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Decisione

11.2006.129

Divorzio: contributi alimentari per il coniuge, diritto di visita

4 aprile 2011Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Cerutti, supplente straordinario

segretaria:

Rossi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2005.379

(divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con

petizione del 24 maggio 2005 da

AO 1

(patrocinato dall'. PA 1 )

contro

AP 1

(patrocinata dall'. PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 6 novembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 17

ottobre 2006 dalla Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1965) e AP 1 (1960) si sono sposati a __________ il 10 settembre 1994. A quel momento la moglie era già madre di J__________ (1980), nato da un precedente matrimonio.

Dalla nuova unione è nato A__________, il 18 settembre 1996. Il marito,

architetto, è collaboratore dell'arch. __________ a __________. Senza particolare

formazione professionale, la moglie ha lavorato durante la vita in comune come

curante presso la “__________” a __________, istituto di accoglienza per

persone anziane. I coniugi vivono separati dal 5 maggio 2002, quando il marito

ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi prima dalla

madre e poi in un appartamento a __________, proprietà della madre stessa.

B. In

esito a una procedura a protezione dell'unione coniugale promossa da AP 1 l'11 luglio 2002, con un decreto cautelare emanato senza contraddittorio il Pretore del Distretto

di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato

l'abitazione coniugale alla moglie, affidandole la custodia del figlio, ha disciplinato

il diritto di visita paterno e ha fissato un contributo alimentare mensile a

carico del marito di fr. 870.– in favore della moglie e di fr. 950.– in favore

del figlio (assegno familiare non compreso). All'udienza del 13 agosto 2002 i

coniugi hanno convenuto di adottare tale assetto a titolo definitivo, adeguan­do

il diritto di visita e prevedendo un versamento unico supplementare di fr. 200.– per la moglie (inc. DI.2002.480 e

DI.2002.481). Con sentenza del 17 giugno 2004 il Pretore ha poi ordinato

una trattenuta di stipendio per fr. 2003.– mensili a carico del marito (inc. DI.2004.666).

C. Il

24 maggio 2005 AO 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al medesimo Pretore,

postulando l'affidamento di A__________ alla madre (riservato il suo diritto di

visita), offrendo un contributo alimentare indicizzato per il figlio di fr.

1000.– mensili fino alla maggiore età, proponendo di attribuire l'abitazione

coniugale alla mo­glie e di suddividere gli averi previdenziali dei coniugi in

ragione di metà ciascuno. Nella sua risposta del 7 luglio 2005 AP 1 ha chiesto – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – di respingere la petizione, subordinatamente

di pronunciare la separazione, di affidarle il figlio, di attribuirle la dimora

coniugale, di regolare in altro modo il diritto

di visita e di condannare il marito a versare un contributo alimentare

indicizzato per lei di fr. 917.20 mensili vita natural durante, oltre a un

contributo alimentare indicizzato per il figlio di fr. 1850.– mensili fino al

12° compleanno e di fr. 2020.– mensili fino al termine della formazione professionale,

con obbligo per il marito di partecipare alla metà delle spese straordinarie. AP

1 ha rivendicato inoltre il versamento di fr. 22 600.– in liquidazione del

regime dei beni, aderendo alla proposta di dividere a metà gli averi

previdenziali. AO 1 ha confermato il proprio punto di vista con replica

del 31 ago­sto 2005. AP 1 non ha duplicato. L'udienza preliminare si è

tenuta il 5 dicembre 2005.

D. L'istruttoria

si è conclusa il 3 marzo 2006. AP 1 ha presentato un memoriale conclusivo del

26 aprile 2006 in cui ha riaffermato le proprie richieste, limitando nondimeno la

pretesa in liquidazione del regime dei beni a fr. 4567.–. Al dibattimento

finale del 9 maggio 2006 AO 1 si è riconfermato da parte sua nelle domande di

petizione, non opponendosi a che il giudice stabilisse le spese straordinarie

per il figlio. Infine le parti hanno dato atto al Pretore, con riferimento agli

attestati previdenziali prodotti, che l'importo da trasferire alla moglie in

esito alla ripartizione del “secondo pilastro” era di fr. 5542.92 (valuta il 31

maggio 2006).

E. Statuendo

il 17 ottobre 2006, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio, ha affidato

A__________ alla moglie, ha obbligato AO 1 a versare a AP 1 fr. 4567.– in liquidazione del regime dei beni, ha attribuito alla moglie l'appartamento coniugale

e ha così disciplinato il diritto di visita del padre:

un fine settimana ogni due, dal venerdì

alle 18.00 alla domenica sera alle 20.00 oltre al mercoledì dopo la scuola fino

al giovedì mattina nella settimana in cui A__________ non passa il week end dal

papà e durante le assenze per lavoro della madre dalle 18.00 alle 7.45 del

giorno seguente.

Il figlio

passerà inoltre con il padre due settimane durante le ferie scolastiche estive

e una settimana durante le ferie natalizie (negli anni dispari la prima

settimana, ivi compreso il giorno festivo, negli anni pari quella di Capodanno)

e una settimana a Pasqua negli anni pari.

Il

Pretore ha condannato altresì AO 1 a versare un contributo alimentare per il figlio

in fr. 1768.– mensili indicizzati (assegno familiare compreso), adeguando di

conseguenza la trattenuta di stipendio, ha accertato il diritto di ogni coniuge

alla metà della prestazione d'uscita maturata dall'altro presso la rispettiva

cassa pensione e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni non appena la sentenza fosse passata in giudicato per

definire le rispettive pretese. Le “ulteriori domande” della moglie sono state

respinte. La tassa di giustizia di fr. 1300.– e le spese sono state poste per

un quinto a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, tenuta a rifondere

al marito fr. 1000.– per ripetibili ridotte. Sull'assistenza giudiziaria postulata

dalla moglie il Pretore non ha giudicato.

F. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 6

novembre 2006 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria

– che il marito sia tenuto a erogarle un contributo alimentare di fr. 643.40

mensili vita natural durante, che il diritto di visita al figlio sia ridotto a

un fine settimana ogni due, dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore

20.00 e durante le di lei assenze per lavoro dalle ore 18.00 alle ore 7.45, con

due settimane durante le vacanze estive, una settimana durante le ferie

natalizie (negli anni dispari la prima settimana con il giorno festivo, negli

anni pari quella di Capodanno) e una settimana a Pasqua negli anni pari, che

gli oneri processuali siano posti interamente a carico dell'attore e che non

siano attribuite ripetibili. Nelle sue osservazioni del 4 dicembre 2006 AO 1

propone di respingere l'appello.

Considerandi

in diritto: 1. Litigiosi rimangono in questa sede il contributo di mantenimento per

la moglie e la regolamentazione del diritto di visita al figlio, oltre al

riparto degli oneri processuali e delle ripetibili di primo grado. Il resto,

compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto

carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).

2.

Il 5

novembre 2009 l'appellante ha inviato a questa Camera nuovi dati sulla sua situazione

economica. Si tratta di documenti di per sé irricevibili. Fatti e mezzi di prova

nuovi erano proponibili in appello a norma dell'art. 138 cpv. 1 CC ticinese,

purché fossero addotti al più tardi “con la presentazione della risposta”

(art. 423b cpv. 2 CPC ticinese). Né sussidia al riguardo il principio

inquisitorio illimitato, i documenti in questione non essendo suscettibili di

giovare al contributo di mantenimento in favore del figlio, per altro non

appellato. Certo, l'art. 419b cpv. 1 CPC ticinese permetteva al giudice

del divorzio di assumere prove d'ufficio in ogni stadio di causa. Esso non aveva

lo scopo però di aggiornare sistematica­mente i dati al momento del giudizio di

appello. Consentiva unicamente di integrare l'istruttoria su questioni singole che

altrimenti non sarebbero state giudicate nel rispetto del diritto federale.

Estremi del genere si ravvisano in concreto –

come si vedrà in seguito – per quanto riguarda taluni documenti destinati a

valutare la capacità lucrativa della moglie (consid. 4c e 5c). Ad eccezione di

ciò, la sentenza va esaminata sulla base degli atti acquisiti dal Pretore.

3.

Il

Pretore non ha riconosciuto alla moglie alcun contributo alimentare, rilevando

che il matrimonio non era stato di lunga durata, di modo che AP 1 non poteva

invocare il tenore di vita raggiunto durante la vita in comune. Inoltre durante

la comunione domestica essa aveva sempre lavorato, guadagnando mediamente nel

2004.

fr. 2519.– netti mensili con un'attività al 50%. Accertato il debito

mantenimento di lei in complessivi fr. 2590.– mensili (minimo esisten­ziale del

diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 988.–

[già dedotta la quota che rientra nel fabbisogno in denaro del figlio], premio

della cassa malati fr. 307.–, spese di trasferta fr. 45.–), il primo giudice

ha ritenuto la moglie “perfettamente in grado di rendersi del tutto autonoma:

la presenza di un figlio non le impedirà di aumentare il suo grado di

occupazione, considerato che già negli anni scorsi essa lavorava al di fuori

delle fasce dell'orario scolastico” (sentenza impugnata, pag. 5). Quanto al marito,

il Pretore ne ha accertato unicamente il reddito di complessivi fr. 5738.– mensili,

senza calcolare il fabbisogno.

4.

L'appellante

sostiene anzitutto che il matrimonio è stato di lunga durata, ciò che le conferirebbe

il diritto di salvaguardare per principio il tenore di vita raggiunto durante

la comunione domestica. E per mantenere quel livello di vita essa chiede un

contributo alimentare di fr. 643.40 mensili indicizzati. AP 1 fa valere altresì

che il primo giudice ha trascurato la sua età e il suo precario stato di

salute, così come le cure ancora dovute al figlio, non senza censurare il fabbisogno

minimo calcolato dal Pretore e la possibilità, per lei, di aumentare il grado d'occupazione.

a) Per

quel che è della durata del matrimonio, contrariamente all'opinione di AP 1

decisiva è la durata della vita in comune, non quella formale del vincolo (RtiD

II-2006 pag. 685 in alto con richiami). In concreto le parti si sono spo­sate

il 10 settembre 1994 e si sono separate di fatto sette anni e mezzo dopo, il 5

maggio 2002. Si tratta perciò di un matrimo­nio di media (e non di lunga) durata.

b) I

criteri per l'erogazione di un contributo alimentare dopo il divorzio (art. 125

cpv. 1 CC) e i parametri che ne regolano l'entità (art. 125 cpv. 2 CC) sono già

stati diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid.

4a e 4b con riferimenti). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che, dandosi

un matrimonio di media durata, occorre valutare se nella fattispecie l'unione ha

influito sulle condizioni di vita dell'uno o dell'altro coniuge. In caso

affermativo ogni coniuge ha il diritto di vedersi riconoscere – per quanto

possibile – il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica, come in

un matrimo­nio di lunga durata. Un matrimonio dal quale sono nati figli incide,

di norma, sulle condizioni di vita di almeno un coniuge (DTF 135 III 61 consid.

4.

). Ove i redditi dei coniugi dovessero rivelarsi insufficienti dopo il divorzio

per conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica,

segnatamente in ragione dei nuovi costi generati da due economie domestiche

separate, il creditore del contributo alimentare

ha diritto per lo meno a un livello di vita analogo a quello del debitore (DTF

129.

III 8 consid. 3.1.1; cfr. per un caso d'applicazione: I CCA, sentenza inc.

11.2002

, del 12 agosto 2004, consid. 12). Fermo restando che,

comunque sia, ogni coniuge deve provvedere a sé al proprio debito mantenimento nella

misura in cui ciò si possa ragionevolmente pretendere da lui e che il debitore

del contributo ha, in ogni caso, diritto di conservare l'equivalente del

proprio fabbisogno minimo (DTF 135 III 59 consid. 4.5 con richiamo).

c) Nel

caso specifico l'appellante aveva già un figlio (J__________, nato nel 1980) prima

di sposarsi nel 1994 con __________, quando lavorava a tempo pieno come ausiliaria

per gli __________ (risoluzione 24 settembre 2008 del Consiglio di Stato, prodotta

in appello). Due anni dopo è nato A__________

(1996). Nel 1997 AP 1 ha ridotto il grado d'occupazione al 50% (doc. 12 e 30:

certificati di stipendio e certificato della Cassa pensione). Non fosse stato per A__________, essa avrebbe dovuto continuare a

lavorare a tempo pieno, se non altro per sostentare J__________ (DTF 110 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91; orientamento rimasto invariato anche nel nuovo diritto del divorzio: sentenza del Tribunale federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001, consid. 4b; Schwenzer in: Pra­xis­kommentar Scheidung, Basilea 2005, n.

59.

ad art. 125 CC con rinvii). Il fatto di dover

accudire ad A__________ ne ha limitato invece la capacità

lucrativa. Il matrimonio ha influito perciò sulle sue condizioni

di vita. Nelle condizioni descritte determinante è così, ai fini del giudizio,

il tenore di vita che i coniugi avevano

raggiunto durante la comunione domestica.

d) Persuaso erroneamente del contrario, il Pretore

non ha esperito alcun accertamento su quel livello di vita. Occorre rimediare

quindi, per quanto possibile, alla mancanza (cfr. RtiD II-2004 pag. 582 consid.

4d e 4e). Ora, in difetto di altre indicazioni sul tenore di vita coniugale prima

della separazione (in concreto gli atti sono silenti), gli accertamenti

esperiti nella procedura a tutela dell'unione coniugale – ancorché ispirati a

un esame di verosimiglianza – costituiscono pur sempre un riferimento oggettivo

(I CCA, sentenza inc. 11.2002.96 del

18.

giugno 2004, consid 12e con riferimenti; sentenza inc.

11.2007.193

dell'8 febbraio 2010, consid. 4b). Non spetta invece al giudice del

divorzio assumere prove d'ufficio, in materia di pretese patrimoniali fra

coniugi non applicandosi il principio inquisitorio (DTF 129 III 420 consid.

2.1

).

e) Nella

procedura a tutela dell'unione coniugale il Pretore aveva condannato AO 1, con

decreto cautelare del

16.

luglio 2002 emesso senza contraddittorio, a versare un contributo

alimentare per la moglie di fr. 870.– mensili e uno per A__________ di fr.

950.

– mensili (inc. DI.2002.481 richiamato). All'udienza del 13 agosto 2002 le

parti avevano poi adottato quell'assetto come definitivo. Ed esso è rimasto in

vigore fino alla causa di divorzio. Ciò premesso, nel 2000 (ultimo dato fiscale

conosciuto prima della separazione, intervenuta nel 2002: doc. O e P nell'inc.

DI.2002.480 richiamato) il reddito coniugale

ascendeva a fr. 99 801.–

netti annui, pari a fr. 8315.– mensili (arrotondati).

Il

fabbisogno familiare può essere così ricostruito: minimo esistenziale del

diritto esecutivo per coppia fr. 1550.– (FU 2/2001 pag. 74 cifra I n. 3), fabbisogno

in denaro di A__________ fr. 1520.– (tabella 2000 correlata alle raccomandazioni

edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton

Zurigo, figlio unico dal 7° al 12° anno d'età con mezza posta per cura e

educazione), costo dell'alloggio fr. 962.– (doc. H2 nell'inc. DI.2002.480,

meno la quota già compresa nel fabbisogno in denaro del figlio), spese

accessorie fr. 139.40 (doc. H1 nell'inc. DI.2002.480), premi della cassa malati

fr. 315.80 (per il marito si presumono, in mancanza di dati, i medesimi premi e

la medesima franchigia della moglie: doc. J1 e J2 nell'inc. DI.2002.480), franchigia

fr. 281.25 (doc. J1 e J2 citati), assicurazione complementare fr. 38.40

(doc. K nell'inc. citato), assicurazione responsabilità civile e dell'economia

domestica fr. 42.85 (doc. L nell'inc. richiamato), assicurazione sulla vita di AO

1.

fr. 101.83 (doc. Z nell'inc. citato), assicurazione protezione giuridica e

viaggi fr. 26.85 (doc. L), imposte fr. 712.60 (moltiplicatore del 75% a Lugano:

doc. O nell'inc. citato). A ciò si aggiungevano le spese d'automobile (doc. H,

T e U), ovvero fr. 496.05 men­sili di leasing (doc. H), fr. 34.75 di imposta di

circolazione, fr. 103.70 di assicurazione (tenuto conto dei ribassi

usuali, il doc. L limitandosi a indicare i premi lordi) e di fr. 30.– di posteggio.

Onde, in definitiva, un fabbisogno di fr. 6355.45 mensili.

f) In

ultima analisi, con un reddito complessivo di fr. 8315.– mensili i coniugi,

dopo avere sopperito al loro fabbisogno minimo di fr. 6355.– mensili, disponevano ancora di circa fr. 980.–

mensili ciascuno. Per conservare il tenore di vita raggiunto durante la

comunione domestica la moglie dovrebbe continuare a beneficiare pertanto di

tale margine oltre il proprio fabbisogno minimo.

5.

Accertato

(per quanto possibile) il tenore di vita raggiunto dalle parti durante la comunione

domestica, la questione è di sapere se l'appellante rivendichi a ragione un

contributo alimentare di fr. 643.40 mensili vita natural durante. Occorre

esaminare perciò la situazione di lei dopo il divorzio. Il primo giudice ha

accertato lo stipendio medio di AP 1 in fr. 2519.– mensili (non contestato in

appello) e il di lei fabbisogno minimo in fr. 2590.– mensili (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo

dell'alloggio fr. 988.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro

del figlio], premio della cassa malati fr. 307.–, spese di trasferta di fr.

45.

–). Come l'interessata possa, con entrate mensili di fr. 2519.– e un fabbisogno

minimo di fr. 2590.– mensili, “far fronte al suo sostentamento senza neppure

aumentare il suo grado di occupazione” del 50% (sentenza impugnata, pag. 5, secondo

paragrafo) è difficile capire.

Comunque

sia, l'appellante chiede di inserire nel proprio fabbisogno minimo anche fr. 132.90

per le imposte e fr. 25.90 per il premio dell'assicurazione economica domestica,

cui va aggiunto ancora l'adeguamento del premio della cassa malati, onde un

ammanco di almeno fr. 229.80 mensili, diventati fr. 244.80 nel 2006. A ciò – essa prosegue – va cumulata “la metà dell'eccedenza”

(fr. 398.60 mensili), per un contributo complessivo di fr. 643.40 mensili.

Il quale – essa epiloga – va versato vita natural durante, dall'agosto del

2005.

Nelle osservazioni all'appello AO 1 propone di respingere la pretesa,

sottolineando come la moglie abbia sempre lavorato durante la vita in comune e possa

anche “sfruttare le potenzialità di un aumento del proprio impegno lavorativo”

(memoriale, pag. 5 in alto, n. 4).

a) Intanto

va subito sgombrato il campo dal criterio legato alla “metà dell'eccedenza”,

che questa Camera non ha mai applicato al calcolo dei contributi alimentari

dopo il divorzio (v. anche DTF 134 III 146 consid. 4). A ragione l'appellante

critica invece, quanto alla cassa malati, il premio di fr. 307.– mensili

accertato dal Pretore (doc. 18: attestato del 2005), agli atti figurando l'attestato

del 2006, dal quale si evince un premio di fr. 322.– mensili (doc. 35). A

ragione essa chiede altresì di includere nel fabbisogno il premio di fr. 25.90

mensili per l'assicurazione contro la responsabilità civile e dell'economia

domestica (cfr. DTF 114 II 395 consid. 4c), come pure l'onere fiscale (DTF 127

III 68 consid. 2b), che può prudentemente essere stimato in fr. 115.– mensili

sulla base di un reddito di fr. 59 164.80

annui (reddito da attività lucrativa calcolato dal Pretore, più il contributo

alimentare di cui si dirà oltre e quello per il figlio A__________, dedotti fr.

19.

490.– complessivi per oneri

assicurativi [di fr. 5200.–], spese professionali forfettarie di fr. 2500.–,

fr. 10 500.– per figlio a carico,

spese di trasporto di fr. 540.– e spese per pasti fuori casa di fr. 750.–:

calcolatore d'imposta in: www.ti.ch/fisco). Infine

va adeguato d'ufficio in fr. 1350.– mensili il minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario (FU

68/2009 pag. 6292 cifra I n. 2.).

Ciò

posto, Il fabbisogno minimo di AP 1 può essere accertato in fr. 2845.90 (minimo

esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo

dell'alloggio fr. 988.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in

denaro del figlio], premio della cassa malati fr. 322.–, premio dell'assicurazione

RC e mobilia domestica fr. 25.90, spese di trasferta fr. 45.–, onere fiscale

fr. 115.–). Tenuto conto che per beneficiare del tenore di vita condotto fino

alla separazione essa dovrebbe disporre di altri fr. 980.– mensili (sopra,

consid. 4f), il suo “debito mantenimento” va accertato per finire in fr. 3825.–

mensili (arrotondati). Rimane da sapere se e in che misura l'interessata sia in

grado di far fronte a tale “debito mantenimento” con le proprie risorse.

b) Quanto

alle entrate, AP 1 non contesta il reddito di fr. 2519.– netti mensili accertato

dal Pretore per l'attività al 50%, ma afferma di non poter aumentare il suo

grado d'occupazione. Agli atti figura invero un certificato medico di tre righe

in cui una ginecologa “non ritiene idoneo un aumento della percentuale di

lavoro” (doc. 33). Se non che, l'accertamento di patologie che comportino un'inabilità

lucrativa permanente presuppone, per principio, una perizia specialistica (I

CCA, sentenza inc. 11.2007.193 dell'8 febbraio 2010, consid. 10 con richiamo),

in difetto di che non è ragionevolmente possibile formulare con qualche attendibilità

una prognosi a medio termine (Gloor/Spycher

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 22 ad

art. 125 CC). Non risultando che AP 1 sia durevolmente impedita

nella sua capacità di guadagno, ci si deve dipartire dal principio che essa sia

abile al lavoro. È vero che dai documenti nuovi prodotti in appello essa

risulta essere stata licenziata dagli __________ a valere dal 31 ottobre 2008

per comportamento professionale inadeguato (lettera 30 luglio 2008 del __________),

ma ciò non dimostra un impedimento oggettivo

al lavoro. Fino al 16° compleanno di A__________ (sopra, consid. 4c) non

è il caso di scostarsi perciò dal reddito per un'attività al 50%. Rimane da

esaminare la situazione dopo il 16° compleanno di A__________.

c) AP

1.

è priva di formazione professionale specifica e ha oggi 50 anni (45 anni al

momento in cui è cominciata la causa di divorzio). Dopo quanto si è spiegato

(consid. 4c), al 16° compleanno di A__________ (18 settembre 2012) essa dovrà

portare per principio il suo grado d'occupazione al 100%. Non si disconosce che

a quel momento essa avrà 52 anni, ma non si deve trascurare nemmeno che essa ha

maturato un'esperienza di decenni come assistente di cure, che fino al 1997

lavorava già a tempo pieno e che il suo licenziamento è dovuto non a incapacità

professionali, bensì a comportamenti inadeguati con i colleghi di lavoro e i

superiori. Non si fosse fatta licenziare, essa sarebbe potuta verosimilmente

tornare al grado d'occupazione del 1996 (analogamente: I CCA, sentenza inc.

11.2007.193

dell'8 febbraio 2010, consid. 6c). Certo, un reddito potenziale non

deve avere carattere di penalità, ma essere alla concreta portata dell'interessato,

considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute,

oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 128 III 6 prima frase e 8

consid. 4c/cc). E se in concreto appare poco verosimile che AP 1 ritrovi un impiego

nel settore sociosanitario o paramedico, essendo priva di formazione professionale,

si può pretendere almeno che dall'ottobre del 2012 essa trovi un posto a tempo

pieno come personale non qualificato, ad esempio come addetta alle pulizie. Il

che le permetterà di guadagnare se non altro fr. 3000.– mensili. Rispetto al

suo “debito mantenimento” di fr. 3825.– mensili, pertanto, essa registrerà un

ammanco di fr. 825.– mensili.

d) Di

regola un contributo di mantenimento è dovuto solo per il tempo necessario a

che il coniuge beneficiario riesca a finanziare il proprio “debito mantenimento”,

compresa un'ade­guata previdenza professionale (art. 125 cpv. 1 CC). La situazione

di AP 1 dopo il pensionamento è aleatoria. Si può supporre ch'essa percepirà

una rendita piena AVS (fr. 2320.– mensili) e una rendita dal proprio capitale

previdenziale che ascendeva il 31 maggio 2006 a fr. 72 319.85,

interessi compresi (doc. 37), cui si potrebbero aggiungere fr. 5542.92 quale

divisione del “secondo pilastro” (accordo preso dalle parti all'udienza del 9

maggio 2006). Con tutte le cautele del caso si può presumere dunque che al

pensionamento AP 1 potrà contare su un capitale pensionistico attorno ai fr. 110 000.– (considerato

un contributo annuo di fr. 1413.– nel 2007, cui si aggiunge quello del datore

di lavoro). Per contro essa non consta avere sostanza propria. Tutto induce a

desumere quindi che dopo il pensionamento AP 1 non sarà in grado di far fronte

al proprio “debito mantenimento”, ma riuscirà solo a coprire il proprio fabbisogno

minimo.

6.

L'appellante

non essendo in grado di sopperire autonomamente al proprio “debito mantenimento”, è necessario appurare la capacità contributiva di AO 1. Il Pretore

si è limitato ad accertarne il reddito in fr. 5738.– mensili (non contestato in

appello), senza definire il di lui fabbisogno, salvo ritenere che egli è in

grado di versare fr. 1768.– mensili al figlio. Secondo l'appellante il fabbisogno

del marito non eccede fr. 2748.80 mensili. AO 1 calcolava invece il proprio fabbisogno

minimo, nella petizione, in fr. 4119.10 mensili nel seguente modo: minimo

esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1100.–, spese accessorie fr. 250.–, premio

della cassa malati fr. 171.30, premio dell'assicurazione

vita fr. 101.85, leasing dell'automobile fr. 496.–, assicurazione

dell'automobile e altre assicurazioni fr. 335.20, imposta di circolazione fr.

34.

, posteggio fr. 30.–, onere fiscale

fr. 500.–. Nelle osservazioni all'appello egli espone

inoltre fr. 150.– mensili per spese di carburante. Onde un totale di fr.

4269.10

mensili. Litigiose rimangono in definitiva la locazione, il leasing

dell'automobile, il premio dell'assicurazione sulla vita, quello per l'assicurazione

dell'auto e quello per le altre assicurazioni.

a) In

merito alla locazione la moglie fa valere che il marito vive con una nuova compagna,

sicché il costo dell'alloggio e le spese accessorie vanno ridotte. L'argomentazione

non è pertinente. Come questa Camera ha già avuto modo di precisare, anche nel

caso in cui un coniuge viva con una terza persona non si dividono le spese di

alloggio e di riscaldamento tra il coniuge e il suo convivente, ma si inserisce

nel fabbisogno del coniuge l'onere di alloggio presumibile che egli dovrebbe

sopportare se abitasse da sé solo, per conto proprio (I CCA, sentenza inc.

11.2000.86

del 16 febbraio 2001; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a). Tale

principio è stato definito “corretto e per nulla arbitrario” anche dal Tribunale

federale (sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile

2001, consid. 4). Nel caso in esame AO 1 espone un costo dell'alloggio,

come detto, di fr. 1100.– mensili, che a __________ appare adeguato anche per

una persona sola. Moglie e figlio spendono per l'alloggio, del resto, fr.

1300.

– mensili. Sotto questo profilo la sentenza del Pretore resiste dunque

alla critica.

b) Per

quel attiene al leasing dell'automobile, la quota mensile fino alla scadenza

del contratto può essere inserita nel fabbisogno minimo di un coniuge se quest'ultimo

non aveva disponibilità per l'acquisto del veicolo e se la vettura non appare

inutilmente dispendiosa (I CCA, sentenza inc. 11.2005.50 del 25 giugno 2008,

consid. 4c con richiamo). Sta di fatto che nel caso specifico al momento in cui

il Pretore ha statuito il leasing dell'auto del marito era scaduto (il certificato

doc. H prevedeva una durata contrattuale di 48 mesi, dalla consegna del

veicolo, avvenuta al più tardi il 12 giugno 2002, il contratto risalendo al 12

marzo 2002). A ragione l'appellante contesta quindi l'inclusione della spesa

nel fabbisogno minimo del marito (appello, n. 5 pag. 7).

Quanto

ai costi d'uso di un'automobile, la giurisprudenza li riconosce se i mez­zi

della famiglia dopo la separazione sono sufficienti, se il co­niuge aveva già un

veicolo durante la vita in comune o se il bisogno è sorto dopo la separazione, oppure

il coniuge abbisogni del mezzo per scopi professionali, per motivi di salute o

per esercitare il diritto di visita (I CCA, sentenza inc. 11.2009.45 dell'8

maggio 2009, consid. 5a con richiami). In concreto il marito disponeva di un'automobile

già durante la vita in comune. Si tratta dunque di quantificarne i costi. Nelle

osservazioni all'appello egli espone una spesa di fr. 150.– mensili, più fr.

30.

– per il posteggio. Ciò appare del tutto ragionevole.

c) La

giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, quand'anche un'assicurazione

denoti indole previdenziale, il relativo

premio può essere incluso nel fabbisogno minimo del coniuge debitore (I CCA,

sentenza inc. 11.2001.119/II del 14 aprile 2003, consid. 7 con richiami). Agli

atti figura un'assicurazione sulla vita presso la __________ per un premio di

fr. 1222.– annui. Tale assicurazione esisteva già durante la vita in

comune, di modo che non v'è ragione di espungerla ora dal fabbisogno minimo del

marito.

d) Relativamente

all'“assicurazione dell'automobile e altre assicurazioni” (fr. 335.20 mensili), come pure alle imposte (fr. 500.– mensili), l'appellante censura simili voci di spesa, riconoscendo solo

fr. 143.55 mensili per l'“assicurazione dell'automobile e altre

assicurazioni” e fr. 283.10 mensili per le imposte (appello,

pag. 6). Nelle osservazioni all'appello l'interessato nulla eccepisce in

proposito, di modo che per quanto riguarda le “assicurazioni veicolo e altre

assicurazioni” non v'è ragione di scostarsi da quanto riconosce la moglie.

Circa

l'onere fiscale, dalla tassazione 2004 (nella rubrica agli atti) si

evince un carico tributario di fr. 296.10 mensili, la cifra prospettata dalla

moglie fondandosi sulla tassazione 2003 (nella rubrica agli atti; v. anche il doc.

P).

e) In sintesi, AO 1 ha un fabbisogno minimo di fr. 3477.55 (minimo esistenziale aggiornato del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione

fr. 1100.–, spese accessorie fr. 250.–, premio della cassa malati

fr. 171.30, premio dell'assicurazione sulla vita fr. 101.85,

assicurazione dell'automobile e altre assicurazioni fr. 143.55, imposta di

circolazione fr. 34.75, spese di carburante fr. 150.–, posteggio fr. 30.–,

imposte fr. 296.10). Il suo debito mantenimento ascende pertanto

a fr. 4457.55 (sopra, consid. 4f). Egli ha dunque un margine utile di fr. 1280.–

mensili (arrotondati), nemmeno sufficienti per coprire il contributo alimentare

di fr. 1768.– in favore di A__________.

f) Dopo

il pensionamento di AO 1 tutto si ignora. Con i redditi di cui dispone, si può

prudenzialmente supporre che egli percepirà una rendita AVS piena di fr. 2320.–

mensili. Presumibilmente egli beneficerà inoltre di una rendita pensionistica

derivante da un capitale che il 31 maggio 2006

ascendeva

a fr. 83 787.–, dal quale va dedotto il compenso dovuto alla moglie (sopra,

consid. 5d). Ciò posto, stante il lasso di tempo che ancora separa AO 1 dalla

pensione – la quale interverrà nel 2030, compiendo egli 65 anni il 15 ottobre

2030.

– si può arguire, con tutte le riserve del caso, che egli disporrà a quel

momento di un capitale previdenziale di circa fr. 250 000.– (considerato un contributo

personale annuo nel 2005 di fr. 4339.–, cui va aggiunto quello del datore di

lavoro).

Allo

scadere della polizza n. 5.299.103 della __________

(doc. O), il 1° gennaio 2026, egli riceverà inoltre fr. 40 000.–, cui vanno dedotti però fr. 4567.–

spettanti alla moglie in liquidazione del regime matrimoniale (sentenza

impugnata, dispositivo n. 5 non appellato). Al pensionamento tale capitale

ascenderà, con un rendimento del 2% (I CCA, sentenza inc. 11.2003.116, del 29

settembre 2004 in: RtiD

I-2005

pag. 774, consid. 4a), a fr. 38 350.–

(arrotondati: valore di conversione di 1.082432 in funzione di un rendimento del 2% su un periodo di 4

anni: Stauffer/Schätzle, Bar­wert­tafeln

– Tables de capitalisation, 5ª edizione, Zurigo 2001, pag. 456 per il rinvio di

Schätzle/Weber, Manuel de capitalisation,

Zurigo 2001, pag. 334 con rinvio alla tavola 47). Da ciò egli potrà percepire,

in circa 19 anni (18.82: Stauffer/ Schätzle,

op. cit., pag. 448 tavola

42), altri fr. 170.– mensili (arrotondati). Prudenzialmente

– e ferma restando un'eventuale azione di modifica della sentenza di divorzio –

si può stimare che dal pensionamento (15 ottobre 2030) AO 1 potrà contare su

circa fr. 4000.– mensili, non sufficienti nemmeno per soddisfare il suo “debito

mantenimento” (di fr. 4457.55).

7.

Riassumendo,

per i contributi alimentari valgono le seguenti considerazioni.

a) Fino

al settembre del 2012 a AP 1 può essere imputato un reddito di fr. 2519.– mensili

(consid. 5b e 5c), con un ammanco di fr. 325.– (arrotondati) sul suo fabbisogno

mini­mo (di fr. 2845.– arrotondati), rispettivamente di fr. 1305.– (arrotondati)

sul suo “debito mantenimento” (di fr. 3825.– mensili). L'attore dispone da

parte sua di fr. 5738.– mensili, con un margine di fr. 2260.– sul fabbisogno minimo

(di fr. 3478.– arrotondati), rispettivamente di fr. 1280.– sul suo “debito mantenimento”

(consid. 6e). Nelle circostanze descritte andrebbe suddiviso tra moglie e

figlio quanto il marito è in grado di elargire. Se non che, l'appellante non

contesta il contributo alimentare per A__________ (di fr. 1758.– mensili). E con

il suo reddito di fr. 5738.– mensili AO 1 può finanziarlo appieno, conservando

il proprio fabbisogno minimo (di fr. 3478.– mensili). Fino al settembre del

2012.

AP 1 non può quindi pretendere più che il versamento della differenza (fr.

500.

– arrotondati mensili).

b) Dall'ottobre

del 2012 AP 1 sarà tenuta a procurarsi fr. 3000.– mensili con un'attività

a tempo pieno (consid. 5c). A quel momento essa sarà in grado di coprire il

proprio fabbisogno minimo (con un agio di fr. 155.– mensili), ma non il proprio

“debito mantenimento”. Quanto al marito, dopo avere coperto il proprio fabbisogno

minimo e versato il contributo alimentare per A__________, egli disporrà ancora

di fr. 500.– (arrotondati) mensili. Per garantire ai coniugi un livello di

vita analogo (sopra consid. 4b), AO 1 dovrà versare così a AP 1 fr. 150.– mensili.

In tal modo entrambi i coniugi registreranno un disavanzo proporzionalmente uguale

rispetto al loro “debito mantenimento”.

c) Nell'ottobre

del 2014 AO 1 sarà liberato dal contributo alimentare

per il figlio e disporrà di un margine di fr. 1280.– mensili sul proprio

“debito mantenimento” (di fr. 4458.– mensili). AP 1 si ritroverà invece con un disavanzo

sul “debito mantenimento” di fr. 825.– mensili (fr. 3000.– di reddito meno fr.

3825.

– di “debito mantenimento”). Di per sé il marito potrebbe anche essere

chiamato a stanziare tale cifra, ma nell'appello l'interessata si limita a pretendere

fr. 643.40 mensili. Applicandosi al riguardo il principio dispositivo, il

contributo alimentare per la moglie dall'ottobre del 2014 fino al pensionamento

ordinario del marito va fissato di conseguenza in fr. 643.40 mensili. Il pensionamento

ordinario di lei nulla appare incidere, giacché con i propri averi pensionistici

AP 1 riuscirà solo a coprire il proprio fabbisogno minimo (consid. 5d).

d) Dopo

l'età pensionabile si può stimare che AO 1, una volta coperto il proprio

fabbisogno minimo, potrà contare ancora su fr. 520.– mensili. Per garantire ai

coniugi un tenore di vita paritario egli va tenuto pertanto a versare alla

moglie un contributo alimentare di fr. 300.– mensili. Con entrate stimate a fr.

4000.

– mensili (consid. 6f) egli registrerà infatti un disavanzo sul proprio

“debito mantenimento” di fr. 458.– mensili. AP 1 si vedrà garantito, dopo il

pensionamento, il solo fabbisogno minimo (di fr. 2845.–: consid. 5a e 5d), con

un disavanzo sul proprio “debito mantenimento” di fr. 980.–. mensili. Il

contributo alimentare di fr. 300.– mensili equipara le situazioni e va

corrisposto a vita, non intravedendosi prospettiva di mutamenti ulteriori.

8.

L'appellante

chiede che il contributo alimentare sia adeguato al rincaro. La legge non

prevede un'indicizzazione automatica (art. 128 e 286 cpv. 1 CC), ma le clausole

di indicizzazione sono un uso consolidato (FF 1996 I 129 in fondo). Si giustifica così di salvaguardare il potere d'acquisto dei contributi ancorandoli

all'indice nazionale dei prezzi al consumo del gennaio 2011, da adeguare il 1°

gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del gennaio precedente, la prima

volta nel gennaio 2012 (art. 143 n. 4 CC). Il debitore potrà liberarsi di tale

obbligo nella misura in cui documenterà che il suo reddito non avrà beneficiato

– o avrà beneficiato solo parzialmente – del carovita (DTF 127 III 294).

9.

L'appellante

chiede che il contributo alimentare decorra dal­l'agosto del 2005. A torto. Il contributo alimentare dell'art. 125 CC è dovuto solo dopo il passaggio in giudicato

dell'intera sentenza di divorzio (Gloor/Spycher,

op. cit., n. 4 ad art. 126 CC con rinvio). Fino ad allora gli obblighi

alimentari continuano a essere disciplinati dall'assetto provvisionale (nella

fattispecie: dal decreto cautelare emesso senza contraddittorio dal Pretore – e

poi ratificato dalle parti – negli incarti DI.2002.480 e DI.2002.481).

10.

AP 1 critica poi il diritto di visita dal mercoledì pomeriggio dopo la

scuola fino al giovedì mattina che il Pretore ha concesso a AO 1, oltre agli

incontri usuali di un fine settimana su due dal venerdì alle ore 18.00 fino

alla domenica sera alle 20.00 e a quelli durante le assenze per lavoro di lei,

dalle ore 18.00 alle 7.45 del giorno seguente. Essa propone

di ridurre il diritto di visita “a quanto in uso” per salvaguardare “il già

precario equilibrio tra i genitori” (appello, pag. 8 a metà). Nelle sue osservazioni AO 1 obietta che l'appellante antepone i suoi interessi a quelli

del figlio.

a) Il

diritto di visita invalso nel Cantone Ticino per ragazzi in età scolastica è noto

(RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c), come noti sono i criteri cui esso deve

informarsi (RtiD II-2004 pag. 619 consid. 5). Giovi solo ricordare che nell'interesse

del figlio la regolamentazione usuale può essere estesa. Il primo criterio cui deve orientarsi la disciplina delle relazioni

personali fra genitori e figli è infatti il bene del minorenne, che relega in

sott'ordine eventuali interessi contrastanti dei genitori (I CCA, sentenza inc. 11.2009.40, del 16 febbraio 2011, consid. 5

con richiamo). I desideri del figlio non sono decisivi, ma risultano viepiù

importanti nella misura in cui, vista l'età e lo sviluppo di lui, appaiano come

una decisione consolidata e

l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore (I CCA,

sentenza inc. 11.2009.40 citata, consid. 4e con richiami).

b) Nella

fattispecie il Pretore ha motivato la propria decisione con il rapporto d'ascolto

del 28 febbraio 2006 (act. VII), dal quale emerge che A__________ “appare molto

legato al genitore, “attivo nel suo ruolo”, che di lui il ragazzo dà un'immagine

positiva” ed “è contento di poter trascorrere anche altri momenti, al di fuori

dei fine settimana, con il padre e più precisamente quando la madre ha il turno

di lavoro notturno. Il ragazzo si sente protetto dal padre; infatti racconta

che se gli succedesse qualcosa lo direbbe a lui, perché lo difende”. Dal

rapporto d'ascolto si evince così che l'estensione dell'usuale diritto di

visita al mercoledì pomeriggio è nell'interesse del figlio. E con tale criterio

l'appellante neppure si confronta, limitandosi a evocare “il già precario

equilibrio tra i genitori”. Il quale però, come detto, passa in secondo piano rispetto

al bene del figlio. Ne segue che su questo punto l'appello si rivela inconsistente.

11.

Da

ultimo l'appellante si duole del dispositivo pretorile sugli oneri processuali

(a suo carico per quattro quinti) e le ripetibili ridotte (fr. 1000.– assegnati

al marito). Asserisce che ciò non si giustifica, avendo essa ottenuto il

beneficio dell'assistenza giudiziaria, sicché le spese andrebbero “innanzitutto

messe a carico dello Stato”. L'argomentazione è incomprensibile. A parte il

fatto che la decisione del 18 ottobre 2006 sull'assistenza giudiziaria si riferiva

al procedimento cautelare (inc. DI.2002.480) e non alla procedura di divorzio

(al cui riguardo il Pretore non ha statuito: sopra, lett. E in fine), un conto

è fissare l'entità (e l'eventuale riparto) degli oneri processuali e delle ripetibili,

un altro è sapere se il richiedente abbia diritto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria. Le due questioni sono del tutto indipendenti. Sotto questo profilo

l'operato del Pretore risulta ineccepibile.

12.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2

CPC ticinese), che può equitativamente reputarsi paritaria. L'appellante

ottiene essenzialmente causa vinta sul contributo alimentare, ma esce sconfitta

sul diritto di visita. Ciò giustifica di suddividere la tassa di giustizia e le

spese a metà, compensando le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone

di modificare anche il dispositivo sugli oneri e le ripetibili di primo grado,

che si giustifica di porre a carico di AP 1 per sette decimi e per il resto a

carico del marito, cui AP 1 rifonderà fr. 800.– per ripetibili.

La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante merita

accoglimento. Già si è visto che la richiedente si trova in ristrettezze

economiche (art. 3 Lag del 2002). Il suo ricorso era inoltre parzialmente

provvisto di buon fondamento (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag del 2002), come

dimostra l'attuale sentenza. Né si poteva pretendere che l'interessata, priva

di cognizioni giuridiche, procedesse in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2

Lag del 2002) e nemmeno che rinunciasse ad appellare solo per i costi della procedura

(art. 14 cpv. 1 lett. b Lag del 2002).

13.

Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), litigiosa in appello rimaneva – oltre

al contributo alimentare per la moglie – la disciplina del diritto di visita.

Il ricorso in materia civile al Tribunale federale è ammissibile di conseguenza

senza riguardo a questioni di valore (sentenza

del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2). Quanto

alla decisione in tema di assistenza giudiziaria, trattandosi di una decisione

incidentale la sua impugnabilità segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che la

sentenza impugnata è così riformata:

8. AO 1 è tenuto a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

fr.

500.— (arrotondati) mensili fino al 30 settembre 2012,

fr.

150.— mensili dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2014,

fr.

643.30 mensili dal 1° ottobre 2014 fino al 31 ottobre 2030 e

fr.

300.— mensili dal 1° novembre 2030 in poi.

ll contributo alimentare sarà adeguato ogni

anno sulla scorta dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta

il 1° gennaio 2012 in base all'indice del gennaio 2011.

9. La

tassa di giustizia di fr. 1300.– e le spese, da anticipare dall'attore, sono

poste per sette decimi a carico di AP 1, che rifonderà all'attore fr. 800.– per

ripetibili ridotte.

II. Gli

oneri di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 450.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

500.–

sono

posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le

ripetibili.

III. AP 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell'PA 2.

IV. Intimazione:

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30

000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre

è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in ma­teria

civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF

(art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.

115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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