11.2006.132
Contestazione della nomina di un tutore
14 febbraio 2011Italiano14 min
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Numero d'incarto:
11.2006.132
Data decisione, Autorità:
14.02.2011, ICCA
Titolo:
Contestazione della nomina di un tutore
NOMINA DEL TUTORE
art. 380 CC
art. 381 CC
art. 388 CC
Incarto n.
11.2006.132
Lugano
14 febbraio
2011/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Cerutti, supplente straordinario
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 592.2004
(contestazione della nomina del tutore) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1
(patrocinata d PA 1)
alla
Commissione
tutoria regionale 12, Minusio
per quanto riguarda la
nomina dell'
avv. CO 2
a tutore
di S__________,;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 26 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 9 ottobre
2006 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
decisione del 21 ottobre 2004 la Commissione tutoria regionale 12 ha istituito in favore di S__________ (1957) una rappresentanza (art. 386 CC), affidata al__________
__________, e il 24 gennaio 2005 ha dato avvio a una procedura di interdizione,
che l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha pronunciato il 18 aprile 2005 in base all'art. 369 CC. Tutrice è stata designata la stessa __________ __________. Dal 2
febbraio 2005 S__________ è collocata nel foyer “__________” del Centro __________
a __________.
B. Il 2
maggio 2006 è deceduta __________, madre dell'interdetta, che con testamento
olografo del 23 aprile 2003 ha preteso di nominare AP 1 tutrice della figlia. __________
__________ avendo rinunciato alla carica, la Commissione tutoria regionale l'ha
sostituita il 20 luglio 2006 con CO 2. AP 1 ha dichiarato il 26 luglio 2006 di opporsi a tale scelta (art. 388 cpv. 2 CC) e ha proposto sé medesima. Non intendendo
accogliere la richiesta (art. 388 cpv. 3 CC), la Commissione tutoria regionale
ha trasmesso il caso all'Autorità di vigilanza con osservazioni del 31 agosto
2006. Statuendo il 9 ottobre 2006 sull'opposizione, l'Autorità di
vigilanza sulle tutele l'ha respinta.
C. Contro
la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 26
ottobre 2006 per ottenere, previa assunzione di varie prove, la sua designazione
a tutrice e la conseguente riforma della decisione impugnata. Invitato a
esprimersi,
CO 2 ha postulato il 29 novembre 2006 la reiezione dell'appello. La Commissione
tutoria regionale non ha presentato osservazioni, limitandosi il 7 dicembre 2006 a confermarsi nel proprio operato.
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono
impugnabili con appello entro venti giorni dalla notifica (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2,
cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La decisione essendo stata notificata nella fattispecie
anteriormente al 1° gennaio 2011, la procedura di appello rimane quella degli
art. 307 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC), con le particolarità dell'art.
424a CPC ticinese. Inoltrato in tempo utile, l'appello in esame è
pertanto ricevibile.
2. L'appellante
ha chiesto il 13 dicembre 2006 di replicare alle osservazioni dell'CO 2. Il
presidente della Camera le ha risposto il 27 dicembre 2006 che l'opportunità di
una replica sarebbe stata valutata dal giudice delegato (DTF 132 I 42 consid.
3). In seguito la giurisprudenza è cambiata, nel senso che essa conferisce ormai
a un ricorrente il diritto
di replicare in tutte le procedure giudiziarie, purché la replica intervenga
con sollecitudine (sentenza del Tribunale federale 2C_688/2007 dell'11 febbraio
2008, consid. 2.2 e 2.3 pubblicati in: SZZP/RSPC 4/2008 pag. 242 con richiamo a DTF 133 I 98 e 133 I 100; v. ora DTF 135 II 384 consid.
1.3). Se dopo la risposta della controparte il ricorrente non si attiva entro
un lasso di tempo ragionevole, l'autorità statuisce. Nel caso in esame l'appellante,
patrocinata da un legale, avrebbe quindi potuto replicare senza più chiedere
autorizzazioni dopo essere giunta a conoscenza della nuova prassi federale – pubblicata
– che la abilitava a procedere. Essendo rimasta inattiva, v'è da presumere che
abbia rinunciato.
3. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, nella
fattispecie, dopo avere rilevato che AP 1 non contestava la designazione dell'CO
2 valendosi di motivi correlati alla persona di quest'ultimo (inidoneità,
esclusione), ma si limitava a pretendere di essere più atta all'incarico. Se
non che – essa ha soggiunto – S__________ manifestava evidenti timori nei
confronti della zia. Che tali paure fossero giustificate o no poco giovava,
come poco soccorreva inquisire sulle accuse di “comportamenti sessuali non
appropriati” a lei rivolte e men che meno interessava la designazione di AP 1
contenuta nel testamento di __________. Determinante risultava che AP 1 era
entrata in conflitto con “i vari servizi e persone che si occupano di S__________”.
E il bene di quest'ultima richiedeva la nomina di una persona che conservasse
“un atteggiamento neutrale nei confronti di tutti”, dai medici curanti ai
responsabili del foyer in cui soggiorna la pupilla. Onde, in definitiva, la
conferma dell'CO 2 come tutore.
4. Nell'appello
AP 1 insta per l'assunzione di numerose prove (ammissibili in virtù dell'art.
424a cpv. 2 CPC ticinese). Esse non porterebbero tuttavia alcun verosimile
elemento di rilievo ai fini del giudizio. Il richiamo dalla Commissione
tutoria regionale dell'incarto completo relativo a S__________ poco sussidia, i
fatti narrati dall'appellante potendosi anche presumere esatti senza che ciò
appaia incidere sul risultato. L'edizione dalla notaia __________ di una copia
autentica del rogito n. 457 del 10 maggio 2006 con cui è stato pubblicato
il testamento di __________ non è d'interesse, il contenuto del testamento essendo
pacifico. I primi sette testimoni di cui l'appellante sollecita l'escussione dovrebbero
servire a chiarire i rapporti tra AP 1 e S__________. Che fino al 2005 tali
rapporti fossero positivi è nondimeno fuori discussione, né è contestato che __________
abbia avuto modo di elogiare a suo tempo l'operato di AP 1. Per quanto riguarda
gli altri sei testimoni, l'apprezzamento anticipato della loro valenza
istruttoria non induce a conclusioni diverse.
La dott. __________,
terapeuta di S__________, dovrebbe illustrare i suoi rapporti con AP 1, spiegare
quali sarebbero i “comportamenti sessuali non appropriati” che si rimproverano
a quest'ultima nei confronti della pupilla e descrivere quali siano i rapporti suoi
con la pupilla stessa. In realtà poco giova inquisire sui rapporti della terapeuta
con la pupilla o della terapeuta con l'appellante, né tanto meno sui “comportamenti
non appropriati” di AP 1. L'Autorità di vigilanza ha approvato la designazione
dell'CO 2 a tutore – come detto – non per inconciliabilità personale tra l'appellante
e la pupilla, ma per le tensioni manifestatesi tra l'appellante e “i vari
servizi e persone che si occupano di S__________” (decisione impugnata, consid.
3 in fine). Altrettanto vale per la postulata audizione del dott. __________,
il quale dovrebbe rievocare i rapporti tra AP 1 e S__________, oltre a quelli
tra l'appellante e la dott. __________ Né
appare d'ausilio l'audizione dell'__________, che dovrebbe deporre sull'ammontare
del patrimonio della pupilla (fuori questione), come pure sui rapporti tra l'appellante
e __________, che non sono – come si è visto – contestati. I tre testimoni che
dovrebbero descrivere “le attività presso il Centro __________” e i rimproveri
mossi all'appellante appaiono ininfluenti per motivi analoghi, l'appellante non
pretendendo che le relazioni tra lei e gli operatori di quell'istituto non si
siano compromessi. Quanto agli ulteriori due testimoni, essi dovrebbero attestare
le capacità e la moralità di AP 1, ma simili qualità non sono in forse, onde la
verosimile inutilità di quei mezzi istruttori.
L'appellante
postula infine una perizia psichiatrica su __________. Mal si comprende
tuttavia in che nesso stia un referto siffatto con le frizioni insorte tra l'appellante
e “i vari servizi e persone che si occupano di S__________”, determinanti secondo
l'Autorità di vigilanza sulle tutele per preferire l'CO 2 alla funzione di
tutore. Ne segue che, sostanzialmente fuori argomento, le prove offerte dall'interessata
vanno respinte. Nulla osta, ciò premesso, all'esame dell'appello.
5. Nel
merito AP 1 insorge anzitutto contro la designazione dell'CO 2 in veste di tutore poiché, a suo avviso, non sussistono motivi per scostarsi dall'art. 380 CC, il quale
garantisce la priorità di un parente idoneo. Essa fa valere di essersi sempre
occupata attivamente della nipote e sottolinea che i rapporti con lei sono
sempre stati ottimi. Nulla giustificherebbe perciò la decisione di nominare un
estraneo.
a) Accertato
che non sia data una causa di esclusione (art. 384 CC), l'autorità nomina a tutore
una persona maggiorenne
“idonea
all'ufficio” (art. 379 cpv. 1 CC). Sussiste motivo di esclusione, in particolare,
quando il potenziale tutore si trovi in seria collisione di interessi con l'interdetto
(art. 384 n. 3 CC) o in collisione di doveri, ovvero in contrasto tra obblighi
professionali e doveri di tutore. L'autorità tutoria valuta l'idoneità dei
candidati liberamente, secondo il diritto e l'equità (art. 4 CC), tenuto
conto del bene dell'interdetto e del diritto preferenziale riconosciuto ai
parenti prossimi (art. 380 CC). L'attitudine dev'essere vagliata da un duplice
profilo: prima si verifica la propensione ad assumere l'incarico in genere, poi
la propensione riferita al caso specifico. Ciò implica una prognosi sulla capacità
del tutore a instaurare un rapporto di fiducia con il pupillo, ad amministrare
il denaro, ad agire e a comportarsi ragionevolmente, a essere disponibile e a gestire
la tutela dal lato fisico, psichico e temporale. In seguito si esamina l'esistenza,
sulla base delle circostanze, di un'attitudine adeguata alle necessità del
pupillo (RDAT I-1999 pag. 224 consid. 7 con richiami di dottrina).
b) Che
in concreto l'__________ abbia avuto modo di lodare a suo
tempo l'assistenza prestata da AP 1 a S__________ è vero. È altrettanto vero
però che in seguito le relazioni tra quest'ultima e AP 1 si sono incrinate. Il
10 giugno 2005 la stessa __________ ha scritto alla Commissione tutoria regionale,
dicendosi esasperata per “le continue ingerenze” di AP 1 nell'operato dei
responsabili che gestiscono il centro in cui l'interdetta è collocata, al punto
che S__________ era atterrita dall'idea di
essere portata via da AP 1 (act. 2, allegato A). Ciò è stato confermato
il 3 agosto 2005 anche dagli operatori del foyer (act. 2, allegato C, pag.
2 in basso). La dott. __________ ha confermato altresì il 18 agosto 2005 che
la tutelata manifestava disagio nei confronti della zia, tanto che il giorno prima
non aveva voluto farle visita, e aveva finanche timore di lei (act. 2, allegato
C, 1° e 2° foglio del verbale). Quali fossero le cause di tale pauroso imbarazzo,
per finire, poco conta. Sta di fatto che le pressioni di AP 1 sono continuate a
lungo e sono pervenute anche a terzi, il dott. __________ di __________ avendo
chiesto nel 2006 un incontro chiarificatore, rifiutato però dall'appellante
(act. 2, allegato D). Ora, non può seriamente candidarsi alla carica di tutore
una persona verso la quale l'interdetto si sente a disagio, di cui il l'interdetto
ha paura o che l'interdetto non vuole incontrare. Tanto meno appare idoneo alla
funzione chi all'interdetto incute sensi di colpa o esercita pressioni sul personale
curante perché l'interdetto gli sia consegnato. Su questo punto l'appello in esame è destinato all'insuccesso.
6. Sostiene l'appellante che la dott. __________ non è attendibile
quando parla di lei, essendo stata implicata in una “spigolosa vertenza” riguardante
la rendita di invalidità chiesta dal fratello dell'appellante. L'intervenuta
“spigolosa vertenza”, risalente al 2001/2002, emerge dagli atti (act. 4,
allegato 4 con particolare riferimento ai doc. 22 segg.). Che in seguito a ciò
Fatti
i rapporti tra AP 1 e la dott. __________ non siano idilliaci è possibile.
Nemmeno l'appellante asserisce però che la terapeuta abbia mentito quando ha
accennato nel 2005 al disagio palesato da S__________ verso di lei, al fatto
che il 17 agosto 2005 S__________ non abbia voluto farle visita o alla
circostanza che la tutelata abbia timore della sua persona. Pretendere di sottoporre
la professionista a interrogatorio nelle condizioni descritte servirebbe solo
ad acuire polemiche.
7. AP
1 insiste perché si indaghi sulla natura e sull'origine delle “tensioni tra l'opponente
e i vari servizi e persone che si occupano di S__________”, chiedendo inoltre
di inquisire sull'“opportunità della permanenza della pupilla presso il __________,
poiché, a mente dell'appellante, non confacente alle condizioni personali della
pupilla”. Le richieste non sono pertinenti. Intanto perché – come si è rilevato
– poco soccorre indagare sulle “tensioni tra l'opponente e i vari servizi e
persone che si occupano di S__________”. Le tensioni esistono e chi ambisce
alla funzione di tutore non può permettersi di amplificare i propri disaccordi
fino a generare una spirale di conflitto con gli operatori terapeutici. Un
conto è dissentire dall'azione di un tutore (responsabile delle cure prodigate
al pupillo), nel qual caso ogni persona avente un interesse legittimo può adire
Considerandi
la Commissione tutoria regionale (e, contro la decisione della medesima,
l'Autorità di vigilanza sulle tutele), un altro è esercitare pressioni sui servizi
cui è affidato il pupillo, interferendo nella loro attività e lamentandosi verso
terzi fino a importunarli (si è alluso al fastidio mostrato dal dott. __________).
Chi si atteggia in quest'ultimo modo denota un'indole al contrasto difficilmente
compatibile con la funzione di tutore, quand'anche sia parente dell'interdetto.
Preferendole una persona neutra, l'autorità tutoria non ha sicuramente violato perciò
l'art. 380 CC.
8.
Infine
AP 1 fa notare che – contrariamente a quanto asserisce la Commissione tutoria
regionale – l'__________ non si è mai dovuta occupare di questioni legali correlate
all'eredità fu __________. Invero non è dato di capire il senso dell'appunto. L'avv.
__________ ha, comunque sia, rinunciato spontaneamente alla funzione di tutrice.
Mal si intravede dunque perché l'appellante reiteri nel chiamarla in causa. Anche
al proposito l'appello manca di fondamento.
9.
Gli
oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC
ticinese). CO 2, che ha formulato osservazioni all'appello, ha diritto a
un'equa indennità per ripetibili.
10.
Per quanto
riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano
federale (art. 112 cpv. 2 lett. d LTF), la via giudiziaria è quella del ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF), per sua natura senza
riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà all'CO 2 un'indennità di fr. 800.–
per ripetibili.
3. Intimazione:
–;
–
Commissione tutoria regionale 12, Minusio;
–.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.
100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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