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Decisione

11.2006.125

Assistenza giudiziaria

13 novembre 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2004.1563

(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 6 promossa con istanza del 23 dicembre 2004 da

AO 1

(patrocinata da PA 2 )

contro

AP 1 ora in Laconia Arzachena (Sassari)

(patrocinato dall' PA 1 ),

giudicando ora sulla

richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 il

30 dicembre 2004;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso del 2 novembre 2006 presentato da AP 1contro la decisione emessa il 17

ottobre 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto

di Lugano, sezione 6;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al

ricorso;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AP 1 (1944), cittadino italiano, e AP 1 (1955) si sono sposati a __________

il 6 marzo 2000. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è musicista, la

moglie lavora come ausiliaria delle pulizie per il Comune di __________. In

esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata da AO

1 il 23 dicembre 2004, con decreto cautelare emesso senza contraddittorio

quello stesso giorno il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha

autorizzato i coniu­gi a vivere separati e ha attribuito l'alloggio familiare

alla moglie, ordinando al marito di trasferirsi altrove entro il 31 dicem­bre

2004. Il 30 dicembre 2004 AP 1 ha postulato la revoca di tale provvedimento,

chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'attribuzione in

uso dell'appartamen­to coniugale e un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili.

B. All'udienza

del 18 gennaio 2005, indetta per la discussione, i coniugi hanno trovato un

accordo sull'abitazione coniugale, mentre sul contributo alimentare hanno

chiesto di sospendere la procedura in vista di regolare nelle vie amichevoli la

loro situazione. Il patrocinatore del marito ha poi scritto al Pretore, il 18

maggio 2006, spiegando che l'istanza di misure a protezione dell'unione

coniugale era divenuta priva d'oggetto, per quanto le parti non avessero ancora

raggiunto un'intesa. Preso atto di ciò, con decreto del 14 giugno 2006 emesso

in luogo e vece del Pretore il Segretario assessore ha stralciato la causa dai

ruoli, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.– a

carico dell'istante, compensate le ripetibili.

C. Lo

stesso 14 giugno 2006 il Segretario assessore ha impartito a AP 1 un termine di

30 giorni per presentare, ai fini dell'assistenza giudiziaria, il questio­nario

sui suoi redditi e le spese corredato dei necessari giustificativi,

avvertendolo che l'infruttuosa decorrenza del termine avrebbe comportato lo

stralcio della richiesta. Il 26 giugno 2006 AP 1 ha trasmesso al proprio legale

il citato questionario firmato in bianco, con la seguente lettera accompagnatoria:

Non sapendo come compilare i fogli da lei

mandatomi la prego di fare quello che ritiene più opportuno.

Le spiego

come sono messo:

ho

la residenza in casa di amici di cui lei sa l'indirizzo, lavoro al medesimo

posto dell'anno scorso cioè __________ come chitarrista, percepisco vitto e

alloggio € 200 al mese, non ho altre entrate. Le mie spese, sono fumatore ho

un'automobile di 6 anni da mantenere, questo è quanto.

Il 13

ottobre 2006 l'PA 1 ha trasmesso alla Pretura la lettera del cliente e il formulario

firmato in bianco. Con decisione del 17 ottobre 2006 il Segretario assessore ha

respinto la domanda di assistenza giudiziaria.

D. Insorto

con un ricorso del 2 novembre 2006 contro la decisione appena citata, AP 1

postula il conferimento del beneficio litigioso e la conseguente riforma del

giudizio impugnato. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Contro

il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda

istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del

Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine).

Tempestivo, il ricorso in esame è quindi ricevibile.

2.

In

concreto il Segretario assessore ha respinto la domanda di

assistenza giudiziaria per non avere, il richiedente, presentato entro il

termine assegnatogli il noto formulario corredato dei giustificativi sulla sua

situazione finanziaria, nemmeno dopo il termine assegnatogli per documentare

oggettivamente la sua indigenza. Nel ricorso l'interessato fa valere di essersi

trasferito in Sardegna, dove il costo della vita è inferiore rispetto a __________

e dove egli ha maggiori possibilità di esercitare l'attività di musicista

intrattenitore. Soggiunge che al momento in cui ha presentato la richiesta di

assistenza giudiziaria egli era indigente, come risultava dal certificato, e

che tale stato di cose non si è modificato nel frattempo. Non potendo egli

dimostrare concretamente la propria condizione di precarietà, ai fini

dell'attuale giudizio la situazione andrebbe dunque valutata nel suo insieme.

3.

Il

beneficio dell'assistenza può essere chiesto in

ogni stadio di causa da ogni “persona

fisica indigente” (art. 3 cpv. 1 Lag) mediante domanda scritta e motivata, cui

vanno allegati tutti i documenti giustificativi, l'apposito certificato

municipale e l'eventuale dichiarazione di svincolo di terzi dal segreto

d'ufficio e fiscale (art. 4 cpv. 1 Lag). Spetta al richiedente rendere

verosimile la propria ristrettezza (DTF 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF

120.

I 181 in fondo). Se egli, pur sollecitato, non la documenta a sufficienza

per consentire una completa valutazione della sua situazione finanziaria, la

richiesta può essere respinta (v. anche sentenza del Tribunale federale

1P.241/2006 del 15 giugno 2006, consid. 5.2).

4.

Nella

fattispecie l'appellante non contesta di essere stato invitato dal Segretario assessore,

il 14 giugno 2006, a chiarire la propria situazione finanziaria nel termine di

trenta giorni. Egli ha per vero reagito, inviando il 26 giugno 2006 al proprio

legale la lettera evocata dianzi (lett. C), cui ha accluso il formulario sui

redditi e le spese firmato in bianco. Perché il legale abbia atteso fino al 13

ottobre 2006 per far proseguire tale documentazione al Segretario assessore,

senza nemmeno chiedere una proroga del termine, non è dato di sapere. Sta di

fatto che l'operato del legale va ascritto al cliente. Ed entro il termine

fissato dal Segretario assessore il cliente non ha presentato alcunché. Del

resto, su questo punto il ricorrente non si confronta per nulla con la

decisione impugnata. Mal si comprende dunque perché sotto questo profilo la

decisione del Segretario assessore sarebbe censurabile.

5.

Giovi

rilevare, indipendentemente da quanto precede, che neppure la documentazione

prodotta in appello – in parte già agli atti – rende oggettivamente verosimili

le entrate o il fabbisogno del ricorrente. Certo, al momento di presentare

l'istanza il richieden­te aveva introdotto il certificato munito del relativo

parere municipale (art. 4 cpv. 1 Lag). A prescindere dalla circostanza però che

tale attestazione ha solo valore indicativo (Rep. 1990 pag. 275; RDAT II-1993

pag. 280), nel senso che il parere predetto non vincola il giudice civile, ciò

non esime poi il richiedente dal chiarire – su richiesta – le sue condizioni

finanziarie, producendo ogni elemento di cui riesca a disporre per documentare

le proprie ristrettezze. In concreto il Segretario assessore ha formulato al

convenuto una richiesta precisa, che è caduta nel vuoto, non potendosi

seriamente ritenere sufficiente la lettera in questione per rendere verosimili

entrate e fabbisogno del richiedente, senza parlare del formulario lasciato in

bianco. Ne segue che, incon­sistente, il ricorso è destinato all'insuccesso.

6.

La

procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di

temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Nella fattispecie il ricorso è stato

introdotto con manifesta leggerezza, che tuttavia non deno­ta ancora estremi di

temerarietà, ovvero di manifesta ingiustizia. Non è il caso dunque di percepire

tasse o spese. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal

ricorrente, essa non può essere accolta, giacché il ricorso appariva privo sin

dall'inizio di ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse né spese.

3. Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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