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Decisione

11.2006.117

Assistenza giudiziaria internazionale: commissione rogatoria estera intesa all'edizione di documenti da terzi e all'escussione di un testimonio

29 novembre 2006Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

i movimenti, compresi i versamenti, utilizzi o bonifici, a nome del signor AP 1,

direttamente o indirettamente, eseguiti sui citati conti, titoli valori o fondi

di ogni genere, dal 31 agosto 2002 (data in cui il signor AP 1 presentò domanda

di separazione) fino alla data di risposta all'ingiunzione.

4. Copia

di tutti i documenti che si trovino in potere dei suddetti istituti, quali

contratti di apertura, ordini di bonifico e/o acquisto e vendita di valori, in

particolare negli ultimi cinque anni.”

Il

tribunale ha chiesto inoltre di essere informato circa la data e il luogo in

cui sarebbe stata eseguita la commissione rogatoria, in modo che le parti potessero

assistervi.

B. Il Tribunale

di appello ha diramato la commissione rogatoria alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Il Segretario assessore della Pretura ha informato il 4 maggio

2006 il tribunale spagnolo che a norma della Convenzione sull'assunzione al­l'estero

delle prove in materia civile o commerciale, conclusa all'Aia il 18 marzo

1970 (RS 0.274.132), l'atto rogatorio andava munito di un “breve resoconto dei

fatti” (art. 3 cpv. 1 lett. c). Il tribunale ha fatto seguire così un

complemento (senza data), giunto direttamente per corriere espresso alla

Pretura il 7 giugno 2006, nel quale ha dichiarato di riassumere i fatti come

segue:

Esistendo la possibilità che certi beni ed

effetti dell'estinta società di beni comuni si trovino in deposito in Svizzera,

è stata proposta domanda di giudizio verbale di addizione di beni comuni

all'attivo dell'inventario dell'estinto matrimonio tra i signori AP 1 e AO 1. I

relativi atti sono stati seguiti presso questo tribunale sotto il numero

276/05, con l'obiettivo che i suddetti beni possano essere aggiunti all'inventario

dei beni comuni dell'estinto matrimonio.

In

applicazione del processo per la liquidazione del regime economico matrimoniale

stabilito dall'articolo 806 e seguenti della legge di procedura civile

spagnola, che trascrivo in seguito per vostra conoscenza: “La liquidazione di

qualsiasi regime economico matrimoniale che, in virtù di atto di convenzioni

matrimoniali o ai sensi di legge, stabilisse l'esistenza di una massa comune di

beni e di diritti soggetta a determinati oneri ed obblighi, verrà eseguita di mutuo

accordo tra i coniugi, ai sensi di quanto disposto nel presente capitolo e

nelle norme civili applicabili al caso”.

C. Al __________

__________, succursale di __________, al __________ __________ __________ __________,

__________, e alla __________, succursale di __________, il Segretario

assessore ha poi spedito, il 9 giugno 2006, la seguente lettera:

Con la presente vi trasmettiamo l'ordinanza

del Tribunale di Prima Istanza di __________, Madrid, del 6 aprile 2006; trattandosi

di una domanda d'edizione di documenti, la stessa deve essere trattata a norma

della Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero delle

prove in materia civile e commerciale.

Per

l'esecuzione della commissione rogatoria detta normativa prevede l'applicazione

del Codice di procedura civile applicabile nello Stato richiesto (art. 9 CLA

70): secondo l'art. 211 CPC è di conseguenza vostra facoltà produrre la

documentazione postulata oppure di formulare osservazioni entro 20 giorni a

questa Pretura, nel caso in cui non foste disposti ad aderire alla domanda in

oggetto.

Il __________

ha comunicato il 3 luglio 2006 di opporsi all'edizione, precisando altresì che

il __________ non ha alcuna personalità giuridica, ma è solo un settore

dell'istituto. La __________ ha comunicato a sua volta, il 28 giugno 2006,

di opporsi all'edizione per quanto riguardava eventuali conti intestati a terzi

di cui AP 1 fosse mero

beneficiario economico. Un appello presentato da AP 1 il 21 giugno

2006 contro una pretesa “decisione

9 giugno 2006 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, che pone in

esecuzione la commissione rogatoria” è stato dichiarato irricevibile da questa

Camera con sentenza del 10 luglio 2006 (inc. 11.2006.65).

D. Statuendo

il 13 ottobre 2006 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha

emanato due decreti di edizione. Con il primo ha respinto la commissione

rogatoria nei confronti del __________, sprovvisto di personalità giuridica, mentre

ha ordinato al __________, succursale di __________, di produrre entro 20

giorni:

1. Tutta

l'informazione esistente nei loro archivi, su ogni

genere di supporto, riguardo ai soldi e agli effetti in deposito, saldi dei

conti, depositati a termine, titoli valori depositati, casseforti e qualsiasi

altro prodotto finanziario, che alla data in cui viene chiesta l'informazione

si trovino a nome di AP 1, conosciuto anche come AP 1, in via diretta o

indiretta (nei quali il signor AP 1 sia registrato come ultimo beneficiario

nella documentazione della banca o beneficial owner o trustee) aperti o

contrattati negli ultimi 10 anni a far capo dalla data del presente decreto.

2. Data

di apertura dei conti bancari, depositi di valori, cancellazioni, vendita di

valori o di qualsiasi altro prodotto finanziario del quale il signor AP 1 risulti

titolare o beneficiario.

3. Tutti

i movimenti compresi i versamenti, utilizzi o bonifici, a nome del signor AP 1,

direttamente o indirettamente, eseguiti sui citati conti, titoli valori o fondi

di ogni genere, dal 31 agosto 2002 (data in cui il signor AP 1 presentò domanda

di separazione) fino alla data della risposta all'ingiunzione.

4. Copia

di tutti i documenti che si trovino in potere dei suddetti istituti, quali

contratti di apertura, ordini di bonifico e/o acquisto di valori, in

particolare nei ultimi cinque anni.

Il

__________ è stato autorizzato a oscurare nei documenti da produrre tutti “i riferimenti che possono far risalire a

terzi estranei alla vertenza in essere”. Il decreto è stato emesso senza riscossione di spese.

E. Con

il secondo decreto di edizione il Segretario assessore ha ordinato alla __________,

succursale di __________ di produrre entro 20 giorni:

1. Tutta

l'informazione esistente nei loro archivi, su ogni

genere di supporto, riguardo ai soldi e agli effetti in deposito, saldi dei

conti, depositati a termine, titoli valori depositati, casseforti e qualsiasi

altro prodotto finanziario, che alla data in cui viene chiesta l'informazione

si trovino a nome di AP 1, conosciuto anche come AP 1, in via diretta o

indiretta (nei quali il signorAP 1 sia registrato come ultimo beneficiario

nella documentazione della banca o beneficial owner o trustee) aperti o

contrattati in data posteriore al 2 dicembre 1966, data in cui contrasse

matrimonio, e se ciò non fosse possibile per via del tempo trascorso, negli ultimi

cinque anni.

2. Data

di apertura dei conti bancari, depositi di valori, cancellazioni, vendita di

valori o di qualsiasi altro prodotto finanziario del quale il signor AP 1 risulti

titolare o beneficiario.

3. Tutti

i movimenti compresi i versamenti, utilizzi o bonifici, a nome del signor AP 1,

direttamente o indirettamente, eseguiti sui citati conti, titoli valori o fondi

di ogni genere, dal 31 agosto 2002 (data in cui il signor AP 1 presentò domanda

di separazione) fino alla data della risposta all'ingiunzione.

4. Copia

di tutti i documenti che si trovino in potere dei suddetti istituti, quali

contratti di apertura, ordini di bonifico e/o acquisto di valori, in

particolare nei ultimi cinque anni.

La

__________ è stata autorizzata a oscurare nei documenti da produrre tutti “i riferimenti che possono far risalire a

terzi estranei alla vertenza in essere”. Anche tale decreto è stato emesso senza riscossione di spese.

F. Il

16 ottobre 2006 infine il Segretario assessore ha citato __________, in luogo e

vece del Pretore, a comparire nell'aula delle udienze martedì 7 novembre 2006

alle ore 9.30 per essere sentito come testimone in esecuzione della rogatoria

estera al cospetto dei patrocinatori delle parti.

G. Contro

i due decreti di edizione e la citazione di testimonio è insorto il 25 ottobre

2006 AP 1 con un appello nel quale chiede che, conferito al rimedio effetto

sospensivo, i tre atti siano annullati. Con decreto del 30 ottobre 2006 il

presidente della Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo (inc.

11.2006.117). Avverso il decreto di edizione che lo riguarda ha appellato il 27

ottobre 2006 anche il __________ per ottenere che, concesso all'impugnazione

effetto sospensivo, nei suoi confronti la commissione rogatoria estera non sia

eseguita (inc. 11.2006.119). Nessuno dei due memoriali ha formato oggetto di

intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Entrambi gli appelli sono diretti contro lo stesso decreto di edizione,

riguardano le medesime parti, poggiano su argomenti sostanzialmente identici e investono

le stesse questioni giuridiche. Per eco­nomia di giudizio è opportuno dunque

congiungere le due cause e statuire con un sindacato unico.

2.

Gli

atti di assistenza giudiziaria internazionale in materia civile sono eseguiti

in Svizzera “giusta il diritto

del Cantone in cui sono compiuti” (art. 11 cpv. 1 LDIP). Nel Ticino l'art. 513e lett. b CPC

prevede che, tranne casi particolari estranei alla fattispecie, com­petente per

eseguire le rogatorie è il Pretore. L'ordinamento ticinese non prevede invece

norme di procedura sull'attuazione delle rogatore. La Convenzione

sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile e commerciale,

conclusa all'Aia il 18 marzo 1970 (RS 0.274.132), si limita a disporre che

l'autorità giudiziaria dello Stato richiesto “applica le leggi del proprio paese per quanto riguarda la procedura

da seguire” (art. 9 cpv. 1). Nelle

condizioni descritte la giurisprudenza ticinese ha già avuto modo di rilevare

che, trattandosi di eseguire una commissione rogatoria internazionale avente

per oggetto un'edizione di do­cumenti dalla controparte o da terzi, fanno stato per analogia gli art. 206

segg. CPC (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 12 ad art. 206 con

richiamo alla nota 695 in principio). Per quanto riguarda le citazioni di

testimoni non v'è ragione di scostarsi da tale principio; tornano quindi

applicabili per analogia gli art. 227 segg. CPC.

I. Sull'appello di AP 1

3.

Il

problema che si pone anzitutto è di sapere se l'appellante sia legittimato a

insorgere contro i due decreti di edizione e la citazione testimoniale. Negli

ordinari processi del diritto ticinese, infatti, i decreti di edizione da terzi

(art. 213a CPC) sono impugnabili unicamente dal terzo, e per di più

nelle sole cause appellabili, giacché i decreti processuali non possono formare

oggetto di un ricorso per cassazione (Rep. 1999 pag. 244 n. 72). Quanto alle parti,

esse non sono abilitate ad appellare il decreto; potranno contestare l'edizione,

se mai, appellando la sentenza finale (RtiD I-2004 pag. 475 con richiamo al

Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 24). Le parti non possono

impugnare nemmeno una citazio­ne di testimonio (art. 232 CPC), che è emanata

nelle forme dell'ordinanza (cfr. l'art. 231 CPC combinato con l'art. 95 cpv. 1);

anche in tal caso l'assunzione del testimonio potrà essere contestata solo appellando

la sentenza finale. Ci si limitasse a queste sole riflessioni, di conseguenza, l'appello

di AP 1 andrebbe dichiarato d'acchito irricevibile. Ricevibile sarebbe solo l'appello

del __________ nella sua posizione di terzo chiamato all'edizione, la causa

pendente in Spagna potendo verosimilmente equipararsi a un processo appellabile

del diritto ticinese.

a) In

una recente sentenza del 25 aprile 2006 la seconda Camera civile ha effettivamente

dichiarato irricevibile l'appello di una parte in causa davanti al Tribunale di

Novara, la quale insorgeva contro un decreto di edizione diretto dal Pretore a

una banca di __________ in accoglimento di una commissione rogatoria presentata

dal Tribunale medesimo. In quella circostanza la Camera ha esaminato, ad ogni

modo, se il decreto di edizione andasse eventualmente dichiarato nullo d'ufficio

per viola­zione del diritto d'essere sentito nei confronti delle parti o del

terzo, ma ha scartato l'ipotesi dopo avere accertato che per l'essenziale il

Pretore aveva garantito il diritto di esprimersi (inc. 12.2006.89). Questa

Camera ha già avuto modo di manifestare perplessità riguardo a tale decisione (sentenza

del 10 luglio 2006 citata alla lett. C, consid. 4 in fine). Certo, sapere

se un'edizione di documenti sia – o sia stata – ammessa a ragione o a torto è una

questione che va risolta dai tribunali del merito, non da quelli ticinesi. Ciò

non toglie che, giudicando definitivo un decreto di edizione ticinese emanato

in accoglimento di una rogatoria estera, il Pretore si troverebbe a statuire

come prima e unica giurisdizione cantonale sia sulla regolarità della rogatoria

sia sul modo di eseguirla. Il che legittima un duplice ordine di riserve.

b) Intanto,

si seguisse il ragionamento sotteso alla predetta sentenza, la parte in causa

che non fosse stata sentita nell'esecuzione della rogatoria dovrebbe introdurre

un appello irricevibile per ottenere che la Camera dichiari nullo d'ufficio

il decreto di edizione (art. 142 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CPC). Tale modo di

procedere non appare ragionevolmente sostenibile. In secondo luogo, si

reputassero definitivi i decreti di edizione emessi dal Pretore in accoglimento

di rogatorie estere, unica autorità di ricorso sulla regolarità della rogatoria

e sul modo di eseguirla rimarrebbe – in particolare per quanto attiene

all'applicazione della Convenzione sull'assunzione all'estero

delle prove in materia civile e commerciale – il Tribunale federale, ammesso

e non concesso che ciò sia compatibile con il diritto federale. Tale soluzione sarebbe

a dir poco insoddisfacente. Nelle condizioni descritte risulta dunque giu­stificato

concedere anche alle parti (e non solo al terzo cui è rivolto l'obbligo di

produrre i documenti) la possibilità di impu­gnare – nelle cause appellabili –

i decreti di edizione emessi dai Pretori in accoglimento di rogatorie estere,

sempre che le relative censure vertano sull'ammissibilità o sull'esecuzione

della rogatoria.

c) Più

arduo è il problema legato alla citazione del testimone. Se un decreto di edizione

può reputarsi invero – almeno nella prospettiva della rogatoria – una decisione

finale, altrettanto non può dirsi di una mera citazione a testimonio. L'art.

231.

CPC (applicabile anche all'esecuzione delle rogatorie: sopra, consid. 2 in

fine) stabilisce in effetti che sulle “questioni circa l'ammissibilità di un

testimonio” il Pretore decide mediante ordinanza. Un'ordinanza è inappellabile

(art. 95 cpv. 1 CPC). A dispetto di ciò si potrebbe anche ammettere – nel solco

di quanto si è appena spiegato – che limitatamente all'ammissibilità e

all'esecuzione della rogatoria una parte possa, nelle cause appellabili, contestare

l'escussione testimoniale. A tal fine occorre però che il Pretore abbia

statuito con ordinanza. In concreto il Segretario assessore non risulta ancora avere

giudicato, limitandosi per ora a convocare __________ a deporre in presenza dei patrocinatori delle parti. E al­l'udien­za

le parti potranno ancora sollevare tutte le obiezioni che, secondo loro, ostano

all'audizione. Per quel che è dell'escus­sione testimoniale, di conseguenza,

l'appello si rivela prematuro e va dichiarato irricevibile.

4.

Dopo una lunga

narrativa dei fatti (memoriale, da pag. 1 a 14), l'appellante esordisce

sostenendo che in concreto l'assistenza giudiziaria andava respinta per abuso

di diritto, l'ex moglie facen­do capo alla commissione rogatoria per scopi

estranei alle finalità dell'istituto. Egli sottolinea che già in passato AO 1 si

è rivolta alla giustizia spagnola e svizzera per ottenere informazioni su

presunti capitali da lui detenuti in banche ticinesi, vedendosi rifiutare le prove

richieste o per non avere reso verosimile l'esistenza di tali beni o per averne

semplicemente affermato l'esistenza in modo generico e indeterminato. La Convenzione dell'Aia sull'assunzione al­l'estero delle prove in

materia civile e commerciale le servirebbe

dunque, ora, come strumento per ottenere quanto le è stato rifiutato in precedenza

(me­moriale, pag. 15, punto 17.1).

Nella misura in cui rimprovera all'ex moglie di essere caduta in abuso

chiedendo al tribunale spagnolo

l'edizione di documenti, l'appellante muove una doglianza irricevibile. Sapere

se l'edizione litigiosa sia stata ammessa a ragione o a torto è – come si è

detto (consid. 3a) – una questione che va risolta dai tribunali del merito. I

tribunali della rogatoria possono sindacare solo l'ammissibilità

dell'assistenza giudiziaria e il modo in cui essa è prestata. Nella misura per

contro in cui pretende che l'esecuzione della ro­gatoria sia abusiva perché volta

a ottenere prove non esperibili in ordinari processi del diritto interno, l'appellante

adduce una critica ammissibile, ma infondata. Si è già accennato che davanti al

tribunale spagnolo AO 1 ha intentato causa per ottenere la

modifica (o la revisione) della liquidazione relativa al regime dei beni disciplinata

nella sentenza di divorzio (sopra, lett. A e B). Si fosse trattato di una causa

promossa in Svizzera sulla base della legge svizzera, l'attrice non sarebbe

stata abilitata a chiedere informazioni sui redditi e la sostanza dell'ex

marito valendosi dell'art. 170 CC, giacché tale disposizione non è più applicabile

– almeno di regola – dopo il divorzio (Hausheer/Reusser/Geiser

in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 5a e

12.

ad art. 170 CC con richiamo a Schwander

in: Basler Kommentar, ZGB I, 2ª

edizione, n. 6 ad art. 170). Essa avrebbe potuto invocare però il diritto

d'informazione che in simili circostanze sgor­ga direttamente – per giurisprudenza

– dalle nor­me sul divorzio, norme che impongono a ogni coniuge di comunicare spontanea­mente

all'altro coniuge qualsiasi dato utile per la liquidazione del regime dei beni,

sempre che – ma l'ipotesi non è neppure adombrata nel caso in esame –

l'altro coniuge non possa procurarsi i dati diversamente (Hausheer/Reusser/ Geiser, loc. cit. con

riferimento a DTF 117 II 228 consid. 6a e 6b; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione,

n. 105 ad art. 159 CC).

Ciò posto, si fosse

trattato nella fattispecie di una causa promossa in Svizzera sulla base della

legge svizzera, AO 1 avrebbe potuto lamentare un comportamento doloso dell'ex

marito nel processo di divorzio e chiedere al giudice di obbligare terzi a comunicare

le informazioni occorrenti o a produrre i documenti necessari. Certo, sareb­be

poi spettato al giudice valutare se l'addebito rivolto all'ex marito fosse

verosimile, ovvero se sussistessero i presupposti per l'edizione di documenti. Non

si può dire in ogni modo che AO 1 chieda di assumere per rogatoria informazioni

a lei precluse qualora avesse intentato causa in Svizzera. Che poi in

precedenti occasioni essa non sia riuscita a ottenere simili informazioni

ancora non significa ch'essa abusi ora della Convenzione

dell'Aia sull'assunzione al­l'estero delle prove in materia civile e

commerciale. Su questo punto l'appello manca di consistenza.

5.

L'appellante fa

valere che nel caso specifico la commissione rogatoria denota eminente

carattere esplorativo, mentre al momento di ratificare la Convenzione

dell'Aia sull'assunzione al­l'estero delle prove in materia civile e

commerciale la Svizzera ha chiaramente escluso di concedere assistenza

giudiziaria alle procedure indagatorie, comprese quelle di pre-trial discovery

of documents. Non avendo l'ex moglie indicato il motivo per cui essa ha

nominato determinate banche e non altre, né avendo precisato quali documenti

intenda concretamente ottenere, la commissione rogatoria andrebbe respinta –

essa ribadisce – per il suo carattere investigativo (memoriale, pag. 16, punto

17.

).

La tesi cade nel vuoto ove

appena si consideri che, una volta ancora, non compete al giudice della

rogatoria sindacare i presupposti per una domanda di edizione da terzi. Tale

compito incombe ai tribunali del merito. Del resto, anche l'esercizio di un diritto

d'informazione sgorgante dalle norme svizzere sul divorzio (richiamato dianzi)

o dall'art. 170 CC ha per sua natura indole inquisitoria, tant'è che può vertere

su ogni circostanza riferibile direttamente o indirettamente ai rapporti

finanziari tra i coniugi (sull'art. 170 CC: Rep.

1997.

pag. 123 in alto; Hausheer/Reusser/ Geiser, op. cit., n. 16 ad art. 170 CC).

E nel caso in cui un coniuge chieda al giudice di obbligare terzi a dare

informazioni (art. 170 cpv. 2 CC, ma ciò vale analogicamente anche per il

diritto d'informazione sgorgante dal diritto del divorzio), non si può dire –

come rileva a ragione il Segretario assessore con rinvio a Rep. 1999 pag. 142 consid.

8.

– che indicando per nome due banche in un luogo preciso il richiedente proceda

in modo indiscriminato.

Diverso è il caso di commissioni

rogatorie aventi per oggetto un pre-trial discovery of documents condotto

in Stati che applichino la Common Law. Dandosi simili eventualità, la

Svizzera ha dichiarato espressamente di non prestare assistenza giudiziaria nelle

condizioni da essa enunciate (RS 0.274.132, riserva all'art. 23). L'edizione di

documenti in rassegna non si riconduce tuttavia a un pre-trial discovery of documents,

né la Spagna applica la Common Law. Quanto al divieto di sequestri

generici da parte di creditori esteri (art. 272 cpv. 2 LEF) evocato

dall'appellante, l'argomentazione è fuori luogo, la Convenzione

dell'Aia sull'assunzione al­l'estero delle prove in materia civile e

commerciale essendo estranea al­l'esecuzione di sequestri stranieri. Anche sul suo

secondo punto l'appello del convenuto va pertanto disatteso.

6.

Asserisce l'appellante

che nella fattispecie la trasmissione della commissione rogatoria è avvenuta –

comunque sia – in modo informe, il tribunale spagnolo avendo affidato la consegna

della richiesta al patrocinatore di AO 1, il quale l'ha fatta

pervenire non al Dipartimento federale di giustizia e polizia, bensì al

Tribunale d'appello. Irrita sarebbe anche la trasmissione del complemento

sollecitato dal Segretario assessore, spedito direttamente alla Pretura per il

tramite di un altro rappresentante di AO 1. Ciò violerebbe la Convenzione dell'Aia sull'assunzione al­l'estero delle prove in

materia civile e com­merciale, la quale autorizza l'invio per posta, ma a cura

dell'autorità richiedente, non per opera di una parte in causa (memoriale, pag.

19, punto 18).

La censura non è votata a

miglior sorte delle precedenti. L'art. 2 della Convenzione citata prevede che

ogni Stato contraente nomina un'autorità centrale incaricata di ricevere le

rogatorie di altri Stati contraenti e di trasmetterle all'autorità d'esecuzione.

La Svizzera ha designato come autorità centrale il Dipartimento federale di

giustizia e polizia (RS 0.274.132, dichiarazione relativa all'art. 2), il quale

però non procede ad alcun esame delle rogatorie, ma si limita a far proseguire le

commissioni alle autorità centrali cantonali competenti (Ufficio federale di

giustizia, L'assistenza giudiziaria inter­nazionale in materia civile, Berna

2003, in: ‹www.bj.admin.ch./etc/medialib/data/sicherheit/rechtshilfe.Par.

0055.

File.tmp/wegl-ziv-i.pdf›, II.C.1.2, pag. 7 in alto). Autorità centrale

cantonale competente è, nel Ticino, il Tribunale d'appello (elenco in:

‹www.rhf.admin.ch/rhf/d/service/recht/Kantonale-Zentralbehoerden.pdf›), il

quale verifica che la richiesta sia formalmente regolare e che l'assistenza

giudiziaria non appaia manifestamente inammissibile. Se non ravvisa

impedimenti, esso fa eseguire le rogatorie – di regola – dai Pretori (art. 513e

lett. b CPC).

Come le

richieste rogatorie pervengano al Dipartimento federale di giustizia e polizia

è – contrariamente all'opinione dell'appellante – senza rilievo. Poco importa altresì

che la commissione giunga direttamente all'autorità centrale cantonale competente,

dato che il Dipartimento federale di giustizia e polizia funge soltanto da indirizzo

sussidiario per l'autorità estera cui non sia noto il recapito dell'autorità

cantonale destinataria. Decisivo è che il plico pervenga in originale e

provvisto della firma autografa dell'autorità giudiziaria richiedente, come nel

caso in esame. Che poi arrivi per posta, per corriere privato

o per il tramite di un legale è indif­ferente (Meier, Die

Anwendung des Haager Beweisübereinkom­mens in der

Schweiz unter besonde­rer Berück­sichtigung

der Beweisaufnahme für U.S.-amerikani­sche Zivil­prozesse,

Basilea 1999, pag. 167 n. 4, primo paragrafo). Analoga

libertà di forma vige del resto – in antitesi, una volta ancora, all'opinione

dell'appellante – qualora si tratti di applicare la Convenzione dell'Aia relativa

alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed

extragiudiziari in materia civile o commerciale, del 15 novembre 1965 (RS

0.274

). Anche in simili eventualità la richiesta dell'autorità estera può

giungere all'autorità centrale, ossia al Dipartimento

federale di giustizia e polizia, nel modo che l'autorità richiedente reputa più

opportuno (Bischof, Die Zustellung im internationalen Rechts­ver­kehr in Zivil-

und Handelssachen, Zurigo 1997, pag. 264, penultimo paragrafo). Se ne conclude che,

infondato nella misura in cui è ricevibile, l'appello del convenuto è destinato

all'insuccesso.

II. Sull'appello

del __________

7.

La

legittimazione del terzo a impugnare un decreto di edizione nei propri

confronti in cause appellabili è già stata accertata (consid. 3 in principio). Giovi

ripetere tuttavia che, come questa Camera ha ricordato nella citata sentenza

del 10 luglio 2006 (sopra, lett. C in fine), ciò non abilita il terzo a sostituirsi

alla diligenza delle parti (consid. 2). Il terzo non può, in altri termini, contestare

l'obbligo di edizione per difendere gli interessi dell'attore o del convenuto.

Può solo salvaguardare i suoi propri interessi giuridicamente protetti,

facendo valere – ad esempio – l'intervenuta prescrizione dell'art. 962 CO

(conservazione decennale degli atti), il pericolo di esporsi a un danno, il

rischio di incorrere in sanzioni per la divulgazione di documenti o – a certe

condizioni, dandosi un istituto di credito – il segreto bancario tutelato

dall'art. 47 LBCR (Coc­chi/Trezzini,

op. cit., n. 4, 7 e 8 ad art. 211). Non v'è alcun motivo di scostarsi da tale principio

nel caso in cui un decreto di edizione sia emanato, come nella fattispecie, in accoglimento

di una commissione rogatoria internazionale.

8.

L'appellante

denuncia anzitutto il carattere inquisitorio dell'edizio­ne, rilevando che la commissione

rogatoria non precisa i documenti richiesti, non spiega perché sia preso a

partito proprio il __________, non specifica la natura e l'oggetto della causa

né riepiloga i fatti (memoriale, punti 4 e 5). Esso ribadisce inoltre che la

Svizzera rifiuta di prestare assistenza giudiziaria a procedure di pre-trial

discovery of documents, siccome puramente investigative, e ciò

osterebbe anche all'accoglimento della rogatoria spagnola (memoriale, punto 6).

Ora, argomentazioni del genere sono improponibili da parte del terzo obbligato

all'edizione. Solo la parte in causa può lamentare il carattere esplorativo di

un decreto di edizione (sempre che ciò avvenga davanti al giudice del merito,

non davanti a quello della rogatoria), poiché essa soltanto è toccata dall'investigazione

nei suoi interessi giuridicamente protetti. La banca, come detto, non è

abilitata a farne le veci.

È vero

che, dandosi il caso, un'edizione di documenti potrebbe toccare anche gli

interessi del terzo tenuto all'obbligo di produrre i documenti ed è altrettanto

vero che in condizioni del genere il terzo deve poter censurare la natura indagatoria

della richiesta. Non solo: la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che

qualora un decreto di edizione nei confronti di una banca coinvolga, oltre agli

interessi del cliente che è parte al processo, gli interessi di titolari di conti

la cui identità sia nota alla sola banca, quest'ultima dev'essere ammessa a

rappresentare gli interessi di quei titolari (Cocchi/Trezzini,

op. cit., appendice 2000/2004, pag. 303 nota 392). Se non che, nel proprio

memoriale l'appellante non prospetta nulla del genere. Critica unicamente il

carattere indagatorio del decreto come tale, difendendo in tal modo gli

interessi di AP 1. Ciò

non è ammissibile. In proposito l'appello sfugge a qualsiasi esame.

9.

Reitera

l'appellante nell'affermare che la commissione rogatoria è generica e indistinta,

sicché andrebbe rigettata come ha fatto

l'Obergericht

del Canton Zurigo in un caso analogo con sentenza del 23

ottobre 2001 (ZR 101/2002 pag. 257 n. 84). Esso soggiunge altresì che, fornisse

la documentazione richiesta, si esporrebbe a sicure azioni di risarcimento per

violazione del segreto bancario e che nell'ipotesi in cui AP 1 fosse semplice

beneficiario economico di conti intestati ad altri esso non sarebbe legato a

lui da alcun rapporto contrattuale (come si

evincerebbe anche dalla sentenza del Tribunale federale 4C.108/2002, consid.

3c). Ciò giustifica ulteriormente, a suo parere, la reiezione della rogatoria

(memoriale, punti 7 e 8).

La

prima argomentazione è una volta ancora irricevibile. Come si è ripetuto, non

compete alla banca tutelare gli interessi di un cliente che è parte in causa. La

banca è legittimata a difendere i propri interessi o, al limite, quelli dei clienti

a lei sola noti. La seconda argomentazione è di per sé ricevibile, ma non di

maggior pregio, ove si consideri che AP 1 nulla potrebbe rimproverare all'appellante

in materia di segreto bancario. Se il decreto d'edizione impugnato traesse

origine da una richiesta formulata dall'attrice a norma dell'art. 170 CC, invero, l'appellante non potrebbe opporre al giudice civile il

segreto bancario, giacché il diritto d'informazione del coniuge si fonda direttamente

sulla legge, non su un rapporto contrattuale (da ultimo: I CCA, sentenza inc.

11.2005.144

del 28 novembre 2005, consid. 5; Bräm, op. cit., n. 46 ad art. 170 CC con richiamo

a Stettler/ Germani, Droit civil

III, 2ª edizione, pag. 168 n.

245; Hausheer/ Reusser/Geiser,

op. cit., n. 28 ad art. 170 CC; Frank/Sträuli/ Messmer, Kommentar zur zürcherischen

Zivilprozessordnung, 3ª edizione,

n. 3 al § 160; Leuch/Marbach/Kellerhals/Sterchi,

Die Zivilprozess­ordnung für den Kanton Bern, 5ª edizione, n. 2a ad art. 246;

Stanislas, Ayant droit économique et droit civil: le devoir de renseignements

de la banque, in: SJ 121/1999 II 435). Identico prin­cipio vale per il

diritto d'informazione che sgor­ga direttamente dalle nor­me

sul divorzio, le quali impongono a ogni coniuge – come detto – di comunicare

spontanea­mente all'altro coniuge qualsiasi dato utile per la liquidazione del

regime dei be­ni (sopra, consid. 4). In concreto l'appellante non risulta

esporsi dunque a rischi di responsabilità per violazione del segreto bancario.

Quanto

allo statuto dell'“avente

diritto economico”, la giurisprudenza

ne ha già delineato da tempo i contorni (Rep. 1999 pag. 141 consid. 6). E la

mancanza di relazioni tra lui e la banca, invocata dall'appellante con

riferimento alla citata sentenza del Tribunale federale, non è di rilievo ai

fini dell'attuale giudizio. In concreto non si tratta per vero di risalire al

proprietario di beni intestati a terzi, né di scoprire l'identità di chicchessia.

Si tratta solo di sapere quali beni facciano capo al convenuto e quale sia l'entità

di tali averi. Certo, secondo Lombardini un “avente diritto economico” non è legittimato a

ottenere informazioni dalla banca, sicché il suo coniuge non può beneficiare di

una posizione migliore solo grazie all'art. 170 CC (Droit bancarie suisse, Zurigo

2002, pag. 635 n. 18; Nuova rivista di diritto commerciale e processuale 2004

pag. 522). Lo stesso autore riconosce però che la giurisprudenza di questa

Camera segue un altro orientamento, dal quale non v'è ragione di scostarsi. Tanto

meno ove si consideri che la figura del titolare di conti facenti capo all'“avente diritto economico” appare debitamente salvaguardata dalla

facoltà – esplicitamente accordata dal Segretario assessore all'appellante – di

togliere dai documenti i nomi di persone fisiche o giuridiche estranee alla

causa. Inoltre la banca può chiedere di selezionare determinate informazioni o

di essere autorizzata a produrre i documenti in estratto. Per di più, al

momento di ricevere i documenti, il giudice può ancora – d'ufficio – togliere i

nomi di persone fisiche o giuridiche estranee alla causa, selezionare determinate

informazioni o acquisire i documenti in estratto (Hausheer/ Reusser/Geiser, op. cit., n. 24 ad art. 170 CC; Aepli, Zur Aus­kunfts­pflicht der Bank nach

Art. 170 Abs. 2 ZGB in: Fest­schrift Bern­hard Schnyder, Friburgo 1995, pag.

8). Tale “doppio filtro” permette di contemperare adeguatamente gli interessi

del coniuge istante, quelli del coniuge convenuto, quelli di persone estranee

alla lite e – per quanto riguarda l'istituto di credito – il segreto bancario (Stanislas, op. cit., pag. 436 con riferimenti).

10.

Infine

l'appellante censura l'invio della richiesta rogatoria dalla Spagna per corriere

postale, che violerebbe a suo dire la Convenzione dell'Aia relativa alla

notificazione e alla comunicazione al­l'estero degli atti giudiziari ed

extragiudiziari in materia civile o commerciale, del 15 novembre 1965 (RS

0.274

). E per quanto riguarda la citazione a testimonio di __________ fa

valere l'inosservanza dell'art. 3 lett. f della Convenzione sull'assunzione

all'estero delle prove in materia civile e commerciale, secondo cui l'autorità

richiedente deve indicare le domande da rivolgere alle persone da interrogare o

i fatti oggetto della deposizione, ciò che invece farebbe difetto (memoriale,

punti 9 e 10).

Il vizio di forma che

l'appellante crede di ravvisare nella trasmissione della rogatoria dalla Spagna

alla Svizzera non sussiste per il semplice fatto che – come si è illustrato (consid.

6) – la Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in

materia civile e commerciale concede assoluta libertà in proposito. Il divieto

della notifica per posta cui si riferisce l'appellante evocando la riserva formulata

dalla Svizzera agli art. 8 e 10 della Convenzione dell'Aia relativa alla

notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed

extragiudiziari in materia civile o commerciale, del 15 novembre 1965, è tutt'altra

cosa. Essa riguarda non l'invio di commissioni rogatorie estere al

Dipartimento federale di giustizia e polizia (o all'autorità centrale cantonale

competente), bensì la notifica di atti giudiziari esteri a persone

fisiche o giuridiche residenti in Svizzera. Anche nell'ambito della Convenzione

dell'Aia relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti

giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, per altro, le

richieste di notificazione possono giungere al

Dipartimento federale di giustizia e polizia – come si è spiegato (consid. 6) –

nel modo che l'autorità estera reputa più opportuno.

Irricevibile

è per concludere la doglianza dell'appellante contro la citazione a testimonio

di __________. Come si è indicato (consid. 3c), il Segretario assessore

non consta ancora avere statuito formalmente sulla legittimità della

testimonianza per quanto attiene all'ammissibilità e all'esecuzione della

rogatoria. Prematura, su tal punto l'impugnazione si sottrae dunque a qualsiasi

disamina.

III. Sulle spese e le

ripetibili

11.

In quanto ricevibili,

entrambi i rimedi giuridici si rivelano per finire senza fondamento. Gli oneri

processuali seguono la soccomben­za degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC). Non

è il caso invece di attribuire ripetibili, i memoriali non avendo formato

oggetto di intimazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis

CPC

e vista sulle spese la tariffa

giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui sono

diretti contro la citazione a testimonio di __________, gli appelli sono irricevibili.

Il Segretario assessore emanerà una nuova convocazione sostitutiva di quella

scaduta in pendenza di appello.

2. Nella misura in cui sono

diretti contro i due decreti di edizione, gli appelli sono respinti nella

misura in cui sono ricevibili e i decreti impugnati sono confermati.

3. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a) tassa di

giustizia unica fr. 750.–

b) spese fr.

50.–

fr.

800.–

sono

posti per metà a carico di AP 1

e per l'altra metà a carico del __________. Non si assegnano ripetibili.

4. Intimazione:

– ;

– , succursale di ;

– .

Comunicazione:

– ;

– ;

– ;

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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