11.2006.141
Assistenza giudiziaria: ricorso tardivo
18 dicembre 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
11.2006.141
Data decisione, Autorità:
18.12.2006, ICCA
Titolo:
Assistenza giudiziaria: ricorso tardivo
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
TARDIVITÀ
art. 35 LAG
Incarto n.
11.2006.141
Lugano
18 dicembre
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Fatti
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.2004.702 (divorzio
su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 25 ottobre 2004 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
Contro
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 ),
giudicando
ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta
da AP 1 davanti al Pretore il 13 dicembre 2004;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 4 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 13
novembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;
3. Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 13 novembre 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, ha sciolto il matrimonio tra AP 1 (1963) e AO 1 (1965), regolamentando le
conseguenze accessorie del divorzio;
che con
il medesimo giudizio il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria
presentata da AP 1;
che
contro tale diniego AP 1 è insorto a questa Camera con
un ricorso del 4 dicembre 2006 nel quale chiede il conferimento del beneficio
litigioso e la conseguente riforma della sentenza pretorile;
che il
ricorso non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza
giudiziaria il richiedente può ricorrere “all'autorità di seconda istanza”, ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio
di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine) nel termine
di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag);
che la
procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria non si identifica
con la causa di merito volta alla pronuncia del divorzio, quantunque nella
fattispecie il Pretore abbia statuito su entrambe con giudizio unico;
che fino
all'entrata in vigore la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza
giudiziaria (Lag) valeva nondimeno, per entrambi i procedimenti, lo stesso termine
di ricorso (20 giorni: art. 158
cpv. 2
Considerandi
vCPC e 423b cpv. 1 CPC);
che la
situazione è cambiata il 30 luglio 2002, le decisioni con cui il Pretore
respinge il beneficio dell'assistenza giudiziaria dovendo essere impugnate da
allora – come detto – entro 15 giorni;
che nella
fattispecie la sentenza del Pretore, intimata per raccomandata il 13 novembre
2006, è stata ritirata dal destinatario il 14 novembre 2006 (‹www.posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito
98.00.690001.01664296
LSI/LAS), come risulta anche dalla busta prodotta con il rimedio
giuridico;
che,
introdotto il 4 dicembre 2006, il ricorso in oggetto si rivela dunque tardivo e
sfugge a qualsiasi esame;
che, del
resto, l'appellante non accenna nel ricorso a motivi suscettibili di entrare in
linea di conto per giustificare un'eventuale restituzione in intero contro il
lasso del termine (art. 137 CPC);
che, certo, in materia di assistenza giudiziaria il
Pretore ha omesso di “indicare i mezzi di ricorso”,
come prescrive l'art. 5 cpv. 2 Lag;
che tale
circostanza non può tuttavia avere fuorviato il convenuto, patrocinato da un
avvocato iscritto nel registro cantonale dell'Ordine, il quale avrebbe potuto
agevolmente verificare il termine di ricorso scorrendo semplicemente
il testo della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr.
DTF 127 II 205 consid. 2c con richiami, 117 Ia 422 consid. 2a);
che, del
resto, il Pretore ha posto in risalto la diversa natura del giudizio sull'assistenza
giudiziaria, il dispositivo n. 7 della sentenza di divorzio essendo designato come
“decreto”;
che per
quanto riguarda il dispositivo sugli oneri processuali della sentenza pretorile
(n. 8), a sua volta impugnato, esso non muterebbe neppure ove il ricorso in tema
di assistenza giudiziaria fosse accolto, giacché tasse e spese non andrebbero
in ogni modo a carico dello Stato (tutt'al più il Cantone si limiterebbe ad
anticiparne l'ammontare: art. 9 cpv. 1 Lag);
che nelle
condizioni descritte il ricorso in rassegna, tardivo, va dichiarato inammissibile.
che la procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita,
salvo ipotesi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estranee alla fattispecie;
che la
richiesta di assistenza giudiziaria in appello non può essere accolta, giacché
il ricorso appariva manifestamente privo sin dall'inizio di ogni possibilità di
buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2.
Non si
riscuotono tasse o spese.
3.
La
richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4.
Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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