11.2006.124
Mercede del curatore
18 aprile 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2006.124
Data decisione, Autorità:
18.04.2007, ICCA
Titolo:
Mercede del curatore
MERCEDE
art. 417 cpv. 2 CC
art. 17 RATEC
Incarto n.
11.2006.124
Lugano
18 aprile
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 376.2000/R.106.2005
(mercede del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1
alla
CO 1
riguardo
alla sua rimunerazione come curatore di
CO
2,
(rappresentato
dall' RA 2, );
esaminati
gli atti,
posti
Fatti
i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere
accolto l'appello del 23 ottobre 2006 presentato da RI 1 contro la decisione
emanata il 10 ottobre 2006 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di
vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con risoluzione del 12 settembre
2000 la Commissione tutoria regionale 8 ha istituito una curatela volontaria
(art. 394 CC) in favore di CO 2 (1940), designando come curatore il lic. rer. pol.
RI 1. Il 25 novembre 2004, preso atto delle dimissioni di lui, essa ha
designato quale nuovo curatore l'avv. RA 2 a valere dal 1° gennaio 2005.
B. Il 18
agosto 2005 il lic. rer. pol. RI 1 ha presentato una nota d'onorario
di fr. 2666.– per le prestazioni eseguite dal 1° gennaio al 18 agosto 2005. Con
decisione del 19 dicembre 2005 la Commissione tutoria regionale ha vietato all'avvocato
RA 2 di pagare tale nota. Un ricorso presentato da RI 1 contro tale decisione è
stato parzialmente accolto dall'Autorità di vigilanza con decisione del 10
ottobre 2006, nel senso che al curatore essa ha riconosciuto complessivi fr.
466.– (fr. 300.– di onorario e fr. 166.– di spese).
C. Contro
la predetta risoluzione RI 1 è insorto davanti a questa Camera con un appello
del 23 ottobre 2006 per ottenere, in sostanza, che in riforma della decisione
impugnata gli sia riconosciuta un'indennità di fr. 1792.60. Preso atto che
l'appello era firmato dal figlio RA 1, con ordinanza del 3 novembre 2006 il presidente
di questa Camera ha assegnato all'appellante un termine di 20 giorni per
presentare tre copie dell'appello provviste della sua firma autografa o di un rappresentante
abilitato al patrocinio. Il 21 novembre 2006 RI 1 ha presentato i memoriali
sottoscritti da lui medesimo, lasciando l'indirizzo del figlio come recapito. La
Commissione tutoria regionale ha dichiarato il 4 dicembre 2006 di rinunciare a osservazioni.
CO 2 è rimasto silente.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono
appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,
cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg.
CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC (RDAT
II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame
è dunque ricevibile.
2.
L'autorità
tutoria fissa la mercede per l'attività del curatore (art. 417 cpv. 2 CC). Adita
con ricorso, l'autorità di vigilanza interviene sull'entità dell'ammontare ove
riscontri errori oggettivi nella definizione degli importi o accerti un uso
difforme dei tassi usualmente applicati per il calcolo (ZR 96/1997 n. 30 pag.
85.
consid. 4). Quanto alla mercede, essa va determinata di caso in caso,
secondo le spese e l'impegno del curatore, tenendo conto delle eventuali
conoscenze necessarie (Biberbost
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 39 ad art. 417). Ove
debba fornire prestazioni intrinseche alla sua attività professionale, il
curatore ha diritto a una rimunerazione fissata – di massima – in base alla relativa
tariffa di categoria, fermo restando che l'autorità tutoria dispone pur sempre
di un certo margine d'apprezzamento in base al quale può ridurre l'onorario
risultante da quella tariffa (DTF 116 II 402 consid. 4b/cc; SJ 122/2000 I pag.
344.
consid. 3; RDAT I-2003 n. 54 pag. 188 segg.).
3.
Secondo
l'art. 49 della citata legge cantonale
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele i tutori, i curatori, i rappresentanti e gli assistenti hanno
diritto a una mercede commisurata al lavoro svolto e alla situazione
patrimoniale del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento
(art. 17 cpv. 1 del regolamento d'applicazione: RL 4.1.2.2.1). Essa è fissata dall'autorità di nomina, dietro
presentazione di una richiesta scritta corredata dei giustificativi (art. 16
cpv. 1 e 2 del regolamento). Se
l'adempimento di compiti particolari impone il ricorso a persone con conoscenze
professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario
corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività,
che può essere ridotto del 30% “se la situazione economica del pupillo lo giustifica” (art. 18 del
regolamento). Negli altri casi è riconosciuta
un'indennità oraria di fr. 40.– fino a un massimo di fr. 3000.– annui, sempre
che l'indennità non appaia eccessiva rispetto al lavoro svolto (art. 17 cpv. 2
e 3 del regolamento).
4.
L'appellante
riepiloga i suoi rapporti di amicizia con il pupillo e fa valere che per adempiere
i suoi obblighi, procedendo alla chiusura della contabilità, alla preparazione del
rendiconto finanziario e alla stesura del rapporto morale del 2004 la sua attività
non poteva concludersi semplicemente il 31 dicembre di quell'anno. Sottolinea
che il nuovo curatore ha potuto dar corso immediatamente al suo incarico senza
difficoltà organizzative grazie al buon operato di lui, ciò che ha consentito un
evidente guadagno di tempo. Soggiunge che mai l'autorità tutoria ha contestato
le sue precedenti note professionali e che, da parte sua, egli ha rinunciato
addirittura a fatturare talune prestazioni. Quanto alla tariffa richiesta di fr.
100.
– orari, egli rileva che è notevolmente inferiore a quella usuale del
settore ed era stata pattuita direttamente con il pupillo.
5.
Con
gli argomenti testé riassunti l'appellante ribadisce la propria opinione, ma non
si confronta con le motivazioni addotte dall'autorità di vigilanza. Questa ha sostanzialmente
riconosciuto al curatore 7.5 ore di lavoro (delle 15 fatturate) con l'argomento
che, dopo la fine della curatela (31 dicembre 2004), potevano essere ammesse ai
fini dell'onorario solo le prestazioni necessarie per la stesura del rendiconto
finale e – in certa misura – quelle per la consegna degli atti al successore. Perché
tale motivazione sarebbe erronea l'appellante non spiega. Egli ribadisce di
avere dedicato alla chiusura della pratica tutte le ore esposte, ma non indica
perché il dispendio orario stimato dall'autorità di vigilanza non sarebbe ragionevolmente
bastato a un curatore solerte per redigere il rendiconto finale e trasmettere
gli atti al successore. Insufficientemente motivato, in
proposito l'appello sfugge a ulteriore
disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
Relativamente
alla tariffa oraria, l'autorità ha applicato quella ordinaria di fr. 40.–
prevista dall'art. 17 cpv. 2 del noto regolamento
(rispetto ai fr. 100.– rivendicati dal curatore), rilevando
che l'assolvimento del compito non richiedeva mansioni specifiche e che l'accordo
del curatelato sull'ammontare della tariffa non vincolava l'autorità tutoria né
impediva al pupillo di contestare l'onorario. Nemmeno con tali argomenti
l'appellante si misura. Egli torna a evocare la possibilità di esporre tariffe più
alte di quella ordinaria, ma non illustra minimamente perché le sue mansioni avrebbero
giustificato un onorario superiore a quello previsto per i curatori senza
conoscenze professionali specifiche. Certo, nel 2003 il pupillo aveva accettato
una tariffa oraria di fr. 100.– per i lavori di segretariato, di fr. 130.– per
i lavori di assistente e di fr. 200.– per i lavori del curatore (allegato 2 al
doc. 1). L'appellante omette di spiegare tuttavia perché l'assunto dell'autorità
di vigilanza, secondo cui l'autorità non è legata a pattuizioni d'onorario
intervenute fra il curatore e il pupillo, sarebbe erroneo. Privo ancora una
volta di adeguata motivazione, l'appello si rivela dunque irricevibile nel suo
intero.
6.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si giustifica attribuire indennità alla Commissione tutoria regionale né al
pupillo già per la circostanza che né l'una né l'altro hanno formulato osservazioni.
7.
Per
quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF (onorario controverso del curatore in appello) non
raggiunge manifestamente la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in
materia civile.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione a:
– ;
– , ;
– , .
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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