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Decisione

11.2006.124

Mercede del curatore

18 aprile 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere

accolto l'appello del 23 ottobre 2006 presentato da RI 1 contro la decisione

emanata il 10 ottobre 2006 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di

vigilanza sulle tutele;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con risoluzione del 12 settembre

2000 la Commissione tutoria regionale 8 ha istituito una curatela volontaria

(art. 394 CC) in favore di CO 2 (1940), designando come curatore il lic. rer. pol.

RI 1. Il 25 novembre 2004, preso atto delle dimissioni di lui, essa ha

designato quale nuovo curatore l'avv. RA 2 a valere dal 1° gennaio 2005.

B. Il 18

agosto 2005 il lic. rer. pol. RI 1 ha presentato una nota d'onorario

di fr. 2666.– per le prestazioni eseguite dal 1° gennaio al 18 agosto 2005. Con

decisione del 19 dicembre 2005 la Commissione tutoria regionale ha vietato all'avvocato

RA 2 di pagare tale nota. Un ricorso presentato da RI 1 contro tale decisione è

stato parzialmente accolto dall'Autorità di vigilanza con decisione del 10

ottobre 2006, nel senso che al curatore essa ha riconosciuto complessivi fr.

466.– (fr. 300.– di onorario e fr. 166.– di spese).

C. Contro

la predetta risoluzione RI 1 è insorto davanti a questa Camera con un appello

del 23 ottobre 2006 per ottenere, in sostanza, che in riforma della decisione

impugnata gli sia riconosciuta un'indennità di fr. 1792.60. Preso atto che

l'appello era firmato dal figlio RA 1, con ordinanza del 3 novembre 2006 il presidente

di questa Camera ha assegnato all'appellante un termine di 20 giorni per

presentare tre copie dell'appello provviste della sua firma autografa o di un rappresentante

abilitato al patrocinio. Il 21 novembre 2006 RI 1 ha presentato i memoriali

sottoscritti da lui medesimo, lasciando l'indirizzo del figlio come recapito. La

Commissione tutoria regionale ha dichiarato il 4 dicembre 2006 di rinunciare a osservazioni.

CO 2 è rimasto silente.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono

appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,

cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg.

CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC (RDAT

II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame

è dunque ricevibile.

2.

L'autorità

tutoria fissa la mercede per l'attività del curatore (art. 417 cpv. 2 CC). Adita

con ricorso, l'autorità di vigilanza interviene sull'entità dell'ammontare ove

riscontri errori oggettivi nella definizione degli importi o accerti un uso

difforme dei tassi usual­mente applicati per il calcolo (ZR 96/1997 n. 30 pag.

85.

consid. 4). Quanto alla mercede, essa va determinata di caso in caso,

secondo le spese e l'impegno del curatore, tenendo conto delle eventuali

conoscenze necessarie (Biberbost

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 39 ad art. 417). Ove

debba fornire prestazioni intrinseche alla sua attività professionale, il

curatore ha diritto a una rimunerazione fissata – di massima – in base alla relativa

tariffa di categoria, fermo restando che l'autorità tutoria dispone pur sempre

di un certo margine d'apprezzamento in base al quale può ridurre l'onorario

risultante da quella tariffa (DTF 116 II 402 consid. 4b/cc; SJ 122/2000 I pag.

344.

consid. 3; RDAT I-2003 n. 54 pag. 188 segg.).

3.

Secondo

l'art. 49 della citata legge cantonale

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele i tutori, i curatori, i rappresentanti e gli assistenti hanno

diritto a una mercede commisurata al lavoro svolto e alla situazione

patrimoniale del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento

(art. 17 cpv. 1 del regolamento d'applicazione: RL 4.1.2.2.1). Essa è fissata dall'autorità di nomina, dietro

presentazione di una richiesta scritta corredata dei giustificativi (art. 16

cpv. 1 e 2 del regolamento). Se

l'adempimento di compiti particolari impone il ricorso a persone con conoscenze

professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario

corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività,

che può essere ridotto del 30% “se la situazione economica del pupillo lo giustifica” (art. 18 del

regolamento). Negli altri casi è riconosciuta

un'indennità oraria di fr. 40.– fino a un massimo di fr. 3000.– annui, sempre

che l'indennità non appaia eccessiva rispetto al lavoro svolto (art. 17 cpv. 2

e 3 del regolamento).

4.

L'appellante

riepiloga i suoi rapporti di amicizia con il pupillo e fa valere che per adempiere

i suoi obblighi, procedendo alla chiusura della contabilità, alla preparazione del

rendiconto finanziario e alla stesura del rapporto morale del 2004 la sua attività

non poteva concludersi semplicemente il 31 dicembre di quell'anno. Sottolinea

che il nuovo curatore ha potuto dar corso immediatamente al suo incarico senza

difficoltà organizzative grazie al buon operato di lui, ciò che ha consentito un

evidente guadagno di tempo. Soggiunge che mai l'autorità tutoria ha contestato

le sue precedenti note professionali e che, da parte sua, egli ha rinunciato

addirittura a fatturare talune prestazioni. Quanto alla tariffa richiesta di fr.

100.

– orari, egli rileva che è notevolmente inferiore a quella usuale del

settore ed era stata pattuita direttamente con il pupillo.

5.

Con

gli argomenti testé riassunti l'appellante ribadisce la propria opinione, ma non

si confronta con le motivazioni addotte dall'autorità di vigilanza. Questa ha sostanzialmente

riconosciuto al curatore 7.5 ore di lavoro (delle 15 fatturate) con l'argomento

che, dopo la fine della curatela (31 dicembre 2004), potevano essere ammesse ai

fini dell'onorario solo le prestazioni necessarie per la stesura del rendiconto

finale e – in certa misura – quelle per la consegna degli atti al successore. Perché

tale motivazione sarebbe erronea l'appellante non spiega. Egli ribadisce di

avere dedicato alla chiusura della pratica tutte le ore esposte, ma non indica

perché il dispendio orario stimato dall'autorità di vigilanza non sarebbe ragionevolmente

bastato a un curatore solerte per redigere il rendiconto finale e trasmettere

gli atti al successore. Insufficientemente motivato, in

proposito l'appello sfugge a ulteriore

disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

Relativamente

alla tariffa oraria, l'autorità ha applicato quella ordinaria di fr. 40.–

prevista dall'art. 17 cpv. 2 del noto regolamento

(rispetto ai fr. 100.– rivendicati dal curatore), rilevando

che l'assolvimento del compito non richiedeva mansioni specifiche e che l'accordo

del curatelato sull'ammontare della tariffa non vincolava l'autorità tutoria né

impediva al pupillo di contestare l'onorario. Nemmeno con tali argomenti

l'appellante si misura. Egli torna a evocare la possibilità di esporre tariffe più

alte di quella ordinaria, ma non illustra minimamente perché le sue mansioni avrebbero

giustificato un onorario superiore a quello previsto per i curatori senza

conoscenze professionali specifiche. Certo, nel 2003 il pupillo aveva accettato

una tariffa oraria di fr. 100.– per i lavori di segretariato, di fr. 130.– per

i lavori di assistente e di fr. 200.– per i lavori del curatore (allegato 2 al

doc. 1). L'appellante omette di spiegare tuttavia perché l'assunto dell'autorità

di vigilanza, secondo cui l'autorità non è legata a pattuizioni d'onorario

intervenute fra il curatore e il pupillo, sarebbe erroneo. Privo ancora una

volta di adeguata motivazione, l'appello si rivela dunque irricevibile nel suo

intero.

6.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre

non si giustifica attribuire indennità alla Commissione tutoria regionale né al

pupillo già per la circostanza che né l'una né l'altro hanno formulato osservazioni.

7.

Per

quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF (onorario controverso del curatore in appello) non

raggiunge manifestamente la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in

materia civile.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 200.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

250.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Intimazione a:

– ;

– , ;

– , .

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro

trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93

LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo

se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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