11.2006.128
Accertamento di paternità e azione di mantenimento. Diritto all'assistenza giudiziaria da parte di un pupillo provvisto di curatore senza cognizioni giuridiche
19 ottobre 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
11.2006.128
Data decisione, Autorità:
19.10.2010, ICCA
Titolo:
Accertamento di paternità e azione di mantenimento. Diritto all'assistenza giudiziaria da parte di un pupillo provvisto di curatore senza cognizioni giuridiche
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
art. 14 cpv. 2 LAG
Incarto n.
11.2006.128
Lugano
19 ottobre
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Rossi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2005.104 (accertamento
della paternità e azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Sud promossa con petizione del 28 settembre 2005 da
AP 1
(rappresentato dal curatore RA 1
e patrocinato da PA 1
contro
AO 1 o
(patrocinato da PA 2),
giudicando
ora sulla decisione del 19 ottobre 2006 con cui il
Pretore ha respinto l'assistenza giudiziaria chiesta da AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 6 novembre 2006 presentato da AP
1 contro la decisione emessa il 19 ottobre 2006 dal Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al
ricorso;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 5 giugno 2004 __________ (1981), cittadina congolese, ha dato
alla luce un figlio, AP 1, cui il 27 settembre 2004 la Commissione tutoria regionale 4 ha designato un curatore nella persona del tutore ufficiale __________,
con l'incarico – tra l'altro – di accertarne la paternità e di salvaguardarne
il diritto al mantenimento (art. 308 cpv. 2 e 309 cpv. 1 CC). __________ ha
conferito il 26 luglio 2005 all'avv. PA 1 il mandato di patrocinare il minorenne
in giudizio.
B. Con sentenza
del 19 ottobre 2006 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha
accertato la paternità di AO 1 (1962), cittadino angolano, e ha condannato
quest'ultimo a versare al figlio un contributo alimentare di fr. 800.– mensili
(assegni familiari non compresi). Non sono state prelevate tasse di giustizia o
spese, mentre il convenuto è stato tenuto a rifondere all'attore fr. 500.–
per ripetibili. Contestualmente il Pretore ha respinto la richiesta di
assistenza giudiziaria introdotta da AP 1.
C. Contro
il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 ha introdotto un ricorso del 6 novembre 2006 per ottenere il beneficio richiesto e la
conseguente riforma della decisione pretorile. Il memoriale non ha formato, per
sua natura, oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria
il richiedente può adire “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità
gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22
maggio 2001, commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35
cpv. 4 Lag). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto
ricevibile.
2.
Il Pretore
ha rifiutato all'attore l'assistenza giudiziaria (consistente nel gratuito patrocinio,
non avendo egli prelevato tasse né spese), poiché i costi di patrocinio rientrano
– a suo avviso – in quelli di gestione della curatela. A mente sua l'art. 19 cpv.
1.
della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele
(RL 4.1.2.2) e l'art. 16 del relativo regolamento d'applicazione (RL
4.1.2.2
), stando ai quali le spese della misura tutoria sono a carico della
Commissione tutoria regionale (se la persona interessata o di chi è tenuto al
suo sostentamento non sono in grado di farvi fronte), costituiscono una norma
speciale rispetto a quanto prevede la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza
giudiziaria (RL 3.1.1.7), che prevede il gratuito patrocinio da parte del
Cantone. Il ricorrente insorge contro tale punto di vista, invocando una
sentenza emanata il 19 aprile 2005 da questa Camera (RtiD II-2005 pag. 667). Sostiene
che il patrocinatore è stato designato dal curatore, privo di formazione
giuridica, perché sprovvisto delle necessarie capacità personali per difendere
giudizialmente il pupillo. I costi di patrocinio non vanno quindi a carico della
Commissione tutoria regionale (rispettivamente dei Comuni che la finanziano).
3.
Il
beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone – cumulativamente – che il
richiedente si trovi in grave ristrettezza (art. 3 cpv. 1 Lag), che la causa
non appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag),
che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non
rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura
(art. 14 cpv. 1 lett. b Lag) e che quella persona non sia in grado di procedere
in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag). Nel caso specifico i primi tre
requisiti sono pacifici. Controversa è la questione di sapere se, non essendo
un curatelato in grado di procedere con atti propri (nella fattispecie il
curatore del figlio non ha formazione giuridica), si giustifichi di rifiutargli
il beneficio del gratuito patrocinio perché l'autorità tutoria è tenuta ad assumere
– secondo il diritto cantonale – le spese della curatela che il pupillo non è
in grado di coprire.
a) Come
questa Camera ha già avuto modo di ricordare, per diritto federale la circostanza
che un minorenne sia munito di curatore ancora non basta, in una causa di
paternità o di mantenimento, per rifiutare il patrocinio d'ufficio. Il conferimento
di tale beneficio dipende infatti, come per ogni altro richiedente, dalla necessità
di far capo a un legale per la salvaguardia dei propri diritti. Se il curatore
è un avvocato, di regola la designazione di un patrocinatore d'ufficio è superflua.
Ove il minorenne non disponga di mezzi sufficienti per retribuire il curatore, in
tal caso la spesa rientra nei costi di gestione della curatela e va a carico
dell'autorità tutoria (RtiD I-2006 pag. 654 n. 23c). Nell'ipotesi contraria
occorre esaminare se, tenuto conto della complessità della causa e della
procedura applicabile, il curatore abbia le capacità necessarie per
rappresentare il minorenne in giudizio (RtiD II-2005 pag. 667; da ultimo: I CCA,
sentenza inc. 11.2008.18 del 18 febbraio 2008, consid, 4a). Tale presupposto va
apprezzato concretamente, di caso in caso. Nelle circostanze descritte il
problema è di sapere pertanto se il curatore disponesse delle necessarie
cognizioni professionali per patrocinare l'attore nella causa di paternità e di
mantenimento.
b) __________
lavora da anni per l'Ufficio del tutore ufficiale, ma non consta avere alcuna
esperienza giuridica, né risulta essersi mai occupato personalmente di processi
analoghi. Che nel Cantone Ticino i tutori ufficiali assumano anche, per prassi,
curatele intese a far accertare la paternità di minorenni è possibile
(www.ti.ch/DSS/DAS/UffTU). Ciò non basta tuttavia per desumere che costoro
siano automaticamente in grado di procedere convenientemente in giudizio. Determinanti
sono e rimangono – come detto – le capacità giuridiche del singolo curatore.
c) È
vero che un'azione di paternità non dovrebbe rivelarsi particolarmente complessa,
l'esecuzione di una perizia rimediando all'impossibilità di provare il concubito
del convenuto con la madre (Schwenzer
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 7 ad art. 262). Altrettanto non
può dirsi tuttavia per un'azione di mantenimento. La definizione del contributo
alimentare va sì commisurata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (cui questa Camera
si attiene da almeno un ventennio: Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), alle quali il
giudice fa capo di propria iniziativa, ma ciò non esonera il patrocinatore del
minorenne dall'attivarsi per far accertare le capacità finanziarie dei genitori
nei modi e nei termini previsti dal Codice di procedura civile. Il principio
inquisitorio (applicabile a cause del genere in virtù degli art. 254 n. 1 e 280
cpv. 2 CC) non esime l'attore infatti dal sostanziare per quanto possibile le
proprie allegazioni, dall'informare il giudice dei fatti a sua conoscenza e
dall'indicare i mezzi di prova a disposizione (DTF 128 III 413 in fondo; Rep. 1995 pag. 145 consid. 4). A tal fine il rappresentante del minorenne deve
conoscere, almeno per l'essenziale, la procedura. Nel caso specifico nulla
rende sufficientemente attendibile che il curatore offrisse garanzie adeguate
per salvaguardare convenientemente gli interessi del minorenne in giudizio. Poco
importa dunque che l'avv. sia stato designato dal curatore e non dall'autorità
tutoria (doc. C). Fondato, il ricorso in esame merita accoglimento.
4.
La
procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di
temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag), e in concreto non v'è ragione di scostarsi da
tale principio. Per quel che è delle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe
ove non sia parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, la contesa oppone proprio il
ricorrente allo Stato. Non v'è motivo dunque perché in concreto non sia
attribuita al ricorrente una congrua indennità per ripetibili, ciò che rende
senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria. Fermo restando che
l'indennità per ripetibili non rimunera il tempo effettivamente profuso dal
legale nella pratica, ma quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e speditivo
per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo lo stesso risultato.
5.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili
contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
solo lo Stato potrebbe avere interesse a ricorrere. Se non che, il diritto
cantonale gli preclude d'acchito ogni mezzo d'impugnazione in materia di assistenza
giudiziaria (RtiD I-2009 pag. 600 in alto). AO 1 non è parte in causa (loc.
cit.) e non è toccato nei suoi interessi giuridicamente protetti dalla
decisione odierna, di modo che non è legittimato neanch'egli a insorgere. Se ne
conclude che, definitivo, l'attuale giudizio non può formare oggetto di ricorso
a livello federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è accolto e il dispositivo 2 della decisione impugnata è così riformato:
AP
1 è ammesso al beneficio dell'assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.
2. Non si
riscuotono tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente
fr. 800.– per ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza oggetto.
4. Intimazione
a:
;.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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