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Decisione

11.2006.120

Perenzione processuale: il termine di prescrizione biennale non è sospeso durante una procedura di moratoria concordataria.

28 febbraio 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2001.00610

(iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 30 agosto

2001 dalla

AO 1

(patrocinata dall' PA 1 )

contro

AP 1

(patrocinati dagli

e , ),

giudicando ora sul decreto del 18 ottobre 2006 con cui il Pretore ha respinto un'istanza dei convenuti volta allo

stralcio della causa;

esaminati gli

atti,

posti i

seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del

26 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il

18 ottobre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 30 agosto 2001 l'impresa generale

di costruzioni AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2,

chiedendo che sulla particella n. 1778 RFD di __________, proprietà AP 1, fosse

iscritta in via provvisoria un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per

fr. 70 843.55 oltre

interessi al 5% dall'8 giugno 2001. Con decreto cautelare del

31 agosto 2001, emanato senza contraddittorio in luogo vece del Pretore, il

Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha ordinato l'iscrizione richiesta.

All'udienza del 4 ottobre 2001, indetta per la discussione, l'istante ha confermato

la domanda e ha offerto mezzi di prova, mentre i convenuti hanno postulato il

rigetto dell'istanza. Al termine della discussione l'istante si è offerta di

completare i lavori esterni e di riparare taluni piccoli difetti, previo

versamento di fr. 40 000.– da parte dei convenuti. Questi ultimi si sono riservati 15

giorni per decidere. Con decreto cautelare del 27 maggio 2002 il Pretore ha

poi ridotto l'importo dell'ipoteca provvisoria a fr. 36 009.60 oltre

interessi.

B. Nel

frattempo, l'11 gennaio 2002, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna

ha concesso alla AO 1 una moratoria concordataria di sei mesi, prorogata il 17

dicembre 2002 di altri 12 mesi a valere dall'11 gennaio 2003. Statuendo con sentenza

del 20 gennaio 2004, il Pretore ha omologato il concordato proposto dalla società.

Il 9 marzo 2004 la AO 1 ha ceduto a __________, __________ e __________ tutti i

crediti scoperti al 31 dicembre 2003, fra cui quello verso AP 1.

C. Il

21 dicembre 2005 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha

assegnato alle parti un termine fino al 20 gennaio 2006 per comunicare se

vi fosse ancora interesse alla continuazione della procedura, con

l'avvertimento che decorso infruttuoso il termine la causa sarebbe stata

stralciata dai ruoli. L'istante ha comunicato al Pretore il 23 dicembre

2005 che intendeva continuare il processo “nella speranza che parte convenuta

possa accettare la soluzione bonale del caso”. Il 9 agosto 2006 il Pretore

ha poi assegnato ai convenuti un termine di 20 giorni per esprimersi su una

proposta di liquidazione formulata dall'istante, precisando che “in caso di

risposta negativa si procederà nell'istruttoria della causa”. Il 21 agosto

2006 i convenuti hanno chiesto lo stralcio della causa dai ruoli per perenzione

processuale. L'istante vi si è opposta. Con decreto del 18 ottobre 2006 il

Pretore ha respinto la richiesta di stralcio, ponendo le spese con una tassa di

giustizia di fr. 400.– a carico dei convenuti.

D. Contro

il decreto appena citato AP 1 sono insorti con un appello del 26 ottobre

2006 per ottenere che la causa sia stralciata dai ruoli e il giudizio del

Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 13 dicembre 2006

la AO 1 conclude per il rigetto dell'appello. Il Pretore ha conferito effetto

sospensivo all'appello il 22 febbraio 2007.

Considerandi

in diritto: 1. Sui presupposti processuali (art. 97

CPC), tra cui l'esistenza di un interesse legittimo (Olgiati, Le norme generali per il procedimento civile, Zurigo

2000, pag. 340), il giudice statuisce mediante decreto (art. 100 cpv. 1 CPC).

In un processo appellabile tale decreto è impugnabile “nel termine ordinario”

(art. 96 cpv. 4 CPC) di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC). L'appello in esame –

tempestivo – è dunque ricevibile. Il primo giudice avendo munito il ricorso di

effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC), nulla osta sotto questo profilo alla

trattazione del rimedio giuridico (art. 96 cpv. 4 CPC).

2.

Il

Pretore ha respinto la richiesta di stralcio, rilevando che sebbene la

procedura non fosse stata formalmente sospesa e nessun atto processuale sia intervenuto

fra il 27 maggio 2002 e il 21 dicembre 2005, i convenuti non si sono mai pronunciati

sulla proposta formulata dall'istante all'udienza del 4 ottobre 2001 e nemmeno hanno

dato riscontro all'ordinanza del 21 dicembre 2005, mentre avrebbero già

potuto chiedere lo stralcio della causa per perenzione processuale. Di

conseguenza, ha soggiunto il primo giudice, le parti dovevano ritenere in buona

fede che nell'attesa di una reazione dei convenuti e in pendenza di moratoria

concordataria la causa fosse – almeno di fatto – sospesa.

3.

Gli appellanti ribadiscono che in concreto l'ultimo atto processuale

risale al 27 maggio 2002 e che niente è più avvenuto da allora fino al 21 dicembre

2005.

La procedura non essendo stata formalmente sospesa giusta l'art. 107 CPC,

il termine biennale di perenzione è pertanto decorso. Essi sottolineano inoltre

di essersi espressi sulla proposta formulata dall'istante all'udienza del 4

ottobre 2001 – finalizzata per altro alla mera conclusione dei lavori di

costruzione e non a trovare un accordo globale – già il 19 ottobre 2001. Quanto

al fatto di non avere reagito all'ordinanza del 21 dicembre 2005, i convenuti

rilevano che nulla li obbligava a rispondere, il loro silenzio dovendo

interpretarsi come rinuncia alla continuazione della procedura. Gli appellanti contestano

infine che si attendessero sviluppi della procedura concordataria, la proposta

di moratoria essendo stata omologata dal Pretore nel gennaio del 2004.

4.

Il

giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o

priva di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC). La mancanza di interesse è

presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto

un atto processuale (art. 351 cpv. 2 CPC). Tale presunzione è irrefragabile,

nel senso che si opera d'ufficio e non può essere sovvertita da alcuna controprova

(Rep. 1982 pag. 132 consid. 5 in fine). Il termine non decorre, ad ogni modo,

ove il processo rimanga sospeso giusta l'art. 107 CPC o le parti siano in

attesa dell'emanazione della sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC).

5.

Nella

fattispecie, come ha accertato il Pretore, dopo l'emanazione del decreto cautelare

del 27 maggio 2002 con cui è stato ridotto l'ammontare dell'ipoteca legale nessun

atto processuale è più stato compiuto. Il processo non essendo sospeso a norma

dell'art. 107 CPC (né le parti essendo in attesa della sen­ten­za), in simili

circostanze la perenzione della causa si è irrimediabilmente compiuta il 27

maggio 2004. E siccome la presunzione è assoluta, il giudice avrebbe dovuto

stralciare la causa d'ufficio. Poco importa che i convenuti non abbiano reagito

alla proposta formulata dall'istante all'udienza del 4 ottobre 2001, per tacere

del fatto che in ogni modo essi hanno risposto il 19 ottobre 2001 (allegato

alla lettera 21 agosto 2006, agli atti). Eventuali trattative non inibiscono invero

la perenzione processuale (Cocchi/Trez­zini,

CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 30 ad art. 351). Poco importa

altresì che essi siano rimasti silenti di fronte all'ordinanza del 21 dicembre

2005, il loro silenzio dovendo essere interpretato ad ogni modo “quale rinuncia al proseguimento della

causa, per cui si procederà al suo stralcio”.

6.

Quanto

alla procedura di moratoria concordataria, contrariamente all'apertura del

fallimento (art. 207 cpv. 1 LEF) essa non sospende il corso di una causa (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 4 ad

art. 106; Olgiati, op. cit., pag. 418 nel mezzo con riferimento a Bühler/Edelmann/Killer, Kommentar zur

Aargauischen Zivilprozessordnung, Aarau/Francoforte sul Meno/Salisburgo 1998,

n. 2 al § 272). Il divieto di promuovere o proseguire esecuzioni contro il

debitore (art. 297 cpv. 1 LEF), così come la sospensione delle prescrizioni e

perenzioni durante la moratoria, non riguarda i processi civili (Vollmar in: Basler Kommentar, SchKG

III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 297; Fritsche/ Walder-Bohner, Schuldbetreibung und Konkurs nach

schweizerischem Recht, vol. II, 3ª edizione, n. 43 al § 72). Il comportamento tenuto dai convenuti

nella procedura concordataria, e segnatamente la loro disponibilità ad aprire

un conto vincolato in garanzia del credito vantato dall'istante per ottenere la

cancellazione dell'ipoteca legale (doc. N), non è dunque di rilievo ai fini del

presente giudizio. Tanto meno ove si pensi che neppure gli atti processuali

eseguiti in sede cautelare impediscono la decorrenza della perenzione della

causa di merito (RtiD I-2005 pag. 736 n. 19c).

7.

Del

resto le parti non potevano reputare in buona fede che nella fattispecie la

causa fosse sospesa. In un precedente questa Camera ha avuto modo di proteggere

l'affidamento riposto da una parte nel comportamento del Pretore, il quale non aveva

sospeso la causa, ma aveva garantito alle parti che avrebbe assegnato al

convenuto il termine per la risposta non appena fosse stato confezionato

l'inventario della successione. Stralciando la causa dai ruoli, egli aveva

deluso così il legittimo assegnamento dell'attore in tale assicurazione (sentenza

inc. 11.1997.142 del 14 ottobre 1997: massima in Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 31 ad art. 351 CPC). Simile eventualità

è del tutto estranea al caso specifico. Ne discende che, provvisto di buon diritto,

in concreto l'appello merita accoglimento e la causa va stralciata dai ruoli.

8.

Relativamente

agli oneri di prima sede, lo stralcio di una causa in segui­to a perenzione processuale comporta – per

principio – l'addebi­to delle spese e delle ripetibili

alla parte che avrebbe avuto interesse a proseguire la lite (Rep. 1984 pag. 394

in fondo, 1983 pag. 332 consid. B). Nel caso precipuo si trattava dell'istante

e non sussistono ragioni per scostarsi da tale regola. La tassa di giustizia,

moderata per tenere conto del fatto che la procedura non termina con un

giudizio di merito (art. 21 LTG), comprende quella del decreto cautelare del 31

agosto 2001 (fr. 600.–), nell'ambito del quale il Segretario assessore – invero

a torto (Rep. 1985 pag. 306) – ha rinviato l'assegnazione al giudizio finale.

9.

Per quel che concerne le ripetibili, gli appellanti chiedono di

fissarle in fr. 4800.–, corrispondenti all'aliquota del 10% secondo l'art. 9

cpv. 1 TOA e a quella del 60% secondo l'art. 15 prima frase TOA calcolata su un

valore litigioso di fr. 70 843.55. L'argomentazione è solo parzialmente fondata.

a) Nella

fattispecie il valore litigioso corrisponde a quello della domanda iniziale di

fr. 70 843.55,

la successiva mutazione essendo ininfluente (Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 4 e 5 ad art. 5 CPC; appendice 2000/2004, n. 20 ad art. 5 CPC). Per

una procedura tendente all'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale la

tariffa dell'Ordine degli avvocati, alla quale si ispira il giudice per la

determinazione delle ripetibili (art. 150 CPC; RtiD

I-2004 pag. 469 consid. 3), prevede per un simile valore un

onorario variante dal 30 all'80% di quello normale (art. 15 cpv. 1 prima frase

TOA, con riferimento all'art. 4 n. 19 LAC), il quale si situa a sua volta fra

il 6 e il 10% del valore (art. 9 cpv. 1 TOA). Ove il patrocinio finisca

anzitempo – come nella fattispecie – per sopravvenuta mancanza d'interesse

(art. 11 cpv. 2 TOA) l'onorario ad valorem si combina con l'onorario ad

horam mediante la formula:

O = 2 x

Ov x Ot

Ov + Ot

dove O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e

Ot l'onorario a tempo (giurisprudenza del Consiglio di moderazione pubblicata

nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). La retribuzione a

tempo è di almeno fr. 150.– l'ora (art. 10 cpv. 1 TOA per analogia).

b) In

concreto il patrocinio non è risultato particolarmente complesso. I convenuti si

sono semplicemente opposti all'istanza, chiedendo al Pretore di verificare la

tempestività della doman­da, e per il resto si sono riservati di far valere le loro

ragioni nella causa di merito (verbale del 4 ottobre 2001, pag. 2 in alto). In

tali circostanze si giustifica di far capo all'aliquota minima del 6%. Ciò

posto, per definire il tasso adeguato di riduzione previsto dall'art. 15 prima

frase TOA occorre ponderare la situazione concreta, in specie il grado di

semplificazione della proce­dura seguita per rapporto a quella di una causa

contenziosa ordinaria (CdM, sentenza inc. 19.2004.9 dell'11 settembre 2006,

consid. 7). Il rito degli art. 361 segg. CPC non si scosta apprezzabilmente da

quello di istanza

uni­ca (art. 291 segg. CPC), il quale tuttavia non è un “procedimento

civile speciale di natura contenziosa” e non comporta per il patrocinatore

alcuna riduzione d'onorario.

Nella

fattispecie conviene attenersi pertanto alla riduzione minima del 20%, in linea

con quanto il Consiglio di moderazione ha già avuto modo di decidere in azioni

di mantenimento (sentenza inc. 19.2002.18 del 22 ottobre 2002, consid. 4), di

locazione (sentenza inc. 19.1998.21 del 9 luglio 1999, consid. 4), in azioni

derivanti da contratti di lavoro (inc. 19.2000.5 del 20 marzo 2000, consid. 3)

e in misure a tutela dell'unione coniugale (sentenza inc. 19.2002.7 del 1°

luglio

2002,

consid. 5, in: BOA n. 24 pag. 49). L'onorario ad valorem ammon­terebbe così a

fr. 3400.–.

c) Quanto

al tempo, nella fattispecie il legale dei convenuti ha partecipato all'udienza

del 4 ottobre 2001 (la posizione dei suoi patrocinati è stata riassunta in

sette righe di verbale), ha instato per il rinvio di un'udienza e ha presentato

osservazioni all'ordinanza del 9 agosto 2006 (una pagina). Ciò avrebbe

impegnato un legale solerte e diligente per una mezza giornata di lavoro.

Tenuto conto altresì della presumibile attività stragiudiziale, il dispendio di

tempo complessivo può essere stimato in otto ore. E per una causa come quella in rassegna, condotta fra il 2001 e il 2006, una retribuzione di fr. 250.–

orari sarebbe stata senz'altro dignitosa, onde un compenso ad

horam di fr. 2000.–. Combinando valore e tempo, si sarebbe ottenuto perciò quanto

segue:

2.

x 3400 x 2000 = fr. 2520.–.

3400.

+ 2000

A ciò si aggiungono le presumibili spese e l'IVA, per un totale

di fr. 2700.– arrotondati.

10.

Gli

oneri processuali del giudizio odierno, commisurati

all'entità del litigio, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC). Gli appellanti ottengono lo stralcio della causa, ma soccombono

parzialmente sull'ammontare delle ripetibili. Tutto ponderato, si giustifica così

di porre a loro carico un ottavo degli

oneri (la rimanenza va addebitata alla controparte), con diritto di

riscuotere dall'istante un'equa indennità per ripetibili ridotte.

11.

Quanto

alla cancellazione dell'annotazione a registro fondiario, le decisioni riguardanti

le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali sono finali

e suscettibili di ricorso in materia civile (Von

Werdt in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgesetz über das Bundesgericht,

Kurzkommentar, Berna 2007, n. 6 ad art. 90). Il problema è che, di regola, un

ricorso del genere non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF) e nel caso

in esame non si ravvisano eccezioni a tale principio (cfr. l'art. 103 cpv. 2

lett. a LTF). La presente sentenza sarà dunque esecutiva sin

dalla sua emanazione. Ciò potrebbe non lasciare il tempo all'istante per

ottenere effetto sospensivo a un eventuale ricorso al Tribunale federale. Al momento

in cui l'ufficiale del registro fondiario avrà proceduto alla cancellazione, in

effetti, l'iscrizione provvisoria non potrà più essere ripristinata (Steinauer, Les droits réels, vol. III,

2ª edizione, pag. 225 n. 2894 con riferimenti).

Occorre

quindi far sì che l'ufficiale del registro fondiario non dia immediato seguito

all'ordine di cancellazione e che l'istante abbia la possibilità di instare per

l'eventuale conferimento dell'effetto sospensivo a un possibile ricorso sul

piano federale. Giovi ricordare che chiedere l'effetto sospensivo non significa

motivare l'intero ricorso. La relativa domanda può anche essere presentata

subito e separatamente, sicché a tal fine un lasso di 15 giorni appare

sufficiente e ragionevole (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2001.128

del 9 luglio 2002, menzionata in: RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c).

Per questi

motivi,

vista sulle

spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello è accolto e il decreto impugnato è

così riformato.

1.

L'istanza è dichiarata senza interesse per

intervenuta perenzione processuale e la causa è stralciata dai ruoli.

2.

L'ufficiale

del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare, 15

giorni dopo avere ricevuto la presente sentenza, l'ipoteca legale degli

artigiani e imprenditori iscritta in via provvisoria sulla particella n. 1778

RFD di __________, proprietà di AP 1, in

favore della ditta AO 1, __________, per l'importo di fr. 36 009.50 con interessi

al 5% dal

25.

maggio 2002, oltre interessi al 5% su fr. 70 843.55 dall'8

giu­gno 2001 al 24 maggio 2002 (documenti giustificativi n. 17 063 del 31 agosto 2001 e n. 12 343 del 27 maggio

2002).

3.

La tassa di giustizia di fr. 1000.– e

le spese, da anticipare dall'istante, sono poste

a carico di quest'ultima, con obbligo di rifondere ai convenuti fr. 2700.–

complessivi per ripetibili.

II. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 350.–

b) spese fr. 50.–

fr. 400.–

sono posti per un ottavo a

carico degli appellanti in solido e per il resto a carico della AO 1, tenuta a

rifondere alle controparti fr. 1500.– complessivi per ripetibili ridotte.

III. Intimazione

a:

– , per sé

e per l' ;

– .

Comunicazione

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2;

Ufficio del registro fondiario del Distretto di Lugano.

terzi

implicati

Per la prima

Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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