Privo di motivazione, al riguardo l'appello
si rivela già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese
combinato con il cpv. 5).
10.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC ticinese).
Con l'appello l'interessata chiedeva un contributo alimentare di fr. 1771.85 mensili dal 1°
settembre 2004 al 28 febbraio 2005, uno di fr. 1640.65
mensili indicizzati dal 1° marzo 2005 in poi e uno di fr. 1726.15 mensili in esito alla sentenza. Vede respingere l'appello per il lasso di tempo compreso
fra il settembre del 2004 e il maggio del 2005, mentre lo vede accogliere in
certa misura per il seguito, a parziale scapito tuttavia del contributo
alimentare per M__________. D'altro lato AO 1 non ha formulato osservazioni
all'appello e non può considerarsi soccombente (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Non
può essere tenuto così a versare oneri processuali né a rifondere ripetibili. Alla
luce di ciò, appare giustificato rinunciare equitativamente al prelievo di tasse
e spese in appello.
Quanto
agli oneri processuali di primo grado (che il Pretore ha posto a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno) e alle ripetibili (compensate), il giudizio
odierno non ne impone la modifica. A parte il fatto che i contributi alimentari
erano solo una delle questioni su cui il Pretore è stato chiamato a giudicare, dandosi
sconfitta reciproca delle parti in controversie legate al diritto di famiglia il
giudice può sempre prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica
delle spese e delle ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel senso
dell'art. 148 cpv. 2 CPC ticinese) ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 34 ad
art. 148 CPC). Il criterio si attaglia senz'altro al caso in esame.
11.
La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante in
questa sede va accolta, AP 1 ottenendo causa parzialmente
vinta. La sua indigenza è del resto verosimile (art. 3
Lag), così come il fatto che essa non fosse in grado di procedere in lite con
atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta
nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato
a ricorrere solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett.
b Lag). Per quel che è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, su
cui il giudice deve statuire nella decisione finale dacché il Consiglio di moderazione
è stato abrogato il 31 dicembre 2010 (art. 104 cpv. 1 CPC), la nota
professionale introdotta dall'avv. Andrea Pozzi appare sostanzialmente legittima
anche sotto il profilo della vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), tuttora applicabile
al caso in rassegna (art. 16 cpv. 2 del regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1). L'onorario di fr. 1485.–
(8.25 ore a fr. 180.– l'una) e le spese di complessivi fr. 198.50 (più l'IVA al
7.
% di fr. 127.90) risultano infatti adeguate all'impegno che un avvocato
diligente avrebbe profuso nell'adempimento del mandato e al grado di complessità
della pratica.
12.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un
ricorso in materia civile, ove appena si consideri l'entità dei contributi
litigiosi in appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il
dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
AO 1 è condannato a versare i seguenti
contributi alimentari:
a) in
favore di AP 1:
fr. 1000.– per il giugno del 2005 e
fr. 1665.– mensili dal 1° luglio 2005 in poi;
b) in
favore della figlia M__________:
fr. 515.– per il giugno del 2055
fr. 1015.– dal 1° luglio 2005 in poi, assegni familiari compresi.
Per quanto
riguarda i contributi alimentari dovuti dal 1° settembre 2004 al 31 maggio 2005 l'appello è respinto e il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è confermato.
2. Non si riscuotono tasse o spese di
appello né si assegnano ripetibili.
3. L'appellante
è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito
patrocinio dell'__________. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per
l'appellante al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 1811.40.
4. Intimazione:
–;
–Olten;
–
Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell’incasso e delle pene alternative,
Torricella-Taverne (in estratto, dispositivo n. 3).
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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