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Decisione

11.2006.128

Accertamento di paternità e azione di mantenimento. Diritto all'assistenza giudiziaria da parte di un pupillo provvisto di curatore senza cognizioni giuridiche

19 ottobre 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretaria:

Rossi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2005.104 (accertamento

della paternità e azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio Sud promossa con petizione del 28 settembre 2005 da

AP 1

(rappresentato dal curatore RA 1

e patrocinato da PA 1

contro

AO 1 o

(patrocinato da PA 2),

giudicando

ora sulla decisione del 19 ottobre 2006 con cui il

Pretore ha respinto l'assistenza giudiziaria chiesta da AP 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso del 6 novembre 2006 presentato da AP

1 contro la decisione emessa il 19 ottobre 2006 dal Pretore della

giurisdizione di Mendrisio Sud;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al

ricorso;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 5 giugno 2004 __________ (1981), cittadina congolese, ha dato

alla luce un figlio, AP 1, cui il 27 settembre 2004 la Commissione tutoria regionale 4 ha designato un curatore nella persona del tutore ufficiale __________,

con l'incarico – tra l'altro – di accertarne la paternità e di salvaguardarne

il diritto al mantenimento (art. 308 cpv. 2 e 309 cpv. 1 CC). __________ ha

conferito il 26 luglio 2005 all'avv. PA 1 il mandato di patrocinare il minorenne

in giudizio.

B. Con sentenza

del 19 ottobre 2006 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha

accertato la paternità di AO 1 (1962), cittadino angolano, e ha condannato

quest'ultimo a versare al figlio un contributo alimentare di fr. 800.– mensili

(assegni familiari non compresi). Non sono state prelevate tasse di giustizia o

spese, mentre il convenuto è stato tenuto a rifondere all'attore fr. 500.–

per ripetibili. Contestualmente il Pretore ha respinto la richiesta di

assistenza giudiziaria introdotta da AP 1.

C. Contro

il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 ha introdotto un ricorso del 6 novembre 2006 per ottenere il beneficio richiesto e la

conseguente riforma della decisione pretorile. Il memoriale non ha formato, per

sua natura, oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria

il richiedente può adire “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità

gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22

maggio 2001, commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35

cpv. 4 Lag). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto

ricevibile.

2.

Il Pretore

ha rifiutato all'attore l'assistenza giudiziaria (consistente nel gratuito patrocinio,

non avendo egli prelevato tasse né spese), poiché i costi di patrocinio rientrano

– a suo avviso – in quelli di gestione della curatela. A mente sua l'art. 19 cpv.

1.

della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele

(RL 4.1.2.2) e l'art. 16 del relativo regolamento d'applicazione (RL

4.1.2.2

), stando ai quali le spese della misura tutoria sono a carico della

Commissione tutoria regionale (se la persona interessata o di chi è tenuto al

suo sostentamento non sono in grado di farvi fronte), costituiscono una norma

speciale rispetto a quanto prevede la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza

giudiziaria (RL 3.1.1.7), che prevede il gratuito patrocinio da parte del

Cantone. Il ricorrente insorge contro tale punto di vista, invocando una

sentenza emanata il 19 aprile 2005 da questa Camera (RtiD II-2005 pag. 667). Sostiene

che il patrocinatore è stato designato dal curatore, privo di formazione

giuridica, perché sprovvisto delle necessarie capacità personali per difendere

giudizialmente il pupillo. I costi di patrocinio non vanno quindi a carico della

Commissione tutoria regionale (rispettivamente dei Comuni che la finanziano).

3.

Il

beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone – cumulativamente – che il

richiedente si trovi in grave ristrettezza (art. 3 cpv. 1 Lag), che la causa

non appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag),

che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non

rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura

(art. 14 cpv. 1 lett. b Lag) e che quella persona non sia in grado di procedere

in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag). Nel caso specifico i primi tre

requisiti sono pacifici. Controversa è la questione di sapere se, non essendo

un curatelato in grado di procedere con atti propri (nella fattispecie il

curatore del figlio non ha formazione giuridica), si giustifichi di rifiutargli

il beneficio del gratuito patrocinio perché l'autorità tutoria è tenuta ad assumere

– secondo il diritto cantonale – le spese della curatela che il pupillo non è

in grado di coprire.

a) Come

questa Camera ha già avuto modo di ricordare, per diritto federale la circostanza

che un minorenne sia munito di curatore ancora non basta, in una causa di

paternità o di mantenimento, per rifiutare il patrocinio d'ufficio. Il conferimento

di tale beneficio dipende infatti, come per ogni altro richiedente, dalla necessità

di far capo a un legale per la salvaguardia dei propri diritti. Se il curatore

è un avvocato, di regola la designazione di un patrocinatore d'ufficio è superflua.

Ove il minorenne non disponga di mezzi sufficienti per retribuire il curatore, in

tal caso la spesa rientra nei costi di gestione della curatela e va a carico

dell'autorità tutoria (RtiD I-2006 pag. 654 n. 23c). Nell'ipotesi contraria

occorre esaminare se, tenuto conto della complessità della causa e della

procedura applicabile, il curatore abbia le capacità necessarie per

rappresentare il minorenne in giudizio (RtiD II-2005 pag. 667; da ultimo: I CCA,

sentenza inc. 11.2008.18 del 18 febbraio 2008, consid, 4a). Tale presupposto va

apprezzato concretamente, di caso in caso. Nelle circostanze descritte il

problema è di sapere pertanto se il curatore disponesse delle necessarie

cognizioni professionali per patrocinare l'attore nella causa di paternità e di

mantenimento.

b) __________

lavora da anni per l'Ufficio del tutore ufficiale, ma non consta avere alcuna

esperienza giuridica, né risulta essersi mai occupato personalmente di processi

analoghi. Che nel Cantone Ticino i tutori ufficiali assumano anche, per prassi,

curatele intese a far accertare la paternità di minorenni è possibile

(www.ti.ch/DSS/DAS/UffTU). Ciò non basta tuttavia per desumere che costoro

siano automaticamente in grado di procedere convenientemente in giudizio. Determinanti

sono e rimangono – come detto – le capacità giuridiche del singolo curatore.

c) È

vero che un'azione di paternità non dovrebbe rivelarsi particolarmente complessa,

l'esecuzione di una perizia rimediando all'impossibilità di provare il concubito

del convenuto con la madre (Schwenzer

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 7 ad art. 262). Altrettanto non

può dirsi tuttavia per un'azione di mantenimento. La definizione del contributo

alimentare va sì commisurata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della

gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (cui questa Camera

si attiene da almeno un ventennio: Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), alle quali il

giudice fa capo di propria iniziativa, ma ciò non esonera il patrocinatore del

minorenne dall'attivarsi per far accertare le capacità finanziarie dei genitori

nei modi e nei termini previsti dal Codice di procedura civile. Il principio

inquisitorio (applicabile a cause del genere in virtù degli art. 254 n. 1 e 280

cpv. 2 CC) non esime l'attore infatti dal sostanziare per quanto possibile le

proprie allegazioni, dall'informare il giudice dei fatti a sua conoscenza e

dall'indicare i mezzi di prova a disposizione (DTF 128 III 413 in fondo; Rep. 1995 pag. 145 consid. 4). A tal fine il rappresentante del minorenne deve

conoscere, almeno per l'essenziale, la procedura. Nel caso specifico nulla

rende sufficientemente attendibile che il curatore offrisse garanzie adeguate

per salvaguardare convenientemente gli interessi del minorenne in giudizio. Poco

importa dunque che l'avv. sia stato designato dal curatore e non dall'autorità

tutoria (doc. C). Fondato, il ricorso in esame merita accoglimento.

4.

La

procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo casi di

temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag), e in concreto non v'è ragione di scostarsi da

tale principio. Per quel che è delle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe

ove non sia parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, la contesa oppone proprio il

ricorrente allo Stato. Non v'è motivo dunque perché in concreto non sia

attribuita al ricorrente una congrua indennità per ripetibili, ciò che rende

senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria. Fermo restando che

l'indennità per ripetibili non rimunera il tempo effettivamente profuso dal

legale nella pratica, ma quello che sarebbe occorso a un avvocato solerte e speditivo

per trattare concisamente una pratica analoga, ottenendo lo stesso risultato.

5.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili

contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

solo lo Stato potrebbe avere interesse a ricorrere. Se non che, il diritto

cantonale gli preclude d'acchito ogni mezzo d'impugnazione in materia di assistenza

giudiziaria (RtiD I-2009 pag. 600 in alto). AO 1 non è parte in causa (loc.

cit.) e non è toccato nei suoi interessi giuridicamente protetti dalla

decisione odierna, di modo che non è legittimato neanch'egli a insorgere. Se ne

conclude che, definitivo, l'attuale giudizio non può formare oggetto di ricorso

a livello federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è accolto e il dispositivo 2 della decisione impugnata è così riformato:

AP

1 è ammesso al beneficio dell'assistenza

giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

2. Non si

riscuotono tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente

fr. 800.– per ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza oggetto.

4. Intimazione

a:

;.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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