11.2006.123
Consenso dell'autorità tutoria alla divisione di un'eredità cui è parte una persona munita di rappresentante provvisorio
18 novembre 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
11.2006.123
Data decisione, Autorità:
18.11.2006, ICCA
Titolo:
Consenso dell'autorità tutoria alla divisione di un'eredità cui è parte una persona munita di rappresentante provvisorio
FONDO
art. 421 cf. 9 CC
Incarto n.
11.2006.123
Lugano
18 novembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 565.2002/R.46.2006
(consenso alla divisione per un rappresentato) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele che oppone
AP 1
alla
CO 1 ;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 20 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il
2 ottobre 2006 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
19 novembre 2002 la Commissione tutoria regionale 11 ha chiesto alla Sezione
degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, di interdire AP 1
(1967), figlia di __________ nata __________ (1938) per cattiva amministrazione
(art. 370 CC). AP 1 si è opposta al provvedimento il 7 dicembre 2002. Il
16 dicembre 2002 l'autorità di vigilanza ha affidato al Servizio
psico-sociale di __________ una perizia volta ad accertare le condizioni
psichiche di lei, con particolare riguardo a un'eventuale infermità o debolezza
di mente e alla necessità di misure di protezione. La procedura, sospesa e
riattivata più volte, è tuttora in corso,
il citato servizio non avendo ancora allestito il referto.
B. Con
risoluzione del 26 agosto 2003 l'autorità tutoria ha sospeso a titolo
provvisorio AP 1 dall'esercizio dei diritti civili e le ha designato un
rappresentante nella persona di __________, dell'Ufficio del tutore ufficiale
(art. 386 cpv. 2 CC). Un ricorso presentato il 7 settembre 2003 dall'interessata
contro tale provvedimento è stato dichiarato inammissibile dall'autorità di vigilanza
sulle tutele con decisione del 16 settembre 2003.
C. La
madre di AP 1, __________, è deceduta il 5 giugno 2003, lasciando quali eredi
il marito __________ con le figlie __________ e __________. Tra i beni della successione
figura la particella n. 821 RFD di __________ e un appartamento a __________
(foglio 14 part. 237 sub. 6 e “box garage” foglio 14 part. 244 sub. 35/14), dei
quale la defunta era comproprietaria con il marito. Autorizzata AP 1 ad
accettare la sua quota di eredità, con decisione del 30 agosto 2005 l'autorità
di vigilanza sulle tutele ha approvato la vendita a trattative private della
particella n. 821 RFD di __________.
D. Il
1° giugno 2006 la Commissione tutoria regionale 11 ha approvato la divisione dell'eredità
anche per quel che concerne i beni mobili della successione e la cessione
dell'appartamento di __________ al padre di AP 1, __________, a condizione che AP
1 riceva “un conguaglio non inferiore a 1/6 di € 181 500.–”. L'11
giugno 2006 AP 1 ha ricorso all'autorità di vigilanza, contestando la cessione
dell'immobile al padre. Il rappresentante di lei, __________, ha proposto di
respingere il ricorso. AP 1 è stata sentita personalmente dall'autorità di
vigilanza il 25 luglio 2006. Invitata poi a esprimersi sul contratto di divisione,
essa è rimasta silente. Statuendo con decisione del 2 ottobre 2006, l'autorità
di vigilanza ha respinto il ricorso, senza prelevare tasse né spese.
E. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 20
ottobre 2006 nel quale postula “la conferma del mio ricorso dell'11 giugno 2006
e il rifiuto e l'annullamento della decisione dell'Ufficio della vigilanza
sulle tutele”. L'appello non è stato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le
decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel
termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura
in materia di tutele e curatele, del-
l'8 marzo
1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella
ordinaria
degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a
CPC. Ciò premesso, un appello deve contenere le richieste di giudizio (art.
309.
cpv. 2 lett. e CPC), oltre ai motivi di
fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
Nondimeno, ove un tutelato insorga personalmente contro una decisione a lui
sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i motivi d'impugnazione
si desumano dall'insieme dell'esposto (Geiser
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 41 ad art. 420). Nella fattispecie
l'interessata postula l'annullamento dell'approvazione data dall'autorità
tutoria alla divisione dell'eredità materna, e segnatamente il consenso alla
cessione dell'immobile di Cannobio al padre, facendo valere una lesione dei
suoi interessi. La critica è sufficientemente chiara. Tempestivo, l'appello è
dunque ricevibile.
2.
Dopo
avere ricordato che sul contratto di divisione la ricorrente era stata
sollecitata invano a esprimersi, l'autorità di vigilanza ha accertato che nella
fattispecie l'unico punto litigioso consiste nell'attribuzione dell'immobile di
__________ a __________. In proposito essa ha rilevato che le tensioni
familiari giustificano lo scioglimento della comunione ereditaria fu __________
e che nel quadro della divisione gli interessi della rappresentata risultano
convenientemente salvaguardati, la quota spettante a AP 1 essendo conforme al
valore venale dell'appartamento. Donde, in sintesi, la reiezione del ricorso.
3.
L'appellante
evoca la sospensione provvisoria dall'esercizio dei diritti civili, a suo
avviso illegale, sottolinea i cattivi rapporti con il rappresentante __________,
censurandone comportamenti scorretti, e sostiene che nessuna misura tutelare si
giustifica nel suo caso. Essa espone poi le proprie vicissitudini con il padre,
il quale si adopererebbe per escluderla dall'eredità, e ripete che quanto
prevede il contratto di divisione, ovvero l'assegnazione dell'appartamento di
Cannobio al genitore, è contrario ai suoi interessi. In luogo di ciò essa
chiede di poter conservare la comproprietà dell'appartamento, il che non la
obbligherebbe a entrare in relazione con il padre, mentre quest'ultimo potrebbe
continuare a usare l'immobile. Da parte sua, con il passare del tempo essa
beneficerebbe dell'aumento di valore che acquisirebbe la sua quota di
comproprietà, più vantaggioso rispetto a quanto essa potrebbe ricavare da un
conguaglio in denaro.
4.
La
legittimità della procedura d'interdizione – tuttora pendente –avviata il 19
novembre 2002 dalla Commissione tutoria regionale non è oggetto dell'attuale
giudizio, come non è oggetto dell'attuale giudizio la sospensione provvisoria
di AP 1 dai diritti civili e la designazione del rappresentante. Al riguardo le
doglianze addotte nell'appello non sono dunque ricevibili. Preoccupa invero che
a tutt'oggi l'autorità di vigilanza non sia ancora riuscita a ottenere una
perizia sulle condizioni dell'interessata né, tanto meno, a pronunciarsi
sull'eventuale misura da adottare. Certo, la procedura è stata ripetutamente
sospesa e AP 1 rifiuta di collaborare con il Servizio psico-sociale di __________.
È anche vero tuttavia che essa resiste perché la dott. __________, responsabile
del citato Servizio, ha già espresso una propria opinione sulla malattia di
lei (rapporto del 13 dicembre 2001, nell'incarto della Commissione tutoria
regionale). Potrebbe quindi versare in stato di esclusione o di ricusa (DTF 118
II 249). Per quale ragione l'autorità di vigilanza insista nel far capo a tale
specialista (invece di rivolgersi allo specialista di un altro Servizio) è
difficile capire. Com'è difficile capire perché, volesse davvero insistere,
l'autorità di vigilanza non abbia diffidato l'interdicenda a presentarsi dalla
dottoressa __________, con la comminatoria dell'esecuzione forzata.
5.
Ciò
posto, oggetto dell'attuale giudizio è unicamente la legittimità del consenso
rilasciato dall'autorità tutoria alla divisione dell'eredità fu Letizia
Marchesini e, in particolare, quello relativo alla cessione dell'appartamento
di __________ a __________ dietro “conguaglio non inferiore a 1/6
di € 181 500.–”. Ora, spetta all'autorità tutoria, anche in caso di
rappresentanza provvisoria (Geiser,
op. cit., n. 10 ad art. 421/422 CC), consentire a una divisione ereditaria
(art. 421 n. 9 CC). Trattandosi di immobili, fa stato l'art. 404 CC, secondo
cui la vendita avviene ai pubblici incanti e l'aggiudicazione dev'essere
approvata dall'autorità tutoria (cpv. 2 ) o, eccezionalmente, può avvenire a
trattative private con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza (cpv. 3). La
questione di sapere se tale norma sia applicabile anche nel caso in cui un
immobile della successione sia attribuito a un erede è controversa (Meier, Le consentement des autoritées
de tutelle aux actes du tuteur, Friburgo 1994, pag. 336 segg.; Guler in: Basler Kommentar, op. cit.,
n. 6 ad art. 404 CC). Il Tribunale federale ha lasciato il quesito indeciso
(DTF 117 II 20 consid. 4a). Nella fattispecie, trattandosi di un contratto di
divisione senza l'intervento di terzi, ci si può domandare se sia sufficiente
il consenso dell'autorità tutoria (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 4ª edizione, pag. 372 n. 975; v. anche RJN 1998
pag. 46). Sia come sia, in concreto anche l'autorità di vigilanza ha approvato
l'operazione, definita opportuna e nell'interesse della rappresentata. La quota
di 1/6 corrisponde del resto alla spettanza ereditaria di
lei nella successione della madre e il valore venale di € 181 500.– è quello
peritalmente accertato nel dicembre 2005 dell'appartamento a __________.
6.
L'appellante
chiede di poter conservare la sua quota di comproprietà sull'appartamento,
rinunciando al conguaglio. Nella misura in cui pretende di rimanere in comunione
ereditaria con il padre, essa trascura tuttavia che l'art. 604 cpv. 1 CC conferisce
a ogni erede il diritto di esigere la divisione dell'eredità in ogni tempo,
salvo – ma l'ipotesi è estranea alla fattispecie (cfr. Steinauer, Le droit des successions, Berna 2006, pag. 574 n.
1234.
segg.) – che il richiedente non sia tenuto a rimanere in comunione per
legge o per contratto. In concreto __________ non può dunque essere obbligato a
restare in comunione ereditaria con l'appellante. Nella misura per converso in
cui l'appellante chiede che le sia attribuita, in esito alla divisione dell'eredità
materna, una quota di comproprietà sull'appartamento di __________, essa disconosce
che nessun erede può essere costretto a rimanere in comproprietà con altri
(art. 650 CC). La prospettiva che in un futuro prossimo l'appartamento aumenti
di valore potrebbe giustificare, se mai, il differimento della divisione
ereditaria (art. 604 cpv. 2 CC). L'appellante non adombra tuttavia
un'eventualità del genere. Chiede solo di poter conservare la sua quota di
comproprietà in vista di rivenderla a maggior prezzo. Ciò non è fattibile
tuttavia senza il consenso del genitore, le cui intenzioni sono antitetiche
(come dimostra il contratto di divisione da lui proposto: doc. 4). D'altro lato
l'appellante non asserisce – per avventura – di poter rilevare lei medesima
l'intero appartamento. Ne segue che, privo di consistenza, l'appello è
destinato all'insuccesso.
7.
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art.
148.
cpv. 1 CPC). Data la particolarità del caso, si rinuncia tuttavia – in via
eccezionale – a prelevare spese. Né si giustifica di attribuire ripetibili,
l'appello non essendo stato intimato alla Commissione tutoria regionale, che
non ha dovuto sopportare costi presumibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è
confermata.
2. Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
– ;
– , .
Comunicazione
a:
– ;
– .
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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