11.2006.138
Stralcio della procedura per perenzione processuale; appello tardivo.
1 dicembre 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
11.2006.138
Data decisione, Autorità:
01.12.2006, ICCA
Titolo:
Stralcio della procedura per perenzione processuale; appello tardivo.
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
art. 351 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n.
11.2006.138
Lugano
1° dicembre
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2002.649 (azione
di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
istanza del 13 settembre 2002 da
AP 1
(rappresentato dalla madre RA 1 ,
e già patrocinato dall'avv. , )
contro
AO 1
(patrocinato
dall’avv. PA 1 );
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 19 aprile 2005 presentato da RA 1 contro il decreto di stralcio emesso il 5
aprile 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 13 settembre 2002 AP 1(1990) ha convenuto il padre AO 1 davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione
6, per ottenere l'aumento da fr. 950.– ad almeno fr. 2500.– mensili del contributo alimentare a lui dovuto in conformità a una
decisione emessa il 7 giugno 1990 dall'autorità tutoria della Città di Zurigo;
che in
pendenza di causa, il 24 ottobre 2004, RA 1, madre di AP 1, si è rivolta al
Consiglio della magistratura, lamentando l'eccessiva durata del processo;
con
decreto del 5 aprile 2005 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per
intervenuta perenzione processuale;
che il 19
aprile 2005 RA 1 ha scritto al Pretore, censurando il decreto di stralcio come
espressione di un'ingiustizia verso sé e il figlio;
che con
sentenza del 14 giugno 2006 il Consiglio della magistratura ha deciso di non
dar seguito disciplinare alla segnalazione, ma ha ritenuto che la lettera del 19
aprile 2005 al Pretore potesse essere interpretata come appello contro il decreto
di stralcio;
che il 6
novembre 2006 il Pretore ha trasmesso il fascicolo processuale a questa Camera;
che lo
scritto non è stato intimato a AO 1;
e considerando
in diritto: che in materia di alimenti per figli minorenni il giudice può, a
istanza di un
Considerandi
genitore, modificare o togliere il contributo ove le
circostanze siano mutate in maniera rilevante e duratura rispetto al momento in
cui è stata emanata la sentenza (art. 286 cpv. 2 CC);
che
la procedura per ottenere la modifica del contributo è quella degli art. 425
segg. CPC, governata dal principio inquisitorio illimitato (Wullschleger in: FamKommentar Scheidung,
Berna 2005, n. 18 e 20 delle osservazioni generali
agli art. 276–293 CC);
che in
esito a tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro
dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC);
che il
termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della
sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella
fattispecie il decreto di stralcio, intimato per raccomandata martedì 5 aprile
2005, è stato ritirato dall'ex patrocinatrice dell'istante mercoledì 6 aprile
2005.
(dichiarazione del 24 novembre 2006 relativa al ricevimento di un invio
postale, agli atti);
che, di
conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere giovedì 7 aprile
2005.
ed è scaduto sabato 16 aprile 2005, salvo protrarsi fino a lunedì 18
aprile 2005 in ossequio all'art. 131 cpv. 3 CPC;
che nelle
circostanze illustrate l'atto dell'appellante, consegnato all'ufficio postale
di __________ mercoledì 20 aprile 2005 (data del timbro postale sulla busta d'invio),
risulta tardivo seppure fosse ricevibile come appello;
che, del
resto, l'appellante non accenna nella lettera a motivi suscettibili di entrare
in linea di conto per giustificare un'eventuale restituzione in intero contro
il lasso del termine (art. 137 CPC);
che l'atto
va dichiarato pertanto inammissibile;
che gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
ma il fatto che l'istante sia sprovvista di formazione giuridica e abbia agito
da sé sola, senza far capo a un legale, inducono a non prelevare tassa di
giustizia né spese, mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non
essendo stato intimato a AO 1;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione:
–
Consiglio della magistratura (inc. 49.2005.3);
– Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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