11.2006.125
Assistenza giudiziaria
13 novembre 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
11.2006.125
Data decisione, Autorità:
13.11.2006, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria
art. 3 LAG
Incarto n.
11.2006.125
Lugano
13 novembre 2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2004.1563
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6 promossa con istanza del 23 dicembre 2004 da
AO 1
(patrocinata da PA 2 )
contro
AP 1 ora in Laconia Arzachena (Sassari)
(patrocinato dall' PA 1 ),
giudicando ora sulla
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 il
30 dicembre 2004;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 2 novembre 2006 presentato da AP 1contro la decisione emessa il 17
ottobre 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto
di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al
ricorso;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1944), cittadino italiano, e AP 1 (1955) si sono sposati a __________
il 6 marzo 2000. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito è musicista, la
moglie lavora come ausiliaria delle pulizie per il Comune di __________. In
esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata da AO
1 il 23 dicembre 2004, con decreto cautelare emesso senza contraddittorio
quello stesso giorno il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha
autorizzato i coniugi a vivere separati e ha attribuito l'alloggio familiare
alla moglie, ordinando al marito di trasferirsi altrove entro il 31 dicembre
2004. Il 30 dicembre 2004 AP 1 ha postulato la revoca di tale provvedimento,
chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'attribuzione in
uso dell'appartamento coniugale e un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili.
B. All'udienza
del 18 gennaio 2005, indetta per la discussione, i coniugi hanno trovato un
accordo sull'abitazione coniugale, mentre sul contributo alimentare hanno
chiesto di sospendere la procedura in vista di regolare nelle vie amichevoli la
loro situazione. Il patrocinatore del marito ha poi scritto al Pretore, il 18
maggio 2006, spiegando che l'istanza di misure a protezione dell'unione
coniugale era divenuta priva d'oggetto, per quanto le parti non avessero ancora
raggiunto un'intesa. Preso atto di ciò, con decreto del 14 giugno 2006 emesso
in luogo e vece del Pretore il Segretario assessore ha stralciato la causa dai
ruoli, ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.– a
carico dell'istante, compensate le ripetibili.
C. Lo
stesso 14 giugno 2006 il Segretario assessore ha impartito a AP 1 un termine di
30 giorni per presentare, ai fini dell'assistenza giudiziaria, il questionario
sui suoi redditi e le spese corredato dei necessari giustificativi,
avvertendolo che l'infruttuosa decorrenza del termine avrebbe comportato lo
stralcio della richiesta. Il 26 giugno 2006 AP 1 ha trasmesso al proprio legale
il citato questionario firmato in bianco, con la seguente lettera accompagnatoria:
Non sapendo come compilare i fogli da lei
mandatomi la prego di fare quello che ritiene più opportuno.
Le spiego
come sono messo:
ho
la residenza in casa di amici di cui lei sa l'indirizzo, lavoro al medesimo
posto dell'anno scorso cioè __________ come chitarrista, percepisco vitto e
alloggio € 200 al mese, non ho altre entrate. Le mie spese, sono fumatore ho
un'automobile di 6 anni da mantenere, questo è quanto.
Il 13
ottobre 2006 l'PA 1 ha trasmesso alla Pretura la lettera del cliente e il formulario
firmato in bianco. Con decisione del 17 ottobre 2006 il Segretario assessore ha
respinto la domanda di assistenza giudiziaria.
D. Insorto
con un ricorso del 2 novembre 2006 contro la decisione appena citata, AP 1
postula il conferimento del beneficio litigioso e la conseguente riforma del
giudizio impugnato. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Contro
il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda
istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del
Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine).
Tempestivo, il ricorso in esame è quindi ricevibile.
2.
In
concreto il Segretario assessore ha respinto la domanda di
assistenza giudiziaria per non avere, il richiedente, presentato entro il
termine assegnatogli il noto formulario corredato dei giustificativi sulla sua
situazione finanziaria, nemmeno dopo il termine assegnatogli per documentare
oggettivamente la sua indigenza. Nel ricorso l'interessato fa valere di essersi
trasferito in Sardegna, dove il costo della vita è inferiore rispetto a __________
e dove egli ha maggiori possibilità di esercitare l'attività di musicista
intrattenitore. Soggiunge che al momento in cui ha presentato la richiesta di
assistenza giudiziaria egli era indigente, come risultava dal certificato, e
che tale stato di cose non si è modificato nel frattempo. Non potendo egli
dimostrare concretamente la propria condizione di precarietà, ai fini
dell'attuale giudizio la situazione andrebbe dunque valutata nel suo insieme.
3.
Il
beneficio dell'assistenza può essere chiesto in
ogni stadio di causa da ogni “persona
fisica indigente” (art. 3 cpv. 1 Lag) mediante domanda scritta e motivata, cui
vanno allegati tutti i documenti giustificativi, l'apposito certificato
municipale e l'eventuale dichiarazione di svincolo di terzi dal segreto
d'ufficio e fiscale (art. 4 cpv. 1 Lag). Spetta al richiedente rendere
verosimile la propria ristrettezza (DTF 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF
120.
I 181 in fondo). Se egli, pur sollecitato, non la documenta a sufficienza
per consentire una completa valutazione della sua situazione finanziaria, la
richiesta può essere respinta (v. anche sentenza del Tribunale federale
1P.241/2006 del 15 giugno 2006, consid. 5.2).
4.
Nella
fattispecie l'appellante non contesta di essere stato invitato dal Segretario assessore,
il 14 giugno 2006, a chiarire la propria situazione finanziaria nel termine di
trenta giorni. Egli ha per vero reagito, inviando il 26 giugno 2006 al proprio
legale la lettera evocata dianzi (lett. C), cui ha accluso il formulario sui
redditi e le spese firmato in bianco. Perché il legale abbia atteso fino al 13
ottobre 2006 per far proseguire tale documentazione al Segretario assessore,
senza nemmeno chiedere una proroga del termine, non è dato di sapere. Sta di
fatto che l'operato del legale va ascritto al cliente. Ed entro il termine
fissato dal Segretario assessore il cliente non ha presentato alcunché. Del
resto, su questo punto il ricorrente non si confronta per nulla con la
decisione impugnata. Mal si comprende dunque perché sotto questo profilo la
decisione del Segretario assessore sarebbe censurabile.
5.
Giovi
rilevare, indipendentemente da quanto precede, che neppure la documentazione
prodotta in appello – in parte già agli atti – rende oggettivamente verosimili
le entrate o il fabbisogno del ricorrente. Certo, al momento di presentare
l'istanza il richiedente aveva introdotto il certificato munito del relativo
parere municipale (art. 4 cpv. 1 Lag). A prescindere dalla circostanza però che
tale attestazione ha solo valore indicativo (Rep. 1990 pag. 275; RDAT II-1993
pag. 280), nel senso che il parere predetto non vincola il giudice civile, ciò
non esime poi il richiedente dal chiarire – su richiesta – le sue condizioni
finanziarie, producendo ogni elemento di cui riesca a disporre per documentare
le proprie ristrettezze. In concreto il Segretario assessore ha formulato al
convenuto una richiesta precisa, che è caduta nel vuoto, non potendosi
seriamente ritenere sufficiente la lettera in questione per rendere verosimili
entrate e fabbisogno del richiedente, senza parlare del formulario lasciato in
bianco. Ne segue che, inconsistente, il ricorso è destinato all'insuccesso.
6.
La
procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di
temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Nella fattispecie il ricorso è stato
introdotto con manifesta leggerezza, che tuttavia non denota ancora estremi di
temerarietà, ovvero di manifesta ingiustizia. Non è il caso dunque di percepire
tasse o spese. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal
ricorrente, essa non può essere accolta, giacché il ricorso appariva privo sin
dall'inizio di ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse né spese.
3. Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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