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Decisione

11.2006.138

Stralcio della procedura per perenzione processuale; appello tardivo.

1 dicembre 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2002.649 (azione

di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con

istanza del 13 settembre 2002 da

AP 1

(rappresentato dalla madre RA 1 ,

e già patrocinato dall'avv. , )

contro

AO 1

(patrocinato

dall’avv. PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello

del 19 aprile 2005 presentato da RA 1 contro il decreto di stralcio emesso il 5

aprile 2005 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

il 13 settembre 2002 AP 1(1990) ha convenuto il padre AO 1 davanti al Pretore

del Distretto di Lugano, sezione

6, per ottenere l'aumento da fr. 950.– ad almeno fr. 2500.– mensili del contributo alimentare a lui dovuto in conformità a una

decisione emessa il 7 giugno 1990 dall'autorità tutoria della Città di Zurigo;

che in

pendenza di causa, il 24 ottobre 2004, RA 1, madre di AP 1, si è rivolta al

Consiglio della magistratura, lamentando l'eccessiva durata del processo;

con

decreto del 5 aprile 2005 il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per

intervenuta perenzione processuale;

che il 19

aprile 2005 RA 1 ha scritto al Pretore, censurando il decreto di stralcio come

espressione di un'ingiustizia verso sé e il figlio;

che con

sentenza del 14 giugno 2006 il Consiglio della magistratura ha deciso di non

dar seguito disciplinare alla segnalazione, ma ha ritenuto che la lettera del 19

aprile 2005 al Pretore potesse essere interpretata come appello contro il decreto

di stralcio;

che il 6

novembre 2006 il Pretore ha trasmesso il fascicolo processuale a questa Camera;

che lo

scritto non è stato intimato a AO 1;

e considerando

in diritto: che in materia di alimenti per figli minorenni il giudice può, a

istanza di un

Considerandi

genitore, modificare o togliere il contributo ove le

circostanze siano mutate in maniera rilevante e duratura rispetto al momento in

cui è stata emanata la sentenza (art. 286 cpv. 2 CC);

che

la procedura per ottenere la modifica del contributo è quella degli art. 425

segg. CPC, governata dal principio inquisitorio illimitato (Wullschleger in: FamKommentar Scheidung,

Berna 2005, n. 18 e 20 delle osservazioni generali

agli art. 276–293 CC);

che in

esito a tale procedura il Pretore statuisce con sentenza appellabile entro

dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC);

che il

termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della

sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

che nella

fattispecie il decreto di stralcio, intimato per raccomandata martedì 5 aprile

2005, è stato ritirato dall'ex patrocinatrice dell'istante mercoledì 6 aprile

2005.

(dichiarazione del 24 novembre 2006 relativa al ricevimento di un invio

postale, agli atti);

che, di

conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere giovedì 7 aprile

2005.

ed è scaduto sabato 16 aprile 2005, salvo protrarsi fino a lunedì 18

aprile 2005 in ossequio all'art. 131 cpv. 3 CPC;

che nelle

circostanze illustrate l'atto dell'appellante, consegnato all'ufficio postale

di __________ mercoledì 20 aprile 2005 (data del timbro postale sulla busta d'invio),

risulta tardivo seppure fosse ricevibile come appello;

che, del

resto, l'appellante non accenna nella lettera a motivi suscettibili di entrare

in linea di conto per giustificare un'eventuale restituzione in intero contro

il lasso del termine (art. 137 CPC);

che l'atto

va dichiarato pertanto inammissibile;

che gli

oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),

ma il fatto che l'istante sia sprovvista di formazione giuridica e abbia agito

da sé sola, senza far capo a un legale, inducono a non prelevare tassa di

giustizia né spese, mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non

essendo stato intimato a AO 1;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello

è irricevibile.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

– ;

.

Comunicazione:

Consiglio della magistratura (inc. 49.2005.3);

– Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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