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Decisione

11.2006.118

Protezione della personalità contro lesioni illecite: provvedimenti cautelari

7 maggio 2008Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi titoli come accademici sul suo sito Internet”, mentre si tratta di titoli “non riconosciuti dal sistema universitario svizzero e per questo motivo

nemmeno equipollenti a titoli accademici italiani”, che l'imprecisione della frase è di poco momento e di nessuna

importanza per il pubblico, che la locuzione “valore legale” è

insignificante, che quanto interessa il lettore è sapere se la AO 5 rilasci

titoli accademici, mentre “a

cosa si possa fare col diploma di esperto salumiere eventualmente rilasciato

dalla AO 5, il lettore medio del messaggio incriminato non è interessato”.

Inutilmente

ripetitiva, con l'argomentazione appena riassunta il convenuto tenta in realtà di

sovvertire i termini del problema, il quale non consiste nel sapere se sia vero

quanto dichiarano o promettono i responsabili della AO 5 su Internet, ma se sia

vero quanto figura nella nota affermazione che il Pretore ha ordinato al

convenuto di eliminare dai siti. Ora, non si può seriamente opinare che

quell'affermazione sia vera, nemmeno in qualche modo. Anzi, essa è mendace

proprio nella sua apoditticità, perché lascia credere che la AO 5 non sia per

nulla un'università, che essa distribuisca titoli senza valore e che siffatti

diplomi non abbiano alcuna possibilità di essere riconosciuti nemmeno in Italia.

Invano l'appellante cerca di giustificarsi assumendo che quanto importa al

pubblico è la conseguibilità di titoli accademici, non di titoli professionali.

Determinante ai fini del presente giudizio è la veridicità della sua affermazione,

non i presunti interessi del pubblico. Anche a un giudizio di semplice verosimiglianza,

su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.

11. A

parere dell'appellante il decreto cautelare incorrerebbe nell'annullamento quand'anche

la nota affermazione fosse “globalmente

inveritiera”, sussistendo – a

mente sua – un preponderante interesse pubblico alla divulgazione della

notizia. Egli rileva una volta ancora che nel suo sito Internet la AO 5

pretende falsa­mente di essere autorizzata a rilasciare titoli accademici, finanche

di dottorato, valendosi a tal fine di un'autorizzazione cantonale, senza

minimamente precisare che si tratta in realtà di meri diplo­mi professionali.

Per di più essa disporrebbe di “fiancheggiatori” che

la fanno passare come l'unica università privata riconosciuta e accreditata nel

Cantone Ticino, mentre essa non beneficia di alcun accreditamento presso la

Conferenza Universitaria Svizzera (sentenza del Tribunale federale 2P.88/2006 e

97/2006 del 30 marzo 2007). L'interesse alla protezione del pubblico, e in

specie del pubblico che “naviga” nei forum di Internet per sapere chi sia

abilitato a rilasciare lauree e titoli accademici, scuserebbero pertanto le

inesattezze e la categoricità dell'affermazione.

a) Che

Considerandi

in concreto la lesione fosse – dopo quanto si è visto – illecita, attuale e suscettiva

di causare un pregiudizio difficil­mente riparabile (decreto impugnato, pag. 10

in fondo) non è revocato in dubbio (art. 28c cpv. 1 CC). L'appellante non

contesta neppure che il pregiudizio cagionato dall'affermazione potesse rivelarsi

particolarmente grave (art. 28c cpv. 3 CC, prima condizione) per

l'ampiezza della diffusione raggiunta dal messaggio (decreto impugnato, pag. 11

in alto), né sostiene che il Pretore avrebbe potuto ottenere lo stesso

risultato adottando un provvedimento meno incisivo o che le attrici potessero

ragionevolmente far capo ogni volta al diritto di risposta (art. 28c

cpv. 3, terza condizione). Quanto egli pretende è che la lesione non appariva

manifestamente ingiustificata (art. 28c cpv. 3 CC, seconda condizione)

poiché sussisteva un interesse preponderante all'informazione del pubblico che “naviga” in Internet, meritevole di essere avvertito delle lusinghe circa

lauree e titoli solo apparentemente accademici in cui sarebbe potuto cadere consultando

il sito della AO 5. E siccome tale interesse non era manifestamente

inesistente, il Pretore avrebbe dovuto respingere l'istanza cautelare.

b) Sulla seconda condizione posta

dall'art. 28c cpv. 3 CC per l'emanazione di provvedimenti

cautelari (lesione manifestamente ingiustificata) il Pretore ha rilevato che in

realtà il convenuto non si prefiggeva di informare il pubblico, tanto meno

attraverso un'affermazione corretta, bensì di screditare la AO 5, facendola

apparire un istituto poco serio e di scarsa levatura didattica (decreto

impugnato, pag. 9 in fondo e 10 a metà). Nell'appello il convenuto reitera il

suo punto di vista, ripetendo in sintesi che il sito Internet della AO 5 è

fuorviante e ingannevole, ma sul biasimo del Pretore non spende una parola, di

modo che su tal punto il ricorso andrebbe finanche dichiarato irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si aggiunga ad ogni buon

conto che la tutela del pubblico interesse può scusare un'informazione approssimativa,

inesatta o tutt'al più non manifestamente erronea, ma non inveritiera già a

prima vista (cfr. Barrelet, op.

cit., pag. 410 n. 1423). Affermare che la AO 5 “non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i titoli non

hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a quelli delle

università in Italia” non è solo “globalmente inveritiero”, come reputa

l'appellante. È

un'asserzione palesemente falsa già di primo acchito nei suoi tratti

essenziali, una volta esaminati gli atti. E il pubblico interesse non può

essere perseguito con simili metodi.

12.

Se ne

conclude che, privo di fondamento, l'appello è destinato alla reiezione. Gli oneri

processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

13.

Per

quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le cause intese alla protezione

della personalità non toccano diritti di carattere pecuniario, a meno che – ma

l'ipotesi è estranea al caso in rassegna – comprendano anche pretese di

risarcimento o di riparazione del torto morale (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.3.1 ad art. 44 vOG). Nella fattispecie il

ricorso in materia civile è ammissibile perciò senza riguardo a questioni di

valore (art. 74 LTF). Trattandosi poi di provvedimenti cautelari, essi

configurano decisioni incidentali e seguono la via giudiziaria

del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 2000.–

complessivi per ripetibili.

3. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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