11.2006.130
Privazione della custodia parentale
28 aprile 2008Italiano19 min
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Numero d'incarto:
11.2006.130
Data decisione, Autorità:
28.04.2008, ICCA
Titolo:
Privazione della custodia parentale
PRIVAZIONE DELLA CUSTODIA PARENTALE
art. 310 cpv. 1 CC
Incarto n.
11.2006.130
Lugano,
28 aprile
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa 469.2001 – R.17.2006
(protezione del figlio: privazione della custodia parentale) della Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele,
che oppone
AP 1
(ora patrocinata dall' PA 1)
alla
Commissione tutoria
regionale 15, Giubiasco
e al curatore educativo
CO 2, ,
riguardo a L__________ (2001),
figlio
suo e di
CO 3,
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 23 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il
28 settembre 2006 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle
tutele;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 13 marzo 2001 AP 1 (1970) ha dato alla
luce un figlio, L__________, che è stato riconosciuto il 2 maggio 2001 da CO 3
(1964). Questi ha problemi di tossicodipendenza. AP 1 soffre di epilessia e di
problemi psichiatrici “da sindrome delirante persecutoria”. L'11 ottobre 2001
la Commissione tutoria regionale 10 ha incaricato il Servizio sociale di __________
di organizzare relazioni personali sorvegliate del figlio con il padre. Su
segnalazione dei nonni materni __________ e __________, del 27 dicembre
2002, con decisione provvisionale di quello stesso giorno il presidente della
Commissione tutoria regionale 14 (nel frattempo divenuta competente) ha privato
provvisoriamente
AP 1 della custodia parentale e ha affidato il figlio ai nonni medesimi,
concedendo alla madre un ampio diritto di visita. Inoltre egli ha invitato l'Unità
di intervento regionale __________ a prestare consulenza e aiuto al bambino, a esaminare
il nucleo familiare di L__________, a valutare le capacità genitoriali della madre
e a formulare entro quattro mesi una proposta per la sistemazione del bambino o
per eventuali misure di protezione. La decisione
provvisionale è stata ratificata il 10 gennaio 2003 dalla Commissione
tutoria regionale, che ha concesso ai genitori un diritto di visita sorvegliato
per la durata di quattro mesi, da esercitare separatamente al centro __________
di __________.
B. Con
decisioni del 27 giugno e del 4 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale 14
ha “provvisoriamente affidato” L__________ “alla __________” di __________,
dove il bambino è stato ospitato insieme con la madre il 7 luglio 2003, e ha
regolato il diritto di visita del padre per quel mese. Il 31 luglio 2003 la
Commissione tutoria regionale 15, divenuta competente per territorio, ha
designato CO 2 (operatore sociale del Comune di __________) in qualità di
curatore educativo, invitandolo a valutare e a vigilare – d'intesa con
l'assistente sociale __________, dell'Unità di intervento regionale __________
– un eventuale affidamento temporaneo di L__________ alla madre e a disciplinare
le relazioni personali del figlio. Nell'agosto del 2003 L__________ è rientrato
a casa dalla madre sotto sorveglianza educativa. Intanto AP 1 ha cominciato una
terapia psichiatrica, collaborando con il Servizio di sostegno e
d'accompagnamento educativo, ma non consta avere mai accettato alcuna cura
farmacologica. Dal 6 aprile all'8 giugno 2004 essa ha soggiornato, unitamente
al figlio, alla __________ di __________. Con decisione del 9 aprile 2004 la
Commissione tutoria regionale ha poi revocato la privazione della custodia
parentale, mantenendo la curatela educativa, salvo liberare __________ dall'incarico.
C. Nell'aprile
del 2005 AP 1 è stata ricoverata per scompensi psichici alla Clinica psichiatrica
cantonale, mentre L__________ è rimasto dai nonni materni. Una richiesta della
madre intesa alla revoca della curatela educativa è stata respinta dalla Commissione
tutoria regionale il 18 ottobre 2005. Il 6 dicembre 2005 L__________ è
tornato a stare con la madre, ma il 21 dicembre seguente la stessa AP 1 ha
chiesto che il figlio fosse ospitato all'Istituto __________ di __________, con
la possibilità di rientrare da lei durante i fine settimana. Con decisione del
21 dicembre 2005 la Commissione tutoria regionale 15 ha disposto il collocamento
di L__________ all'Istituto __________ dal 27 dicembre 2005 e ha privato AP 1
della custodia parentale, concedendole un diritto di visita a casa durante il
fine settimana. Il curatore educativo è stato chiamato a regolare le relazioni
personali tra padre e figlio.
D. L'esercizio
inadeguato del diritto di visita da parte di AP 1 risultando pregiudizievole
per il bene di L__________, con decisione provvisionale emanata il 2 gennaio
2006 senza contraddittorio la Commissione tutoria regionale ha sospeso le
relazioni personali tra genitori e figlio, tranne concedere a AP 1 e a CO 3 il diritto
di intrattenersi con il bambino sotto sorveglianza al punto d'incontro della __________,
a __________, nei modi e nei tempi fissati dal curatore educativo. Il 18
gennaio 2006 AP 1 ha presentato ricorso contro tale decisione e il giorno
stesso ha chiesto di essere reintegrata nella custodia parentale. Il ricorso è stato
dichiarato irricevibile il 25 gennaio 2006 dall'Autorità di vigilanza, che ha invitato
la Commissione tutoria regionale a trattare la richiesta come istanza di revoca
o di modifica della misura provvisionale “previo esercizio del diritto di
essere sentito”. Nel frattempo, il 10 gennaio 2006, la Commissione tutoria regionale
ha conferito ai nonni materni il diritto di visitare L__________ ogni mercoledì
pomeriggio dalle ore 11.30 alle ore 17.30, andandolo a prendere e riportandolo essi
medesimi all'Istituto __________.
E. Dando
seguito il 6 febbraio 2006 al contraddittorio evocato dall'Autorità di
vigilanza e all'istanza di reintegrazione nella custodia parentale, la
Commissione tutoria ha commissionato al curatore educativo una relazione
sull'esercizio dei diritti di visita e al dott. __________ di __________ un
rapporto sullo stato di salute psichico di AP 1. Il 10 febbraio 2006 la
Commissione tutoria regionale ha ammesso AP 1 al beneficio dell'assistenza
giudiziaria per la procedura intesa al ripristino della custodia parentale, non
per quella riguardante la definizione del diritto di visita in pendenza di
procedura. A AP 1 è poi stato impartito un termine di dieci giorni per
esprimersi sulla relazione del curatore e
sul rapporto del medico. Essa ha comunicato il 27 febbraio 2006 di
rinunciare a osservazioni, sollecitando il ripristino della sua custodia
parentale.
F. Statuendo
con decisione dell'8 marzo 2006 sulla postulata revoca della misura provvisionale
e sull'istanza di reintegrazione nella custodia parentale, la Commissione tutoria
regionale ha confermato il collocamento di L__________ alI'Istituto __________,
soggiungendo che AP 1 avrebbe potuto chiedere una modifica di tale assetto non prima
di sei mesi e solo a condizione che seguisse un regolare trattamento
psicoterapeutico dal dott. __________. Quest'ultimo è stato invitato a trasmettere
nel termine di sei mesi un rapporto in proposito, alla stessa stregua del curatore
educativo per quanto riguardava il diritto di visita. AP 1 si è vista accordare
un diritto di visita ogni domenica dalle ore 09.00 alle 17.00, con obbligo di
seguire le indicazioni degli operatori dell'Istituto __________ e del curatore,
in difetto di che la Commissione tutoria regionale avrebbe potuto sottoporre
gli incontri a sorveglianza o finanche sospenderli. A CO 3 è stato conferito un
diritto di visita da esercitare sotto sorveglianza al punto d'incontro della __________,
a __________, un sabato ogni quindici giorni per due ore, secondo modi e tempi
da concordare con il curatore educativo e gli operatori dell'Istituto __________.
Tale diritto sarebbe venuto a cadere le settimane in cui egli avesse incontrato
il figlio la domenica, alla presenza della madre. In esito alla decisione la
Commissione tutoria non ha prelevato tasse né spese.
G. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta il
20 marzo 2006 all'Autorità
di vigilanza, sottolineando
– tra l'altro – che nel suo rapporto del 21 febbraio 2006 il dott. __________ auspicava
il ripristino della custodia parentale. L'Autorità di vigilanza ha incaricato
lo psicologo __________, __________, di peritare il nucleo familiare della
ricorrente e la relativa capacità di accudire
a L__________. Sulla
perizia AP 1 si è espressa il 31 luglio 2006, chiedendo l'audizione del dott. __________,
contestando le competenze del perito in
campo psichiatrico e criticandone l'opinione. L'Autorità di vigilanza ha
comunicato il 3 agosto 2006 di rinunciare a esperire altre prove e ha fissato
alla ricorrente un termine per presentare eventuali domande volte alla completazione
o alla delucidazione della perizia. Il 17 agosto 2006 AP 1 ha presentato le sue
conclusioni, senza postulare complementi né chiarimenti peritali. Statuendo il
28 settembre 2006, l'Autorità di vigilanza ha
respinto il ricorso e ha confermato la decisione della Commissione tutoria
regionale. AP 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
H. AP 1
ha impugnato la decisione predetta con un appello del 23 ottobre 2006 nel quale
chiede che – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria anche in seconda
sede – la decisione presa dalla Commissione tutoria regionale sia annullata e il
collocamento di L__________ nell'Istituto __________ revocato. La Commissione tutoria
regionale ha proposto il 16 novembre 2006 di respingere l'appello. Identico
punto di vista ha formulato CO 2 nelle sue osservazioni del 20 novembre 2006,
precisando di non essere più curatore educativo dal 29 settembre 2006. CO 3 è rimasto
silente. Il 24 gennaio 2007 AP 1 ha trasmesso a questa Camera una replica, che
non ha formato oggetto di intimazione.
Considerandi
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele sono
appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia
di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia
l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con
le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto
questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2.
L'appello
è un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Nella misura in cui tende
a far semplicemente annullare la decisione della Commissione tutoria regionale,
l'appello di AP 1 non è ammissibile. Dall'insieme dei motivi addotti nel
memoriale si desume senza equivoco, nondimeno, che l'appellante postula il ripristino
della sua custodia parentale e la riforma in tal senso della decisione presa
dall'Autorità di vigilanza. Così interpretata, la richiesta di giudizio può
essere vagliata nel merito.
3.
All'appello
AP 1 acclude una lettera del dott. __________ alla Commissione tutoria
regionale sul suo stato di salute, del 21 febbraio 2006, come pure una
dichiarazione della __________ di __________ sull'attività di volontariato da
lei svolta, dell'11 ottobre 2006. Entrambi i documenti sono proponibili (art.
424a cpv. 2 CPC). Anzi, il primo si trova già agli atti. Irricevibile è
invece la replica del 24 gennaio 2007 introdotta da AP 1, non esistendo un
secondo scambio di atti scritti in appello. Per tale motivo, del resto, quel
memoriale non ha formato oggetto di intimazione.
4.
Nella
decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha descritto la cagionevole salute
mentale della ricorrente nei quattro anni precedenti l'emanazione del giudizio,
riconducibile sostanzialmente al fatto che essa respinge ogni farmacoterapia.
Quanto al perito __________, psicologo specialista in psicoterapia FSP e in psicologia
del bambino e dell'adolescente FSP, l'Autorità di vigilanza l'ha ritenuto sicuramente
idoneo alla funzione affidatagli, il referto dimostrando assoluta serietà e
professionalità. E dall'analisi da lui condotta emerge una personalità della
ricorrente psicotica nella struttura, “mal compensata, instabile nel suo modo di funzionare e quindi nelle
capacità di mantenere continuità nei processi d'adattamento alla realtà”, soprattutto per il rifiuto di ogni cura. Tale
malattia mette a rischio il bene del figlio, il quale denota per altro forti
crisi e comportamenti autolesionistici. Senza trattamenti medici – ha rilevato
l'Autorità di vigilanza, citando la perizia – la ricorrente non è in grado di
occuparsi in maniera autonoma e indipendente di L__________, esposto al
pericolo di un disorientamento affettivo, fonte “d'insicurezza, di incertezze, mancanza di punti di riferimento
stabili e condivisibili”. In definitiva, nelle
circostanze illustrate l'Autorità di vigilanza ha confermato appieno la
decisione della Commissione tutoria regionale.
5.
L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere
altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità tutoria deve toglierlo alla
custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo
convenientemente. Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo
sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale
dei genitori (Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 214 n. 27.36). Con la privazione
della custodia parentale l'autorità tutoria decide parimenti il collocamento
del minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di lui (Hegnauer, op. cit., pag. 215 n. 27.41).
Le misure previste dagli art. 307 segg. CC sono informate al bene del figlio e non
dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono
una sanzione nei confronti loro (Breitschmid
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art.
307.
CC). L'interesse del bambino è il punto di riferimento costante, in specie
per valutare il collocamento (Messaggio concernente l'adesione della Svizzera
alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989: FF 1994
pag. 27 n. 326).
6.
L'appellante
fa valere in primo luogo che il ripristino della sua custodia parentale non
comporterebbe pericoli imminenti per il figlio, neppure secondo il perito. Rischierebbe,
se mai, di pregiudicarne l'evoluzione psicoaffettiva e psicointellettuale
futura. Essa afferma inoltre di “sapersi relazionare in vari ambienti” di lavoro e di essersi rivolta a uno studio di psicoterapia per
risolvere le incomprensioni con la sua famiglia. A suo avviso “le condizioni per mettere in atto gli aiuti
proposti dal dott. __________ e dal perito __________ sono date”, ma occorre restituirle “il potere nei confronti di L__________”, che contribuirebbe al rafforzamento
dell'autostima e delle sue capacità genitoriali. “Sarà poi compito della rete sociale – essa soggiunge – aiutarla a
gestire questo potere, dandole fiducia e sostegno nei momenti difficili”. Continuare a privarla della custodia
parentale la renderebbe invece viepiù diffidente, refrattaria e peggiorerebbe i
suoi rapporti con il figlio. Tale misura costituirebbe così un provvedimento
sproporzionato, suscettibile di ledere il difficile equilibrio di lei e la
relazione madre-bambino, contrario per di più alla protezione della vita
privata e familiare.
7.
Nella
misura in cui sostiene che il ripristino della sua custodia parentale rischierebbe
di pregiudicare tutt'al più l'evoluzione psicoaffettiva e psicointellettuale
del figlio, ma non comporta pericoli immediati, l'appellante sorvola su quanto
ha accertato l'Autorità di vigilanza sulla base della perizia, ovvero che già
oggi il bambino accusa forti crisi e denota comportamenti autolesionistici: si
batte la testa con le mani, piange con facilità, partecipa solo passivamente ai
giochi e talora preferisce addirittura restare isolato (decisione impugnata,
pag. 12). Non solo: secondo il perito già oggi lo sviluppo di L__________ è
messo a repentaglio da disorientamento, insicurezza, mancanza di punti di
riferimento stabili (decisione impugnata, pag. 13 a metà). Pretendere in simili
condizioni che il bene del figlio sia minacciato solo a medio o a lungo termine
senza nemmeno confrontarsi con quanto figura nella decisione impugnata non è
serio. Ciò basterebbe in sé per respingere l'appello, fondato sull'ipotesi per
cui il mancato ripristino della custodia parentale sarebbe un provvedimento sproporzionato
per rapporto ai rischi meramente futuri cui è esposto lo sviluppo psicofisico
del minorenne.
8.
Si
volesse da ciò prescindere e supporre che l'appellante sia in grado di
accudire da sé al figlio, potendo contare sull'aiuto di terzi “in caso di necessità”, l'esito del giudizio non muterebbe. Che AP
1.
sappia “relazionare in vari
ambienti” lavorativi è
senz'altro possibile, ma non si vede – né essa spiega – in che modo ciò
conforti le sue capacità di custodia. Che essa abbia interpellato uno
psicoterapeuta per risolvere le difficoltà con la sua famiglia è fors'anche
vero (sebbene nulla sia dato di conoscere sullo psicoterapeuta), ma non si
capisce – né l'appellante accenna – come ciò possa colmare le insufficienze educative
nei confronti del figlio. Che essa abbia accettato i consigli del Servizio
d'accompagnamento educativo e dei suoi datori di lavoro è verosimile, ma le sue
difficoltà psichiche non ne escono per ciò solo ridimensionate. Quanto alla “rete sociale” su cui essa potrebbe fare assegnamento “in caso di necessità”, tutto rimane nel vago. In realtà con la sua argomentazione l'appellante
sfugge una volta ancora a quanto ha accertato l'Autorità di vigilanza sulla
base della perizia, ovvero che la sua abilità alla custodia parentale potrebbe
anche essere data, “se solo
fosse possibile farle seguire una cura farmacologica e una terapia adeguata” (decisione impugnata, pag. 13 in basso).
L'aiuto di terzi per affrontare i problemi psichici – e rimediare quindi alle
insufficienze nella custodia – consiste dunque nella cura e nella farmacoterapia
prestata da specialisti. Tale accertamento non è contestato nell'appello. È
semplicemente ignorato, sicché al proposito il memoriale riesce finanche
irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato
con il cpv. 5).
9.
L'appellante
invoca la necessità di essere reintegrata nella custodia parentale anche per riacquisire
“potere nei confronti di L__________”, il che gioverebbe alla propria autostima
e alle sue capacità genitoriali. La tesi è destinata all'insuccesso già per la
circostanza che in nessun caso la custodia di un figlio deve fungere da strumento
terapeutico per un genitore. Unico criterio di riferimento per la protezione del
minorenne è il bene di lui, correttamente inteso (sopra, consid. 5). Ripristinare
una custodia parentale per consentire a una madre o a un padre di riconfortarsi
o di equilibrarsi psichicamente non è un'ipotesi che può entrare in linea di
conto, neppure contando sul fatto che ciò migliori le capacità parentali. Del
resto, se il genitore in questione è stato privato della custodia sul figlio,
tale fatto si deve proprio al rischio di pregiudizio che grava sul bene del ragazzo.
E non si può ripristinare un simile stato di cose, con i pericoli che – salvo intervenute
modifiche di rilievo – rimangono insiti nel provvedimento,
per beneficare la salute psichica del genitore. Il precetto della proporzionalità
di cui si vale l'appellante cade dunque nel vuoto. Né il richiamo al rispetto
della vita privata e familiare (art. 8 par. 2 CEDU) è votato a miglior sorte.
Al contrario: anche tale norma tutela la salute fisica e psichica dei figli da
genitori inabili ad assolvere convenientemente il loro ruolo, ad esempio per disturbi
mentali (Wildhaber in:
Golsong/Karl/Miehsler/Petzold/Rogge/ Vogler/Wildhaber, Internationaler
Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, Colonia 1992, n. 394 ad
art. 8; v. anche Russo in:
Pettiti/Decaux/Imbert, La Convention européenne des droits de l'homme, Parigi 1995, pag. 345 a metà).
10.
Ne
segue che, in quanto sufficientemente motivato, l'appello si rivela manifestamente
destituito di buon diritto. Gli oneri processuali seguirebbero il principio della
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma le presumibili ristrettezze finanziarie
in cui l'appellante versa inducono a prescindere – eccezionalmente, dato
l'oggetto del contendere – dal prelevare tasse o spese (art. 148 cpv. 2 CPC). Non
è il caso di attribuire ripetibili, per altro, né alla Commissione tutoria
regionale, che esce vittoriosa dalla lite nell'esercizio delle sue attribuzioni
ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF per analogia), né a CO 2, che ha svolto
l'incarico di curatore educativo nella sua qualità di funzionario comunale, né
a CO 3, che non ha formulato osservazioni all'appello.
11.
Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere
accolta. Per quanto la richiedente possa trovarsi in ristrettezze finanziarie
(art. 3 cpv. 1 Lag), in effetti, l'appello appariva sprovvisto sin dall'inizio
di ogni possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). La decisione
impugnata si appoggia largamente – per non dire essenzialmente – alle
risultanze della perizia giudiziaria. Se non che, come si è visto, sulla
perizia l'appellante nemmeno prende posizione, limitandosi in estrema sintesi a
rivendicare la custodia parentale perché il figlio non sarebbe
esposto a rischi immediati, perché essa saprebbe “relazionarsi in vari ambienti” di lavoro, perché essa avrebbe
interpellato uno psicoterapeuta familiare, perché essa potrebbe far capo a una “rete sociale”, perché le occorrerebbe riconquistare “il potere nei confronti di L__________”, perché essa accetterebbe consigli mirati “esclusivamente”
all'aiuto e al sostegno. Invano si cercherebbe un benché minimo cenno, nel
memoriale, alle 25 pagine della perizia, salvo laddove si pretende – a torto –
che lo psicologo non avrebbe ravvisato pericoli imminenti per il figlio. Un appello
del genere configura un estremo tentativo di riottenere la custodia del figlio,
ma non poteva dirsi fornito di serie possibilità di accoglimento. Il beneficio
dell'assistenza giudiziaria non può dunque entrare in considerazione.
12.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio
è ammissibile il ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore
(art. 72 cpv, 2 lett. b. n. 7 LTF). Relativamente all'assistenza giudiziaria,
l'impugnabilità dell'odierna sentenza – d'indole incidentale – segue la via giudiziaria
dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; cfr. sentenza del
Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione:
–;
–;
–,:
–,.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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