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Decisione

11.2006.126

Stralcio dell'appello diventato privo d'interesse

10 novembre 2006Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2006.122 (azione

di divorzio unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione del 22 febbraio 2006 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 1 )

contro

AP 1 ;

premesso

che con sentenza del 16 ottobre 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione

6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1966) e AO 1 nata __________ (1969), citta­dina

__________, ponendo a carico del marito le spese con una tassa di giustizia di

fr. 800.–;

preso

atto che il 3 novembre 2006 AP 1 ha presentato appello contro la citata sentenza,

dolendosi della mancata decisione sulla sua domanda di assistenza giudiziaria;

osservato

che l'appello non è stato oggetto di intimazione;

accertato

che con successiva decisione del 6 novembre 2006 il Pretore ha poi ammesso AP 1

al beneficio dell'assisten­za giudiziaria limitatamente all'esonero dal

pagamento della tassa di giustizia e delle spese;

appurato

che nelle circostanze descritte l'appello risulta ormai senza interesse (art.

351 cpv. 1 CPC), sicché la causa va tolta dai ruoli;

rilevato

che spese e le ripetibili andrebbero attribuite tenendo conto dello stato delle

cose prima del verificarsi del motivo che ha posto termine alla lite (art. 72

Considerandi

PC per analogia), ovvero secondo il presumibile esito dell'appello nel caso in

cui questo non fosse divenuto senza interesse (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9, 10 e 11 ad art. 151

CPC);

ritenuto

che la mancata decisione del Pretore sulla richiesta di assistenza giudiziaria

presentata dal convenuto il 26 giugno 2006 non giustificava, in realtà, alcuna

modifica del dispositivo sugli oneri di prima sede, giacché per ottenere una

decisione al riguardo bastava che l'interessato sollecitasse il Pretore;

rammentato

altresì che tale l'omissione non costituiva un titolo di revisione giusta

l'art. 340 lett. a CPC, la procedura in materia di assistenza giudiziaria non confondendosi con il

merito (art. 5 Lag);

considerato

che in tali circostanze l'appello, a un esame sommario, sarebbe stato verosimilmente

respinto;

stabilito

che la particolarità del caso induce nondimeno, in via eccezionale, a soprassedere

al prelievo di oneri, senza tuttavia assegnazione di ripetibili all'appellante

né alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato spese;

richiamato l'art. 351

cpv. 1 CPC,

decreta: 1. Il ricorso è dichiarato senza interesse e la

causa è stralciata dai ruoli.

2.

Non si prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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