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Decisione

11.2006.130

Privazione della custodia parentale

28 aprile 2008Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa 469.2001 – R.17.2006

(protezione del figlio: privazione della custodia parentale) della Divisione

degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele,

che oppone

AP 1

(ora patrocinata dall' PA 1)

alla

Commissione tutoria

regionale 15, Giubiasco

e al curatore educativo

CO 2, ,

riguardo a L__________ (2001),

figlio

suo e di

CO 3,

__________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto

l'appello del 23 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il

28 settembre 2006 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle

tutele;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Il 13 marzo 2001 AP 1 (1970) ha dato alla

luce un figlio, L__________, che è stato riconosciuto il 2 maggio 2001 da CO 3

(1964). Questi ha problemi di tossicodipendenza. AP 1 soffre di epilessia e di

problemi psichiatrici “da sindrome delirante persecutoria”. L'11 ottobre 2001

la Commissione tutoria regionale 10 ha incaricato il Servizio sociale di __________

di organizzare relazioni personali sorvegliate del figlio con il padre. Su

segnalazione dei nonni materni __________ e __________, del 27 dicembre

2002, con decisione provvisionale di quello stesso giorno il presidente della

Commissione tutoria regionale 14 (nel frattempo divenuta competente) ha privato

provvisoriamente

AP 1 della custodia parentale e ha affidato il figlio ai nonni medesimi,

concedendo alla madre un ampio diritto di visita. Inoltre egli ha invitato l'Unità

di intervento regionale __________ a prestare consulenza e aiuto al bambino, a esaminare

il nucleo familiare di L__________, a valutare le capacità genitoriali della madre

e a formulare entro quattro mesi una proposta per la sistemazione del bambino o

per eventuali misure di protezione. La decisione

provvisionale è stata ratificata il 10 gennaio 2003 dalla Commissione

tutoria regionale, che ha concesso ai genitori un diritto di visita sorvegliato

per la durata di quattro mesi, da esercitare separatamente al centro __________

di __________.

B. Con

decisioni del 27 giugno e del 4 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale 14

ha “provvisoriamente affidato” L__________ “alla __________” di __________,

dove il bambino è stato ospitato insieme con la madre il 7 luglio 2003, e ha

regolato il diritto di visita del padre per quel mese. Il 31 luglio 2003 la

Commissione tutoria regionale 15, divenuta competente per territorio, ha

designato CO 2 (operatore sociale del Comune di __________) in qualità di

curatore educativo, invitandolo a valutare e a vigilare – d'intesa con

l'assistente sociale __________, dell'Unità di intervento regionale __________

– un eventuale affidamento temporaneo di L__________ alla madre e a disciplinare

le relazioni personali del figlio. Nell'agosto del 2003 L__________ è rientrato

a casa dalla madre sotto sorveglianza educativa. Intanto AP 1 ha cominciato una

terapia psichiatrica, collaborando con il Servizio di sostegno e

d'accompagnamento educativo, ma non consta avere mai accettato alcuna cura

farmacologica. Dal 6 aprile all'8 giugno 2004 essa ha soggiornato, unitamente

al figlio, alla __________ di __________. Con decisione del 9 aprile 2004 la

Commissione tutoria regionale ha poi revocato la privazione della custodia

parentale, mantenendo la curatela edu­cativa, salvo liberare __________ dall'incarico.

C. Nell'aprile

del 2005 AP 1 è stata ricoverata per scompensi psichici alla Clinica psichiatrica

cantonale, mentre L__________ è rimasto dai nonni materni. Una richiesta della

madre intesa alla revoca della curatela educativa è stata respinta dalla Commissione

tutoria regionale il 18 ottobre 2005. Il 6 dicembre 2005 L__________ è

tornato a stare con la madre, ma il 21 dicembre seguente la stessa AP 1 ha

chiesto che il figlio fosse ospitato all'Istituto __________ di __________, con

la possibilità di rientrare da lei durante i fine settimana. Con decisione del

21 dicembre 2005 la Commissione tutoria regionale 15 ha disposto il collocamento

di L__________ all'Istituto __________ dal 27 dicembre 2005 e ha privato AP 1

della custodia parentale, concedendole un diritto di visita a casa durante il

fine settimana. Il curatore educativo è stato chiamato a regolare le relazioni

personali tra padre e figlio.

D. L'esercizio

inadeguato del diritto di visita da parte di AP 1 risultando pregiudizievole

per il bene di L__________, con decisione provvisionale emanata il 2 gennaio

2006 senza contraddittorio la Commissione tutoria regionale ha sospeso le

relazioni personali tra genitori e figlio, tranne concedere a AP 1 e a CO 3 il diritto

di intrattenersi con il bambino sotto sorveglianza al punto d'incontro della __________,

a __________, nei modi e nei tempi fissati dal curatore educativo. Il 18

gennaio 2006 AP 1 ha presentato ricorso contro tale decisione e il giorno

stesso ha chiesto di essere reintegrata nella custodia parentale. Il ricorso è stato

dichiarato irricevibile il 25 gennaio 2006 dall'Autorità di vigilanza, che ha invitato

la Commissione tutoria regionale a trattare la richiesta come istanza di revoca

o di modifica della misura provvisionale “previo esercizio del diritto di

essere sentito”. Nel frattempo, il 10 gennaio 2006, la Commissione tutoria regionale

ha conferito ai nonni materni il diritto di visitare L__________ ogni mercoledì

pomeriggio dalle ore 11.30 alle ore 17.30, andandolo a prendere e riportandolo essi

medesimi all'Istituto __________.

E. Dando

seguito il 6 febbraio 2006 al contraddittorio evocato dall'Autorità di

vigilanza e all'istanza di reintegrazione nella custodia parentale, la

Commissione tutoria ha commissionato al curatore educativo una relazione

sull'esercizio dei diritti di visita e al dott. __________ di __________ un

rapporto sullo stato di salute psichico di AP 1. Il 10 febbraio 2006 la

Commissione tutoria regionale ha ammesso AP 1 al beneficio dell'assistenza

giudiziaria per la procedura intesa al ripristino della custodia parentale, non

per quella riguardante la definizione del diritto di visita in pendenza di

procedura. A AP 1 è poi stato impartito un termine di dieci giorni per

esprimersi sulla relazione del curatore e

sul rapporto del medico. Essa ha comunicato il 27 febbraio 2006 di

rinunciare a osservazioni, sollecitando il ripristino della sua custodia

parentale.

F. Statuendo

con decisione dell'8 marzo 2006 sulla postulata revoca della misura provvisionale

e sull'istanza di reintegrazione nella custodia parentale, la Commissione tutoria

regionale ha confermato il collocamento di L__________ alI'Istituto __________,

soggiungendo che AP 1 avrebbe potuto chiedere una modifica di tale assetto non prima

di sei mesi e solo a condizione che seguisse un regolare trattamento

psicoterapeutico dal dott. __________. Quest'ultimo è stato invitato a trasmettere

nel termine di sei mesi un rapporto in proposito, alla stessa stregua del curatore

educativo per quanto riguardava il diritto di visita. AP 1 si è vista accordare

un diritto di visita ogni domenica dalle ore 09.00 alle 17.00, con obbligo di

seguire le indicazioni degli operatori dell'Istituto __________ e del curatore,

in difetto di che la Commissione tutoria regionale avrebbe potuto sottoporre

gli incontri a sorveglianza o finanche sospenderli. A CO 3 è stato conferito un

diritto di visita da esercitare sotto sorveglianza al punto d'incontro della __________,

a __________, un sabato ogni quindici giorni per due ore, secondo modi e tempi

da concordare con il curatore educativo e gli operatori dell'Istituto __________.

Tale diritto sarebbe venuto a cadere le settimane in cui egli avesse incontrato

il figlio la domenica, alla presenza della madre. In esito alla decisione la

Commissione tutoria non ha prelevato tasse né spese.

G. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta il

20 marzo 2006 all'Autorità

di vigilanza, sottolineando

– tra l'altro – che nel suo rapporto del 21 febbraio 2006 il dott. __________ auspicava

il ripristino della custodia parentale. L'Autorità di vigilanza ha incaricato

lo psicologo __________, __________, di peritare il nucleo familiare della

ricorrente e la relativa capacità di accudire

a L__________. Sulla

perizia AP 1 si è espres­sa il 31 luglio 2006, chiedendo l'audizione del dott. __________,

contestando le competenze del perito in

campo psichiatrico e criticandone l'opinione. L'Autorità di vigilanza ha

comunicato il 3 agosto 2006 di rinunciare a esperire altre prove e ha fissato

alla ricorrente un termine per presentare eventuali domande volte alla completazione

o alla delucidazione della perizia. Il 17 agosto 2006 AP 1 ha presentato le sue

conclusioni, senza postulare complementi né chiarimenti peritali. Statuendo il

28 settembre 2006, l'Autorità di vigilanza ha

respinto il ricorso e ha confermato la decisione della Commissione tutoria

regionale. AP 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

H. AP 1

ha impugnato la decisione predetta con un appello del 23 ottobre 2006 nel quale

chiede che – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria anche in seconda

sede – la decisione presa dalla Commissione tutoria regionale sia annullata e il

collocamento di L__________ nell'Istituto __________ revocato. La Commissione tutoria

regionale ha proposto il 16 novembre 2006 di respingere l'appello. Identico

punto di vista ha formulato CO 2 nelle sue osservazioni del 20 novembre 2006,

precisando di non essere più curatore educativo dal 29 settembre 2006. CO 3 è rimasto

silente. Il 24 gennaio 2007 AP 1 ha trasmesso a questa Camera una replica, che

non ha formato oggetto di intimazione.

Considerandi

in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono

appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia

di tutele e curatele, del­l'8 marzo 1999, cui rinvia

l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con

le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto

questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

2.

L'appello

è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Nella misura in cui tende

a far semplicemente annullare la decisione della Commissione tutoria regionale,

l'appello di AP 1 non è ammissibile. Dall'insieme dei motivi addotti nel

memoriale si desume senza equivoco, nondimeno, che l'appellante postula il ripristino

della sua custodia parentale e la riforma in tal senso della decisione presa

dall'Autorità di vigilanza. Così interpretata, la richiesta di giudizio può

essere vagliata nel merito.

3.

All'appello

AP 1 acclude una lettera del dott. __________ alla Commissione tutoria

regionale sul suo stato di salute, del 21 febbraio 2006, come pure una

dichiarazione della __________ di __________ sull'attività di volontariato da

lei svolta, dell'11 ottobre 2006. Entrambi i documenti sono proponibili (art.

424a cpv. 2 CPC). Anzi, il primo si trova già agli atti. Irricevibile è

invece la replica del 24 gennaio 2007 introdotta da AP 1, non esistendo un

secondo scambio di atti scritti in appello. Per tale motivo, del resto, quel

memoriale non ha formato oggetto di intimazione.

4.

Nella

decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha descritto la cagionevole salute

mentale della ricorrente nei quattro anni precedenti l'emanazione del giudizio,

riconducibile sostanzialmente al fatto che essa respinge ogni farmacoterapia.

Quanto al perito __________, psicologo specialista in psicoterapia FSP e in psicologia

del bambino e dell'adolescente FSP, l'Autorità di vigilanza l'ha ritenuto sicuramente

idoneo alla funzione affidatagli, il referto dimostrando assoluta serietà e

professionalità. E dall'analisi da lui condotta emerge una personalità della

ricorrente psicotica nella struttura, “mal compensata, instabile nel suo modo di funzionare e quindi nelle

capacità di mantenere continuità nei processi d'adattamento alla realtà”, soprattutto per il rifiuto di ogni cura. Tale

malattia mette a rischio il bene del figlio, il quale denota per altro forti

crisi e comportamenti autolesionistici. Senza trattamenti medici – ha rilevato

l'Autorità di vigilanza, citando la perizia – la ricorrente non è in grado di

occuparsi in maniera autonoma e indipendente di L__________, esposto al

pericolo di un disorientamento affettivo, fonte “d'insicurezza, di incertezze, mancanza di punti di riferimento

stabili e condivisibili”. In definitiva, nelle

circostanze illustrate l'Autorità di vigilanza ha confermato appieno la

decisione della Commissione tutoria regionale.

5.

L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere

altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla

custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo

convenientemente. Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo

sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale

dei genitori (Hegnauer,

Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 214 n. 27.36). Con la privazione

della custodia parentale l'autorità tutoria decide parimenti il collocamento

del minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di lui (Hegnauer, op. cit., pag. 215 n. 27.41).

Le misure previste dagli art. 307 segg. CC sono informate al bene del figlio e non

dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono

una sanzione nei confronti loro (Breitschmid

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art.

307.

CC). L'interesse del bambino è il punto di riferimento costante, in specie

per valutare il collocamento (Messaggio concernente l'adesione della Svizzera

alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989: FF 1994

pag. 27 n. 326).

6.

L'appellante

fa valere in primo luogo che il ripristino della sua custodia parentale non

comporterebbe pericoli imminenti per il figlio, neppure secondo il perito. Rischierebbe,

se mai, di pregiudicarne l'evoluzione psicoaffettiva e psicointellettuale

futura. Essa afferma inoltre di “sapersi relazionare in vari ambienti” di lavoro e di essersi rivolta a uno studio di psicoterapia per

risolvere le incomprensioni con la sua famiglia. A suo avviso “le condizioni per mettere in atto gli aiuti

proposti dal dott. __________ e dal perito __________ sono date”, ma occorre restituirle “il potere nei confronti di L__________”, che contribuirebbe al rafforzamento

dell'autostima e delle sue capacità genitoriali. “Sarà poi compito della rete sociale – essa soggiunge – aiutarla a

gestire questo potere, dandole fiducia e sostegno nei momenti difficili”. Continuare a privarla della custodia

parentale la renderebbe invece viepiù diffidente, refrattaria e peggiorerebbe i

suoi rapporti con il figlio. Tale misura costituirebbe così un provvedimento

sproporzionato, suscettibile di ledere il difficile equilibrio di lei e la

relazione madre-bambino, contrario per di più alla protezione della vita

privata e familiare.

7.

Nella

misura in cui sostiene che il ripristino della sua custodia parentale rischierebbe

di pregiudicare tutt'al più l'evoluzione psicoaffettiva e psicointellettuale

del figlio, ma non comporta pericoli immediati, l'appellante sorvola su quanto

ha accertato l'Autorità di vigilanza sulla base della perizia, ovvero che già

oggi il bambino accusa forti crisi e denota comportamenti autolesionistici: si

batte la testa con le mani, piange con facilità, partecipa solo passivamente ai

giochi e talora preferisce addirittura restare isolato (decisione impugnata,

pag. 12). Non solo: secondo il perito già oggi lo sviluppo di L__________ è

messo a repentaglio da disorientamento, insicurezza, mancanza di punti di

riferimento stabili (decisione impugnata, pag. 13 a metà). Pretendere in simili

condizioni che il bene del figlio sia minacciato solo a medio o a lungo termine

senza nemmeno confrontarsi con quanto figura nella decisione impugnata non è

serio. Ciò basterebbe in sé per respingere l'appello, fondato sull'ipotesi per

cui il mancato ripristino della custodia parentale sarebbe un provvedimento sproporzionato

per rapporto ai rischi meramente futuri cui è esposto lo sviluppo psicofisico

del minorenne.

8.

Si

volesse da ciò prescindere e supporre che l'ap­pellante sia in grado di

accudire da sé al figlio, potendo contare sull'aiuto di terzi “in caso di necessità”, l'esito del giudizio non muterebbe. Che AP

1.

sappia “relazionare in vari

ambienti” lavorativi è

senz'altro possibile, ma non si vede – né essa spiega – in che modo ciò

conforti le sue capacità di custodia. Che essa abbia interpellato uno

psicoterapeuta per risolvere le difficoltà con la sua famiglia è fors'anche

vero (sebbene nulla sia dato di conoscere sullo psicoterapeuta), ma non si

capisce – né l'appellante accenna – come ciò possa colmare le insufficienze educative

nei confronti del figlio. Che essa abbia accettato i consigli del Servizio

d'accompagnamento educativo e dei suoi datori di lavoro è verosimile, ma le sue

difficoltà psichiche non ne escono per ciò solo ridi­mensionate. Quanto alla “rete sociale” su cui essa potrebbe fare assegnamento “in caso di necessità”, tutto rimane nel vago. In realtà con la sua argomentazione l'appellante

sfugge una volta ancora a quanto ha accertato l'Autorità di vigilanza sulla

base della perizia, ovvero che la sua abilità alla custodia parentale potrebbe

anche essere data, “se solo

fosse possibile farle seguire una cura farmacologica e una terapia adeguata” (decisione impugnata, pag. 13 in basso).

L'aiuto di terzi per affrontare i proble­mi psichici – e rimediare quindi alle

insufficienze nella custodia – consiste dunque nella cura e nella farmacoterapia

prestata da specialisti. Tale accertamento non è contestato nell'appello. È

semplicemente ignorato, sicché al proposito il memoriale riesce finanche

irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato

con il cpv. 5).

9.

L'appellante

invoca la necessità di essere reintegrata nella custodia parentale anche per riacquisire

“potere nei confronti di L__________”, il che gioverebbe alla propria autostima

e alle sue capacità genitoriali. La tesi è destinata all'insuccesso già per la

circostanza che in nessun caso la custodia di un figlio deve fungere da strumento

terapeutico per un genitore. Unico criterio di riferimento per la protezione del

minorenne è il bene di lui, correttamente inteso (sopra, consid. 5). Ripristinare

una custodia parentale per consentire a una madre o a un padre di riconfortarsi

o di equilibrarsi psichicamente non è un'ipotesi che può entrare in linea di

conto, neppure contando sul fatto che ciò migliori le capacità parentali. Del

resto, se il genitore in questione è stato privato della custodia sul figlio,

tale fatto si deve proprio al rischio di pregiudizio che grava sul bene del ragazzo.

E non si può ripristinare un simile stato di cose, con i pericoli che – salvo intervenute

modifiche di rilievo – rimangono insiti nel provvedimento,

per beneficare la salute psichica del genitore. Il precetto della proporzionalità

di cui si vale l'appellante cade dunque nel vuoto. Né il richiamo al rispetto

della vita privata e familiare (art. 8 par. 2 CEDU) è votato a miglior sorte.

Al contrario: anche tale norma tutela la salute fisica e psichica dei figli da

genitori inabili ad assolvere convenientemente il loro ruolo, ad esempio per disturbi

mentali (Wildhaber in:

Golsong/Karl/Miehsler/Petzold/Rogge/ Vogler/Wildhaber, Internationaler

Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, Colonia 1992, n. 394 ad

art. 8; v. anche Russo in:

Pettiti/Decaux/Imbert, La Convention européenne des droits de l'homme, Parigi 1995, pag. 345 a metà).

10.

Ne

segue che, in quanto sufficientemente motivato, l'appello si rivela manifestamente

destituito di buon diritto. Gli oneri processuali seguirebbero il principio della

soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le presumibili ristrettezze finanziarie

in cui l'appellante versa inducono a prescindere – eccezionalmente, dato

l'oggetto del contendere – dal prelevare tasse o spese (art. 148 cpv. 2 CPC). Non

è il caso di attribuire ripetibili, per altro, né alla Commissione tutoria

regionale, che esce vittoriosa dalla lite nell'esercizio delle sue attribuzioni

ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF per analogia), né a CO 2, che ha svolto

l'incarico di curatore educativo nella sua qualità di funzionario comunale, né

a CO 3, che non ha formulato osservazioni all'appello.

11.

Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere

accolta. Per quanto la richiedente possa trovarsi in ristrettezze finanziarie

(art. 3 cpv. 1 Lag), in effetti, l'appello appariva sprovvisto sin dall'inizio

di ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). La decisione

impugnata si appoggia largamente – per non dire essenzialmente – alle

risultanze della perizia giudiziaria. Se non che, come si è visto, sulla

perizia l'appellante nemmeno prende posizione, limitandosi in estrema sintesi a

rivendicare la custodia parentale perché il figlio non sarebbe

esposto a rischi immediati, perché essa saprebbe “relazionarsi in vari ambienti” di lavoro, perché essa avrebbe

interpellato uno psicoterapeuta familiare, perché essa potrebbe far capo a una “rete sociale”, perché le occorrerebbe riconquistare “il potere nei confronti di L__________”, perché essa accetterebbe consigli mirati “esclusivamente”

all'aiuto e al sostegno. Invano si cercherebbe un benché minimo cenno, nel

memoriale, alle 25 pagine della perizia, salvo laddove si pretende – a torto –

che lo psicologo non avrebbe ravvisato pericoli imminenti per il figlio. Un appello

del genere configura un estremo tentativo di riottenere la custodia del figlio,

ma non poteva dirsi fornito di serie possibilità di accoglimento. Il beneficio

dell'assistenza giudiziaria non può dunque entrare in considerazione.

12.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio

è ammissibile il ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore

(art. 72 cpv, 2 lett. b. n. 7 LTF). Relativamente all'assistenza giudiziaria,

l'impugnabilità dell'odierna sentenza – d'indole incidentale – segue la via giudiziaria

dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; cfr. sentenza del

Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Intimazione:

–;

–;

–,:

–,.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore

litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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