11.2006.126
Stralcio dell'appello diventato privo d'interesse
10 novembre 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
11.2006.126
Data decisione, Autorità:
10.11.2006, ICCA
Titolo:
Stralcio dell'appello diventato privo d'interesse
STRALCIO
art. 351 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
11.2006.126
Lugano
10 novembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2006.122 (azione
di divorzio unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 22 febbraio 2006 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 1 )
contro
AP 1 ;
premesso
che con sentenza del 16 ottobre 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1966) e AO 1 nata __________ (1969), cittadina
__________, ponendo a carico del marito le spese con una tassa di giustizia di
fr. 800.–;
preso
atto che il 3 novembre 2006 AP 1 ha presentato appello contro la citata sentenza,
dolendosi della mancata decisione sulla sua domanda di assistenza giudiziaria;
osservato
che l'appello non è stato oggetto di intimazione;
accertato
che con successiva decisione del 6 novembre 2006 il Pretore ha poi ammesso AP 1
al beneficio dell'assistenza giudiziaria limitatamente all'esonero dal
pagamento della tassa di giustizia e delle spese;
appurato
che nelle circostanze descritte l'appello risulta ormai senza interesse (art.
351 cpv. 1 CPC), sicché la causa va tolta dai ruoli;
rilevato
che spese e le ripetibili andrebbero attribuite tenendo conto dello stato delle
cose prima del verificarsi del motivo che ha posto termine alla lite (art. 72
Considerandi
PC per analogia), ovvero secondo il presumibile esito dell'appello nel caso in
cui questo non fosse divenuto senza interesse (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9, 10 e 11 ad art. 151
CPC);
ritenuto
che la mancata decisione del Pretore sulla richiesta di assistenza giudiziaria
presentata dal convenuto il 26 giugno 2006 non giustificava, in realtà, alcuna
modifica del dispositivo sugli oneri di prima sede, giacché per ottenere una
decisione al riguardo bastava che l'interessato sollecitasse il Pretore;
rammentato
altresì che tale l'omissione non costituiva un titolo di revisione giusta
l'art. 340 lett. a CPC, la procedura in materia di assistenza giudiziaria non confondendosi con il
merito (art. 5 Lag);
considerato
che in tali circostanze l'appello, a un esame sommario, sarebbe stato verosimilmente
respinto;
stabilito
che la particolarità del caso induce nondimeno, in via eccezionale, a soprassedere
al prelievo di oneri, senza tuttavia assegnazione di ripetibili all'appellante
né alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato spese;
richiamato l'art. 351
cpv. 1 CPC,
decreta: 1. Il ricorso è dichiarato senza interesse e la
causa è stralciata dai ruoli.
2.
Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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