11.2006.121
Perenzione processuale: il termine di prescrizione biennale non è sospeso durante una procedura di moratoria concordataria.
28 febbraio 2007Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2006.121
Data decisione, Autorità:
28.02.2007, ICCA
Titolo:
Perenzione processuale: il termine di prescrizione biennale non è sospeso durante una procedura di moratoria concordataria.
art. 837 cpv. 1 cf. 3 CC
art. 939 CC
art. 961 cpv. 1 cf. 1 CC
art. 351 cpv. 2 CPC-TI
art. 351 cpv. 3 CPC-TI
Incarto n.
11.2006.121
Lugano
28 febbraio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2001.00609 (iscrizione
provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 30 agosto 2001 dalla
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1
(patrocinati dagli avvocati PA 2
e , ),
giudicando
ora sul decreto del 18 ottobre 2006 con cui il
Pretore ha respinto un'istanza dei convenuti volta allo stralcio della causa;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del
26 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro il decreto emesso il
18 ottobre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
30 agosto 2001 l'impresa generale di costruzioni AO 1 si è rivolta al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere che sulla particella
n. 1777 RFD di __________, proprietà AP 1, fosse iscritta in via provvisoria
un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 79 670.90 oltre
interessi al 5% dal 7 giugno 2001. Con decreto cautelare del 31 agosto 2001, emesso
senza contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha
accolto l'istanza e ha ordinato l'iscrizione richiesta. All'udienza del 4
ottobre 2001, indetta per la discussione, l'istante ha confermato la domanda e
ha offerto mezzi di prova, mentre i convenuti hanno postulato il rigetto
dell'istanza. Al termine della discussione l'istante si è offerta di ultimare i
lavori esterni e di riparare piccoli difetti previo versamento di
fr. 47 000.– da parte dei convenuti. Questi ultimi si sono riservati 15
giorni per decidere. Con decreto cautelare del 27 maggio 2002 il Pretore
ha poi ridotto l'ammontare dell'ipoteca provvisoria a fr. 58 967.30 oltre interessi.
B. Nel frattempo, l'11 gennaio 2002, il Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna ha concesso alla AO 1 una moratoria concordataria di sei mesi,
prorogata il 17 dicembre 2002 di altri 12 mesi a valere dall'11 gennaio 2003. Statuendo
con sentenza del 20 gennaio 2004, il Pretore ha omologato il concordato proposto
dalla società. Il 9 marzo 2004 la AO 1 ha ceduto a __________, __________ e __________
tutti i crediti scoperti al 31 dicembre 2003, fra cui quello verso AP 1.
C. Il
21 dicembre 2005 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha
assegnato alle parti un termine fino al 20 gennaio 2006 per comunicare se vi
fosse ancora interesse alla continuazione della procedura, con l'avvertimento
che decorso infruttuoso il termine la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli.
L'istante ha comunicato al Pretore il 23 dicembre 2005 che intendeva
continuare il processo “nella speranza che parte convenuta possa accettare la
soluzione bonale del caso”. Il 9 agosto 2006 il Pretore ha poi assegnato
ai convenuti un termine di 20 giorni per esprimersi su una proposta di
liquidazione formulata dall'istante, precisando che “in caso di risposta
negativa si procederà nell'istruttoria della causa”. Il 21 agosto 2006 i
convenuti hanno chiesto lo stralcio della causa dai ruoli per perenzione
processuale. L'istante vi si è opposta. Con decreto del 18 ottobre 2006 il
Pretore ha respinto la richiesta di stralcio, ponendo le spese con una tassa di
giustizia di fr. 400.– a carico dei convenuti.
D. Contro il decreto appena citato AP 1 sono insorti con un appello
del 26 ottobre 2006 per ottenere che la causa sia stralciata dai ruoli e
il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni dell'11
dicembre 2006 la AO 1 conclude per il rigetto dell'appello. Il Pretore ha
conferito effetto sospensivo all'appello il 22 febbraio 2007.
Considerandi
in diritto: 1. Sui
presupposti processuali (art. 97 CPC), tra cui l'esistenza di un interesse legittimo
(Olgiati, Le norme generali per
il procedimento civile, Zurigo 2000, pag. 340), il giudice statuisce mediante
decreto (art. 100 cpv. 1 CPC). In un processo appellabile tale decreto è
impugnabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC) di 20 giorni (art. 308
cpv. 1 CPC). L'appello in esame – tempestivo – è dunque ricevibile. Il primo
giudice avendo munito il ricorso di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 3 CPC),
nulla osta sotto questo profilo alla trattazione del rimedio giuridico (art. 96
cpv. 4 CPC).
2.
Il
Pretore ha respinto la richiesta di stralcio, rilevando che sebbene la
procedura non fosse stata formalmente sospesa e nessun atto processuale sia
intervenuto fra il 27 maggio 2002 e il 21 dicembre 2005, i convenuti non
si sono mai pronunciati sulla proposta formulata dall'istante all'udienza del 4
ottobre 2001 e nemmeno hanno dato riscontro all'ordinanza del 21 dicembre
2005, mentre avrebbero già potuto chiedere lo stralcio della causa per
perenzione processuale. Di conseguenza, ha soggiunto il primo giudice, le parti
dovevano ritenere in buona fede che nell'attesa di una reazione dei convenuti e
in pendenza di moratoria concordataria la causa fosse – almeno di fatto –
sospesa.
3.
Gli appellanti ribadiscono che in concreto l'ultimo atto processuale
risale al 27 maggio 2002 e che niente è più avvenuto da allora fino al 21
dicembre 2005. La procedura non essendo stata formalmente sospesa giusta l'art.
107.
CPC, il termine biennale di perenzione è pertanto decorso. Essi sottolineano
inoltre di essersi espressi sulla proposta formulata dall'istante all'udienza
del 4 ottobre 2001 – finalizzata per altro alla mera conclusione dei lavori di
costruzione e non a trovare un accordo globale – già il 19 ottobre 2001. Quanto
al fatto di non avere reagito all'ordinanza del 21 dicembre 2005, i convenuti
rilevano che nulla li obbligava a rispondere, il loro silenzio dovendo
interpretarsi come rinuncia alla continuazione della procedura. Gli appellanti
contestano infine che si attendessero sviluppi della procedura concordataria,
la proposta di moratoria essendo stata omologata dal Pretore nel gennaio del
2004.
4.
Il
giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o
priva di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC). La mancanza di interesse è
presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto
un atto processuale (art. 351 cpv. 2 CPC). Tale presunzione è irrefragabile,
nel senso che si opera d'ufficio e non può essere sovvertita da alcuna
controprova (Rep. 1982 pag. 132 consid. 5 in fine). Il termine non decorre, ad
ogni modo, ove il processo rimanga sospeso giusta l'art. 107 CPC o le parti
siano in attesa dell'emanazione della sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC).
5.
Nella
fattispecie, come ha accertato il Pretore, dopo l'emanazione del decreto cautelare
del 27 maggio 2002 con cui è stato ridotto l'ammontare dell'ipoteca legale
nessun atto processuale è più stato compiuto. Il processo non essendo sospeso a
norma dell'art. 107 CPC (né le parti essendo in attesa della sentenza), in
simili circostanze la perenzione della causa si è irrimediabilmente compiuta il
27.
maggio 2004. E siccome la presunzione è assoluta, il giudice avrebbe dovuto
stralciare la causa d'ufficio. Poco importa che i convenuti non abbiano reagito
alla proposta formulata dall'istante all'udienza del 4 ottobre 2001, per tacere
del fatto che in ogni modo essi hanno risposto il 19 ottobre 2001 (allegato
alla lettera 21 agosto 2006, agli atti). Eventuali trattative non inibiscono
invero la perenzione processuale (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 30 ad art. 351). Poco importa
altresì che essi siano rimasti silenti di fronte all'ordinanza del 21 dicembre
2005, il loro silenzio dovendo essere interpretato ad ogni modo “quale rinuncia al proseguimento della
causa, per cui si procederà al suo stralcio”.
6.
Quanto alla procedura di moratoria concordataria, contrariamente
all'apertura del fallimento (art. 207 cpv. 1 LEF) essa non sospende il corso di
una causa (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 4 ad art. 106; Olgiati, op. cit., pag. 418 nel mezzo con
riferimento a Bühler/Edelmann/Killer,
Kommentar zur Aargauischen Zivilprozessordnung, Aarau/Francoforte sul
Meno/Salisburgo 1998, n. 2 al § 272). Il divieto di promuovere o proseguire
esecuzioni contro il debitore (art. 297 cpv. 1 LEF), così come la sospensione
delle prescrizioni e perenzioni durante la moratoria, non riguarda i processi
civili (Vollmar in: Basler
Kommentar, SchKG III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 297; Fritsche/ Walder-Bohner, Schuldbetreibung
und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3ª edizione, n. 43 al § 72). Il comportamento tenuto dai convenuti
nella procedura concordataria non è dunque di rilievo ai fini del presente giudizio.
Tanto meno ove si pensi che neppure gli atti processuali eseguiti in sede
cautelare impediscono la decorrenza della perenzione della causa di merito
(RtiD I-2005 pag. 736 n. 19c).
7.
Del resto le parti non potevano reputare in buona fede che nella
fattispecie la causa fosse sospesa. In un precedente questa Camera ha avuto
modo di proteggere l'affidamento riposto da una parte nel comportamento del
Pretore, il quale non aveva sospeso la causa, ma aveva garantito alle parti che
avrebbe assegnato al convenuto il termine per la risposta non appena fosse
stato confezionato l'inventario della successione. Stralciando la causa dai
ruoli, egli aveva deluso così il legittimo assegnamento dell'attore in tale
assicurazione (sentenza inc. 11.1997.142 del 14 ottobre 1997: massima in Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 31 ad
art. 351 CPC). Simile eventualità è del tutto estranea al caso specifico. Ne
discende che, provvisto di buon diritto, in concreto l'appello merita
accoglimento e la causa va stralciata dai ruoli.
8.
Relativamente
agli oneri di prima sede, lo stralcio di una causa in seguito a perenzione processuale comporta – per
principio – l'addebito delle spese e delle ripetibili
alla parte che avrebbe avuto interesse a proseguire la lite (Rep. 1984 pag. 394
in fondo, 1983 pag. 332 consid. B). Nel caso precipuo si trattava dell'istante
e non sussistono ragioni per scostarsi da tale regola. La tassa di giustizia,
moderata per tenere conto del fatto che la procedura non termina con un
giudizio di merito (art. 21 LTG), comprende quella del decreto cautelare del 31
agosto 2001 (fr. 600.–), nell'ambito del quale il Segretario assessore – invero
a torto (Rep. 1985 pag. 306) – ha rinviato l'assegnazione al giudizio finale.
9.
Per quel che concerne le ripetibili, gli appellanti chiedono di
fissarle in fr. 4800.–, corrispondenti all'aliquota del 10% secondo l'art. 9
cpv. 1 TOA e a quella del 60% secondo l'art. 15 prima frase TOA calcolata su un
valore litigioso di fr. 79 670.90. L'argomentazione è solo parzialmente fondata.
a) Nella
fattispecie il valore litigioso corrisponde a quello della domanda iniziale di
fr. 70 843.55,
la successiva mutazione essendo ininfluente (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 4 e 5 ad art. 5 CPC; appendice 2000/2004, n. 20 ad art. 5 CPC). Per
una procedura tendente all'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale la
tariffa dell'Ordine degli avvocati, alla quale si ispira il giudice per la
determinazione delle ripetibili (art. 150 CPC; RtiD
I-2004 pag. 469 consid. 3), prevede per un simile valore un
onorario variante dal 30 all'80% di quello normale (art. 15 cpv. 1 prima frase
TOA, con riferimento all'art. 4 n. 19 LAC), il quale si situa a sua volta fra
il 6 e il 10% del valore (art. 9 cpv. 1 TOA). Ove il patrocinio finisca
anzitempo – come nella fattispecie – per sopravvenuta mancanza d'interesse
(art. 11 cpv. 2 TOA) l'onorario ad valorem si combina con l'onorario ad
horam mediante la formula:
O = 2 x
Ov x Ot
Ov + Ot
dove
O è l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il
valore e Ot l'onorario a tempo (giurisprudenza del Consiglio di moderazione
pubblicata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). La
retribuzione a tempo è di almeno fr. 150.– l'ora (art. 10 cpv. 1 TOA per
analogia).
b) In
concreto il patrocinio non è risultato particolarmente complesso. I convenuti
si sono semplicemente opposti all'istanza, chiedendo al Pretore di verificare
la tempestività della domanda, e per il resto si sono riservati di far valere
le loro ragioni nella causa di merito (verbale del 4 ottobre 2001, pag. 2 in
alto). In tali circostanze si giustifica di far capo all'aliquota minima del 6%.
Ciò posto, per definire il tasso adeguato di riduzione previsto dall'art. 15
prima frase TOA occorre ponderare la situazione concreta, in specie il grado di
semplificazione della procedura seguita per rapporto a quella di una causa
contenziosa ordinaria (CdM, sentenza inc. 19.2004.9 dell'11 settembre 2006,
consid. 7). Il rito degli art. 361 segg. CPC non si scosta apprezzabilmente da
quello di istanza
unica (art. 291 segg. CPC), il quale tuttavia non è un “procedimento
civile speciale di natura contenziosa” e non comporta per il patrocinatore
alcuna riduzione d'onorario.
Nella
fattispecie conviene attenersi pertanto alla riduzione minima del 20%, in linea
con quanto il Consiglio di moderazione ha già avuto modo di decidere in azioni
di mantenimento (sentenza inc. 19.2002.18 del 22 ottobre 2002, consid. 4), di
locazione (sentenza inc. 19.1998.21 del 9 luglio 1999, consid. 4), in azioni
derivanti da contratti di lavoro (inc. 19.2000.5 del 20 marzo 2000, consid. 3)
e in misure a tutela dell'unione coniugale (sentenza inc. 19.2002.7 del 1°
luglio
2002,
consid. 5, in: BOA n. 24 pag. 49). L'onorario ad valorem ammonterebbe così a
fr. 3800.–.
c) Quanto al tempo, nella fattispecie il legale dei convenuti ha
partecipato all'udienza del 4 ottobre 2001 (la posizione dei suoi patrocinati è
stata riassunta in sette righe di verbale), ha instato per il rinvio di
un'udienza e ha presentato osservazioni all'ordinanza del 9 agosto 2006 (una
pagina). Ciò avrebbe impegnato un legale solerte e diligente per una mezza giornata
di lavoro. Tenuto conto altresì della presumibile attività stragiudiziale, il dispendio
di tempo complessivo può essere stimato in otto ore. E per una causa come quella in rassegna, condotta fra il 2001 e il 2006, una retribuzione di fr. 250.–
orari sarebbe stata senz'altro dignitosa, onde un compenso ad
horam di fr. 2000.–. Combinando valore e tempo, si sarebbe ottenuto perciò
quanto segue:
2.
x 3800 x 2000 = fr. 2620.–.
3800.
+ 2000
A
ciò si aggiungono le presumibili spese e l'IVA, per un totale di fr. 2800.– arrotondati.
10.
Gli
oneri processuali del giudizio odierno, commisurati
all'entità del litigio, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). Gli appellanti ottengono lo stralcio della causa, ma soccombono
parzialmente sull'ammontare delle ripetibili. Tutto ponderato, si giustifica
così di porre a loro carico un ottavo degli
oneri (la rimanenza va addebitata alla controparte), con diritto di
riscuotere dall'istante un'equa indennità per ripetibili ridotte.
11.
Quanto
alla cancellazione dell'annotazione a registro fondiario, le decisioni
riguardanti le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali sono finali
e suscettibili di ricorso in materia civile (Von
Werdt in: Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgesetz über das Bundesgericht,
Kurzkommentar, Berna 2007, n. 6 ad art. 90). Il problema è che, di regola, un
ricorso del genere non ha effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF) e nel caso
in esame non si ravvisano eccezioni a tale principio (cfr. l'art. 103 cpv. 2
lett. a LTF). La presente sentenza sarà dunque esecutiva sin
dalla sua emanazione. Ciò potrebbe non lasciare il tempo all'istante per
ottenere effetto sospensivo a un eventuale ricorso al Tribunale federale. Al momento
in cui l'ufficiale del registro fondiario avrà proceduto alla cancellazione, in
effetti, l'iscrizione provvisoria non potrà più essere ripristinata (Steinauer, Les droits réels, vol. III,
2ª edizione, pag. 225 n. 2894 con riferimenti).
Occorre
quindi far sì che l'ufficiale del registro fondiario non dia immediato seguito
all'ordine di cancellazione e che l'istante abbia la possibilità di instare per
l'eventuale conferimento dell'effetto sospensivo a un possibile ricorso sul
piano federale. Giovi ricordare che chiedere l'effetto sospensivo non significa
motivare l'intero ricorso. La relativa domanda può anche essere presentata
subito e separatamente, sicché a tal fine un lasso di 15 giorni appare
sufficiente e ragionevole (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2001.128
del 9 luglio 2002, menzionata in: RtiD I-2004 pag. 614 n. 128c).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è accolto e il decreto impugnato è così riformato.
1.
L'istanza è dichiarata senza interesse per intervenuta perenzione processuale
e la causa è stralciata dai ruoli.
2. L'ufficiale
del registro fondiario del Distretto di Lugano è invitato a cancellare, 15
giorni dopo avere ricevuto la presente sentenza, l'ipoteca legale degli
artigiani e imprenditori iscritta in via provvisoria sulla particella n. 1777
RFD di __________, proprietà di AP 1, in favore della ditta AO 1, __________, per
l'importo di fr. 58 967.30 con interessi al 5% dal 25 maggio
2002 in poi, oltre interessi al 5% su fr. 79 670.90
dal 7 giugno 2001 al 24 maggio 2002 (documenti giustificativi n. 17 062 del 31 agosto 2001 e n. 12 342 del 27 maggio
2002).
3.
La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese, da anticipare
dall'istante, sono poste a carico di
quest'ultima, con obbligo di rifondere ai convenuti fr. 2800.– complessivi
per ripetibili.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono
posti per un ottavo a carico degli appellanti in solido e per sette ottavi a
carico della AO 1, tenuta a rifondere alla controparte complessivi
fr. 1500.– per ripetibili.
III. Intimazione
a:
, per sé
e per ;
– .
Comunicazione
a:
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2;
– Ufficio
del registro fondiario del Distretto di Lugano.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster