11.2006.118
Protezione della personalità contro lesioni illecite: provvedimenti cautelari
7 maggio 2008Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2006.118
Data decisione, Autorità:
07.05.2008, ICCA
Titolo:
Protezione della personalità contro lesioni illecite: provvedimenti cautelari
PROTEZIONE DELLA PERSONALITÀ CONTRO LESIONI ILLECITE
PROVVEDIMENTO CAUTELARE
art. 28c cpv. 1 CC
art. 28c cpv. 3 CC
Incarto n.
11.2006.118
Lugano,
7 maggio 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.740 (protezione
della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, promossa con petizione del 2 giugno 2006 da
AO 5
AO 4,
AO 2,
AO 1,
AO 3
AO 6
(patrocinate dall' PA 1)
contro
AP 1
(patrocinato PA 2);
giudicando
ora sul decreto cautelare del 12 ottobre 2006 con
cui il Pretore ha ordinato al convenuto “di eliminare dai siti Internet e da ogni altro mezzo di diffusione
la seguente affermazione: La AO 5 non è riconosciuta nel sistema universitario
svizzero, i titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono
equipollenti a quelli delle università in Italia”;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 26 ottobre
2006 presentato dall'avv. AP 1 contro il decreto
cautelare emesso il 12
ottobre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 2 giugno 2006 l'associazione AO 5, AO 4, AO 2 AO 1, AO 3 e AO
6 hanno introdotto dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, una
petizione fondata sul diritto della personalità per ottenere che fosse ordinato
all'avv. AP 1 di “eliminare dai
siti Internet e da ogni altro mezzo di diffusione la seguente affermazione: La AO
5 non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i titoli non hanno valore
legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a quelli delle università in
Italia”. Le attrici hanno
chiesto inoltre che a AP 1 fosse ingiunto di “rimuovere con effetto immediato da Internet i siti __________ e __________”. Identiche domande le attrici hanno
formulato già in via cautelare.
In
subordine, nell'ipotesi in cui il convenuto ottemperasse pendente di causa alle loro richieste, le sei associazioni hanno concluso perché fosse accertata “l'illiceità della lesione connessa alla seguente affermazione del signor AP 1: La AO 5 non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i titoli non
hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a quelli delle
università in Italia”, accertando altresì “l'illiceità
della lesione connessa alla creazione da parte del signor AP 1 dei siti __________ e __________”.
B. Con
decreto cautelare emesso il 6 giugno 2006 senza contraddittorio il Pretore ha
ordinato a AP 1 di eliminare dai siti Internet e da ogni altro mezzo di
diffusione l'affermazione “La AO
5 non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i titoli non hanno
valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a quelli delle università
in Italia”. Contestualmente egli ha citato le parti all'udienza del 14 giugno 2006 per il contraddittorio. In
tale occasione il convenuto ha postulato la revoca del decreto cautelare con
l'argomento che non poteva eseguire materialmente l'ordine, non essendo egli
l'autore dell'affermazione litigiosa e non potendo imporre alcunché a provider
esteri.
L'istruttoria
è consistita nella sola assunzione di documenti, taluni dei quali sottratti per
ordinanza del Pretore alla cognizione del convenuto (art. 185 cpv. 2 CPC).
Il
dibattimento finale cautelare ha avuto luogo il 4 ottobre 2006. In quella
circostanza le associazioni hanno presentato una domanda di restituzione in
intero per essere ammesse a notificare un testimone. Il convenuto ha proposto
di respingerla e il Pretore l'ha rigettata seduta stante. Preso atto di ciò, le
associazioni hanno formulato le loro conclusioni, chiedendo al Pretore la conferma
del decreto cautelare emanato il 6 giugno 2006 senza contraddittorio, mentre il
convenuto ha proposto – da parte sua – di revocarlo. Statuendo il 12 ottobre
2006, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha confermato
il decreto cautelare emesso il 6 giugno 2006 senza contraddittorio, comminando
al convenuto le conseguenze dell'art. 292 CP in caso di inosservanza. La tassa
di giustizia e le spese (fr. 350.– complessivi) sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
C. Contro
il decreto predetto AP 1 è insorto il 26 ottobre 2006 a questa Camera, chiedendo
che – conferito all'appello effetto sospensivo – l'istanza cautelare delle sei associazioni
sia respinta e che il decreto impugnato sia annullato. Il presidente della Camera
ha accordato all'appello effetto sospensivo parziale, sospendendo il 4 novembre
2006 l'esecutività della comminatoria penale figurante nel decreto. Con osservazioni
del 1° dicembre 2006 le istanti hanno poi proposto di respingere l'appello e il
26 luglio 2007 hanno sollecitato la revoca dell'effetto sospensivo (parziale) all'appello,
richiesta che il presidente di questa Camera ha respinto il 28 luglio successivo.
in diritto: 1. La procedura per l'emanazione di provvedimenti cautelari
giusta l'art. 28c CC è,
salvo quanto dispone il diritto federale (art. 28d CC, art. 12 lett. a e
b, rispettivamente art. 33 LForo), quella degli art. 376 segg. CPC (Bucher, Personnes
physiques et protection de la personnalité, 3ª edizione, pag. 172 n. 652). Il termine per appellare, non
interrotto dalle ferie giudiziarie (art. 348bis CPC), è di dieci giorni
(art. 308 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto cautelare, intimato il 13
ottobre 2006, è giunto al convenuto il 16 ottobre successivo. Tempestivo,
l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Chi
rende verosimile una lesione illecita alla sua personalità, imminente o
attuale e tale da potergli causare un pregiudizio difficilmente riparabile, può
chiedere al giudice di ordinare provvedimenti cautelari (art. 28c cpv. 1
CC). A titolo cautelare il giudice può – in specie – proibire o far cessare la
lesione, come pure prendere i provvedimenti necessari per assicurare le prove
(art. 28c cpv. 2 CC). Quando la lesione illecita della personalità sia
causata da un mezzo di comunicazione sociale di carattere periodico, nondimeno,
il giudice può proibirla o farla cessare a titolo cautelare soltanto se essa
sia tale da provocare un pregiudizio particolarmente grave e non sia
manifestamente giustificata e se il provvedimento non sembri sproporzionato
(art. 28c cpv. 3 CC). Tale restrizione ha lo scopo di evitare che misure
cautelari si traducano in provvedimenti censori, incompatibili
con la libertà di stampa (FF 1982 II 658; Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4ª
edizione, pag. 235 n. 677). Del resto la nozione di “mezzo di comunicazione sociale di carattere periodico” si ritrova anche all'art. 28g cpv.
1 CC (diritto di risposta), che tutela non solo il diritto della personalità,
ma anche la libertà
d'espressione (I CCA, sentenza inc. 11.1995.284 del 29 novembre 1996, consid. 8a con riferimenti, pubblicato
in: Medialex 1997 pag. 164).
3. Rientrano
fra i “mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico” i giornali e
le riviste, la radio e la televisione, le notizie diramate da agenzie di stampa
e per mezzo di Internet, sempre che tali notizie siano aggiornate alla stessa stregua
di una pubblicazione stampata e diffusa con cadenza regolare e conosciuta dal
pubblico (Barrelet, Droit de la
communication, Berna 1998, pag. 409 n. 1420 con rinvio alla pag. 346 n. 1197;
v. anche pag. 423 n. 1470 e pag. 450 n. 1560). “Mezzi di comunicazione sociale di carattere
periodico” sono anche i servizi d'informazione per
telefono, i giornali che si leggono allo schermo, le pagine di televideo (“teletext”)
e l'attualità diffusa su reti informatiche, purché rinnovate con regolarità
nota agli utenti (op. cit., pag. 418 n. 1446). È dubbio invece che possano definirsi
“mezzi di comunicazione sociale di carattere periodico” quanto
rendono pubblico gruppi di lavoro o di discussione (loc. cit.). Non è un “mezzo di comunicazione sociale di carattere periodico”, in ogni
modo, la singola edizione di un libro o il contenuto di una lettera circolare,
nemmeno se divulgato su Internet (Tuor/Schnyder/Schmid/
Rumo-Jungo, Das schweizerische ZGB, 12ª edizione, pag. 109 in alto; v. anche
Barrelet, op. cit., pag. 413 n.
1429).
4. Trattandosi
di un “mezzo di comunicazione a
carattere periodico”, il
giudice può proibire o far cessare cautelarmente una pubblicazione lesiva della
personalità solo – come si è accennato – a tre condizioni: se la lesione è
suscettibile di cagionare un pregiudizio particolarmente grave, se essa non è
manifestamente giustificata e se il provvedimento richiesto non sembra sproporzionato. I tre requisiti sono
cumulativi (DTF 118 II 373 consid. 4c). Il “pregiudizio particolarmente grave” va inteso in senso lato e può essere di
natura economica, ideale o morale (Tercier,
Le nouveau droit de la personnalité, Zurigo 1984, pag. 151 n. 1122; Bugnon, Les misures provvisionnelles et
la protection de la personnalité, in: Contributions en l'honneur de Pierre Tercier, Friburgo 1993, pag. 39). Non basta che sia difficilmente riparabile: dev'essere anche di particolare intensità (Tercier, Les mesures provisionnelles en droit des médias, in:
Medialex 1995, pag. 30), seppure l'ampiezza della diffusione in sé non sia
sufficiente a costituire un pregiudizio particolarmente grave (in caso contrario
ogni lesione della personalità dovuta a “mezzi di comunicazione di carattere periodico” sarebbe sempre particolarmente grave: Barrelet, op.
cit., pag. 411 n. 1426). La lesione “manifestamente ingiustificata” deve balzare all'occhio già a un sommario esame (Barrelet, op. cit., pag. 410 n. 1422
segg.). Quanto alla proporzionalità della misura, in linea di principio non
soccorrono gli estremi per un provvedimento cautelare ove sia possibile esercitare
un diritto di risposta (Barrelet,
op. cit., pag. 412 n. 1427 con rinvio alla pag. 408 n. 1416 in fine).
5. Abilitato
a chiedere l'emanazione di provvedimenti cautelari è – come detto – “chi rende verosimile una lesione illecita
alla sua personalità” (art. 28c
cpv. 1 CC). Non solo le persone fisiche, ma anche le persone giuridiche possono
valersi di tale prerogativa (Meili
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª
edizione, n. 32 ad art. 28; Barrelet,
op. cit., pag. 371 n. 1273). Sta di fatto che in concreto l'unica a essere in
discussione è la personalità della AO 5. V'è da domandarsi pertanto se AO 4., AO
2., AO 1, AO 3 e AO 6 abbiano reso verosimile la loro legittimazione attiva
(DTF 95 II 537 in basso). Visto nondimeno che di una lesione illecita si duole anche
la stessa associazione AO 5, l'interrogativo riguardante le altre cinque litisconsorti
può – almeno ai fini di un giudizio meramente cautelare – rimanere irrisolto.
6. Nella
fattispecie il Pretore ha verificato anzitutto la propria competenza per
territorio (art. 12 lett. a e art. 33 LForo), data a suo parere anche sotto
il profilo dell'art. 25 LForo, che in caso di atto illecito prevede
la competenza del “giudice del luogo
dell'evento”. Egli ha accertato
altresì la legittimazione passiva del convenuto, verosimile autore dei messaggi
(apparsi sotto vari pseudonimi) contenenti l'affermazione litigiosa in numerosi
“forum” di siti Internet. Ciò posto, il Pretore ha constatato che – effettivamente
– la AO 5. “non è accreditata
nel sistema universitario svizzero e i suoi diplomi non sono accademici, bensì
professionali” (decreto
impugnato, pag. 9 in alto). Egli ha rilevato tuttavia che la stessa AO 5
precisa nel suo sito Internet, circa l'accreditamento della qualità, di avere “in corso” la relativa procedura “presso l'organo istituito dalla Conferenza Universitaria Svizzera
denominato OAQ”. Inoltre, secondo
il Pretore, l'equipollenza dei titoli con quelli rilasciati dalle università
italiane non può semplicemente dirsi esclusa. Anzi, pretendere che i titoli rilasciati
dalla AO 5 non hanno alcun valore, quando in realtà essi risultano riconosciuti
in Svizzera e – almeno nel campo della fisioterapia – in Italia come diplomi
professionali, è addirittura menzognero.
A mente
del Pretore, di conseguenza, l'affermazione del convenuto mira a screditare la AO
5, accusandola di operare a scarso livello e in modo poco serio, onde la lesione
della personalità. E il pregiudizio arrecato – egli ha soggiunto – è particolarmente
grave, vista l'ampiezza della diffusione garantita dalla rete informatica. L'ingiunzione
di cancellare dai siti Internet l'affermazione inveritiera è poi proporzionata,
per il Pretore, vista l'offesa alla stima professionale dell'istituto. La
comminatoria dell'art. 292 CP, infine, si giustifica per assicurare
l'esecuzione dell'ordine. In definitiva, quindi, il Pretore ha accolto
l'istanza cautelare nella misura in cui tendeva a far sì che il convenuto eliminasse
dai siti cui si era rivolto l'affermazione secondo cui “La AO 5 non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i
titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a
quelli delle università in Italia”.
7. Per
quanto riguarda in primo luogo la sua legittimazione passiva, l'appellante contesta
di essere l'autore dei messaggi elettronici contenenti l'affermazione
controversa, facendo valere che chiunque può usare pseudonimi o profittare di
false generalità nell'invio di simili comunicazioni. Il Pretore è stato di
altro avviso. Con un doppio clic sul nickname “__________”
– egli ha appurato – si apriva una pagina che mostrava il profilo dell'utente (il
convenuto: doc. L), mentre lo pseudonimo “__________” portava a un indirizzo di
posta elettronica (‹__________›) che conduceva al sito del __________ di __________ __________: doc. O), correlato all'__________ (doc. P), di cui il convenuto è amministratore
unico (doc. H, Q). A livello di verosimiglianza quest'ultimo poteva reputarsi
dunque l'autore dei messaggi in questione (decreto impugnato, pag. 6 in basso).
Nell'appello
il convenuto non discute la motivazione del Pretore: non nega che il profilo dell'utente “__________” fosse il suo, né che lo pseudonimo “__________” conducesse
per finire all'azienda di cui egli è amministratore unico. Sostiene che qualsiasi
persona maldisposta avrebbe potuto creare artificiosamente un suo profilo di
utente, ma non tenta neppure di adombrare chi né perché. Pretende di essere estraneo
all'indirizzo __________, ma non nega che quell'indirizzo permetta di risalire all'__________,
della quale lui è amministratore unico. Ricorda infine che con lo pseudonimo “__________”
sono stati inviati anche messaggi a lui ostili, i quali non potevano semplicemente
essere intesi a distogliere i sospetti dalla sua persona (come ha ritenuto il
Pretore) perché anteriori all'inoltro della petizione, ma non indica perché “__________”
avrebbe dovuto attendere la litispendenza per attuare simili diversivi. Nessuna
delle argomentazioni addotte dall'appellante inficia, per finire, l'impressione
che il Pretore ha tratto, a un giudizio di verosimiglianza (come quello che
disciplina i provvedimenti cautelari fondati sugli art. 376 segg. CPC), circa
l'identità dell'autore dei messaggi. Sulla legittimazione passiva di AP 1
l'appello manca in definitiva di consistenza.
8. I
requisiti che disciplinano la proibizione cautelare di una lesione illecita
della personalità sono già stati enunciati (consid. 2). A tal fine basti
ricordare che la lesione illecita dev'essere imminente o attuale e
suscettibile di causare un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 28c
cpv. 1 CC). Ove essa sia causata da un mezzo di comunicazione sociale di carattere
periodico, inoltre, una proibizione cautelare entra in linea di conto solo a
tre condizioni supplementari e cumulative (art. 28c cpv. 3 CC):
– la lesione dev'essere
suscettibile di causare un pregiudizio particolarmente grave,
– la lesione deve apparire
manifestamente ingiustificata e
– il provvedimento non deve
sembrare sproporzionato.
Nella
fattispecie il Pretore reputa che Internet rientri “senz'altro nella categoria dei mezzi di
comunicazione sociale di carattere periodico della quale fanno parte anche
giornali, riviste, programmi radiotelevisivi e teletext” (decreto impugnato, pag. 7 in fondo). In realtà occorre
distinguere: non tutto quanto è diffuso per mezzo di Internet ricade – come si
è spiegato (consid. 3) – nelle previsioni dell'art. 28c cpv. 3 CC. A
supporre che l'affermazione censurata dalle attrici sia apparsa su pagine di Internet
aperte al pubblico per discutere argomenti d'interesse comune (“forum”, come sostiene lo stesso appellante), si può presumere in effetti che almeno quelle pagine fossero aggiornate a cadenze regolari e
conosciute, così com'è stampato e diffuso con regolarità nota ai lettori un giornale
o una rivista. Quanto meno nel dubbio, a tutela della libertà d'espressione
l'art. 28c cpv. 3 CC va dunque applicato al caso specifico.
9. L'appellante
insorge contro l'ingiunzione cautelare del primo giudice, rivendicando
anzitutto la veridicità dell'affermazione controversa. Egli assevera che la AO
5 non può dirsi riconosciuta nel sistema universitario svizzero appunto perché
non rilascia titoli accademici, mentre nel suo sito Internet essa si pregia esattamente
del contrario (con l'asserito beneficio di un'autorizzazione cantonale),
pretendendo di conferire addirittura dottorati in antropologia e in
criminologia. L'assunto non può essere condiviso, nemmeno a un giudizio di
verosimiglianza. La AO 5 in effetti non può definirsi “non riconosciuta” nel
sistema universitario svizzero solo perché si pone a livello di un'università
professionale (decreto impugnato, pag. 9). Che poi essa vanti a ragione o a
torto il carattere accademico dei diplomi rilasciati è un'altra questione, ma ciò
non toglie che – come ha rilevato il Pretore – la AO 5 è stata riconosciuta dal
Consiglio di Stato come “università
privata” (art. 14 cpv. 2 e 3
della legge sull'Università della Svizzera italiana; cfr. DTF 128 I 19). In
proposito il decreto impugnato resiste pertanto alla critica.
Soggiunge
il convenuto che, indipendentemente da quanto precede, l'affermazione secondo
cui i titoli della AO 5 “non
hanno valore legale nemmeno in Svizzera” è insignificante, poiché il termine “valore legale” non
vuol dire nulla. Anzi, l'affermazione sarebbe finanche veritiera perché quei
titoli non hanno valenza accademica. In realtà l'appellante cerca di equivocare
sui termini. Assumere che un titolo “non ha valore legale” significa pretendere – né più né meno – che esso è solo un pezzo di
carta. Tanto più dopo avere sostenuto nella prima parte della frase, in modo
non meno ambiguo, che “la AO 5
non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero”. In definitiva non occorre grande perspicacia a un comune
destinatario per capire l'essenza del messaggio: la AO 5 non è una vera università
e i suoi diplomi non sono veri diplomi. Ciò che non è vero.
L'appellante
difende anche la terza parte dell'affermazione litigiosa, secondo cui i titoli
rilasciati dalla AO 5 “non sono
equipollenti a quelli delle università in Italia”. Egli ribadisce che ciò è “verissimo” perché,
non conferendo la AO 5 titoli accademici, in Italia i diplomi da essa consegnati
non possono essere riconosciuti in quanto tali. Così argomentando, egli trascura
però che la formulazione della frase è – come ha rilevato il Pretore – “artatamente imprecisa”, un comune destinatario essendo indotto a
credere che la AO 5 rilasci solo titoli di studio senza alcuna possibilità di
essere riconosciuti in Italia, mentre agli atti figura un diploma di
fisioterapista conferito dalla AO 5 e riconosciuto in Italia il 20 settembre
2005 dal Ministero della Salute, Dipartimento della qualità, Direzione generale
delle risorse umane e delle professioni sanitarie (doc. EE). Quanto alla
motivazione aggiuntiva del Pretore sull'equipollenza di diversi “curricoli” (accademici o professionali) di una medesima disciplina in Svizzera
e in Italia (decreto impugnato, pag. 9 verso il basso), criticata
dall'appellante, essa nulla muta al senso ingannevole dell'affermazione per un
comune lettore, portato a credere che nessun titolo ottenuto dalla AO 5 abbia
lo stesso valore di un titolo conseguito in Italia. Invano l'appellante
rimprovera dunque al Pretore di essersi fondato, nell'ambito di quella motivazione,
su un fatto non allegato dalle parti (memoriale, pag. 6 in fondo).
10. Sostiene
l'appellante che, fosse pure l'affermazione “solo parzialmente veritiera”, il messaggio in questione non è fallace su punti essenziali e non
dà “un'immagine sensibilmente
falsata” della AO 5 Egli torna
a ribadire che la AO 5 “spaccia
Fatti
i suoi titoli come accademici sul suo sito Internet”, mentre si tratta di titoli “non riconosciuti dal sistema universitario svizzero e per questo motivo
nemmeno equipollenti a titoli accademici italiani”, che l'imprecisione della frase è di poco momento e di nessuna
importanza per il pubblico, che la locuzione “valore legale” è
insignificante, che quanto interessa il lettore è sapere se la AO 5 rilasci
titoli accademici, mentre “a
cosa si possa fare col diploma di esperto salumiere eventualmente rilasciato
dalla AO 5, il lettore medio del messaggio incriminato non è interessato”.
Inutilmente
ripetitiva, con l'argomentazione appena riassunta il convenuto tenta in realtà di
sovvertire i termini del problema, il quale non consiste nel sapere se sia vero
quanto dichiarano o promettono i responsabili della AO 5 su Internet, ma se sia
vero quanto figura nella nota affermazione che il Pretore ha ordinato al
convenuto di eliminare dai siti. Ora, non si può seriamente opinare che
quell'affermazione sia vera, nemmeno in qualche modo. Anzi, essa è mendace
proprio nella sua apoditticità, perché lascia credere che la AO 5 non sia per
nulla un'università, che essa distribuisca titoli senza valore e che siffatti
diplomi non abbiano alcuna possibilità di essere riconosciuti nemmeno in Italia.
Invano l'appellante cerca di giustificarsi assumendo che quanto importa al
pubblico è la conseguibilità di titoli accademici, non di titoli professionali.
Determinante ai fini del presente giudizio è la veridicità della sua affermazione,
non i presunti interessi del pubblico. Anche a un giudizio di semplice verosimiglianza,
su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
11. A
parere dell'appellante il decreto cautelare incorrerebbe nell'annullamento quand'anche
la nota affermazione fosse “globalmente
inveritiera”, sussistendo – a
mente sua – un preponderante interesse pubblico alla divulgazione della
notizia. Egli rileva una volta ancora che nel suo sito Internet la AO 5
pretende falsamente di essere autorizzata a rilasciare titoli accademici, finanche
di dottorato, valendosi a tal fine di un'autorizzazione cantonale, senza
minimamente precisare che si tratta in realtà di meri diplomi professionali.
Per di più essa disporrebbe di “fiancheggiatori” che
la fanno passare come l'unica università privata riconosciuta e accreditata nel
Cantone Ticino, mentre essa non beneficia di alcun accreditamento presso la
Conferenza Universitaria Svizzera (sentenza del Tribunale federale 2P.88/2006 e
97/2006 del 30 marzo 2007). L'interesse alla protezione del pubblico, e in
specie del pubblico che “naviga” nei forum di Internet per sapere chi sia
abilitato a rilasciare lauree e titoli accademici, scuserebbero pertanto le
inesattezze e la categoricità dell'affermazione.
a) Che
Considerandi
in concreto la lesione fosse – dopo quanto si è visto – illecita, attuale e suscettiva
di causare un pregiudizio difficilmente riparabile (decreto impugnato, pag. 10
in fondo) non è revocato in dubbio (art. 28c cpv. 1 CC). L'appellante non
contesta neppure che il pregiudizio cagionato dall'affermazione potesse rivelarsi
particolarmente grave (art. 28c cpv. 3 CC, prima condizione) per
l'ampiezza della diffusione raggiunta dal messaggio (decreto impugnato, pag. 11
in alto), né sostiene che il Pretore avrebbe potuto ottenere lo stesso
risultato adottando un provvedimento meno incisivo o che le attrici potessero
ragionevolmente far capo ogni volta al diritto di risposta (art. 28c
cpv. 3, terza condizione). Quanto egli pretende è che la lesione non appariva
manifestamente ingiustificata (art. 28c cpv. 3 CC, seconda condizione)
poiché sussisteva un interesse preponderante all'informazione del pubblico che “naviga” in Internet, meritevole di essere avvertito delle lusinghe circa
lauree e titoli solo apparentemente accademici in cui sarebbe potuto cadere consultando
il sito della AO 5. E siccome tale interesse non era manifestamente
inesistente, il Pretore avrebbe dovuto respingere l'istanza cautelare.
b) Sulla seconda condizione posta
dall'art. 28c cpv. 3 CC per l'emanazione di provvedimenti
cautelari (lesione manifestamente ingiustificata) il Pretore ha rilevato che in
realtà il convenuto non si prefiggeva di informare il pubblico, tanto meno
attraverso un'affermazione corretta, bensì di screditare la AO 5, facendola
apparire un istituto poco serio e di scarsa levatura didattica (decreto
impugnato, pag. 9 in fondo e 10 a metà). Nell'appello il convenuto reitera il
suo punto di vista, ripetendo in sintesi che il sito Internet della AO 5 è
fuorviante e ingannevole, ma sul biasimo del Pretore non spende una parola, di
modo che su tal punto il ricorso andrebbe finanche dichiarato irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Si aggiunga ad ogni buon
conto che la tutela del pubblico interesse può scusare un'informazione approssimativa,
inesatta o tutt'al più non manifestamente erronea, ma non inveritiera già a
prima vista (cfr. Barrelet, op.
cit., pag. 410 n. 1423). Affermare che la AO 5 “non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero, i titoli non
hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono equipollenti a quelli delle
università in Italia” non è solo “globalmente inveritiero”, come reputa
l'appellante. È
un'asserzione palesemente falsa già di primo acchito nei suoi tratti
essenziali, una volta esaminati gli atti. E il pubblico interesse non può
essere perseguito con simili metodi.
12.
Se ne
conclude che, privo di fondamento, l'appello è destinato alla reiezione. Gli oneri
processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
13.
Per
quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le cause intese alla protezione
della personalità non toccano diritti di carattere pecuniario, a meno che – ma
l'ipotesi è estranea al caso in rassegna – comprendano anche pretese di
risarcimento o di riparazione del torto morale (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.3.1 ad art. 44 vOG). Nella fattispecie il
ricorso in materia civile è ammissibile perciò senza riguardo a questioni di
valore (art. 74 LTF). Trattandosi poi di provvedimenti cautelari, essi
configurano decisioni incidentali e seguono la via giudiziaria
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 2000.–
complessivi per ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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