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Decisione

11.2006.135

Divorzio: regolamentazione del diritto di visita e contributi di mantenimento per moglie e figli

30 novembre 2007Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri da tenere in considerazione per commisurare la capacità lucrativa del

coniuge figurano la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli (art.

125 cpv. 2 n. 6 CC). Di regola un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare

– o a riprendere – un'attività lucrativa a tempo parziale al momento in cui il

figlio cadetto a lui affidato ha raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività

a tempo pieno può essergli imposta al momento in cui tale figlio ha compiuto i

16 anni (DTF 110 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Simile

orientamento di giurisprudenza non è stato modificato dal nuovo diritto del

divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001,

consid. 4b; Schwenzer, op. cit.,

n. 59 ad art. 125 CC con rinvii). Trattandosi di figli con particolari

necessità di cura dovute a malattie croniche o a invalidità, tali soglie di età

non si applicano schematicamente (sentenza del Tribunale federale 5C.171/2005

del 14 settembre 2005, consid. 4.2.2), determinante essendo l'estensione delle

cure di cui necessita il figlio nel caso concreto (sentenza del Tribunale federale

5P.114/2006 del 12 marzo 2007, consid. 7.3).

Nella

fattispecie A__________ (ora dodicenne) ha manifestato al momento di iniziare la

scuola dell'infanzia gravi problemi di comportamento e nell'ottobre del 2000 è

stato sospeso dalla frequenza (deposizione della psicologa e psicoterapeuta __________,

pag. 1). Non è contestato che in quel frangente la madre abbia interrotto l'attività

professionale per dedicarsi a lui. Dal febbraio del 2001 A__________ è stato seguito

dal Centro psico-educativo di __________ dove, dal febbraio del 2002, è stato

collocato nell'internato (deposizione dello psicologo __________; doc. VII

richiamato). La situazione è poi migliorata, tant'è che A__________ è stato

dimesso dal Centro nel giugno del 2004 e ha cominciato a frequentare la scuola

speciale di __________ con risultati soddisfacenti (doc. X richiamato). In

sostanza, per lo meno in termini di tempo, l'impegno richiesto attualmente alla

madre per la cura del figlio è analogo a quello richiesto ad altri genitori, né

l'interessata spiega concretamente in che modo o in che misura il ritardo nello

sviluppo del figlio (perizia, pag. 7 in basso) pregiudichi la capacità lucrativa di lei. Certo, dall'appellante

non si può ragionevolmente esigere un grado d'occupazione superiore al 50%. Del

resto un'attività all'80% (come quella considerata dal Pretore) non si pretende

neppure nel caso di figli senza particolari problemi, almeno fino al compimento

dei sedici anni.

Dagli

atti risulta che l'appellante, nata nel 1961 e in buona salute, non ha formazione

professionale, ma ha maturato

un'esperienza

più che decennale nel settore della ristorazione. Giunta in Svizzera dal Portogallo,

sin dall'età di 23 anni essa ha lavorato come cameriera (Rapporto del servizio

sociale di __________ del 4 agosto 2005, pag. 1), attività che ha svolto anche

dopo il matrimonio e – sporadicamente – dopo la separazione (doc. 6 e 7). Il

mercato del lavoro nel comparto, benché soggetto a flessioni stagionali, non

può dirsi proibitivo. L'interessata potrebbe riscontrare qualche difficoltà

supplementare dovuta a turni di lavoro in fasce orarie che mal si conciliano con

le cure da prestare al figlio, tuttavia la libera scelta dell'attività lucrativa

trova i suoi limiti nell'esigenza di sostenere debitamente la famiglia (RtiD

I-2005 pag. 763 consid. 3). La convenuta può quindi essere tenuta a lavorare

anche in altri ambiti che non richiedono una particolare formazione

professionale, come ad esempio quello delle pulizie. E con un'attività a metà

tempo come donna di pulizie, un reddito di fr. 1300.– netti mensili sarebbe

senz'altro alla sua portata (salari minimi del contratto normale di lavoro per

il personale domestico in: FU 102/2006 pag. 8391; art. 10

del

contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della

ristorazione in: www.l-gav.ch).

Ne

segue che all'appellante va imputato un reddito ipotetico di fr. 1300.– netti mensili.

Non risulta invece che essa disponga di sostanza. E con soli fr. 1300.– netti

mensili essa non è dunque in grado, per il momento, di sopperire autonomamente

al proprio fabbisogno minimo di fr. 2115.– mensili. Dopo l'8 settembre 2011,

quando il figlio A__________ avrà compiuto 16 anni, essa potrà riprendere l'attività

lucrativa a tempo pieno, conseguendo un reddito stimabile in fr. 2600.– mensili

netti sufficiente per far fronte al proprio fabbisogno e a costituire, nei

quattordici anni che ancora la separeranno dal pensionamento, un piccolo

capitale di previdenza vecchiaia con cui integrare la prestazione ricevuta

dalla cassa pensione del marito in esito al divorzio.

f) Sulla

situazione del marito il Pretore ha trascurato ogni accertamento. Eppure la

capacità contributiva del coniuge debitore è un criterio fondamentale (Schwenzer, op. cit., n. 23 ad art. 125

CC), fosse solo perché costui ha il diritto di conservare l'equivalente del

proprio fabbisogno minimo (DTF 123 III 70 consid. 2c con richiami di

giurisprudenza), per tacere del fatto che secondo l'art. 143 n. 1 CC la

sentenza di divorzio deve menzionare quali elementi del reddito e della

sostanza di ciascun coniuge sono stati presi in considerazione ai fini del calcolo.

Ora, nella causa di merito l'attore ha omesso

ogni

indicazione sul proprio fabbisogno. In appello egli è rimasto una volta ancora

silente. Non rimane dunque che far capo alle risultanze del procedimento cautelare,

nell'ambito del quale il fabbisogno minimo è stato fissato in complessivi fr.

2511.80 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione

fr. 858.–, premio della cassa malati fr. 303.80, assicurazione RC fr. 40.–, imposte

fr. 210.–: sentenza del 25 giugno 2003, consid. 3).

g) Per

quanto attiene alle entrate del marito, la convenuta stima l'attuale reddito di

lui in almeno fr. 7000.– mensili e sostiene che questa Camera “per l'ufficialità

dell'accertamento” è tenuta a richiamare i certificati di salario dal novembre

del 2003 a oggi. Se non che, come si vedrà in appresso, nella fattispecie il

fabbisogno in denaro del figlio è interamente coperto dal contributo in favore

di lui. Il principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di

filiazione non giova dunque all'appellante. Per il resto, in materia di

contributi alimentari fra coniugi il diritto ticinese non prescrive l'applicazione

del principio inquisitorio, né il diritto federale dispone nulla del genere (Leuen­ber­ger in: Basler Kommentar, ZGB

I, 3ª edizione, n. 9 ad art. 134 CC con rimando al n. 12 ad art. 139 CC).

Spettava pertanto all'interessata addurre i dati necessari davanti al Pretore –

che avrebbe potuto acquisirli in virtù dell'art. 419b CPC in ogni stadio

della causa – o con l'appello davanti a questa Camera (art. 423b cpv. 2

CPC). In mancanza di ciò non resta che decidere in base agli atti a disposizione

del primo giudice.

Dai

più recenti certificati di salario dell'attore (doc. VIII richiamato: settembre

e ottobre 2003) risulta uno stipendio lordo di fr. 6176.30 mensili, un'indennità

fissa mensile di fr. 162.10 lordi, altre indennità soggette a deduzioni sociali

(lavoro notturno, festivo e irregolare) per una media mensile di fr. 520.55, e

l'assegno di custodia di fr. 335.85 mensili. Lo stipendio netto ammonta di

conseguenza, in media, a fr. 6347.20 mensili. Tenuto conto della quota di

tredicesima (stipendio di base senza indennità, con deduzione degli oneri sociali,

ma senza il contributo alla cassa pensione), il reddito netto per il periodo in

questione può essere stabilito in fr. 6825.– mensili (arrotondati). Non risulta

invece che l'attore disponga di sostanza. Anzi, egli risulta avere finanche contratto

un debito con il proprio datore di lavoro (doc. Z).

6. Per

quanto riguarda il fabbisogno in denaro del figlio, l'appellante fa valere che esso

va fissato in fr. 1850.– mensili, come indica la tabella correlata alle

raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento

professionale del Canton Zurigo, senza riduzioni di sorta. Essa chiede inoltre

di prevedere l'adeguamento al rincaro del contributo e di portarlo a fr. 2020.–

mensili dopo il 13° compleanno del figlio. Quanto agli assegni familiari, essa

li rivendica in aggiunta al contributo. Il Pretore si è dipartito invece dall'importo

di fr. 1529.– mensili stabilito nella sentenza 25 giugno 2003 di questa Camera,

ritenendo che da allora la situazione non sia mutata in modo apprezzabile

(sentenza impugnata, consid. 4.3). Sta di fatto però che nel frattempo la

tabella correlata alle raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e

dell'orientamento professionale del Canton Zurigo è stata aggior­nata. Per di

più il primo giudice non poteva disconoscere che il contributo stabilito in una

sentenza di divorzio è destinato – di regola – a durare, sicché occorre prevederne,

per quanto possibile, gli adattamenti secondo fasce d'età (Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem

Scheidungs­recht, Ergänzungsband, Berna 2001, pag. 118 n. 09.23). Occorre pertanto

calcolare nuovamente il fabbisogno di A__________.

a) Le

cifre indica­te nella tabella correlata alle menzionate raccomandazioni – cui

questa Camera si ispira per prassi invalsa (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298

consid. 5) – dal 2000 in poi, diversamente da quelle che figuravano ancora nell'edi­zione

del 1996, sono già com­misurate al costo delle econo­mie domestiche su scala naziona­le

in base a valori statistica­mente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle

economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare

superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur

Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I

fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti

a famiglie di ceto relativamen­te modesto (op. cit., pag. 11 in alto).

Diminuzioni

per rap­porto al fabbisogno in denaro indica­to dalle raccomandazioni sono

possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze specifiche (per

esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o allog­gio a condizio­ni

Considerandi

particolar­mente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C). Il fabbisogno in

denaro del figlio non si decurta nemmeno ove i genitori non siano in grado di

assicurarlo: in tale ipotesi ci si limita ad accertare in che misura esso

rimanga scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo; analogo criterio prevede del

resto l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al coniuge divorziato),

ogni genitore avendo il diritto di conservare alme­no l'equivalente del proprio

fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con richia­mi). I principi testé

riassunti sono già stati per altro debitamente

pubblicati (Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11 in

alto; RtiD II-2004 pag. 567 consid. 11b, I-2006 pag. 674 n. 38c).

b) In

pendenza di appello A__________ ha compiuto 12 anni, sicché è entrato nell'ultima

fascia d'età prevista dalle note raccomandazioni. L'edizione

2007.

delle raccomandazioni (RDT 6/2006 pag. 324) prevede,

nel caso di un figlio unico, un fabbisogno in denaro di fr. 2050.– mensili. Tuttavia, ove il costo effettivo dell'alloggio

sia noto, esso sostituisce il valore medio della tabella (fr. 330.–). Dandosi

un figlio unico, esso va incluso per un terzo nel fabbisogno in denaro

del ragazzo e per il resto nel fabbisogno minimo del coniuge affidatario (op.

cit., pag. 13 in alto). In concreto la voce di spesa nel fabbisogno in denaro

di A__________ va dunque calcolata in fr. 238.– mensili. Occorre poi dimezzare

la posta per cura e educazione (fr. 320.– mensili), giacché la madre, tenuta a

lavorare al 50% può prestarne la metà in natura (principio definito

“corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C. 32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b).

Non si giustificano invece diminuzioni del fabbisogno in denaro per il sussidio

prestato dal padre durante l'esercizio del diritto di visita, che nel caso

specifico non eccede l'usuale (v. Wull­schleger in: Schwenzer, FamKom­mentar

Scheidung, op. cit., n. 46 ad art. 285 CC; I CCA, sentenza

inc. 11.2005.3 del 28 febbraio 2005, consid. 12b con rimandi).

Ne

discende che il fabbisogno in denaro di A__________ assomma a fr. 1798.–

mensili. Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, invece, l'assegno familiare

è già compreso in tale fabbisogno (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7c). Dal 16°

compleanno di A__________ l'appellante sarà tenuta a riprendere un'attività

lucrativa a tempo pieno, sicché non potrà più prestare in natura cura e educazione.

Dall'8 settembre 2011 il fabbisogno in denaro di A__________ va pertanto rivalutato

in fr. 1958.– mensili. Prognosi oltre la maggiore età non sono possibili, né l'appellante

formula previsioni. Contributi dopo i 18 anni non possono dunque essere

stabiliti in questa sede.

7.

Sulla

base di quanto precede la situazione della famiglia dopo il divorzio si presenta

come segue. Il marito dispone di entrate per fr. 6825.– mensili con le quali

deve far fronte al proprio fabbisogno minimo di fr. 2510.– mensili, onde un margine

disponibile di fr. 4315.–

mensili. La moglie ha un fabbisogno minimo di fr. 2115.– che può coprire parzialmente fino al 7 settembre 2011, mettendo a

frutto la sua capacità lucrativa a metà tempo (reddito ipotetico di fr. 1300.–

mensili), e interamente con un'attività a tempo pieno dopo di allora (reddito

ipotetico di fr. 2600.– mensili). Il figlio ha un fabbisogno in denaro di fr.

1798.

– mensili fino al 7 settembre 2011 e di fr. 1958.– mensili da allora in

poi. Nelle circostanze de­scritte si giustifica pertanto di porre a carico del

marito un contributo alimentare

di fr. 815.– mensili per la moglie e uno di fr. 1800.–

mensili per il figlio (assegni familiari compresi) fino al 7 settembre 2011.

Dopo di allora la moglie potrà sopperire autonomamente al proprio fabbisogno

minimo, ma – dovendo integrare anche la propria previdenza di vecchiaia – non avrà

mezzi per contribuire al mantenimento del figlio. Il padre dovrà versare pertanto

in favore del figlio, fino alla maggiore età, un contributo ali­mentare di fr.

1960.

– mensili arrotondati (assegni familiari compresi).

8.

L'appellante

chiede che i contributi alimentari siano adeguati al rincaro. La legge non

prevede un'indicizzazione automatica (art. 128 e 286 cpv. 1 CC). Le clausole di

indicizzazione sono tuttavia un uso consolidato (FF 1996 I pag. 129 in fondo). Il

principio dell'adeguamento al rincaro si impone inoltre a tutela del figlio

(DTF 126 III 358 consid. 1b). Si giustifica pertanto di salvaguardare il potere

di acquisto dei contributi, ancorandoli all'indice nazionale dei prezzi al consumo del novembre

2007, da adeguare il 1° gennaio di ogni anno sulla base

dell'indice del novembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2009 (art.

143.

n. 4 CC). Il debitore potrà liberarsi di tale obbligo, ad ogni modo, nella

misura in cui documenterà che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato

solo parzialmente – di indennità per carovita (cfr. DTF 127 III 294).

9.

Al

Pretore l'appellante rimprovera infine di non averle accordato il beneficio dell'assistenza

giudiziaria, dimenticando di averle imputato redditi puramente ipotetici. In

realtà il Pretore, premesso che una richiesta di provvigione ad litem

della moglie era stata respinta, ha ricordato che secondo la sentenza 25 giugno

2003.

di questa Camera essa disponeva di un margine disponibile superiore ai fr.

1000.

– mensile e che i coniugi potevano contare su di un reddito complessivo di

almeno fr. 8500.– mensili, sicché una situazione di indigenza non è ravvisabile.

a) Il

Pretore ha fondato la propria decisione sulla legge sul patrocinio d'ufficio e

sull'assistenza giudiziaria (Lag), la quale tuttavia si applica unicamente alle

domande introdotte dopo la sua entrata in vigore (art. 37 Lag), avvenuta il 30 luglio 2002

(BU 2002 pag. 213). Solo in caso di revoca o di decadenza del beneficio

– ipotesi estranee alla fattispecie – si applicano le disposizioni della legge

nuova (art. 37 cpv. 2 Lag). In concreto la richiesta di assistenza della moglie

è stata sì confermata al dibattimento finale del 28 gennaio 2006, ma era stata

formulata già con la risposta del 17 maggio 2002. Occorre pertanto far capo al

diritto previgente (art. 155 segg. vCPC), secondo cui il Pretore che rifiutava

il beneficio dell'assistenza giudiziaria statuiva con decreto (art. 158 cpv. 2

vCPC), appellabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 4 CPC). E nelle

procedure appellabili, come in concreto, il termine ordinario è di venti giorni

(art. 308 cpv. 1 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo, l'appello in esame è

quindi ricevibile.

b) Secondo

l'art. 156 cpv. 1 vCPC l'assistenza giudiziaria poteva essere postulata in ogni

stadio di causa con istanza motivata al giudice, il quale decideva una vol­ta

esperite le necessarie indagini. Presupposti per conseguire tale beneficio erano

la condizione di indigenza e la probabilità di esito favorevole insita nella

causa (art. 155 e 157 vCPC). Il requisito dell'indigenza era da­to – ed è dato

tuttora – quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri

(reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il

fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1

con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Il che non si valuta solo in funzione del minimo esistenziale del

diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la

complessità della causa, l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle

spese legali che incombono all'interessato, oltre ai suoi impegni finanziari

(DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215).

c) Incombe

al richiedente comprovare la propria indigenza. Ove egli non presenti sufficienti

informazioni e ogni documen­to

utile per una visione completa della

sua situazione finanziaria, l'istanza può essere

respinta (DTF 125 IV 164 consid. 4a). Nella fattispecie

l'appellante aveva prodotto, nel quadro della procedura a protezione dell'unione

coniugale, un certificato municipale per l'ammissione all'assistenza

giudiziaria con parere favorevole dal Municipio (doc. E nell'inc. DI.2001.104,

richiamato). L'attestazione risale invero al 19 giugno 2001, ma la situazione

dell'interessata, che emerge in modo sufficientemente completo dagli atti di

causa, non è migliorata. In circostanze siffatte la mancanza di un certificato

recente non pregiudica la richiedente.

d) L'assistenza dell'ente pubblico è puramente sussidiaria rispetto ai

mezzi di cui dispone l'unione coniugale (Hausheer/ Reus­ser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione

1993, n. 138 ad art. 159 CC). Per quanto riguarda il caso specifico, in

pendenza di causa il marito conservava un margine disponibile di oltre fr.

1000.

– mensili (sentenza del 25 giugno 2003, consid. 11), con il quale tuttavia

egli ha dovuto sopperire ai propri costi legali e far fronte al rimborso dei debiti

contratti verso il datore di lavoro (doc. Z). La situazione finanziaria di lui

non consentiva pertanto l'erogazione di una provvigione di causa in favore dell'appellante,

alla quale non può dunque essere rimproverato di non aver appellato il decreto

del 30 dicembre 2002 con cui il Pretore ha respinto la richiesta di provvigione

ad litem da lei formulata con la risposta o di non avere riproposto la

domanda in seguito.

e) Tutto

ciò premesso, giova ricordare che per valutare lo stato di ristrettezza ai fini

dell'assistenza giudiziaria non entra in considerazione – salvo in caso di abuso

di diritto – un reddito meramente ipotetico computato ai fini del calcolo del

contributo alimentare (RtiD I-2005 pag. 763 consid. 8). Estremi del genere non

si ravvisano nella fattispecie, di modo che non v'è motivo per disconoscere l'indigenza

dell'interessata. L'esito dell'attuale giudizio

conferma dipoi che la posizione della convenuta davanti al Pretore non era

priva di buon diritto (art. 157 vCPC). Se ne conclude che l'interessata

rivendica a ragione il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Al momento in cui

tasserà la nota professionale del patrocinatore d'ufficio, ad ogni buon conto,

il Pretore dedurrà le ripetibili assegnate alla convenuta con il presente

giudizio, salvo impossibilità d'incasso.

10.

Gli

oneri del pronunciato odierno, commisurati all'entità del contenzioso e all'impegno

richiesto dalla trattazione del caso, seguo­no la reciproca soccombenza (art.

148.

cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene la riforma del dispositivo sul diritto di

visita e l'aumento dei contributi per il figlio e per lei, seppur in misura

inferiore a quanto richiesto e per un lasso di tempo limitato. Appare equo perciò

che sopporti un terzo degli oneri processuali. Il resto andrebbe a carico del

marito, che non avendo resistito all'appello non può però essere definito

soccombente (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Non può quindi essere tenuto ad

assumere la relativa quota di tasse e spese, né può essere tenuto a versare

ripetibili. L'esito del presente giudizio impone di modificare anche il riparto

dei costi di prima sede. Tenuto conto che davanti al Pretore l'interessata ha

ottenuto altresì l'affidamento del figlio, si legittima di porre la tassa e le

spese di giustizia per un quarto a suo carico e per il resto a carico dell'attore,

con obbligo di rifondere alla convenuta un'equa indennità per ripetibili

ridotte. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata in appello,

essa merita accoglimento. Già si è visto che la richiedente si trova in

ristrettezze finanziarie (art. 3 cpv. 1 Lag). Il suo ricorso era inoltre parzial­mente

provvisto di buon fondamento (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), come dimostra l'attuale

sentenza. Né si poteva pretendere che l'interessata, sfornita di cognizioni

giuridiche, procedesse in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag) e nem­meno

che rinunciasse ad appellare solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1

lett. b Lag).

11.

Circa

i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv.

1.

lett. d LTF), in appello restava litigiosa – oltre ai contributi alimentari –

la disciplina del diritto di visita, controversia manifestamente priva di

valore litigioso. In casi del genere il ricorso

in materia civile al Tribunale federale è ammissibile senza riguardo a

questioni di valore (sentenza 5A.108/2007 dell'11 maggio 2007,

consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil­sachen,

Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Quanto alla decisione

in tema di assistenza giudiziaria, trattandosi di una decisione incidentale la

sua impugnabilità segue la via dell'azione principale.

Dispositivo

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: I. L'appello

è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

1.4 Salvo

diverso accordo fra genitori, AO 1 eserciterà il diritto di visita al figlio F__________

(“__________”) almeno nella seguente misura:

– un fine settimana su due;

– tre settimane durante le vacanze

scolastiche estive;

– una settimana durante le vacanze

scolastiche di Natale;

– una settimana alternativamente durante

le vacanze scolastiche di Pasqua o di carnevale;

– una settimana ogni biennio durante le

vacanze scolastiche di Ognissanti.

La curatrice preciserà le date, gli orari e

le modalità di presa in custodia del figlio da parte del padre.

1.5 AO 1 è tenuto a versare a AP 1 un contributo

alimentare di fr. 815.– mensili fino al 7 settembre 2011.

Il contributo sarà adeguato al

rincaro il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta il 1° gennaio

2009, seguendo l'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del novembre

precedente in base all'indice del mese del no­vembre 2007.

Il debitore sarà liberato dall'adeguamento

al rincaro nella misura in cui documenterà che il suo stipendio non avrà

beneficiato appieno – o non avrà beneficiato affatto – di adeguamenti al rincaro.

1.6 AO 1 è tenuto a versare a AP 1, per

il figlio F__________ (“A__________”),

i seguenti contributi alimentari (comprensivi dell'assegno familiare):

– fr. 1800.– mensili fino al

7 settembre 2011 e

– fr. 1960.– mensili dall'8 settembre 2011

alla maggiore età.

Il contributo sarà adeguato al

rincaro il 1° gennaio di ogni anno, la prima volta il 1° gennaio

2009, seguendo l'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo del novembre

precedente in base all'indice del mese del no­vembre 2007.

Il debitore sarà liberato dall'adeguamento

al rincaro nella misura in cui documenterà che il suo stipendio non avrà

beneficiato appieno – o non avrà beneficiato affatto – di adeguamenti al rincaro.

3. AP 1 è ammessa al

beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

4. La tassa di giustizia di

fr. 500.– e le spese sono poste per tre quarti a carico di AO 1 e per il resto

a carico di AP 1, cui AO 1 verserà una indennità di fr. 4500.– per ripetibili

ridotte.

II. Gli oneri

di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia ridotta fr. 400.–

b) spese

ridotte fr. 50.–

fr.

450.–

sono

posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

III. AP 1 è

ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dell'avv.

PA 1.

IV. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione:

– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud;

– curatrice,.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi

enunciati dagli art. 95 a 98 LTF

entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).

Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile

solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000

franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in

materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata

dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è

dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).

La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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