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Decisione

11.2006.132

Contestazione della nomina di un tutore

14 febbraio 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti tra AP 1 e la dott. __________ non siano idilliaci è possibile.

Nemmeno l'appellante asserisce però che la terapeuta abbia mentito quando ha

accennato nel 2005 al disagio palesato da S__________ verso di lei, al fatto

che il 17 agosto 2005 S__________ non abbia voluto farle visita o alla

circostanza che la tutelata abbia timore della sua persona. Pretendere di sottoporre

la professionista a interrogatorio nelle condizioni descritte servirebbe solo

ad acuire polemiche.

7. AP

1 insiste perché si indaghi sulla natura e sull'origine delle “tensioni tra l'opponente

e i vari servizi e persone che si occupano di S__________”, chiedendo inoltre

di inquisire sull'“oppor­tunità della permanenza della pupilla presso il __________,

poiché, a mente dell'appellante, non confacente alle condizioni personali della

pupilla”. Le richieste non sono pertinenti. Intanto perché – come si è rilevato

– poco soccorre indagare sulle “tensioni tra l'opponente e i vari servizi e

persone che si occupano di S__________”. Le tensioni esistono e chi ambisce

alla funzione di tutore non può permettersi di amplificare i propri disaccordi

fino a generare una spirale di conflitto con gli operatori terapeutici. Un

conto è dissentire dall'azione di un tutore (responsabile delle cure prodigate

al pupillo), nel qual caso ogni persona avente un interesse legittimo può adire

Considerandi

la Commissione tutoria regionale (e, contro la decisione della medesima,

l'Autorità di vigilanza sulle tutele), un altro è esercitare pressioni sui servizi

cui è affidato il pupillo, interferendo nella loro attività e lamentandosi verso

terzi fino a importunarli (si è alluso al fastidio mostrato dal dott. __________).

Chi si atteggia in quest'ultimo modo denota un'indole al contrasto difficilmente

compatibile con la funzione di tutore, quand'anche sia parente dell'interdetto.

Preferendole una persona neutra, l'autorità tutoria non ha sicuramente violato perciò

l'art. 380 CC.

8.

Infine

AP 1 fa notare che – contrariamente a quanto asserisce la Commissione tutoria

regionale – l'__________ non si è mai dovuta occupare di questioni legali correlate

all'eredità fu __________. Invero non è dato di capire il senso dell'appunto. L'avv.

__________ ha, comunque sia, rinunciato spontaneamente alla funzione di tutrice.

Mal si intravede dunque perché l'appellante reiteri nel chiamarla in causa. Anche

al proposito l'appello manca di fondamento.

9.

Gli

oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC

ticinese). CO 2, che ha formulato osservazioni all'appello, ha diritto a

un'equa indennità per ripetibili.

10.

Per quanto

riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano

federale (art. 112 cpv. 2 lett. d LTF), la via giudiziaria è quella del ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF), per sua natura senza

riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello

è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Gli oneri

processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 350.–

b) spese fr. 50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell'appellante, che rifonderà all'CO 2 un'indennità di fr. 800.–

per ripetibili.

3. Intimazione:

–;

Commissione tutoria regionale 12, Minusio;

–.

Comunicazione

alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza

sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art.

100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non

raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in ma­teria civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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