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Decisione

11.2006.134

Requisiti minimi di motivazione di una sentenza

1 dicembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti minimi di motivazione che discendono dal diritto federale il

giudice può anche limitarsi a enunciare le circostanze significative, atte a

influire in qualche modo sull'esito del giudizio. Essenziale è che il

destinatario della sentenza possa capire perché il giudice abbia deciso in un

sen­so piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di

verificare se la decisione sia conforme al

diritto (DTF 132 I 198 consid. 3, 131 I 20 consid. 3, 129 I 236 consid.

3.2 con richiamo).

b) A

Considerandi

istanza comune dei genitori, il giudice dispone la prosecuzione dell'esercizio

in comune dell'autorità parentale, purché ciò sia compatibile con il bene del

figlio e i genitori gli sottopongano per omologazione una convenzione che

stabilisca la loro partecipazione alla cura del figlio e fissi la ripartizione

delle spese del suo mantenimento (art. 133 cpv. 3 CC). È quanto ha fatto il

Pretore nel caso in esame. Se non che, come afferma l'appellante, tutto si

ignora sui motivi che hanno indotto il Pretore a disporre l'autorità parentale

congiunta sulla figlia G__________ (unico punto rimasto

litigioso in esito al divorzio) nonostante il palese disaccordo

della madre. Invano si cercherebbe nella sentenza un

benché minimo accenno alla questione, data apparentemente per pacifica. L'interessata

non aveva dunque alcun elemento per capire come mai il Pretore abbia deciso in tal

senso, né la Camera civile di appello può esaminare la conformità di tale

Dispositivo

dispositivo con il diritto federale. Nelle circostanze descrit­te non rimane

quindi che annullare il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata e rinviare

gli atti al primo giudice perché adduca i motivi che lo

sorreggono.

3. Le evidenti particolarità del caso

inducono a non intimare l'appello a AO 1, giacché la notifica si esaurirebbe in

un vuoto esercizio di giurisdizione. Non è il caso dunque di prelevare tasse o

spese (art. 148 cpv. 2 CPC). Quanto alle ripetibili, l'interessata non ne otterrebbe

nemmeno se l'ex marito postulasse a torto la reiezione dell'appello, il quale può

essere accolto solo in parte, questa Camera non essendo in grado di giudicare

se il Pretore abbia disposto l'autorità parentale congiunta a ragione o a torto.

Lo Stato del Cantone Ticino, a suo turno, non è parte in causa e non può essere

tenuto al versamento di indennità (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). La richiesta

di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, infine, merita

accoglimento, data la situazione d'indigenza in cui versa l'interessata (art. 3

Lag) e il fatto che, almeno sul principio, l'appello appariva provvisto sin dal­l'inizio

di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis

CPC,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente

accolto, il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è annullato e gli atti

sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non

si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

3. AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio RA 1.

4. Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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