11.2006.134
Requisiti minimi di motivazione di una sentenza
1 dicembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
11.2006.134
Data decisione, Autorità:
01.12.2006, ICCA
Titolo:
Requisiti minimi di motivazione di una sentenza
APPELLO
art. 285 cpv. 1 let. e CPC-TI
Incarto n.
11.2006.134
Lugano
1° dicembre
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2004.827 (divorzio
su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 28 settembre 2004 da
AP 1
(patrocinata dall’avv. RA 1 )
e
AO 1
(patrocinato dall’avv. dott. RA 2 );
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 16 novembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il
6 novembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1956), cittadino italiano, e AP 1 (1971), cittadina portoghese,
si sono sposati a __________ (__________) il 14 dicembre
1991. Dal matrimonio è nata G__________, il 17 luglio 2000. Il 28 settembre
2004 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 1, un'istanza comune di divorzio con accordo parziale, litigiosa essendo
in particolare l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta sulla figlia (affidata alla madre), chiesta
dal padre e avversata dalla madre. Sentiti il 30 maggio
2006, i coniugi hanno confermato l'intenzione di divorziare e hanno demandato
al Pretore la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio, compresa la
disciplina relativa al diritto di visita paterno. Quello stesso giorno il Pretore
ha assegnato così alle parti il termine di riflessione. Scaduti due mesi, i
coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e si
sono confermati nella convenzione firmata a suo tempo.
B. Statuendo
con sentenza del 6 novembre 2006, il Pretore ha sciolto il matrimonio e ha omologato
la convenzione sugli effetti del divorzio, attribuendo l'autorità parentale
sulla figlia congiuntamente ai genitori. La tassa di giustizia di fr. 800.– e
le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio
dell'assistenza giudiziaria.
C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 16 novembre 2006 per ottenere che,
accordatole il beneficio dell'assistenza
giudiziaria, l'autorità parentale sia attribuita esclusivamente a lei e che la
sentenza impugnata sia riformata di conseguenza. L'appello non ha formato
oggetto di intimazione.
in diritto: 1. Il principio del divorzio,
l'affidamento della figlia alla madre, il diritto di visita paterno, l'ammontare
del contributi alimentari per la figlia e per la moglie, il riparto delle prestazioni
d'uscita maturate dai coniugi presso i rispettivi istituti di previdenza professionale
in costanza di matrimonio e la liquidazione del regime dei beni, non impugnati,
sono passati in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 seg. consid.
1). Litigiosa rimane l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta sulla
figlia, rivendicata dal padre e avversata dalla madre.
2. L'appellante
rileva che l'autorità parentale congiunta può essere attribuita solo su istanza
comune dei genitori e si duole che al riguardo la sentenza impugnata sia priva
di motivazione, il Pretore non avendo spiegato minimamente perché abbia sorvolato
sulla sua opposizione.
a) Secondo
l'art. 285 cpv. 1 lett. e CPC le sentenze devono contenere, “a pena di nullità”, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto. Senza disattendere
Fatti
i requisiti minimi di motivazione che discendono dal diritto federale il
giudice può anche limitarsi a enunciare le circostanze significative, atte a
influire in qualche modo sull'esito del giudizio. Essenziale è che il
destinatario della sentenza possa capire perché il giudice abbia deciso in un
senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di
verificare se la decisione sia conforme al
diritto (DTF 132 I 198 consid. 3, 131 I 20 consid. 3, 129 I 236 consid.
3.2 con richiamo).
b) A
Considerandi
istanza comune dei genitori, il giudice dispone la prosecuzione dell'esercizio
in comune dell'autorità parentale, purché ciò sia compatibile con il bene del
figlio e i genitori gli sottopongano per omologazione una convenzione che
stabilisca la loro partecipazione alla cura del figlio e fissi la ripartizione
delle spese del suo mantenimento (art. 133 cpv. 3 CC). È quanto ha fatto il
Pretore nel caso in esame. Se non che, come afferma l'appellante, tutto si
ignora sui motivi che hanno indotto il Pretore a disporre l'autorità parentale
congiunta sulla figlia G__________ (unico punto rimasto
litigioso in esito al divorzio) nonostante il palese disaccordo
della madre. Invano si cercherebbe nella sentenza un
benché minimo accenno alla questione, data apparentemente per pacifica. L'interessata
non aveva dunque alcun elemento per capire come mai il Pretore abbia deciso in tal
senso, né la Camera civile di appello può esaminare la conformità di tale
Dispositivo
dispositivo con il diritto federale. Nelle circostanze descritte non rimane
quindi che annullare il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata e rinviare
gli atti al primo giudice perché adduca i motivi che lo
sorreggono.
3. Le evidenti particolarità del caso
inducono a non intimare l'appello a AO 1, giacché la notifica si esaurirebbe in
un vuoto esercizio di giurisdizione. Non è il caso dunque di prelevare tasse o
spese (art. 148 cpv. 2 CPC). Quanto alle ripetibili, l'interessata non ne otterrebbe
nemmeno se l'ex marito postulasse a torto la reiezione dell'appello, il quale può
essere accolto solo in parte, questa Camera non essendo in grado di giudicare
se il Pretore abbia disposto l'autorità parentale congiunta a ragione o a torto.
Lo Stato del Cantone Ticino, a suo turno, non è parte in causa e non può essere
tenuto al versamento di indennità (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). La richiesta
di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, infine, merita
accoglimento, data la situazione d'indigenza in cui versa l'interessata (art. 3
Lag) e il fatto che, almeno sul principio, l'appello appariva provvisto sin dall'inizio
di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis
CPC,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente
accolto, il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è annullato e gli atti
sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non
si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio RA 1.
4. Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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