11.2006.120
Perenzione processuale: il termine di prescrizione biennale non è sospeso durante una procedura di moratoria concordataria.
28 febbraio 2007Italiano16 min
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Numero d'incarto:
11.2006.120
Data decisione, Autorità:
28.02.2007, ICCA
Titolo:
Perenzione processuale: il termine di prescrizione biennale non è sospeso durante una procedura di moratoria concordataria.
art. 837 cpv. 1 cf. 3 CC
art. 939 CC
art. 961 cpv. 1 cf. 1 CC
art. 351 cpv. 2 CPC-TI
art. 351 cpv. 3 CPC-TI
Incarto n.
11.2006.120
Lugano
28 febbraio 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2001.00610
(iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 30 agosto
2001 dalla
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1
(patrocinati dagli
e , ),
giudicando ora sul decreto del 18 ottobre 2006 con cui il Pretore ha respinto un'istanza dei convenuti volta allo
stralcio della causa;
esaminati gli
atti,
posti i
seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del
26 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il
18 ottobre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 30 agosto 2001 l'impresa generale
di costruzioni AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2,
chiedendo che sulla particella n. 1778 RFD di __________, proprietà AP 1, fosse
iscritta in via provvisoria un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per
fr. 70 843.55 oltre
interessi al 5% dall'8 giugno 2001. Con decreto cautelare del
31 agosto 2001, emanato senza contraddittorio in luogo vece del Pretore, il
Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha ordinato l'iscrizione richiesta.
All'udienza del 4 ottobre 2001, indetta per la discussione, l'istante ha confermato
la domanda e ha offerto mezzi di prova, mentre i convenuti hanno postulato il
rigetto dell'istanza. Al termine della discussione l'istante si è offerta di
completare i lavori esterni e di riparare taluni piccoli difetti, previo
versamento di fr. 40 000.– da parte dei convenuti. Questi ultimi si sono riservati 15
giorni per decidere. Con decreto cautelare del 27 maggio 2002 il Pretore ha
poi ridotto l'importo dell'ipoteca provvisoria a fr. 36 009.60 oltre
interessi.
B. Nel
frattempo, l'11 gennaio 2002, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna
ha concesso alla AO 1 una moratoria concordataria di sei mesi, prorogata il 17
dicembre 2002 di altri 12 mesi a valere dall'11 gennaio 2003. Statuendo con sentenza
del 20 gennaio 2004, il Pretore ha omologato il concordato proposto dalla società.
Il 9 marzo 2004 la AO 1 ha ceduto a __________, __________ e __________ tutti i
crediti scoperti al 31 dicembre 2003, fra cui quello verso AP 1.
C. Il
21 dicembre 2005 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha
assegnato alle parti un termine fino al 20 gennaio 2006 per comunicare se
vi fosse ancora interesse alla continuazione della procedura, con
l'avvertimento che decorso infruttuoso il termine la causa sarebbe stata
stralciata dai ruoli. L'istante ha comunicato al Pretore il 23 dicembre
2005 che intendeva continuare il processo “nella speranza che parte convenuta
possa accettare la soluzione bonale del caso”. Il 9 agosto 2006 il Pretore
ha poi assegnato ai convenuti un termine di 20 giorni per esprimersi su una
proposta di liquidazione formulata dall'istante, precisando che “in caso di
risposta negativa si procederà nell'istruttoria della causa”. Il 21 agosto
2006 i convenuti hanno chiesto lo stralcio della causa dai ruoli per perenzione
processuale. L'istante vi si è opposta. Con decreto del 18 ottobre 2006 il
Pretore ha respinto la richiesta di stralcio, ponendo le spese con una tassa di
giustizia di fr. 400.– a carico dei convenuti.
D. Contro
il decreto appena citato AP 1 sono insorti con un appello del 26 ottobre
2006 per ottenere che la causa sia stralciata dai ruoli e il giudizio del
Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 13 dicembre 2006
la AO 1 conclude per il rigetto dell'appello. Il Pretore ha conferito effetto
sospensivo all'appello il 22 febbraio 2007.
Considerandi
in diritto: 1. Sui presupposti processuali (art. 97
CPC), tra cui l'esistenza di un interesse legittimo (Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile, Zurigo
2000, pag. 340), il giudice statuisce mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC).
In un processo appellabile tale decreto è impugnabile “nel termine ordinario”
(art. 96 cpv. 4 CPC) di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). L'appello in esame –
tempestivo – è dunque ricevibile. Il primo giudice avendo munito il ricorso di
effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC), nulla osta sotto questo profilo alla
trattazione del rimedio giuridico (art. 96 cpv. 4 CPC).
2.
Il
Pretore ha respinto la richiesta di stralcio, rilevando che sebbene la
procedura non fosse stata formalmente sospesa e nessun atto processuale sia intervenuto
fra il 27 maggio 2002 e il 21 dicembre 2005, i convenuti non si sono mai pronunciati
sulla proposta formulata dall'istante all'udienza del 4 ottobre 2001 e nemmeno hanno
dato riscontro all'ordinanza del 21 dicembre 2005, mentre avrebbero già
potuto chiedere lo stralcio della causa per perenzione processuale. Di
conseguenza, ha soggiunto il primo giudice, le parti dovevano ritenere in buona
fede che nell'attesa di una reazione dei convenuti e in pendenza di moratoria
concordataria la causa fosse – almeno di fatto – sospesa.
3.
Gli appellanti ribadiscono che in concreto l'ultimo atto processuale
risale al 27 maggio 2002 e che niente è più avvenuto da allora fino al 21 dicembre
2005.
La procedura non essendo stata formalmente sospesa giusta l'art. 107 CPC,
il termine biennale di perenzione è pertanto decorso. Essi sottolineano inoltre
di essersi espressi sulla proposta formulata dall'istante all'udienza del 4
ottobre 2001 – finalizzata per altro alla mera conclusione dei lavori di
costruzione e non a trovare un accordo globale – già il 19 ottobre 2001. Quanto
al fatto di non avere reagito all'ordinanza del 21 dicembre 2005, i convenuti
rilevano che nulla li obbligava a rispondere, il loro silenzio dovendo
interpretarsi come rinuncia alla continuazione della procedura. Gli appellanti contestano
infine che si attendessero sviluppi della procedura concordataria, la proposta
di moratoria essendo stata omologata dal Pretore nel gennaio del 2004.
4.
Il
giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o
priva di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC). La mancanza di interesse è
presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto
un atto processuale (art. 351 cpv. 2 CPC). Tale presunzione è irrefragabile,
nel senso che si opera d'ufficio e non può essere sovvertita da alcuna controprova
(Rep. 1982 pag. 132 consid. 5 in fine). Il termine non decorre, ad ogni modo,
ove il processo rimanga sospeso giusta l'art. 107 CPC o le parti siano in
attesa dell'emanazione della sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC).
5.
Nella
fattispecie, come ha accertato il Pretore, dopo l'emanazione del decreto cautelare
del 27 maggio 2002 con cui è stato ridotto l'ammontare dell'ipoteca legale nessun
atto processuale è più stato compiuto. Il processo non essendo sospeso a norma
dell'art. 107 CPC (né le parti essendo in attesa della sentenza), in simili
circostanze la perenzione della causa si è irrimediabilmente compiuta il 27
maggio 2004. E siccome la presunzione è assoluta, il giudice avrebbe dovuto
stralciare la causa d'ufficio. Poco importa che i convenuti non abbiano reagito
alla proposta formulata dall'istante all'udienza del 4 ottobre 2001, per tacere
del fatto che in ogni modo essi hanno risposto il 19 ottobre 2001 (allegato
alla lettera 21 agosto 2006, agli atti). Eventuali trattative non inibiscono invero
la perenzione processuale (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 30 ad art. 351). Poco importa
altresì che essi siano rimasti silenti di fronte all'ordinanza del 21 dicembre
2005, il loro silenzio dovendo essere interpretato ad ogni modo “quale rinuncia al proseguimento della
causa, per cui si procederà al suo stralcio”.
6.
Quanto
alla procedura di moratoria concordataria, contrariamente all'apertura del
fallimento (art. 207 cpv. 1 LEF) essa non sospende il corso di una causa (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 4 ad
art. 106; Olgiati, op. cit., pag. 418 nel mezzo con riferimento a Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur
Aargauischen Zivilprozessordnung, Aarau/Francoforte sul Meno/Salisburgo 1998,
n. 2 al § 272). Il divieto di promuovere o proseguire esecuzioni contro il
debitore (art. 297 cpv. 1 LEF), così come la sospensione delle prescrizioni e
perenzioni durante la moratoria, non riguarda i processi civili (Vollmar in: Basler Kommentar, SchKG
III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 297; Fritsche/ Walder-Bohner, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, vol. II, 3ª edizione, n. 43 al § 72). Il comportamento tenuto dai convenuti
nella procedura concordataria, e segnatamente la loro disponibilità ad aprire
un conto vincolato in garanzia del credito vantato dall'istante per ottenere la
cancellazione dell'ipoteca legale (doc. N), non è dunque di rilievo ai fini del
presente giudizio. Tanto meno ove si pensi che neppure gli atti processuali
eseguiti in sede cautelare impediscono la decorrenza della perenzione della
causa di merito (RtiD I-2005 pag. 736 n. 19c).
7.
Del
resto le parti non potevano reputare in buona fede che nella fattispecie la
causa fosse sospesa. In un precedente questa Camera ha avuto modo di proteggere
l'affidamento riposto da una parte nel comportamento del Pretore, il quale non aveva
sospeso la causa, ma aveva garantito alle parti che avrebbe assegnato al
convenuto il termine per la risposta non appena fosse stato confezionato
l'inventario della successione. Stralciando la causa dai ruoli, egli aveva
deluso così il legittimo assegnamento dell'attore in tale assicurazione (sentenza
inc. 11.1997.142 del 14 ottobre 1997: massima in Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 31 ad art. 351 CPC). Simile eventualità
è del tutto estranea al caso specifico. Ne discende che, provvisto di buon diritto,
in concreto l'appello merita accoglimento e la causa va stralciata dai ruoli.
8.
Relativamente
agli oneri di prima sede, lo stralcio di una causa in seguito a perenzione processuale comporta – per
principio – l'addebito delle spese e delle ripetibili
alla parte che avrebbe avuto interesse a proseguire la lite (Rep. 1984 pag. 394
in fondo, 1983 pag. 332 consid. B). Nel caso precipuo si trattava dell'istante
e non sussistono ragioni per scostarsi da tale regola. La tassa di giustizia,
moderata per tenere conto del fatto che la procedura non termina con un
giudizio di merito (art. 21 LTG), comprende quella del decreto cautelare del 31
agosto 2001 (fr. 600.–), nell'ambito del quale il Segretario assessore – invero
a torto (Rep. 1985 pag. 306) – ha rinviato l'assegnazione al giudizio finale.
9.
Per quel che concerne le ripetibili, gli appellanti chiedono di
fissarle in fr. 4800.–, corrispondenti all'aliquota del 10% secondo l'art. 9
cpv. 1 TOA e a quella del 60% secondo l'art. 15 prima frase TOA calcolata su un
valore litigioso di fr. 70 843.55. L'argomentazione è solo parzialmente fondata.
a) Nella
fattispecie il valore litigioso corrisponde a quello della domanda iniziale di
fr. 70 843.55,
la successiva mutazione essendo ininfluente (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 4 e 5 ad art. 5 CPC; appendice 2000/2004, n. 20 ad art. 5 CPC). Per
una procedura tendente all'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale la
tariffa dell'Ordine degli avvocati, alla quale si ispira il giudice per la
determinazione delle ripetibili (art. 150 CPC; RtiD
I-2004 pag. 469 consid. 3), prevede per un simile valore un
onorario variante dal 30 all'80% di quello normale (art. 15 cpv. 1 prima frase
TOA, con riferimento all'art. 4 n. 19 LAC), il quale si situa a sua volta fra
il 6 e il 10% del valore (art. 9 cpv. 1 TOA). Ove il patrocinio finisca
anzitempo – come nella fattispecie – per sopravvenuta mancanza d'interesse
(art. 11 cpv. 2 TOA) l'onorario ad valorem si combina con l'onorario ad
horam mediante la formula:
O = 2 x
Ov x Ot
Ov + Ot
dove O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e
Ot l'onorario a tempo (giurisprudenza del Consiglio di moderazione pubblicata
nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). La retribuzione a
tempo è di almeno fr. 150.– l'ora (art. 10 cpv. 1 TOA per analogia).
b) In
concreto il patrocinio non è risultato particolarmente complesso. I convenuti si
sono semplicemente opposti all'istanza, chiedendo al Pretore di verificare la
tempestività della domanda, e per il resto si sono riservati di far valere le loro
ragioni nella causa di merito (verbale del 4 ottobre 2001, pag. 2 in alto). In
tali circostanze si giustifica di far capo all'aliquota minima del 6%. Ciò
posto, per definire il tasso adeguato di riduzione previsto dall'art. 15 prima
frase TOA occorre ponderare la situazione concreta, in specie il grado di
semplificazione della procedura seguita per rapporto a quella di una causa
contenziosa ordinaria (CdM, sentenza inc. 19.2004.9 dell'11 settembre 2006,
consid. 7). Il rito degli art. 361 segg. CPC non si scosta apprezzabilmente da
quello di istanza
unica (art. 291 segg. CPC), il quale tuttavia non è un “procedimento
civile speciale di natura contenziosa” e non comporta per il patrocinatore
alcuna riduzione d'onorario.
Nella
fattispecie conviene attenersi pertanto alla riduzione minima del 20%, in linea
con quanto il Consiglio di moderazione ha già avuto modo di decidere in azioni
di mantenimento (sentenza inc. 19.2002.18 del 22 ottobre 2002, consid. 4), di
locazione (sentenza inc. 19.1998.21 del 9 luglio 1999, consid. 4), in azioni
derivanti da contratti di lavoro (inc. 19.2000.5 del 20 marzo 2000, consid. 3)
e in misure a tutela dell'unione coniugale (sentenza inc. 19.2002.7 del 1°
luglio
2002,
consid. 5, in: BOA n. 24 pag. 49). L'onorario ad valorem ammonterebbe così a
fr. 3400.–.
c) Quanto
al tempo, nella fattispecie il legale dei convenuti ha partecipato all'udienza
del 4 ottobre 2001 (la posizione dei suoi patrocinati è stata riassunta in
sette righe di verbale), ha instato per il rinvio di un'udienza e ha presentato
osservazioni all'ordinanza del 9 agosto 2006 (una pagina). Ciò avrebbe
impegnato un legale solerte e diligente per una mezza giornata di lavoro.
Tenuto conto altresì della presumibile attività stragiudiziale, il dispendio di
tempo complessivo può essere stimato in otto ore. E per una causa come quella in rassegna, condotta fra il 2001 e il 2006, una retribuzione di fr. 250.–
orari sarebbe stata senz'altro dignitosa, onde un compenso ad
horam di fr. 2000.–. Combinando valore e tempo, si sarebbe ottenuto perciò quanto
segue:
2.
x 3400 x 2000 = fr. 2520.–.
3400.
+ 2000
A ciò si aggiungono le presumibili spese e l'IVA, per un totale
di fr. 2700.– arrotondati.
10.
Gli
oneri processuali del giudizio odierno, commisurati
all'entità del litigio, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). Gli appellanti ottengono lo stralcio della causa, ma soccombono
parzialmente sull'ammontare delle ripetibili. Tutto ponderato, si giustifica così
di porre a loro carico un ottavo degli
oneri (la rimanenza va addebitata alla controparte), con diritto di
riscuotere dall'istante un'equa indennità per ripetibili ridotte.
11.
Quanto
alla cancellazione dell'annotazione a registro fondiario, le decisioni riguardanti
le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali sono finali
e suscettibili di ricorso in materia civile (Von
Werdt in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgesetz über das Bundesgericht,
Kurzkommentar, Berna 2007, n. 6 ad art. 90). Il problema è che, di regola, un
ricorso del genere non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF) e nel caso
in esame non si ravvisano eccezioni a tale principio (cfr. l'art. 103 cpv. 2
lett. a LTF). La presente sentenza sarà dunque esecutiva sin
dalla sua emanazione. Ciò potrebbe non lasciare il tempo all'istante per
ottenere effetto sospensivo a un eventuale ricorso al Tribunale federale. Al momento
in cui l'ufficiale del registro fondiario avrà proceduto alla cancellazione, in
effetti, l'iscrizione provvisoria non potrà più essere ripristinata (Steinauer, Les droits réels, vol. III,
2ª edizione, pag. 225 n. 2894 con riferimenti).
Occorre
quindi far sì che l'ufficiale del registro fondiario non dia immediato seguito
all'ordine di cancellazione e che l'istante abbia la possibilità di instare per
l'eventuale conferimento dell'effetto sospensivo a un possibile ricorso sul
piano federale. Giovi ricordare che chiedere l'effetto sospensivo non significa
motivare l'intero ricorso. La relativa domanda può anche essere presentata
subito e separatamente, sicché a tal fine un lasso di 15 giorni appare
sufficiente e ragionevole (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2001.128
del 9 luglio 2002, menzionata in: RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c).
Per questi
motivi,
vista sulle
spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è accolto e il decreto impugnato è
così riformato.
1.
L'istanza è dichiarata senza interesse per
intervenuta perenzione processuale e la causa è stralciata dai ruoli.
2.
L'ufficiale
del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare, 15
giorni dopo avere ricevuto la presente sentenza, l'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori iscritta in via provvisoria sulla particella n. 1778
RFD di __________, proprietà di AP 1, in
favore della ditta AO 1, __________, per l'importo di fr. 36 009.50 con interessi
al 5% dal
25.
maggio 2002, oltre interessi al 5% su fr. 70 843.55 dall'8
giugno 2001 al 24 maggio 2002 (documenti giustificativi n. 17 063 del 31 agosto 2001 e n. 12 343 del 27 maggio
2002).
3.
La tassa di giustizia di fr. 1000.– e
le spese, da anticipare dall'istante, sono poste
a carico di quest'ultima, con obbligo di rifondere ai convenuti fr. 2700.–
complessivi per ripetibili.
II. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti per un ottavo a
carico degli appellanti in solido e per il resto a carico della AO 1, tenuta a
rifondere alle controparti fr. 1500.– complessivi per ripetibili ridotte.
III. Intimazione
a:
– , per sé
e per l' ;
– .
Comunicazione
–
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2;
–
Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano.
terzi
implicati
Per la prima
Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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