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Decisione

11.2006.141

Assistenza giudiziaria: ricorso tardivo

18 dicembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.702 (divorzio

su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,

promossa con petizione del 25 ottobre 2004 da

AO 1

(patrocinata dall' PA 2 )

Contro

AP 1

(patrocinato dall' PA 1 ),

giudicando

ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta

da AP 1 davanti al Pretore il 13 dicembre 2004;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti

di questione: 1. Se dev'essere accolto il

ricorso del 4 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 13

novembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

2. Se

dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;

3. Il

giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che

con sentenza del 13 novembre 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione

6, ha sciolto il matrimonio tra AP 1 (1963) e AO 1 (1965), regolamentando le

conseguenze accessorie del divorzio;

che con

il medesimo giudizio il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria

presentata da AP 1;

che

contro tale diniego AP 1 è insorto a questa Camera con

un ricorso del 4 dicembre 2006 nel quale chiede il conferimento del beneficio

litigioso e la conseguente riforma della sentenza pretorile;

che il

ricorso non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che

contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza

giudiziaria il richiedente può ricorrere “all'autorità di secon­da istanza”, ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio

di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine) nel termine

di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag);

che la

procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria non si identifica

con la causa di merito volta alla pronuncia del divorzio, quantunque nella

fattispecie il Pretore abbia statuito su entrambe con giudizio unico;

che fino

all'entrata in vigore la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza

giudiziaria (Lag) valeva nondimeno, per entrambi i procedimenti, lo stesso termine

di ricorso (20 giorni: art. 158

cpv. 2

Considerandi

vCPC e 423b cpv. 1 CPC);

che la

situazione è cambiata il 30 luglio 2002, le decisioni con cui il Pretore

respinge il beneficio dell'assistenza giudiziaria dovendo essere impugnate da

allora – come detto – entro 15 giorni;

che nella

fattispecie la sentenza del Pretore, intimata per raccomandata il 13 novembre

2006, è stata ritirata dal destinatario il 14 novembre 2006 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito

98.00.690001.01664296

LSI/LAS), come risulta anche dalla busta prodotta con il rimedio

giuridico;

che,

introdotto il 4 dicembre 2006, il ricorso in oggetto si rivela dunque tardivo e

sfugge a qualsiasi esame;

che, del

resto, l'appellante non accenna nel ricorso a motivi suscettibili di entrare in

linea di conto per giustificare un'eventuale restituzione in intero contro il

lasso del termine (art. 137 CPC);

che, certo, in materia di assistenza giudiziaria il

Pretore ha omesso di “indicare i mezzi di ricorso”,

come prescrive l'art. 5 cpv. 2 Lag;

che tale

circostanza non può tuttavia avere fuorviato il convenuto, patrocinato da un

avvocato iscritto nel registro cantonale dell'Ordine, il quale avrebbe potuto

agevolmente verificare il termine di ricorso scorrendo semplicemente

il testo della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr.

DTF 127 II 205 consid. 2c con richiami, 117 Ia 422 consid. 2a);

che, del

resto, il Pretore ha posto in risalto la diversa natura del giudizio sull'assistenza

giudiziaria, il dispositivo n. 7 della sentenza di divorzio essendo designato come

“decreto”;

che per

quanto riguarda il dispositivo sugli oneri processuali della sentenza pretorile

(n. 8), a sua volta impugnato, esso non muterebbe neppure ove il ricorso in tema

di assistenza giudiziaria fosse accolto, giacché tasse e spese non andrebbero

in ogni modo a carico dello Stato (tutt'al più il Cantone si limiterebbe ad

anticiparne l'ammontare: art. 9 cpv. 1 Lag);

che nelle

condizioni descritte il ricorso in rassegna, tardivo, va dichiarato inammissibile.

che la procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita,

salvo ipotesi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estranee alla fattispecie;

che la

richiesta di assistenza giudiziaria in appello non può essere accolta, giacché

il ricorso appariva manifestamente privo sin dall'inizio di ogni possibilità di

buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);

pronuncia: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2.

Non si

riscuotono tasse o spese.

3.

La

richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

4.

Intimazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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