11.2006.122
Accesso necessario: legittimazione passiva
28 marzo 2008Italiano13 min
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Numero d'incarto:
11.2006.122
Data decisione, Autorità:
28.03.2008, ICCA
Titolo:
Accesso necessario: legittimazione passiva
DIRITTO DI PASSO NECESSARIO
art. 694 CC
Incarto n.
11.2006.122
Lugano
28 marzo 2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2003.6 (accesso
necessario) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione
del 14 gennaio 2003 da
AO 2 e AO 1 , unitamente a
AO 3 AO 4
(patrocinati dall' RA 1)
contro
Comunione dei comproprietari
AP 1,
(patrocinata da RA 2) e
, ,
nel frattempo dimessa dalla lite;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 27 ottobre 2006 presentato dalla Comunione dei comproprietari AP
1 contro la sentenza emessa il 9 ottobre 2006 dal Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 2 e la moglie AO 1 sono comproprietari, un mezzo ciascuno, della
particella n. 1851 RFD di __________, sulla quale sorge una casa d'abitazione. AO
3 e la moglie AO 4 sono comproprietari da parte loro, un mezzo ciascuno, della
contigua particella n. 927. Entrambi i fondi confinano a nord-est con la
particella n. 929, sottoposta al regime della proprietà per piani, mentre la sola particella n. 1851
confina a est con il fondo n. 937, appartenente
alla __________ di __________. Le particelle n. 927 e 1851 non hanno un accesso
veicolare alla strada pubblica, ma beneficiano di un diritto di passo pedonale
a carico della particella n. 929 per raggiungere la via __________.
B. Il 14 gennaio 2003 AO 2 e AO 1 insieme con AO 3 e AO 4 hanno convenuto
la Comunione dei comproprietari AP 1 e la __________ davanti al Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere che,
previo versamento di un'indennità da stabilire, fosse iscritto a carico della particella n. 929 un diritto di passo
carrabile in favore dei loro fondi. Nella sua risposta
del 17 marzo 2003 la __________ ha postulato il rigetto della petizione in
ordine e nel merito. Analoga conclusione ha formulato il 4 aprile 2003 la Comunione
dei comproprietari AP 1 Con
replica del 21 maggio 2003 gli attori hanno precisato le
loro domande, chiedendo di essere autorizzati a eseguire i lavori per la creazione
del passo o, in subordine, di poter beneficiare di un diritto di passo anche sulla
particella n. 937. Nelle loro dupliche del 17 e 23 giugno 2006 i convenuti
hanno mantenuto i loro punti di vista.
C. All'udienza
preliminare del 16 settembre 2003, preso atto che gli attori dichiaravano “di
non avere in effetti convenuto la __________”, il Pretore ha dimesso tale ditta
dalla lite. L'istruttoria della causa, iniziata nell'ottobre 2003, si è chiusa
il 1° giugno 2006. Al dibattimento finale le parti rimaste in lite hanno
rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 21 agosto
2006 gli attori hanno ribadito le loro richieste di giudizio, salvo rinunciare
alla domanda subordinata. Nel proprio memoriale di quello stesso giorno la Comunione
dei comproprietari AP 1 ha mantenuto anch'essa le proprie domande.
D. Statuendo
con sentenza del 9 ottobre 2006, il Pretore ha accolto la petizione, ha ordinato
all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere una servitù di passo
veicolare sulla particella n. 929 in favore delle particelle n. 927 e 1851 conformemente
a una planimetria annessa al giudizio e ha fissato in fr. 82 860.– l'indennità
da versare dagli attori. La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese sono
state poste per un terzo a carico di AO 2 e AO 1 in
solido, per un sesto a carico di AO 3 e AO 4 in solido e per un mezzo a carico
della Comunione dei comproprietari AP 1 compensate le ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata la Comunione dei comproprietari AP 1 è insorta con un appello del 27 ottobre 2006 nel quale chiede di respingere la petizione e di
riformare in tal senso il giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 5 dicembre
2006 AO 2 e AO 1 propongono, insieme con AO 3 e AO 4, di
respingere l'appello.
in diritto: 1. L'azione intesa all'ottenimento di un
accesso necessario (art. 694 CC) ha carattere pecuniario (Poudret, Commentaire à la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1992, pag. 233 in basso). Il valore
litigioso è, come in tutte le cause relative a servitù, quello che l'accesso ha
per il fondo dominante o quello della svalutazione causata al fondo serviente,
se essa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC; Poudret,
op. cit., vol. I, n. 9.5 ad art. 36 pag. 284 con rinvii di
giurisprudenza). Nella fattispecie il Pretore ha fissato il valore litigioso in
fr. 315 400.– (sentenza impugnata, consid. 7), che non è contestato dalle
parti. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
2. Nella
fattispecie gli attori hanno promosso un'azione sulla base dell'art. 694 CC per
ottenere un accesso necessario a carico di un fondo sottoposto al regime della
proprietà per piani, convenendo a tal fine la sola Comunione dei comproprietari.
Ciò premesso, giova domandarsi anzitutto chi sia
legittimato a difendere la proprietà
per piani in una causa del genere. La qualità per agire
e la qualità per difendere in un processo civile pertengono infatti alle condizioni
sostanziali della pretesa e la loro mancanza comporta il rigetto dell'azione
nel merito, senza riguardo al verificarsi degli elementi oggettivi che connotano
la domanda. Ora, legittimato passivamente è il soggetto nei confronti del quale
l'attore deve procedere per far valere la pretesa. E sapere se l'azione sia
correttamente orientata è una questione che il giudice deve esaminare
d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 126 III 63 consid. 1a con rinvii).
a) Una
Comunione di comproprietari non gode della personalità giuridica, ma per
ragioni pratiche, per sicurezza del diritto e per economia di giudizio la legge
le riconosce una certa capacità processuale. Essa acquista così in proprio nome
Fatti
i beni risultanti dalla sua amministrazione, in particolare i contributi dei
comproprietari e le disponibilità che ne risultano, così come è titolare del fondo di rinnovazione
(art. 712l
cpv. 1 CC). Essa può, in suo nome, stare in giudizio
come attrice o convenuta, nonché escutere o essere escussa (art. 712l
cpv. 2 CC).
Da parte loro i comproprietari rimangono liberi di disporre, usare,
amministrare, sistemare e strutturare i locali che formano oggetto del loro
diritto esclusivo (art. 712a cpv. 2 CC). L'insieme dei comproprietari
non si identifica, quindi, con la Comunione dei comproprietari; al contrario:
l'uno si distingue giuridicamente dall'altra (RVJ 21/1987 pag. 326 consid. 8a
con rinvii).
b) Per
quanto concerne la costituzione di diritti reali a carico del fondo di base, una
comproprietà non può essere gravata se non con l'assenso di tutti i
comproprietari, “a meno che
questi abbiano unanimemente stabilito un'altra norma” (art. 648 cpv. 2 CC). Quanto tocca l'integrità del fondo di base si
traduce in un atto di disposizione che trascende i poteri amministrativi della Comunione
dei comproprietari e va disposto perciò dall'insieme dei comproprietari riuniti
in litisconsorzio necessario. Solo costoro possono costituire diritti reali a
carico di tale fondo. Coerentemente, essi soli vanno convenuti in
litisconsorzio necessario ove l'azione tenda a far iscrivere diritti sul fondo
medesimo (RtiD I-2005 pag. 803 consid. 4c; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2004.70
del 19 novembre 2007, consid. 4).
c) Trattandosi
in concreto di far iscrivere un diritto di accesso necessario sulla particella n. 929, sottoposta al regime della proprietà per
piani, l'azione andava quindi promossa contro i
condomini personalmente alla stregua di litisconsorti
necessari (Rey in: Basler Kommentar,
ZGB II, 3ª edizione, n. 16 ad art. 694 con riferimenti; cfr. anche Meier-Hayoz, Berner Kommentar, 1975, n.
26 ad art. 694 CC con riferimenti; RVJ 21/1987 pag. 325). Rivolta unicamente
contro la Comunione dei comproprietari, senza che ciò fosse previsto – per avventura
– dal regolamento per l'uso e l'amministrazione del condominio o che ciò fosse
stato pattuito dalle parti, l'azione andava respinta
già per tale motivo. Seppure per ragioni completamente diverse da quelle
esposte dall'appellante, l'appello deve quindi essere accolto e la sentenza del
Pretore riformata di conseguenza.
3. La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC), con obbligo per gli attori di rifondere alla controparte,
patrocinata da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito del
presente giudizio impone altresì di modificare il dispositivo di prima sede sulla
tassa di giustizia e le spese, che segue identica sorte. Quanto alle ripetibili,
compensate dal Pretore, l'appellante chiede di fissarle in fr. 10 000.–. L'adeguatezza
di tale richiesta merita più attenta disamina.
a) Il
1° gennaio 2008 è entrato in vigore il nuovo regolamento del Consiglio di Stato
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'uf-ficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007 (BU 65/2007 pag. 727).
In merito ai procedimenti aperti prima della sua entrata in vigore esso prevede
nondimeno, all'art. 16 cpv. 2 (valevole dal 21 marzo 2008), che le ripetibili
vanno fissate in base al vecchio diritto, ovvero ispirandosi all'abrogata
tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150 vCPC).
b) L'art.
9 cpv. 1 vTOA prevedeva che in ogni causa avente un valore determinato o
determinabile, l'onorario dell'avvocato era stabilito entro percentuali
prefissate del valore litigioso. Tra l'aliquota minima e quella massima la
retribuzione andava fissata poi di caso in caso, secondo la complessità, l'importanza
e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità
Considerandi
dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e
patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità (art. 8
vTOA).
Il
calcolo dell'onorario secondo il valore non era senza eccezioni. Per pratiche
di esiguo valore che avevano richiesto un cospicuo dispendio di tempo e per
pratiche di valore elevato che avevano richiesto solo
un impegno limitato, come pure per pratiche di valore determinato quando le
particolarità del caso e gli interessi in gioco non giustificavano
l'applicazione integrale della tariffa secondo il valore, l'onorario andava fissato
tenendo conto anche del dispendio orario (art. 11 cpv. 1 TOA). Ciò valeva
altresì ove il patrocinio finiva anzitempo, ad esempio per revoca del mandato
da parte del cliente, rinuncia del patrocinatore, transazione, conciliazione,
acquiescenza, desistenza, sopravvenuta carenza d'oggetto, oppure perché la soluzione di una questione pregiudiziale aveva consentito di concludere la pratica prematuramente
(art. 11 cpv. 2 TOA). In tali ipotesi l'onorario ad valorem si combinava con
l'onorario ad horam mediante la formula:
O = 2 x
Ov x Ot
Ov + Ot
dove
O era l'onorario da determinare, Ov l'onorario secondo il valore e Ot l'onorario
a tempo (giurisprudenza del Consiglio di moderazione pubblicata nel Bollettino
dell'Ordine degli avvocati, n. 1, pag. 15). La retribuzione a tempo era di
almeno fr. 150.– l'ora (art. 10 cpv. 1 vTOA per analogia).
c) In
concreto il Pretore ha determinato il valore litigioso in fr.
315.
400.–, non contestato
dalle parti. Dandosi un valore del genere, la retribuzione del patrocinatore
variava secondo tariffa dal 5 all'8% del valore medesimo, ovvero tra
fr. 15 770.– e fr. 25 232.–. A prima vista l'indennità di fr. 10 000.– chiesta dalla
convenuta parrebbe dunque equa. Sta di fatto che in un'azione volta a ottenere
un passo necessario su una particella costituita in proprietà per piani un
avvocato diligente
avrebbe
dovuto verificare senza indugio la legittimazione passiva della Comunione dei
comproprietari. E facendo valere tempestivamente la mancanza di tale
presupposto, egli avrebbe evitato inutili atti di causa, giacché l'udienza
preliminare si sarebbe limitata all'accertamento del presupposto (art. 181 CPC).
Nella commisurazione delle ripetibili in favore della convenuta non si può,
dunque, trascurare tale circostanza.
d) Nel
caso in esame il problema della legittimazione passiva non riservava particolari
difficoltà d'indagine (per l'essenziale sarebbe bastato consultare due
commentari: sopra, consid. 2c), sicché non v'è ragione per scostarsi dall'aliquota
minima del 5%. Il che dà un risultato di fr. 15 770.–. Né si giustificava la
maggiorazione prevista dall'art. 12 lett. b vTOA (dal 10 al 20%), applicabile al
caso in cui una pratica coinvolga più parti, giacché tale supplemento si legittimava
solo qualora la presenza di litisconsorti comportasse una differenziata impostazione
della causa, o in generale difficoltà aggiuntive, con conseguente maggior
studio e impegno da parte dell'avvocato (Rep. 1977 pag. 149 in fondo; v. anche
Rep. 1986 pag. 237 consid. 4b, 1983 pag. 1 in fondo). Tale non era manifestamente
il caso in esame.
Quanto
al tempo, nella fattispecie sarebbe stata senz'altro necessaria la stesura
della risposta, al limite la redazione della duplica, e la partecipazione
all'udienza preliminare. Ciò avrebbe verosimilmente impegnato un legale solerte
e speditivo per una giornata. Tenuto conto altresì della presumibile attività
stragiudiziale (corrispondenza, colloqui o conferenze con la cliente), il
dispendio di tempo complessivo può essere stimato in dieci ore. E per una causa
come quella in rassegna, condotta nel 2003 (fino all'udienza preliminare), una
retribuzione di fr. 250.– orari sarebbe stata senz'altro adeguata, onde un
compenso ad horam di fr. 2500.–. Combinando valore e tempo, si sarebbe
ottenuto in definitiva quanto segue:
2.
x 15 770 x 2500 = fr. 4300.–.–.
15.
770 + 2500
Aggiungendo
le presumibili spese e l'IVA (7.6%), l'indennità in favore della convenuta può ragionevolmente
essere arrotondata, in ultima analisi, a fr. 5000.–.
4.
Circa i rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di
fr. 315 000.– supera
ampiamente la soglia per un ricorso in materia civile (fr. 30 000.–: art. 74
cpv. 1 lett. b LTF).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulla spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La
petizione è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese di fr. 4890.– sono poste carico
degli attori in solido, che rifonderanno alla convenuta, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 5000.– complessivi per ripetibili.
II. Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
2550.–
sono
posti a carico di AO 2, AO 1, AO 3 e AO 4 in solido, i
quali rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1200.– complessivi per ripetibili.
III. Intimazione
a:
;.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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