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Decisione

11.2006.127

Causa divenuta priva d'oggetto: oneri processuali

23 aprile 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere

accolto l'appello del 3 novembre 2006 presentaAP 1 contro la sentenza emessa il

13 ottobre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. I coniugi AO 1 e AO 2 sono titolari, un mezzo ciascuno, della

proprietà per piani n. 25 624 (unità n. 1), pari a 75/1000 della

particella n. 1150 RFD di __________ (“AP 1”). Interpellati dai coniugi, all'assemblea

generale ordinaria del 21 aprile 2000 i comproprietari hanno deciso – tra l'altro – di rinviare all'assemblea

ordinaria del 2001 l'esame della proposta circa il risanamento della condotta che

porta al Condominio l'acqua potabile (trattanda n. 6), la quale risultava color

ruggine ai rubinetti.

B. Con

petizione del 17 maggio 2000 AO 1 e AO 2 hanno adito il Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 2, perché fosse dichiarata nulla, subordinatamente annullata, la

risoluzione assembleare n. 6 e fosse ordinato all'amministrazione del condo­minio

di risanare la condotta come da loro prospettato all'assemblea. Nella sua

risposta del 9 giugno 2000 la Comunione dei comproprietari ha proposto di

respingere la petizione. Durante l'istruttoria, all'udienza del 26 aprile 2006,

le parti hanno dato atto che nel frattempo i lavori alla condotta erano stati

eseguiti e che il problema dell'acqua ferruginosa risolto. Essi hanno postulato

così lo stralcio della causa dai ruoli, presentando un memoriale conclusivo dell'8

maggio 2006 in cui hanno chiesto vicendevolmente di porre le spese e le

ripetibili a carico dell'avversario. Statuendo il 13 ottobre 2006, il Pretore

ha stralciato la causa dai ruoli, ha addebitato la tassa di giustizia e le

spese alle parti in ragione di metà ciascuno e ha compensato le ripetibili.

C. Contro

il dispositivo sulle spese del decreto appena citato è insorta la AP 1 con un appello

del 3 novembre 2006 per ottenere che gli oneri processuali siano interamente addebitati

agli attori. Nelle loro osservazioni del 5 dicembre 2006 AO 1 e AO 2 propongono

di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Nella misura in cui il Pretore ha tolto la causa dai ruoli, il

decreto di stralcio ha carattere meramente dichiarativo e non è impugnabile,

tranne ipotesi estranee alla fattispecie (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1; Rep.

1999.

pag. 247 consid. 1). Nella misura per contro in cui il Pretore ha statuito

sulle spese e le ripetibili, il decreto di stralcio ha carattere autoritativo e

può essere impugnato (Rep. 1985

pag. 145 in fondo), sempre che la causa sia appellabile. Nella fattispecie l'appello verte, appunto, sulla questione di spese e ripetibili in una causa appellabile.

Nulla osta quindi al suo esame.

2.

Accertato

che il problema alla condotta dell'acqua potabile era stato risolto, in concreto

il Pretore ha dichiarato la causa senza oggetto. Quanto agli oneri processuali,

egli ha rilevato che l'esecuzione dei lavori, avvenuta secondo tempi e modi decisi

dalla maggioranza dei comproprietari, non costituiva acquiescenza, ma che la Comunione

dei comproprietari, pur contestando l'urgenza dell'intervento, aveva riconosciuto

l'esistenza del problema legato all'erogazione di acqua ferruginosa, analizzato

anche dal perito giudiziario. Ciò posto, egli ha ritenuto equo suddividere gli

oneri a metà tra le parti e compensare le ripetibili.

3.

L'appellante

sostiene che il riparto degli oneri processuali è arbitrario, nessuna domanda di petizione essendo

stata accolta. Inoltre essa sottolinea di non essere

risultata acquiescente, sicché la causa deve ritenersi conclusa per desistenza

avversaria, tanto più che la perizia aveva escluso l'urgenza dell'intervento richiesto.

La convenuta non nega di avere ammesso l'esistenza del problema tecnico, ma fa

valere di avere ripetuto che ciò non costituiva un pericolo per i condomini, i

parametri chimico-fisici dell'acqua erogata essendo conformi alla norma. Infine

l'appellante contesta che sussistano nella fattispecie motivi di equità e che

il giudizio del Pretore premia, in realtà, una parte soccombente.

4.

Secondo l'art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a

rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv.

1). Se vi è soccombenza reciproca o concorrono “altri giusti motivi”, egli può

procedere a una suddivisione (cpv. 2). Le spese inutili sono, in ogni caso, a

carico di chi le ha provocate (cpv. 3). Nella fissazione e suddivisione delle

spese e delle ripetibili il primo giudice fruisce in ogni modo di una notevole

latitudine: il suo pronunciato può essere appellato, di conseguenza, solo per

eccesso o abuso del potere d'apprezza­mento (Rep. 1996 pag. 171).

a) Nella

fattispecie, come detto, il Pretore ha stralciato la lite poiché diventata senza

oggetto. A ragione, giacché la convenuta ha risanato la condotta, ma non con la

celerità pretesa dagli attori, di modo che un'acquiescenza non entrava in linea

di conto. D'altro lato gli attori non avevano ritirato la petizione e non poteva

dunque farsi questione di desistenza. Ciò posto, ove una lite divenga senza

oggetto o senza interesse giuridico le spese e le ripetibili vanno attribuite “tenendo conto dello stato delle cose prima

del verificarsi del motivo che termina la lite” (art. 72 PC per analogia). Occorre valutare in altri termini, a un

sommario esame, quale esito avrebbe verosimilmente avuto la causa se non fosse

divenuta caduca (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato,

Lugano 2000, n. 9, 10 e 11 ad art. 151 CPC). In concreto gli attori chiedevano

di annullare – rispettivamente di dichiarare nulla – la delibera assembleare

con cui i comproprietari avevano deciso di rinviare la discussione sul

risanamento della condotta dell'acqua potabile alla successiva assemblea del

2001.

e di ordinare all'amministrazione condominiale di eseguire l'opera senza

indugio. La questione è dunque di sapere, a un sommario esame, quale sarebbe

stato il verosimile esito del giudizio.

b) Per

essere annullata, una risoluzione assembleare deve violare

la legge o norme convenzionali che disciplinano la proprietà per piani (atto costitutivo, regolamento per l'amministrazione e l'uso,

regolamento della casa ecc.: Meier-Hayoz/Rey

in: Berner Kommentar, edizione 1988, n. 128 ad art. 712m CC; Steinauer, Les droits réels, vol. I, 3ª edizione, pag. 367 n. 1319). L'impugna­zione della delibera non è destinata a una verifica di

opportunità, di convenienza o di adeguatezza, nel senso che non compete al giudice sostituirsi alla volontà dei

comproprietari (Meier-Hayoz/Rey,

op. cit., n. 129 ad art. 712m CC;

Weber, Die

Stockwerkeigentümergemeinschaft, Zurigo 1979, pag. 405; cfr. in materia di

società anonima: DTF 117 II 308 consid. 6a). Nella fattispecie gli attori invocavano

bensì l'art. 17 del regolamento condominiale, secondo cui l'assemblea deve far

eseguire tutti i lavori di manutenzione e di rinnovamento necessari per la

conservazione dell'edificio (doc. G), ma ciò ancora non significa che il rinvio

della discussione sul risanamento della condotta offendesse di per sé la legge

o il regolamento del condominio, tanto meno ove si pensi che il perito

giudiziario non ha ritenuto l'opera urgente. A prima vista il presumibile esito

della causa sarebbe quindi potuto apparire sfavorevole.

c) Resta

il fatto che, seppure non urgente dal profilo strettamente tecnico, a un

sommario esame il risanamento della condotta sarebbe anche potuto apparire non

ragionevolmente dilazionabile. V'è da domandarsi in effetti se un impianto idrico

che erogava acqua pulita solo dopo 2 minuti o addirittura 2 minuti e mezzo di

scorrimento fosse ancora idoneo all'uso di un'abitazione (perizia, risposta n.

6), l'acqua ferrigna potendo anche essere innocua per la salute (perizia, risposta

n. 4), ma repellente per scopi alimentari. E l'art. 647 cpv. 2 n. 1 CC, cui rinvia l'art. 712g cpv. 1 CC, permette a ogni

comproprietario di rivolgersi al giudice per far eseguire i lavori necessari a

conservare il valore della cosa e a mantenerla idonea all'uso.

Può adire il giudice, in particolare, ogni comproprietario la cui domanda sia

stata respinta dagli altri comproprietari (Brunner/Wichtermann

in: Basler Kommentar, ZGB II, 3ª edizione, n. 54 ad art. 647; Meier-Hayoz

in: Berner Kommentar, 5ª edizione, n. 64 ad art. 647 CC). Trattandosi di opere

edili, rientrano nell'amministrazione necessaria i lavori cui si riferisce

l'art. 647c CC (Brunner/Wichter­mann, op. cit., n. 51 ad art. 647 CC). Ogni comproprietario può chiedere quindi al giudice di far attuare

gli interventi in questione, anche se la maggioranza

dei comproprietari li rifiuta (Brunner/Wichtermann,

op. cit., n. 13 ad art. 647c CC).

d) A

ben vedere dunque, è possibile che rinviare l'opera di risanamento di

uno o due anni non avrebbe pregiudicato la conservazione dell'immobile

(deposizione __________ del 14 marzo 2001). Ciò non toglie però che la condotta

di adduzione idrica sarebbe potuta apparire inadeguata per approvvigionare

un'abitazione, non potendosi seriamente accettare che un comproprietario si

accontentasse di acqua potabile marronastra (deposizione __________ del 14 marzo

2001; verbali, pag. 1), dovesse attendere anche quindici minuti per veder scorrere

acqua limpida (deposizione __________ del 7 maggio 2001: verbali, pag. 1),

sempre che l'attesa non risultasse vana (deposizione __________ del 7 mag­gio

2001: verbali, pag. 2), e dovesse sopportare inquilini che minacciavano di rescindere

il contratto di locazione (petizione, pag. 4 in fine). Rinviare in circostanze

del genere il risanamento della condotta sarebbe anche potuto apparire

contrario alla legge. Considerato tutto ciò, non si sarebbe potuto escludere,

in altri termini, che l'azione risultasse provvista – almeno in parte – di buon diritto. Suddividendo a metà

gli oneri processuali (e compensando le ripetibili) il Pretore non è caduto

pertanto in un abuso né in un eccesso del potere d'apprezzamento. Privo di

consistenza, l'appello è destinato perciò all'insuccesso.

6.

Gli

oneri processuali e le ripetibili del giudizio odierno seguono la soccombenza (art.

148.

cpv. 1 CPC). Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale

sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso

(fr. 3500.–, pari alla metà della tassa di giustizia e delle spese) non

raggiunge con tutta evidenza la soglia dei fr. 30 000.– necessari per un ricorso

in materia civile.

Per

questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è

confermato.

2.

Gli oneri

processuali, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 300.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

350.

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1200.–

complessivi per ripetibili.

3.

Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in

materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il

ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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