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Decisione

11.2006.121

Perenzione processuale: il termine di prescrizione biennale non è sospeso durante una procedura di moratoria concordataria.

28 febbraio 2007Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2001.00609 (iscrizione

provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 30 agosto 2001 dalla

AO 1

(patrocinata dall' PA 1 )

contro

AP 1

(patrocinati dagli avvocati PA 2

e , ),

giudicando

ora sul decreto del 18 ottobre 2006 con cui il

Pretore ha respinto un'istanza dei convenuti volta allo stralcio della causa;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del

26 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il

18 ottobre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il

30 agosto 2001 l'impresa generale di costruzioni AO 1 si è rivolta al

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere che sulla particella

n. 1777 RFD di __________, proprietà AP 1, fosse iscritta in via provvisoria

un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 79 670.90 oltre

interessi al 5% dal 7 giugno 2001. Con decreto cautelare del 31 agosto 2001, emesso

senza contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha

accolto l'istanza e ha ordinato l'iscrizione richiesta. All'udienza del 4

ottobre 2001, indetta per la discussione, l'istante ha confermato la domanda e

ha offerto mezzi di prova, mentre i convenuti hanno postulato il rigetto

dell'istanza. Al termine della discussione l'istante si è offerta di ultimare i

lavori esterni e di riparare piccoli difetti previo versamento di

fr. 47 000.– da parte dei convenuti. Questi ultimi si sono riservati 15

giorni per decidere. Con decreto cautelare del 27 maggio 2002 il Pretore

ha poi ridotto l'ammontare dell'ipoteca provvisoria a fr. 58 967.30 oltre interessi.

B. Nel frattempo, l'11 gennaio 2002, il Pretore della giurisdizione di

Locarno Campagna ha concesso alla AO 1 una moratoria concordataria di sei mesi,

prorogata il 17 dicembre 2002 di altri 12 mesi a valere dall'11 gennaio 2003. Statuendo

con sentenza del 20 gennaio 2004, il Pretore ha omologato il concordato proposto

dalla società. Il 9 marzo 2004 la AO 1 ha ceduto a __________, __________ e __________

tutti i crediti scoperti al 31 dicembre 2003, fra cui quello verso AP 1.

C. Il

21 dicembre 2005 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha

assegnato alle parti un termine fino al 20 gennaio 2006 per comunicare se vi

fosse ancora interesse alla continuazione della procedura, con l'avvertimento

che decorso infruttuoso il termine la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli.

L'istante ha comunicato al Pretore il 23 dicembre 2005 che intendeva

continuare il processo “nella speranza che parte convenuta possa accettare la

soluzione bonale del caso”. Il 9 agosto 2006 il Pretore ha poi assegnato

ai convenuti un termine di 20 giorni per esprimersi su una proposta di

liquidazione formulata dall'istante, precisando che “in caso di risposta

negativa si procederà nell'istruttoria della causa”. Il 21 agosto 2006 i

convenuti hanno chiesto lo stralcio della causa dai ruoli per perenzione

processuale. L'istante vi si è opposta. Con decreto del 18 ottobre 2006 il

Pretore ha respinto la richiesta di stralcio, ponendo le spese con una tassa di

giustizia di fr. 400.– a carico dei convenuti.

D. Contro il decreto appena citato AP 1 sono insorti con un appello

del 26 ottobre 2006 per ottenere che la causa sia stralciata dai ruoli e

il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni dell'11

dicembre 2006 la AO 1 conclude per il rigetto dell'appello. Il Pretore ha

conferito effetto sospensivo all'appello il 22 febbraio 2007.

Considerandi

in diritto: 1. Sui

presupposti processuali (art. 97 CPC), tra cui l'esistenza di un interesse legittimo

(Olgiati, Le norme generali per

il procedimento civile, Zurigo 2000, pag. 340), il giudice statuisce mediante

decreto (art. 100 cpv. 1 CPC). In un processo appellabile tale decreto è

impugnabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC) di 20 giorni (art. 308

cpv. 1 CPC). L'appello in esame – tempestivo – è dunque ricevibile. Il primo

giudice avendo munito il ricorso di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC),

nulla osta sotto questo profilo alla trattazione del rimedio giuridico (art. 96

cpv. 4 CPC).

2.

Il

Pretore ha respinto la richiesta di stralcio, rilevando che sebbene la

procedura non fosse stata formalmente sospesa e nessun atto processuale sia

intervenuto fra il 27 maggio 2002 e il 21 dicembre 2005, i convenuti non

si sono mai pronunciati sulla proposta formulata dall'istante all'udienza del 4

ottobre 2001 e nemmeno hanno dato riscontro all'ordinanza del 21 dicembre

2005, mentre avrebbero già potuto chiedere lo stralcio della causa per

perenzione processuale. Di conseguenza, ha soggiunto il primo giudice, le parti

dovevano ritenere in buona fede che nell'attesa di una reazione dei convenuti e

in pendenza di moratoria concordataria la causa fosse – almeno di fatto –

sospesa.

3.

Gli appellanti ribadiscono che in concreto l'ultimo atto processuale

risale al 27 maggio 2002 e che niente è più avvenuto da allora fino al 21

dicembre 2005. La procedura non essendo stata formalmente sospesa giusta l'art.

107.

CPC, il termine biennale di perenzione è pertanto decorso. Essi sottolineano

inoltre di essersi espressi sulla proposta formulata dall'istante all'udienza

del 4 ottobre 2001 – finalizzata per altro alla mera conclusione dei lavori di

costruzione e non a trovare un accordo globale – già il 19 ottobre 2001. Quanto

al fatto di non avere reagito all'ordinanza del 21 dicembre 2005, i convenuti

rilevano che nulla li obbligava a rispondere, il loro silenzio dovendo

interpretarsi come rinuncia alla continuazione della procedura. Gli appellanti

contestano infine che si attendessero sviluppi della procedura concordataria,

la proposta di moratoria essendo stata omologata dal Pretore nel gennaio del

2004.

4.

Il

giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o

priva di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC). La mancanza di interesse è

presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto

un atto processuale (art. 351 cpv. 2 CPC). Tale presunzione è irrefragabile,

nel senso che si opera d'ufficio e non può essere sovvertita da alcuna

controprova (Rep. 1982 pag. 132 consid. 5 in fine). Il termine non decorre, ad

ogni modo, ove il processo rimanga sospeso giusta l'art. 107 CPC o le parti

siano in attesa dell'emanazione della sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC).

5.

Nella

fattispecie, come ha accertato il Pretore, dopo l'emanazione del decreto cautelare

del 27 maggio 2002 con cui è stato ridotto l'ammontare dell'ipoteca legale

nessun atto processuale è più stato compiuto. Il processo non essendo sospeso a

norma dell'art. 107 CPC (né le parti essendo in attesa della sen­ten­za), in

simili circostanze la perenzione della causa si è irrimediabilmente compiuta il

27.

maggio 2004. E siccome la presunzione è assoluta, il giudice avrebbe dovuto

stralciare la causa d'ufficio. Poco importa che i convenuti non abbiano reagito

alla proposta formulata dall'istante all'udienza del 4 ottobre 2001, per tacere

del fatto che in ogni modo essi hanno risposto il 19 ottobre 2001 (allegato

alla lettera 21 agosto 2006, agli atti). Eventuali trattative non inibiscono

invero la perenzione processuale (Cocchi/Trez­zini,

CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 30 ad art. 351). Poco importa

altresì che essi siano rimasti silenti di fronte all'ordinanza del 21 dicembre

2005, il loro silenzio dovendo essere interpretato ad ogni modo “quale rinuncia al proseguimento della

causa, per cui si procederà al suo stralcio”.

6.

Quanto alla procedura di moratoria concordataria, contrariamente

all'apertura del fallimento (art. 207 cpv. 1 LEF) essa non sospende il corso di

una causa (Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 4 ad art. 106; Olgiati, op. cit., pag. 418 nel mezzo con

riferimento a Bühler/Edelmann/Killer,

Kommentar zur Aargauischen Zivilprozessordnung, Aarau/Francoforte sul

Meno/Salisburgo 1998, n. 2 al § 272). Il divieto di promuovere o proseguire

esecuzioni contro il debitore (art. 297 cpv. 1 LEF), così come la sospensione

delle prescrizioni e perenzioni durante la moratoria, non riguarda i processi

civili (Vollmar in: Basler

Kommentar, SchKG III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 297; Fritsche/ Walder-Bohner, Schuldbetreibung

und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3ª edizione, n. 43 al § 72). Il comportamento tenuto dai convenuti

nella procedura concordataria non è dunque di rilievo ai fini del presente giudizio.

Tanto meno ove si pensi che neppure gli atti processuali eseguiti in sede

cautelare impediscono la decorrenza della perenzione della causa di merito

(RtiD I-2005 pag. 736 n. 19c).

7.

Del resto le parti non potevano reputare in buona fede che nella

fattispecie la causa fosse sospesa. In un precedente questa Camera ha avuto

modo di proteggere l'affidamento riposto da una parte nel comportamento del

Pretore, il quale non aveva sospeso la causa, ma aveva garantito alle parti che

avrebbe assegnato al convenuto il termine per la risposta non appena fosse

stato confezionato l'inventario della successione. Stralciando la causa dai

ruoli, egli aveva deluso così il legittimo assegnamento dell'attore in tale

assicurazione (sentenza inc. 11.1997.142 del 14 ottobre 1997: massima in Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 31 ad

art. 351 CPC). Simile eventualità è del tutto estranea al caso specifico. Ne

discende che, provvisto di buon diritto, in concreto l'appello merita

accoglimento e la causa va stralciata dai ruoli.

8.

Relativamente

agli oneri di prima sede, lo stralcio di una causa in seguito a perenzione processuale comporta – per

principio – l'addebito delle spese e delle ripetibili

alla parte che avrebbe avuto interesse a proseguire la lite (Rep. 1984 pag. 394

in fondo, 1983 pag. 332 consid. B). Nel caso precipuo si trattava dell'istante

e non sussistono ragioni per scostarsi da tale regola. La tassa di giustizia,

moderata per tenere conto del fatto che la procedura non termina con un

giudizio di merito (art. 21 LTG), comprende quella del decreto cautelare del 31

agosto 2001 (fr. 600.–), nell'ambito del quale il Segretario assessore – invero

a torto (Rep. 1985 pag. 306) – ha rinviato l'assegnazione al giudizio finale.

9.

Per quel che concerne le ripetibili, gli appellanti chiedono di

fissarle in fr. 4800.–, corrispondenti all'aliquota del 10% secondo l'art. 9

cpv. 1 TOA e a quella del 60% secondo l'art. 15 prima frase TOA calcolata su un

valore litigioso di fr. 79 670.90. L'argomentazione è solo parzialmente fondata.

a) Nella

fattispecie il valore litigioso corrisponde a quello della domanda iniziale di

fr. 70 843.55,

la successiva mutazione essendo ininfluente (Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 4 e 5 ad art. 5 CPC; appendice 2000/2004, n. 20 ad art. 5 CPC). Per

una procedura tendente all'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale la

tariffa dell'Ordine degli avvocati, alla quale si ispira il giudice per la

determinazione delle ripetibili (art. 150 CPC; RtiD

I-2004 pag. 469 consid. 3), prevede per un simile valore un

onorario variante dal 30 all'80% di quello normale (art. 15 cpv. 1 prima frase

TOA, con riferimento all'art. 4 n. 19 LAC), il quale si situa a sua volta fra

il 6 e il 10% del valore (art. 9 cpv. 1 TOA). Ove il patrocinio finisca

anzitempo – come nella fattispecie – per sopravvenuta mancanza d'interesse

(art. 11 cpv. 2 TOA) l'onorario ad valorem si combina con l'onorario ad

horam mediante la formula:

O = 2 x

Ov x Ot

Ov + Ot

dove

O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il

valore e Ot l'onorario a tempo (giurisprudenza del Consiglio di moderazione

pubblicata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). La

retribuzione a tempo è di almeno fr. 150.– l'ora (art. 10 cpv. 1 TOA per

analogia).

b) In

concreto il patrocinio non è risultato particolarmente complesso. I convenuti

si sono semplicemente opposti all'istanza, chiedendo al Pretore di verificare

la tempestività della doman­da, e per il resto si sono riservati di far valere

le loro ragioni nella causa di merito (verbale del 4 ottobre 2001, pag. 2 in

alto). In tali circostanze si giustifica di far capo all'aliquota minima del 6%.

Ciò posto, per definire il tasso adeguato di riduzione previsto dall'art. 15

prima frase TOA occorre ponderare la situazione concreta, in specie il grado di

semplificazione della proce­dura seguita per rapporto a quella di una causa

contenziosa ordinaria (CdM, sentenza inc. 19.2004.9 dell'11 settembre 2006,

consid. 7). Il rito degli art. 361 segg. CPC non si scosta apprezzabilmente da

quello di istanza

unica (art. 291 segg. CPC), il quale tuttavia non è un “procedimento

civile speciale di natura contenziosa” e non comporta per il patrocinatore

alcuna riduzione d'onorario.

Nella

fattispecie conviene attenersi pertanto alla riduzione minima del 20%, in linea

con quanto il Consiglio di moderazione ha già avuto modo di decidere in azioni

di mantenimento (sentenza inc. 19.2002.18 del 22 ottobre 2002, consid. 4), di

locazione (sentenza inc. 19.1998.21 del 9 luglio 1999, consid. 4), in azioni

derivanti da contratti di lavoro (inc. 19.2000.5 del 20 marzo 2000, consid. 3)

e in misure a tutela dell'unione coniugale (sentenza inc. 19.2002.7 del 1°

luglio

2002,

consid. 5, in: BOA n. 24 pag. 49). L'onorario ad valorem ammon­terebbe così a

fr. 3800.–.

c) Quanto al tempo, nella fattispecie il legale dei convenuti ha

partecipato all'udienza del 4 ottobre 2001 (la posizione dei suoi patrocinati è

stata riassunta in sette righe di verbale), ha instato per il rinvio di

un'udienza e ha presentato osservazioni all'ordinanza del 9 agosto 2006 (una

pagina). Ciò avrebbe impegnato un legale solerte e diligente per una mezza giornata

di lavoro. Tenuto conto altresì della presumibile attività stragiudiziale, il dispendio

di tempo complessivo può essere stimato in otto ore. E per una causa come quella in rassegna, condotta fra il 2001 e il 2006, una retribuzione di fr. 250.–

orari sarebbe stata senz'altro dignitosa, onde un compenso ad

horam di fr. 2000.–. Combinando valore e tempo, si sarebbe ottenuto perciò

quanto segue:

2.

x 3800 x 2000 = fr. 2620.–.

3800.

+ 2000

A

ciò si aggiungono le presumibili spese e l'IVA, per un totale di fr. 2800.– arrotondati.

10.

Gli

oneri processuali del giudizio odierno, commisurati

all'entità del litigio, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC). Gli appellanti ottengono lo stralcio della causa, ma soccombono

parzialmente sull'ammontare delle ripetibili. Tutto ponderato, si giustifica

così di porre a loro carico un ottavo degli

oneri (la rimanenza va addebitata alla controparte), con diritto di

riscuotere dall'istante un'equa indennità per ripetibili ridotte.

11.

Quanto

alla cancellazione dell'annotazione a registro fondiario, le decisioni

riguardanti le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali sono finali

e suscettibili di ricorso in materia civile (Von

Werdt in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgesetz über das Bundesgericht,

Kurzkommentar, Berna 2007, n. 6 ad art. 90). Il problema è che, di regola, un

ricorso del genere non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF) e nel caso

in esame non si ravvisano eccezioni a tale principio (cfr. l'art. 103 cpv. 2

lett. a LTF). La presente sentenza sarà dunque esecutiva sin

dalla sua emanazione. Ciò potrebbe non lasciare il tempo all'istante per

ottenere effetto sospensivo a un eventuale ricorso al Tribunale federale. Al momento

in cui l'ufficiale del registro fondiario avrà proceduto alla cancellazione, in

effetti, l'iscrizione provvisoria non potrà più essere ripristinata (Steinauer, Les droits réels, vol. III,

2ª edizione, pag. 225 n. 2894 con riferimenti).

Occorre

quindi far sì che l'ufficiale del registro fondiario non dia immediato seguito

all'ordine di cancellazione e che l'istante abbia la possibilità di instare per

l'eventuale conferimento dell'effetto sospensivo a un possibile ricorso sul

piano federale. Giovi ricordare che chiedere l'effetto sospensivo non significa

motivare l'intero ricorso. La relativa domanda può anche essere presentata

subito e separatamente, sicché a tal fine un lasso di 15 giorni appare

sufficiente e ragionevole (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2001.128

del 9 luglio 2002, menzionata in: RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è accolto e il decreto impugnato è così riformato.

1.

L'istanza è dichiarata senza interesse per intervenuta perenzione processuale

e la causa è stralciata dai ruoli.

2. L'ufficiale

del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare, 15

giorni dopo avere ricevuto la presente sentenza, l'ipoteca legale degli

artigiani e imprenditori iscritta in via provvisoria sulla particella n. 1777

RFD di __________, proprietà di AP 1, in favore della ditta AO 1, __________, per

l'importo di fr. 58 967.30 con interessi al 5% dal 25 maggio

2002 in poi, oltre interessi al 5% su fr. 79 670.90

dal 7 giu­gno 2001 al 24 maggio 2002 (documenti giustificativi n. 17 062 del 31 agosto 2001 e n. 12 342 del 27 maggio

2002).

3.

La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese, da anticipare

dall'istante, sono poste a carico di

quest'ultima, con obbligo di rifondere ai convenuti fr. 2800.– complessivi

per ripetibili.

II. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 350.–

b)

spese fr. 50.–

fr. 400.–

sono

posti per un ottavo a carico degli appellanti in solido e per sette ottavi a

carico della AO 1, tenuta a rifondere alla controparte complessivi

fr. 1500.– per ripetibili.

III. Intimazione

a:

, per sé

e per ;

– .

Comunicazione

a:

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 2;

– Ufficio

del registro fondiario del Distretto di Lugano.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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